Proposta di ATTO DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA relativo alla convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità /* COM/94/0214 DEF */
Gazzetta ufficiale n. C 216 del 06/08/1994 pag. 0014
Proposta di atto del Consiglio dell'Unione europea relativo alla convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (94/C 216/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 214 def. - 94/0146(CNS) (Presentata dalla Commissione il 7 luglio 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, secondo trattino, lettera c), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, allo scopo di realizzare gli obiettivi dell'Unione e in forza dell'articolo K.1, punto 5 del trattato sull'Unione europea, la lotta contro la frode su scala internazionale costituisce, fatte salve le competenze della Comunità europea, una questione di interesse comune soggetta alla cooperazione istituita dal titolo VI del trattato medesimo; considerando che l'articolo 209A del trattato istitutivo della Comunità europea, l'articolo 78 decimo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'articolo 183A del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica impongono agli Stati membri obblighi specifici di adottare i provvedimenti appropriati per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari delle Comunità, fatti salvi gli obblighi più generali imposti agli Stati membri segnatamente in forza dell'articolo 5 del trattato CE; considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 30 novembre 1993, ha rilevato che alcune questioni che restano da trattare nell'ambito della lotta contro le frodi in danno agli interessi finanziari delle Comunità costituiscono questioni di interesse comune contemplate dal titolo VI del trattato sull'Unione europea e che meritano una speciale attenzione, questioni quali le infrazioni, la responsabilità, le sanzioni, l'efficacia extraterritoriale della legge penale, l'assistenza giudiziaria e la prescrizione; considerando che, per tutelare gli interessi finanziari comunitari occorre che sia realizzata la compatibilità della legislazione degli Stati membri in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità, nonché la loro attuazione coerente; che lo studio comparato effettuato dalla Commissione, su richiesta del Consiglio nella sua risoluzione del 13 novembre 1991 (1), ha messo in luce alcune carenze sotto questo profilo; considerando (2) 1. Decide di elaborare la convenzione il cui testo figura in allegato, che è firmata in data odierna dai rappresentati dei governi degli Stati membri dell'Unione. 2. Raccomanda agli Stati membri di adottarla secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Invita gli Stati membri a notificare e a depositare presso il Segretariato generale del Consiglio gli strumenti necessari all'espletamento delle procedure prescritte dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della convenzione. 4. Chiede al Segretario generale del Consiglio di informare gli Stati membri della data di entrata in vigore della convenzione. (1) GU n. C 328 del 17. 12. 1991. pag. 1. (2) Si veda la nota a fondo pagina del titolo III: Cooperazione giudiziaria fra Stati membri. Considerando inoltre che occorre dettare norme adeguate in materia di competenza, obbligo di procedure, estradizione e cooperazione giudiziaria, poiché le convenzioni firmate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale non sono operanti in tutti gli Stati membri e poiché esse non corrispondono comunque alle specifiche esigenze della lotta contro le frodi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità; che la responsabilità principale di scoprire, perseguire e punire le frodi contro gli interessi finanziari delle Comunità incombe agli Stati membri. CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, con riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea n. . . . del . . ., considerando che le frodi economiche e finanziarie riguardanti le entrate e le spese delle Comunità superano di frequente l'ambito di un solo Stato membro e che sempre più spesso sono commesse da organizzazioni criminali; considerando che queste organizzazioni possono sfruttare tanto più impunemente i sistemi di raccolta e di erogazione dei fondi comunitari in quanto le legislazioni nazionali non dispongono di sistemi sanzionatori adeguati per combattere questo tipo di reati oppure presentano divergenze tali da non garantire una efficiente tutela degli interessi finanziari delle Comunità; considerando che la tutela degli interessi finanziari comunitari esige che sia prevista come qualsiasi condotta fraudolenta che rechi pregiudizio a tali interessi e che a tal fine tutti gli Stati membri facciano riferimento alla stessa definizione; considerando che il principio della responsabilità personale resta il fondamento della responsabilità penale negli Stati membri dell'Unione; che il trattamento dei vari soggetti che concorrono alla frode e la complessità dei meccanismi di formazione delle decisioni in seno alle imprese postulano necessariamente alcune modificazioni del diritto degli Stati membri; considerando che le imprese svolgono una funzione di rilievo nei settori di attività interessati dal bilancio comunitario e che, nell'ipotesi di frode contro gli interessi finanziari delle Comunità, esse devono essere ritenute