20.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/1


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 58 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di:

I.

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD)

II.

Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato

III.

Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP) [2019/272]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 03 del regolamento — data di entrata in vigore: 18 giugno 2016.

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Requisiti generali

3.

Definizioni comuni alle parti I, II e III

PARTE I.   OMOLOGAZIONE DEI RUPD

4.

Definizioni

5.

Domanda di omologazione

6.

Omologazione

7.

Requisiti

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifiche ed estensioni dell'omologazione di un tipo di RUPD

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

PARTE II.   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DI UN RUPD DI TIPO OMOLOGATO

13.

Definizioni

14.

Domanda di omologazione

15.

Omologazione

16.

Requisiti relativi all'installazione di un RUPD omologato

17.

Conformità della produzione

18.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

19.

Modifiche ed estensioni dell'omologazione di un tipo di veicolo

20.

Cessazione definitiva della produzione

21.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

PARTE III.   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE ANTINCASTRO POSTERIORE (RUP)

22.

Definizioni

23.

Domanda di omologazione

24.

Omologazione

25.

Requisiti della RUP

26.

Conformità della produzione

27.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

28.

Modifiche ed estensioni dell'omologazione di un tipo di veicolo

29.

Cessazione definitiva della produzione

30.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

PARTE IV.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

31.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1.

Notifica (parte I)

2.

Notifica (parte II)

3.

Notifica (parte III)

4.

Esempi di marchi di omologazione

5.

Condizioni e procedure di prova

6.

Veicoli speciali

7.

Requisiti relativi alle diverse categorie di veicoli

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento si applica:

1.1.1.

PARTE I: ai RUPD progettati per essere installati su veicoli delle categorie M, N e O (1);

1.1.2.

PARTE II: all'installazione su veicoli delle categorie M, N e O (1) di RUPD omologati ai sensi della parte I del presente regolamento;

1.1.3.

PARTE III: ai veicoli delle categorie M, N e O (1) dotati di un RUPD non omologato separatamente ai sensi della PARTE I del presente regolamento o progettato e/o strutturato in modo che i suoi componenti possano essere considerati totalmente o parzialmente rispondenti alla funzione di un RUPD;

1.1.4.

ai veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, O1 e O2 (1) a motivo della protezione antincastro posteriore.

1.2.   Il presente regolamento non si applica:

1.2.1.

agli elementi trainanti per veicoli articolati;

1.2.2.

ai rimorchi progettati e costruiti specificatamente per il trasporto di carichi molto lunghi, di lunghezza indivisibile, come legname, barre d'acciaio ecc.

1.3.   Su riserva della decisione dell'autorità di omologazione, i veicoli per i quali qualunque RUPD (fisso, rimovibile, pieghevole, regolabile ecc.) sia incompatibile con l'uso di tali veicoli su strada possono essere esentati, totalmente o in parte, dal presente regolamento.

2.   REQUISITI GENERALI

2.1.   Tutti i veicoli devono essere costruiti e/o attrezzati in modo da offrire, su tutta la loro larghezza, un'efficace protezione antincastro dei veicoli di cui al punto 1 del presente regolamento in caso di collisione posteriore con veicoli delle categorie M1 e N1  (2).

2.2.   Il veicolo deve essere sottoposto a prova alle condizioni di cui al punto 2 dell'allegato 5.

2.3.   Si considera che veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, O1 o O2 soddisfino la condizione di cui sopra, purché:

a)

siano conformi alle stesse condizioni stabilite nella parte II o nella parte III; oppure

b)

l'altezza libera dal suolo sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non superi 550 mm su una larghezza non inferiore di oltre 100 mm su ciascun lato a quella dell'asse posteriore (senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo); oppure

c)

per i veicoli delle categorie O1 e O2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafanghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, l'altezza libera dal suolo sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non superi 550 mm su una larghezza non inferiore a 100 mm su ciascun lato dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici (senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo).

In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse più largo.

I requisiti di cui al punto 2.3, lettere b) e c), devono essere soddisfatti almeno su una linea:

a)

a una distanza di non oltre 450 mm dall'estremità posteriore del veicolo;

b)

che può presentare interruzioni che non superano, in totale, 200 mm.

2.4.   Si considera che ogni veicolo della categoria G soddisfi la condizione per l'altezza libera dal suolo di cui sopra, se l'angolo di uscita (ISO 612:1978) non è superiore:

a)

a 10° per i veicoli delle categorie M1G e N1G;

b)

a 20° per i veicoli delle categorie M2G e N2G; e

c)

a 25° per i veicoli delle categorie M3G e N3G;

su una larghezza non inferiore a quella dell'asse posteriore di oltre 100 mm su ciascun lato (escluso qualsiasi rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo).

In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse più largo. I requisiti di cui alle lettere da a) a c) del presente punto devono essere soddisfatti almeno su una linea:

a)

a una distanza di non oltre 450 mm dall'estremità posteriore del veicolo;

b)

che può presentare interruzioni che non superano, in totale, 200 mm.

3.   DEFINIZIONI COMUNI ALLE PARTI I, II E III

3.1.   Ai fini del presente regolamento s'intende per:

3.1.1.

«massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia, non occupato e a vuoto, ma completo di combustibile, refrigerante, lubrificanti, attrezzi e ruota di scorta (se fornita in dotazione standard dal costruttore del veicolo);

3.1.2.

