51994PC0358

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - IL TRAFFICO ILLECITO DI MATERIALI NUCLEARI E SOSTANZE RADIOATTIVE /* COM/94/383DEF - SYN 94/0190 */

Gazzetta ufficiale n. C 287 del 15/10/1994 pag. 0007


Proposta di Regolamento (CE) del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (94/C 287/07) COM(94) 358 def. - 94/0190(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 22 settembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che la Comunità attua una cooperazione finanziaria, tecnica, ed economica con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e con il Sudafrica;

considerando che per potenziare tale cooperazione è opportuno, tra le altre iniziative, incentivare investimenti di reciproco interesse per le parti, più particolarmente quelli effettuati dalle piccole e medie imprese (PMI);

considerando che il Consiglio ha raggiunto un consenso sull'importanza del ruolo del settore privato nel processo di sviluppo;

considerando che imprese comuni e investimenti effettuati da imprese comunitarie nei paesi in via di sviluppo possono presentare taluni vantaggi per detti paesi tra cui il trasferimento di capitali, il «know-how», l'occupazione, il trasferimento di formazione e di capacità, una maggiore capacità di esportazione, il soddisfacimento delle necessità locali;

considerando che, a partire dal 1988, è stato realizzato un esperimento pilota triennale destinato a promuovere, attraverso un regime finanziario denominato «EC Investment Partners» (ECIP), la creazione di imprese comuni tra la Comunità e taluni paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo, proseguito ed esteso per altri tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1992 con il regolamento (CEE) n. 319/92 del Consiglio (1);

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 319/92, nel dicembre 1993 la Corte dei conti ha emesso un parere sull'applicazione dell'ECIP nel quale si ritiene che essa risponda ad una reale esigenza che il mercato ignora o di cui non tiene sufficientemente conto e si formulano raccomandazioni concrete per migliorarne la gestione;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno valutato i risultati della valutazione indipendente trasmessa nel marzo 1994 in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 319/92 secondo la quale ECIP ha raggiunto il suo obiettivo principale di incentivare gli investimenti di reciproco interesse da parte della Comunità e degli operatori locali per la creazione di imprese comuni nei paesi dell'Asia, dell'America Latina e del Mediterraneo e che lo strumento ECIP dovrebbe essere reiterato e consolidato;

considerando che il Consiglio ha adottato, in data 25 febbraio 1992, il regolamento (CEE) n. 443/92 (2) riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi e, il 29 giugno 1992, il regolamento (CEE) n. 1763/92 (3), concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei;

considerando che, pertanto, è necessario reiterare ed estendere lo strumento onde poter sfruttare pienamente le possibilità di iniziative di reciproco interesse nei paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

considerando che il 19 aprile 1994 il Consiglio ha concluso che per incentivare gli investimenti della UE destinati alle piccole e medie imprese in Sudafrica, a tale paese potrebbero essere concesse agevolazioni equivalenti a quelle dell'ECIP o uno strumento analogo e che, a tal fine, potrebbero essere stanziati finanziamenti specifici;

considerando che è necessario promuovere la massima partecipazione possibile delle imprese di tutti gli Stati membri;

considerando che è necessario promuovere la partecipazione di tutti gli Stati membri all'incentivazione degli investimenti nei paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e in Sudafrica attraverso gli istituti finanziari specializzati nello sviluppo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità attua, nel quadro della cooperazione economica con i paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e con il Sudafrica, forme particolari di cooperazione finalizzate a promuovere gli investimenti di reciproco interesse di operatori economici della Comunità, in particolare in forma di imprese comuni con operatori locali nei paesi beneficiari interessati.

2. Considerate le loro possibilità e le rispettive esigenze, le piccole e medie imprese (PMI) beneficeranno di una priorità nell'applicazione del regime, mentre le grandi imprese multinazionali saranno escluse.

Articolo 2

Lo strumento finanziario «EC Investment Partners» (ECIP) in seguito denominato «strumento», offre quattro tipi di agevolazioni per garantire il finanziamento di quanto segue:

1) azioni di individuazione di progetti e copartecipanti attraverso l'erogazione di sovvenzioni, a concorrenza del 50 % al massimo del costo delle azioni, con un massimale fissato in 100 000 ECU; tuttavia quando l'operazione riguarda la preparazione di una privatizzazione o un progetto di tipo Build Operate and Transfer (BOT) o Build Operate and Own (BOO) in materia di infrastrutture, servizi ambientali o di pubblica utilità e quando il beneficiario è un ente pubblico o il governo di un paese avente titolo, il finanziamento può essere aumentato fino al 100 % del costo dell'operazione, con un massimale fissato in 200 000 ECU (agevolazione 1);

2) studi di fattibilità e altre azioni di operatori economici che abbiano l'intenzione di creare imprese comuni o di investire attraverso anticipi senza interessi a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in 250 000 ECU, nell'ambito del quale può essere concessa una sovvenzione fino ad un massimo di 10 000 ECU per spese di prefattibilità (agevolazione 2);

3) fabbisogno di capitali di un'impresa comune o di una società locale titolare di accordi di licenza per coprire i rischi di investimenti tipici dei paesi in via di sviluppo, mediante partecipazioni alla costituzione di fondi propri o mediante prestiti subordinati limitati a non oltre il 20 % del capitale dell'impresa comune costituito da fondi propri e da prestiti subordinati, con un massimale fissato in 1 Mio di ECU (agevolazione 3);

4) formazione e assistenza tecnica o assistenza alla gestione di un'impresa comune esistente o in corso di costituzione o di una società locale titolare di accordi di licenza, concedendo sovvenzioni, a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in 250 000 ECU (agevolazione 4).

Gli importi cumulativi delle agevolazioni 2, 3 e 4 non possono essere superiori a 1 Mio di ECU per uno stesso progetto.

Articolo 3

1. Previo parere del comitato di cui all'articolo 8, la Commissione sceglie gli istituti finanziari tra i seguenti organismi: banche di sviluppo, banche commerciali, banche di investimenti ed enti di promozione degli investimenti.

2. L'istituto finanziario che abbia presentato una proposta in base ai criteri definiti all'articolo 6 percepisce contributi secondo modalità che dovranno essere fissate dalla Commissione.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda l'agevolazione 1 di cui all'articolo 2, le richieste di finanziamento vengono presentate alla Commissione dall'istituto, dall'associazione o dall'ente che realizza l'azione di individuazione dei copartecipanti e dei progetti, direttamente o tramite un istituto finanziario.

2. Per quanto riguarda le agevolazioni 2, 3 e 4 di cui all'articolo 2, le richieste possono essere presentate dalle imprese interessate solo tramite gli istituti finanziari definiti all'articolo 3. I fondi della Comunità sono chiesti dalle imprese partecipanti e ad esse erogati esclusivamente tramite l'istituto finanziario.

3. Per quanto riguarda l'agevolazione 2 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari e le imprese sono invitate a dividere il rischio del progetto; tuttavia, in caso l'opzione abbia successo, il contributo della Comunità può essere aumentato fino al 100 % del costo per le PMI.

4. Per quanto riguarda l'agevolazione 3 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari devono contribuire finanziariamente al progetto per un importo almeno pari a quello della Comunità.

5. Per quanto riguarda l'agevolazione 4 di cui all'articolo 2, sono ammissibili al finanziamento ivi previsto solo i costi inerenti alle azioni di formazione, di assistenza tecnica e di assistenza alla gestione attuate da organismi esterni.

6. Gli accordi quadro firmati dalla Commissione con gli istituti finanziari prevedono espressamente l'esercizio di un potere di controllo da parte della Corte dei conti, conformemente all'articolo 188 C del trattato, sulle attività di detti istituti relative ai progetti finanziati a carico del bilancio generale della Comunità.

Articolo 5

1. I contributi accordati a titolo dello strumento sono, a seconda dei casi e conformemente all'articolo 2, o sovvenzioni, o anticipazioni senza interessi, o partecipazioni per la costituzione di fondi propri ovvero prestiti subordinati.

Le partecipazioni al capitale o i prestiti subordinati sono di norma acquisiti dagli istituti finanziari a loro nome. Tuttavia in casi eccezionali,

- quando l'istituto finanziario non può intervenire a suo nome per ragioni derivanti da leggi o regolamenti o dal suo statuto; ovvero

- quando è necessario l'intervento finanziario diretto della Comunità per rafforzare in modo decisivo la capacità dei promotori di disporre di altre risorse finanziarie che non potrebbero altrimenti essere mobilitate a causa della particolare situazione politica o di specifici ostacoli legali nel paese in cui ha sede l'impresa comune,

la Commissione può incaricare un istituto finanziario di detenere una partecipazione diretta a nome della Comunità.

Tale partecipazione diretta è ammessa solo per progetti con particolare impatto ambientale in termini di sviluppo o particolarmente significativi per il trasferimento di tecnologie.

Le decisioni in materia commerciale, industriale, di investimenti e finanziaria delle imprese comuni costituite mediante lo strumento spettano esclusivamente a queste ultime.

2. Per quanto riguarda l'agevolazione 2 di cui all'articolo 2, le anticipazioni senza interessi sono rimborsate secondo modalità fissate dalla Commissione, fermo restando che le scadenze per il rimborso finale saranno il più possibile brevi e non supereranno in nessun caso cinque anni. Tali anticipazioni non sono rimborsabili qualora gli studi abbiano dato un risultato negativo.

3. Per quanto riguarda l'agevolazione 3 di cui all'articolo 2, le partecipazioni acquisite grazie a questo strumento sono cedute, appena possibile, quando il progetto sia diventato economicamente redditizio e nel rispetto delle norme comunitarie di buona gestione finanziaria.

