Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all' organizzazione comune del mercato del riso /* COM/94/10DEF - VOL III */
Gazzetta ufficiale n. C 083 del 19/03/1994 pag. 0008
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (94/C 83/04) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (2), prevede un regime di adattamento dei prelievi e delle restituzioni prefissati, in funzione dell'andamento del mercato mondiale; che, per agevolare la gestione di tale regime e ai fini di una sana gestione amministrativa, è indicato snellire le disposizioni che disciplinano la fissazione dei premi e dei correttivi contemplati da tale regime; considerando che, data l'impossibilità pratica di individuare con precisione i grani non maturi, non è possibile escluderli dal concetto di «grani interi»; che occorre quindi inserire nella definizione di «grani interi» i grani a maturazione incompleta; considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) n. 1418/76 precisa il metodo di misurazione dei grani e definisce il concetto di rotture di riso; considerando che, per permettere agli importatori di stabilire il tasso del prelievo da applicare al riso che importano, occorre semplificare la definizione di rotture di riso, specificando che sono classificati come rotture soltanto i frammenti di lunghezza non superiore a 6 millimetri; che questa nuova definizione richiede la fissazione di un nuovo metodo per la determinazione della percentuale di rotture, in peso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue: 1. All'articolo 13, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente: «In tal caso, al prelievo viene aggiunto un premio.» 2. All'articolo 17, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Può essere fissato un importo correttivo. Esso si applica alla restituzione qualora essa sia prefissata. La fissazione dell'importo correttivo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.» 3. L'allegato A è modificato come segue: a) il testo del punto 2, lettera d), punto ii) è sostituito dal seguente: «selezionare il campione per operare su grani interi, compresi i grani a maturazione incompleta,»; b) il testo del punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Rotture: frammenti di grani, eccettuati i grani spuntati, di lunghezza non superiore a 6 mm.»; c) è aggiunto il seguente punto 4: «4. Determinazione delle rotture: la percentuale, in peso, di rotture in una data partita è determinata secondo il metodo seguente: i) prelevare un campione rappresentativo della partita di almeno 40 g; ii) ripartire il campione, compresi i grani a maturazione incompleta, tra rotture e grani interi; iii) determinare la percentuale, in peso, delle rotture rispetto al peso totale del campione.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio . . . (1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.