3.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento vanno controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore [2015/1038]

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Serie di modifiche 07 del regolamento — data di entrata in vigore: 22 gennaio 2015

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Specifiche e prove

6.

Modifiche del tipo di veicolo

7.

Estensioni delle omologazioni

8.

Conformità della produzione

9.

Conformità in servizio

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Disposizioni transitorie

13.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

Appendice 1:

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è soddisfacente

Appendice 2:

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è insoddisfacente o indisponibile

Appendice 3:

Controllo della conformità in servizio

Appendice 4:

Procedimento statistico delle prove relative alla conformità in servizio per le emissioni allo scarico

Appendice 5:

Responsabilità relative alla conformità in servizio

Appendice 6:

Prescrizioni per i veicoli che utilizzano un reagente per il sistema di post-trattamento dei gas di scarico

Allegati

Allegato 1:

Caratteristiche del motore e del veicolo e informazioni relative all'effettuazione delle prove

Allegato 2:

Notifica riguardante il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo in relazione alle emissioni di inquinanti gassosi dal motore in applicazione del regolamento n. 83

Allegato 3:

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4a:

Prova di tipo I

Allegato 5:

Prova di tipo II (controllo delle emissioni di monossido di carbonio al regime minimo)

Allegato 6:

Prova di tipo III (controllo delle emissioni di gas dal basamento)

Allegato 7:

Prova di tipo IV (determinazione delle emissioni evaporative dei veicoli con motore ad accensione comandata)

Allegato 8:

Prova di tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo)

Allegato 9:

Prova di tipo V (descrizione della prova di resistenza per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)

Allegato 10:

Specifiche dei carburanti di riferimento

Allegato 10a:

Specifiche relative ai carburanti di riferimento gassosi

Allegato 11:

Sistema diagnostico di bordo (OBD) dei veicoli a motore

Allegato 12:

Omologazione ECE dei veicoli alimentati a GPL o a gas naturale (GN)/biometano

Allegato 13:

Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli con sistema a rigenerazione periodica

Allegato 14:

Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli ibridi elettrici (HEV)

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione dei veicoli a motore.

Stabilisce inoltre le regole legate alla conformità in servizio, alla durata dei dispositivi antinquinamento e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD).

1.1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg (1).

Su richiesta del costruttore, l'omologazione rilasciata in forza del presente regolamento può essere estesa dai veicoli di cui sopra ai veicoli di categoria M1, M2, N1e N2 con massa di riferimento non superiore a 2 840 kg che soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti elementi:

2.1.1.

inerzia equivalente, determinata in funzione della massa di riferimento secondo quanto prescritto dalla tabella A4a/3 dell'allegato 4a del presente regolamento; e

2.1.2.

caratteristiche del motore e del veicolo definite nell'allegato 1 del presente regolamento;

2.2.

«massa di riferimento», la massa a vuoto del veicolo maggiorata di una massa forfettaria di 100 kg per le prove eseguite conformemente agli allegati 4a e 8 del presente regolamento;

2.2.1.

«massa a vuoto», la massa del veicolo in ordine di marcia senza la massa forfettaria del conducente di 75 kg, passeggeri o carico, ma con il serbatoio di carburante pieno al 90 %, il normale corredo di attrezzi e la ruota di scorta, se del caso;

2.2.2.

«massa in ordine di marcia», la massa descritta al punto 2.6 dell'allegato 1 del presente regolamento e, per i veicoli progettati e fabbricati per il trasporto di più di 9 persone (oltre al conducente), la massa di una persona di accompagnamento (75 kg) se, tra i 9 o più sedili, uno è riservato a tale persona;

2.3.

«massa massima», la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo (tale massa può essere maggiore della massa massima autorizzata dall'amministrazione nazionale);

2.4.

«inquinanti gassosi», le emissioni gassose allo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto espressi in biossido di azoto (NO2) equivalente e idrocarburi, presupponendo un rapporto di:

a)

C1H2,525 per il gas di petrolio liquefatto (GPL);

b)

C1H4 per il gas naturale (GN) e il biometano;

c)

C1H1,89O0,016 per la benzina (E5);

d)

C1H1,93O0,033 per la benzina (E10);

e)

C1H1,86O0,005 per il diesel (B5);

f)

C1H1,86O0,007 per il diesel (B7);

g)

C1H2,74O0,385 per l'etanolo (E85);

h)

C1H2,61O0,329 per l'etanolo (E75);

2.5.

«particolato inquinante», i componenti dei gas di scarico prelevati, mediante i filtri descritti nell'appendice 4 dell'allegato 4a del presente regolamento, dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C);

2.5.1.

«numero delle particelle», il numero complessivo di particelle di diametro superiore a 23 nm presenti nei gas di scarico diluiti dopo essere state condizionate per rimuovere il materiale volatile, come descritto nell'appendice 5 dell'allegato 4a del presente regolamento;

2.6.

«emissioni allo scarico»,

a)

per i motori ad accensione comandata, le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato;

b)

per i motori ad accensione spontanea, le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e il numero di particelle;

2.7.

«emissioni evaporative», i vapori di idrocarburi provenienti dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo a motore e diversi da quelli emessi allo scarico;

2.7.1.

«perdite dovute allo sfiato del serbatoio», le emissioni di idrocarburi causate dalle variazioni di temperatura nel serbatoio del carburante (assumendo un rapporto di C1H2,33);

2.7.2.

«perdite per sosta a caldo (hot soak)», le emissioni di idrocarburi provenienti dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo fermo dopo un periodo di funzionamento (assumendo un rapporto di C1 H2,20);

2.8.

«basamento del motore», gli spazi interni o esterni al motore in collegamento con la coppa dell'olio tramite condutture interne o esterne dalle quali possono fuoriuscire gas e vapori;

2.9.

«dispositivo di avviamento a freddo», un dispositivo che arricchisce temporaneamente la miscela aria-carburante dei motori per agevolarne la messa in moto;

2.10.

«dispositivi ausiliari di avviamento», i dispositivi o gli accorgimenti che facilitano l'avviamento del motore senza arricchire la miscela aria-carburante, ad esempio candele di preriscaldamento, modifiche della fasatura di iniezione e così via;

2.11.

«cilindrata del motore»:

2.11.1.

il volume nominale del motore a cilindri nel caso dei motori a pistone alternativo;

2.11.2.

il doppio del volume nominale della camera di combustione di ogni pistone nel caso dei motori a pistone rotativo (Wankel);

2.12.

«dispositivi antinquinamento», quei componenti di un veicolo che controllano e/o limitano le emissioni allo scarico e le emissioni evaporative;

2.13.

«sistema diagnostico di bordo (OBD)», un sistema diagnostico per il controllo delle emissioni in grado di individuare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;

2.14.

«prove sui veicoli in circolazione», le prove e la valutazione della conformità in servizio effettuate ai sensi del punto 9.2.1 del presente regolamento;

2.15.

«manutenzione e utilizzazione corrette» ai fini di un veicolo da sottoporre a prova, che tale veicolo soddisfa i criteri di accettazione di un veicolo selezionato di cui al punto 2 dell'appendice 3 del presente regolamento;

2.16.

«impianto di manipolazione (defeat device)», ogni elemento di progetto che rileva la temperatura, la velocità del veicolo, il regime di giri del motore, la marcia innestata, la depressione nel collettore o qualsiasi altro parametro al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni, in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si riscontrano durante il normale funzionamento e la normale utilizzazione del veicolo; un elemento rispondente a tali caratteristiche può non essere considerato un impianto di manipolazione se:

2.16.1.

l'impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di far funzionare in modo sicuro il veicolo; oppure

2.16.2.

l'impianto funziona esclusivamente quando è necessario per l'avviamento del motore; oppure

2.16.3.

le condizioni sono sostanzialmente comprese nei procedimenti di prova di tipo I o VI;

2.17.

«famiglia di veicoli», un gruppo di tipi di veicolo identificato da un veicolo capostipite ai fini dell'allegato 12 del presente regolamento;

2.18.

«biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

2.19.

