51994PC0214(01)

Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità /* COM/94/214DEF - CNS 94/0146 */

Gazzetta ufficiale n. C 216 del 06/08/1994 pag. 0011


Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (94/C 216/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 214 def. - 94/0146(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 7 luglio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che all'esecuzione del bilancio generale, finanziato attraverso risorse proprie, provvede la Commissione entro i limiti degli stanziamenti concessi e conformemente ai principi della buona gestione finanziaria; che per assolvere tale compito la Commissione coopera strettamente con gli Stati membri;

considerando che oltre la metà delle spese delle Comunità viene versata ai destinatari tramite gli Stati membri;

considerando che le modalità di tale gestione decentrata, come pure dei sistemi di controllo sono regolate da disposizioni dettagliate diverse a seconda delle politiche comunitarie di cui trattasi; che occorre lottare contro gli atti lesivi degli interessi finanziari comunitari in tutti i settori, compresi quelli finanziati con risorse non iscritte in bilancio;

considerando che per rendere efficace la lotta contro le frodi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità occorre predisporre un contesto giuridico comune a tutti i settori della politica comunitaria; che a tal fine occorre definire le categorie di atti pregiudizievoli agli interessi finanziari delle Comunità e precisare i provvedimenti da prendere per combatterli;

considerando che il diritto comunitario ha previsto sanzioni amministrative comunitarie nel contesto della politica agraria comune; che sanzioni del genere vanno anche previste in altri campi;

considerando che, per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari delle Comunità, le sanzioni amministrative comunitarie inflitte dagli Stati membri devono essere applicate secondo obiettivi e modalità uniformi;

considerando che occorre stabilire regole generali da applicarsi alle sanzioni amministrative comunitarie, come quelle in materia di prescrizione e d'irretroattività della normativa che istituisce il regime di sanzioni, salvo le deroghe espressamente previste dall'atto specifico che prevede la sanzione;

considerando che il diritto comunitario fa obbligo alla Commissione e agli Stati membri di vigilare a che le risorse di bilancio comunitarie siano utilizzate ai fini previsti; che occorre prevedere regole comuni che si applichino in via complementare rispetto alla normativa vigente;

considerando che, sebbene i trattati prevedano poteri ai fini dell'adozione di sanzioni amministrative e di misure di controllo delle entrate e delle spese nei vari settori, essi non prevedono tuttavia i poteri specifici necessari ai fini dell'adozione di misure orizzontali applicabili all'insieme delle entrate e delle spese stesse; che pertanto si deve ricorrere agli articoli 235 del trattato CE e 203 del trattato Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I Principi

Articolo 1

1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità sono presi adeguati provvedimenti nei confronti di:

- qualsiasi frode contro gli interessi finanziari delle Comunità;

- qualsiasi abuso della normativa comunitaria;

- qualsiasi altra inosservanza di obblighi previsti dalla regolamentazione relativa alle entrate delle Comunità o alla concessione di aiuti, sovvenzioni o qualsiasi altro beneficio.

Le frodi, gli abusi e le inosservanze di cui al primo comma sono in appresso denominati «irregolarità».

2. La tutela degli interessi finanziari delle Comunità riguarda le entrate e le spese previste dal bilancio generale, come pure qualsiasi altra entrata o spesa che sia gestita dalle istituzioni comunitarie o per conto di esse.

Articolo 2

1. Costituisce frode contro gli interessi finanziari delle Comunità qualsiasi atto od omissione che violi la normativa pertinente, intenzionalmente o per negligenza qualificata in rapporto agli obblighi di diligenza, quando detto atto od omissione abbia come scopo o risultato:

- di diminuire una determinata risorsa propria o qualsiasi altra entrata delle Comunità, o

- di riscuotere, trattenere indebitamente o distrarre fondi ai danni delle Comunità.

