51994AC1403

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Miglioramento del contesto fiscale per le piccole e medie imprese"

Gazzetta ufficiale n. C 397 del 31/12/1994 pag. 0053


Parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Miglioramento del contesto fiscale per le piccole e medie imprese (94/C 397/20)

La Commissione, in data 6 giugno 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla comunicazione precitata.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere il 30 novembre 1994 (relatore E. Muller).

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 21 dicembre 1994, nel corso della 321a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1.

Il contesto comunitario

1.1.1. Esistono varie azioni comunitarie, avviate dopo i termini per l'attuazione del mercato interno, relative al ruolo che è opportuno attribuire alle PMI dell'Unione europea. Il Libro bianco (fine 1993) sottolinea in modo particolare la loro importanza per il conseguimento degli obiettivi in esso fissati.

Il Comitato, in vari pareri, ha sostanzialmente appoggiato le iniziative della Commissione, sostenute dal Parlamento europeo e in genere confermate, ovvero rafforzate, talvolta, dal Consiglio. Contemporaneamente, il Comitato economico e sociale ha tenuto ad evidenziare un certo numero di settori nei quali si rivelano necessarie azioni precise a favore delle PMI e dell'artigianato.

La mera constatazione dei valori reali e potenziali delle PMI e del ruolo che è stato loro attribuito nel comune sforzo di rilancio di azioni per il rafforzamento economico e sociale dell'Unione non è infatti sufficiente. Occorre rendersi conto del fatto che tali forze potenziali potranno esprimersi ed essere sfruttate appieno solo se si riesce ad introdurre elementi di dinamismo nei settori tanto diversificati delle piccole e medie imprese, e ad eliminarne, per quanto possibile, gli elementi di freno.

Affinché la fiducia attualmente riposta nelle PMI in quanto « pietra miliare dell'economia dell'Unione » non dia luogo a disillusioni cariche di conseguenze, occorre passare all'azione a tutti i livelli decisionali, allo scopo di giungere ad una definizione giusta delle vie e dei mezzi concreti per far operare in modo corretto, immediato e sostenibile, le forze potenziali delle PMI.

1.1.2. La Comunicazione della Commissione in esame può essere ritenuta un tentativo di entrare in una logica di azioni concrete. Si fonda sul programma strategico per il mercato interno e, secondo quanto essa stessa afferma, sul principio comune della politica economica, in base al quale è nell'interesse della Comunità sostenere le PMI.

L'impostazione adottata dalla Commissione è peraltro in linea con il principio enunciato nella sua Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 26 giugno 1992 « A seguito delle conclusioni del Comitato di riflessione presieduto dal Sig. Ruding e riguardante gli orientamenti in materia di imposizione fiscale delle imprese nel quadro del perfezionamento del mercato interno » ().

1.1.3. Il problema della sussidiarietà merita di essere esaminato in quanto è opportuno verificare se gli orientamenti e le soluzioni proposti dalla Commissione possano incoraggiare gli Stati membri a prendere misure adeguate, sulla base dell'approccio della « pratica migliore » e nei limiti delle rispettive competenze nazionali, oppure se azioni di miglioramento incidano profondamente sul problema del funzionamento del mercato interno e possano quindi collocarsi nell'ambito comunitario giustificando o esigendo interventi più o meno limitati, più o meno vincolanti.

È inoltre opportuno evidenziare che eventuali distorsioni di concorrenza, che potrebbero manifestarsi negli scambi transfrontalieri delle PMI, possono avere molteplici origini e vanno quindi esaminate in tutti i loro aspetti prima di concludere che divergenze nel settore dell'imposizione diretta degli Stati membri costituiscono elementi di freno al funzionamento del mercato interno tali da richiedere un intervento vincolante da parte dell'Unione europea. La Commissione potrebbe procedere alla valutazione di tali situazioni.

1.1.4. La Commissione opera conformemente al principio enunciato nella Comunicazione del 26 giugno 1992 e sottolinea che « non intende affatto armonizzare il regime fiscale applicato dai singoli Stati alle piccole e medie imprese ».

