51994PC0201

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che stabilisce l' importo dell' aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1993 /* COM/94/201DEF - CNS 94/0127 */

Gazzetta ufficiale n. C 171 del 24/06/1994 pag. 0004


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1993 (94/C 171/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 201 def. - 94/0127(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 maggio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71, può essere concesso un aiuto ai produttori di luppolo per garantire loro un reddito equo; che l'aiuto è stabilito per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà in funzione del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione rispetto ai ricavati medi dei raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'andamento delle spese;

considerando che l'articolo 12 bis dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto ai produttori anche per le superfici in cui sono coltivati ceppi sperimentali, per promuovere lo sviluppo di nuove varietà;

considerando che dall'esame dei dati relativi al raccolto 1993 emerge la necessità di fissare l'aiuto per i gruppi di varietà coltivati nella Comunità; che è altresì opportuno concedere un aiuto ai produttori per le superfici investite a ceppi sperimentali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1993 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità per i gruppi di varietà elencati nell'allegato, nonché per i ceppi sperimentali.

2. L'importo dell'aiuto è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 313 del 26. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1993

>SPAZIO PER TABELLA>