Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti /* COM/94/294DEF */
Gazzetta ufficiale n. C 222 del 10/08/1994 pag. 0017
Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (94/C 222/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 294 def. (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994) Il 14 ottobre 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra (1). A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 aprile 1994, la proposta originaria è modificata come segue: 1. Dopo il quinto considerando sono inseriti i considerandi che seguono: «considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 26 maggio 1993 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento concernente la ricerca di residui nelle carni (ormoni, beta-bloccanti e altre sostanze) (4bis), ha dichiarato che i sistemi di autocontrollo attuati dalle associazioni di produttori possono fornire un importante contributo alla lotta contro l'impiego illecito di sostanze intese a stimolare la crescita; che è importante per il consumatore che tali sistemi di autocontrollo forniscano garanzie sufficienti in merito all'assenza di ormoni e che è opportuna un'impostazione europea globale per la protezione e il sostegno ai sistemi di autocontrollo; considerando che le associazioni di produttori devono pertanto ricevere un sostegno per lo sviluppo di sistemi di autocontrollo, onde garantire che le loro produzioni non contengano ormoni (conformemente a quanto affermato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente i controlli dei residui nelle carni, del 21 aprile 1993) ; (4bis) GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 63.» 2. All'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente: «7. La Commissione informa annualmente gli Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente, nonché il Parlamento europeo, circa l'esecuzione dei piani nazionali e l'andamento della situazione nelle varie regioni dell'Unione europea.» 3. All'articolo 26, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente: «Qualora uno Stato membro ritenga che i controlli previsti dal presente regolamento non siano o non siano più eseguiti in un altro Stato membro, ne informa l'autorità centrale competente di quest'ultimo. Detta autorità, dopo aver svolto un'indagine conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, con esclusione dell'applicazione delle disposizioni finanziarie dell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma, prende tutte le misure necessarie e comunica al più presto all'autorità centrale competente del primo Stato membro le decisioni prese, assortite di motivazione.» 4. All'articolo 28, il paragrafo 1 è sostitutio dal testo seguente: «1. Qualsiasi forma di non cooperazione con l'autorità competente o qualsiasi forma di ostruzionismo da parte del personale o del responsabile di un mattatoio, oppure, nel caso di un'impresa privata, del proprietario o dei proprietari del mattatoio, nonché del proprietario o del detentore degli animali nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché nel corso delle indagini e dei controlli previsti dal presente regolamento, comporterà l'applicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, delle sanzioni penali e/o amministrative adeguate. Nel caso di complicità comprovata del proprietario o del responsabile del mattatoio nel favoreggiamento dell'uso illegale di sostanze vietate, si applica l'interdizione di percepire e candidarsi a ricevere aiuti comunitari, per un periodo di dodici mesi.» 5. All'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma l'espressione «almeno» è sostituita da «come minimo». 6. All'articolo 37, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.» (1) GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8.