2.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 194/7


Codice di condotta che stabilisce le disposizioni interne relative all'esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

(2023/C 194/03)

Rammentando che il 13 giugno 2017 l'Unione europea («Unione»), conformemente alle decisioni (UE) 2017/865 (1) e (UE) 2017/866 (2) del Consiglio, ha firmato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, vale a dire per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, e le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione;

tenendo presente che, avendo sia l'Unione sia i suoi Stati membri competenze nei settori contemplati dalla convenzione, è necessario definire un codice di condotta che stabilisca le disposizioni interne tra l'Unione e gli Stati membri che sono parti della convenzione («Stati membri») in relazione alla convenzione;

rammentando che le disposizioni del presente codice di condotta si devono applicare nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione reciproca di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), in modo da consentire all'Unione e agli Stati membri di assicurare una rappresentanza esterna coerente, globale e unitaria in relazione alla convenzione;

rammentando che tali disposizioni non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, né la distribuzione dei poteri tra le istituzioni in conformità dei trattati dell'Unione e fanno salva la procedura per stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione prevista all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

rammentando che la portata e l'esercizio della competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE sono, per loro stessa natura, in continua evoluzione;

considerata la necessità, anche in fase di attuazione degli obblighi internazionali, dell'unità della rappresentanza esterna dell'Unione e degli Stati membri conformemente ai trattati dell'Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione hanno redatto IL PRESENTE CODICE DI CONDOTTA.

1.   Natura e ambito di applicazione

1.1

Il presente codice di condotta stabilisce le disposizioni interne per la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri su vari aspetti dell’attuazione della convenzione. È dunque concepito quale strumento pratico interno che consente all’Unione e agli Stati membri di pervenire a una rappresentanza esterna coerente, globale e unitaria per quanto concerne la convenzione.

1.2

Fatto salvo il dovere generale di leale cooperazione reciproca di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il presente codice di condotta si applica alla partecipazione al Comitato delle Parti ai sensi della convenzione e al meccanismo di controllo attuato dal gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence – «GREVIO»).

1.3

Il presente codice di condotta stabilisce altresì i principi relativi al funzionamento dell’organismo di coordinamento conformemente all’articolo 10 della convenzione, nonché l’adempimento degli obblighi in materia di comunicazione, e la relativa cooperazione, cui l’Unione e gli Stati membri sono soggetti ai sensi della convenzione, secondo le rispettive competenze.

2.   Organi di coordinamento

2.1

Fatta salva la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, tutte le questioni relative alla preparazione delle riunioni e all’esercizio dei diritti dell’Unione ai sensi della convenzione saranno trattate dai competenti organi preparatori del Consiglio, che si adoperano in ogni modo per giungere a un accordo in uno spirito di leale cooperazione reciproca. L’organo preparatorio competente del Consiglio è il gruppo «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP), il cui presidente comunicherà e si coordinerà con i presidenti degli altri gruppi di lavoro ove necessario.

2.2

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo in sede di FREMP, anche per motivi legati a un disaccordo sulla ripartizione delle competenze, la questione sarà sottoposta senza indebito ritardo al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e, se necessario, al Consiglio in tempo utile prima della riunione pertinente o entro il termine stabilito nella convenzione.

2.3

Ove necessario, saranno organizzate a Strasburgo riunioni di coordinamento in situ, il cui scopo è quello di integrare le posizioni dell’Unione o le posizioni comuni e di adeguarle al contesto della specifica riunione, senza alterare nella sostanza le posizioni esistenti.

3.   Posizioni dell’Unione, posizioni comuni e posizioni coordinate

3.1

Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri assicureranno una stretta cooperazione nell’attuazione della convenzione, tenendo conto dei principi di leale cooperazione reciproca e di sussidiarietà di cui rispettivamente all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE e all’articolo 5, paragrafo 3, TUE, nonché della necessità di rispettare le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, TUE.

a)   Posizioni dell’Unione

3.2

L’Unione si prefiggerà di elaborare posizioni dell’Unione per le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, tra cui in particolare, come indicato nelle decisioni del Consiglio (UE) 2023/1075 (3) (UE) 2023/1076 (4), talune disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento, e alle istituzioni e all’amministrazione pubblica dell’Unione.

b)   Posizioni comuni

3.3

Qualora l’Unione e gli Stati membri siano chiamati ad adottare una posizione ai sensi del punto 1.2. del presente codice di condotta riguardo a una materia di cui alcuni elementi rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e altri rientrano nella competenza degli Stati membri, l’Unione e gli Stati membri si prefiggeranno di elaborare posizioni comuni.

c)   Posizioni coordinate

3.4

Per le materie di competenza degli Stati membri, questi si prefiggeranno di elaborare posizioni coordinate ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno.