Fatte salve le considerazioni esposte nei capitoli seguenti, relativi in particolare alle varie parti della Comunicazione in esame, il Comitato approva tale prudente intervento nell'attuale fase dello sviluppo dell'Unione europea e si congratula per l'iniziativa a favore del miglioramento del contesto fiscale delle PMI.

Tale modo di procedere dovrebbe consentire di trovare una via di mezzo soddisfacente tra le aspettative ambiziose riposte nell'Unione e nei suoi mezzi di azione a favore delle PMI, da un lato, e, dall'altro, le posizioni più restrittive manifestate nei confronti degli interventi dell'Unione proprio in materia di contesto fiscale delle PMI.

1.1.5. Il Comitato si compiace nel constatare che la Commissione, prendendo iniziative volte a definire gli orientamenti che consentano di trovare migliori modalità di imposizione delle PMI, segue il percorso tracciato dal Libro bianco sulla crescita, la competitività, e l'occupazione.

A tale proposito è opportuno fare riferimento al capitolo « I prelievi obbligatori sul lavoro » del Libro bianco che cita, tra l'altro, il « caso particolare delle PMI », nonché il ruolo importante che esse svolgono in materia di occupazione, e che enumera varie misure fiscali che potrebbero costituire un incoraggiamento per le PMI.

1.1.6. Emergono così, ancora una volta in modo notevole, l'interdipendenza e le relazioni dirette ed indirette tra le varie politiche a livello europeo e nazionale. Per tale motivo, il Comitato economico e sociale deve insistere, anche nel contesto del presente parere, sull'esigenza di azioni forti e sostenute, concentrate e coordinate, in linea con gli obiettivi del « Programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato » [COM(94) 207 def.].

1.2.

Il contesto degli Stati membri

1.2.1. Le politiche degli Stati membri nei confronti delle PMI presentano svariati aspetti e forme diversificate per ampiezza e contenuto. L'attuazione più o meno rapida e più o meno recente delle rispettive disposizioni dipende in ampia misura dal grado di individuazione dei problemi riguardanti la creazione, lo sviluppo e la trasmissione di imprese a livello nazionale, regionale e settoriale. Nello stesso modo i criteri scelti nell'ambito degli orientamenti generali delle politiche economiche, sociali, finanziarie e di bilancio dei successivi governi degli Stati membri determineranno le modalità generali e specifiche degli interventi pubblici a favore delle PMI.

1.2.2. È in tale contesto che occorre ribadire l'esigenza di istituire dei comitati di scambio di esperienze e di migliore pratica e di creare nuovi « forum » di consultazione ai quali dovrebbero venir associati, in forma adeguata, gli organismi che si interessano allo sviluppo delle PMI; è inoltre in tale contesto che sarà necessario individuare progressivamente gli strumenti ed i meccanismi che, a seconda della situazione degli Stati membri, dovranno essere considerati i più appropriati per le PMI; è ancora in tale contesto che si potrà affrontare l'importante questione della scelta delle misure da adottare, quelle di natura fiscale e quelle di altra natura, nonché la questione della scelta dei criteri da far valere, quali : efficacia economica delle misure, equità, neutralità, impatto sociale, semplicità amministrativa, ripercussioni sul bilancio, ecc.

1.2.3. L'esame senz'altro interessante di tali aspetti non può essere eseguito nel quadro del presente parere. Il Comitato è però persuaso che il problema del contesto fiscale andrebbe trattato nella forma più ampia possibile tenendo conto della situazione e delle tendenze in materia di carico fiscale totale e che si manifestano negli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale. Poiché ignora in quale forma e con quale intensità ci sia stata o ci sarà una consultazione degli Stati membri in merito alle proposte contenute nella Comunicazione, esso ha il diritto di chiedersi se, e in quale misura, dette proposte corrispondano alle possibilità ed alle disponibilità di applicazione degli Stati membri nell'ambito delle loro rispettive politiche nei confronti delle PMI.

