Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi /* COM/94/241DEF - CNS 94/0141 */
Gazzetta ufficiale n. C 208 del 28/07/1994 pag. 0009
Proposta di decisione del Consiglio sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (94/C 208/11) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 241 def. - 94/0141(CNS) (Presentata dalla Commissione il 10 giugno 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che i prodotti di origine animale, i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi sono compresi nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II al trattato; che le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione sono stabilite a livello comunitario; considerando che è stato definito un regime per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi; che tale regime implica l'elaborazione di elenchi di stabilimenti dei paesi terzi da cui è consentita l'importazione di determinati prodotti conformemente all'articolo 14 B, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (1), all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (2), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (3), all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (4), all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (5) e all'articolo 23, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (6); considerando che, per dare il tempo necessario all'esecuzione delle ispezioni comunitarie nei paesi terzi al fine di garantire che gli stabilimenti soddisfino le disposizioni comunitarie e di evitare interruzioni degli scambi con tali paesi, è opportuno istituire un regime semplificato di riconoscimento per un periodo transitorio; considerando che, durante tale periodo, l'ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di salute pubblica e animale andrebbe garantita dall'autorità competente del paese terzo interessato; che gli stabilimenti potranno essere inclusi negli elenchi solo se il paese terzo interessato ha dato le garanzie necessarie per quanto riguarda l'osservanza delle norme comunitarie; considerando che è opportuno definire una procedura atta ad instaurare una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione concerne l'elaborazione di elenchi di stabilimenti dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare i prodotti seguenti: i) le carni fresche di volatili da cortile, definite all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 71/118/CEE; ii) i prodotti a base di carne, definiti all'articolo 1, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva 72/462/CEE; iii) i molluschi bivalvi, definiti all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/492/CEE; iv) i prodotti della pesca, definiti all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/493/CEE; v) le carni di salvaggina, definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 92/45/CEE; vi) il latte crudo, il latte trattato termicamente e i prodotti a base di latte, definiti all'articolo 2 della direttiva 92/46/CEE. Articolo 2 1. In attesa che la Comunità elabori gli elenchi di stabilimenti dei paesi terzi, conformemente alle disposizioni specifiche contenute nelle direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 91/492/CEE, 92/45/CEE e 92/46/CEE, la Commissione può elaborare elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi, per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, punti i), ii), iii), v) e vi), da cui è consentita l'importazione secondo la procedura stabilita all'articolo 5. Gli elenchi provvisori sono validi al più tardi fino al 1° luglio 1996. 2. Gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 sono elaborati sulla base degli stabilimenti che figurano su un elenco o su elenchi forniti dal paese terzo interessato e per i quali le autorità competenti garantiscono alla Commissione la conformità ai requisiti comunitari. 3. Uno stabilimento può essere incluso negli elenchi di cui al paragrafo 1 soltanto se è situato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo figurante sull'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione dei prodotti in questione e se le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 vengono ricevute dalla Commissione prima del 31 luglio 1994. 4. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 possono essere modificati o integrati dalla Commissione per tenere conto delle informazioni ricevute dopo il 31 luglio 1994 o alla luce dei controlli veterinari svolti all'atto dell'importazione, secondo la procedura stabilita all'articolo 5. Articolo 3 1. In attesa che la Comunità elabori gli elenchi di stabilimenti situati in determinati paesi terzi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, primo comma e dall'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, la Commissione, secondo la procedura stabilita all'articolo 5, può elaborare un elenco provvisorio di paesi terzi che hanno fornito alla Commissione garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/493/CEE e un elenco provvisorio di stabilimenti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione dei prodotti menzionati all'articolo 1, punto iv). Gli elenchi provvisori sono validi al più tardi fino al 1° luglio 1996. 2. Uno stabilimento può essere incluso nell'elenco solo se è situato in un paese terzo che figura sull'elenco dei paesi terzi elaborato conformemente al paragrafo 1 e se figura su un elenco fornito dal paese terzo interessato, sempre che le autorità competenti garantiscano alla Commissione che tale stabilimento soddisfa i requisiti comunitari. Tale informazione va ricevuta dalla Commissione entro il 31 luglio 1994. 3. L'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 può essere modificato e integrato dalla Commissione per tener conto delle nuove informazioni fornite successivamente al 31 luglio 1994 o alla luce dei controlli veterinari svolti all'atto dell'importazione, secondo la procedura stabilita all'articolo 5. Articolo 4 La procedura stabilita all'articolo 5 può essere applicata anche per l'adozione di modifiche alle decisioni della Commissione 86/414/CEE (7), 86/473/CEE (8), 87/119/CEE (9) e 94/40/CE (10), relative agli elenchi di stabilimenti in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità. Fatte salve le decisioni prese conformemente alla direttiva 72/462/CEE o all'articolo 2, paragrafo 4 della presente decisione, gli stabilimenti aggiunti agli elenchi a norma di quanto stabilito dal presente articolo verranno autorizzati ad esportare i prodotti a base di carne nella Comunità fino al 1° luglio 1996. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente [in seguito denominato «il comitato», istituito con decisione 68/361/CEE (11)]. 2. Laddove si faccia riferimento alla procedura stabilita dal presente articolo, si applicano le disposizioni che seguono. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. (1) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1). (2) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13). (3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE. (6) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49). (7) Decisione 86/414/CEE della Commissione, del 31 luglio 1986, relativa all'elenco degli stabilimenti dell'Argentina in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU n. L 237 del 23. 8. 1986, pag. 36). Modificata da ultimo dalla decisione 93/201/CEE della Commissione (GU n. L 87 del 7. 4. 1993, pag. 15). (8) Decisione 86/473/CEE della Commissione, del 10 settembre 1986, recante l'elenco degli stabilimenti dell'Uruguay in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 53). Modificata da ultimo dalla decisione 92/99/CEE della Commissione (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 42). (9) Decisione 87/119/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Brasile in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 37). Modificata da ultimo dalla decisione 92/485/CEE della Commissione (GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 13). (10) Decisione 94/40/CE della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativa all'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 50). (11) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.