«massa massima», la massa dichiarata dal costruttore del veicolo come tecnicamente ammissibile (tale massa può essere superiore alla «massa massima ammissibile» stabilita dall'amministrazione nazionale);

3.1.3.

«RUPD», un dispositivo normalmente composto da una traversa e collegamenti ai longheroni del telaio o altri elementi strutturali del veicolo;

3.1.4.

«cabina», una cabina connessa al telaio del veicolo mediante collegamenti specifici e che non ha una parte comune con la superficie di carico.

PARTE I.   OMOLOGAZIONE DEI RUPD

4.   DEFINIZIONI

4.1.   Ai fini della parte I del presente regolamento s'intende per:

4.1.1.

«omologazione di un RUPD», l'omologazione di un RUPD in base ai requisiti stabiliti nel seguente punto 7;

4.1.2.

«tipo di RUPD», i RUPD che non differiscono tra loro quanto a caratteristiche fondamentali quali la forma, le dimensioni, gli accessori, i materiali e le marcature menzionate nel successivo punto 5.2.2.

5.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

5.1.   La domanda di omologazione di un RUPD deve essere presentata dal produttore del RUPD o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

5.2.   Per ogni tipo di RUPD la domanda deve essere corredata:

5.2.1.

della documentazione in triplice copia riportante la descrizione delle caratteristiche tecniche del RUPD: le dimensioni, la linea e i materiali costruttivi, nonché il metodo di installazione;

5.2.2.

di un campione del tipo di RUPD: il campione deve essere marcato chiaramente e in modo indelebile in tutti i suoi componenti essenziali con il nome commerciale o il marchio del richiedente e la denominazione del tipo.

5.3.   Un RUPD rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione.

5.4.   Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

6.   OMOLOGAZIONE

6.1.   Se il RUPD presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti del seguente punto 7, viene rilasciata l'omologazione di quel tipo di RUPD.

6.2.   A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di protezione antincastro posteriore.

6.3.   La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di RUPD ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

6.4.   Su ciascun RUPD conforme al tipo di RUPD omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in evidenza e in un punto di facile accesso specificato nella scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto da:

6.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (3);

6.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel punto 6.4.1.

6.5.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

6.6.   L'allegato 4 del presente regolamento riporta alcuni esempi di collocazione dei marchi di omologazione.

7.   REQUISITI

7.1.   L'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 120 mm. Le estremità laterali della traversa non devono piegarsi all'indietro né avere un bordo esterno affilato. Tale condizione è soddisfatta quando le estremità laterali della traversa sono arrotondate verso l'esterno e hanno un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.

Per i RUPD destinati a essere montati su veicoli delle categorie M, N1, N2 con una massa massima non superiore a 8 t, O1, O2, su veicoli di categoria G e su veicoli muniti di una piattaforma elevatrice, l'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 100 mm.

7.2.   Il RUPD può essere progettato in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo. In tal caso deve essere garantito un metodo di fissaggio nella posizione di servizio che escluda qualsiasi possibilità di spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione del dispositivo non deve superare 40 daN.

Per i RUPD che sono progettati in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo deve essere fornita un'etichetta che riporti dei simboli oppure una scritta nelle lingue del paese in cui è in vendita il dispositivo per informare l'operatore della posizione standard del RUPD che offre un'efficace protezione antincastro.

Dimensioni minime dell'etichetta: 60 × 120 mm

7.3.   Il RUPD deve offrire un'adeguata resistenza alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo. (Ciò verrà dimostrato in base alle procedure e alle condizioni di prova di cui all'allegato 5 del presente regolamento.) La massima flessione orizzontale del RUPD osservata durante e dopo l'applicazione delle forze di prova di cui all'allegato 5 deve essere registrata nel modulo di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 8).

7.4.   Nei veicoli muniti di una piattaforma elevatrice posteriore il dispositivo antincastro può presentare varchi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questo caso si applicano i requisiti specifici seguenti:

7.4.1.

Non deve essere superiore a 2,5 cm la distanza laterale libera massima misurata tra gli elementi del dispositivo antincastro e gli elementi della piattaforma elevatrice che si muovono attraverso il varco quando la piattaforma elevatrice viene fatta funzionare e che rendono necessaria la presenza del varco.

7.4.2.

I singoli elementi della protezione antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 420 cm2.

7.4.3.

Per le traverse con un'altezza di sezione inferiore a 120 mm i singoli elementi del dispositivo antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 350 cm2.

7.4.4.

Nei veicoli di lunghezza inferiore a 2 000 mm e qualora sia impossibile rispettare i requisiti dei punti 7.4.2 e 7.4.3, la superficie effettiva può essere ridotta a condizione di soddisfare i requisiti di resistenza.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti.

8.1.

Ogni dispositivo antincastro posteriore omologato a norma del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al precedente punto 7.

8.2.

L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in qualsiasi stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L'omologazione rilasciata a un tipo di RUPD ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatti i requisiti di cui sopra o se il dispositivo di protezione non supera la prova prescritta nell'allegato 5.

9.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10.   MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI RUPD

10.1.   Qualsiasi modifica del tipo di RUPD deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione del RUPD. L'autorità di omologazione può quindi:

10.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che quindi il RUPD rimane conforme ai requisiti; oppure

10.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

10.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 6.3.

10.3.   L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione del tipo di dispositivo di protezione antincastro posteriore omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

PARTE II.   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L'INSTALLAZIONE DI UN RUPD DI TIPO OMOLOGATO

13.   DEFINIZIONI

13.1.   Ai fini della parte II del presente regolamento s'intende per:

13.1.1.

«omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di un RUPD di tipo omologato ai sensi della parte I del presente regolamento;

13.1.2.

«tipo di veicolo», veicoli che non si differenziano in aspetti essenziali quali:

 

la larghezza dell'asse posteriore;

 

la struttura, le dimensioni, la forma e l'altezza da terra della parte posteriore del veicolo e le caratteristiche della sospensione, nella misura in cui abbiano un'incidenza sui requisiti specificati al punto 19 del presente regolamento;

 

i RUPD omologati installati sul veicolo.

13.2.   Altre definizioni applicabili a questa parte II sono riportate nel punto 3 del presente regolamento.

14.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

14.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'installazione di uno (o più) RUPD di tipo omologato deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante autorizzato.

14.2.   La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:

14.2.1.

disegni del veicolo che riportino, in applicazione dei criteri cui si fa riferimento al punto 13.1.2 del presente regolamento, il tipo di veicolo nell'elevazione laterale e posteriore, con l'indicazione della posizione dei RUPD omologati e dei dettagli progettuali dei loro elementi di fissaggio al telaio del veicolo;

14.2.2.

la massa massima del veicolo;

14.2.3.

l'elenco dei RUPD da installare sul veicolo;

14.2.4.

su richiesta dell'autorità di omologazione si deve inoltre fornire la scheda di notifica dell'omologazione (cioè l'allegato 1 del presente regolamento) di ciascun RUPD.

14.3.   Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare, su cui è installato un RUPD omologato.

14.3.1.   Per la prova può essere accettato un veicolo che non comprenda tutti i componenti propri del tipo, purché il richiedente possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di omologazione che la mancanza di tali componenti non pregiudica i risultati delle verifiche effettuate in base ai requisiti del presente regolamento.

14.4.   Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire l'esecuzione di controlli efficaci della conformità della produzione.

15.   OMOLOGAZIONE

15.1.   L'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento è attrezzato con un RUPD omologato, soddisfa i requisiti del seguente punto 16 ed è stato sottoposto a prova alle condizioni di cui al punto 2.2.

15.2.   A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero ad un altro tipo di veicolo.

15.3.   La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

15.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

15.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

15.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel punto 15.4.1.

15.5.   Se nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non deve essere ripetuto il simbolo prescritto al punto 15.4.1; in tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai cui sensi è stata concessa l'omologazione nel paese di rilascio ai sensi del presente regolamento, devono essere disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 15.4.1.

15.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

15.7.   Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.

15.8.   L'allegato 4 del presente regolamento riporta alcuni esempi di collocazione dei marchi di omologazione.

16.   REQUISITI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN RUPD OMOLOGATO

16.1.   Per i veicoli delle categorie N2 con una massa massima superiore a 8 t, N3, O3 e O4, l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare:

a)

450 mm per veicoli a motore e rimorchi dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico. In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm;

b)

500 mm o, se inferiore, un angolo di uscita di 8°Conforme alla norma ISO 612:1978 per i veicoli diversi da quelli di cui alla lettera a). In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm.

Questo requisito si applica su tutta la larghezza del veicolo a motore o del rimorchio e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova al dispositivo, conformemente alla parte I del presente regolamento e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 7), non superi i valori di cui alle lettere a) e b) sopra, aumentati della metà dell'altezza di sezione minima prescritta per la traversa del RUPD.

Il requisito di altezza per l'applicazione delle forze di prova deve essere regolato in base all'altezza libera dal suolo a causa delle disposizioni per l'angolo di uscita di cui sopra.

16.2.   Per i veicoli delle categorie M, N1, N2 con una massa massima non superiore a 8 t, O1 e O2, l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare 550 mm per tutta la sua larghezza e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova al dispositivo, conformemente alla parte I del presente regolamento e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 7), non superi 600 mm.

16.3.   La larghezza del dispositivo di protezione posteriore non deve superare in nessun punto la larghezza dell'asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo, e il RUPD non può distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. Se il dispositivo è contenuto nella carrozzeria del veicolo o comprende la carrozzeria del veicolo che già di per sé supera la larghezza dell'asse posteriore, non si applica il requisito secondo cui la larghezza del RUPD non deve superare quella dell'asse posteriore. Tuttavia nei veicoli delle categorie O1 e O2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafanghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, la larghezza del RUPD, su ciascun lato, non deve essere inferiore a 100 mm dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici, senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse posteriore più largo. Si devono inoltre verificare e registrare nella scheda di notifica dell'omologazione i requisiti dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato 5 relativi alla distanza tra i punti di applicazione delle forze di prova e i bordi esterni delle ruote posteriori (allegato 1, punto 7).