1.3.

Il contesto delle PMI

1.3.1. Come sottolineato sopra al punto 1.1.1., per ottenere un sensibile miglioramento della crescita, della competitività e dello sviluppo, è necessario coinvolgere pienamente le PMI. È quindi indispensabile adattare in modo generale, in ampiezza e profondità, le politiche alle condizioni di esistenza e di progresso delle PMI. Questo considerevole sforzo, da compiere a livello dell'Unione e degli Stati membri, deve essere percepito negli ambienti delle imprese ed interpretato non solo come un messaggio di speranza, ma soprattutto come un invito concreto a partecipare nelle migliori condizioni possibili, da veri partner, alla marcia del progresso.

1.3.2. Per liberare le forze potenziali, l'Unione e gli Stati membri devono tener conto di certe realtà inerenti alle PMI, almeno due delle quali vanno citate :

- la notevole varietà di dimensioni e di attività delle PMI,

- l'indispensabile coinvolgimento degli organismi di sostegno delle PMI nell'attuazione dei programmi e delle azioni integrate e coordinate.

1.4. L'azione per migliorare il contesto fiscale delle PMI dovrà inserirsi nel contesto dei tre livelli succitati; ciò consentirà di approfondire nel miglior modo possibile i problemi relativi, compresi quelli che interessano in modo più o meno diretto gli ambienti socioeconomici in generale.

2. Esame dei settori di azione previsti dalla Comunicazione

2.1. Il problema degli sgravi fiscali ai fini di un maggiore sviluppo delle PMI nell'Unione va considerato nel contesto più generale del finanziamento delle PMI. La Commissione va incoraggiata nel suo intento di approfondire, in collaborazione con gli Stati membri e le organizzazioni che rappresentano le PMI, l'importantissimo problema del finanziamento delle PMI, portando avanti in modo sistematico l'iniziativa avviata segnatamente con la Comunicazione sui problemi finanziari incontrati dalle piccole e medie imprese [doc COM(93) 528 def. del 10 novembre 1993] al fine di individuare le formule migliori in materia di oneri finanziari, di accesso alle fonti di finanziamento, del credito, ecc. ().

In tale contesto ci si chiede se le varie possibilità di finanziamento, i meccanismi ed i programmi citati nella Comunicazione summenzionata non comportino risvolti di natura fiscale. Se sì, esse andrebbero esaminate anche alla luce del miglioramento del contesto fiscale.

2.2. Nella medesima ottica è anche lecito chiedersi perché la Comunicazione della Commissione in esame si limiti alla scelta delle quattro parti citate (autofinanziamento, trattamento fiscale del capitale di rischio, stabile organizzazione delle PMI; trasmissione di imprese), certamente non prive d'interesse, ma che, a prima vista, possono apparire poco coerenti e di impatto relativamente modesto per il complesso delle PMI negli Stati membri.

Tale aspetto non va sottovalutato di fronte all'esigenza di una politica integrata e di programmi di sviluppo coordinati, fonte di dinamismo e di innovazione.

2.3.

L'autofinanziamento

2.3.1. Gli aspetti legati al problema del finanziamento interno o esterno degli investimenti delle PMI sono molteplici e sono stati rilevati in varie occasioni in pareri del Comitato. Benché l'autofinanziamento delle imprese avvenga essenzialmente tramite il calcolo della base imponibile e gli utili netti di esercizio, possono essere prese in considerazione varie forme che facilitano l'autofinanziamento. In tale contesto, il Comitato insiste sulla necessità di migliorare il trattamento fiscale degli utili reinvestiti delle PMI. Quanto al possibile impatto dell'imposizione fiscale sui mezzi di finanziamento, esso deve risultare neutro nell'ambito del sistema fiscale vigente nei singoli Stati membri.