«omologazione di un veicolo», l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda le condizioni seguenti: (2)

2.19.1.

limitazione delle emissioni allo scarico del veicolo, delle emissioni evaporative, delle emissioni dal basamento, durata dei dispositivi antinquinamento, limitazione delle emissioni inquinanti dopo un avviamento a freddo e sistema diagnostico di bordo dei veicoli alimentati a benzina senza piombo o che possono essere alimentati sia a benzina senza piombo che a GPL o GN/biometano (omologazione B);

2.19.2.

limitazione delle emissioni inquinanti gassose e di particolato, durata dei dispositivi antinquinamento e sistema diagnostico di bordo dei veicoli alimentati a carburante diesel (omologazione C) o che possono essere alimentati sia a diesel che a biodiesel, oppure a biocarburante;

2.19.3.

limitazione delle emissioni inquinanti gassose del motore, delle emissioni dal basamento, durata dei dispositivi antinquinamento, limitazione delle emissioni dopo un avviamento a freddo e diagnostica di bordo dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano (omologazione D);

2.20.

«sistema a rigenerazione periodica», un dispositivo antinquinamento (ad esempio convertitore catalitico, filtro antiparticolato) che richiede un processo di rigenerazione periodica a intervalli inferiori a 4 000 km di funzionamento normale del veicolo. Nei cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione è ammesso il superamento dei limiti di emissione. Se nella prova di tipo I si innesca almeno una volta la rigenerazione del dispositivo antinquinamento e tale rigenerazione si è già verificata almeno una volta durante il ciclo di preparazione del veicolo, il sistema si considera un sistema a rigenerazione continua che non richiede un procedimento di prova particolare. L'allegato 13 del presente regolamento non si applica ai sistemi a rigenerazione continua.

Su richiesta del costruttore, il procedimento di prova specifico per i sistemi a rigenerazione periodica non si applica al dispositivo a rigenerazione se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione dati che confermano che nei cicli in cui si verifica la rigenerazione le emissioni rimangono inferiori ai limiti di cui al punto 5.3.1.4 applicati per la categoria di veicoli in esame previo consenso del servizio tecnico.

2.21.

Veicoli ibridi

2.21.1.

Definizione generale di veicoli ibridi (VI):

« veicolo ibrido (VI) » veicolo munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di accumulo dell'energia.

2.21.2.

Definizione di veicoli ibridi elettrici (HEV):

« veicolo ibrido elettrico (HEV) » veicolo, anche eventualmente ricavante energia da un carburante di consumo solo per la ricarica del dispositivo di accumulo dell'energia/potenza elettrica, che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di potenza/energia accumulata presenti a bordo del veicolo stesso:

a)

un carburante di consumo,

b)

batteria, condensatore, volano/generatore o altro dispositivo di accumulo dell'energia/potenza elettrica.

2.22.

Per «veicolo monocarburante» si intende un veicolo concepito essenzialmente per funzionare con un unico tipo di carburante.

2.22.1.

Per «veicolo monocarburante a gas» si intende un veicolo concepito essenzialmente per funzionare a GPL, a GN/biometano o a idrogeno, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio per la benzina della capacità massima di 15 litri.

2.23.

Per «veicolo bicarburante» si intende un veicolo munito di due distinti sistemi di immagazzinamento del carburante e realizzato in modo da funzionare con un solo carburante alla volta. L'impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità e nella durata.

2.23.1.

Per «veicolo bicarburante a gas» si intende un veicolo che può funzionare a benzina (in modalità a benzina) e anche a GPL, a GN/biometano o a idrogeno (in modalità a gas).

2.24.

Per «veicolo alimentato da carburante alternativo» si intende un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferiche oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali.

2.25.

Per «veicolo policarburante» si intende un veicolo, munito di un unico sistema di immagazzinamento del carburante, che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti.

2.25.1.

Per «veicolo policarburante a etanolo» si intende un veicolo policarburante che può funzionare a benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all'85 % da etanolo (E85).

2.25.2.

Per «veicolo policarburante a biodiesel» si intende un veicolo policarburante che può funzionare a carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel.

2.26.

