Progetto di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL' AZIONE DELLA COMUNITÀ NEL SETTORE DELLA STATISTICA /* COM/94/78DEF - CNS 94/0026 */
Gazzetta ufficiale n. C 106 del 14/04/1994 pag. 0022
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'azione della Comunità nel settore della statistica (94/C 106/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 78 def. - 94/0026(CNS) (Presentata dalla Commissione il 10 marzo 1994) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere dell'Istituto monetario europeo, considerando che, per la concezione, la realizzazione, il controllo e la valutazione delle politiche previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità deve poter basare le sue decisioni su statistiche comunitarie aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili tra Stati membri; considerando che, per garantire la fattibilità, la coerenza e la comparabilità delle statistiche comunitarie, occorre rafforzare la collaborazione e il coordinamento delle attività delle varie istituzioni che, a livello nazionale e comunitario, contribuiscono alla produzione di queste informazioni; considerando che queste istituzioni devono garantire la più grande imparzialità e professionalità nell'elaborazione delle statistiche comunitarie, rispettando gli stessi principi di comportamento e di etica professionale; considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo prevede la produzione e diffusione dell'informazione statistica necessaria alla conoscenza e al monitoraggio di tutti gli aspetti economici, sociali e ambientali dell'integrazione europea; considerando che la Commissione economica per l'Europa dell'ONU ha adottato il 15 aprile 1992 una risoluzione sui principi fondamentali della statistica ufficiale; considerando che, per preparare e realizzare le azioni statistiche comunitarie prioritarie, è necessario attuare programmi statistici a medio e breve termine, che tengano conto delle risorse disponibili tanto sul piano nazionale che comunitario; considerando che la specificità dell'organizzazione statistica comunitaria, la quale si basa sui sistemi statistici nazionali che ne sono allo stesso tempo il supporto e l'estensione, esige una collaborazione particolarmente stretta nel quadro del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (1), per quanto riguarda l'elaborazione degli strumenti giuridici che guidano e inquadrano il funzionamento e lo sviluppo di quest'organizzazione; considerando che, nella preparazione dei programmi statistici a medio e breve termine, i comitati istituiti dal Consiglio dell'Unione europea nei settori statistici di loro competenza devono esercitare le funzioni che sono state loro conferite; considerando che l'organizzazione proposta in questo regolamento rispetta il principio di sussidiarietà, definito all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea, poiché dà attuazione a norme e principi che tutti gli Stati membri devono osservare per assicurare la comparabilità delle statistiche comunitarie e definisce la ripartizione delle competenze tra le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria sul piano dell'efficacia della realizzazione del programma statistico; che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti in modo sufficiente dagli Stati membri da soli, poiché solamente la Commissione può presentare proposte e coordinare l'armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario; considerando che le statistiche comunitarie devono essere diffuse in maniera assai ampia, al fine di garantire il diritto all'informazione di tutti i cittadini, che è una delle basi della democrazia negli Stati membri; considerando che occorre proteggere i dati riservati che le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria raccolgono per l'elaborazione delle statistiche comunitarie, al fine di ottenere e conservare la fiducia dei fornitori di queste informazioni; che la riservatezza dei dati statistici deve essere informata al medesimo complesso di principi in tutti gli Stati membri; considerando che le regole specifiche dell'elaborazione dei dati personali nel quadro dell'attuazione del programma statistico comunitario devono essere coerenti con i provvedimenti legislativi adottati a livello dell'Unione per ciò che riguarda l'elaborazione dei dati personali e il libero movimento degli stessi; considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea ha conferito responsabilità, in alcuni settori dell'informazione statistica, all'istituto monetario europeo, e che quest'ultimo ne farà uso senza chiedere o seguire istruzioni di istituzioni o organismi comunitari, governi degli Stati membri o qualsiasi altro organismo; che occorre garantire un coordinamento adeguato in materia tra le attività delle istituzioni a livello nazionale e comunitario che contribuiscono dall'elaborazione di statistiche comunitarie, da un lato, e quelle dell'istituto monetario europeo, dall'altro; considerando che le disposizioni del presente regolamento costituiscono una tappa in previsione della creazione di un sistema statistico della Comunità; considerando che sono stati consultati i comitati seguenti: - il comitato del programma statistico, - il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 91/115/CEE (2), - il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale, istituito dalla decisione 91/116/CEE (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I AZIONE DELLA COMUNITÀ NEL SETTORE DELLA STATISTICA Articolo 1 Obiettivi e responsabili dell'attuazione 1. L'azione della Comunità nel settore della statistica ha per obiettivo di produrre sistematicamente statistiche comunitarie in previsione della formulazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche comunitarie e di fornire regolarmente queste statistiche alle istituzioni comunitarie, ai governi, agli operatori sociali e economici, agli ambienti accademici e al pubblico in generale (utenti). 