2.3.2. La Comunicazione pone chiaramente il problema della disparità di trattamento delle imprese in materia di imposizione degli utili, collegato all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (imprese individuali e società di persone) e dell'imposta sulle società di capitali, nonché della disparità di trattamento a seconda della forma giuridica delle imprese. Essa mira a sopprimere ogni fonte di distorsione di concorrenza tra imprese soggette ad uno stesso regime fiscale.

2.3.3. Numerosi Stati membri hanno già preso misure volte a limitare la distorsione che esiste tra le modalità di imposizione degli utili e, in un certo senso, indicano agli altri Stati membri la via da percorrere. La Commissione si basa d'altronde su tali esempi per definire gli orientamenti possibili nella Raccomandazione del 25 maggio 1994 () allegata alla Comunicazione recante la medesima data.

2.3.4. Lo sforzo compiuto dalla Commissione, quale emerge soprattutto dalla relazione di detta Raccomandazione e dagli allegati, è notevole. I vari aspetti della problematica vi sono trattati in modo particolareggiato, mentre la lettura del solo testo della Comunicazione potrebbe far pensare ad un approccio troppo sommario.

Il Comitato si chiede però se la consultazione degli Stati membri in merito alle possibilità di applicazione delle raccomandazioni rivolte sia stata abbastanza approfondita. Chiede di conseguenza alla Commissione di far sì che le informazioni che gli Stati membri dovranno fornire entro il 31 luglio 1995 in merito alle principali disposizioni prese chiariscano anche i motivi per i quali gli Stati membri non hanno potuto seguire le raccomandazioni della Commissione.

2.3.5. Pur apprezzando nel suo giusto valore gli sforzi che possono essere compiuti al fine di evitare una tassazione non uniforme degli utili reinvestiti, segnatamente mediante la possibilità di opzioni da creare e/o mediante l'introduzione di aliquote di imposta analoghe per le imprese, costituite in società di capitali o meno, il Comitato deve sollevare il problema complesso della determinazione, soprattutto per le piccole imprese individuali e quelle costituite in società di persone, degli utili reinvestiti e delle difficoltà amministrative a ciò relative. Occorre evitare che, con il pretesto di diminuire la pressione fiscale, si finisca con l'imporre a tali imprese altri oneri, senza che venga loro garantita la possibilità di trarre un vantaggio effettivo dal sistema instaurato a loro favore.

Alcune esperienze fatte in taluni sistemi fiscali infatti richiedono tale avvertimento. Naturalmente, lo sforzo di ottenere sgravi fiscali a favore di società di persone non potrà essere fonte di trattamenti discriminatori nei confronti delle società di capitali.

In tale contesto il Comitato vorrebbe richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la raccomandazione del 25 maggio 1994 non cita la possibilità di una modifica dello statuto giuridico, nel passaggio da una società di capitali ad una società di persone. È necessario ovviare a detta omissione, tanto più che la trasformazione dello statuto in tutti e due i sensi è presa in considerazione nella Comunicazione in merito alla « Trasmissione delle imprese » del 23 luglio 1994.

2.3.6. La Commissione potrebbe quindi utilmente esaminare l'idea di un tetto massimo, a livello nazionale, dell'imposta sui redditi di origine industriale e commerciale, a prescindere dallo statuto giuridico delle imprese. Altre varianti quali ad esempio la creazione di condizioni di imposizione analoghe a quelle applicate agli investimenti di capitali potrebbero essere prefigurate nell'ambito delle specifiche situazioni nazionali, condizionate da scelte di ordine tecnico e politico.

2.3.7. Nell'ottica di migliorare il finanziamento delle PMI e di incoraggiare l'autofinanziamento, il problema della doppia imposizione economica dei redditi, che consiste in un certo senso nel cumulare gli oneri fiscali mediante l'imposizione degli utili dell'impresa in base ad un'aliquota proporzionale e, poi, mediante l'imposizione degli utili distribuiti secondo aliquote progressive dell'imposta sul reddito, dovrebbe formare oggetto di uno scambio di informazioni tra Stati membri che andrebbe esteso anche alla doppia imposizione economica sul patrimonio. Nella medesima ottica, il Comitato incoraggia la Commissione a portare avanti le iniziative sinora intraprese al fine di giungere a delle decisioni in materia di doppia imposizione.