Per «veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali» si intendono veicoli diesel della categoria M1 che possono essere:

a)

veicoli per uso speciale con massa di riferimento superiore a 2 000 kg (3);

b)

veicoli con massa di riferimento superiore a 2 000 kg progettati per il trasporto di sette o più occupanti, compreso il conducente, ad eccezione dei veicoli della categoria M1G; (3);

c)

veicoli con massa di riferimento superiore a 1 760 kg costruiti specificamente per scopi commerciali e adibiti al trasporto di sedie a rotelle all'interno del veicolo.

2.27.

Nell'ambito del rapporto di efficienza in uso di un sistema di monitoraggio (IUPRM), per «avviamento a freddo» si intende che la temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore è inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.

2.28.

Per «motore a iniezione diretta» si intende un motore che può operare in una modalità in cui il carburante è immesso nell'aria aspirata dopo che quest'ultima è passata attraverso le valvole di aspirazione.

2.29.

Per «gruppo propulsore elettrico» si intende un sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, uno o più dispositivi di condizionamento della potenza elettrica e una o più macchine elettriche che convertono l'energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo.

2.30.

Per «veicolo esclusivamente elettrico» si intende un veicolo che per la sua propulsione utilizza esclusivamente un gruppo propulsore elettrico.

2.31.

Per «veicolo a idrogeno con pile a combustibile» si intende un veicolo che funziona con pile a combustibile che convertono l'energia chimica dell'idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo.

2.32.

Per «potenza netta» si intende la potenza ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al corrispondente regime del motore con i dispositivi ausiliari, verificata in base ai dettami del regolamento n. 85 e determinata alle condizioni atmosferiche di riferimento.

2.33.

Per «potenza massima netta» si intende il valore massimo della potenza netta misurato con il motore a pieno carico.

2.34.

Per «potenza massima su 30 minuti» si intende la potenza massima netta di un sistema di trazione elettrico alla tensione continua (CC) stabilita al punto 5.3.2 del regolamento n. 85.

2.35.

Per «avviamento a freddo» si intende che la temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore è inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni allo scarico, le emissioni dal basamento, le emissioni evaporative, la durata dei dispositivi antinquinamento e il sistema diagnostico di bordo (OBD) deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante all'autorità di omologazione.

3.1.1.   Inoltre, il costruttore è tenuto a presentare le seguenti informazioni:

a)

nel caso dei veicoli muniti di motori ad accensione comandata, una dichiarazione riguardante la percentuale minima di accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che determinerebbe un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 dell'allegato 11 del presente regolamento, se tale percentuale fosse presente fin dall'inizio della prova di tipo I descritta nell'allegato 4a del presente regolamento, oppure che potrebbe causare il surriscaldamento di uno o più catalizzatori dei gas di scarico, con conseguente danno irreversibile degli stessi;

b)

informazioni scritte dettagliate che descrivano per esteso le caratteristiche operative e di funzionamento del sistema OBD, compreso un elenco di tutte le parti principali del sistema di controllo delle emissioni del veicolo che sono monitorate dal sistema OBD;

c)

una descrizione della spia di malfunzionamento utilizzata dal sistema OBD per segnalare al conducente del veicolo la presenza di un guasto;

d)

una dichiarazione in cui il costruttore attesta che il sistema OBD è conforme alle disposizioni indicate nell'allegato 11, appendice 1, punto 7 del presente regolamento, relative all'efficienza in uso in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili;

e)

un piano che descriva i criteri tecnici dettagliati e la giustificazione per l'aggiornamento del numeratore e del denominatore di ciascun monitor per il quale è richiesto il rispetto delle prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punti 7.2 e 7.3 del presente regolamento, nonché per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale nelle condizioni delineate nell'allegato 11, appendice 1, punto 7.7 del presente regolamento;

f)

una descrizione delle disposizioni adottate per evitare la manomissione o la modifica del computer di controllo delle emissioni;

g)

se del caso, i particolari della famiglia di veicoli di cui all'appendice 2 dell'allegato 11 del presente regolamento;

h)

se del caso, copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione delle omologazioni e l'individuazione dei fattori di deterioramento.

