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20.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/51 |
Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations
Regolamento ONU n. 26 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne [2022/82]
Comprendente tutti i testi validi fino a:
Serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 25 settembre 2020
INDICE
REGOLAMENTO
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1. |
Ambito di applicazione |
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2. |
Definizioni |
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3. |
Domanda di omologazione |
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4. |
Omologazione |
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5. |
Specifiche generali |
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6. |
Specifiche particolari |
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7. |
Modifica del tipo di veicolo |
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8. |
Conformità della produzione |
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9. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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10. |
Cessazione definitiva della produzione |
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11. |
Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione |
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12. |
Disposizioni transitorie |
ALLEGATI
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1. |
Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo in relazione alle sporgenze esterne a norma del regolamento n. 26 |
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2. |
Esempi di marchi di omologazione |
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3. |
Metodi di determinazione delle sporgenze e delle aperture |
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4. |
Notifica relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di entità tecnica indipendente come portabagagli, portasci o antenne radio ricetrasmittenti |
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
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1.1. |
Il presente regolamento si applica alle sporgenze esterne dei veicoli della categoria M1 (1). Non si applica ai dispositivi esterni per la visione indiretta né ai ganci a sfera dei dispositivi di traino. |
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1.2. |
Scopo del presente regolamento è ridurre il rischio o la gravità delle lesioni fisiche per le persone urtate o sfiorate dalla carrozzeria in caso di collisione. Ciò vale tanto per il veicolo fermo che per il veicolo in movimento. |
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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2.1. |
«omologazione di un veicolo», l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne; |
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2.2. |
«tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra di loro per aspetti fondamentali quali la forma o i materiali delle superfici esterne; |
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2.3. |
«superfici esterne», l’esterno del veicolo inclusi cofano del vano motore, sportello del vano bagagli, porte, parafanghi, tetto, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e componenti visibili di rinforzo; |
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2.4. |
«linea di base», la linea determinata come segue:
posizionare in momenti successivi intorno a un veicolo carico un cono con un asse verticale di altezza non determinata e un semiangolo di 30° in modo che tocchi, costantemente e nel punto più basso possibile, la superficie esterna del veicolo. La linea di base è il tracciato geometrico di questi punti di contatto. Nel determinarla non vanno presi in considerazione i punti per i dispositivi di sollevamento, i tubi di scarico o le ruote. Gli alloggiamenti di queste ultime si immaginano chiusi da una superficie tale da costituire una prosecuzione liscia della superficie esterna circostante. All’atto di stabilire la linea di base devono essere presi in considerazione i paraurti posti ad entrambe le estremità del veicolo. A seconda del particolare veicolo, il tracciato della linea di base può passare per l’estremità inferiore della sezione del paraurti o per quella del sottostante pannello della carrozzeria. In presenza di due o più punti di contatto, per determinare la linea di base si deve prendere in considerazione quello più basso; |
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2.5. |
«raggio di curvatura», il raggio dell’arco di cerchio che più si avvicina alla forma arrotondata del componente in questione; |
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2.6. |
«veicolo carico», il veicolo caricato sino al raggiungimento della massa massima tecnicamente consentita. I veicoli dotati di sospensioni idropneumatiche, idrauliche o pneumatiche o di un dispositivo per il ripristino automatico dell’assetto in funzione del carico devono essere sottoposti alla prova quando si trovano nelle più sfavorevoli condizioni normali d’esercizio indicate dal costruttore; |
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2.7. |
«estremità fuoritutto» del veicolo, in rapporto ai fianchi del veicolo, il piano parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo coincidente con il suo margine laterale più esterno; in rapporto alle estremità anteriore e posteriore, il piano trasversale perpendicolare del veicolo coincidente con le sue estremità anteriore e posteriore più esterne, senza tenere conto delle sporgenze relative a: |
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2.7.1. |
pneumatici in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e attacchi per i dispositivi di misurazione della pressione degli pneumatici; |
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2.7.2. |
eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote; |
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2.7.3. |
dispositivi per la visione indiretta; |
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2.7.4. |
indicatori di direzione laterali, luci di ingombro, luci (laterali) di posizione anteriori e posteriori e luci di stazionamento; |
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2.7.5. |
per quanto riguarda le estremità anteriore e posteriore, parti montate sui paraurti, dispositivi di traino e tubi di scarico; |
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2.8. |
«dimensione della sporgenza» di componenti montati su un pannello, la dimensione determinata con il metodo di cui al punto 2 dell’allegato 3 del presente regolamento; |
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2.9. |
«linea nominale di un pannello», la linea passante per i due punti rappresentati dalla posizione del centro di una sfera la cui superficie entri per la prima e ultima volta in contatto con un componente nel corso della procedura di misurazione di cui al punto 2.2 dell’allegato 3 del presente regolamento; |
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2.10. |
«antenna», qualsiasi dispositivo utilizzato per trasmettere e/o ricevere segnali elettromagnetici; |
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2.11. |
«paraurti», la struttura esterna della sezione inferiore della parte anteriore o posteriore di un veicolo. Rientrano in questa definizione tutte le strutture aventi la funzione di proteggere il veicolo in caso di scontro frontale o posteriore a bassa velocità, nonché eventuali elementi accessori; |
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2.12. |
«copertura del paraurti», la superficie esterna non rigida di un paraurti che si estende generalmente per tutta la larghezza della parte anteriore o posteriore di un veicolo. |
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
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3.1. |
Domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne |
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3.1.1. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. |
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3.1.2. |
La domanda deve essere corredata della documentazione che segue in triplice copia: |
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3.1.2.1. |
fotografie della parte anteriore, della parte posteriore e delle parti laterali del veicolo, prese da un angolo fra 30° e 45° rispetto al piano mediano longitudinale verticale del veicolo; |