16.4.   Per i veicoli delle categorie M, N1, N2 con una massa massima non superiore a 8 t, O1 e O2, il dispositivo deve essere montato in modo che la distanza orizzontale tra la parte posteriore della traversa del dispositivo e il punto più arretrato all'estremità posteriore del veicolo, compresa l'eventuale piattaforma elevatrice, non sia superiore a 400 mm diminuita della maggiore deformazione totale, sia plastica che elastica (punto 7.3 della parte I), misurata e registrata durante la prova in uno qualunque dei punti di applicazione delle forze di prova (allegato 1, punto 8) durante l'omologazione del dispositivo di protezione antincastro posteriore, in conformità alle disposizioni della parte I del presente regolamento, e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione. Misurando tale distanza, deve essere esclusa qualunque parte del veicolo che rimanga a più di 2 m da terra in ogni condizione di carico.

Lo stesso requisito si applica ai veicoli della categoria N2 con una massa massima superiore a 8 t, N3 e ai veicoli delle categorie O3 e O4, dotati di una piattaforma elevatrice o progettati con un rimorchio ribaltabile; tuttavia per i veicoli di tali categorie la distanza orizzontale non deve superare 300 mm, misurata nella parte posteriore della traversa prima dell'applicazione delle forze di prova.

Per i veicoli delle categorie O3 e O4, non muniti di una piattaforma elevatrice e non progettati con un rimorchio ribaltabile, le distanze orizzontali massime sono ridotte a 200 mm prima dell'applicazione delle forze di prova e a 300 mm diminuite della maggiore deformazione totale, sia plastica che elastica (punto 7.3 della parte I), misurate e registrate durante la prova in uno qualunque dei punti di applicazione delle forze di prova (allegato 1, punto 8).

In ogni caso le sporgenze non strutturali come i fanali di coda e quelle di dimensioni inferiori a 50 mm in ogni direzione, ad esempio paraurti di gomma, respingenti resistenti, cerniere e serrature devono essere escluse dalla determinazione del punto più arretrato all'estremità posteriore.

Prima dell'applicazione delle forze di prova la distanza orizzontale massima consentita di una traversa unica, segmentata o inclinata del RUPD è di 100 mm tra la parte posteriore della traversa misurata al punto più avanzato e la parte posteriore della traversa misurata al punto più arretrato sul piano longitudinale del veicolo.

16.5.   Il dispositivo deve essere installato in modo che dopo l'applicazione delle forze di prova di cui all'allegato 5 per i veicoli della categoria N2 con una massa massima superiore a 8 t, N3, O3 e O4, l'altezza libera dal suolo massima del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non superi in alcun punto di oltre 60 mm il valore precedente alla prova. Per i veicoli con un angolo di uscita fino a 8° (punto 16.1) l'altezza libera dal suolo massima non deve superare 600 mm.

16.6.   La massa massima del tipo di veicolo per cui si chiede l'omologazione non deve essere superiore al valore indicato nella scheda di notifica dell'omologazione di ciascun RUPD omologato da installare sul veicolo.

16.7.   Viste le disposizioni del punto 7.2 relative ai RUPD regolabili, l'etichetta deve essere apposta in modo chiaro e permanentemente visibile al posto del conducente o in un punto facilmente visibile nell'area posteriore del veicolo accanto al RUPD.

17.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti.

17.1.

Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al precedente punto 16.

17.2.

L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in qualsiasi stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

18.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

18.1.   L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatti i requisiti di cui sopra.

18.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

19.   MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO

19.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:

19.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che quindi il veicolo rimane conforme ai requisiti; oppure

19.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

19.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 15.3.

19.3.   L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

20.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

21.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

PARTE III.   OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE ANTINCASTRO POSTERIORE (RUP)

22.   DEFINIZIONI

22.1.   Ai fini della parte III del presente regolamento s'intende per:

22.1.1.

«omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la RUP di cui è dotato;

22.1.2.

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli che non si differenziano in aspetti essenziali quali la larghezza dell'asse posteriore, la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte posteriore del veicolo e le caratteristiche della sospensione nella misura in cui abbiano un'incidenza sui requisiti specificati al punto 25 del presente regolamento;

22.1.3.

«protezione antincastro posteriore (RUP)», la presenza sul retro del veicolo:

22.1.3.1.

di un tipo particolare di RUPD; oppure

22.1.3.2.

di componenti della carrozzeria, del telaio o d'altro tipo che, grazie alla loro forma e alle loro caratteristiche, assolvano totalmente o parzialmente la funzione di RUPD.

22.2.   Altre definizioni applicabili a questa parte III sono riportate nel punto 3 del presente regolamento.

23.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

23.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione offerta dalla RUP deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante autorizzato.

23.2.   La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, in triplice copia, e delle seguenti informazioni:

23.2.1.

una descrizione dettagliata del tipo di veicolo che ne illustri la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali costruttivi, se ciò è richiesto ai fini del presente regolamento;

23.2.2.

disegni del veicolo che mostrino il tipo di veicolo nell'elevazione laterale e posteriore e dettagli del progetto delle parti posteriori della struttura;

23.2.3.

la massa massima del veicolo;

23.2.4.

una descrizione dettagliata della RUP: dimensioni, linee, materiali costruttivi e posizione sul veicolo.

23.3.   Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

23.3.1.   Per la prova può essere accettato un veicolo che non comprenda tutti i componenti propri del tipo, purché il richiedente possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità di omologazione che la mancanza di tali componenti non pregiudica i risultati delle verifiche effettuate in base ai requisiti del presente regolamento.

23.4.   Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve accertarsi dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti atte a garantire l'esecuzione di controlli efficaci della conformità della produzione.

