PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l' immissione sul mercato di carni fresche"
Gazzetta ufficiale n. C 397 del 31/12/1994 pag. 0018
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche () (94/C 397/08) Il Consiglio, in data 13 settembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. Il Comitato ha deciso di affidare al consigliere Jaschick, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 novembre 1994, nel corso della 320a sessione plenaria, a maggioranza e 2 astensioni, il seguente parere. INTRODUZIONE ()Con la proposta di direttiva che modifica la Direttiva 64/433/CEE del Consiglio relativa alla condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche [COM (94) 315 def.], la Commissione intende semplificare le disposizioni per gli stabilimenti di capacità ridotta. A tale scopo propone : - nuove disposizioni relative alla documentazione di accompagnamento; - un aumento dei massimali di produzione; - un ampliamento del raggio di vendita; - la presa in considerazione di fattori stagionali e regionali. 1. Osservazioni di carattere generale 1.1. Il Comitato, fatte salve le osservazioni che seguono, approva la proposta della Commissione e la considera idonea a raggiungere l'obiettivo di tutelare gli stabilimenti regionali. Insiste sul fatto che le misure previste non devono mettere a repentaglio la protezione della salute del consumatore. 2. Osservazioni di carattere particolare 2.1. Articolo 3, paragrafo 1), parte A, lettera f), punto ii) Il Comitato giudica poco chiara la formulazione « da un documento di accompagnamento commerciale il cui formato è stato autorizzato dal veterinario ufficiale ». Si propone di sostituirla con quanto segue : « da un documento di accompagnamento commerciale che contenga tutte le informazioni richieste dal veterinario ufficiale ». 2.2. Articolo 4, parte A Il Comitato approva, nella prospettiva delle salvaguardia degli stabilimenti regionali, l'aumento del limite massimo di macellazione da 12 UBG a 20 UBG alla settimana e da 600 UBG a 1000 UBG all'anno. 2.3. Articolo 4, parte A, punto 3 Il Comitato precisa che la soppressione dell'attuale punto 3 e la possibilità di concedere deroghe non devono pregiudicare il livello delle condizioni igienico-sanitarie. 2.4. Articolo 4, parte A, punto 4 Il Comitato è d'accordo che la vendita non sia più limitata al mercato locale. 2.4.1. Per garantire la salute dei consumatori, il trasporto delle carni deve avvenire, a mente dell'Allegato I, capitolo XV, in « condizioni igieniche »; il termine « soddisfacenti » va soppresso. 2.5. Articolo 4, parte A Il Comitato approva espressamente la possibilità di un aumento stagionale dei massimali di produzione; in base al principio di sussidiarietà, la Commissione tiene conto, con questo provvedimento specifico, di pratiche regionali. 2.6. Allegato I, capitolo II, punto 14, lettera c), sub i) Il Comitato ricorda che in questo caso è necessaria l'autorizzazione dell'autorità di controllo. Bruxelles, 23 novembre 1994. Il Presidente del Comitato economico e sociale Carlos FERRER () GU n. C 224 del 12. 8. 1994, pag. 15.