51994PC0020

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all' istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale /* COM/94/20DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 074 del 12/03/1994 pag. 0012


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (94/C 74/08) COM(94) 20 def.

(Presentata dalla Commissione il 25 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo hanno adottato di comune accordo, il 29 ottobre 1993, la decisione relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol (1) e che in quella circostanza è stata adottata una dichiarazione sulla sede del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale;

considerando che è necessario garantire la coerenza a livello comunitario nella gestione del personale dei vari enti decentrati;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1946/93 (3) ed abrogare il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (4), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 679/87 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio è così modificato:

1. All'articolo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il Centro non persegue scopi di lucro. Esso ha sede a Salonicco.»

2. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Al personale del Centro si applicano i regolamenti e le regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

Il Centro esercita nei confronti del personale i poteri spettanti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio d'amministrazione del Centro, d'accordo con la Commissione, stabilisce le necessarie modalità d'applicazione.»

Articolo 2

Il regolamento del Consiglio (CECA, CEE, Euratom) n. 1859/76 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 11.

(4) GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 1.

(5) GU n. L 72 del 14. 3. 1987, pag. 1.