2. L'azione della Comunità nel settore della statistica è attuata dagli Istituti di statistica e dagli altri organismi responsabili della produzione di statistiche comunitarie, definiti all'articolo 2, a livello nazionale (autorità nazionali) e comunitario (autorità comunitaria). 3. Si intende per autorità comunitaria il servizio designato, mediante decisione della Commissione, per l'esecuzione dei compiti ad essa riservati dal trattato o dal diritto derivato, nel settore statistico. 4. L'Istituto monetario europeo e le banche centrali nazionali non partecipano all'azione della Comunità nel settore della statistica. L'articolo 8 definisce la cooperazione fra la Commissione e l'Istituto monetario europeo. Articolo 2 Produzione di statistiche comunitarie 1. Le statistiche comunitarie sono informazioni quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e dall'elaborazione sistematica di dati la cui produzione è prevista nel programma statistico comunitario pluriennale e messe in opera conformemente alle procedure di decisione definite nel presente regolamento. 2. Per garantire la comparabilità dei risultati le statistiche comunitarie sono prodotte in base a norme uniformi e, se necessario, metodi armonizzati. 3. Il processo di produzione delle statistiche comunitarie include l'insieme delle attività necessarie alla preparazione, raccolta, immagazzinamento, trattamento, compilazione, analisi e diffusione dell'informazione statistica. CAPITOLO II IL PROGRAMMA STATISTICO COMUNITARIO Articolo 3 Procedura di decisione relativa al programma statistico comunitario pluriennale 1. Il programma statistico comunitario definisce gli orientamenti, i principali settori e gli obiettivi delle attività previste per un periodo massimo di cinque anni e fissa il quadro della produzione di tutte le statistiche comunitarie; esso può essere oggetto di aggiornamenti periodici. 2. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'Istituto monetario europeo è consultato in merito alla proposta di programma statistico comunitario e ai suoi aggiornamenti. La Commissione prende in considerazione, nella misura del possibile, le necessità dell'Istituto monetario europeo. 3. La Commissione sottopone gli orientamenti relativi alla stesura del programma statistico comunitario all'esame del comitato del programma statistico (CPS) e, per ciò che li riguarda, del comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale, nonché del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Articolo 4 Programmi di lavoro annuali della Comunità 1. Per la realizzazione del programma statistico comunitario pluriennale, sono stabiliti ogni anno programmi di lavoro annuali. 2. La Commissione presenta all'esame del CPS, in occasione del primo semestre di ogni anno, gli orientamenti in previsione dell'attuazione del programma statistico comunitario, e in particolare le priorità previste nelle azioni da intraprendere, tenendo conto dei vincoli finanziari sul piano nazionale e comunitario, nonché dell'utilità delle disposizioni comunitarie che le disciplinano. La Commissione tiene in massima considerazione i commenti del CPS e dà loro il seguito che ritiene più adeguato. CAPITOLO III ATTUAZIONE Articolo 5 Basi delle statistiche comunitarie 1. Le statistiche prodotte nel quadro del programma statistico comunitario sono attuate come azioni statistiche specifiche, disciplinate da disposizioni comunitarie o da una libera cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. 2. Le azioni statistiche specifiche - la cui durata non supera un anno, e - per le quali la raccolta dei dati interessa sia quelli amministrative che quelli statistici già disponibili, o che possono essere forniti dalle autorità nazionali competenti, sia dati che possono essere raccolti direttamente e i cui costi addizionali a livello nazionale sono a carico della Comunità, sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura definita all'articolo 20, paragrafo 3. 3. Le modalità di applicazione necessarie per l'attuazione delle altre azioni statistiche specifiche sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura definita all'articolo 20, paragrafo 2. Articolo 6 Contenuto delle azioni specifiche 1. Quando le statistiche comunitarie sono disciplinate da disposizioni comunitarie, queste ultime devono definire i parametri necessari per ottenere il livello di qualità indispensabile, cioè le unità statistiche e il gruppo di rispondenti, i temi ai quali si riferiscono le caratteristiche dell'indagine, nonché l'ampiezza e la periodicità delle indagini. 