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PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito al Libro verde sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post- vendita

Gazzetta ufficiale n. C 295 del 22/10/1994 pag. 0014


Parere in merito al Libro verde sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post-vendita (94/C 295/02)

La Commissione, in data 22 novembre 1993, ha deciso, conformemente all`articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al Libro verde sulle garanzie dei beni di consumo e dei servizi post-vendita.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Proumens, in data 3 maggio 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 1° giugno 1994, a maggioranza con due voti contrari, nel corso della 316a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Preambolo

1.1. L`armonizzazione delle normative in materia di garanzie e servizi post-vendita nell`ambito del grande mercato dell`Unione europea costituisce un`iniziativa di per sé auspicabile per agevolare il commercio intracomunitario e rendere i consumatori meno restii agli acquisti fuori del territorio dello Stato membro in cui risiedono.

1.2. Non bisogna dissimulare le difficoltà di questa armonizzazione : è sufficiente confrontare le diverse normative nazionali in materia di garanzie legali per rendersene conto.

1.3. A tale riguardo la Commissione ha proceduto ad un riassunto quanto più completo possibile in cui sono evidenziate le numerose divergenze d`ordine legale e giurisprudenziale, riassunto che ha tuttavia il merito di sottolineare, in particolare, le convergenze dei principi di base.

1.4. In un primo tempo, l`esame di tali problemi si limiterà all`acquisto di beni di consumo durevoli e nuovi.

1.5. I settori coperti e oggetto di analisi, per i quali sono state formulate delle indicazioni, sono :

- la garanzia legale,

- le garanzie commerciali,

- i servizi post-vendita.

2. Osservazioni preliminari

2.1. Innanzitutto il Comitato si chiede se non si debba distinguere tra due tipi di analisi di acquisti transfrontalieri.

2.2. Da un lato, gli acquisti effettuati negli Stati membri limitrofi da popolazioni abitanti nelle zone di frontiera, e che, per quanto ne sappiamo, possono essere relativamente considerevoli.

2.3. Dall`altro, non sembra che la Commissione abbia informazioni precise e quantificate sugli acquisti di questi beni di consumo effettuati lontano dallo Stato membro di cui l`acquirente è originario.

2.4. La Commissione ha inoltre proceduto ad un`in-chiesta da cui emerge che il 59 % degli acquirenti potenziali esita ad effettuare acquisti in un altro Stato membro, ciò che da un lato giustifica l`attuale iniziativa giuridica, ma, dall`altro, le distanze geografiche che possono essere considerevoli continueranno a scoraggiare questa categoria di acquirenti; lo stesso vale certamente per tutti i problemi che possono essere provocati dalle differenze linguistiche all`interno dell`UE. Le soluzioni che l`analisi effettuata nel Libro verde potrà apportare non riusciranno certo ad eliminare tali ostacoli.

2.5. Tuttavia, non bisogna perdere di vista l`evoluzione del settore delle vendite a distanza, comprese le vendite per corrispondenza, che preoccupa tutti gli attori economici interessati e, segnatamente, i consumatori.

3. Garanzia legale

3.1. Innanzitutto, la Commissione ha dimostrato che la soluzione del diritto internazionale privato (DIP) è possibile, ma presenta numerosi svantaggi sia per i consumatori sia per le ditte di fabbricazione, d`importazione e di distribuzione. Il Comitato conclude pertanto che tale soluzione non è auspicabile.

3.2. A causa delle divergenze nei testi e delle diverse interpretazioni in sede di applicazione della normativa in vigore, questa armonizzazione potrebbe eventualmente essere presa in considerazione.

3.3. Un`armonizzazione dei testi legislativi o regolamentari è infatti tecnicamente possibile a livello comunitario.

3.4. Tuttavia, tale armonizzazione può essere definita solo in base a condizioni che occorre precisare a seconda che si tratti di armonizzazione minima o e armonizzazione totale.

Dinanzi agli argomenti avanzati a favore dell`una o dell`altra soluzione, si potrebbe comunque optare per un compromesso, vale a dire l`armonizzazione graduale.

3.5. Questa terza opzione permetterebbe in un primo tempo di definire, a partire da tutte le disposizioni nazionali comuni, una base comunitaria, senza per questo smantellare o minimizzare le norme nazionali in vigore.

3.6. Ulteriori tentativi di ravvicinamento delle disposizioni diverse o divergenti potrebbero venire discussi tra gli attori economici interessati; i risultati raggiunti potrebbero, dopo un esame, ricevere conferma dalla Commissione, la quale dà loro forma e forza di legge, mediante un regolamento.

3.7. D`altro canto, se nell`applicazione della garanzia legale si privilegia il criterio oggettivo, vale a dire il prodotto, occorre sottolineare che, nella fattispecie, l`operazione si limita ai beni di consumo durevoli e nuovi.

3.8. Spetterà dunque alla Commissione definire esattamente che cosa si intende per « durevole », ferme restando le nozioni di bene di consumo e nuovo, che sono ben note.

3.9. Per quanto concerne invece il « difetto » che dà luogo all`applicazione della garanzia legale, la Commissione sembra orientarsi alla nozione di « difetto di conformità alle aspettative legittime del consumatore ». Tuttavia, se il consumatore stesso può accettare questa base, essa può comportare dei problemi per i produttori o per i distributori. Non sembra che tale definizione consenta un`analisi del tutto obiettiva, e ciò potrebbe moltiplicare o complicare le controversie e minare la certezza giuridica. In tale settore, tuttavia, potrebbe rivelarsi estremamente utile il ricorso ai certificati di qualità rilasciati da organismi nazionali od internazionali (ad es. ISO, AFNOR, ecc.).