24.   OMOLOGAZIONE

24.1.   L'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti del punto 2.3, lettere b) o c), o del punto 25 ed è stato sottoposto a prova alle condizioni di cui al punto 2.2.

24.2.   A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 03, corrispondenti alla serie di modifiche 03) devono indicare la serie di modifiche comprendente le modifiche tecniche di rilievo più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero ad un altro tipo di veicolo.

24.3.   La notifica del rilascio, dell'estensione o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

24.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

24.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (5);

24.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio prescritto nel punto 24.4.1.

24.5.   Se nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo è conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non deve essere ripetuto il simbolo prescritto al punto 24.4.1; in tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti ai cui sensi è stata concessa l'omologazione nel paese di rilascio ai sensi del presente regolamento, devono essere disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 24.4.1.

24.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

24.7.   Il marchio di omologazione deve essere posto sulla targhetta dei dati applicata dal costruttore o accanto ad essa.

24.8.   L'allegato 4 del presente regolamento riporta alcuni esempi di collocazione dei marchi di omologazione.

25.   REQUISITI DELLA RUP

25.1.   Per i veicoli delle categorie N2 con una massa massima superiore a 8 t, N3, O3 e O4, l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore della RUP, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare:

a)

450 mm per veicoli a motore e rimorchi dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico. In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm;

b)

500 mm o, se inferiore, un angolo di uscita di 8°Conforme alla norma ISO 612:1978 per i veicoli diversi da quelli di cui alla lettera a). In ogni caso è considerato conforme ai requisiti un angolo di uscita fino a 8°, secondo la norma ISO 612:1978, con un'altezza libera dal suolo massima di 550 mm;

Questo requisito si applica su tutta la larghezza del veicolo a motore o del rimorchio e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova al dispositivo, conformemente alla parte I del presente regolamento e registrata nella scheda di notifica dell'omologazione (allegato 1, punto 7), non superi i valori di cui alle lettere a) e b) sopra, aumentati della metà dell'altezza di sezione minima prescritta per la traversa del RUPD.

Il requisito di altezza per l'applicazione delle forze di prova deve essere regolato in base all'altezza libera dal suolo a causa delle disposizioni per l'angolo di uscita di cui sopra.

25.2.   Per i veicoli delle categorie M, N1, N2 con una massa massima non superiore a 8 t, O1 e O2, l'altezza libera dal suolo rispetto alla parte inferiore del dispositivo di protezione, anche quando il veicolo è a vuoto, non deve superare 550 mm per tutta la sua larghezza e deve essere tale che l'altezza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova non superi 600 mm.

25.3.   Per i veicoli delle categorie M, N1, N2 con una massa massima non superiore a 8 t, O1 e O2, la RUP deve essere posizionata il più vicino possibile alla parte posteriore del veicolo. La distanza orizzontale massima tra la parte posteriore del dispositivo e il punto più arretrato all'estremità posteriore del veicolo, compresa l'eventuale piattaforma elevatrice, non deve superare 400 mm, misurata sulla parte posteriore della traversa e registrata durante la prova quando sono applicate le forze di prova.

Lo stesso requisito si applica ai veicoli della categoria N2 con una massa massima superiore a 8 t, N3 e ai veicoli delle categorie O3 e O4, dotati di una piattaforma elevatrice o progettati con un rimorchio ribaltabile; tuttavia per i veicoli di tali categorie la distanza orizzontale non deve superare 300 mm, misurata nella parte posteriore della traversa prima dell'applicazione delle forze di prova.

Per le RUP destinate ai veicoli delle categorie O3 e O4, senza piattaforma elevatrice e non progettate come rimorchio ribaltabile, la distanza orizzontale massima è ridotta a 200 mm prima della prova e a 300 mm durante la prova quando vengono applicate le forze di prova.

In ogni caso le sporgenze non strutturali come i fanali di coda e quelle di dimensioni inferiori a 50 mm in ogni direzione, ad esempio paraurti di gomma, respingenti resistenti, cerniere e serrature devono essere escluse dalla determinazione del punto più arretrato all'estremità posteriore.

Prima dell'applicazione delle forze di prova la distanza orizzontale massima consentita di una traversa unica, segmentata o inclinata del RUPD è di 100 mm tra la parte posteriore della traversa misurata al punto più avanzato e la parte posteriore della traversa misurata al punto più arretrato sul piano longitudinale del veicolo.

25.4.   La larghezza della RUP non deve superare in nessun punto la larghezza dell'asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. La RUP non deve inoltre distare più di 100 mm da ciascuna estremità laterale. Se il dispositivo è contenuto nella carrozzeria del veicolo o comprende la carrozzeria del veicolo che già di per sé supera la larghezza dell'asse posteriore, non si applica il requisito secondo cui la larghezza della RUP non deve superare quella dell'asse posteriore. Tuttavia nei veicoli delle categorie O1 e O2 in cui gli pneumatici sporgono per più della metà della loro larghezza dalla carrozzeria (esclusi i parafanghi delle ruote) o dal telaio, in assenza di carrozzeria, la larghezza della RUP, su ciascun lato, non deve essere inferiore a 100 mm dedotta dalla distanza misurata tra i punti più interni degli pneumatici, senza tener conto del rigonfiamento degli pneumatici in prossimità del suolo. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse posteriore più largo. Si devono inoltre verificare e registrare nella scheda di notifica dell'omologazione i requisiti dei punti 3.1.2. e 3.1.3. dell'allegato 5 relativi alla distanza tra i punti cui sono applicate le forze di prova e i bordi esterni delle ruote posteriori (allegato 1, punto 7).