2.4.

Il capitale di rischio ed il suo trattamento fiscale

2.4.1. Questa parte della Comunicazione dovrà essere esaminata in base alla convenienza del capitale di rischio per il complesso delle PMI. In merito, occorre far riferimento al parere del Comitato in merito alla « Comunicazione della Commissione sui problemi finanziari incontrati dalle piccole e medie imprese » del 6 luglio 1994 ().

Da un lato, è necessario tener conto del fatto che la gran maggioranza delle PMI dell'Unione europea ha meno di 10 dipendenti; ciò non pregiudica la loro capacità di creare posti di lavoro, ma induce a chiedersi, soprattutto nell'ottica dei settori e della diffusione delle attività di tali imprese, in quale misura detta forma di finanziamento sia veramente adeguata alle esigenze delle PMI, segnatamente di quelle che non hanno lo statuto di società di capitali.

Dall'altro, è necessario tener conto della forza d'innovazione e d'espansione caratteristica delle PMI, talvolta in attività che non promettono una redditività immediata. In questo caso, devono essere disponibili forme e modalità di finanziamento adeguate con capitale di rischio. Il problema della trasparenza nel settore del capitale di rischio assume quindi una notevole importanza e, situato nel contesto di attività transfrontaliere, potrà formare oggetto di una Raccomandazione.

2.4.2. Il Comitato può quindi sottoscrivere l'idea di continuare ad esaminare le migliori possibilità di funzionamento dei Fondi di capitale di rischio, includendovi l'aspetto transfrontaliero ed ispirandosi a sistemi di imposizione quali quelli descritti nella Comunicazione relativamente alla Francia ed al Regno Unito.

2.5.

Gli oneri amministrativi e la stabile organizzazione

2.5.1. La « complessità amministrativa » in materia fiscale si estende sicuramente a taluni aspetti che superano ampiamente gli oneri ammistrativi e fiscali connessi alle attività transfrontaliere. Va precisato d'altra parte che per la maggior parte delle PMI, le rispettive attività hanno e manterranno un carattere locale e regionale; ciò non vale per le PMI la cui attività si svolge in una regione di frontiera e che, nel processo di integrazione europea, estendono il loro raggio d'azione al mercato del o dei paesi vicini dell'Unione.

2.5.2. L'analisi della Commissione sull'impatto delle formalità e degli oneri fiscali per le PMI che svolgono attività trasfrontaliere è corretta in quanto mette in evidenza il problema della stabile organizzazione, problema da chiarire nei suoi vari aspetti, tra i quali quello relativo al trattamento fiscale.

2.5.3. L'espressione « stabile organizzazione » è tuttora usata nelle convenzioni bilaterali miranti ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. In questo caso, essa designa una sede d'affari fissa ove l'impresa esercita tutta o una parte delle proprie attività, senza limite di durata.

Secondo la convenzione modello dell'OCSE, un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato una stabile organizzazione ed è soggetto a tassazione nello Stato nel quale si trova qualora la sua permanenza superi i 12 mesi. Convenzioni bilaterali concluse tra taluni paesi prevedono periodi più brevi.

2.5.4. In tale contesto, è opportuno segnalare il fatto che numerose PMI, soprattutto del settore delle costruzioni, esercitano le loro attività in una regione frontaliera, da una parte e dall'altra della frontiera (in teoria abolita), senza « stabile organizzazione », mantenendo la sede direttiva nel paese d'origine ove rimangono soggetti d'imposta per quanto concerne gli utili dell'impresa.

2.5.5. Il problema della stabile organizzazione merita di essere esaminato nell'ottica dell'espansione delle attività delle PMI in altri Stati membri, e sarà quindi opportuno procedere ad un esame particolareggiato delle varie forme di stabilimento.

