Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio relativo alla sospensione temporanea del dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera /* COM/94/349DEF - CNS 94/0191 */
Gazzetta ufficiale n. C 322 del 19/11/1994 pag. 0011
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera (94/C 322/09) COM(94) 349 def. - 94/0191(CNS) (Presentata dalla Commissione il 7 settembre 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio (1) instaura la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera; considerando che il autorità portoghesi hanno chiesto la sospensione dei dazi della Tariffa doganale comune per beni strumentali diversi da quelli contemplati dal succitato regolamento (CEE) n. 1657/93; che tale domanda è motivata dall'aumento del numero di imprese che operano nella zona franca di Madera e dalla diversificazione delle attività economiche locali; considerando che la decisione 91/315/CEE del Consiglio riconosce il ruolo delle zone franche nello sviluppo economico delle regioni in questione e sottolinea l'opportunità di adottare misure doganali specifiche per favorire lo sviluppo di queste zone franche; considerando che, in base agli elementi di valutazione forniti dalle autorità portoghesi, risulta che, da quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 1657/93, nella zona franca di Madera si stanno sviluppando nuove attività economiche; che occorrono beni strumentali per il mantenimento di queste attività; che pare quindi giustificato far beneficiare questi prodotti della sospensione dei dazi della Tariffa doganale comune se importati a Madera e nelle Azzorre e destinati alle zone franche di queste regioni; che pertanto è opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1657/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 1657/93 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>