PARERE del Comitato economico e sociale in merito alla "Comunicazione e al Progetto di proposta di direttiva riguardanti la trasparenza e la qualità d' esecuzione dei pagamenti transfrontalieri"
Gazzetta ufficiale n. C 388 del 31/12/1994 pag. 0032
Parere in merito alla Comunicazione e al Progetto di proposta di direttiva riguardanti la trasparenza e la qualità d`esecuzione dei pagamenti transfrontalieri (94/C 388/08) Il Comitato economico e sociale ha deciso, il 22 aprile 1994, conformemente al disposto dell`articolo 23, terzo comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere riguardante « la Comunicazione e il Progetto di proposta di direttiva riguardanti la trasparenza e la qualità di esecuzione dei pagamenti transfrontalieri ». La Sezione « Affari economici, finanziari e monetari », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore K. Meyer-Horn, in data 14 giugno 1994. Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza (1 voto contrario e 5 astensioni), il 6 luglio 1994, nel corso della 317a sessione plenaria il seguente parere. Sintesi 1. Il Comitato si compiace delle iniziative intraprese dalla Commissione europea e dal settore del credito per migliorare i sistemi di pagamento transfrontalieri e si rammarica che iniziative in tal senso non siano state compiute prima. 2. Il Comitato ritiene che un codice di comportamento sia preferibile a una direttiva. A giudizio di Christiane Scrivener, Membro della Commissione europea responsabile della politica dei consumatori, un tale codice avrebbe l`appoggio delle associazioni del settore del credito e dei consumatori (utenti, commercio, PMI) e della Commissione, il che gli conferirebbe un certo valore vincolante e una certa notorietà. 3. Qualora si decida comunque di proporre una direttiva, essa dovrebbe limitarsi a tracciare un quadro generale. Imponendo regole molto particolareggiate si rischierebbe infatti che numerosi enti creditizi, soprattutto i più piccoli, rifiutino di effettuare pagamenti transfrontalieri, specie se destinati a conti presso banche locali in zone periferiche. Ciò potrebbe provocare notevoli vuoti in un sistema generalizzato di pagamenti a livello europeo. 4. Il Comitato fa presente che per effettuare pagamenti transfrontalieri fra oltre 10 000 enti creditizi, con 200 000 agenzie in 12 Stati membri, per lo più privi di relazioni d`affari fra di loro, occorrono tutta una serie di disposizioni tecniche e anche i necessari accordi in materia. Va tenuto conto che i pagamenti transfrontalieri rappresentano solo l`1,3 % del totale delle operazioni di pagamento nell`Unione europea. 5. Alla fine del 1992 le principali organizzazioni del settore creditizio hanno istituito a Bruxelles un organo comune, l`ECBS, per l`uniformazione dei pagamenti transfrontalieri. Esso opera in collaborazione con la Commissione europea, l`Istituto monetario europeo, Europay, Visa international e SWIFT. 6. Il Comitato si compiace dell`intento della Commissione di promuovere, nel settore creditizio, una cooperazione diretta al miglioramento dei sistemi dei pagamenti transfrontalieri e la invita a studiare in quale misura saranno possibili deroghe all`art. 85 del Trattato CEE sulla falsariga di quelle previste a suo tempo per l`accordo sull`eurocheque. 7. Un codice di comportamento implica in particolare l`impegno, da parte dei singoli enti creditizi, di consigliare la clientela in merito ai vantaggi e svantaggi rispettivi dei vari sistemi di pagamento (bonifico, assegno, carta), come pure riguardo ai costi e al tempo necessario per mandare in porto il pagamento. Occorre assicurare ai clienti sia la trasparenza delle condizioni, sia la possibilità di raffronti tra le offerte di enti creditizi concorrenti. 8. Il Comitato appoggia la richiesta dell`Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) di disciplinare la materia della responsabilità per i pagamenti transfrontalieri al dettaglio non eseguiti correttamente. Il Comitato conviene sull`opportunità d`istituire centri per i reclami in tutti gli Stati membri; giudica tuttavia superfluo prevedere, da parte dell`UE, delle disposizioni obbligatorie circa una collaborazione fra i centri reclami e un ombudsman europeo. 9. Il Comitato giudica inaccettabile e inammissibile il doppio addebito di commissioni, cioè sia all`ordinante, quando dichiara di volersi addossare tutte le spese, sia al beneficiario del pagamento. Si dovrebbe permettere agli enti creditizi desiderosi di chiarire questi casi di appurare le cause dei doppi addebiti in modo da evitare che casi del genere si riproducano. 10. Il nuovo studio sui progressi nell`esecuzione dei pagamenti transfrontalieri dovrebbe avere una base di riferimento più ampia in modo che le informazioni così ottenute siano rappresentative e veramente significative. In particolare lo studio non dovrebbe limitarsi a contemplare quattro istituti di credito per ciascuno dei « grandi » Stati membri e due per ciascuno degli Stati membri più piccoli, né l`esame dovrebbe vertere unicamente sull`esecuzione più celere possibile di 1000 bonifici per un importo di 100 ECU ciascuno. 1. Osservazioni preliminari 1.1. Su invito della Commissione europea le principali organizzazioni del settore creditizio () della Comunità avevano elaborato, a livello comunitario, delle « linee direttrici in materia di informazione della clientela sui pagamenti transfrontalieri a distanza » che erano state presentate nel marzo 1992 dopo aver sentito la Commissione europea e il suo « Gruppo utenti » (v. punto 1.3). Stando all`idea della Commissione, queste linee direttrici avrebbero dovuto essere applicate dalle banche entro la fine del 1992, manifestamente in vista della scadenza per il completamento del mercato interno. Le principali organizzazioni di categoria si sono dichiarate pronte ad assicurarne una sollecita applicazione da parte dei rispettivi istituti aderenti. Le linee direttrici erano corredate da un documento di lavoro della Commissione dal titolo « Pagamenti transfrontalieri più facili : come rimuovere gli ostacoli » (), in cui la Commissione annunciava l`intenzione di procedere a un monitoraggio circa il rispetto di tali regole di comportamento. 1.2. A tal fine, nel febbraio 1993, essa ha commissionato uno studio per : - esaminare le informazioni scritte fornite alla clientela da 287 agenzie d`istituti di credito in materia di pagamenti transfrontalieri e - verificare l`esecuzione di procedure di bonifico, per un importo di 100 ECU ciascuna, fra conti presso 34 banche appartenenti a tutti i diversi Stati membri. 1.3. Le risultanze dello studio sono state esaminate nel settembre/ottobre 1993 da due gruppi di lavoro della Commissione : - il Gruppo di sviluppo tecnico dei sistemi di pagamento, o « Gruppo tecnico (GSTSP) (in inglese PSTDG : Payment Systems Technical Development Group) e - il Gruppo di collegamento utenti dei sistemi di pagamento, o « Gruppo utenti » (GCUSP) (in inglese PSULG : Payment Systems Users Liaison Group). In precedenza i due gruppi di lavoro si erano pronunciati in merito all`attuazione della « Raccomandazione concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere » (90/109 CEE) (), Il « Gruppo utenti » (PSULG) ha quindi discusso e adottato le linee direttrici menzionate al punto 1.1. che precede. 1.4. Le conclusioni dello studio e i pareri espressi in materia dai due gruppi di lavoro sono stati condensati in una comunicazione alla Commissione europea intitolata « Trasparenza ed efficienza nei pagamenti transnazionali » (). Il documento propone ai due membri della Commissione competenti in materia, (Vanni d`Archirafi e Scrivener), il seguente modo di procedere, che ha avuto l`accordo della Commissione il 14 dicembre 1993 : 1.4.1. Al settore creditizio sarà concessa un`ulteriore proroga del termine per conseguire i risultati auspicati in termini di trasparenza e di efficacia attraverso l`autoregolamentazione; 1.4.2. La Commissione esaminerà i progressi realizzati in materia prima dell`agosto 1994 sulla scorta di un secondo e ultimo studio, commissionato nel marzo/aprile 1994, che dovrà essere presentato a fine luglio 1994; 1.4.3. In attesa si preparerà una proposta di direttiva del Consiglio concernente la trasparenza delle condizioni e l`efficienza dei sistemi di pagamenti transfrontalieri. Qualora non vengano realizzati progressi sufficienti in tema di trasparenza ed efficacia dei pagamenti transfrontalieri la Commissione proporrà senza indugi delle normative sotto forma di direttiva. Un primo progetto di direttiva in tal senso è stato allegato alla comunicazione. Dall`aprile 1994 esso è all`esame del gruppo di lavoro composto da esperti governativi che è stato costituito dalla Commissione europea. 1.4.4. Nel « Gruppo utenti » (PSULG) (v. punto 1.3) la Commissione europea esamina in sostanza linee direttrici intese a disciplinare un`informazione quanto più ampia possibile in caso di pagamenti di persona o diretti (). Si tratta di pagamenti transfrontalieri ordinati dagli stessi clienti di un ente creditizio di uno Stato membro mediante carta di pagamento o assegno durante il loro soggiorno in un altro Stato membro. Resta da vedere in quale misura delle linee direttrici per l`informazione preliminare e a posteriori dei clienti in questo tipo di pagamenti diretti potranno completare il « Codice di comportamento » () predisposto dalle tre principali organizzazioni del settore creditizio il 14 novembre 1990. 1.5. Il Comitato formula le proprie osservazioni (di carattere generale al punto 2 e particolari al punto 3) sui due punti che seguono : - la comunicazione della Commissione e gli studi ivi menzionati, al pari dei pareri dei due gruppi di lavoro (Gruppo tecnico e Gruppo utenti); - il primo progetto di proposta di direttiva del Consiglio allegato alla comunicazione, che verrebbe adottato secondo la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Osservazioni di carattere generale 2.1. Il Comitato si compiace delle iniziative della Commissione europea e del settore del credito per migliorare le transazioni finanziarie transfrontaliere in particolare per quanto riguarda : - la trasparenza delle condizioni e - la celerità, l`affidabilità e i costi dello svolgimento di tali operazioni. Il Comitato si rammarica che iniziative in tal senso non siano state intraprese prima e che si tenga conto con tale ritardo delle raccomandazioni, fatte dalla Commissione nel 1990, cui si accenna al punto 1.3. Le transazioni finanziarie transfrontaliere vengono ad assumere un`importanza crescente, specie per la molteplicità dei trasferimenti di piccoli importi (pagamenti transfrontalieri al dettaglio), a seguito del completamento del mercato interno nel 1993 e in vista del passaggio ad un`Unione economica e monetaria che, stando al Trattato di Maastricht, dovrà essere realizzata al più tardi entro il 1999. Il Comitato giudica quindi urgente assicurare una maggiore trasparenza ed efficienza dei pagamenti transfrontalieri e prendere speditamente le misure che ancora s`impongono in materia (v. punto 2.9). 2.1.1. Stando alla Federazione bancaria della CE (rapporti 1991 e 1992) nel 1990 sono stati effettuati circa 323 milioni di pagamenti transfrontalieri mediante assegno, bonifico e carte di pagamento e nel 1991 circa 398 milioni, cifre corrispondenti, rispettivamente, all`1,2 % e all`1,3 % dei pagamenti complessivi effettuati nella Comunità (1990 : operazioni per circa 26 miliardi; 1991 : operazioni per circa 31 miliardi). 2.1.2. Sinora gli ordini di pagamento per importi inferiori ai 2 5000 ECU non hanno rappresentato flussi rilevanti sotto il profilo del numero e soprattutto degli importi. Per tale ragione gli istituti di credito sono stati in un primo tempo restii a investire nella standardizzazione e nell`automatizzazione dei pagamenti transfrontalieri relativi a piccole somme. Di conseguenza il disbrigo di queste operazioni ha mantenuto un contenuto di lavoro relativamente elevato comportando quindi costi più elevati e tempi più lunghi che nei pagamenti all`interno di uno stesso Stato membro. 2.2. La Commissione europea ritiene pertanto opportuno assicurare che le transazioni finanziarie transfrontaliere nel mercato interno vengano sbrigate con una celerità, affidabilità e costi contenuti pari a quelli attualmente possibili per i pagamenti all`interno di un medesimo Stato membro. I pagamenti transfrontalieri sono tuttavia soggetti a condizioni diverse da quelle che regolano i pagamenti all`interno di uno stesso paese. 2.2.1. Ciò dipende da fattori quali : il permanere di monete differenti, la varietà delle lingue e persino degli alfabeti, le notifiche particolari alle banche centrali necessarie nei pagamenti con l`estero, e soprattutto i diversi tipi di mezzi di pagamento. A differenza delle procedure relative ai pagamenti all`interno degli Stati membri, basti pensare che solo una parte degli assegni presentati all`estero consente ad esempio una lettura meccanica, e ciò unicamente nel migliore dei casi. 2.2.2. La difficoltà dei pagamenti transfrontalieri è aggravata soprattutto dalle differenze che sussistono da paese a paese per quanto riguarda la struttura e la densità delle agenzie degli istituti di credito, l`elaborazione dei dati, come pure le stanze di compensazione regionali e nazionali che funzionano sia fra i vari gruppi di banche sia al loro interno. Stando alle statistiche delle tre principali associazioni europee del settore del credito (situazione a metà del 1993) queste contano fra i loro aderenti : - 2 762 banche commerciali con 85 300 agenzie; - 1 580 casse di risparmio con 63 800 agenzie; - 10 590 banche cooperative con 55 800 agenzie. 2.2.3. Per effettuare pagamenti transfrontalieri fra un numero così grande di enti creditizi di dimensioni diverse, operanti a livello locale o interregionale e con una rete più o meno fitta di agenzie, si rendono necessarie misure tecniche complesse e relativi accordi al riguardo. In proposito va tenuto presente che spesso l`ente creditizio dell`ordinante e quello del beneficiario non intrattengono relazioni d`affari e appartengono a gruppi bancari diversi. 2.2.4. Si tratta di particolarità su cui il Comitato aveva già attirato l`attenzione nel parere del 20 marzo 1991 (). La completa armonizzazione delle transazioni finanziarie transfrontaliere con quelle effettuate a livello nazionale non è pertanto realizzabile facilmente, e comunque non a breve termine. Il Comitato giudica però necessari e possibili notevoli miglioramenti nell`esecuzione delle transazioni finanziarie transfrontaliere. 2.2.5. Il 17 dicembre 1992 le principali organizzazioni del settore creditizio (v. nota a pié pagina n. 1) hanno istituito a Bruxelles un organo comune, l`ECBS () (European Commitee for Banking Standards/Comité Européen de Normalisation Bancaire) per l`uniformazione dei pagamenti transfrontalieri. Esso opera in collaborazione con la Commissione europea, l`Istituto monetario europeo, Europay International, Visa International, la SWIFT (Society for Worldwide Interbank Telecommunication) e comitati di normalizzazione come il CEN e l`ISO. 2.3. Il Comitato si compiace che durante il primo semestre 1994 la Commissione europea intenda invitare i membri del Gruppo utenti (PSULG) (settore creditizio, utenti, commercio, PMI) a mettere a punto linee direttrici sulle informazioni che devono essere fornite alla clientela nei pagamenti transfrontalieri di persona o diretti. 2.4. Il Comitato raccomanda di dare al secondo studio () sui progressi nell`esecuzione delle transazioni finanziarie transfrontaliere annunciato dalla Commissione (cui si è accennato in precedenza al punto 1.4) un`impostazione un po` più ampia di quella del primo studio del febbraio 1993 menzionato al punto 1.2. Con una base di riferimento più vasta esso risulterebbe più rappresentativo e significativo del primo. La Commissione non dovrebbe tralasciare un`analisi più completa di questa problematica adducendo come motivo i costi supplementari. Qualora si tenesse conto dei suggerimenti del Comitato che seguono il secondo studio potrebbe dare un quadro più fedele della realtà. 2.4.1. Il sondaggio dovrebbe essere compiuto presso un numero di banche maggiore anziché limitarsi anche questa volta a un campione di 34 casi per tutti e 12 gli Stati membri. Il sondaggio dovrebbe contemplare di preferenza quegli enti creditizi che effettuano regolarmente - e non occasionalmente - pagamenti transfrontalieri in vari Stati membri per una vasta clientela. 2.4.2. L`indagine, oltre a contemplare le grandi banche dovrebbe tenere maggiormente conto d`istituti di altri gruppi bancari (banche regionali, casse di risparmio, banche cooperative, « banche postali » private). Anziché considerare schematicamente quattro grandi istituti di credito per ciascuno dei grandi Stati membri e due ciascuno per i piccoli Stati, occorrerebbe operare una scelta quanto più rappresentativa possibile. Una tale selezione terrebbe maggiormente conto sia dell`importanza e della quota di mercato degli enti creditizi considerati sia del peso dei singoli paesi nei pagamenti transnazionali. Altrimenti le percentuali calcolate risulterebbero poco significative. 2.4.3. Contestualmente allo studio andrebbero esaminate le iniziative prese (o annunciate) da gruppi bancari europei, come l`IBOS (Interbank On-Line System), l`Europartners o TIPA-NET, o anche il B.EPSYS e la Federazione ACH (Automated Clearing Houses) per le transazioni transfrontaliere. Sembra altresì utile esaminare le esperienze compiute ad esempio dal Banco Popular Espagnol nel trasferimento di pensioni per conto di enti di sicurezza sociale di vari paesi (Svizzera, Italia, Francia, Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi) a favore di 1 800 000 lavoratori spagnoli in precedenza occupati all`estero. 2.4.4. Sempre contestualmente allo studio la Commissione dovrebbe inoltre appurare le possibilità offerte da gruppi bancari che annoverano fra i loro membri una fitta rete di enti creditizi (per lo più piccoli) con agenzie in tutti - o quasi tutti - gli Stati membri. Come nel caso del cosiddetto « Euro-Giro » delle « banche postali » private o dell`« Eufiserv » delle casse di risparmio, tali gruppi bancari dispongono di propri canali per la trasmissione dei bonifici, di propri operatori di reti, di stanze di compensazione e « gateways ». All`interno di tali reti, e grazie ai loro organismi comuni, gli ordini di pagamento possono essere effettuati direttamente fra conti aperti presso istituti membri di Stati diversi. 2.4.5. Anziché concentrarsi sull`esame schematico dell`esecuzione più celere possibile di 1000 bonifici per un importo di 100 ECU ciascuno, sarebbe opportuno esaminare il disbrigo delle operazioni in cui l`ordinante attribuisce maggiore importanza ad una spesa contenuta rispetto alla rapidità. Sarebbe inoltre opportuno studiare non solo l`esecuzione di bonifici per un importo di 100 ECU, bensì anche il disbrigo di pagamenti transfrontalieri per importi di 1000-3000 ECU richiesti da privati e da piccole e medie imprese. 