4.   Interventi e votazione

a)

Interventi in caso di posizioni dell’Unione, posizioni comuni o posizioni coordinate oggetto di accordo

4.1

Le posizioni dell'Unione devono essere presentate dalla Commissione a nome dell'Unione. Gli Stati membri restano liberi di prendere la parola con interventi che siano in linea con la posizione dell'Unione, in particolare al fine di rafforzarla e sostenerla.

4.2

Le posizioni comuni di cui al punto 3.3. devono essere presentate a nome dell'Unione e degli Stati membri dalla Commissione e dalla presidenza del Consiglio dell’UE, o da uno Stato membro nominato dalla presidenza, in stretta cooperazione. La Commissione, da una parte, e la presidenza o lo Stato membro nominato dalla presidenza, dall'altra, potranno convenire che uno o una di essi presenti la posizione comune a nome dell'Unione e degli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri potranno prendere la parola per rafforzare e sostenere la posizione comune.

4.3

Le posizioni coordinate saranno presentate a nome degli Stati membri dalla presidenza o, se necessario, da uno Stato membro nominato dalla presidenza, o dalla Commissione con l'accordo di tutti gli Stati membri presenti.

b)

Votazione in caso di posizioni dell’Unione, posizioni comuni o posizioni coordinate oggetto di accordo

4.4

La Commissione eserciterà, a nome dell'Unione, i diritti di voto dell'Unione in base alle posizioni dell'Unione.

4.5

Qualora l'Unione e gli Stati membri siano chiamati a votare su una materia di cui al punto 3.3. e il diritto di voto su tale materia debba essere esercitato dall'Unione o dagli Stati membri, la Commissione e la presidenza, o uno Stato membro nominato dalla presidenza, converranno anticipatamente chi esercita il diritto di voto in base a una posizione comune. Tale accordo si fonderà sugli elementi principali della materia in esame.

4.6

Gli Stati membri eserciteranno i loro diritti di voto sulla base di posizioni coordinate, ove possibile.

c)

Interventi e votazione in assenza di posizioni dell’Unione, posizioni comuni o posizioni coordinate

4.7

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo su una posizione dell'Unione, una posizione comune o una posizione coordinata, gli Stati membri potranno intervenire e votare su materie di loro competenza a condizione che la posizione sia coerente con le politiche dell'Unione e conforme al diritto dell'Unione. La Commissione potrà intervenire e votare su materie di competenza dell'Unione nella misura necessaria a difendere le politiche dell'Unione prestabilite dal Consiglio e l'acquis dell'Unione.

5.   Procedura relativa ai candidati dell’Unione per l’elezione a membri del GREVIO

5.1

La Commissione stabilirà una procedura di selezione trasparente dei candidati dell’Unione per l’elezione a membri del GREVIO in conformità della procedura determinata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa a norma dell’articolo 66, paragrafo 5, della convenzione. La Commissione informerà il FREMP circa i dettagli della procedura di selezione prima che questa sia avviata.

5.2

La Commissione selezionerà i candidati per l’elezione a membri del GREVIO sulla base della procedura di selezione di cui al punto 5.1.

Prima che l'elenco dei candidati dell'Unione sia trasmesso al segretario generale del Consiglio d'Europa, la selezione dei candidati dell'Unione ad opera della Commissione sarà approvata dal Coreper.

5.3

Sarà stabilita inoltre una procedura semplificata per il rinnovo del mandato di un esperto eletto, designato dall’Unione.

6.   Designazione dei rappresentanti presso il Comitato delle Parti

La Commissione designerà il proprio rappresentante per il Comitato delle Parti e ne informa il FREMP.

7.   Organismo di coordinamento

7.1

La Commissione fungerà da organismo di coordinamento dell’Unione conformemente all’articolo 10 della convenzione per le materie della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la distribuzione dei poteri tra le istituzioni in conformità dei trattati dell’Unione e l’autonomia delle istituzioni dell’Unione per le questioni connesse al loro funzionamento.

7.2

Gli Stati membri designeranno uno o più organismi di coordinamento conformemente all’articolo 10 della convenzione e comunicheranno alla Commissione un unico punto di contatto che rappresenti il loro organismo o i loro organismi di coordinamento.

7.3

La Commissione e i punti di contatto degli Stati membri si informeranno reciprocamente circa le notifiche o richieste di informazioni del Consiglio d’Europa o di qualsiasi altro Stato parte della convenzione. A tal fine, la Commissione metterà a disposizione un punto di ingresso unico per le notifiche o le informazioni fornite dai punti di contatto degli Stati membri e garantirà la diffusione delle informazioni a tutti gli organismi di coordinamento degli Stati membri attraverso i punti di contatto nazionali.

7.4

Se necessario, di propria iniziativa o su richiesta dell’organismo di coordinamento o del punto di contatto di uno Stato membro, la Commissione organizzerà riunioni di coordinamento. Tali riunioni di coordinamento riuniranno gli organismi di coordinamento degli Stati membri, i loro punti di contatto o entrambi, a seconda dei casi.