In caso di stabilimento sotto forma di società affiliata o di succursale, nozioni giuridiche ben precise, le questioni connesse all'esercizio dell'attività, tra cui ad esempio il regime di imposizione da applicarsi, non dovrebbero creare difficoltà.

Allorché si tratta di operare sulla base della nozione di stabile organizzazione le cose stanno diversamente, a causa di una serie di situazioni che possono venirsi a creare per le imprese in ordine al regime di assoggettamento fiscale, del beneficio di eventuali vantaggi fiscali o di altra natura accordati alle imprese che si stabiliscono nello Stato membro « di accoglienza », del regime di sicurezza sociale, ecc.

Il Comitato ritiene che non sia opportuno agire in modo affrettato in materia, e che sia necessario procedere ad un esame accurato delle situazioni reali, sia nelle regioni frontaliere sia nelle regioni più centrali degli Stati membri.

2.6.

La trasmissione delle imprese

2.6.1. I problemi connessi alla trasmissione delle imprese costituiscono senz'altro uno dei settori prioritari, per i quali è necessario intraprendere rapidamente azioni concertate negli Stati membri e nell'Unione europea.

Tali problemi, naturalmente, non riguardano esclusivamente il regime fiscale, che comporta tra l'altro più aspetti di quelli menzionati brevemente nella Comunicazione in esame che affronta praticamente solo le tasse sulla successione e le donazioni.

2.6.2. Tale impostazione, abbastanza limitata, è stata corretta da una Comunicazione più recente, del 23 luglio 1994, intitolata « Comunicazione della Commissione sulla trasmissione delle imprese. Azioni a favore delle PMI (94/C 204/01) ».

2.6.3. Sinora purtroppo, il Comitato non è stato consultato in merito alla Comunicazione suddetta, che è il risultato di un iter di consultazione avviato all'inizio del 1993. L'obiettivo di tale Comunicazione corrisponde esattamente all'obiettivo citato nella Comunicazione in esame poiché gli effetti che essa intende produrre sono i seguenti :

« - ridurre gli oneri per le PMI e contribuire alla creazione di un contesto giuridico e fiscale che agevoli la trasmissione, allo scopo di salvaguardare il tessuto delle imprese e di salvaguardare l'occupazione;

- eliminare le disparità esistenti fra le PMI e le grandi imprese, considerato che le PMI hanno generalmente un numero di proprietari molto più limitato e che il decesso di uno di essi può causare conseguenze finanziarie più gravi relativamente alla continuazione dell'impresa. »

2.6.4. Pur senza proporsi di analizzare in dettaglio il contenuto della nuova Comunicazione, il Comitato ritiene tuttavia opportuno evidenziarne taluni aspetti che rivestono una certa importanza per il miglioramento del contesto fiscale, aspetti che dovrebbero formare oggetto di una particolare attenzione da parte del Comitato nel corso dei suoi futuri lavori.

2.6.5. La gamma delle azioni eventualmente da considerare per la realizzazione degli obiettivi perseguiti si articola su 4 assi comprendenti una decina di settori d'azione. Tra questi è opportuno citare, a titolo indicativo, i principali aspetti aventi risvolti fiscali per le imprese e che, di conseguenza, vanno tenuti presenti nelle riflessioni su tale materia.

In merito si possono citare gli aspetti seguenti :

2.6.5.1. La preparazione adeguata della trasmissione mediante :

- azioni relative al diritto di trasformazione della struttura giuridica;

- azioni relative alle modalità di struttura e di funzionamento della società per azioni che risultano più adeguate alle necessità della piccola e media impresa;

- azioni relative alla neutralità fiscale applicabile alle operazioni di preparazione alla trasmissione.

2.6.5.2. Il regime fiscale della trasmissione a terzi, in cui intervengono vari aspetti relativi alla vendita dell'impresa, all'imposta sugli utili della vendita ed alla cessione dell'impresa ai dipendenti, aspetti che, nella Comunicazione del 25 maggio 1994 in esame, non vengono citati.