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3.1.2.2. |
disegni dei paraurti con indicazione delle dimensioni nonché, all’occorrenza, |
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3.1.2.3. |
disegni di alcune sporgenze esterne ed eventualmente anche disegni di alcune sezioni della superficie esterna di cui al punto 6.9.1. |
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3.1.3. |
Al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. Se il servizio tecnico ne fa richiesta occorre inoltre fornire alcuni componenti e alcuni campioni dei materiali utilizzati. |
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3.2. |
Domanda di omologazione per quanto riguarda i portabagagli, i portasci o le antenne radio ricetrasmittenti considerati entità tecniche indipendenti |
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3.2.1. |
Le domande di omologazione relative a portabagagli, portasci o antenne radio ricetrasmittenti considerati entità tecniche indipendenti devono essere presentate dal costruttore del veicolo o dal fabbricante delle entità tecniche di cui sopra, oppure dai relativi mandatari. |
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3.2.2. |
Per ogni tipo di dispositivo di cui al punto 3.2.1, la domanda deve essere accompagnata da quanto segue: |
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3.2.2.1. |
documenti in triplice copia con la descrizione delle caratteristiche tecniche dell’entità tecnica indipendente, nonché con le istruzioni per il montaggio fornite per ciascuna entità tecnica venduta; |
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3.2.2.2. |
un campione del tipo di entità tecnica indipendente. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente può richiedere un ulteriore campione. |
4. OMOLOGAZIONE
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4.1. |
Omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le sporgenze esterne |
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4.1.1. |
Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni di cui ai punti 5 e 6, l’omologazione del tipo di veicolo in questione deve essere rilasciata. |
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4.1.2. |
A ciascun tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero ad un altro tipo di veicolo. |
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4.1.3. |
Del rilascio, dell’estensione, del rifiuto o della revoca dell’omologazione, o della cessazione definitiva della produzione, di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento. |
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4.1.4. |
Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da: |
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4.1.4.1. |
un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2); |
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4.1.4.2. |
il numero del presente regolamento seguito dalla lettera R, da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.1.4.1. |
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4.1.5. |
Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più degli altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione conformemente al presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.1.4.1. In tale caso i simboli e i numeri aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese di rilascio dell’omologazione conformemente al presente regolamento devono essere inseriti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.1.4.1. |
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4.1.6. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
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4.1.7. |
Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati del veicolo collocata dal costruttore o accanto ad essa. |
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4.1.8. |
Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione. |
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4.1.9. |
Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità di omologazione deve accertarsi dell’esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione. |
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4.2. |
Omologazione per quanto riguarda i portabagagli, i portasci o le antenne radio ricetrasmittenti considerati entità tecniche indipendenti |
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4.2.1. |
Se il tipo di entità tecnica indipendente presentato per l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui ai punti 6.16, 6.17 e 6.18, l’omologazione dell’entità tecnica in questione deve essere rilasciata. |
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4.2.2. |
A ciascun tipo omologato di entità tecnica indipendente deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03 entrata in vigore il 23 giugno 2005) devono indicare la serie di modifiche comprendenti le più recenti e rilevanti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente. |
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4.2.3. |
Del rilascio, dell’estensione, del rifiuto o della revoca dell’omologazione, o della cessazione definitiva della produzione, di un tipo di entità tecnica indipendente ai sensi del presente regolamento deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento. |
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4.2.4. |
Su ciascuna entità tecnica indipendente conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile indicato sulla scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da: |
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4.2.4.1. |
un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione2; |
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4.2.4.2. |
il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, posti alla destra del cerchio di cui al punto 4.2.4.1. |
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4.2.5. |
Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. |
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4.2.6. |
Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati dell’entità tecnica indipendente collocata dal costruttore o accanto ad essa. |
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4.2.7. |
Nell’allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione. |
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4.2.8. |
Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità di omologazione deve accertarsi dell’esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione. |
5. SPECIFICHE GENERALI
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5.1. |
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle parti della superficie esterna che, a veicolo carico e con tutte le porte, i finestrini, gli sportelli di accesso ecc. chiusi, risultano trovarsi: |
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5.1.1. |
a un’altezza superiore a 2 metri, ovvero |
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5.1.2. |
al di sotto della linea di base, ovvero |
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5.1.3. |
in una posizione in cui non posso essere toccate da una sfera con diametro di 100 mm in condizioni statiche né in movimento. |
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5.2. |
La superficie esterna dei veicoli non deve presentare parti acuminate o aguzze dirette verso l’esterno né sporgenze di qualsiasi tipo che per forma, dimensioni, direzione o durezza possano aumentare il rischio o la gravità delle lesioni fisiche che potrebbe subire una persona che venisse urtata o sfiorata dalla superficie esterna in caso di collisione. |
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5.3. |
La superficie esterna dei veicoli non deve presentare parti rivolte all’esterno tali che possano venirne agganciati pedoni, ciclisti o motociclisti. |
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5.4. |
Nessuna parte sporgente della superficie esterna deve presentare un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. Questa prescrizione non si applica alle parti della superficie esterna che sporgono meno di 5 mm; gli angoli rivolti all’esterno di tali parti devono tuttavia essere smussati, a meno che dette parti non sporgano meno di 1,5 mm. |
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5.5. |
Le parti sporgenti della superficie esterna realizzate in materiali di durezza non superiore a 60 Shore A possono presentare un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm.
