51994AR0181

Parere del comitato delle regioni in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell' Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza CdR 181/94

Gazzetta ufficiale n. C 210 del 14/08/1995 pag. 0051


Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (95/C 210/06)

Il Consiglio, in data 30 marzo 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 8b, 1° comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato delle regioni ha adottato il 28 settembre 1994, nel corso della 4a sessione plenaria, a maggioranza e un'astensione, il seguente parere (relatore : Sean O'Neachtain).

1. Introduzione

1.1. Il Comitato delle regioni si congratula con la Commissione per aver presentato una direttiva completa ed equilibrata volta a cambiare la situazione in alcuni Stati membri nei quali i cittadini di un altro Stato membro non avevano il diritto di voto o quello di candidarsi alle elezioni comunali. L'articolo 8 b, primo comma, del Trattato sull'Unione europea afferma che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede.

Inoltre, pur cogliendo l'opportunità di fornire il suo parere sulla proposta, il Comitato deplora il fatto che, in questo caso, il Trattato non preveda espressamente la consultazione. Il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione alle elezioni comunali è una questione cruciale per il Comitato delle regioni, considerando la sua stessa natura e composizione. L'articolo 8, 1° comma, del Trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione mentre l'articolo 8, comma 2, stabilisce che i cittadini sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato. È ingiusto che il Trattato non preveda la consultazione del Comitato, vale a dire l'istituzione che lavora a più stretto contatto con i cittadini dell'Unione, su una questione del genere e su tutte le altre proposte di normativa, comprese quelle che derivano dall'articolo N del Trattato e relative all'esame, che avverrà nel 1996, delle disposizioni del Trattato per le quali è prevista una revisione. Il Comitato pertanto chiede alla Commissione di riesaminare ed estendere la sfera di consultazione del Comitato e di presentare una proposta in tal senso al Consiglio prima della fine del 1994.

1.2. Il suddetto articolo è il risultato di un dibattito politico durato diversi anni su questo importante argomento, dibattito culminato nella presentazione della direttiva in esame, la quale stabilisce modalità particolareggiate in base alle quali i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono votare e candidarsi alle elezioni comunali dello stesso Stato membro.

1.3. Senza voler pregiudicare il principio della non discriminazione tra i cittadini dell'Unione, nell'elaborare la direttiva si è cercato per quanto possibile di non rivoluzionare il sistema giuridico che disciplina l'organizzazione delle elezioni amministrative negli Stati membri. Il suo obiettivo specifico è quello di sostituire al criterio della nazionalità quello della cittadinanza dell'Unione. Questo diritto fondamentale, che riguarda circa cinque milioni di cittadini degli Stati membri, rappresenta un passo importante nello sviluppo della cittadinanza europea e va pertanto approvato nello spirito e nel contenuto dell'obiettivo perseguito.

1.4. Nel momento in cui l'Unione europea prende forma e il concetto rivoluzionario di « cittadinanza europea » viene accettato, è essenziale colmare il « deficit democratico » e avvicinare l'Unione ai singoli cittadini. La proposta di direttiva è un passo significativo in avanti nella realizzazione di questo obiettivo. La sua adozione contribuirebbe a dimostrare ai tanti cittadini che si sentono esclusi dal « processo di Maastricht » che l'Unione, pur rispettando la diversità culturale e la molteplicità delle opinioni e tradizioni inserite nel Trattato, può trovare una sua unità attorno a valori democratici fondamentali che sono patrimonio di tutti e che restano indissolubilmente legati ai diritti e doveri civili e politici. La direttiva contribuirebbe a dare a tali valori democratici comuni un'espressione a livello locale, regionale e nazionale.

1.5. Nello stesso ordine di idee, e in linea con la proposta di direttiva in esame, l'Unione europea dovrebbe inoltre riconoscere i diritti e i doveri civici dei cittadini dei paesi terzi legalmente residenti nell'Unione.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 2, paragrafo 2

Vengono considerate elezioni comunali anche le votazioni generali e dirette da tenersi nell'ambito di enti locali di primo grado.

2.2. Articolo 5, paragrafo 3

Se in base al principio della non discriminazione è auspicabile che l'eleggibilità alle funzioni di capo o di membro dell'organo esecutivo sia estesa a tutti i cittadini dell'Unione residenti in un altro Stato membro senza che si tenga conto del criterio di cittadinanza, il Comitato riconosce che, in taluni casi, ad esempio quando tali funzioni prevedono l'espletamento di obblighi delegati dallo Stato, uno Stato membro può esercitare il diritto di riservare tali cariche ai propri cittadini.

Tuttavia, il Comitato esorta gli Stati membri a ridurre al minimo tali restrizioni e chiede a quegli Stati che scelgono di riservarsi tale diritto di considerare questa decisione una misura transitoria e di tener presente l'obiettivo finale di estendere il diritto a tutti i cittadini dell'Unione che risiedono sul proprio territorio.

2.3. Articolo 7, paragrafo 1

I metodi di iscrizione sulle liste elettorali variano nei diversi Stati membri. Negli Stati in cui l'iscrizione sulle liste elettorali avviene automaticamente da parte dell'ufficio elettorale e non in seguito a richiesta, un sistema a parte in base al quale i cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza di detti Stati membri debbano esprimere formalmente il desiderio di essere ufficialmente iscritti, potrebbe a prima vista essere considerato discriminatorio da alcuni. Tuttavia, il Comitato riconosce che la necessità di esprimere o dichiarare l'intenzione di votare è volta a proteggere il diritto dei cittadini degli altri Stati membri di non partecipare alle elezioni se questo è il loro desiderio. Ad esempio, l'obbligo di dichiarare espressamente l'intenzione di votare garantisce anche il diritto di non votare del cittadino di un altro Stato membro dell'UE residente in uno Stato membro che adotta un sistema di voto obbligatorio e l'iscrizione automatica sulle liste elettorali.

Tuttavia, dato che in nessun paese della UE vige un sistema d'iscrizione automatica abbinato all'obbligo di voto, e che non si possono verificare altre eventualità per cui un cittadino di un altro paese UE si trovi nella situazione di essere costretto a votare contro la sua espressa volontà, il Comitato raccomanda che la dichiarazione espressa dell'intenzione di votare sia resa obbligatoria solo in quegli Stati membri che adottino un sistema di quel tipo, lasciando impregiudicati gli attuali sistemi d'iscrizione e di voto degli Stati membri che non si basano su tale sistema.

Inoltre, in quegli Stati membri in cui è indispensabile dichiarare espressamente l'intenzione di votare, il Comitato raccomanda di lasciare agli Stati in questione la facoltà di decidere la natura e la forma di tale dichiarazione.

2.4. Articolo 8

2.4.1. Articolo 8, paragrafo 1

Il Comitato raccomanda di sostituire il verbo « prendono » con « adottano », e ciò allo scopo di assicurare che l'elettore di cui all'articolo 3 abbia un chiaro punto di riferimento giuridico riguardo all'espressione della sua intenzione di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della data delle elezioni.

2.4.2. Articolo 8, paragrafo 2

Ogni singolo Stato membro dovrebbe decidere autonomamente se rendere obbligatoria o meno la disposizione che prevede, per i non cittadini, la presentazione di una dichiarazione formale che indichi la cittadinanza e l'indirizzo nello Stato membro di residenza al momento in cui esprime l'intenzione di esercitare il diritto di voto. Così facendo, se uno Stato membro ha già stabilito cittadinanza e luogo di residenza del cittadino di un altro Stato membro attraverso un sistema diverso che ritiene soddisfacente, ad esempio mediante l'avvenuta accettazione e registrazione a livello locale delle condizioni di residenza, tale sistema dev'essere rispettato e ritenuto sufficiente ai fini della direttiva all'esame.

2.5. Articolo 9

2.5.1. Articolo 9, paragrafo 2

Nell'interesse della chiarezza e della coerenza tra le varie versioni del testo nelle lingue della UE, il Comitato raccomanda di cancellare le parole « dichiarazione di » dalla versione italiana e « déclaration de » dalla versione francese.

2.5.2. Articolo 9, paragrafo 2

Analogamente, il Comitato raccomanda anche di cancellare le parole « en outre » dalla versione francese e « inoltre » dalla versione italiana.

2.6. Articolo 10, paragrafo 1

Nel caso venga opposto un diniego alla richiesta di un cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza di essere iscritto nelle liste elettorali in quello Stato oppure di candidarsi, dovrebbe essere previsto un lasso di tempo sufficiente per ricorrere in appello contro tale decisione. Il Comitato raccomanda pertanto di modificare come segue il paragrafo 1 dell'articolo 10 :

« Lo Stato membro di residenza informa l'interessato in tempo utile dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa all'ammissibilità della sua candidatura. »

2.7. Articolo 12

Se da un lato, conformemente al disposto dell'articolo 8 B, paragrafo 1, il Comitato riconosce la possibilità di deroghe alla direttiva in esame, dall'altro ritiene che, in base al principio della non discriminazione, tali deroghe dovrebbero essere considerate in ultima analisi transitorie e soggette a futura revisione. Il Comitato desidera inoltre sottolineare che le deroghe in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1, dovrebbero essere definite con la massima precisione, in termini sia di contenuto sia di durata.

In proposito, il Comitato è favorevole alla presentazione di una relazione, come previsto all'articolo 12, paragrafo 3, e sottolinea che quest'ultima dovrebbe venire inoltrata anche al Comitato delle regioni.

Inoltre, tenendo conto della diversa natura delle concentrazioni regionali nei vari Stati membri di cittadini dell'Unione residenti senza averne la cittadinanza, il Comitato riconosce legittimi i motivi di chi sostiene che qualsiasi deroga in forza dell'articolo 12, paragrafo 1, potrebbe essere considerata su un piano locale piuttosto che nazionale. Tuttavia, il Comitato è del parere che in realtà questo sistema non solo si rivelerebbe impossibile da mettere in pratica a livello amministrativo ma potrebbe anche essere interpretato in opposizione allo spirito e ai principi che sono alla base del concetto stesso di cittadinanza dell'Unione.

2.8. Per garantire che tutti gli Stati membri e le loro regioni traggano vantaggio dalla direttiva, e per dissipare i timori che sussistono circa il suo campo d'applicazione, il Comitato propone di aggiungere quanto segue alla voce « per la Germania » dell'Allegato (alla fine del secondo trattino) :

« Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen. »

Bruxelles, 28 settembre 1994.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Jacques BLANC