2.6.5.3. Le misure in grado di agevolare il buon esito della trasmissione familiare ove i problemi delle tasse di successione e di donazione rivestono una notevole importanza ed hanno un'incidenza di rilievo su vari aspetti del diritto interno e dei principi fondamentali della normativa fiscale, e dove, tra l'altro, si manifesta il problema della doppia imposizione internazionale.

2.6.6. Pur apprezzando tale documento di riflessione e di lavoro per un settore avente un impatto considerevole per il complesso delle PMI, per le strutture economiche dell'Unione europea, degli Stati membri e delle rispettive regioni, il Comitato deve insistere sulla parte riguardante l'incoraggiamento dei creatori di imprese mediante adeguate misure fiscali. Infatti, il problema della trasmissione e della continuità delle PMI potrà essere risolto in modo efficace e dinamico soltanto se le imprese esistenti ed economicamente valide trovano creatori di imprese interessati allo statuto di imprenditore. Le misure di incoraggiamento da prendersi in materia sono molteplici e possono in parte inserirsi tra gli incentivi di natura fiscale. Il Comitato chiede di conseguenza di darvi uno spazio speciale nel processo di riflessione voluto dalla Comunicazione.

3. Proposte di altre misure

3.1. Viste le osservazioni che precedono in merito al carattere ancora sommario degli orientamenti indicati al momento dalla Commissione, il Comitato ambirebbe, a sua volta, a formulare alcuni suggerimenti complementari in merito ai settori di imposizione che possono dar luogo ad una valutazione della fondatezza e delle possibilità di azione a livello nazionale e comunitario.

3.2. Tale valutazione andrebbe naturalmente effettuata nel rispetto sia delle politiche globali di ordine fiscale e non fiscale condotte dagli Stati membri nei confronti delle imprese, sia dei principi generali e degli orientamenti di base che determinano la politica fiscale, economica e sociale degli Stati membri.

3.3. Il Comitato si rende conto del fatto che la Comunicazione in esame e la Raccomandazione ad essa allegata costituiscono un primo passo verso l'obiettivo da conseguire. Non ignora altresì che gli Stati membri dispongono di una gamma più o meno vasta di meccanismi, programmi e disposizioni volti a promuovere la creazione e lo sviluppo delle PMI in vari settori. In genere, tali misure possono raggrupparsi intorno alle 3 seguenti categorie :

a)

riduzione degli oneri e degli ostacoli finanziari ed amministrativi;

b)

incoraggiamento alla creazione di nuove imprese, al rilevamento di imprese preesistenti ed all'avvio delle attività su basi solide;

c)

promozione dello sviluppo delle PMI mediante la creazione di un contesto favorevole a vari livelli : finanziario, economico, sociale, tecnologico.

3.4. A dire il vero, la Comunicazione in esame riguarda solo pochi aspetti classificabili direttamente nelle categorie succitate. Per tale motivo, il Comitato ritiene utile ampliare la gamma dei possibili interventi sul contesto fiscale.

A tal fine, pur precisando che intende limitarsi al settore dell'imposizione diretta, settore per il quale le competenze e gli strumenti di intervento dell'Unione europea sono ridotti, il Comitato chiede alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di procedere ad esami, analisi, consultazioni in settori o aspetti come quelli che vengono di seguito citati.

3.4.1. I meccanismi di abbuono dell'imposta per l'installazione ed il rilevamento di un'impresa che comportano eventualmente esenzioni d'imposta parziali o totali sui risultati sociali ottenuti nel corso di una prima fase, esenzioni eventualmente legate al soddisfacimento di taluni requisiti nel settore della qualificazione professionale o della creazione di posti di lavoro.

3.4.2. Le modalità relative a certe detrazioni possibili su alcune forme di partecipazione nelle PMI da parte di piccoli e medi investitori privati, che costituiscono una categoria di potenziali investitori per le PMI [cfr. parere del CES in merito alla « Comunicazione della Commissione sui problemi finanziari incontrati dalle piccole e medie imprese » ()], nonché le possibilità di costituire accantonamenti fiscali che possono rappresentare un ulteriore incentivo per gli investitori finanziari ad investire nelle PMI.