2.5. Il Comitato si compiace che la Commissione intenda promuovere, fra gli enti creditizi, forme di cooperazione idonee a migliorare i sistemi dei trasferimenti finanziari transfrontalieri. Il Comitato invita la Commissione ad esaminare preliminarmente a quali condizioni le disposizioni sulla concorrenza previste all`art. 85 e successivi del Trattato CEE siano applicabili a una tale cooperazione e a prendere in considerazione esenzioni analoghe a quelle previste per l`accordo sugli eurocheque. 2.6. I sistemi relativi alle transazioni finanziarie transfrontaliere sono realizzabili nella pratica solo se sussistono accordi conclusi da tutti gli enti partecipanti. Nell`allegato C del documento di lavoro del marzo 1992 () la stessa Commissione conferma che per fornire utilmente servizi di pagamento transfrontaliero sono necessari degli accordi. 2.6.1. Senza di essi, infatti, poiché non tutti gli enti interessati intrattengono dei rapporti d`affari, non è possibile effettuare un gran numero di pagamenti per il tramite di più enti creditizi (con sede sia nello stato dell`ordinante che nello stato del beneficiario) in base a condizioni generali note in precedenza. Tali accordi devono prevedere le specifiche e le norme tecniche. È inoltre necessario concordare anche le procedure da seguire nei pagamenti transfrontalieri e nel computo delle spese e delle commissioni. Solo degli accordi permetteranno di addebitare spese e commissioni forfettarie, non legate alla distanza fra lo stato e la località dell`ordinamento e lo stato e la località del beneficiario. 2.6.2. Solo grazie ad accordi è inoltre possibile assicurare l`auspicata trasparenza delle condizioni che devono formare oggetto delle informazioni alla clientela. Qualora i vari sistemi di pagamento transfrontaliero debbano essere pure aperti reciprocamente - e quindi anche ai clienti di altri gruppi bancari - saranno anche necessari accordi fra questi sistemi e le società di carte di credito d`importanza mondiale. 2.6.3. Nella sua decisione del 10 dicembre 1984 sull`accordo (« Package Deal ») relativo agli eurocheque () la Commissione europea ha disposto quanto segue : 2.6.3.1. Le intese concluse dagli istituti circa le commissioni da imputare alla clientela sono incompatibili con l`art. 85 del Trattato CEE. 2.6.3.2. Per gli accordi interbancari sulle commissioni da applicare fra gli istituti possono essere concesse esenzioni a norma dell`art. 85, par. 3. Secondo la Commissione () tali esenzioni sono giustificate quando gli accordi comportano migliori condizioni per i clienti e quando per le commissioni sono convenute unicamente le percentuali massime, di modo che gli enti creditizi possono farsi concorrenza applicando percentuali inferiori. Non sono assolutamente consentititi un`applicazione generale e sistematica delle percentuali massime, né il loro ricarico sistematico sui clienti. 2.6.4. Le esenzioni a norma del Regolamento n. 17 sono già accordate per le tariffe interbancarie relative all`eurocheque. Tali esenzioni appaiono ancor più giustificate per la massa di transazioni finanziarie transfrontaliere cui partecipano migliaia di istituti, per lo più di piccole dimensioni, che non intrattengono tutti relazioni d`affari fra di loro. Un`intesa sulle commissioni massime che gli istituti potranno applicare fra di loro metterebbe a disposizione dei gestori di reti la base di calcolo per una certa compensazione delle spese all`interno di un determinato sistema di pagamento che interessa tutta una serie di paesi, istituti bancari, strumenti di pagamento, gateway e stanze di compensazione diversi. La Commissione ha già affrontato questo tema nel documento di lavoro del marzo 1992 (), e più particolarmente nell`Allegato C, punto 3, lettera c). 2.7. Ferma restando l`impostazione più ampia dello studio raccomandata al punto 2.4 che precede, il Comitato approva i criteri che seguono per valutare i progressi conseguiti nel disbrigo dei pagamenti transfrontalieri : 2.7.1. L`esigenza secondo cui almeno i due terzi delle agenzie degli enti creditizi oggetto del sondaggio devono consentire alla clientela l`accesso ad informazioni scritte esaurienti, come previsto dalle linee direttrici menzionate al punto 1.1, deve tener conto del fatto che negli Stati membri esistono circa 200 000 agenzie di enti creditizi. Come costante disponibilità d`informazioni scritte ad uso dei clienti in una rete così vasta di agenzie va intesa anche la possibilità di ottenerle su richiesta. Questo aspetto dell`indagine dovrebbe tener conto anche delle informazioni e della consulenza fornite oralmente dagli addetti delle banche. 2.7.2. Il doppio addebito di commissioni (all`ordinante e al beneficiario) è inaccettabile e inammissibile. Come criterio, la Commissione considererebbe come un progresso in materia di esecuzione dei pagamenti transfrontalieri il verificarsi di un duplice addebito in meno del 10 % dei casi. Sarebbe realistico, per la valutazione dello studio, modificare questo limite fissandolo per ora al 25 % dei casi. Si dovrebbe permettere agli enti creditizi desiderosi di chiarire questi casi di appurare le cause dei doppi addebiti in modo da evitare che essi si riproducano. Il doppio addebito andrebbe definito come segue : « Imputazione di commissioni e spese per l`esecuzione di un pagamento transfrontaliero sia al cliente « ordinante » sia al destinatario del pagamento nonostante il primo abbia dichiarato di volersi accollare da solo tutte le spese relative al bonifico e nonostante il suo ente creditizio abbia accettato questa sua istruzione. 2.7.3. Si dovrebbe considerare soddisfatto il criterio della sollecita esecuzione del bonifico transfrontaliero quando non venga superato il termine convenuto con il cliente. L`obbligo di dar esecuzione all`ordine di pagamento al più tardi il giorno successivo a quello in cui è stato impartito può essere soggetto alla condizione dell`avvenuto versamento dell`importo in questione. 2.8. Il Comitato appoggia la richiesta dell`Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC) di disciplinare la materia della responsabilità per i pagamenti transfrontalieri al dettaglio non eseguiti correttamente. Il Comitato conviene con la raccomandazione formulata della Commissione nel febbraio 1990 di prevedere centri presso i quali sia possibile sporgere reclami. Nel parere emesso il 20 marzo 1991 () esso aveva già fatto presente l`esperienza positiva maturata in Belgio con tali servizi per i reclami. I centri istituiti negli Stati membri potrebbero collaborare a livello europeo (v. punto 3.7.3). I clienti potrebbero allora rivolgersi ad un centro reclami del proprio paese il quale potrebbe mettersi in contatto con i centri reclami del paese del destinatario del pagamento per chiarire il problema. 2.9. Il Comitato ritiene che un codice di comportamento sia preferibile a una direttiva. Le linee direttrici delle principali organizzazioni del settore creditizio menzionate al punto 1.1 costituiscono già in larga misura una tale sorta di codice di comportamento. In merito a tali linee direttrici era già stato sentito il parere degli utenti dei sistemi di pagamento transfrontaliero (consumatori, commercianti, PMI) rappresentati nel Gruppo utenti (PSULG) istituito dalla Commissione europea. Tali linee direttrici potrebbero essere ampliate in un « codice » o in una « Carta » in cui i fornitori di servizi nei pagamenti transfrontalieri si assumono determinati impegni. Gli obblighi previsti nell`art. 4 del progetto di proposta di direttiva (v. punto 3.3.4) si prestano ad esempio ad essere inseriti in una tale « Carta ». L`idea di una « carta » è stata propugnata segnatamente da Christiane Scrivener (), che è il membro della Commissione competente in materia. A suo giudizio una tale carta avrebbe l`appoggio delle associazioni del settore del credito e dei consumatori come anche della Commissione. Ciò le conferirebbe un certo valore vincolante e una certa notorietà presso il pubblico. 2.9.1. Fra gli impegni inerenti a un codice di comportamento rientra in particolare l`obbligo assunto dai singoli enti creditizi d`informare i clienti circa i vantaggi e gli svantaggi dei vari mezzi di pagamento (bonifico, assegno, carta), circa la durata che, stando all`esperienza, sarà necessaria per portare a termine il pagamento, come pure riguardo al costo approssimativo dell`operazione. Occorre assicurare al cliente la trasparenza delle condizioni e la possibilità di un raffronto tra le offerte di enti creditizi concorrenti. Essendo sempre più numerosi i clienti che detengono contemporaneamente conti presso istituti di credito diversi, la trasparenza delle condizioni permetterà di contare sul meccanismo della concorrenza. 2.9.2. Se veramente si vorrà far ricorso allo strumento della direttiva, questa dovrebbe limitarsi a delineare un quadro di carattere molto generale. Una direttiva europea che prescrivesse nei particolari gli adempimenti obbligatoriamente imposti agli enti creditizi nei pagamenti transfrontalieri potrebbe comportare più svantaggi che vantaggi per gli utenti. Si potrebbe segnatamente temere che molti enti creditizi, e soprattutto i più piccoli, rifiutino in tal caso decisamente di effettuare pagamenti transfrontalieri perché in partenza non possono (onon vogliono) affatto ottemperare agli adempimenti particolareggiati previsti dalla direttiva al riguardo. 2.9.2.1. Soprattutto nel caso di trasferimenti a beneficiari in zone lontane dai centri finanziari e su conti presso piccoli enti creditizi locali si potrebbe arrivare al rifiuto di principio di accettare i relativi ordini di pagamento. Una tale situazione potrebbe provocare notevoli vuoti in un sistema generalizzato di pagamento a livello europeo. 2.9.2.2. Stando ai dati forniti nello studio della Commissione del febbraio 1993, 7 800 enti creditizi dei 12 Stati membri (su un totale di circa 10 000) effettua operazioni di pagamento transfrontaliero (ossia meno dell`80 %). Questa percentuale potrebbe scendere ulteriormente qualora s`introduca una regolamentazione giuridica particolareggiata in materia. Questo risultato sarebbe contrario sia all`interesse della Commissione, sia alle aspettative dei clienti e alle iniziative del settore bancario. 2.9.3. Gli eventuali vuoti che si creassero a seguito di una direttiva potrebbero essere eventualmente colmati dai servizi postali pubblici. Solo questi, in quanto parte dei pubblici servizi, potrebbero, anzi dovrebbero, accettare ordini per pagamenti transfrontalieri presso tutti gli uffici postali impegnandosi ad ottemperare a tutti gli adempimenti dettagliati previsti in materia di esecuzione dei pagamenti da una direttiva europea. Grazie al ricorso a postini portavalori la posta può anche assicurare pagamenti anche a destinatari in località remote senza che per questo essi debbano essere titolari di un conto. 2.10. In attesa della proposta di direttiva preannunciata dalla Commissione nella Comunicazione del dicembre 1993 il Comitato formula alcune osservazioni particolari nel punto 3 che segue : 3. Osservazioni particolari 3.1. Qualora la Commissione europea decida di proporre al Consiglio una direttiva sulla trasparenza e sull`efficienza dei sistemi di transazioni finanziarie transfrontaliere, si dovrebbe limitare a stabilire a livello comunitario unicamente delle prescrizioni minime. Il Comitato si compiace che l`art. 1, par. 3, lasci agli Stati membri la facoltà di prescrivere, se del caso, condizioni supplementari per tener conto della struttura del settore del credito e delle particolarità dei sistemi di pagamento a livello nazionale. La Commissione europea ha motivato le iniziative intraprese dal 1990 con la necessità di favorire l`invio di un grande numero di bonifici per piccoli importi (trasferimenti « al dettaglio »). La proposta di direttiva non fa esplicito riferimento a questo obiettivo. Il campo d`applicazione non è peraltro limitato esclusivamente alle operazioni di trasferimento « al dettaglio » per importi d`entità modesta (v. punto 3.2). 3.2. Campo d`applicazione (art. 2) È opportuno precisare che la direttiva è destinata alle numerose operazioni di pagamento transfrontaliero che interessano piccoli importi e non già al trasferimento di somme maggiori, caratteristico del commercio con l`estero tradizionale, il quale è stato sinora effettuato attraverso il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Nonostante il quarto considerando sottolinei la necessità di distinguere fra il gran numero di pagamenti transfrontalieri di modesta entità e il trasferimento d`importi notevoli, ci si limita a indicare la soglia di 10 000 ECU, a partire dalla quale in numerosi Stati membri i pagamenti transfrontalieri devono formare oggetto di notifica a fini statistici. Inoltre il par. 2 dell`art. 7 esenta dall`obbligo del rimborso i pagamenti d`importo superiore a 10 000 ECU. Qualora tale « tetto » serva, anche implicitamente, a definire le numerose operazioni di trasferimento di piccoli importi, andrebbe precisato che la direttiva dovrebbe applicarsi ai pagamenti transfrontalieri dei privati come anche delle piccole e medie imprese (PMI) e non già ai pagamenti d`importi di rilievo nel quadro delle tradizionali relazioni economiche con l`estero. 