25.5.   L'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 120 mm. Le estremità laterali della traversa non devono piegarsi verso l'indietro né avere un bordo esterno affilato; tale condizione è soddisfatta quando le estremità laterali della RUP sono arrotondate verso l'esterno e hanno un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.

Per i veicoli delle categorie M, N1, N2 con una massa massima non superiore a 8 t, O1, O2, i veicoli di categoria G e i veicoli muniti di una piattaforma elevatrice, l'altezza di sezione della traversa non deve essere inferiore a 100 mm.

25.6.   La RUP può essere progettata in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo. In tal caso deve essere garantito un metodo di fissaggio nella posizione di servizio che escluda qualsiasi possibilità di spostamento involontario. La forza applicata dall'operatore per cambiare la posizione della RUP non deve superare 40 daN.

Per le RUP progettate in modo da consentire la regolazione di diverse posizioni nella parte posteriore del veicolo deve essere fornita un'etichetta nelle lingue del paese in cui è in vendita il dispositivo.

Dimensioni minime dell'etichetta: 60 × 120 mm.

L'etichetta deve essere apposta in modo chiaro e permanentemente visibile nella parte posteriore del veicolo accanto alla RUP per informare l'operatore della posizione standard della RUP che offre un'efficace protezione antincastro.

25.7.   La RUP deve offrire una resistenza adeguata alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo ed essere collegato, nella posizione di servizio, ai longheroni del telaio o a qualunque componente che li sostituisca. Tale requisito è soddisfatto se si dimostra che, durante e dopo l'applicazione delle forze descritte nell'allegato 5, la distanza orizzontale tra la parte posteriore della RUP e il punto più arretrato nell'estremità posteriore del veicolo, compreso l'eventuale sistema della piattaforma elevatrice, non è superiore a 400 mm in nessuno dei punti in cui sono applicate le forze di prova. Misurando tale distanza, deve essere esclusa qualunque parte del veicolo che rimanga a più di 2 m da terra con il veicolo a vuoto.

Dopo l'applicazione delle forze di prova di cui all'allegato 5 per i veicoli della categoria N2 con una massa massima superiore a 8 t, N3, O3 e O4, l'altezza libera dal suolo massima del dispositivo di protezione, anche con il veicolo a vuoto, non deve superare in alcun punto di oltre 60 mm il valore precedente alla prova. Per i veicoli con un angolo di uscita fino a 8° (punto 16.1) l'altezza libera dal suolo massima non deve superare 600 mm.

25.8.   Non è richiesta una prova pratica se si può dimostrare matematicamente che sono soddisfatti i requisiti dell'allegato 5, punto 3 Se viene effettuata una prova pratica, il dispositivo deve essere collegato ai longheroni del telaio del veicolo o a una parte significativa di questi o ad altri componenti strutturali.

25.9.   Nei veicoli muniti di una piattaforma elevatrice posteriore il dispositivo antincastro può presentare varchi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questo caso si applicano i requisiti specifici seguenti.

25.9.1.

Non deve essere superiore a 2,5 cm la distanza laterale libera massima misurata tra gli elementi del dispositivo antincastro e gli elementi della piattaforma elevatrice che si muovono attraverso il varco quando la piattaforma elevatrice viene fatta funzionare e che rendono necessaria la presenza del varco.

25.9.2.

I singoli elementi della protezione antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 420 cm2.

25.9.3.

Per le traverse con un'altezza di sezione inferiore a 120 mm i singoli elementi del dispositivo antincastro, compresi quelli posti all'esterno rispetto al meccanismo di sollevamento, se presenti, devono avere sempre una superficie effettiva di almeno 350 cm2.

25.9.4.

Nei veicoli di lunghezza inferiore a 2 000 mm e qualora sia impossibile rispettare i requisiti dei punti 25.9.2 e 25.9.3, la superficie effettiva può essere ridotta a condizione di soddisfare i requisiti di resistenza.

26.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché ai requisiti seguenti.

26.1.

Ogni veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere costruito in modo da risultare conforme al tipo omologato e quindi rispettare i requisiti di cui al precedente punto 25.

26.2.

L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in qualsiasi stabilimento di produzione. Tali verifiche hanno normalmente cadenza biennale.

27.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

27.1.   L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se i requisiti di cui sopra non sono soddisfatti o se il veicolo non supera la prova di cui all'allegato 5.

27.2.   Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

28.   MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO

28.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ha rilasciato l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:

28.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, e che quindi il veicolo rimane conforme ai requisiti; oppure

28.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile delle prove.

28.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 24.3.

28.3.   L'autorità di omologazione che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

29.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.

30.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e delle autorità che rilasciano le omologazioni e alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

PARTE IV.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

31.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

31.1.   A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare o di accettare omologazioni di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti a norma delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

31.2.   Fino al 1o settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare o di accettare omologazioni di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti a norma delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02.

31.3.   A decorrere dal 1o settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano omologazioni solo se il tipo di veicolo, componente o entità tecnica indipendente da omologare soddisfa i requisiti delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

31.4.   A decorrere dal 1osettembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate ad accettare, ai fini dell'omologazione nazionale o regionale, un veicolo, un componente o un'entità tecnica indipendente che non siano omologati ai sensi delle parti I, II o III del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

31.5.   Fino al 1osettembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare l'estensione dell'omologazione ai veicoli, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti conformi al presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 02. Tuttavia le parti contraenti che ancora accettano omologazioni ai sensi della serie di modifiche 02 di cui al punto 31.4 dopo il 1osettembre 2021 non possono rifiutarsi di rilasciare estensioni delle omologazioni dopo il 1osettembre 2021.

31.6.   In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella di entrata in vigore della serie di modifiche più recente non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate a norma di una delle precedenti serie di modifiche del presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, paragrafo 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(5)  I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

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ALLEGATO 3

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ALLEGATO 4

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punti 6.4, 15.4, 24.4 del presente regolamento)

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a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo o su un RUPD, indica che il tipo di veicolo o di RUPD è stato omologato, per quanto riguarda la protezione antincastro posteriore nell'eventualità di una collisione, nei Paesi Bassi (E 4) a norma del regolamento UN n. 58 con il numero di omologazione 032439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che quest'ultima è stata rilasciata in conformità ai requisiti del regolamento UN n. 58 modificato dalla serie di modifiche 03.

MODELLO B

(cfr. punti 6.5, 15.5, 24.5 del presente regolamento)

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a = 8 mm min

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti UN n. 58 e n. 31 (1). I numeri di omologazione indicano che, alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento UN n. 58 comprendeva la serie di modifiche 03 e il regolamento UN n. 31 era ancora nella forma originale.


(1)  Quest'ultimo numero è fornito unicamente a titolo esemplificativo.


ALLEGATO 5

CONDIZIONI E PROCEDURE DI PROVA

1.   CONDIZIONI DI PROVA DEI RUPD

1.1.   Su richiesta del produttore, la prova può essere effettuata su:

1.1.1.

un veicolo del tipo per cui è stato progettato il RUPD; in tal caso si devono rispettare le condizioni stabilite nel punto 2; oppure

1.1.2.

una parte del telaio del tipo di veicolo per cui è stato progettato il RUPD; tale componente deve essere rappresentativo dei tipi di veicoli; oppure

1.2.   nel caso di cui al punto1.1.2, gli elementi usati per fissare il RUPD a una parte del telaio del veicolo devono essere equivalenti a quelli usati per il fissaggio del RUPD quando è installato sul veicolo. La parte del telaio può essere fissata su un banco di prova, come indicato nella figura seguente, che rappresenta i requisiti minimi da soddisfare. Le strutture utilizzate come longheroni laterali devono essere rappresentative dei telai dei veicoli ai quali è destinato il sistema di protezione antincastro.

La distanza del punto di fissaggio più avanzato del RUPD dal banco di prova rigido non deve essere inferiore a 500 mm. Se viene utilizzato un elemento diagonale per sostenere il RUPD, tale distanza deve essere misurata tra il punto di fissaggio più avanzato del diagonale alle strutture dei longheroni laterali e il banco di prova rigido.

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Testo di immagine

1.3.   Su richiesta del produttore e previo consenso del servizio tecnico si può simulare per via matematica la procedura di prova descritta nel punto 3.

Il modello matematico deve essere convalidato rispetto alle condizioni di prova effettive. A tal fine deve essere effettuata una prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. In tal modo si dimostra la comparabilità dei risultati della prova. Il produttore o il servizio tecnico deve elaborare un rapporto di convalida da sottoporre all'autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software, che potrebbero invalidare tale rapporto, devono essere comunicate all'autorità di omologazione che può richiedere una nuova procedura di convalida.

1.4.   Nel caso di un RUPD con una traversa che non dispone di una superficie piana verticale di almeno il 50 % dell'altezza di sezione minima della traversa conformemente al punto 7.1 o 25.5 del presente regolamento all'altezza dei punti di applicazione delle forze di prova conformemente al punto 16.1 o 25.1, il produttore deve fornire al servizio tecnico un dispositivo che consente l'applicazione di carichi di prova orizzontali alla traversa con l'apparecchiatura di prova utilizzata dal servizio tecnico. Il dispositivo non deve modificare le dimensioni e le caratteristiche meccaniche del RUPD o aumentarne la resistenza durante la prova. Il dispositivo non deve essere fissato in modo rigido al RUPD né all'apparecchiatura di prova.

2.   CONDIZIONI DI PROVA PER I VEICOLI

2.1.   Il veicolo deve essere fermo su un piano orizzontale, piatto, rigido e liscio.

2.2.   Le ruote anteriori devono essere in posizione di marcia in linea retta.

2.3.   Gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo.

2.4.   Se necessario, per ottenere le forze di prova prescritte al successivo punto 3.1, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi sistema; quest'ultimo deve essere specificato dal costruttore del veicolo.

2.5.   I veicoli dotati di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo per il ripristino automatico dell'assetto in funzione del carico devono essere sottoposti a prova con la sospensione o il dispositivo nelle normali condizioni di funzionamento specificate dal costruttore.

3.   PROCEDURA DI PROVA

3.1.   I requisiti dei punti 7.3 e 25.7 del presente regolamento devono essere verificati per mezzo di adeguati mandrini di controllo; le forze di prova prescritte nei successivi punti 3.1.1 e 3.1.2 devono essere applicate separatamente e consecutivamente, tramite una superficie di altezza non superiore a 250 mm (ma che copre l'altezza di sezione massima della traversa o del RUP, l'altezza esatta deve essere indicata dal costruttore) e larga 200 mm, con un raggio di curvatura di 5 ± 1 mm sui bordi verticali. La RUP deve offrire un'adeguata resistenza alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo. La superficie non deve essere fissata in modo rigido al RUPD o alla RUP e deve poter essere articolata in tutte le direzioni. L'altezza dal suolo del centro della superficie deve essere definita dal costruttore entro le linee che fissano il dispositivo orizzontalmente. Quando si effettua la prova su un veicolo, l'altezza non deve tuttavia superare quella specificata ai punti 16.1 e 16.2 o ai punti 25.1 e 25.2 del presente regolamento quando il veicolo è a vuoto. La sequenza con cui applicare le forze può essere specificata dal produttore.

Il dispositivo utilizzato per distribuire la forza di prova su detta superficie piana deve essere collegato al comando di forza attraverso un giunto snodato. La configurazione del comando di forza (trazione o spinta) deve essere tale da non aggiungere alcuna rigidità o stabilità alla struttura del sistema di protezione antincastro, ossia non deve aumentare la forza limite di instabilità né ridurre la flessione massima del sistema di protezione antincastro.

3.1.1.   Una forza orizzontale di 180 kN o pari all'85 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore, deve essere applicata consecutivamente a due punti situati a distanza simmetrica in prossimità della linea centrale del dispositivo o, a seconda, del veicolo, a una distanza minima di 700 mm e massima di 1 m. L'esatta posizione dei punti di applicazione deve essere specificata dal costruttore.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, per le cabine non individuali dei veicoli della categoria N2 con una massa massima non superiore a 8 t le forze orizzontali possono essere ridotte a 100 kN o al 50 %.

3.1.2.   Nei casi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 del presente allegato, una forza orizzontale di 100 kN o pari al 50 % della forza generata dalla massa massima del veicolo, se inferiore, deve essere applicata consecutivamente a due punti situati a 300 ± 25 mm dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell'asse posteriore o del RUPD, se questo supera la larghezza dell'asse posteriore, e a un terzo punto situato sulla linea che congiunge questi due punti, nel piano verticale mediano del veicolo.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, per le cabine non individuali dei veicoli della categoria N2 con una massa massima non superiore a 8 t le forze orizzontali possono essere ridotte a 50 kN o al 25 %.

3.1.3.   Su richiesta del costruttore i livelli di forza possono essere ridotti all'80 % del valore prescritto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 per i veicoli elencati nell'allegato 6.

3.2.   Punti sostitutivi di applicazione della forza

Se uno qualsiasi dei punti di cui al punto 3.1 è situato nel varco del dispositivo antincastro posteriore di cui ai punti 7.4 o 25.8 del presente regolamento, le forze di prova devono essere applicate su punti sostitutivi situati:

3.2.1.

ai fini del punto 3.1.1, sulla linea mediana orizzontale a una distanza massima di 50 mm da ciascun bordo verticale più vicino ai punti previsti di applicazione della forza, come definiti nel suddetto punto, e

3.2.2.

ai fini del punto 3.1.2, all'intersezione tra le linee mediane orizzontale e verticale degli elementi più lontani dalla linea mediana verticale del dispositivo o del veicolo, a seconda dei casi. Tali punti non devono essere situati a più di 325 mm di distanza dai piani longitudinali tangenti ai bordi esterni delle ruote dell'asse posteriore.


ALLEGATO 6

VEICOLI SPECIALI

1.   Tipi speciali di veicoli

1.1.   Veicoli a cassone ribaltabile

1.2.   Veicoli muniti di una piattaforma elevatrice posteriore


ALLEGATO 7

REQUISITI RELATIVI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI VEICOLI

Categoria o tipo di veicolo

Geometria di cui al punto:

Forza di prova di cui ai punti:

Altezza di sezione

Altezza libera dal suolo prima della prova

Distanza orizzontale tra la parte posteriore del RUPD e il retro del veicolo

M, N1, N2 con MaxM (*1) < 8 t, O1, O2, G

2.3/2.4/7.1/25.5

2.3/2.4/16.2/25.2

2.3/2.4/16.4/25.3

2.3/2.4/da A5/3.1.1 a 3.1.2

N2 con MaxM (*1) > 8 t, N3

7.1 o 25.5

16.1 o 25.1

16.4 o 25.3

da A5/3.1.1 a 3.1.2

O3, O4

7.1 o 25.5

16.1/16.2 o 25.1/25.2

16.4 o 25.3

da A5/3.1.1 a 3.1.2

Veicoli speciali (cfr. allegato 6)

7.1 o 25.5

16.1/16.2 o 25.1/25.2

16.4 o 25.3

A5/3.1.3

Nota: Un riferimento come A5/3.1.1 nella tabella indica l'allegato (allegato 5) e il punto (3.1.1) di detto allegato, in cui il veicolo o il requisito in questione è descritto e specificato. Un riferimento come punto 2.3 nella tabella indica il punto 2.3 del presente regolamento in cui il requisito pertinente è specificato.


(*1)  

MaxM= massa massima.