responsabili qualora la frode sia realizzata con il concorso di un organo, di un rappresentante legale o di una persona che, di diritto o di fatto, sia titolare di un potere di decisione nelle imprese; considerando che è opportuno riconoscere, in via prioritaria, la competenza dello Stato membro sul territorio nel quale sono intervenuti i fatti essenziali della frode; considerando che le regole sulla sfera di applicazione territoriale della legge nazionale rappresentano un ostacolo nella lotta contro le frodi transfrontaliere a danno degli interessi finanziari delle Comunità, mentre dette frodi assumono un carattere sempre più organizzato e spesso rientrano nella competenza di una pluralità di organi giudiziari nazionali; considerando (1) HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Reato di frode 1. La frode contro gli interessi finanziari delle Comunità costituisce una specifica previsione di reato. 2. Costituisce frode contro degli interessi finanziari delle Comunità qualsiasi atto od omissione che violi la normativa pertinente, intenzionalmente o per negligenza qualificata in rapporto agli obblighi di diligenza, quando detto atto od ommissione abbia come scopo o risultato: - di diminuire una risorsa propria o qualsiasi altra entrata delle Comunità o, - di riscuotere, trattenere indebitamente o distrarre fondi ai danni delle Comunità. 3. La frode contro gli interessi finanziari delle Comunità riguarda le entrate e le spese previste nel bilancio generale, nonché qualsiasi altra entrata o spesa amministrata dalle istituzioni comunitarie o per conto di queste. 4. Sono in particolare previsti: - il fatto di redigere, rilasciare, utilizzare ed esibire dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti che siano necessari ai fini della concessione di un sussidio e della riscossione di entrate; - il fatto di non comunicare all'autorità competente informazioni in merito a modificazioni dei requisiti prescritti per poter beneficiare di sussidi o per riscuotere entrate; - il fatto di distrarre o dissipare fondi; - il fatto di utilizzare, con conoscenza di causa, aiuti o sovvenzioni ottenuti a mezzo di dichiarazioni inesatte o incomplete o a mezzo di altri artifizi. Articolo 2 Tentativo di frode Il tentativo di frode contro gli interessi finanziari delle Comunità è punito alla stessa stregua della frode. Articolo 3 Responsabilità 1. Chiunque concorra alla realizzazione di una frode contro gli interessi finanziari delle Comunità ne risponde come autore, istigatore, complice o ricettatore. 2. Chiunque eserciti un potere legale, delegato o di fatto, nell'impresa, risponde della frode contro gli interessi finanziari delle Comunità commessa per conto dell'impresa stessa, da un soggetto ad essa appartenente. 3. Le persone giuridiche rispondono, quanto meno mediante sanzioni pecuniarie, di ogni frode contro gli interessi finanziari delle Comunità commesse da organi, rappresentanti legali o chiunque detenga, di diritto o di fatto, un potere di decisione nell'impresa. 4. Le forme di responsabilità previste dai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano indistintamente. Articolo 4 Sanzioni 1. La frode contro gli interessi finanziari delle Comunità è punita almeno con una pena detentiva o con una pena pecuniaria, ovvero entrambe. È ammessa la confisca degli strumenti della frode compresi i mezzi di trasporto all'uopo utilizzati, nonché dei frutti della medesima. 2. La frode aggravata è punita con pene più severe. In particolare sono considerate circostanze aggravanti: - la reiterazione della condotta, - la premeditazione, - l'appartenenza del soggetto di cui trattasi ad un'associazione per delinquere, - la qualità di funzionario o agente pubblico del soggetto di cui trattasi, - la corruzione di un funzionario, - l'entità del pregiudizio, se superiore a 50 000 ECU. TITOLO II APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE Articolo 5 Stato membro competente e obbligo di procedere 1. Lo Stato membro sul cui territorio sono intervenuti i fatti essenziali della frode contro gli interessi finanziari delle Comunità, è competente, in via prioritaria, per procedere contro tale frode secondo la propria legislazione. 2. Le modalità di applicazione della nozione di fatti essenziali sono adottate in conformità dell'articolo 10. Articolo 6 Campo di applicazione della legge nazionale 1. Quando i fatti essenziali della frode contro gli interessi finanziari delle Comunità sono intervenuti sul territorio di uno Stato terzo, gli Stati membri considerano la frode commessa in tutti i suoi elementi costitutivi sul loro territorio, qualora: - il vantaggio previsto avrebbe potuto essere ottenuto, è stato ottenuto o è stato trasferito sul loro territorio, - la persona implicata nella frode ai sensi dell'articolo 3 è un loro cittadino, oppure - sul loro territorio sia stato compiuto un atto che ha contribuito alla frode. 