3.2.1. È inoltre il caso di chiarire che la direttiva non si applica ai pagamenti transfrontalieri che interessano paesi terzi. 3.2.2. La direttiva dovrebbe applicarsi non solo agli enti creditizi a norma dell`art. 1 della Direttiva 77/780 CEE (), bensì anche ad altri istituti le cui attività comportano naturalmente anche pagamenti transfrontalieri, ad esempio le società di carte di credito. Dovrebbero essere presi in considerazione tutti i mezzi di pagamento, ad esempio i bonifici o gli assegni, e tutte le procedure, come le istruzioni di pagamento permanenti o gli addebiti tramite POS (point of sale). È pertanto opportuno che l`art. 2, lettera d), menzioni anche le carte eurocheque e le carte di credito. Questo tipo di carte è in effetti, sempre più utilizzato per gli acquisti transfrontalieri nel cosiddetto « tele-shopping » (vendite a distanza) e nelle ordinazioni mediante catalogo a ditte di vendita per corrispondenza, soprattutto nelle zone di frontiera. 3.2.3. Gli enti creditizi che non possono effettuare pagamenti transfrontalieri (o non vogliono provvedervi a causa delle condizioni previste dalla presente direttiva) dovrebbero essere esclusi dalla sfera d`applicazione della direttiva, e in particolare dell`art. 3. 3.3. Trasparenza (art. 3, par. 4) 3.3.1. Le informazioni scritte che devono essere fornite alla clientela prima di procedere all`operazione di pagamento transfrontaliero rispondono in larga misura ai dati che gli istituti membri delle tre principali associazioni europee del settore del credito si sono impegnate volontariamente a comunicare nelle linee direttrici adottate nel marzo 1992 fra gli aderenti di queste tre associazioni non figurano né le « banche postali » pubbliche né gli istituti di credito ipotecario britannici, le cosiddette « building societies »). 3.3.2. Un complemento importante dell`informazione scritta è la consulenza che in genere i principali enti creditizi forniscono oralmente ai clienti sul sistema di pagamento transfrontaliero per loro più vantaggioso. Ciò consente ad esempio alla clientela di optare per un « eurocheque » in caso d`importi modesti o di accettare in partenza un termine più lungo in caso di bonifici transfrontalieri non urgenti, in modo da evitare eventualmente i maggiori costi di un « premium speed service » (servizio celere). 3.3.3. Talune informazioni preliminari circa i pagamenti transfrontalieri, specie in regioni periferiche, non possono essere fornite al cliente con certezza. Si tratta d`indicazioni che riguardano ad esempio il tempo necessario per effettuare il bonifico, cioè d`informazioni che quindi non si prestano a formare oggetto di una direttiva. 3.3.3.1. In molti casi, al momento in cui gli viene affidata l`operazione, l`istituto di credito può indicare unicamente il tempo risultato necessario in base all`esperienza precedente. Ciò è dovuto al fatto che nei pagamenti transfrontalieri devono spesso intervenire, uno dopo l`altro, vari enti creditizi con cui la banca dell`ordinante non ha relazioni d`affari (v. punto 2.2.1.2.). Soprattutto nel caso dei cosiddetti bonifici « transrete » (ossia verso un conto presso l`agenzia di un istituto di credito appartenente ad un gruppo bancario diverso) la banca dell`ordinante non può giudicare della rapidità con cui il pagamento procederà all`estero e non sa come funzionano i sistemi di compensazione (clearing) di altri paesi. Non è pertanto in grado di dire con precisione al cliente quanto durerà esattamente il trasferimento fino all`accredito sul conto del beneficiario. Nel secondo trattino dovrebbero pertanto figurare le parole « la durata approssimativa ». 3.3.3.2. Prima dell`operazione la banca può comunicare all`ordinante solo la data della valuta dell`addebito del suo conto, e non già la data della valuta relativa all`accredito sul conto del beneficiario. 3.3.3.3. Il cliente dovrà essere naturalmente informato del tasso di cambio utilizzato per il pagamento transfrontaliero. Per certe monete il corso è tuttavia soggetto a variazioni di rilievo. Ciò si è verificato nell`autunno del 1992 e nuovamente nel 1993. A partire dal 2. 8. 1993 per i corsi delle monete appartenenti al sistema monetario europeo le fasce di oscillazione sono state allargate ad un massimo del 15 % al di sopra o al di sotto delle parità. Sarebbe pertanto più utile comunicare al cliente il corso del giorno nel momento in cui impartisce l`ordine, facendogli presente la tabella dei tassi dei cambi appesa nella sala degli sportelli. In effetti, i tassi di cambio non possono essere indicati negli stampati e in altre informazioni scritte destinate alla clientela perché subiscono variazioni frequenti. È un problema su cui occorrerebbe eventualmente attirare l`attenzione della clientela, la quale si attende che le comunicazioni scritte riportino anche i tassi di cambio. 3.3.3.4. Il beneficiario dovrebbe essere informato del corso di cambio utilizzato nel caso in cui la conversione abbia luogo nel suo paese. Ciò risulta superfluo quando l`importo del bonifico è stato convenuto, come generalmente avviene, nella moneta del paese del beneficiario. In questo caso non è necessario fargli sapere quanto è stato pagato dall`ordinante, tanto più che forse questo beneficia di condizioni di cambio particolari coperte dal segreto bancario. Il beneficiario può invece attendersi a giusto titolo che gli vengano comunicati il nome dell`ordinante e il motivo del pagamento. 3.3.4. Circa le informazioni da fornire all`ordinante una volta effettuata la procedura di pagamento transfrontaliero, la maggior parte degli enti creditizi europei osserva le linee direttrici adottate nel marzo 1992 dalle rispettive associazioni. Ciò significa che, da quanto evidenziato dallo studio del febbraio 1993, in oltre l`80 % dei casi, gli ordinanti ricevono la documentazione prevista nell`art. 4 circa i costi loro addebitati per l`operazione, con un elenco delle commissioni, delle tasse, ecc. e l`indicazione del corso di cambio. 3.3.5. Qualora l`ordinante si addossi anche le spese sostenute nel paese del beneficiario, ciò dovrebbe essere comunicato al beneficiario stesso con l`accredito del pagamento. Dallo studio del febbraio 1993 risulta che, apparentemente quest`informazione non viene sempre fornita. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto prendere le disposizioni necessarie affinché nelle varie fasi del trasferimento transfrontaliero attraverso i vari enti creditizi che partecipano all`operazione sia indicata anche l`intenzione dell`ordinante di accollarsi anche le spese imputate dall`istituto di credito del beneficiario. 3.4. Obbligo di esecuzione tempestiva (art. 5) 3.4.1. Il Comitato conviene sull`importanza di dare esecuzione al pagamento transfrontaliero con la massima rapidità possibile, a meno che con l`ordinante non vengano prese disposizioni diverse. La prassi corrente delle banche sembra peraltro andare in questo senso. 3.4.2. Il Comitato nutre riserve riguardo al termine massimo di sei giorni lavorativi previsto nell`art. 5. In realtà una parte dei pagamenti transfrontalieri non avviene direttamente fra due corrispondenti situati in centri finanziari, cosa che sarebbe l`ideale. Occorre piuttosto considerare i casi in cui l`ordinante e/o il beneficiario risiedono in zone lontane dai centri finanziari e hanno conti presso agenzie di piccoli istituti di credito locali o regionali. In questi casi occorre far spesso ricorso a più istituti di credito del medesimo gruppo bancario o persino di gruppi diversi che non intrattengono relazioni d`affari fra di loro. 3.4.2.1. L`esecuzione dell`ordine di pagamento può richiedere molto più tempo qualora esso segua un percorso più volte interrotto (che vada ad esempio dall`agenzia di un istituto di credito nel paese dell`ordinante e passi per il tramite di un altro istituto di credito regionale o nazionale che abbia rapporti con banche corrispondenti nel paese del beneficiario, dove occorrerà nuovamente ricorrere a un istituto di credito nazionale o regionale per arrivare infine ad un istituto locale e alla sua agenzia). 3.4.2.2. Spesso nel paese del beneficiario si passa per il tramite d`istituti di gruppi bancari stranieri con i quali l`istituto di credito dell`ordinante non ha rapporti d`affari. Ciò significa che quest`ultimo non ha più alcun controllo sull`esecuzione del pagamento nell`altro paese e su omissioni che eventualmente intervengano in tale fase. 3.4.2.3. Un`altra conseguenza è che non si può imporre a un ente creditizio partecipante all`esecuzione del trasferimento di provvedere al pagamento al più tardi entro il giorno lavorativo che segue il ricevimento dell`ordine quando esso non abbia ancora ricevuto il relativo accredito. Occorre piuttosto lasciargli la facoltà di decidere se pagare a vista, e assumersi così un rischio dando esecuzione all`ordine di pagamento ancor prima di aver ricevuto l`importo dalla banca estera. 3.4.3. Dallo studio del febbraio 1993 emerge che un pagamento transfrontaliero richiedeva in media 3,2 giorni (contando il tempo che intercorre fra la valuta dell`addebito del conto dell`ordinante e quella dell`accredito del conto del beneficiario) e 4,6 giorni dal momento in cui è impartito l`ordine di pagamento al momento in cui l`importo è accreditato sul conto del beneficiario. È un risultato che si può giudicare già di per sé soddisfacente, anche se tiene conto soprattutto del gran numero di bonifici effettuati direttamente fra banche corrispondenti e centri finanziari. Per il computo della durata del trasferimento gli istituti di credito preferiscono il sistema della « valuta », che in caso d`importi di rilievo è importante per gli interessi attivi o passivi. Per parte sua la Commissione europea giudica preferibile calcolare il termine a partire dal momento in cui l`ordine viene impartito. Il Comitato conviene su questo metodo di calcolo, che trova riscontro anche nelle prescrizioni dell`UNCITRAL (Commissione dell`ONU per il diritto commerciale e internazionale). 3.4.4. Per i motivi indicati al punto 3.4.2. che precede non appare utile prescrivere obbligatoriamente la durata dei pagamenti transfrontalieri. Anche il gruppo di lavoro « Quadro giuridico generale » istituito dalla Commissione europea dubita che condizioni in tal senso siano necessarie (punto 19 del rapporto « Legal Framework Group » e XV 154/93 del 3. 12. 1993). 3.4.5. Fissando obbligatoriamente la durata si rischia che taluni enti creditizi - soprattutto di minori dimensioni - rifiutino del tutto gli ordini di pagamento di cui non siano in grado di controllare direttamente l`esecuzione da parte di banche straniere. 3.5. Obbligo di esecuzione conformemente all`ordine di pagamento (art. 6) 3.5.1. Nei pagamenti transfrontalieri di norma (94 % dei casi) ciascun interessato ha finora sostenuto le spese che gli competono (la cosiddetta regolamentazione SHARE sulla ripartizione delle spese). La proposta di direttiva prevede tuttavia come regola generale per l`avvenire che l`ordinante sopporti interamente le spese in modo che al beneficiario venga accreditato l`importo netto senza detrazioni. Questa regola, denominata OUR (addebito di tutte le spese all`ordinante), assume chiaramente importanza per gli importi più modesti. Nuove reti di sistemi di pagamento (ad es. la TIPA-NET o l`associazione ACH delle stanze di compensazione automatiche, o « automated clearing houses ») si basano, o si propongono di basarsi in avvenire sulle disposizioni OUR. 3.5.2. Lo studio del febbraio 1992 ha esaminato unicamente i pagamenti transfrontalieri secondo il sistema OUR. Esso ha evidenziato che nel 43 % dei casi le spese erano addebitate anche al beneficiario malgrado l`ordinante avesse dato espressamente istruzione al proprio istituto di credito d`imputargli tutte le spese in modo che il beneficiario ricevesse l`intero ammontare senza detrazioni (v. punto 2.7.2.). Qualora si verifichi un tale doppio addebito il par. 2 dell`art. 6 prevede che l`istituto di credito dell`ordinante debba rimborsare a quest`ultimo gli importi ingiustamente addebitati. L`istituto dell`ordinante decadrà inoltre dal diritto di percepire le spese addebitate in occasione dell`ordine di pagamento iniziale, e ciò anche nei casi in cui la responsabilità incomba unicamente alla banca del beneficiario. Queste disposizioni appaiono ragionevoli dal punto di vista dell`ordinatore, il quale non può far altro che dipendere dalla propria banca. Per l`istituto di credito dell`ordinante una responsabilità così ampia, alle condizioni menzionate ai punti 2.2.2., 2.2.3. e 3.4.2. appare inaccettabile per lo meno nel caso in cui la banca del beneficiario non sia in grado di effettuare il pagamento. 