La misurazione della durezza deve essere effettuata con il componente montato sul veicolo. Qualora sia impossibile misurare la durezza con il procedimento Shore A devono essere effettuate, ai fini di una valutazione, misurazioni di tipo equivalente. |
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5.6. |
Le disposizioni dei precedenti punti da 5.1 a 5.5 si applicano in aggiunta alle specifiche particolari del punto 6, a meno che dette specifiche particolari non dispongano espressamente altrimenti. |
6. SPECIFICHE PARTICOLARI
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6.1. |
Ornamenti |
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6.1.1. |
Gli ornamenti aggiunti che sporgano più di 10 mm dal loro supporto devono rientrare, staccarsi o piegarsi per effetto di una forza di 10 daN applicata al loro punto più sporgente in qualsiasi direzione su un piano approssimativamente parallelo alla superficie su cui sono montati. Queste disposizioni non si applicano agli ornamenti posti sulle griglie dei radiatori, per i quali valgono unicamente le prescrizioni di carattere generale del punto 5.
Per applicare la forza di 10 daN occorre fare uso di un percussore a testa piatta di diametro non superiore a 50 mm. Se ciò non fosse possibile, deve essere utilizzato un metodo equivalente. Una volta che gli ornamenti siano rientrati oppure si siano staccati o piegati, le sporgenze risultanti non devono superare i 10 mm. Tali sporgenze devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni del punto 5.2. Per gli ornamenti montati su una base, quest’ultima è considerata facente parte dell’ornamento e non della superficie di supporto. |
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6.1.2. |
Alle strisce protettive o alle coperture apposte sulla superficie esterna non si applicano le prescrizioni del punto 6.1.1; tali elementi devono tuttavia essere saldamente fissati al veicolo. |
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6.2. |
Fari |
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6.2.1. |
Sui fari sono permesse visiere e bordi sporgenti, purché la loro sporgenza misurata in rapporto alla superficie trasparente esterna del faro non superi i 30 mm e il loro raggio di curvatura sia in ogni punto di almeno 2,5 mm.
Nel caso dei fari montati dietro una superficie trasparente aggiuntiva, la sporgenza deve essere misurata a partire dalla superficie trasparente più esterna. Le sporgenze devono essere determinate con il metodo di cui al punto 3 dell’allegato 3 del presente regolamento. |
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6.2.2. |
I fari a scomparsa devono risultare conformi alle disposizioni del punto 6.2.1 tanto nella posizione di funzionamento quanto in quella retratta. |
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6.2.3. |
Le disposizioni del punto 6.2.1 non si applicano ai fari a scomparsa che si inseriscono nella carrozzeria o sopra ai quali aggetta la carrozzeria stessa, purché in quest’ultimo caso siano rispettate le prescrizioni del punto 6.9.1. |
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6.3. |
Griglie e aperture |
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6.3.1. |
Le prescrizioni del punto 5.4 non si applicano agli spazi vuoti tra elementi fissi o mobili, inclusi quelli che fanno parte delle griglie delle prese o degli sfoghi d’aria e delle griglie del radiatore, purché la distanza tra elementi consecutivi non superi i 40 mm e dette griglie e spazi vuoti abbiano uno scopo funzionale. Quando questa distanza è compresa tra 40 e 25 mm, i raggi di curvatura devono essere di almeno 1 mm. Se tuttavia la distanza tra due elementi consecutivi è pari o inferiore a 25 mm, i raggi di curvatura delle superfici esterne degli elementi devono misurare almeno 0,5 mm. La distanza tra due elementi consecutivi delle griglie e degli spazi vuoti deve essere determinata con il metodo di cui al punto 4 dell’allegato 3 del presente regolamento. |
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6.3.2. |
Il raccordo della superficie anteriore con le superfici laterali di ciascun elemento che forma una griglia o un’apertura deve essere smussato. |
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6.4. |
Tergicristalli del parabrezza |
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6.4.1. |
Le spazzole dei tergicristalli del parabrezza devono essere fissate in modo che l’albero del tergicristallo (numero 1 nella figura 0) sia dotato di un involucro protettivo (numero 1.1 nella figura 0) il cui raggio di curvatura soddisfi le prescrizioni del punto 5.4. e che presenti una superficie finale non inferiore a 150 mm2. Il raggio di curvatura del braccio (testa e parte principale, numeri 2 e 2.1 nella figura 0) deve essere conforme alle prescrizioni del punto 5.4. Se arrotondate, le coperture devono presentare un’area proiettata di almeno 150 mm2, misurata da una distanza non superiore a 6,5 mm dal punto più sporgente dell’apparato. Queste prescrizioni si applicano anche ai tergicristalli del lunotto posteriore e dei fari. |
