51994PC0203

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 3928/92 che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell' organizzazione della pesca nell' Atlantico nord- occidentale (NAFO) /* COM/94/203DEF - CNS 94/0142 */

Gazzetta ufficiale n. C 193 del 16/07/1994 pag. 0006


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3928/92 che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (94/C 193/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 203 def. - 94/0142(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 giugno 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3928/92 (1) attua il programma pilota di osservazione NAFO adottato dalla commissione per la pesca dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale il 18 settembre 1992;

considerando che, il 17 febbraio 1994, la commissione della pesca della NAFO ha adottato una proposta intesa a prorogare tale programma fino al 31 dicembre 1994;

considerando che, ai sensi dell'articolo VI della convenzione NAFO, tale proposta diventerà vincolante per le parti contraenti a partire dal 18 aprile 1994, fatte salve eventuali obiezioni;

considerando che il programma modificato può essere accettato dalla Comunità;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3928/92 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3928/92 è modificato nel modo di seguito indicato:

1) All'articolo 4, la data «30 giugno 1994» è sostituita dalla data «31 dicembre 1994».

2) Al punto 1, lettera i) dell'allegato, la data «30 giugno 1994» è sostituita dalla data «31 dicembre 1994».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 78.