2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, il procedimento nei confronti dell'autore della frode è promosso in via prioritaria dallo Stato membro sul cui territorio l'autore è stato arrestato o risiede. TITOLO III COOPERAZIONE GIUDIZIARIA FRA STATI MEMBRI (2) Articolo 7 Estradizione, obbligo di procedere, prescrizione (3) Articolo 8 Assistenza giudiziaria (4) TITOLO IV APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Articolo 9 Cooperazione Il Consiglio instaura, in cooperazione con la Commissione, una collaborazione regolare con gli Stati membri per valutare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione. A tal fine, ogni anno viene redatto un rapporto sull'applicazione della convenzione. Articolo 10 Provvedimenti di applicazione 1. Il Consiglio, su iniziativa di uno Stato membro o su proposta della Commissione, adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente convenzione. 2. I provvedimenti di applicazione possono disporre modalità di collaborazione fra gli Stati membri interessati e la Commissione per risolvere casi particolari. Articolo 11 Competenza della Corte di giustizia La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi: - in via pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, alla Corte è adito nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 177, paragrafi 2 e 3 del trattato CE; - a richiesta di uno Stato membro o della Commissione, su qualsiasi controversia riguardante l'applicazione della presente convenzione. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 Pubblicazione La presente convenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee subito dopo la sua entrata in vigore. Articolo 13 Entrata in vigore La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito, presso il segretariato generale del Consiglio, dello strumento di ratifica dello Stato membro che procederà per ultimo a tale formalità. (1) Si veda la nota a piè di pagina, titolo III: Cooperazione giudiziaria fra Stati membri. Considerando che le disposizioni relative all'obbligo di promuovere l'azione, all'estradizione e alla cooperazione giudiziaria devono applicarsi a qualsiasi fatto fraudolento lesivo degli interessi finanziari delle Comunità, comprese le frodi tributarie, in particolare in materia di imposta sul valore aggiunto e di dazi doganali. (2) II titolo III del progetto di convenzione non fa parte del dispositivo oggetto del'iniziativa della Commissione in forza dell'articolo K.3, paragrafo 2. Questo testo viene presentato al Consiglio, a titolo indicativo, per completare il contenuto del documento. (3) Articolo 7 1. Gli Stati membri estradano, secondo le procedure stabilite dai trattati e dagli accordi relativi all'estradizione dei quali sono parti, le persone perseguite dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente qualora i fatti per i quali queste sono incriminate costituiscano o siano idonei a costituire frode contro gli interessi finanziari delle Comunità. L'estradizione non può essere rifiutata a motivo della qualificazione del reato come reato tributario o in ragione del requisito della doppia incriminabilità. Gli Stati membri estradano le persone ricercate ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura restrittiva disposta per frode contro gli interessi finanziari delle Comunità. 2. Se lo Stato membro nel cui territorio risiede o è arrestato il presunto autore della frode ne rifiuta l'estradizione perché questi è suo cittadino, tale Stato deve investire della questione le autorità competenti affinché queste possano, se del caso, procedere giudizialmente nei suoi confronti. A tale scopo lo Stato membro chiede allo Stato competente in via prioritaria di trasmettergli il fascicolo. In tal caso questo Stato membro considera la frode come se fosse stata commessa sul proprio territorio. 3. Qualsiasi atto interruttivo della prescrizione compiuto nello Stato membro richiedente produce gli stessi effetti nello Stato membro richiesto e viceversa. (4) Articolo 8 1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per tutti i procedimenti giudiziari riguardanti frodi contro gli interessi finanziari delle Comunità. 2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, l'assistenza giudiziaria comprende, in particolare: - gli atti istruttori, in particolare l'audizione di testimoni, di periti o di persone sottoposte ad inchiesta giudiziaria, trasporto sui luoghi, perizia, - la trasmissione di fascicoli, documenti e corpi del reato, - comunicazione di estratti del casellario giudiziario e qualsiasi altra informazione afferente, - la perquisizione e il sequestro di beni, - la notificazione di atti diretti all'esecuzione di una pena o misure analoghe come la riscossione di un'ammenda o il pagamento di spese, - le misure dirette all'esecuzione di una pena, comprese quelle relative alla confisca di cui all'articolo 4, paragrafo 1. 3. Si fa luogo all'assistenza giudiziaria per qualsiasi fatto costitutivo di frode in danno degli interessi finanziari delle Comunità. Non è prescritto il requisito della doppia incriminabilità. 4. L'assistenza giudiziaria può essere chiesta direttamente dalle stesse autorità giudiziarie e la risposta può seguire la stessa via. La domanda e i documenti che l'accompagnano devono essere tradotte nella lingua o nelle lingue dello Stato richiesto. Una copia della domanda e della risposta deve essere tramessa ai ministeri della giustizia competenti e alla Commissione. 5. Alla domanda di cooperazione giudiziaria si fa luogo, in linea di principio, nell'osservanza delle disposizioni dello Stato richiesto. Essa può anche essere presentata secondo le disposizioni dello Stato richiedente qualora queste vengano espressamente indicate nell'istanza e non si oppongano alla prassi giudiziaria dello Stato richiesto.