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6.4.2. |
Il punto 5.4. non si applica alle spazzole (numero 4 nella figura 0), ad eventuali elementi di sostegno (numero 3 nella figura 0), all’eventuale secondo supporto (numero 2.2 nella figura 0), all’eventuale cerniera funzionale tra la testa del supporto e il supporto (numero 5 nella figura 0) né all’eventuale raccordo tra il supporto principale e il secondo supporto (numero 6 nella figura 0). Questi elementi non devono però presentare spigoli vivi né parti taglienti o acuminate. |
Figura 0
Esempio di disposizione degli elementi
Legenda:
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1. |
Albero del tergicristallo |
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1.1. |
Involucro protettivo |
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2. |
Testa del supporto |
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2.1. |
Supporto principale |
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2.2. |
Secondo supporto |
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3. |
Elementi di sostegno |
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4. |
Spazzole del tergicristallo |
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5. |
Cerniera funzionale |
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6 |
Raccordo tra il supporto principale e il secondo supporto |
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6.4.3. |
La conformità alle disposizioni dei punti 6.4.1 e 6.4.2 deve essere verificata con i tergicristalli in posizione di riposo. |
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6.5. |
Paraurti |
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6.5.1. |
Le estremità dei paraurti devono essere ricurve verso la superficie esterna, in modo che il pericolo che possano impigliarsi sia ridotto al minimo. Questa prescrizione si considera rispettata se il paraurti è arretrato o integrato nella carrozzeria o se la sua estremità è curvata verso l’interno in modo da non poter entrare in contatto con una sfera del diametro di 100 mm e lo spazio tra l’estremità del paraurti e la carrozzeria circostante non supera i 20 mm. |
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6.5.2. |
Se la linea del paraurti che corrisponde al contorno della sagoma della proiezione verticale della vettura passa per una superficie rigida, quest’ultima deve presentare un raggio di curvatura di almeno 5 mm in tutti i suoi punti distanti fino a 20 mm dalla linea di sagoma, o un raggio di curvatura di almeno 2,5 mm in tutti gli altri casi. Questa disposizione si applica alla parte della fascia di 20 mm che va dalla linea di sagoma verso l’interno situata tra e davanti (o dietro nel caso del paraurti posteriore) i punti di tangenza con la linea di sagoma di due piani verticali, ciascuno dei quali formante con il piano longitudinale di simmetria del veicolo un angolo di 15° (cfr. figura 1). |
Figura 1
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6.5.3. |
La prescrizione del punto 6.5.2 non si applica alle parti che costituiscono il paraurti, che sono montate su di esso o sono in esso inserite, che sporgono meno di 5 mm, con particolare riferimento alle coperture dei giunti e agli ugelli dei dispositivi di lavaggio dei fari. Gli angoli rivolti verso l’esterno di tali parti devono però essere smussati, a meno che le sporgenze risultanti non siano inferiori a 1,5 mm. |
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6.5.4. |
La prescrizione del punto 6.5.2. non si applica alla copertura del paraurti. Restano applicabili le disposizioni del punto 5 del presente regolamento. |
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6.6. |
Maniglie, cerniere e pulsanti di porte, sportelli di vani bagagli e cofani; tappi e coperchi dei serbatoi di carburante |
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6.6.1. |
Questi elementi non devono sporgere di oltre 40 mm se si tratta di maniglie di porte o di sportelli di vani bagagli, e di 30 mm in tutti gli altri casi. |
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6.6.2. |
Se sono del tipo rotante, le maniglie delle porte laterali devono presentare uno dei requisiti sotto indicati: |
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6.6.2.1. |
nel caso delle maniglie che ruotano parallelamente al piano della porta, l’estremità libera della maniglia deve essere rivolta verso la parte posteriore del veicolo. Detta estremità deve essere curvata verso il piano della porta, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere incassata; |
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6.6.2.2. |
le maniglie che ruotano verso l’esterno in direzione non parallela al piano della porta devono, in posizione di chiusura, defilarsi dietro un bordo protettivo o essere incassate. L’estremità libera deve essere rivolta verso la parte posteriore del veicolo o verso il basso.