3.10. Una volta accertato il difetto, occorre ancora stabilire con precisione chi sono i responsabili ed evitare i rinvii dall`uno all`altro, che sono solo pregiudizievoli nei confronti sia del consumatore sia degli altri agenti economici.

3.11. È stata prevista la possibilità che il consumatore decida egli stesso a chi spetta la responsabilità del difetto e dei danni, ma questa soluzione potrebbe comportare passaggi di responsabilità e la tentazione di scegliere, forse erroneamente, il livello in grado di dare maggiore soddisfazione al ricorrente, dal punto di vista finanziario o commerciale. Va notato che tuttavia, molto spesso, secondo il consumatore, è il venditore o il distributore ad essere interpellato per primo, mentre in genere, nella maggior parte dei casi, è il fabbricante ad essere il responsabile finale.

3.12. Questa libera decisione, se accettata, permetterebbe all`acquirente di scegliere uno dei quattro diritti citati dalla Commissione : rescissione del contratto, rimborso di una parte del prezzo pagato, sostituzione, riparazione, dato che le diverse soluzioni non si situano tutte allo stesso livello nel processo di vendita. Le condizioni di applicazione di questi rimedi non fanno assolutamente capo alla stessa persona.

3.13. Comunque sia, tenendo presente che molti consumatori conoscono male o poco le garanzie legali dello Stato membro in cui risiedono, sarebbe opportuno che essi possano essere informati, soprattutto a livello comunitario.

Il Comitato ritiene che « i centri d`informazione dei consumatori » creati nelle regioni di frontiera (laddove le operazioni commerciali transfrontaliere sono chiara-mente più numerose) potrebbero fornire in modo utile e sistematico tutte le necessarie informazioni.

4. Garanzie commerciali

4.1. Un`armonizzazione totale e obbligatoria renderebbe le garanzie commerciali, fondate sul libero commercio, garanzie legali.

4.2. Questa situazione non impedirebbe del resto ai produttori e ai distributori di trovare, oltre a dette garanzie legali o divenute tali, altre garanzie commerciali per soddisfare la loro clientela.

4.3. Tali procedure, possibili specificamente a livello di imprese multinazionali, potrebbero tuttavia creare difficoltà di esecuzione per varie PMI, alle quali non sempre esse potrebbero far fronte.

4.4. Ma, d`altra parte, per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, si potrebbe prevedere la definizione di « orientamenti » in questo settore.

4.5. Tali « orientamenti », potrebbero ad esempio includere :

- la relazione tra garanzie commerciali e garanzie legali,

- il contenuto e la durata della garanzia,

- le procedure da seguire per l`applicazione di tali garanzie.

4.6. È chiaro che si tratta di uno schema che potrebbe strutturarsi a partire da altri elementi, quali :

- le prassi nazionali in vigore,

- le prassi proprie di ogni tipo di prodotto,

- le prassi correnti tra i diversi anelli della catena produzione/distribuzione.

4.7. I consumatori dovrebbero d`altronde discutere tutti questi parametri nel quadro del Forum Consumo, principalmente con i settori interessati, al fine di stabilire codici di comportamento che potrebbero costituire la base di un codice europeo del consumatore.

4.8. Tale iniziativa, rispetto ad una direttiva comunitaria, offrirebbe il vantaggio di essere più flessibile ed adeguata alle situazioni esistenti nei singoli Stati membri.

4.9. È ovvio che lo sviluppo di un`iniziativa del genere implicherebbe l`esigenza di definire i mezzi per controllare l`applicazione di tali codici di comportamento e le misure (o sanzioni) da adottare in caso di mancata osservanza da parte delle imprese.

4.10. È ovvio che, nella fissazione di tali codici e sebbene su alcuni punti tecnici sia necessario il parere degli organismi di normalizzazione, non è opportuno che per tutti questi codici si ricorra solo ai suddetti organismi. Nella fattispecie, si tratta infatti d`istituire delle relazioni contrattuali fra consumatori e rappresentanti della professione.

4.11. Se la creazione di un « marchio europeo » può essere allettante, va notato però che esso favorirebbe essenzialmente le grandi imprese i cui prodotti sono identici su ciascun mercato nazionale. Inoltre, le condizioni di rilascio di tale « marchio europeo » potrebbero creare sistemi burocratici assai complessi sia per le autorità competenti degli Stati membri sia per la professione.

5. Servizi post-vendita

5.1. Essi riguardano essenzialmente il problema latente dei pezzi di ricambio disponibili.

5.2. Va constatato che il Libro verde non si pronuncia in materia.

5.3. Innanzitutto occorre insistere sul fatto che alle imprese conviene che la fornitura di pezzi di ricambio - che, per la Commissione, rimane un`attività commerciale retribuita - avvenga nel miglior modo possibile dato che è fonte di profitto.

5.4. Appare superfluo disciplinare la disponibilità di pezzi di ricambio che dipendono dalle peculiarità di ciascun tipo di prodotto. Tuttavia, a livello dei codici sopra descritti, si dovrebbe prevedere una clausola a questo riguardo, in funzione precisamente dei prodotti ai quali si riferiscono tali codici.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN