30.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 347/123 |
Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Regolamento UNECE n. 148 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di segnalazione luminosa (luci) per i veicoli a motore e i relativi rimorchi [2021/1719]
Comprendente tutti i testi validi fino a:
Supplemento 3 della versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 30 settembre 2021
Il presente documento è inteso esclusivamente come strumento di documentazione. I testi facenti fede e giuridicamente vincolanti sono i seguenti:
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ECE/TRANS/WP.29/2018/157 |
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ECE/TRANS/WP.29/2019/81 |
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ECE/TRANS/WP.29/2020/32 e |
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ECE/TRANS/WP.29/2021/45 |
INDICE
REGOLAMENTO
1. |
Ambito di applicazione |
2. |
Definizioni |
3. |
Disposizioni amministrative |
4. |
Prescrizioni tecniche generali |
5. |
Prescrizioni tecniche specifiche |
6. |
Disposizioni transitorie |
ALLEGATI
1. |
Notifica |
2. |
Distribuzione della luce nello spazio, in orizzontale e in verticale |
3. |
Valori standard di distribuzione della luce |
4. |
Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione |
5. |
Prescrizioni minime relative ai campionamenti effettuati da ispettori |
6. |
Prova di resistenza al calore per luci posteriori per nebbia e luci di marcia diurna |
7. |
Esempi di marchi di omologazione |
INTRODUZIONE
Il presente regolamento riunisce in un unico regolamento le disposizioni dei regolamenti UNECE n. 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 e 91 in applicazione della decisione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) relativa alla semplificazione dei regolamenti sui dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, in base alla proposta iniziale dell'Unione europea e del Giappone.
L'obiettivo del presente regolamento è chiarire, consolidare e semplificare le prescrizioni dei regolamenti UNECE n. 4, 6, 7, 23, 38, 50, 77, 87 e 91, nonché preparare la futura transizione verso prescrizioni basate sulle prestazioni, riducendo il numero dei regolamenti mediante un intervento editoriale, senza modificare nessuna delle prescrizioni tecniche già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Sebbene si discosti dall'impostazione tradizionale di un regolamento per ciascuna luce, il presente regolamento semplificato, in cui sono riuniti tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, contiene tutte le disposizioni e segue la struttura esistente delle serie di modifiche, delle disposizioni transitorie e dei supplementi ad esse relative. Per ciascun dispositivo saranno indicate le disposizioni transitorie applicabili, associate a una nuova serie di modifiche del presente regolamento; nel medesimo regolamento figureranno anche un elenco dei dispositivi e gli indici delle serie di modifiche ad essi applicabili.
In linea di principio, tutte le parti contraenti dell'accordo del 1958 dovrebbero adottare il presente regolamento e fornire una spiegazione dettagliata qualora non intendano adottare particolari luci. Tali decisioni saranno registrate in ECE/TRANS/WP.29/343, in cui è registrato lo stato dei regolamenti allegati e delle modifiche.
Per quanto riguarda i marchi di omologazione, nel presente regolamento figurano le prescrizioni relative all'uso del «codice identificativo unico» che permette di accedere via Internet a una banca dati protetta istituita dall'UNECE (conformemente alla scheda 5 dell'accordo del 1958), in cui è conservata tutta la documentazione relativa alle omologazioni. Quando si utilizza il «codice identificativo unico» non è obbligatorio che le luci rechino i marchi di omologazione convenzionali (marchio «E»). Se non è tecnicamente possibile utilizzare il «codice identificativo unico» (ad es. se non è possibile garantire l'accesso protetto alla banca dati dell'UNECE su Internet o se la banca dati non è operativa), è obbligatorio utilizzare marchi di omologazione convenzionali fino a quando non sia possibile utilizzare il «codice identificativo unico».
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica alle luci seguenti:
Dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore
Indicatori di direzione
Luci di posizione
Luci di arresto
Luci di ingombro
Proiettori di retromarcia
Proiettori di manovra
Luci posteriori per nebbia
Luci di stazionamento
Luci di marcia diurna
Luci di posizione laterali
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
2.1. |
si applicano tutte le definizioni contenute nella serie più recente di modifiche del regolamento UNECE n. 48 in vigore al momento della domanda di omologazione, salvo diversamente indicato nel presente regolamento o nei pertinenti regolamenti UNECE di installazione n. 53, 74 e 86. |
2.2. |
«Luci di tipi diversi»: luci che differiscono tra loro per quanto riguarda caratteristiche essenziali quali:
Gli indicatori di direzione che possono essere attivati in modi diversi (in sequenza o meno) senza alcuna modificazione delle caratteristiche ottiche della luce, comunque, non costituiscono « indicatori di direzione di tipi diversi ». Il cambiamento del colore della sorgente luminosa o di un eventuale filtro non costituisce un cambiamento del tipo. L'uso di sorgenti luminose sostitutive a LED non costituisce un cambiamento del tipo. Si applica tuttavia il punto 4.7.7. |
3. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
3.1. Domanda di omologazione
3.1.1. |
La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio o della denominazione commerciale o dal suo mandatario. |
3.1.2. |
La domanda deve essere corredata di quanto segue:
|
3.2. Omologazione
3.2.1. |
Per ciascuna luce di cui al punto 1 è richiesta un'omologazione distinta. |
3.2.2. |
Se due o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, l'omologazione può essere rilasciata solo se ciascuna luce rispetta le disposizioni del presente regolamento o di un altro regolamento. Le luci che non rispettano le disposizioni di nessuno dei regolamenti suddetti non devono far parte di tali unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate. |
3.2.3. |
Se il tipo di luce o di luci per il quale è chiesta l'omologazione in applicazione del punto 3.1 rispetta le prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione deve essere rilasciata. Tutti i dispositivi di un sistema di luci interdipendenti devono essere presentati all'omologazione dallo stesso richiedente. |
3.2.3.1. |
Il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento. |
3.2.3.2. |
A ciascun tipo di luce omologata deve essere assegnato un numero di omologazione, che deve essere quindi indicato per ciascuna luce nella scheda di notifica di cui all'allegato 1.
Una parte contraente può assegnare lo stesso numero di omologazione a dispositivi o sistemi di segnalazione luminosa che incorporano un certo numero di luci, ma non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce con la stessa funzione. |
3.2.4. |
Simboli che identificano il dispositivo di segnalazione luminosa (funzione) per il quale è stata rilasciata l'omologazione
Tabella 1 Elenco dei simboli (l'elenco completo è riportato nell'allegato 1, «Notifica»)
Nell'allegato 7, parte 1, il valore minimo di «a» è pari a 5 mm. |
3.2.5. |
Gli indici di modifica applicabili per ciascun dispositivo, relativi alla serie di modifiche, devono essere i seguenti (cfr. anche il punto 6.1.1).
Tabella 2 Serie di modifiche e indice delle modifiche
|
3.3. Marchio di omologazione
3.3.1. Disposizioni generali
3.3.1.1. |
Ogni dispositivo appartenente a un tipo omologato deve avere uno spazio sufficiente per il codice identificativo unico di cui all'accordo del 1958 e altri marchi di cui ai punti da 3.3.4.2 a 3.3.4.6 o, se non tecnicamente possibile, il marchio di omologazione con i simboli aggiuntivi e altre marchi di cui ai punti da 3.3.4.2 a 3.3.4.6. |
3.3.1.2. |
Esempi di disposizione dei marchi sono riportati nell'allegato 7. |
3.3.2. Il marchio di omologazione si compone di:
3.3.2.1. |
un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione; |
3.3.2.2. |
il numero di omologazione prescritto al punto 3.2.3.2; |
3.3.2.3. |
i simboli per l'identificazione dei dispositivi di segnalazione luminosa (luci) di cui al punto 3.2.4; |
3.3.2.4. |
il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R» e dalle due cifre che indicano la serie di modifiche in vigore al momento del rilascio dell'omologazione; |
3.3.2.5. |
il simbolo o i simboli aggiuntivi seguenti:
|
3.3.3. Il marchio di omologazione può essere eventualmente sostituito dal codice identificativo unico. Il marchio del codice identificativo unico deve essere conforme all'esempio seguente:
a ≥ 8 mm
Il suddetto codice identificativo unico riportato sulla luce indica che il tipo in questione è stato approvato e che le informazioni su tale omologazione possono essere consultate nella banca dati protetta delle Nazioni Unite, accessibile via Internet, utilizzando 270650 come codice identificativo unico.
3.3.4. Prescrizioni relative alla marcatura
Le luci di cui si chiede l'omologazione devono:
3.3.4.1. |
prevedere uno spazio di dimensioni sufficienti per il marchio di omologazione o il codice identificativo unico;
|
3.3.4.2. |
recare il marchio o la denominazione commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile; |
3.3.4.3. |
a eccezione delle luci munite di sorgenti luminose non sostituibili, recare un marchio chiaramente leggibile e indelebile che indichi:
|
3.3.4.4. |
nel caso delle luci:
recare il marchio della tensione nominale o dell'intervallo di tensione; |
3.3.4.5. |
nel caso delle luci munite di modulo o moduli di sorgenti luminose, recare su tali moduli l'indicazione:
|
3.3.4.6. |
un dispositivo elettronico di comando della sorgente luminosa o un dispositivo di comando dell'intensità variabile che fanno parte della luce senza esserne integrati nel corpo devono riportare il nome del fabbricante e il suo numero di identificazione; |
3.3.4.7. |
i marchi di cui ai punti da 3.3.4.2 a 3.3.4.6 devono essere apposti in modo indelebile e chiaramente leggibile sulla luce, ma non devono necessariamente essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 3.3.4.1.1. |
3.3.5. Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate
3.3.5.1. |
Nel caso delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate conformi alle prescrizioni di più regolamenti UNECE, si può apporre un unico marchio di omologazione o codice identificativo unico. Il marchio di omologazione deve essere costituito da un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione. Tale marchio di omologazione può essere posto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:
|
3.3.5.2. |
le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non siano inferiori alle dimensioni minime prescritte, per il più piccolo dei marchi unici, dal regolamento in conformità del quale è stata rilasciata l'omologazione; |
3.3.5.3. |
nell'allegato 7 sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, comprendenti tutti i suddetti simboli aggiuntivi; |
3.3.5.4. |
nel caso delle luci reciprocamente incorporate con altre luci, le cui superfici luminose possono essere impiegate con altri tipi di dispositivi, si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.5. |
3.4. Modifiche di tipi di luci destinate a veicoli a motore e ai relativi rimorchi ed estensione dell'omologazione
3.4.1. |
Eventuali modifiche di tipi di luci devono essere comunicate all'autorità che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:
|
3.4.2. |
La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche avvenute, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante la procedura di cui al punto 3.2.3.1. |
3.4.3. |
L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna a tale estensione un numero di serie e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento UNECE in virtù del quale è stata rilasciata l'omologazione per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1. |
3.5. Conformità della produzione
Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché alle prescrizioni seguenti:
3.5.1. |
le luci devono essere fabbricate in maniera da risultare conformi al tipo omologato a norma del presente regolamento. La conformità alle prescrizioni di cui ai punti 4 e 5 deve essere verificata come segue:
|
3.5.2. |
L'autorità che ha rilasciato l'omologazione ha facoltà di verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. La frequenza normale di tali verifiche deve essere di una ogni due anni. |
3.5.3. |
Nel caso delle sorgenti luminose a incandescenza non sostituibili o dei moduli di sorgenti luminose muniti di sorgenti luminose a incandescenza non sostituibili, il richiedente deve allegare alla documentazione di omologazione un verbale che dimostri, in modo accettabile per l'autorità di omologazione, la conformità di tali sorgenti luminose alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.11 della norma CEI 60809, 3a edizione. |
3.5.4. |
Le prove con sorgenti luminose sostitutive a LED sono esenti dal controllo della conformità della produzione. |
3.6. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
3.6.1. |
L'omologazione rilasciata può essere revocata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. |
3.6.2. |
Qualora revochi un'omologazione precedentemente rilasciata, una parte contraente dell'accordo del 1958 che applica il presente regolamento deve immediatamente informarne le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1. |
3.7. Cessazione definitiva della produzione
Il titolare di un'omologazione che cessi completamente la produzione di una luce omologata ai sensi del presente regolamento deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la notifica, tale autorità deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1.
3.8. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione
Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse in altri paesi.
3.9. Osservazioni riguardanti colori e dispositivi particolari delle luci di ingombro e di stazionamento
L'articolo 3 dell'accordo del 1958 cui è allegato il presente regolamento non impedisce alle parti contraenti di proibire, per le luci installate sui veicoli da esse immatricolati, taluni colori ammessi dal presente regolamento o di proibire, per tutte le categorie di veicoli da esse immatricolati, o per alcune di esse, le luci di arresto ad intensità luminosa sempre costante.
4. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Ogni luce presentata per l'omologazione deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai punti 4 e 5.
4.1. |
Al presente regolamento si applicano le prescrizioni di cui alle sezioni 5, «Specifiche generali», 6, «Specifiche particolari» (e agli allegati cui è fatto riferimento in tali sezioni) dei regolamenti UNECE n. 48, 53, 74 o 86, e delle relative serie di modifiche in vigore al momento dell'omologazione delle luci.
Devono essere applicate anche le prescrizioni pertinenti a ciascuna luce e categoria o categorie di veicolo su cui è prevista l'installazione delle luci, a condizione che sia possibile una loro verifica in sede di omologazione. |
4.2. |
Le luci devono essere progettate e costruite in modo che, in condizioni di impiego normali e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposte, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento. |
4.3. |
Sorgenti luminose
|
4.4. Luci indipendenti e interdipendenti
4.4.1. |
Un insieme di due luci indipendenti da omologarsi come luci con marchio «D» è utilizzabile come luci di posizione anteriori e posteriori, ad eccezione delle categorie MA e MR, come luci di arresto, ad eccezione della categoria MS, come luci di ingombro anteriori e posteriori e come indicatori di direzione, ad eccezione delle categorie 11, 11a, 11b, 11c e 12. |
4.4.2. |
Un insieme di luci interdipendenti da omologarsi come luci con marchio «Y» è utilizzabile come luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto, luci di ingombro anteriori e posteriori, luci di marcia diurna e indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b. |
4.5. Luci indipendenti o raggruppate, combinate, reciprocamente incorporate
4.5.1. |
Le luci omologate come luci di posizione anteriori o posteriori sono considerate omologate anche come luci di ingombro. |
4.5.2. |
Le luci di posizione anteriori e posteriori raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possono essere usate anche come luci di ingombro. |
4.5.3. |
Sono ammesse le luci di posizione o di marcia diurna che sono reciprocamente incorporate con un'altra funzione, usano una sorgente luminosa comune e sono destinate a funzionare in permanenza con un sistema supplementare di regolazione dell'intensità della luce emessa. |
4.5.4. |
Tuttavia, in caso di luce di posizione posteriore reciprocamente incorporata con una luce di arresto, la luce deve:
In entrambi i casi, nella documentazione di notifica deve figurare un'apposita nota. |
4.5.5. |
Se la luce di posizione anteriore incorpora uno o più generatori di raggi infrarossi, le prescrizioni fotometriche e colorimetriche ad essa relative devono essere rispettate indipendentemente dal funzionamento dei generatori. |
4.6. Disposizioni relative ai guasti
4.6.1. Guasto di una luce singola contenente più di una sorgente luminosa
4.6.1.1. |
Per le luci singole contenenti più di una sorgente luminosa, un gruppo di sorgenti luminose cablate in modo che un guasto prodottosi in una qualsiasi di esse provochi la cessazione dell'emissione luminosa di tutte le altre deve essere considerato un'unica sorgente luminosa. |
4.6.1.2. |
In caso di guasto dell'unica sorgente luminosa di una luce singola, contenente più di una sorgente luminosa, si applica almeno una delle seguenti prescrizioni:
|
4.6.1.3. |
Le prescrizioni di cui al punto 4.6.1.2 non si applicano alle luci di marcia diurna che devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 5.4.4.
Continuano però ad applicarsi le prescrizioni del punto 4.6.1.1. |
4.6.1.4. |
Le prescrizioni di cui al punto 4.6.1.2 non si applicano agli indicatori di direzione. Gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 5.6.3.
Continuano però ad applicarsi le prescrizioni del punto 4.6.1.1. |
4.6.1.5. |
Le prescrizioni di cui al punto 4.6.1.2 non si applicano ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione.
Continuano però ad applicarsi le prescrizioni del punto 4.6.1.1. |
4.6.1.6. |
Le prescrizioni di cui al punto 4.6.1.2 b) non si applicano alle luci di arresto e alle luci di posizione dei veicoli della categoria L.
Continuano però ad applicarsi le prescrizioni dei punti 4.6.1.1 e 4.6.1.2 a). |
4.6.2. In caso di guasto del dispositivo di comando dell'intensità variabile:
a) |
di una luce di posizione posteriore di categoria R2 con un'emissione luminosa più elevata del valore massimo della categoria R1; |
b) |
di una luce di ingombro posteriore di categoria RM2 con un'emissione luminosa più elevata del valore massimo della categoria RM1; |
c) |
di una luce di arresto di categoria S2 con un'emissione luminosa più elevata del valore massimo della categoria S1; |
d) |
di una luce di arresto di categoria S4 con un'emissione luminosa più elevata del valore massimo della categoria S3; |
e) |
di un indicatore di direzione di categoria 2b con un'emissione luminosa più elevata del valore massimo della categoria 2a; |
f) |
di una luce posteriore per nebbia di categoria F2 con un'emissione luminosa più elevata del valore massimo della categoria F1, |
le prescrizioni relative all'intensità luminosa costante della rispettiva categoria devono essere rispettate automaticamente.
4.7. Condizioni di prova
4.7.1. |
Tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, devono essere effettuate:
|
4.7.2. |
Tuttavia, in caso di sorgenti luminose che possono variare l'intensità luminosa mediante un dispositivo di comando dell'intensità variabile, le misurazioni fotometriche devono essere effettuate secondo i dettami del richiedente. |
4.7.3. |
Il laboratorio di prova deve chiedere al fabbricante di fornirgli il dispositivo elettronico di comando della sorgente luminosa, o dispositivo di comando dell'intensità variabile, necessario ad alimentare la sorgente luminosa e alle altre funzioni. |
4.7.4. |
La tensione da applicare alla luce deve essere annotata nella scheda di notifica di cui all'allegato 1. |
4.7.5. |
Devono essere determinati i limiti della superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento del dispositivo di segnalazione luminosa (luce). Tuttavia, in caso di indicatori di direzione appartenenti alle categorie 5 e 6, devono essere determinati i limiti della superficie di emissione luminosa. Tale prescrizione non si applica ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore. |
4.7.6. |
Nel caso delle luci di arresto di categoria S3 o S4 destinate a essere montate all'interno del veicolo, si devono porre uno o più (se esistono più possibilità) vetri campione forniti (cfr. il punto 3.1.2.8) davanti alla luce da sottoporre a prova, nelle posizioni geometriche descritte nei disegni allegati alla domanda (cfr. il punto 3.1.2.2). |
4.7.7. |
Se, a discrezione del richiedente, la luce deve essere omologata anche con sorgenti luminose sostitutive a LED, tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, devono essere ripetute utilizzando le sorgenti luminose sostitutive a LED prescritte. |
4.8. Misurazioni fotometriche
4.8.1. Disposizioni per le misurazioni
4.8.1.1. |
Durante le misurazioni fotometriche è opportuno utilizzare una schermatura adeguata per evitare riflessi parassiti. |
4.8.1.2. |
In caso di contestazione dei risultati delle misurazioni, queste ultime devono essere eseguite in modo da rispettare le seguenti prescrizioni:
|
4.8.1.3. |
Se la luce può essere installata sul veicolo in più posizioni o in un arco di posizioni diverse, le misure fotometriche devono essere ripetute per ciascuna posizione o per i punti estremi dell'arco di riferimento stabilito dal fabbricante. |
4.8.2. Metodi di misurazione
4.8.2.1. |
Le prestazioni fotometriche devono essere verificate conformemente al pertinente sottopunto del punto 4.7. |
4.8.2.2. |
Per le sorgenti luminose sostituibili multiple:
|
4.8.2.3. |
Luci non dotate di sorgente o sorgenti luminose a incandescenza |
4.8.2.3.1. |
Per i proiettori di retromarcia o di manovra, le intensità luminose misurate dopo un minuto e dopo 10 minuti di funzionamento devono rispettare le prescrizioni minime e massime. La distribuzione dell'intensità luminosa dopo un minuto e dopo 10 minuti di funzionamento deve essere calcolata a partire dalla distribuzione dell'intensità luminosa misurata dopo che si è ottenuta la stabilità fotometrica, applicando a ciascun punto di prova il rapporto tra le intensità luminose misurate al punto HV:
|
4.8.2.3.2. |
Per tutte le altre luci, le intensità luminose misurate dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento devono rispettare le prescrizioni minime e massime.
Gli indicatori di direzione devono lampeggiare (f = 1,5 Hz, fattore di funzionamento 50 %). La distribuzione dell'intensità luminosa dopo un minuto di funzionamento può essere calcolata a partire dalla distribuzione dell'intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento applicando a ciascun punto di prova il rapporto tra le intensità luminose misurate al punto HV dopo un minuto e dopo 30 minuti di funzionamento. |
4.8.3. |
Se non altrimenti specificato, ciascuna luce di segnalazione deve rispettare le intensità luminose emesse al di fuori dell'asse di riferimento e all'interno dei campi angolari definiti negli schemi dell'allegato 2. L'intensità luminosa delle due luci fornite: |
4.8.3.1. |
non deve essere inferiore, in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella pertinente di distribuzione della luce di cui all'allegato 3 del presente regolamento, al prodotto del valore minimo di cui alla tabella di ciascuna funzione sottostante per la percentuale della direzione in questione indicata in tale tabella; |
4.8.3.2. |
non deve superare, in nessuna direzione all'interno dello spazio da cui il dispositivo di segnalazione luminosa (luce) è visibile, il valore massimo specificato nella tabella di ciascuna funzione; |
4.8.4. |
se un'unità composta da due luci indipendenti da omologarsi come luci con marchio «D», aventi la stessa funzione, è considerata una luce unica, devono essere rispettate le prescrizioni seguenti: |
a) |
l'intensità massima se tutte le luci sono accese contemporaneamente; |
b) |
l'intensità minima se una delle luci non funziona. |
4.8.5. |
Un sistema di luci interdipendenti deve rispettare le prescrizioni quando tutte le luci interdipendenti sono azionate contemporaneamente. |
Tuttavia:
a) |
se il sistema di luci interdipendenti che fornisce la luce di posizione posteriore è montato in parte sul componente fisso e in parte su un componente mobile, la luce interdipendente indicata dal richiedente deve rispettare le prescrizioni colorimetriche, fotometriche e di visibilità geometrica verso l'esterno in tutte le posizioni fisse del componente o dei componenti mobili. In tale caso, la prescrizione relativa alla visibilità geometrica verso l'interno si riterrà rispettata se tali luci interdipendenti risultano ancora conformi ai valori fotometrici prescritti nel campo di distribuzione della luce per l'omologazione del dispositivo in tutte le posizioni fisse del componente o dei componenti mobili; |
b) |
se il sistema di luci interdipendenti che presiede al funzionamento degli indicatori di direzione posteriori è montato in parte su un componente fisso e in parte su un componente mobile, le luci interdipendenti indicate dal richiedente devono rispettare le prescrizioni colorimetriche, fotometriche e di visibilità geometrica in tutte le posizioni fisse del componente mobile. Ciò non vale per le luci interdipendenti degli indicatori di direzione montate su veicoli sui quali, per rispettare l'angolo di visibilità geometrica o completarlo, sono attivate luci aggiuntive quando il componente mobile si trova in una posizione fissa aperta, purché tali luci aggiuntive rispettino le prescrizioni colorimetriche, fotometriche e di posizione applicabili all'indicatore di direzione installato sul componente mobile. |
4.8.6. |
Devono essere rispettate le disposizioni di cui ai punti corrispondenti dell'allegato 3 sulle variazioni di intensità locali. |
4.8.7. |
Se non altrimenti specificato, le intensità devono essere misurate con la sorgente luminosa accesa in modo continuo e, nel caso delle luci che emettono luce rossa, con la luce colorata. |
4.8.8. |
Per i dispositivi delle categorie R2, RM2, S2, S4, F2 e 2b si misura il tempo trascorso tra l'accensione delle sorgenti luminose e il momento in cui l'emissione di luce, misurata sull'asse di riferimento, raggiunge il 90 % del valore misurato in conformità del punto 5 per l'intensità luminosa massima prodotta dalla luce. Il tempo misurato per ottenere l'intensità luminosa minima non deve superare il tempo misurato per ottenere l'intensità luminosa massima. |
4.8.9. |
Il dispositivo di comando dell'intensità variabile non deve generare segnali che causino intensità luminose: |
4.8.9.1. |
al di fuori della gamma specificata al punto 5; e |
4.8.9.2. |
che superino la rispettiva intensità luminosa massima costante indicata al punto 5 per la luce specifica: |
a) |
nel caso dei sistemi che dipendono esclusivamente da condizioni diurne e notturne: in condizioni notturne; |
b) |
per altri sistemi: in condizioni standard (1). |
4.8.10. |
I metodi di misurazione da utilizzare sono indicati nell'allegato 3. |
4.8.11. |
Se una luce di posizione posteriore e/o una luce di ingombro posteriore è reciprocamente incorporata in una luce di arresto che emette un'intensità luminosa costante o variabile, il rapporto tra le intensità luminose effettivamente misurate delle due luci, accese contemporaneamente all'intensità della luce di posizione posteriore e/o della luce d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a 5: 1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per ± 5° V e dalle rette verticali passanti per ± 10° H della tabella di distribuzione della luce. |
Se una delle luci reciprocamente incorporate, o entrambe, contengono più di una sorgente luminosa e sono considerate una luce unica, i valori da considerare sono quelli ottenuti con tutte le sorgenti accese.
4.9. Colore della luce emessa
Il colore della luce emessa deve essere misurato all'interno del campo della griglia di distribuzione della luce definita per la funzione specifica al punto pertinente dell'allegato 3. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al punto 4.7. Al di fuori di tale campo non devono essere osservabili variazioni nette di colore.
Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili, le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente ai sottopunti pertinenti del punto 4.7.
5. PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE
5.1 Prescrizioni tecniche relative alle luci di posizione anteriori (simboli A, MA) e alle luci di ingombro anteriori (simboli AM)
5.1.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 3.
Tabella 3 Intensità luminose per le luci di posizione anteriori e le luci di ingombro anteriori
|
5.1.2. |
Al di fuori dell'asse di riferimento e all'interno dei campi angolari definiti negli schemi dell'allegato 2, parte A, l'intensità luminosa di ciascuna luce in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella della distribuzione luminosa standard, di cui all'allegato 3, punto 2, non deve essere inferiore al minimo indicato al punto 5.1.1, moltiplicato per la percentuale indicata in tale tabella, per la direzione in questione. |
5.1.3. |
In tutti i campi definiti negli schemi dell'allegato 2, parte A, l'intensità luminosa della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 cd per le luci di posizione anteriori e per le luci di ingombro anteriori. |
5.1.4. |
Il colore della luce emessa deve essere bianco; tuttavia, la luce identificata dal simbolo «MA» può essere di colore giallo. |
5.2. Prescrizioni minime relative alle luci di posizione posteriori (simboli R1, R2, MR) e alle luci di ingombro posteriori (simboli RM1, RM2)
5.2.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 4.
Tabella 4 Intensità luminose per le luci di posizione posteriori e le luci di ingombro posteriori
|
5.2.2. |
Al di fuori dell'asse di riferimento e all'interno dei campi angolari definiti negli schemi dell'allegato 2, parte A, l'intensità luminosa di ciascuna luce in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella della distribuzione luminosa standard, di cui all'allegato 3, punto 2, non deve essere inferiore al minimo indicato al punto 5.2.1, moltiplicato per la percentuale indicata in tale tabella per la direzione in questione. |
5.2.3. |
Per le luci di posizione posteriori reciprocamente incorporate con luci di arresto è tuttavia ammessa un'intensità luminosa di 60 cd al di sotto di un piano che formi, con il piano orizzontale, un angolo di 5° verso il basso. |
5.2.4. |
In tutti i campi definiti negli schemi dell'allegato 2, parte A, l'intensità luminosa della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 cd per le luci di posizione posteriori e le luci di ingombro. |
5.2.5. |
Il colore della luce emessa deve essere rosso.
Tale prescrizione si applica anche alla gamma dell'intensità luminosa variabile prodotta da:
|
5.3. Prescrizioni tecniche relative alle luci di stazionamento (simbolo 77R)
5.3.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 5.
Tabella 5 Intensità luminose per le luci di stazionamento
|
5.3.2. |
Per le luci di stazionamento orientate posteriormente e incorporate con luci di arresto è tuttavia ammessa un'intensità luminosa di 60 cd al di sotto di un piano che formi, con il piano orizzontale, un angolo di 5° verso il basso. |
5.3.3. |
Al di fuori dell'asse di riferimento e all'interno dei campi angolari definiti negli schemi dell'allegato 2, parte A, l'intensità luminosa di ciascuna luce in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella della distribuzione luminosa standard di cui all'allegato 3, punto 2, non deve essere inferiore al minimo indicato al punto 5.3.1, moltiplicato per la percentuale indicata in tale tabella per la direzione in questione. |
5.3.4. |
In tutti i campi definiti negli schemi dell'allegato 2, parte B, l'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 cd per le luci di stazionamento anteriori e posteriori. |
5.3.5. |
Il colore della luce emessa deve essere:
|
5.4. Prescrizioni tecniche riguardanti le luci di marcia diurna (simboli RL)
5.4.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 6. |
Tabella 6
Intensità luminose per le luci di marcia diurna
|
Intensità luminosa minima in HV (valori in cd) |
Intensità luminosa massima in qualsiasi direzione (valori in cd) |
Luci di marcia diurna |
400 |
1 200 |
5.4.2. |
Al di fuori dell'asse di riferimento, l'intensità luminosa di ciascuna luce in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella della distribuzione luminosa standard, di cui all'allegato 3, punto 2, non deve essere inferiore al valore minimo di cui al punto 5.4.1, moltiplicato per la percentuale indicata in tale tabella per la direzione in questione. |
5.4.3. |
Inoltre, per tutto il campo definito nello schema di cui all'allegato 2, parte A, l'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 1,0 cd. |
5.4.4. Guasto della sorgente luminosa
5.4.4.1. |
Per le luci di marcia diurna formate da più di una sorgente luminosa deve essere rispettata l'intensità minima prescritta e non deve essere superata l'intensità massima quando tutte le sorgenti luminose sono attive. |
5.4.4.2. |
In caso di guasto di una sorgente luminosa compresa in una luce singola contenente più di una sorgente luminosa, si applica una delle seguenti disposizioni:
|
5.4.5. |
Il colore della luce emessa deve essere bianco. |
5.4.6. |
L'area della superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento della luce di marcia diurna non deve essere inferiore a 25 cm2 e superiore a 200 cm2. |
5.4.7. |
La luce di marcia diurna deve essere sottoposta alla prova di resistenza al calore di cui all'allegato 6. |
5.5 Prescrizioni tecniche relative alle luci di arresto (simboli S1, S2, S3, S4, MS)
5.5.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 7.
Tabella 7 Intensità luminose per le luci di arresto
|
5.5.2. |
Al di fuori dell'asse di riferimento, l'intensità luminosa di ciascuna luce in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella della distribuzione luminosa standard, di cui all'allegato 3, punto 2, non deve essere inferiore al valore minimo di cui al punto 5.5.1, moltiplicato per la percentuale indicata in tale tabella per la direzione in questione. |
5.5.3. |
In tutti i campi definiti negli schemi dell'allegato 2, parte A, l'intensità luminosa della luce emessa non deve essere inferiore a 0,3 cd per i dispositivi appartenenti alle categorie S1, S3 e MS e per quelli delle categorie S2 e S4 in funzionamento diurno, né inferiore a 0,07 cd per i dispositivi appartenenti alle categorie S2 e S4 in funzionamento notturno. |
5.5.4. |
Il colore della luce emessa deve essere rosso.
Nel caso delle luci di arresto delle categorie S3 e S4 destinate a essere montate all'interno del veicolo, le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le combinazioni più sfavorevoli di proiettore e lunotto posteriore o vetro campione. Tali prescrizioni si applicano anche all'interno del campo dell'intensità luminosa variabile prodotta dalle luci di arresto delle categorie S2 e S4. |
5.6. Prescrizioni tecniche relative agli indicatori di direzione (simboli 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5, 6, 11, 11a, 11b, 11c, 12)
5.6.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 8. Devono essere rispettate le intensità luminose minime: |
a) |
nel caso degli indicatori di direzione appartenenti alle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 11, 11a, 11b, 11c e 12 nell'asse di riferimento; o |
b) |
nel caso degli indicatori di direzione appartenenti alle categorie 5 e 6 nella direzione A di cui all'allegato 2. Tabella 8 Intensità luminose per gli indicatori di direzione
|
5.6.2. |
Al di fuori dell'asse di riferimento, l'intensità luminosa di ciascuna luce in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella della distribuzione luminosa standard, riportati in: |
a) |
allegato 3, punto 2.1. per le categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 11, 11a, 11b, 11c e 12, o |
b) |
allegato 3, punto 2.4. per la categoria 6, |
non deve essere inferiore al valore minimo di cui al punto 5.6.1 moltiplicato per la percentuale indicata in tale tabella per la direzione in questione.
5.6.3. Disposizioni relative ai guasti
Per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b deve essere prodotto un segnale di attivazione della spia di cui al punto 6.5.8 del regolamento UNECE n. 48 o al punto 6.3.8 del regolamento UNECE (ferme restando le disposizioni di cui al punto 4.6) n. 53 qualora:
a) |
una qualsiasi sorgente luminosa cessa di funzionare; o |
b) |
nel caso delle luci progettate per due sole sorgenti luminose, l'intensità sull'asse di riferimento è inferiore al 50 % dell'intensità minima; o |
c) |
in seguito al guasto di una o più sorgenti luminose, l'intensità in una delle direzioni che seguono, di cui all'allegato 3, punto 2.1, è inferiore all'intensità minima necessaria:
|
5.6.4. Procedura di prova
A differenza di quanto stabilito ai punti 4.8.3 e 4.8.3.1, per gli indicatori di direzione posteriori della categoria 5 è necessario un valore minimo di 0,6 cd in tutti i campi indicati dall'allegato 2, parte A.
5.6.5. |
In tutti i campi definiti negli schemi dell'allegato 2, parte A, l'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,7 cd per le luci della categoria 1b, né inferiore a 0,3 cd per le luci delle categorie 1, 1a, 2a, 11, 11a, 11b, 11c e 12 e per quelle della categoria 2b in funzionamento diurno; non deve inoltre essere inferiore a 0,07 cd per le luci della categoria 2b in funzionamento notturno. |
5.6.6. |
Le intensità si misurano di solito con la sorgente o le sorgenti luminose accese in modo continuato. |
Tuttavia, a seconda di come è costruita la luce, per esempio se è dotata di diodi luminosi (LED) o se è necessario prendere precauzioni contro fenomeni di surriscaldamento, è ammesso misurare le luci accendendole in modo lampeggiante.
a) |
A tale fine, il lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5 Hz con durata dell'impulso superiore a 0,3 s, misurata al 95 % dell'intensità luminosa massima. In tutti gli altri casi la tensione prescritta al punto 4.7.1 dovrà aumentare e diminuire in meno di 0,01 s; non è ammesso il superamento di tali valori. |
b) |
Se le misurazioni sono effettuate in modalità lampeggiante, l'intensità luminosa rilevata deve corrispondere all'intensità massima. |
5.6.7. |
Nel caso delle luci della categoria 2b, per calcolare i livelli estremi dell'intensità luminosa prodotta dall'indicatore di direzione si misura il tempo trascorso tra l'accensione della sorgente o delle sorgenti luminose e il momento in cui l'emissione luminosa, misurata sull'asse di riferimento, raggiunge il 90 % del valore misurato in conformità del punto 5.6.2. Il tempo misurato per ottenere l'intensità luminosa minima non deve superare il tempo misurato per ottenere l'intensità luminosa massima. |
5.6.8. |
Il dispositivo di comando dell'intensità variabile deve impedire la generazione di segnali la cui intensità luminosa sia al di fuori dell'intervallo indicato al punto 5.6.1 e che superino la categoria 2a di cui al punto 5.6.1: |
a) |
nel caso dei sistemi che dipendono esclusivamente da condizioni diurne e notturne: in condizioni notturne; |
b) |
per gli altri sistemi: nelle condizioni di riferimento stabilite dal fabbricante (2). |
5.6.9. |
Il colore della luce emessa deve essere giallo. Tale prescrizione si applica anche alla gamma dell'intensità luminosa variabile prodotta da indicatori di direzione posteriori della categoria 2b. |
5.6.10. |
Per tutti gli indicatori di direzione, esclusi quelli forniti di sorgente o sorgenti luminose a incandescenza, le intensità luminose misurate dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento lampeggiante (f = 1,5 Hz, fattore di utilizzazione 50 %), devono conformarsi alle prescrizioni minime e massime. La distribuzione dell'intensità luminosa si calcola dopo 1 minuto di funzionamento applicando a ogni punto di prova il rapporto d'intensità luminosa misurato in HV dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento, come sopra descritto. |
5.6.11. |
Per gli indicatori di direzione appartenenti alle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 11, 11a, 11b, 11c o 12 il lampo può essere prodotto dall'attivazione in sequenza delle loro sorgenti luminose se sono rispettate le seguenti condizioni: |
a) |
una volta attivata, ciascuna sorgente luminosa deve restare accesa sino alla fine del ciclo di accensione; |
b) |
la sequenza di attivazione delle sorgenti luminose deve produrre un segnale che proceda in modo uniforme e progressivo dal bordo interno verso quello esterno della superficie di emissione luminosa; |
c) |
deve trattarsi di un segnale privo di interruzioni e di oscillazioni verticali (per esempio non più di un cambio di direzione lungo l'asse verticale). La distanza tra due parti distinte adiacenti/tangenti della superficie di emissione luminosa dell'indicatore di direzione sequenziale non deve superare 50 mm se misurata perpendicolarmente all'asse di riferimento in luogo dei valori definiti al punto 5.7.2 del regolamento UNECE n. 48, al punto 5.7.2 del regolamento UNECE n. 86 o al punto 5.6.2 del regolamento UNECE n. 53. Tali interruzioni del segnale non devono causare sovrapposizioni nell'asse verticale tra le varie parti, dal bordo interno verso quello esterno del veicolo, e non devono essere utilizzate per altre funzioni di illuminazione o di segnalazione luminosa; |
d) |
la variazione deve terminare non oltre 200 ms dopo l'inizio del ciclo di accensione; |
e) |
la proiezione ortogonale della superficie di emissione luminosa dell'indicatore di direzione in direzione dell'asse di riferimento deve essere delimitata da un rettangolo su un piano normale rispetto all'asse di riferimento e avente i suoi lati più lunghi paralleli al piano H. Il rapporto tra le facce orizzontali e verticali non deve essere inferiore a 1,7. |
Il rispetto di queste condizioni deve essere verificato in modalità lampeggiante.
5.7. Prescrizioni tecniche relative alle luci di posizione laterali (simboli SM1, SM2)
5.7.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 9.
Tabella 9 Intensità luminose per le luci di posizione laterali
Inoltre, per le luci di posizione laterali rosse, nel campo angolare compreso tra 60° e 90° in direzione orizzontale e di ± 20° in direzione verticale verso la parte anteriore del veicolo, l'intensità massima è limitata a 0,25 cd. |
5.7.2. |
Al di fuori dell'asse di riferimento e all'interno dei campi angolari definiti negli schemi dell'allegato 2, parte C, l'intensità della luce emessa da ciascuna delle due luci di posizione laterali:
|
5.7.3. |
Per le categorie SM1 e SM2 delle luci di posizione laterali, può essere sufficiente controllare solo cinque punti scelti dall'autorità di omologazione. |
5.7.4. |
Il colore della luce emessa deve essere giallo. Tuttavia, il colore può essere rosso se la luce di posizione laterale più arretrata è raggruppata, combinata o reciprocamente incorporata con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore, la luce posteriore per nebbia, la luce di arresto, o ha una parte della superficie di emissione luminosa in comune con il catadiottro posteriore o è raggruppata con quest'ultimo. |
5.8. Prescrizioni tecniche relative ai proiettori di retromarcia (simboli AR)
5.8.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 10.
Tabella 10 Intensità luminose per i proiettori di retromarcia
|
5.8.2. |
In qualsiasi altra direzione di misurazione di cui all'allegato 3, punto 2.5, l'intensità luminosa non deve essere inferiore ai valori precisati nell'allegato stesso.
Se tuttavia il proiettore di retromarcia è destinato a essere installato su un veicolo esclusivamente in una coppia di luci, l'intensità fotometrica può essere verificata solo fino a un angolo di 30° verso l'interno, per il quale deve essere ottenuto un valore fotometrico di almeno 25 cd. Questa condizione deve essere chiaramente spiegata nella domanda di omologazione e nella relativa documentazione (cfr. punto 3.1). Inoltre, se l'omologazione è rilasciata a tale condizione, deve essere apposta una annotazione al punto 9.1.3 della scheda di notifica (cfr. allegato 1) per segnalare che il dispositivo è destinato ad essere installato esclusivamente in una coppia di luci. |
5.8.3 |
Il colore della luce emessa deve essere bianco. |
5.9 Prescrizioni tecniche relative alle luci posteriori per nebbia (simboli F1, F2)
5.9.1. |
La luce emessa da ciascuna delle due luci fornite deve essere conforme alle prescrizioni della tabella 11.
Tabella 11 Intensità luminose delle luci posteriori per nebbia
|
5.9.2. |
L'intensità luminosa minima in corrispondenza di tutti gli altri punti della distribuzione luminosa standard è definita nell'allegato 3, punto 2.6. |
5.9.3. |
Il dispositivo di comando dell'intensità variabile deve impedire la generazione di segnali la cui intensità luminosa sia al di fuori dell'intervallo indicato al punto 5.9.1 e che superino il valore massimo della categoria F1 di cui al punto 5.9.1:
|
5.9.4. |
La superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento non deve superare i 140 cm2. |
5.9.5. |
Il colore della luce emessa deve essere rosso. |
5.9.6. |
La luce posteriore per nebbia deve essere sottoposta alla prova indicata nell'allegato 6. |
5.10. Prescrizioni tecniche relative ai proiettori di manovra (simboli ML)
5.10.1. |
Qualora siano installati in una posizione indicata dal richiedente, l'intensità della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non deve superare i 500 cd. |
5.10.2. |
Il proiettore deve essere progettato in modo che la luce emessa direttamente verso il lato, la parte anteriore o quella posteriore del veicolo non superi 0,5 cd all'interno del campo angolare definito qui di seguito:
La misurazione deve essere limitata a un angolo orizzontale compreso tra +90o e -90o rispetto alla linea che taglia l'asse di riferimento e che è perpendicolare al piano verticale longitudinale del veicolo. La distanza di misurazione deve essere di almeno 3,0 m. |
5.10.3. |
Il colore della luce emessa deve essere bianco. |
5.11. Prescrizioni tecniche relative ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (simboli L, LM1)
5.11.1. |
I dispositivi di illuminazione delle targhe di immatricolazione posteriori delle categorie 1a, 1b, 1c, 2a e 2b devono essere costruiti in modo che l'intera superficie della targa sia visibile entro gli angoli di cui all'allegato 2, parte D. |
5.11.2. Procedimento di misurazione
Le misurazioni della luminanza devono essere effettuate su una superficie incolore diffusa con un fattore di riflessione diffusa noto (4). La superficie incolore diffusa deve avere le dimensioni della targa o dimensioni che oltrepassano un punto di misurazione. Il suo centro deve essere posto al centro delle posizioni dei punti di misurazione.
Tale superficie o superfici incolori diffuse devono essere messe nella posizione normalmente occupata dalla targa e 2 mm davanti al supporto di quest'ultima.
Le misurazioni della luminanza devono essere effettuate perpendicolarmente alla superficie incolore diffusa con una tolleranza di 5° in ogni direzione, nei punti indicati al punto 3 dell'allegato 3; ogni punto rappresenta una superficie circolare di 25 mm di diametro. La luminanza misurata deve essere corretta per il fattore di riflessione diffusa di 1,0.
5.11.3. Caratteristiche fotometriche
Presso ciascuno dei punti di misurazione indicati al punto 3 dell'allegato 3, la luminanza B deve essere almeno:
a) |
per le categorie 1a, 1b, 1c, 2a e 2b, pari a 2,5 cd/m2; |
b) |
per le categorie 1 e 2, pari a 2,0 cd/m2. |
Il gradiente della luminanza fra i valori B1 e B2, misurati in due punti qualsiasi 1 e 2 scelti fra i punti sopra menzionati non deve superare 2 x Bo/cm, dove Bo è la luminanza minima rilevata in corrispondenza dei vari punti di misurazione, ossia:
5.11.4. |
Il colore della luce emessa deve essere sufficientemente incolore da non modificare sensibilmente il colore della targa di immatricolazione. |
5.11.5. Incidenza della luce
Il fabbricante del dispositivo di illuminazione deve indicare una o più posizioni, o una spettro di posizioni, nelle quali il dispositivo deve essere montato rispetto allo spazio riservato alla targa; se la luce è nella posizione o nelle posizioni indicate dal fabbricante, l'angolo di incidenza della luce sulla superficie della targa non supera 82° in nessun punto della superficie da illuminare; tale angolo deve essere misurato dall'estremità della superficie illuminante del dispositivo più lontana dalla superficie della targa. Se i dispositivi di illuminazione sono più di uno, tale prescrizione si applica solo alla parte della targa destinata a essere illuminata dal corrispondente dispositivo.
Se un bordo esterno della superficie illuminante del dispositivo è parallelo alla superficie della targa, l'estremità della superficie illuminante del dispositivo più lontana dalla superficie della targa è il punto mediano del bordo della superficie illuminante parallela alla targa e più lontana dalla superficie della targa.
Il dispositivo deve essere costruito in modo da non emettere luce direttamente all'indietro, a parte le luci rosse se il dispositivo è combinato o raggruppato con altre luci posteriori.
6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
6.1 Aspetti generali
6.1.1. |
Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettare le omologazioni UNECE, rilasciate in virtù di serie precedenti di modifiche del presente regolamento, delle luci (funzioni) che non sono interessate dalle modifiche introdotte con l'ultima serie di modifiche.
Ai fini della verifica di tale aspetto, l'indice delle modifiche applicabile alla determinata luce (funzione) non deve differire da quello indicato nell'ultima serie di modifiche. |
6.1.2. |
Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare il rilascio o l'estensione di omologazioni UNECE basate su precedenti serie di modifiche del presente regolamento. |
(1) Buona visibilità (meteorological optical range - MOR > 2 000 m, come da definizione dell'Organizzazione meteorologica mondiale - OMM in Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 6a edizione, ISBN: 92-63-16008-2, pagg. 1.9.1/1.9.11, Ginevra 1996) e trasparente pulito.
(2) Buona visibilità (meteorological optical range — MOR > 2 000 m, come da definizione dell'Organizzazione meteorologica mondiale — OMM in Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 6a edizione, ISBN: 92-63-16008-2, pagg. 1.9.1/1.9.11, Ginevra 1996) e trasparente pulito.
(3) Buona visibilità (meteorological optical range - MOR > 2 000 m, come da definizione dell'Organizzazione meteorologica mondiale - OMM in Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 6a edizione, ISBN: 92-63-16008-2, pagg. 1.9.1/1.9.11, Ginevra 1996) e trasparente pulito.
(4) Pubblicazione CIE n. 17 — 1970, paragrafo 45-20-040.
ALLEGATO 1
Notifica
[formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]
|
Emessa da: |
Nome dell'amministrazione: … … … … |
|
Relativa a (2): |
rilascio dell'omologazione estensione dell'omologazione rifiuto dell'omologazione revoca dell'omologazione cessazione definitiva della produzione |
||
di un tipo di luce a norma del regolamento UNECE n. 148 |
|||
Luce (2): |
Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore Indicatore di direzione Luce di arresto Luce di posizione Luce di ingombro Proiettore di retromarcia Proiettore di manovra Luce posteriore per nebbia Luce di stazionamento Luce di marcia diurna Luce di posizione laterale |
||
Categoria della luce: |
|
Indice delle modifiche: |
|
Omologazione n.: |
|
Eventuale codice identificativo unico |
|
1.
Denominazione commerciale o marchio della luce: …
2.
Nome e indirizzo del fabbricante del tipo di luce: …
3.
Nome e indirizzo del fabbricante: …
4.
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: …
5.
Presentato per l'omologazione in data: …
6.
Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione: …
7.
Data del verbale rilasciato da tale servizio: …
8.
Numero del verbale rilasciato da tale servizio: …
9.
Descrizione sintetica:
9.1.
In caso di:
9.1.1.
dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: …condizioni geometriche di installazione (posizione/i e inclinazione/i) del dispositivo rispetto allo spazio occupato dalla targa di immatricolazione e/o le varie inclinazioni di tale spazio): …
9.1.2.
indicatori di direzione: …attivazione in sequenza delle sorgenti luminose: sì/no2
9.1.3.
proiettori di retromarcia:la luce deve essere installata sul veicolo esclusivamente come parte di una coppia di luci: sì/no2
9.1.4.
proiettori di manovra:altezza massima di montaggio: …
9.1.5.
luci di marcia diurna:l'intensità luminosa massima non è superiore a 700 cd: sì/no
9.2.
Per funzione e categoria di segnalazione luminosa:
|
destinato a essere montato all'esterno, all'interno o ambedue le possibilità2 |
|
colore della luce emessa: rosso/bianco/giallo/incolore2 |
|
numero, categoria e tipo di sorgente o sorgenti luminose: … |
|
luce omologata per sorgenti luminose sostitutive a LED: sì/no |
|
in caso affermativo, categoria di sorgenti luminose sostitutive a LED: … |
|
tensione e potenza: … |
|
modulo di sorgente luminosa: sì/no2 |
|
codice specifico di identificazione del modulo di sorgente luminosa:… |
|
destinato a essere montato solo a un'altezza da terra limitata, non superiore a 750 mm, se del caso: sì/no … |
|
Condizioni geometriche di montaggio ed eventuali variazioni: … |
|
presenza di un dispositivo elettronico di comando della sorgente luminosa/dispositivo di comando dell'intensità variabile:
|
Tensione/i di alimentazione da un dispositivo elettronico di comando della sorgente luminosa / dispositivo di comando dell'intensità variabile…
Fabbricante del dispositivo elettronico di comando della sorgente luminosa / dispositivo di comando dell'intensità variabile e numero di identificazione (se il dispositivo di controllo della sorgente luminosa fa parte della luce senza esserne integrato nel corpo): …
intensità luminosa variabile, se del caso: sì/no2
Funzione o funzioni prodotte da una luce interdipendente facente parte di un sistema di luci interdipendenti, se del caso: …
9.3.
La luce di posizione anteriore2, la luce di posizione posteriore2, la luce di arresto2 la luce di ingombro2, la luce di marcia diurna2 è destinata unicamente a essere utilizzata su un veicolo munito di spia di segnalazione dei guasti: sì/no2
10.
Posizione del marchio di omologazione: …
11.
Motivi dell'estensione (se del caso): …
12.
Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata2: . …
13.
Omologazione rilasciata per dispositivi che devono essere utilizzati su veicoli già in circolazione: sì/no 2
14.
Luogo: …
15.
Data: …
16.
Firma: . …
17.
Alla presente notifica è allegato l'elenco dei documenti presentati all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta.…
…
…
…
…
(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni relative all'omologazione contenute nel presente regolamento).
(2) Cancellare quanto non pertinente.
ALLEGATO 2
Distribuzione luminosa nello spazio, in orizzontale e in verticale
Gli angoli indicati negli schemi si riferiscono alle luci destinate a essere montate sul lato destro del veicolo.
Parte A
luci di posizione, luci di ingombro, luci di arresto, indicatori di direzione anteriori e posteriori, luci di marcia diurna, luci di stazionamento anteriori e posteriori
Tabella A2-1
Distribuzione della luce nello spazio, in orizzontale e in verticale
Luce |
Angoli orizzontali minimi (verso l'interno/verso l'esterno) |
Angoli verticali minimi (sopra/sotto) |
Informazioni supplementari |
Indicatore di direzione anteriore (1, 1a, 1b) |
45°/80° 20°/80° (1) |
15°/15° 15°/5° (2) |
- |
Indicatore di direzione posteriore (2a, 2b) |
45°/80° 20°/80° (1) |
15°/15° 15°/5° (2) 5°/15° (3) |
- |
Indicatore di direzione anteriore (11, 11a, 11b, 11c) Indicatore di direzione posteriore (12) |
20°/80° |
15°/15° 15°/5° (2) |
- |
Luce di posizione anteriore singola (MA) Luce di posizione posteriore singola (MR) |
80°/80° |
15°/10° 15°/5° (2) |
- |
Coppia di luci di posizione anteriori (MA) |
20°/80° |
15°/10° 15°/5° (2) |
- |
Coppia di luci di posizione posteriori (MR) |
20°/80° |
15°/10° 15°/5° (2) |
- |
Luce di arresto singola (MS) |
45°/45° |
15°/10° 15°/5° (2) |
- |
Coppia di luci di arresto (MS) |
0°/45° |
15°/10° 15°/5° (2) |
- |
Luce di posizione anteriore (A) Luce di posizione posteriore (R, R1, R2) |
45°/80° 20°/80° (1) |
15°/15° 15°/5° (2) 5°/15° (3) |
- |
Luce di stazionamento anteriore (77R) Luce di stazionamento posteriore (77R) |
0°/45° |
15°/15° 15°/5° (2) |
- |
Luce di ingombro anteriore (AM) Luce di ingombro posteriore (RM1, RM2) |
0°/80° |
15°/15° 15°/5° (2) 5°/15° (3) |
- |
Luce di arresto (S1, S2) |
45°/45° 20°/45° (1) |
15°/15° 15°/5° (2) 5°/15° (3) |
- |
Luce di arresto montata in alto (S3, S4) |
10°/10° |
10°/5° |
- |
Luci di marcia diurna (RL) |
20°/20° |
10°/5° |
- |
Parte B:
indicatori di direzione laterali e luci di stazionamento laterali (4)
Tabella A2-2
Distribuzione della luce nello spazio, in orizzontale e in verticale
Luce |
Angoli orizzontali (A/B) |
Angoli verticali min. (sopra/sotto) |
Informazioni supplementari |
Indicatori di direzione laterali (5) |
5°/55° |
15°/15° 15°/5°2 |
Gli angoli orizzontali si applicano alla direzione A |
Indicatori di direzione laterali (6) |
5°/55° |
30°/5° |
|
Luce di stazionamento laterale4 |
0°/45° |
15°/15° 15°/5°2 |
Gli angoli orizzontali si applicano alla parte anteriore e a quella posteriore |
Parte C:
luci di posizione laterali
Tabella A2-3
Distribuzione della luce nello spazio, in orizzontale e in verticale
Luce |
Angoli orizzontali min. (A/B) |
Angoli verticali min. (sopra/sotto) |
Informazioni supplementari |
Luce di ingombro laterale (SM1) |
45°/45° |
10°/10° 10°/5°2 |
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Luce di ingombro laterale (SM2) |
30°/30° |
10°/10° 10°/5°2 |
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Parte D:
dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, campo di visibilità
Tabella A2-4
Distribuzione della luce nello spazio, in orizzontale e in verticale
|
(1) Angoli ridotti utilizzati solo al di sotto del piano H per luci montate con piano H inferiore a 750 mm.
(2) Per luci da installare con il piano H a un'altezza di montaggio inferiore a 750 mm.
(3) Luci opzionali da installare con il piano H a un'altezza di montaggio superiore a 2 100 mm.
(4) Le luci di stazionamento laterali sono una combinazione di luci di stazionamento anteriori e posteriori.
ALLEGATO 3
Valori standard di distribuzione della luce
1. Se non specificato altrimenti:
1.1. |
le direzioni H = 0° e V = 0° corrispondono all'asse di riferimento. (Sul veicolo sono orizzontali, parallele al piano longitudinale mediano del veicolo e orientate nella direzione necessaria di visibilità). Attraversano il centro di riferimento. Salvo diversamente specificato, i valori di cui alle figure da A3-I a A3-XV indicano le intensità minime in percentuale delle intensità minime necessarie per le varie direzioni di misurazione; |
1.2. |
all'interno del campo di distribuzione della luce, rappresentato schematicamente da un reticolo, la distribuzione della luce deve risultare sostanzialmente uniforme: l'intensità luminosa in ogni direzione di una parte di campo formata dalle linee del reticolo deve cioè raggiungere almeno il valore minimo più basso espresso in percentuale indicato sulle linee del reticolo che circoscrivono la direzione in questione.
Per quanto riguarda le luci di retromarcia, però, se dall’esame visivo di una luce emergono sostanziali variazioni locali di intensità, occorre controllare che nessuna intensità misurata tra due direzioni di misurazione di cui sopra sia inferiore al 50 % dell’intensità minima più bassa fra le due prescritte per tali direzioni di misurazione; |
1.3. |
tuttavia, nel caso in cui sia prevista l'installazione di una delle seguenti luci a un'altezza da terra (con il piano H indicato dal fabbricante) pari o inferiore a 750 mm, l'intensità fotometrica deve essere verificata solo fino a un angolo di 5o verso il basso:
|
2. Distribuzione luminosa standard
2.1. |
Distribuzione luminosa standard di: luci di posizione anteriori e posteriori, luci di stazionamento, luci di ingombro anteriori e posteriori, luci di arresto (S1, S2 e MS) e indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 11, 11a, 11b, 11c, 12. |
I valori indicati riportano le intensità minime in percentuale delle intensità minime necessarie per le varie direzioni di misurazione (cfr. tabelle 3, 4, 5, 7 e 8).
2.2. Distribuzione luminosa standard delle luci di marcia diurna
I valori indicati riportano le intensità minime in percentuale dell'intensità minima necessaria per le varie direzioni di misurazione (cfr. tabella 6).
2.3. Distribuzione luminosa standard delle luci di arresto delle categorie S3 e S4
I valori indicati riportano le intensità minime in percentuale delle intensità minime necessarie per le varie direzioni di misurazione (cfr. tabella 7).
2.4. Distribuzione luminosa standard degli indicatori di direzione della categoria 6
L'asse di riferimento H = 5o e V = 0o corrisponde alla direzione A di cui all'allegato 2.
I valori indicati riportano le intensità minime in percentuale dell'intensità minima necessaria per le varie direzioni di misurazione (cfr. tabella 8).
(lato esterno del veicolo)
2.5. Distribuzione luminosa standard dei proiettori di retromarcia
Punti di misurazione espressi in gradi dell'angolo con l'asse di riferimento e valori delle intensità minime della luce emessa.
I valori all'interno della figura A3-V sono espressi in cd.
Le direzioni H = O° e V = O° corrispondono agli assi di riferimento. Sul veicolo sono orizzontali, parallele al piano longitudinale mediano del veicolo e orientate nella necessaria direzione di visibilità. Attraversano il centro di riferimento. I valori indicati nella figura A3-V riportano le intensità minime in cd per le diverse direzioni di misurazione.
2.6. Distribuzione luminosa standard delle luci posteriori per nebbia
Se l'esame visivo di una luce sembra rivelare notevoli variazioni locali di intensità si deve verificare che, al di fuori degli assi, nessuna intensità misurata all'interno del rombo definito dalle direzioni estreme di misurazione sia inferiore a 75 cd (cfr. figura sopra).
2.7. Distribuzione luminosa standard delle luci di posizione laterali
2.7.1. Luci di posizione laterali della categoria SM1
Valori minimi: 0,6 cd in qualsiasi punto al di fuori dell'asse di riferimento, 4,0 cd sull'asse di riferimento
Valori massimi: 25,0 cd in qualsiasi punto
2.7.2. Luci di posizione laterali della categoria SM2
Valori minimi: 0,6 cd in qualsiasi punto
Valori massimi: 25,0 cd in qualsiasi punto
2.7.3. Luci di posizione laterali delle categorie SM1 e SM2
Per le categorie SM1 e SM2 delle luci di posizione laterali, può essere sufficiente controllare solo cinque punti scelti dall'autorità di omologazione.
3. Punti di misurazione per i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (cfr. punto 5.11.3.)
3.1. Categoria 1a – Targa alta (340 x 240 mm)
3.2. Categoria 1b – Targa larga (520 x 120 mm)
3.3. Categoria 1c – Targa per trattori agricoli o forestali (255 x 165 mm)
3.4. Categoria 2a – Targa piccola (330 x 165 mm)
3.5. Categoria 2b – Targa larga (440 x 220 mm)
Nota: |
Nel caso dei dispositivi destinati a illuminare due targhe o tutte le targhe, i punti di misurazione sono quelli risultanti dai rispettivi disegni tenuto conto delle dimensioni indicate dal fabbricante; se due punti di misurazione distano meno di 30 mm l'uno dall'altro, se ne deve usare solo uno. |
3.6. Categoria 1 (240 x 130 mm) per i veicoli della categoria L
3.7. Categoria 2 (280 x 200 mm) per i veicoli della categoria L
ALLEGATO 4
Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione
1. Aspetti generali
1.1. |
Le prescrizioni di conformità sono considerate rispettate dal punto di vista meccanico e geometrico se, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione. |
1.2. |
Riguardo alle prestazioni fotometriche, la conformità dei proiettori di serie non deve essere contestata se, nelle prove di prestazione fotometrica di proiettori scelti a caso conformemente al punto 4.7 del presente regolamento: |
1.2.1. |
nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.
Per i valori minimi richiesti in tutti i campi specificati negli allegati 2 e 3, i rispettivi scostamenti massimi dei valori misurati devono corrispondere ai valori indicati nella tabella A4-1. Tabella A4-1 Valori al 20 e 30 % per la conformità di produzione
|
1.2.1.1. |
Per dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore:
riguardo al gradiente di luminanza le differenze in senso sfavorevole devono essere: Tabella A4-2 Valori 20 e 30 % per la conformità di produzione, dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore
|
1.2.2. |
Se la prova di cui sopra, effettuata su una luce munita di sorgente luminosa sostituibile dà risultati che non rispettano le prescrizioni, le prove sulle luci devono essere ripetute usando un'altra sorgente luminosa standard. |
1.3. |
Per le prove effettuate alle condizioni del punto 4,7 del presente regolamento devono essere rispettate le coordinate di cromaticità. |
1.4. |
Nel caso delle sorgenti luminose a incandescenza non sostituibili o dei moduli di sorgenti luminose muniti di sorgenti luminose a incandescenza non sostituibili, ad ogni controllo della conformità della produzione: |
1.4.1. |
il titolare dell'omologazione deve dimostrarne l'uso per quanto riguarda la produzione normale e l'identificazione per le sorgenti luminose a incandescenza non sostituibili come da indicazioni nella documentazione di omologazione; |
1.4.2. |
se sussistono dubbi in merito alla conformità delle sorgenti luminose a incandescenza non sostituibili rispetto alle prescrizioni relative alla durata e/o, nel caso delle sorgenti luminose a incandescenza a colori, alle prescrizioni di resistenza ai colori, come indicato al paragrafo 4.11 della pubblicazione CEI 60809, 3a edizione, la conformità deve essere controllata come indicato al paragrafo 4.11 della pubblicazione CEI 60809, 3a edizione. |
2. Prescrizioni minime relative alla verifica della conformità effettuata dal fabbricante
Per ciascun tipo di luce, il titolare dell'omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove devono essere effettuate in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Se riguardo al tipo di prova considerato un campione risulta non conforme, si deve scegliere un nuovo campione e procedere a un'altra prova. Il fabbricante deve garantire con opportuni provvedimenti la conformità della produzione interessata.
2.1. Natura delle prove
Le prove di conformità di cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e quelle colorimetriche.
2.2. Metodi usati per le prove
2.2.1. |
In generale, le prove devono essere eseguite con i metodi stabiliti dal presente regolamento. |
2.2.2. |
Per le prove di conformità effettuate dal fabbricante si può ricorrere a metodi equivalenti, previa autorizzazione dell'autorità competente responsabile delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento. |
2.2.3. |
L'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 presuppone una taratura regolare dell'apparecchiatura di prova e una correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente. |
2.2.4. |
I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli del presente regolamento, in particolare per il campionamento e i controlli amministrativi. |
2.3. Modalità di campionamento
I campioni delle luci devono essere prelevati a caso da una partita di produzione uniforme. Per partita uniforme si intende una serie di luci dello stesso tipo, definita in base ai metodi di produzione del fabbricante.
La verifica deve interessare di norma la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo prodotto di più stabilimenti, purché questi ultimi operino in base allo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.
2.4. Caratteristiche fotometriche e colorimetriche misurate e rilevate
La luce campione deve essere sottoposta a misurazioni fotometriche per la verifica dei valori minimi nei punti indicati nell'allegato 3 e per la verifica delle coordinate cromatiche richieste.
2.5. Criteri di accettabilità
Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'intesa con l'autorità competente, i criteri di accettabilità dei suoi prodotti allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 3.5.1 del presente regolamento.
I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un livello di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo saltuario conformemente all'allegato 5 sia di 0,95.
ALLEGATO 5
Prescrizioni minime relative ai campionamenti effettuati da un ispettore
1. Disposizioni generali
1.1. |
I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, secondo le disposizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione. |
1.2. |
Riguardo al comportamento fotometrico, la conformità delle luci prodotte in serie non deve essere contestata se, nelle prove dei comportamenti fotometrici eseguite su luci scelte a caso conformemente al punto 4.7 del presente regolamento:
|
1.3. |
I proiettori con difetti evidenti non sono presi in considerazione. |
1.4. |
Quando la prova ha luogo alle condizioni del punto 4.7 del presente regolamento devono essere rispettate le coordinate cromatiche. |
2. Primo campionamento
Sono selezionate a caso quattro luci. Il primo campione di due luci deve essere contrassegnato dalla lettera «A»; il secondo dalla lettera «B».
2.1. |
La conformità delle luci di serie non deve essere contestata se lo scostamento non supera il 20 % per nessuna delle quattro luci dei campioni A e B.
Nel caso in cui lo scostamento delle due luci del campione A non sia superiore allo 0 %, la misurazione può essere conclusa. |
2.2. |
La conformità delle luci di serie deve essere contestata se lo scostamento di almeno uno degli esemplari dei campioni A o B è superiore al 20 %.
Il fabbricante deve conformare la sua produzione alle prescrizioni (adeguamento) ed effettuare una ripetizione del campionamento conformemente al punto 3 entro due mesi dalla notifica. I campioni A e B devono essere conservati dal servizio tecnico fino al completo espletamento della procedura di conformità della produzione. |
3. Prima ripetizione del campionamento
Da stock fabbricati dopo l'adeguamento è selezionato a caso un campione di quattro luci. Il primo campione di due luci deve essere contrassegnato dalla lettera «C», il secondo dalla lettera «D».
3.1. |
La conformità delle luci di serie non deve essere contestata se lo scostamento non supera il 20 % per nessuna delle quattro luci dei campioni C e D.
Nel caso in cui lo scostamento delle due luci del campione C non sia superiore allo 0 %, la misurazione può essere conclusa. |
3.2. |
La conformità delle luci di serie deve essere contestata se lo scostamento di almeno uno degli esemplari dei campioni C o D è:
|
4. Seconda ripetizione del campionamento
Da stock fabbricati dopo l'adeguamento è selezionato a caso un campione di quattro luci. Il primo campione di due luci deve essere contrassegnato dalla lettera «E»; il secondo dalla lettera «F».
4.1. |
La conformità delle luci di serie non deve essere contestata se lo scostamento non supera il 20 % per nessuna delle quattro luci dei campioni E ed F. Nel caso in cui lo scostamento delle due luci del campione E non sia superiore allo 0 %, la misurazione può essere conclusa. |
4.2. |
La conformità delle luci di serie deve essere contestata se lo scostamento di almeno uno dei campioni E o F è superiore al 20 %. In tale caso l'omologazione deve essere revocata e occorre applicare il punto 5. |
5. Revoca dell'omologazione
Conformemente ai punti 4.1 e 4.2, l'omologazione deve essere revocata in conformità al punto 3.6 del presente regolamento.
ALLEGATO 6
Prova di resistenza al calore per luci posteriori per nebbia e luci di marcia diurna
1.
La luce deve essere sottoposta a una prova di funzionamento continuo della durata di un'ora dopo 20 minuti di riscaldamento. La temperatura ambiente deve essere di 23 oC ± 5 oC. La sorgente luminosa usata deve essere una della categoria indicata per la luce e deve essere alimentata da una corrente a una tensione tale da ottenere la potenza media indicata alla tensione di prova corrispondente. Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (sorgenti luminose a incandescenza e di altro tipo), la prova deve essere effettuata con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente al punto 5.4.1 del presente regolamento.
2.
Se è indicata solo la potenza massima, la prova deve essere effettuata regolando la tensione in modo da ottenere una potenza pari al 90 % della potenza indicata. La potenza media o massima indicata deve in ogni caso essere scelta nella gamma di tensione di 6, 12 o 24 V alla quale si raggiunge il valore massimo; per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili, devono essere applicate le condizioni di prova di cui al punto 5.9.1 del presente regolamento.
2.1.
Nel caso delle sorgenti luminose comandate da un dispositivo di controllo elettronico, al fine di ottenere un'intensità variabile della luminosità la prova deve essere eseguita in condizioni tali che l'intensità luminosa sia pari almeno al 90 % dell'intensità luminosa massima.
3.
Dopo la stabilizzazione della luce alla temperatura ambiente, non devono essere percepibili distorsioni, deformazioni, incrinature o modifiche cromatiche. In caso di dubbio, l'intensità della luce deve essere misurata conformemente al punto 5 del presente regolamento. I valori ottenuti in tale misurazione devono essere pari almeno al 90 % dei valori ottenuti prima della prova di resistenza al calore sulla stessa luce.
ALLEGATO 7
Esempi di marchi di omologazione
Le seguenti configurazioni di marchi di omologazione sono riportate unicamente a titolo di esempio. È accettabile ogni altra configurazione conforme al punto 3.3 del presente regolamento.
1. Marchio di omologazione di un dispositivo di segnalazione luminosa (luce) singolo
a = cfr. punto 3.2.4. del presente regolamento |
La luce recante il marchio di omologazione sul lato sinistro è una luce di posizione anteriore (A) omologata nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 221 in conformità al presente regolamento (148R). Il numero (00) apposto dopo 148R indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del presente regolamento quali stabilite dalla serie originale di modifiche. La freccia orizzontale è rivolta verso l'esterno del veicolo. La freccia verticale che inizia da un segmento orizzontale ed è diretta verso il basso indica una luce a distribuzione luminosa ridotta (rivolta verso il basso in verticale e/o in orizzontale al di sotto del piano H). |
|
La luce recante il marchio di omologazione sul lato sinistro è la combinazione di una luce di posizione anteriore (A) e di un proiettore fendinebbia anteriore (F3) con trasparente in plastica (PL) omologata in Francia (E2) con il numero di omologazione 3223 in conformità al presente regolamento (148R) e al regolamento UNECE relativo ai dispositivi di illuminazione della strada (149R). Il numero (00) apposto dopo 148R e dopo 149R indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento corrispondente quali stabilite dalla serie originale di modifiche |
2. Marchio di omologazione di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate
Nota: |
le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa (luce). Tali linee non fanno parte del marchio di omologazione. |
Questi esempi di marchi di omologazione rappresentano due possibili soluzioni per il marchio di dispositivi di segnalazione luminosa (luce) con due o più luci facenti parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.
Luce in questione, omologata nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 3333, comprende:
a) |
un catadiottro della classe 1A; |
b) |
un indicatore di direzione posteriore a intensità luminosa variabile (categoria 2b). La freccia orizzontale mostra in quale posizione deve essere montato il dispositivo, che non può essere montato su un lato qualsiasi del veicolo; |
c) |
una luce di posizione posteriore a intensità luminosa variabile (R2). La freccia orizzontale indica il lato sul quale le caratteristiche fotometriche prescritte sono rispettate fino a un angolo di 80° H; |
d) |
una luce posteriore per nebbia a intensità luminosa variabile (F2); |
e) |
un proiettore di retromarcia (AR); |
f) |
una luce di arresto a intensità luminosa variabile (S2). |
Tutte queste luci (funzioni) sono omologate in conformità alla serie originale di modifiche del presente regolamento (148R), come indicato dal numero (00) apposto dopo 148R.
3. Marchio di omologazione di luci con trasparente destinato a diversi tipi di luci
L'esempio di cui sopra corrisponde al marchio di un trasparente destinato a essere usato per diversi tipi di dispositivi di segnalazione luminosa. I marchi di omologazione indicano che la luce è stata omologata in Spagna (E9) con il numero di omologazione 1432 e può comprendere tutte le diverse funzioni elencate.
Il corpo principale della luce deve recare l'unico marchio di omologazione valido.
4. Codice identificativo dei moduli di sorgenti luminose
Il modulo di sorgenti luminose recante questo codice di identificazione è stato omologato insieme a una luce in Italia (E3) con il numero di omologazione 17325.