Le maniglie non conformi a quest’ultima prescrizione possono nondimeno essere autorizzate se sussistono le quattro condizioni seguenti:
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6.7. |
Ruote, bulloni, coprimozzi e coppe delle ruote |
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6.7.1. |
Non si applicano le prescrizioni del punto 5.4. |
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6.7.2. |
Le ruote, i relativi bulloni, i coprimozzi e le coppe non devono presentare sporgenze spigolose o taglienti che oltrepassino il piano esterno del cerchio. Non è consentito l’impiego di bulloni ad alette. |
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6.7.3. |
Quando il veicolo procede in linea retta, nessuna parte delle ruote, a parte gli pneumatici, che sia situata al di sopra del piano orizzontale passante per il loro asse di rotazione deve sporgere oltre la proiezione verticale in un piano orizzontale della superficie o della struttura esterna. Qualora esigenze funzionali lo giustifichino, tuttavia, le coppe che ricoprono i bulloni delle ruote e i mozzi possono sporgere al di là della proiezione verticale della superficie o della struttura esterna a condizione che la superficie della parte sporgente abbia un raggio di curvatura non inferiore a 30 mm e che la sporgenza rispetto alla proiezione verticale della superficie o struttura esterna non superi in nessun caso i 30 mm. |
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6.8. |
Profili di lamiera |
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6.8.1. |
I profili di lamiera, quali gocciolatoi e rotaie di porte scorrevoli, non sono consentiti a meno che non siano ripiegati all’indietro o muniti di una protezione conforme alle prescrizioni applicabili del presente regolamento.
Un profilo non protetto si considera ripiegato all’indietro se è ripiegato verso l’indietro di 180° circa ovvero se è ripiegato verso la carrozzeria in modo da non poter entrare in contatto con una sfera del diametro di 100 mm. Le prescrizioni del punto 5.4 non si applicano ai seguenti profili di lamiera: profilo posteriore del cofano e profilo anteriore del vano bagagli posteriore. Il profilo posteriore del cofano comprende l’estrapolazione del suo bordo verso destra e verso sinistra (ad esempio come bordo superiore del parafango o bordo del montante A). Questa estrapolazione è limitata lateralmente dal punto laterale più esterno del vetro del parabrezza. |
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6.9. |
Pannelli della carrozzeria |
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6.9.1. |
Il raggio di curvatura delle pieghe dei pannelli di carrozzeria può essere inferiore a 2,5 mm a condizione che non sia inferiore a un decimo dell’altezza «H» della sporgenza, misurata in conformità al metodo di cui al punto 1 dell’allegato 3 del presente regolamento. |
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6.10. |
Deflettori laterali per l’aria e per la pioggia |
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6.10.1. |
Gli spigoli dei deflettori laterali che possono essere volti verso l’esterno devono avere un raggio di curvatura di almeno 1 mm. |
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6.11. |
Sedi per i dispositivi di sollevamento e i tubi di scarico |
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6.11.1. |
Le sedi per i dispositivi di sollevamento e il tubo o i tubi di scarico non devono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base posta verticalmente sopra di essi. Questa prescrizione non si applica ai tubi di scarico i cui bordi siano arrotondati con raggio di curvatura di almeno 2,5 mm, che in tale caso possono sporgere di oltre 10 mm rispetto alla proiezione verticale della linea di base. |
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6.12. |
Sportelli di prese d’aria e sfiatatoi |
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6.12.1. |
Gli sportelli delle prese d’aria e degli sfiatatoi devono soddisfare le prescrizioni dei punti 5.2, 5.3 e 5.4 in tutte le posizioni d’impiego. |
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6.13. |
Tetto |
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6.13.1. |
I tetti apribili vengono considerati soltanto in posizione di chiusura. |
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6.13.2. |
I veicoli decappottabili devono essere esaminati con la cappotta nelle due posizioni, alzata e abbassata. |
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6.13.2.1. |
Quando la cappotta è abbassata, non si deve effettuare alcun esame del veicolo all’interno di una superficie immaginaria delineata dalla cappotta stessa in posizione alzata. |
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6.13.2.2. |
I veicoli dotati di serie di una foderina per la cappotta ripiegata devono essere sottoposti a prova con la foderina. |
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6.14. |
Finestrini |
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6.14.1. |
I finestrini che si aprono verso l’esterno rispetto alla superficie esterna del veicolo devono essere conformi alle seguenti disposizioni in tutte le posizioni di impiego: |
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6.14.1.1. |
non devono presentare spigoli vivi rivolti in avanti; |
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6.14.1.2. |
nessuna parte dei finestrini deve sporgere oltre l’estremità fuoritutto del veicolo. |
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6.15. |
Dispositivi di fissaggio della targa |
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6.15.1. |
I dispositivi di sostegno forniti dal costruttore del veicolo per la targa devono rispettare le prescrizioni del punto 5.4 del presente regolamento se possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 100 mm quando la targa è montata conformemente alle raccomandazioni del costruttore del veicolo. |
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6.16. |
Portabagagli e portasci |
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6.16.1. |
I portabagagli e i portasci devono essere fissati al veicolo in modo che il loro spostamento risulti effettivamente impedito almeno in una direzione e che possano essere trasmesse forze orizzontali, longitudinali e trasversali non inferiori al carico verticale massimo del dispositivo indicato dal costruttore. Per le prove dei portabagagli o dei portasci fissati al veicolo secondo le istruzioni del costruttore, il carico non deve essere applicato in un solo punto. |
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6.16.2. |