2. Quando le statistiche comunitarie sono il prodotto di una libera cooperazione degli Stati membri con la Commissione, non sussiste alcun obbligo per gli individui o per altre unità statistiche di fornire informazioni, a meno che quest'obbligo non sia previsto dalla legislazione nazionale. Articolo 7 Ripartizione delle competenze L'attuazione delle azioni statistiche specifiche è di competenza delle autorità nazionali, salvo indicazione contraria delle disposizini giuridiche che disciplinano un insieme particolare di statistiche. In caso di carenza delle autorità nazionali, le statistiche comunitarie possono essere prodotte dall'autorità comunitaria, previo accordo con l'autorità nazionale interessata. Articolo 8 Cooperazione tra la Commissione e l'Istituto monetario europeo Per garantire la coerenza necessaria nella produzione di statistiche in funzione delle loro rispettive necessità di informazione, la Commissione e l'Istituto monetario europeo cooperano strettamente, tenendo debitamente conto dei principi definiti all'articolo 9. Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti partecipa, nei limiti delle sue competenze, al processo di cooperazione. CAPITOLO IV PRINCIPI Articolo 9 Principi 1. Al fine di garantire il migliore livello qualitativo possibile sul piano deontologico e professionale, le statistiche comunitarie si fondano sui principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/ricavi, segreto statistico e trasparenza. 2. Ai fini del presente regolamento, questi principi sono così definiti: Imparzialità: le statistiche comunitarie sono prodotte in maniera oggettiva, scientifica, su basi non distorte e al riparo da ogni pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche scientifiche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi definiti nel presente regolamento. Una volta effettuata la compilazione, i risultati sono messi a disposizione di tutti gli utenti, al più presto e in modo da rispettare il principio di imparzialità nella diffusione. Affidabilità: le statistiche comunitarie devono riflettere, il più esattamente possibile, la realtà che si propongono di analizzare. Gli utenti sono informati delle fonti, dei metodi e delle procedure utilizzate. Pertinenza: le statistiche comunitarie abbracciano diversi settori e sono prodotte in relazione a necessità chiaramente definite, risultanti dagli obiettivi della Comunità, mentre la raccolta dei dati è limitata a quanto necessario per conseguire i risultati auspicati. Le autorità nazionali e quella comunitaria devono seguire in modo permanente i nuovi sviluppi demografici, economici, sociali e ambientali, proponendo le misure necessarie per analizzare i settori importanti e abbandonando la produzione di informazioni diventate senza interesse per gli obiettivi della Comunità. Rapporto costi/ricavi: le statistiche comunitarie sono prodotte utilizzando in modo ottimale tutte le risorse disponibili e riducendo al minimo l'onere che grava sui rispondenti. Il carico di lavoro e i costi che la produzione delle statistiche comunitarie impongono sia alle autorità nazionali, sia a quella comunitaria, sia ai responsabili delle indagini, devono essere proporzionali all'importanza dei risultati/vantaggi ricercati. Segreto statistico: i dati individuali riguardanti persone fisiche e operatori socio-professionali ottenuti direttamente a fini statistici, o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo, sono protetti contro ogni utilizzo non statistico e divulgazione non autorizzata. Trasparenza: i responsabili della fornitura di dati statistici hanno il diritto di ottenere informazioni riguardanti la base giuridica, le finalità per le quali i dati sono richiesti e le misure di protezione applicate. Le autorità responsabili della raccolta delle statistiche comunitarie adottano i necessari provvedimenti per fornire le informazioni richieste. 3. Le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria sono tenute a rispettare questi principi nell'attuazione dell'azione della Comunità nel settore statistico. CAPITOLO V DIFFUSIONE Articolo 10 Funzione 1. Per diffusione si intendono tutti i mezzi per rendere accessibili agli utenti le statistiche comunitarie non protette dal segreto statistico. 2. La diffusione deve essere organizzata in modo da garantire accesso imparziale e agevole all'informazione statistica comunitaria in tutta la Comunità europea. Articolo 11 Cooperazione tra le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria 1. Gli istituti statistici nazionali e quello comunitario hanno accesso a tutte le statistiche comunitarie disponibili presso le autorità nazionali e quella comunitaria non protette dal segreto statistico, e sono autorizzati ad utilizzare questi dati a fini di diffusione. 2. Tutte le altre autorità statistiche sono responsabili della diffusione dei risultati ottenuti sulla base dei dati raccolti e conservati da esse nei rispettivi settori di competenza. 3. La ripartizione delle responsabilità tra le autorità nazionali nell'ambito di ogni Stato membro può essere realizzata in maniera diversa in funzione della legislazione o delle pratiche nazionali. 