Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/95, i prezzi, l' aiuto alla produzione, la trattenuta su tale aiuto e il quantitativo massimo garantito nel settore dell' olio d' oliva /* COM/94/10DEF - VOL III */
Gazzetta ufficiale n. C 083 del 19/03/1994 pag. 0019
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, l'aiuto alla produzione, la trattenuta su tale aiuto e il quantitativo massimo garantito nel settore dell'olio d'oliva (94/C 83/11) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 234, paragrafi 2 e 3, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo indicativo alla produzione da cui sia stato dedotto l'aiuto alla produzione; considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che, in virtù degli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione, occorre ravvicinare progressivamente l'importo dell'aiuto comunitaro in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio di ogni campagna; che, tenendo conto dell'aiuto alla produzione a seguito della soppressione dell'aiuto al consumo, l'applicazione dei criteri previsti per tale ravvicinamento farebbe aumentare la differenza tra il livello dell'aiuto in Spagna e in Portogallo e quello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per evitare tale conseguenza indesiderata, è opportuno adattare i suddetti criteri in modo da permettere il ravvicinamento al ritmo previsto nell'atto di adesione; considerando che in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, devono essere fissate le percentuali dell'aiuto alla produzione da riservare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è fissata, per un periodo determinato, la quantità massima ammessa a beneficiare dell'aiuto unitario alla produzione fissato per ciascuna campagna; che in appplicazione dei criteri previsti da tale disposizione, è opportuno, per le campagne 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, mantenere la quantità massima per ciascuna di tali campagne al livello indicato nel presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue: a) prezzo indicativo alla produzione 317,82 ECU/100 kg; b) prezzo d'intervento: 152,60 ECU/100 kg, 2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3 g/100 g. Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1994/1995 il prezzo di entrata dell'olio d'oliva è fissato a 186,64 ECU/100 kg. Articolo 3 Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'aiuto alla produzione è fissato come segue: a) aiuto alla produzione: - per la Spagna: 116,64 ECU/100 kg, - per il Portogallo: 116,64 ECU/100 kg, - per la Comunità dei Dieci: 127,56 ECU/100 kg; b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna: - per la Spagna: 123,91 ECU/100 kg, - per il Portogallo: 123,91 ECU/100 kg, - per la comunità dei Dieci: 135,25 ECU/100 kg. Articolo 4 1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva negli Stati membri produttori. 2. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la percentuale dell'importo dell'aiuto alle produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata allo 0,8 %. Articolo 5 Per le campagne di commercializzazione 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, le produzione massima di olio d'oliva di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1 350 000 tonnellate per campagna. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio . . . (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.