2. Sono in particolare previsti:

- il fatto di redigere, rilasciare, utilizzare od esibire dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, che siano necessari ai fini della concessione di un sussidio o della riscossione di entrate;

- il fatto di non comunicare all'autorità competente informazioni in merito a modificazioni dei requisiti prescritti per poter beneficiare di sussidi o per riscuotere entrate;

- il fatto di distrarre o dissipare fondi;

- il fatto di utilizzare, con conoscenza di causa, aiuti o sovvenzioni ottenuti al mezzo di dichiarazioni inesatte od incomplete o di altri artifizi.

Articolo 3

1. Sono considerati abuso della regolamentazione comunitaria gli atti commessi nell'intento di ottenere vantaggi indebiti, ponendo in essere una situazione formalmente conforme alle condizioni legali, attraverso operazioni fittizie od artificiose, sprovviste di una motivazione economica pertinente e contrarie alle finalità della normativa comunitaria di cui trattasi.

2. Le operazioni di cui al paragrafo 1, non danno luogo a nessun diritto o vantaggio.

Articolo 4

1. L'inosservanza non intenzionale o non imputabile a negligenza comporta in linea di massima:

- la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto;

- l'obbligo di versare o di rimborsare gli importi dovuti o indebitamente riscossi, eventualmente maggiorati degli interessi il cui importo può essere stabilito in via forfettaria;

- la perdita totale o parziale della garanzia costituita a sostegno della richiesta di un vantaggio concesso o all'atto della riscossione di un anticipo.

Queste misure non sono considerate sanzioni.

2. L'inosservanza non intenzionale o non imputabile a negligenza può incorrere in sanzioni amministrative comunitarie allorché la normativa di cui trattasi preveda, ai fini della buona esecuzione della stessa, l'applicazione di sanzioni amministrative indipendentemente da elementi soggettivi.

Articolo 5

Oltre alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la frode, l'abuso o qualsiasi inosservanza imputabile a negligenza dà luogo all'applicazione, ad opera degli Stati membri o della Commissione a seconda dei casi, di sanzioni amministrative comunitarie, quando ciò sia previsto dalla normativa comunitaria.

Articolo 6

L'applicazione delle misure di cui agli articoli 4 e 5 lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di prevedere affinché le violazioni del diritto comunitario siano opportunamente sanzionate dal proprio diritto interno, in termini analoghi, sotto il profilo sostanziale e procedurale, a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza, e assicurando in ogni caso una tutela degli interessi finanziari delle Comunità effettiva, proporzionata e dotata di capacità dissuasiva.

TITOLO II Regole relative alle sanzioni amministrative comunitarie

Articolo 7

1. Sono sanzioni amministrative comunitarie le misure previste dalla legislazione comunitaria, allo scopo di reprimere i comportamenti previsti dall'articolo 5 ed aventi conseguenze finanziarie od economiche sfavorevoli per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 8.

In particolare possono essere previste le seguenti sanzioni:

- sanzioni amministrative pecuniarie, ivi compreso il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente riscosse o il cui pagamento è stato eluso, eventualmente maggiorato degli interessi;

- la privazione, in tutto o in parte, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria, anche se il soggetto di cui trattasi ne abbia beneficiato indebitamente soltanto in parte;

- l'esclusione o la revoca all'attribuzione del vantaggio per un periodo sucessivo a quello sul quale ha inciso l'irregolarità;

- la revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione o del riconoscimento necessari al fine di poter beneficiare di un regime di aiuti comunitari.

2. Nella misura necessaria per assicurare la buona esecuzione della regolamentazione di cui trattasi, le disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ne stabiliscono la natura e la portata in funzione dell'importanza del rischio di irregolarità, dell'entità del beneficio concesso o del vantaggio ricevuto, della natura e della gravità dell'irregolarità, con particolare riguardo all'elemento soggettivo a questa inerente.

Articolo 8

Le sanzioni amministrative comunitarie si applicano:

- alle persone fisiche che abbiano commesso un'irregolarità o abbiano contribuito alla sua realizzazione;

- alle persone fisiche che, a motivo della loro posizione o delle loro funzioni, siano tenute a prendere adeguate disposizioni al fine di evitare che vengano commesse irregolarità;

- alle persone giuridiche, allorquando l'irregolarità sia commessa da una persona fisica che agisce per loro conto e che esercita un potere di decisione legale, delegato o di fatto;

- ai gruppi o alle associazioni di persone fisiche o giuridiche, allorquando l'irregolarità sia commessa da una persona fisica che agisce per loro conto e che esercita un potere di decisione legale, delegato o di fatto.

Articolo 9

1. L'irregolarità non può dar luogo ad un procedimento volto ad irrogare sanzioni amministrative trascorso un termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa. Per le irregolarità continuate o permanenti, il termine di prescrizione decorre dal giorno della loro cessazione. Tuttavia, per i programmi pluriennali, detto termine decorre dalla data di chiusura del programma.

La prescrizione è interrotta per effetto di qualsiasi atto di un'autorità nazionale o comunitaria che abbia natura istruttoria o sia volto a procedere contro l'irregolarità.

2. Il termine di esecuzione della decisione che stabilisce la sanzione amministrativa è di cinque anni. Il termine decorre dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva.

La prescrizione è interrotta per effetto della notificazione di una decisione che modifichi l'importo della sanzione.

Essa è sospesa fintanto che è concessa una facilitazione di pagamento.

Articolo 10

Nessuna sanzione può essere irrogata se non è stata prevista da una atto comunitario anteriore all'irregolarità. In caso di successiva modificazione di sanzioni amministrative previste da una regolamentazione comunitaria, si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose, a meno che la nuova regolamentazione non preveda espressamente l'irretroattività di tali disposizioni stesse.

TITOLO III Controlli e verifiche sul posto

Articolo 11

1. Le misure di controllo sono adottate ai meccanismi specifici da attuare e sono proporzionate agli obiettivi perseguiti.

2. La natura e la frequenza dei controlli e delle verifiche sul posto, nonché le relative modalità di esecuzione sono stabilite in modo da garantire l'applicazione uniforme ed efficace della regolamentazione di cui trattasi, in particolare, in modo da prevenire ed accertare le irregolarità. Dette misure tengono conto, per quanto possibile, delle prassi e delle strutture amministrative esistenti negli Stati membri e sono stabilite in modo da non ingenerare oneri economici e costi amministrativi eccessivi.

3. I controlli e le verifiche sul posto, da parte della Commissione, sono effettuati conformemente alle competenze stabilite dalle regolamentazioni settoriali e sono affidati ad agenti autorizzati in forza di queste stesse regolamentazioni, nonché ad esperti che ne abbiano ricevuto regolato mandato. Salvo le disposizioni nazionali sul segreto istruttorio in materia giudiziaria, gli agenti e gli esperti che esercitano controlli sul posto hanno accesso a tutte le informazioni relative alle operazioni di cui trattasi, ivi comprese quelle ottenute dai controllori nazionali, con facoltà di acquisire copia dei documenti a loro disposizione.

Tutte le informazioni raccolte in occasione dei controlli e delle verifiche di cui al primo comma sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate solo a persone che vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini previsti dal paragafo 2.

4. Le persone fisiche o giuridiche

- che beneficiano, anche indirettamente, di vantaggi finanziari o

- sulle quali incombono obblighi a norma della regolamentazione comunitaria o

- che partecipano direttamente o indirettamente alle operazioni previste dalla normativa pertinente, segnatamente in qualità di fornitori, depositari, vettori o trasformatori successivi, organi di gestione o di coordinamento,

devono permettere l'esercizio dei controlli e delle verifiche sul posto e facilitare in particolare l'accesso ai locali, spiazzi, mezzi di trasporto e altri luoghi da visitare a tal fine.

5. Ove i soggetti di cui al paragrafo 4, si oppongano a controlli o verifiche sul posto, lo Stato membro interessato presta agli agenti e agli esperti debitamente delegati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentir loro di prendere adeguati provvedimenti ai fini dell'assolvimento dei loro compiti di controllo e di verifica sul posto in conformità delle regole nazionali di procedura.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.