51994AC0568

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

Gazzetta ufficiale n. C 195 del 18/07/1994 pag. 0040


Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (1) (94/C 195/15)

Il Consiglio, in data 17 febbraio 1994, ha deciso, conformemente ai disposti articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere il 7 aprile 1994 (Relatore: Proumens).

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 27 e 28 aprile 1994, nel corso della 315a sessione plenaria (seduta del 27 aprile 1994), il seguente parere.

Il Comitato approva la presente proposta , con riserva delle osservazioni che seguono.

1. Antefatti

1.1. Si rivela innanzi tutto necessario rammentare le principali disposizioni della Direttiva di base 90/428/CEE, modificata dalla proposta in esame.

1.2. Detta direttiva, basata sugli articoli 42 e 43 del Trattato, era principalmente intesa a incoraggiare lo sviluppo della produzione e dell'allevamento di equini e permettere un'equa distribuzione delle percentuali prelevate sull'importo delle vincite e dei proventi dei concorsi armonizzandoli nel miglior modo possibile.

1.3. Con la medesima direttiva, veniva stabilita la soppressione delle discriminazioni mediante la presenza di tre obblighi essenziali nei concorsi, ossia:

- criteri per l'iscrizione ai concorsi,

- valutazione durante il concorso,

- vincite o proventi inerenti al concorso.

1.4. Tuttavia, agli obblighi summenzionati venivano previste delle deroghe:

- concorsi riservati agli equini iscritti in un libro genealogico,

- concorsi regionali ai fini di una selezione,

- manifestazioni di carattere storico o regionale.

1.5. Nel caso di deroghe, però è necessario che lo Stato membro in cui si svolgono tali concorsi ne informi in anticipo la Commissione.

1.6. Sempre nel quadro della Direttiva 90/428/CEE, gli Stati membri sono autorizzati a riservare una determinata percentuale dell'importo delle vincite o dei proventi, percentuale che, a decorrere dal 1993, non dovrà superare il 20 %.

1.7. Previa comunicazione alla Commissione dei criteri per la distribuzione, gli importi riservati sui concorsi vengono distribuiti nello Stato membro interessato.

2. Osservazioni specifiche in merito agli antefatti

2.1. È necessario ricordare ciò che si intende per « concorso »: « qualsiasi competizione ippica, in particolare le corse e le prove di salto degli ostacoli (jumping), di « dressage », di tiro, di modello e di andatura. »

2.2. Le deroghe di cui al succitato punto 1.4 sono previste principalmente per incoraggiare lo sviluppo di razze nazionali.

2.3. Le vincite ed i proventi sono di fatto i premi e le gratifiche attribuite ai vari vincitori dei concorsi, fatti salvi, fra l'altro, gli importi delle scommesse o delle entrate provenienti dalle corse ippiche.

2.4. Gli importi riservati sull'importo totale di tali premi non possono, globalmente ed annualmente, superare il 20 % previsto a decorrere dal 1993.

2.5. Non è obbligatorio riservare tale percentuale per ogni concorso.

2.6. Si intende per riserve: l'accantonamento della succitata attribuzione del 20 %, sul totale dei premi e delle gratifiche che verranno attribuiti.

3. Osservazioni generali in merito alla presente proposta di modifica

3.1. Nel corso del riesame previsto nella Direttiva 90/428/CEE, anteriormente al 31 dizembre 1992, sono emerse tre questioni di fondamentale importanza. Tali questioni, tuttavia, non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 42 e 43 del Trattato, che costituiscono la base giuridica della direttiva.

3.2. Si tratta:

- del regime fiscale delle attività ippiche,

- della regolamentazione delle scommesse,

- della proprietà intellettuale dei risulati delle corse (cfr. punto 4.2).

3.3. A tale proposito, il Comitato ritiene che le tre questioni summenzionate, in particolare il regime fiscale e la regolamentazione delle scommesse, siano elementi che possono distorcere gli obiettivi perseguiti dalla non discriminazione delle riserve da distribuire.

3.4. Infatti, questi due settori, ed in modo particolare quello delle scommesse, possono servire al finanziamento delle razze nazionali, segnatamente tramite le « società per lo sviluppo della razza equina » (trad.provv.) che alcune società di scommesse sui campi di corse alimentano ufficialmente e regolarmente.

3.5. Va rilevato che, a livello dell'Unione europea, l'importo totale delle scommesse oscilla intorno ai 15 miliardi di ECU, mentre l'importo dei premi e delle gratifiche non rappresenta che 300 milioni di ECU. È su questo importo di 300 milioni che viene riservato il 20 % di cui alla modifica alla Direttiva 90/428/CEE.

3.6. Davanti a tali difficoltà, la Commissione propone esclusivamente di

- precisare la percentuale dell'importo delle vincite o dei proventi (ossia un massimo del 20 %) »,

- di riservare, anche per i concorsi che beneficiano delle deroghe previste, la stessa percentuale.

4. Osservazioni in merito al principio della sussidiarietà

4.1. Il Comitato si è chiesto in quale misura le disposizioni di tale direttiva e della relativa modifica non contraddicessero il principio di sussidiarietà.

4.2. Di fatto ogni Stato membro, qualora lo desideri, può riservare delle percentuali inferiori al previsto 20 %, tasso già citato nella Direttiva 90/428/CEE ed accettato, previo esame dei rappresentanti delle categorie interessate e delle autorità competenti degli Stati membri.

4.3. D'altra parte, previa richiesta alla Commissione, la proposta di modifica prevede la possibilità di riservare delle percentuali superiori per alcune categorie di concorso.

4.4. Sono gli organizzatori del concorso che riservano la percentuale delle vincite o dei proventi, ma gli importi vengono distribuiti agli allevatori o alle società di allevamento e di miglioramento della razza del loro paese dalle autorità competenti degli Stati membri, nell'osservanza dei criteri previamente comunicati alla Commissione.

5. Osservazioni specifiche

5.1. Onde evitare ambiguità, il Comitato chiede l'unificazione della terminologia: « stabilire » o « riservare ».

5.2. L'espressione « proprietà intellettuale » dei risultati delle corse non è assolutamente chiara e potrebbe essere migliorata (per lo meno tramite una spiegazione nei considerando). Infatti, si tratta dell'organizzazione, per mezzo di società di scommesse sui campi di corse o di imprese di allibratori di uno Stato membro, di scommesse o pronostici relativi a corse organizzate in un'altro Stato membro senza concedere a quest'ultimo, o agli organismi ivi autorizzati, i diritti solitamente prelevati sulle vincite degli scommettitori di tale Stato membro.

5.3. Il Comitato gradirebbe che la Commissione precisasse che i concorsi riservati alle razze iscritte in un libro genealogico rappresentano effettivamente una razza nazionale, essenzialmente, se non esclusivamente, allevata nello Stato membro che organizza il concorso.

5.4. La data prevista per l'entrata in vigore della presente modifica (1/1/94) dovrà quindi essere modificata dalla Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

(1) GU n. C 51 del 19. 2. 1994, pag. 6.