3.5.3. A causa del carattere confidenziale delle informazioni non si è consentito alle principali associazioni europee del settore creditizio di esaminare la documentazione relativa allo studio del febbraio 1992. Di conseguenza tali associazioni non conoscono ancora i motivi addotti per i casi di doppio addebito a suo tempo segnalati. 3.5.4. La Commissione dovrebbe prevedere che il secondo studio, da realizzare nel 1994, che è menzionato al punto 1.4., fornisca indicazioni precise sugli eventuali casi di doppio addebito. Ciò consentirebbe al settore del credito di compiere indagini sui casi di doppio addebito (incompatibili con la normale prassi bancaria) che possono essere eventualmente causati anche da indicazioni incomplete, o persino erronee, da parte dell`ordinante. Il par. 2 dell`art. 6 dovrebbe pertanto prevedere, a carattere prudenziale, una deroga nell`eventualità di una corresponsabilità dell`ordinante. 3.6. Obbligo di rimborso in caso di esecuzione incorretta dei pagamenti (art. 7) 3.6.1. Qualora, come previsto al par. 1 dell`art. 7, sul conto del beneficiario non sia accreditato l`importo previsto nell`ordine di pagamento, l`istituto di credito dell`ordinante dovrà rimborsare a quest`ultimo l`intero ammontare maggiorato delle spese. Ciò addosserebbe all`istituto di credito dell`ordinante una responsabilità non dipendente da colpa. D`altro canto l`istituto di credito dell`ordinante ha diritto al rimborso, anch`esso previsto, da parte di tutti gli istituti intervenuti l`uno dopo l`altro nell`operazione che non hanno espletato il pagamento in maniera corretta. Non c`è però alcuna garanzia che un rimborso compensi appieno gli svantaggi originati dalla responsabilità senza colpa. 3.6.2. Il par. 2 dell`art. 7 prevede che la domanda di rimborso possa essere presentata già 20 giorni lavorativi dopo la data in cui il pagamento transfrontaliero avrebbe dovuto essere eseguito. Anche con questo termine è concepibile che l`ordinante si veda restituire il denaro nonostante nel frattempo il beneficiario abbia comunque ricevuto l`accredito, e possa quindi disporre dell`importo. 3.6.3. Non è chiaro in quale misura l`obbligo del rimborso possa essere « strappato » in caso di forza maggiore. Il par. 2 dell`art. 7 rimanda alla definizione di forza maggiore prevista nella Direttiva 90/314/CEE (). Occorre precisare se l`obbligo del rimborso continui a sussistere anche nel caso in cui per l`istituto di credito del beneficiario venga prevista una sospensione dei pagamenti o sia avviata una procedura fallimentare prima dell`accredito del pagamento al beneficiario. Non sembra che tali casi verrebbero considerati come forza maggiore, almeno per quanto riguarda gli importi inferiori ai 10 000 ECU. 3.7. Reclami (art. 8) 3.7.1. L`art. 8, par. 3, prevede che per i reclami presentati da clienti che non siano stati interamente risolti dagli enti creditizi partecipanti all`operazione siano competenti servizi indipendenti provvisti di competenze generali. Conformemente al principio della sussidiarietà, valevole anche all`interno di uno stesso paese, questo tipo di servizi sarà istituito, a scelta, dagli stessi enti creditizi, oppure dalle banche centrali, o ancora dalle autorità degli Stati membri. 3.7.2. Dato che questi servizi per i reclami non possono essere organi giurisdizionali, pare esagerato che gli Stati membri impongano loro, in una direttiva europea, di provvedere alla regolare pubblicazione delle loro decisioni (art. 8, par. 5). 3.7.3. Una collaborazione transfrontaliera dei servizi per i reclami potrà risultare utile. I clienti potrebbero allora rivolgersi a un centro reclami dei rispettivi paesi il quale potrà contattare a sua volta i centri reclami dello stato membro del beneficiario del pagamento. Una tale collaborazione dei centri reclami e l`istituzione di un ombudsman europeo non richiedono disposizioni obbligatorie da parte dell`UE. Bruxelles, 6 luglio 1994. Il Presidente del Comitato economico e sociale Susanne TIEMANN () La Federazione bancaria della CE, il Gruppo delle casse di risparmio e della CE e l`Associazione delle banche cooperative della CE. () SEC(92) 621 del 17. 3. 1992. () SEC(93) 1968; v. IP 18(94) 455 del 30. 5. 1994. () V. doc. XV/106/94 della Commissione. () Codice di comportamento delle organizzazioni del settore bancario europeo menzionate nella nota a pié pagina n. 1, riguardo ai sistemi di pagamento mediante carte. () Parere del CES sul documento di discussione « Il sistema dei pagamenti nel mercato interno » (GU n. C 120 del 6. 5. 1991). () ECBS (European Commitee for Banking Standards/Comité Européen de Normalisation Bancaire); segreteria : place Jamblinne de Meux 34/35, B 1040 Bruxelles. () Avviso d`appalto relativo allo studio : 94/C/5/09, Gazzetta Ufficiale CE n. C 5/15 del 7. 1. 1994 (studio da non confondere con quello commissionato dal Servizio « Politica dei consumatori » della Commissione a Bruno Dupont sui servizi offerti dai grandi istituti di credito nei pagamenti transfrontalieri). () Doc. SEC(92) 621 del 17. 3. 1992; vedere anche la Relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza [COM(94) 161 def. del 5. 5. 94, punti III 119 e 120]. () V. C.D. Ehlermann nella « Revue trimestrielle de droit européen » 3/1993, pag. 457 ss. e « La doctrine Vanni d`Archirafi » nella pubblicazione « Institutions Européennes et Finance », n. 1 (marzo 1992), pag. 2. () Doc. SEC(92) 621 del 17. 3. 1992. () Parere del CES sul documento di discussione « Il sistema dei pagamenti nel mercato interno » (GU n. C 120 del 6. 5. 1991). () V. intervento di C. Scrivener al Convegno sui pagamenti transfrontalieri tenuto a Parigi l`1. 3. 1994. () GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 39. () GU n. L 35 del 7. 2. 1985, pag. 43. () GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59. () GU n. L 322 del 17. 12. 1977.