Le superfici che, una volta che il dispositivo è stato montato, possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm non devono presentare parti aventi un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm, a meno che non si possano applicare le disposizioni del punto 6.3. |
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6.16.3. |
Eventuali elementi di fissaggio, quali bulloni da stringere o allentare senza l’impiego di attrezzi, non devono sporgere più di 40 mm rispetto alle superfici di cui al punto 6.16.2. Questa sporgenza deve essere determinata con il metodo di cui al punto 2 dell’allegato 3 del presente regolamento. Qualora però trovi applicazione il metodo di cui al punto 2.2 del presente allegato, si deve fare uso di una sfera del diametro di 165 mm. |
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6.17. |
Antenne |
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6.17.1. |
Le antenne radio ricetrasmittenti devono essere montate sul veicolo in modo che, se la loro estremità libera dista meno di 2 m dal piano stradale in una delle possibili posizioni di impiego indicate dal relativo fabbricante, detta estremità si trovi in una zona delimitata dai piani verticali situati 10 cm all’interno dell’estremità fuoritutto del veicolo quale definita al punto 2.7 del presente regolamento. |
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6.17.2. |
Le antenne devono inoltre essere montate sul veicolo, e la loro estremità libera se necessario guidata, in modo che nessuna parte dell’antenna sporga oltre l’estremità fuoritutto del veicolo quale definita al punto 2.7 del presente regolamento. |
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6.17.3. |
Lo stelo dell’antenna può presentare un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm. L’estremità libera dell’antenna deve però essere provvista di un cappuccio inamovibile, con raggi di curvatura non inferiori a 2,5 mm. |
|
6.17.4. |
Le basi delle antenne non devono sporgere più di 40 mm misurati con il procedimento di cui al punto 2 dell’allegato 3 del presente regolamento. |
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6.17.4.1. |
Qualora non sia possibile individuare la base dell’antenna a causa dell’assenza di uno stelo o di una parte flessibile, questa prescrizione si considera rispettata se, in seguito all’applicazione di una forza orizzontale non superiore a 50 daN nel punto più sporgente dell’antenna nella direzione di marcia e in direzione contraria al senso di marcia mediante l’uso di un percussore a testa piatta di diametro non superiore a 50 mm:
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|
6.17.4.2. |
I punti 6.17.4 e 6.17.4.1 non si applicano alle antenne situate dietro al piano trasversale verticale passante per il punto «R» del conducente se la sporgenza massima dell’antenna, compreso il relativo alloggiamento, non supera 70 mm quando misurata conformemente alla procedura di cui al punto 2 dell’allegato 3 del presente regolamento.
Se l’antenna situata dietro a tale piano verticale sporge di oltre 70 mm, il punto 6.17.4.1 si applica con una sporgenza massima di 70 mm anziché 40 mm. |
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6.18. |
Istruzioni di montaggio |
|
6.18.1. |
Portabagagli, portasci e antenne radio ricetrasmittenti omologati come entità tecniche indipendenti non possono essere commercializzati, venduti o acquistati se non corredati delle relative istruzioni di montaggio. Le istruzioni di montaggio devono contenere informazioni sufficienti a permettere di montare sul veicolo i componenti omologati nel rispetto delle disposizioni dei punti 5 e 6 del presente regolamento. Occorre in particolare indicare in quali posizioni possono essere usate le antenne telescopiche. |
7. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO
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7.1. |
Ogni modifica di un tipo di veicolo deve essere notificata all’autorità di omologazione che lo ha omologato. L’autorità di omologazione può quindi:
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7.1.1. |
Revisione
In caso di modifica di alcuni dati registrati nel fascicolo informativo, se l’autorità di omologazione considera improbabile che le modifiche apportate abbiano determinato effetti negativi di rilievo, e ritiene pertanto che il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni, la modifica è considerata una «revisione». In tale caso, l’autorità di omologazione deve pubblicare le pagine debitamente riviste del fascicolo informativo, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. È considerata conforme a questa prescrizione una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo alla quale sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche. |
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7.1.2. |
Estensione
La modifica deve essere designata come «estensione» se, oltre alla variazione delle informazioni registrate nel fascicolo informativo,
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7.2. |
Della conferma o del rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, deve essere data comunicazione alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3. Inoltre, sulla base della data della revisione o dell’estensione più recente deve essere modificato l’indice analitico del fascicolo di omologazione allegato al documento di notifica. |
8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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8.1. |
I veicoli (e le entità tecniche indipendenti) omologati a norma del presente regolamento devono essere prodotti in modo da risultare conformi al tipo omologato e da soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6. |
|
8.2. |
Per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 8.1 devono essere eseguiti adeguati controlli della produzione. |
|
8.3. |
Il titolare dell’omologazione deve, in particolare: |
|
8.3.1. |
garantire l’esistenza di procedure efficaci di controllo della qualità dei prodotti; |
|
8.3.2. |
avere accesso all’attrezzatura di controllo necessaria a verificare la conformità di ogni tipo omologato; |
|
8.3.3. |
provvedere alla registrazione dei risultati delle prove e mettere a disposizione la documentazione così raccolta per un periodo da stabilirsi d’intesa con l’autorità di omologazione; |
|
8.3.4. |
analizzare i risultati di ogni tipo di prova allo scopo di verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni di una produzione industriale; |
|
8.3.5. |
garantire che, per ciascun tipo di prodotto, vengano effettuate almeno le prove prescritte dall’allegato 3 del presente regolamento; |
