51994AC1309

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del Regolamento(CEE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose e del Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell' Uruguay Round"

Gazzetta ufficiale n. C 397 del 31/12/1994 pag. 0039


Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose e del Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (94/C 397/16)

Il Consiglio, in data 14 novembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di incaricare José Luis Mayayo Bello di preparare i lavori in materia, in qualità di relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a larga maggioranza con 1 astensione, nel corso della 320a sessione plenaria, (seduta del 24 novembre 1994) il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. L'accordo dell'Uruguay Round sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio prevede che, per quanto riguarda le indicazioni geografiche, tutte le parti debbano prendere delle misure per impedire l'uso di qualsiasi indicazione che possa indurre in errore il consumatore sull'origine dei prodotti, come pure qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale.

1.2. Il Comitato si rammarica che la Commissione non dia prova di maggior rigore nella legislazione di attuazione degli accordi in materia di diritti di proprietà intellettuale nel settore delle bevande spiritose e dei vini.

2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato approva l'obiettivo proposto di tutelare i marchi e le denominazioni d'origine.

2.2. Paradossalmente, la Commissione propone alcune modifiche ai Regolamenti, nelle quali non si prevede una maggiore tutela rispetto a quella attualmente vigente.

2.3. L'articolo 23 dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale stabilisce che i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio adottino delle misure amministrative atte ad impedire l'uso di indicazioni geografiche per i prodotti non originari delle regioni indicate. Il comma 1 del menzionato articolo 23 dell'Accordo elenca una serie di termini, quali « genere », « tipo », « imitazione » e altre espressioni, che non possono accompagnare la falsa indicazione geografica.

2.4. La proposta di Regolamento si limita a riportare letteralmente il menzionato articolo 23 dell'Accordo, senza considerare che l'elenco citato non è limitativo, dato che include il termine « altre » ad indicare tutte quelle espressioni che potrebbero essere utilizzate con l'intenzione di presentare, in modo fraudolento, indicazioni geografiche indebite.

2.5. In tal senso, gli articoli 10 bis e 11 bis, proposti per modificare rispettivamente i Regolamenti (CEE) nn. 1601/91 e 1576/89, dovrebbero comprendere, oltre alle menzionate espressioni proibite, anche il termine « metodo ». Si deve tener presente che tale termine è vietato dal Diritto comunitario [Art. 40 del Regolamento (CEE) 2392/89 del Consiglio].

2.6. Inoltre, lo stesso Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'Uruguay Round, all'art. 24, comma 3, sancisce il principio che nessuno dei membri firmatari riduca la tutela delle indicazioni geografiche esistenti sul suo territorio nel periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo dell'OMC, per cui dimenticare il termine « metodo » potrebbe costituire una riduzione parziale della tutela delle indicazioni geografiche rispetto a quella attualmente vigente nell'ambito dell'UE.

2.7. Considerata l'importanza che rivestono le questioni relative all'uso di tali termini per la commercializzazione dei prodotti contemplati dai Regolamenti in oggetto, il Comitato reputa più appropriata la procedura decisionale stabilita dagli articoli 14 del Regolamento (CEE) n. 1576/89 e 15 del Regolamento (CEE) n. 1601/91, che prevedono una partecipazione più attiva degli Stati membri.

2.8. Il Comitato si rammarica che la Commissione presenti una proposta così scarna e limitata per attuare gli Accordi relativi alla proprietà intellettuale per i prodotti del settore del vino e delle bevande spiritose. La formulazione degli articoli 23 e 24 lascia ampio spazio all'interpretazione, ed è pertanto necessario integrarla con un atto legislativo che perfezioni i contenuti in materia di tutela delle indicazioni geografiche.

2.9. In particolare e allo scopo di limitare al massimo la possibilità di uso indebito di talune denominazioni di origine europee, è opportuno che la proposta contenga disposizioni giuridiche atte a disciplinare i casi eccezionali previsti nell'articolo 24, comma 4 dell'Accordo menzionato. Tali misure dovrebbero stabilire meccanismi che consentano di verificare il rigoroso rispetto del requisito di un minimo di 10 anni per ogni operatore autorizzato.

3. Infine, perché la regolamentazione di tutto il settore sia armonicamente equilibrata è necessario che si applichino questi stessi criteri, modificando il Regolamento (CEE) n. 822/87 della OMC sul vino.

Bruxelles, 24 novembre 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER