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5.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/112 |
Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.
Modifiche al regolamento n. 138 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità
Modifiche del regolamento n. 138 pubblicato nella GU L 9 del 13 gennaio 2017
Comprendenti:
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Supplemento 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017 |
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Serie di modifiche 01 — Data di entrata in vigore: 10 ottobre 2017 |
Il punto 1 è così modificato:
«1. OGGETTO
Il presente regolamento si applica, in relazione alla loro udibilità, ai veicoli elettrici di categoria M e N che possono essere azionati in modalità normale, in retromarcia o almeno con una marcia avanti senza motore a combustione interna in funzione (1).»
Il punto 2.7 è così modificato:
«2.7. “funzione di pausa”: meccanismo che consente al conducente di bloccare il funzionamento di un AVAS;».
Il punto 6.2.6 è così modificato:
«6.2.6. Funzione di pausa
È vietata qualsiasi funzione di pausa di cui al punto 2.7.»
Il punto 11 è così modificato:
«11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
11.1. Al fine di verificare la conformità della pista di prova come descritto nell'allegato 3, punto 2.1.2, del presente regolamento, la norma ISO 10844:1994 può essere applicata in alternativa alla norma ISO 10844:2014 fino al 30 giugno 2019.
11.2. A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare il rilascio o il riconoscimento di un'omologazione a norma del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 01.
11.3. A decorrere dal 1o settembre 2019 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate per la prima volta dopo il 1o settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.
11.4. Fino al 1o settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento riconoscono le omologazioni rilasciate per la prima volta antecedentemente al 1o settembre 2019 a norma del presente regolamento nella sua versione originale.
11.5. A decorrere dal 1o settembre 2021 le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale.
11.6. In deroga ai punti da 11.3 a 11.5, le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale e non interessate dalla serie di modifiche 01 restano valide e sono riconosciute dalle parti contraenti che applicano il presente regolamento.
11.7. In deroga alle disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che applicano il presente regolamento a decorrere da una data successiva a quella in cui entra in vigore la serie di modifiche 01 non sono obbligate a riconoscere le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento nella sua versione originale e sono obbligate solo a riconoscere le omologazioni rilasciate in conformità alla serie di modifiche 01.
11.8. Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di rilasciare omologazioni, o estensioni, ai sensi del presente regolamento nella sua versione originale.»
Allegato 1, l'Addendum alla scheda di notifica n. …, Informazioni tecniche, punto 1.2, è così modificato:
1.2. Descrizione dell'AVAS (ove applicabile): …
1.2.1. Suono a veicolo fermo (sì/no)
1.2.2. N. di suoni selezionabili dal conducente (1/2/3/…)»