|
8.3.6. |
garantire che, per ogni prelievo di campioni o di provette da cui risulti la non conformità al tipo di prova considerata, si proceda a un nuovo campionamento e a una nuova prova. Devono essere adottate tutte le misure necessarie a ristabilire la conformità della produzione corrispondente. |
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8.4. |
L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati a ciascuna unità di produzione. |
|
8.4.1. |
Durante le ispezioni, i registri delle prove e del controllo della produzione devono essere messi a disposizione dell’ispettore. |
|
8.4.2. |
L’ispettore può prelevare campioni a caso e sottoporli a prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni può essere determinato in funzione dei risultati dei controlli effettuati dal costruttore. |
|
8.4.3. |
Se il livello qualitativo non è soddisfacente o si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 8.4.2, l’ispettore deve prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione. |
|
8.4.4. |
L’autorità di omologazione può effettuare qualsiasi prova prescritta dal presente regolamento. |
|
8.4.5. |
La frequenza normale delle ispezioni autorizzate dall’autorità di omologazione è di una ogni due anni. Qualora nel corso di queste ispezioni si registrassero risultati negativi, l’autorità di omologazione deve fare in modo che vengano presi tutti i provvedimenti necessari a ristabilire quanto prima la conformità della produzione. |
9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
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9.1. |
L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al punto 8.1. |
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9.2. |
La parte dell’accordo che applica il presente regolamento che revochi un’omologazione rilasciata in precedenza deve informarne subito le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento. |
10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Il titolare di un’omologazione che cessi definitivamente di produrre un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve informarne l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della notifica, tale autorità deve informare le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
Le parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato generale delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere trasmesse le attestazioni di rilascio, estensione, rifiuto o revoca di omologazioni rilasciate da altri paesi.
12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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12.1. |
A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 02, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02. |
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12.2. |
Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione soltanto se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02. |
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12.3. |
Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 02, le omologazioni a norma del presente regolamento cessano di essere valide, tranne quelle per tipi di veicoli conformi alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02. |
|
12.4. |
A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03. |
|
12.5. |
Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione soltanto se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03. |
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12.6. |
Fino a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione nazionale per un tipo di veicolo omologato a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento. |
|
12.7. |
A decorrere da 48 mesi dopo l’entrata in vigore delle serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale (prima messa in circolazione) di un veicolo che non rispetti le prescrizioni della serie di modifiche 03 del presente regolamento. |
|
12.8. |
A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04. |
|
12.9. |
A decorrere dal 1o settembre 2022, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono tenute ad accettare omologazioni a norma di serie precedenti di modifiche rilasciate per la prima volta dopo il 1o settembre 2022. |
|
12.10. |
Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni rilasciate a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento pubblicate per la prima volta prima del 1o settembre 2022. |
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12.11. |
Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutarsi di rilasciare o estendere omologazioni a norma di serie di modifiche precedenti del presente regolamento. |
(1) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2. – https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions
(2) I numeri distintivi delle parti contraenti dell’accordo del 1958 figurano nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions
ALLEGATO 1
Notifica
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
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|
Emessa da: Nome dell'amministrazione: … … … |
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Relativa a (2): |
rilascio dell’omologazione estensione dell’omologazione rifiuto dell’omologazione revoca dell’omologazione cessazione definitiva della produzione |
di un tipo di veicolo per quanto ne riguarda le sporgenze esterne a norma del regolamento n. 26
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Omologazione n.: … |
Estensione n.: … |
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1. |
Marchio di fabbrica o denominazione commerciale del dispositivo… |
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2. |
Tipo di veicolo… |
|
3. |
Nome e indirizzo del costruttore… |
|
4. |
Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore…
… |
|
5. |
Veicolo presentato per l’omologazione in data… |
|
6. |
Servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove
… |
|
7. |
Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico… |
|
8. |
Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico… |
|
9. |
Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata2 |
|
10. |
Motivi dell’eventuale estensione dell’omologazione…
… |
|
11. |
Posizione del marchio di omologazione sul veicolo… |
|
12. |
Luogo… |
|
13. |
Data… |
|
14. |
Firma… |
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15. |
Alla presente notifica è allegato l’elenco dei documenti presentati al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione. |
(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni sull’omologazione contenute nel regolamento).