8.   Meccanismo di controllo del GREVIO

a)

Presentazione di rapporti

8.1

I rapporti dell'Unione e dei suoi Stati membri trasmessi al GREVIO riguarderanno le rispettive competenze. Nella misura in cui le competenze esclusive dell'Unione e le competenze degli Stati membri siano interconnesse, l'Unione e gli Stati membri rispetteranno gli obblighi in materia di presentazione di rapporti stabiliti dalla convenzione in modo coerente e complementare. I rapporti dell'Unione faranno riferimento, ove possibile, a quelli degli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni.

I rapporti dell'Unione definiranno la portata delle competenze esclusive dell'Unione per l'attuazione delle disposizioni della convenzione oggetto dell'esercizio relativo ai rapporti. Tali informazioni saranno fornite in termini sufficientemente chiari ed espliciti, così da consentire al GREVIO e al Comitato delle Parti — in fase di valutazione delle misure destinate a dare attuazione alle disposizioni della convenzione — di tenere pienamente conto del fatto che l'Unione aderisce alla convenzione esclusivamente per quanto riguarda le sue competenze esclusive e che le altre disposizioni della convenzione saranno attuate dagli Stati membri nell'ambito delle loro competenze.

La stessa trasparenza in relazione alle competenze rispettive dell'Unione e degli Stati membri sarà garantita in generale dalla Commissione nelle sue interazioni con gli organismi istituiti dalla convenzione, nel contesto del controllo dell'attuazione della convenzione.

8.2

Gli Stati membri coopereranno strettamente con la Commissione per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi in materia di presentazione di rapporti sull'acquis dell'Unione relativamente alla convenzione, sulla base delle informazioni esistenti raccolte in virtù dei loro obblighi in materia di presentazione di rapporti ai sensi della convenzione.

8.3

In linea con il dovere di leale cooperazione, in tempo utile prima della trasmissione del rapporto dell'Unione la Commissione presenterà il rapporto al FREMP per informazione. Gli Stati membri presenteranno per informazione al FREMP una copia dei rispettivi rapporti, se possibile prima di trasmetterli al GREVIO.

8.4

Durante l'esercizio relativo ai rapporti la Commissione e ciascuno Stato membro si informeranno altresì circa le risposte ai quesiti trasmessi dal GREVIO e le osservazioni sulle conclusioni e raccomandazioni formulate dal GREVIO. A tal fine, la Commissione metterà a disposizione un punto di ingresso unico per gli Stati membri e garantirà la diffusione delle informazioni a tutti gli Stati membri.

8.5

Gli Stati membri e la Commissione si informeranno anticipatamente mediante il FREMP circa il contenuto delle presentazioni orali in sede di GREVIO e di Comitato delle Parti, ove possibile.

8.6

La Commissione e gli Stati membri discuteranno in sede di FREMP del seguito da dare al rapporto o alle conclusioni del GREVIO oppure, se del caso, alle raccomandazioni del Comitato delle Parti in relazione al rapporto dell'Unione.

b)

Riunioni con il GREVIO e visite nei paesi

8.7

Gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione di mettere a disposizione un esperto che si unisca alle loro delegazioni e la Commissione potrà, a sua volta, chiedere agli Stati membri di mettere a disposizione esperti per la delegazione dell'Unione.

c)

Partecipazione dei Parlamenti

8.8

In linea con l'articolo 70, paragrafo 2, della convenzione, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo i rapporti del GREVIO sull'attuazione della convenzione da parte dell'Unione.

9.   Produzione di statistiche richieste ai sensi della convenzione

9.1

Nell’ambito dei suoi obblighi in materia di presentazione di rapporti, l’Unione è tenuta a produrre statistiche relative all’Unione nel suo insieme.

9.2

Nella misura del possibile, per i suoi rapporti l’Unione utilizzerà dati generati a livello dell’Unione e, ove siano utilizzati i dati raccolti dagli istituti statistici e dagli organismi di ricerca degli Stati membri, si baserà sui dati trasmessi dagli Stati membri al GREVIO. Al fine di ottenere un quadro il più possibile accurato della prevalenza dei casi di violenza, è importante che gli Stati membri, la Commissione e altri organismi dell’Unione cooperino strettamente nella misura necessaria al fine di consentire all’Unione di assolvere ai suoi obblighi in materia di presentazione di rapporti.

10.   Revisione

Il Consiglio, gli Stati membri o la Commissione potranno chiedere la revisione del presente codice di condotta, in particolare per tenere conto dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione.

11.   Pubblicazione

Il presente codice di condotta sarà pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


(1)  Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 11).

(2)  Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 13).

(3)  Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I dell’2.6.2023, pag. 1.).

(4)  Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I dell’2.6.2023, pag. 4.).