4. Le condizioni di accesso per gli utenti sono disciplinate dalla politica tariffaria di ogni autorità sulla base dell'informazione e della cooperazione reciproca tra le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria. Articolo 12 Organizzazione della diffusione Le necessarie disposizioni di applicazione, in particolare quelle riguardanti l'organizzazione della diffusione, l'informazione e la cooperazione reciproca tra le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria, sono fissate dalla Commissione, previa consultazione del CPS, conformemente alla procedura definita all'articolo 20, paragrafo 2. CAPITOLO VI SEGRETO STATISTICO Articolo 13 Definizioni I dati statistici comunitari utilizzati dalle autorità nazionali e da quella comunitaria devono essere considerati riservati quando permettono l'identificazione, diretta o indiretta, di unità statistiche, divulgando così informazioni individuali, salvo il caso che i dati statistici siano stati tratti da fonti pubblicamente disponibili. Articolo 14 Flusso di dati tra le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria (cooperazione) 1. La trasmissione, da parte dell'autorità nazionale competente ad altre autorità nazionali o all'autorità comunitaria di cui articolo 1, paragrafo 3, di dati riservati che non permettono un'identificazione diretta è ammissibile, salvo disposizioni contrarie previste dall'atto di diritto comunitario che disciplina la statistica comunitaria per la quale sono stati raccolti i dati in questione, nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria alla produzione di statistiche comunitarie specifiche. 2. I dati statistici riservati, la cui trasmissione è protetta da un atto di diritto comunitario che disciplini una statistica comunitaria, sono trasmessi dalle autorità nazionali conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (4). Articolo 15 Utilizzo di dati riservati I dati riservati raccolti esclusivamente a fini statistici sono utilizzati dalle autorità nazionali e da quella comunitaria esclusivamente a tali fini. Articolo 16 Accesso ai dati amministrativi e utilizzo di tali dati Le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria hanno accesso, nei rispettivi settori di competenza, agli estratti dei registri amministrativi che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari alla produzione di statistiche comunitarie, evitando così di far gravare l'onere della risposta sulle unità censite. Articolo 17 Accesso a fini scientifici e altri fini statistici L'accesso a dati riservati che non permettono un'identificazione diretta può essere autorizzato ad istituti di ricerca scientifica, a ricercatori e ad autorità responsabili della produzione di statistiche non comunitarie, se la legislazione nazionale garantisce un livello di protezione contro ogni utilizzo non statistico e qualsiasi divulgazione del tutto identico a quello previsto dalle misure di cui all'articolo 18. Articolo 18 Misure di protezione 1. Per la protezione fisica e logica dei dati riservati e per evitare rischi di divulgazione illecita al momento della diffusione delle statistiche comunitarie, sono adottate, a livello nazionale e comunitario, le opportune misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative. 2. I membri delle autorità statistiche nazionali e di quella comunitaria che possono accedere a dati soggetti alla legislazione comunitaria che impone l'obbligo del segreto statistico sono vincolati da questa legislazione anche dopo la cessazione delle loro funzioni. Articolo 19 Comitato del segreto statistico Sono stabilite, secondo la procedura definita all'articolo 21, paragrafo 2, tutte le misure necessarie per l'attuazione di questo capitolo, in particolare quelle volte a garantire che le autorità nazionali e quella comunitaria applichino le stesse norme per evitare la divulgazione di dati statistici comunitari riservati. CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Funzionamento del comitato del programma statistico 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico previsto all'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non prende parte al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio dell'Unione europea. In tal caso: la Commissione differisce l'applicazione dalle misure da essa decise di un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione al Consiglio dell'Unione europea; il Consiglio dell'Unione europea, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. 3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non prende parte al voto. La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato. Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio dell'Unione europea una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio dell'Unione europea delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio dell'Unione europea non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 21 Funzionamento del comitato del segreto statistico 1. La Commissione è assistita dal comitato del segreto statistico creato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non prende parte al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio dell'Unione europea. In tal caso: la Commissione differisce l'applicazione dalle misure da essa decise di un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione al Consiglio dell'Unione europea; il Consiglio dell'Unione europea, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. Articolo 22 Norma abrogativa Il presente regolamento abroga l'articolo 2, punto 1 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto. Articolo 23 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47. (2) GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21. (4) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.