(2) Strike out which does not apply.
ALLEGATO 2
Esempi di marchi di omologazione
MODELLO A
(cfr. i punti 4.1.4 e 4.2.4 del presente regolamento)
a = almeno 8 mm.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento ONU n. 26 con il numero di omologazione 042439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che al momento del rilascio dell’omologazione il regolamento ONU n. 26 comprendeva già la serie di modifiche 04.
Modello B
(cfr. il punto 4.1.5 del presente regolamento)
a = almeno 8 mm.
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti ONU n. 26 e n. 24 (1). Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento ONU n. 26 comprendeva già la serie di modifiche 04 e il regolamento ONU n. 24 la serie di modifiche 03.
(1) Il numero del secondo regolamento è riportato unicamente a titolo di esempio.
ALLEGATO 3
Metodi di determinazione delle sporgenze e delle aperture
1.
Metodo di determinazione dell’altezza della sporgenza delle pieghe dei pannelli di carrozzeria
1.1.
L’altezza H di una sporgenza si determina graficamente in riferimento alla circonferenza di un cerchio del diametro di 165 mm internamente tangente alla linea esterna della superficie esterna in corrispondenza della sezione da verificare.
1.2.
H rappresenta il valore massimo della distanza, misurata lungo una linea retta passante per il centro del cerchio del diametro di 165 mm, tra la circonferenza del cerchio suddetto e il contorno esterno della sporgenza (cfr. fig. 1).
1.3.
Laddove risulti impossibile per un cerchio del diametro di 100 mm entrare esternamente in contatto con una parte della linea esterna della superficie esterna in corrispondenza della sezione in esame, si assume che in questa zona la linea della superficie sia quella passante per i punti di tangenza con la linea esterna del cerchio del diametro di 100 mm (cfr. fig. 2).
1.4.
Il costruttore deve fornire i disegni delle necessarie sezioni perpendicolari alla superficie esterna, così da consentire di misurare l’altezza delle sporgenze di cui sopra.
2.
Metodo di determinazione della dimensione della sporgenza di un componente montato sulla superficie esterna
2.1.
La dimensione della sporgenza di un componente montato su un pannello convesso può essere determinata direttamente oppure in riferimento al disegno di un’adeguata sezione dell’elemento montato.
2.2.
Se non possono essere determinate con una semplice misurazione, le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie non convessa devono essere stabilite in base alla variazione massima della distanza tra il centro di una sfera del diametro di 100 mm e la linea nominale del pannello quando la sfera viene spostata sul componente restando sempre in contatto con esso. Nella figura 3 è riportato un esempio di applicazione di questo procedimento.
3.
Metodo di determinazione della sporgenza delle visiere e delle cornici dei fari
3.1.
La sporgenza rispetto alla superficie esterna del faro deve essere misurata orizzontalmente partendo dal punto di contatto di una sfera del diametro di 100 mm, come illustrato nella figura 4.
4.
Metodo di determinazione delle dimensioni delle aperture o degli spazi tra gli elementi di una griglia
4.1.
La dimensione di un’apertura o di uno spazio tra elementi di una griglia viene determinata dalla distanza tra due piani passanti per i punti di contatto della sfera e che sono perpendicolari alla linea che congiunge tali punti. Nelle figure 5 e 6 sono riportati esempi di applicazione di questo procedimento.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
ALLEGATO 4
Notifica
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
|
|
Emessa da: Nome dell'amministrazione: … … … |
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Relativa a (2): |
rilascio dell’omologazione estensione dell’omologazione rifiuto dell’omologazione revoca dell’omologazione cessazione definitiva della produzione |
di un tipo di entità tecnica indipendente come portabagagli, portasci o antenne radio ricetrasmittenti2
|
Omologazione n.: … |
Estensione n. … |
|
1. |
Marchio di fabbrica o denominazione commerciale: … |
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2. |
Tipo: … |
|
3. |
Nome e indirizzo del fabbricante: …
… |
|
4. |
Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …
… |
|
5. |
Caratteristiche dell’entità tecnica indipendente: … |
|
6. |
Eventuali limiti di impiego e istruzioni di montaggio: … |
|
7. |
Campione richiesto per l’omologazione di un’entità tecnica indipendente presentato il: … |
|
8. |
Servizio tecnico incaricato della prova di omologazione: … |
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9. |
Data del verbale rilasciato dal servizio tecnico: … |
|
10. |
Numero del verbale rilasciato dal servizio tecnico: … |
|
11. |
L’omologazione dell’entità tecnica indipendente è stata rilasciata/rifiutata/estesa/revocata2 per portabagagli portasci, antenna/e radio ricetrasmittenti 2 |
|
12. |
Luogo: … |
|
13. |
Data: … |
|
14. |
Firma: … |
|
15. |
Alla presente notifica è allegato l’elenco, disponibile su richiesta, dei documenti presentati all’autorità che ha rilasciato l’omologazione. |
(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. disposizioni sull’omologazione contenute nel regolamento).
(2) Strike out which does not apply.