3.4.3. Le disparità di trattamento fiscale rilevabili tra investitori istituzionali ed investitori privati, tra società quotate in borsa e non.

3.4.4. L'estensione a tutti gli Stati membri della possibilità offerta alle società unipersonali a responsabilità limitata, istituite in taluni Stati membri a seguito di un'iniziativa della CE, di optare per il regime di imposta sui redditi delle persone fisiche o per il regime dell'imposta sulle società di capitali.

3.4.5. La possibilità per le PMI di costituire, secondo un meccanismo da definirsi, riserve speciali destinate al finanziamento di investimenti materiali ed immateriali.

3.4.6. La possibilità di dedurre dal reddito imponibile le spese effettuate per il miglioramento della qualificazione nel settore della gestione e delle spese di consulenza nella fase di creazione dell'impresa.

3.4.7. Le modalità di ammortamento volte a sopprimere eventuali ostacoli che potrebbero costituire un svantaggio per le PMI rispetto alle grandi imprese.

3.4.8. Le modalità di tassazione vigenti negli Stati membri nei confronti di taluni programmi di azione e di sostegno di carattere nazionale e comunitario istituiti a favore delle PMI.

3.4.9. Talune riduzioni o esenzioni da introdurre a favore dei coniugi coadiutori impiegati nelle piccole e medie imprese.

3.4.10. I vari aspetti descritti nella succitata Comunicazione del 23 luglio 1994 sulla « trasmissione delle imprese ».

4. La consultazione ed il CES

4.1. Concludendo, il Comitato approva le iniziative prese dalla Commissione per il miglioramento del contesto delle PMI. Auspica che gli sforzi forniti in materia abbiano una risonanza favorevole ai vari livelli in cui i principi e gli obiettivi del « Programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato » dovranno essere recepiti e concretizzati.

4.2. Tra i problemi di base che si pongono in materia, figura quello relativo alla base giuridica degli strumenti e delle misure che la Commissione dovrebbe definire man mano che gli orientamenti approvati nei vari settori, nella fattispecie quello del contesto fiscale, vengano adeguatamente precisati ai fini della loro attuazione.

4.3. Vista la posta in gioco, ossia lo sviluppo coerente dell'Unione europea, il Comitato deve appoggiare la Commissione e gli attori economici e sociali interessati all'iniziativa a favore delle PMI nel miglior modo possibile.

A tale proposito è opportuno ribadire che il Comitato, in quanto organo consultivo e a motivo della sua composizione, è chiamato a fungere da luogo di concertazione e da forum di scambi. Di conseguenza, ogniqualvolta la Commissione intende procedere ad una consultazione molto vasta su di un programma di azioni di cui sia necessario definire, nella prima fase di elaborazione, gli obiettivi realistici e gli orientamenti di base, le indicazioni fornite dagli ambienti socioeconomici attraverso il Comitato potrebbero risultare utili per molti aspetti, segnatamente per giungere ad una migliore definizione degli elementi di riflessione importanti, nonché per una rapida individuazione dei problemi. Questo modo di procedere potrebbe essere applicato a taluni programmi di azione o a talune linee direttrici sulla base di modalità da definirsi, senza pregiudicare la normale procedura di consultazione. I lavori complementari e le consultazioni previste nel contesto della Comunicazione in esame si presterebbero all'applicazione di tale procedura.

Bruxelles, 21 dicembre 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() SEC(92) 1118 def.

() Parere del Comitato in merito alla Comunicazione della Commissione sui problemi finanziari incontrati dalle piccole e medie imprese, del 6. 7. 1994 (doc. CES 850/94).

() GU n. L 177 del 9. 7. 1994.

() CES 850/94.

() Doc. CES 850/94 del 6. 7. 1994.