4. Il rimborso dei prestiti subordinati, l'acquisizione delle participazioni e il pagamento degli interessi e dividendi generano fondi rinnovabili che sono tenuti in deposito dagli istituti finanziari per conto della Comunità e sono gestiti conformemente ai criteri stabiliti dallo strumento e ai principi di sana gestione, sicurezza e redditività appropriata dell'investimento. Tali fondi sono assegnati alle operazioni dello strumento o fruttano interessi ai tassi del mercato e sono utilizzati in modo da limitare il ricorso ai fondi del bilancio generale dell'Unione europea per le operazioni dello strumento. Tutti gli averi detenuti dagli istituti finanziari saranno riversati alla Comunità qualora l'istituto cessi di essere associato allo strumento o qualora lo strumento cessi di funzionare.

Articolo 6

1. La selezione dei progetti è effettuata dall'istituto finanziario, ovvero dalla Commissione e dall'istituto finanziario nel caso dell'agevolazione 1 di cui all'articolo 2, in funzione degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio e in base ai criteri seguenti:

a) la prevista economicità dell'investimento e la qualità dei promotori;

b) il contributo allo sviluppo valutato soprattutto sulla scorta dei seguenti elementi:

- impatto sull'economia locale;

- creazione di valore aggiunto;

- creazione di posti di lavoro;

- promozione di imprenditori locali;

- trasferimento di tecnologie e di know-how e valorizzazione delle tecniche impiegate;

- acquisizione di formazione e di capacità ad opera dei responsabili della gestione e del personale locale;

- conseguenze per le donne;

- creazione di posti di lavoro locali in condizioni che non si traducano in uno sfruttamento del personale impiegato;

- impatto sulla bilancia commerciale e sulla bilancia dei pagamenti;

- impatto sull'ambiente;

- produzione e offerta sul mercato locale di prodotti altrimenti scarsamente disponibili o di qualità inferiore;

- utilizzazione delle materie prime e delle risorse locali.

2. La decisione finale di finanziamento è adottata dalla Commissione che verifica l'osservanza dei suddetti criteri e la compatibilità con le politiche comunitarie nei loro vari aspetti, nonché l'interesse reciproco della Comunità e del paese in via di sviluppo interessato.

Articolo 7

I paesi beneficiari sono i paesi in via di sviluppo dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo che in passato hanno beneficiato di azioni comunitarie di cooperazione allo sviluppo o che hanno concluso accordi di cooperazione o di associazione regionali o bilaterali con la Comunità, nonché il Sudafrica.

Articolo 8

1. La Commissione dà esecuzione allo strumento conformemente al presente regolamento.

2. Nell'esecuzione la Commissione è assistita, secondo i casi, dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 oppure dal comitato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1763/92; detti comitati esaminano l'attuazione dell'ECIP per quanto riguarda il Sudafrica fino al momento in cui è costituito un comitato specifico incaricato della cooperazione economica e finanziaria con il Sudafrica.

3. Secondo la procedura definita al paragrafo 4, il comitato:

- sceglie le istituzioni finanziarie in base alla loro esperienza e alla loro capacità di preselezionare i progetti secondo i criteri definiti all'articolo 6;

- controlla gli importi e/o le condizioni di finanziamento di ciascuna agevolazione e gli importi accumulati delle agevolazioni 2, 3 e 4 secondo i criteri definiti all'articolo 2.

4. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 3, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un mese a decorrere dal momento in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

5. Inoltre, il comitato può esaminare, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno dei propri membri, i problemi connessi con l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

- informazioni relative ai progetti finanziati nell'anno precedente;

- i termini di riferimento della valutazione indipendente prevista all'articolo 9;

- qualsiasi altra informazione che la Commissione desidera presentargli.

6. Per garantire la coerenza della cooperazione e intensificare la complementarità tra le operazioni, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti si scambiano tutte le informazioni inerenti ai finanziamenti che intendono concedere.

Articolo 9

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione di esecuzione relativa all'anno precedente, in particolare sui progetti selezionati, gli stanziamenti concessi e i rimborsi al bilancio generale delle Comunità europee, compreso un estratto statistico annuale.

2. Ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione indipendente dello strumento.

3. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti stabilite nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione riceve ogni anno le conclusioni di un controllo finanziario indipendente degli istituti finanziari e delle organizzazioni beneficiarie dell'agevolazione 1. Negli accordi quadro e negli accordi specifici di finanziamento, la Commissione inserisce disposizioni specifiche per l'adozione di misure antifrode, in particolare un sistema per il recupero degli anticipi che non siano pienamente giustificati in base al controllo eseguito.

4. La Commissione può, all'occorrenza, ricorrere ad assistenza tecnica esterna a condizione che l'assistenza finanziata sia direttamente connessa con la natura particolare dello strumento ECIP e risponda all'interesse dei paesi ALAMED e del Sudafrica. I costi di tale assistenza tecnica devono essere limitati al 5 % degli stanziamenti di bilancio disponibili, e non comprendono i corrispettivi pagati agli istituti finanziari che saranno imputati sugli stanziamenti concessi a ciascuna singola azione finanziata.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5.