3.1.2.   Per quanto riguarda le prove di cui al punto 3 dell'allegato 11 del presente regolamento, al servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo o della famiglia di veicoli munito del sistema OBD da omologare. Se il servizio tecnico ritiene che tale veicolo non sia pienamente rappresentativo del tipo o della famiglia di veicoli descritti nell'allegato 11, appendice 2, del presente regolamento, occorre presentare alla prova un veicolo alternativo e se necessario un ulteriore veicolo, ai sensi del punto 3 dell'allegato 11 del presente regolamento.

3.2.   Il modello della scheda informativa riguardante le emissioni di gas allo scarico, le emissioni evaporative, la durata e il sistema diagnostico di bordo (OBD) figura nell'allegato 1 del presente regolamento. Le informazioni di cui alla voce 3.2.12.2.7.6 dell'allegato 1 del presente regolamento devono essere incluse nell'appendice 1 «Dati relativi al sistema OBD» della notifica relativa all'omologazione il cui modello figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

3.2.1.   Se del caso, deve essere presentata copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l'estensione dell'omologazione e l'individuazione dei fattori di deterioramento.

3.3.   Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione di cui al punto 5 del presente regolamento.

3.3.1.   La domanda di cui al punto 3.1 del presente regolamento va redatta conformemente al modello della scheda informativa di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

3.3.2.   Ai fini del punto 3.1.1, lettera d), il costruttore deve utilizzare il modello di certificato di conformità alle prescrizioni relative all'efficienza in uso del sistema OBD contenuto nell'appendice 2 dell'allegato 2 del presente regolamento.

3.3.3.   Ai fini del punto 3.1.1, lettera e), l'autorità di omologazione che rilascia l'autorizzazione deve mettere a disposizione delle autorità di omologazione, su richiesta, le informazioni cui si fa riferimento nella medesima lettera e).

3.3.4.   Ai fini del punto 3.1.1, lettere d) ed e), del presente regolamento, le autorità di omologazione non devono rilasciare l'omologazione del veicolo se le informazioni presentate dal costruttore non sono tali da soddisfare le prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 7 del presente regolamento. I punti 7.2, 7.3 e 7.7 dell'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento si applicano in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili. Per valutare l'attuazione delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, le autorità di omologazione devono tenere conto dello stato della tecnologia.

3.3.5.   Ai fini del punto 3.1.1, lettera f), del presente regolamento, le disposizioni adottate per evitare la manomissione e la modifica del computer di controllo delle emissioni devono comprendere un sistema di aggiornamento basato sull'utilizzo di un programma o di una taratura approvati dal costruttore.

3.3.6.   Per le prove specificate nella tabella A, il costruttore deve presentare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.3.7.   La domanda di omologazione dei veicoli policarburante deve essere conforme alle prescrizioni aggiuntive indicate nei punti 4.9.1 e 4.9.2 del presente regolamento.

3.3.8.   Le modifiche apportate alla costruzione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente dopo l'omologazione non invalidano automaticamente l'omologazione, se non quando le caratteristiche o i parametri tecnici originari sono modificati in misura tale da influire sulla funzionalità del motore o del sistema di controllo dell'inquinamento.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il tipo di veicolo presentato all'omologazione conformemente alla presente modifica soddisfa le prescrizioni di cui al punto 5 del presente regolamento, l'omologazione del tipo di veicolo deve essere concessa.

4.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione.

Le prime due cifre di tale numero indicano la serie di modifiche in forza della quale è stata rilasciata l'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.3.   L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti contraenti l'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 2 del regolamento.

4.3.1.   Nel caso in cui il presente testo venga modificato ad esempio con l'introduzione di nuovi valori limite, alle parti contraenti l'accordo deve essere comunicato quali tipi di veicolo già omologati sono conformi alle nuove disposizioni.

4.4.   Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

4.4.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (4);

4.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1;

4.4.3.

il marchio di omologazione deve contenere, dopo il numero di omologazione, un altro carattere che permetta di distinguere i valori limite di emissione per i quali è stata rilasciata l'omologazione. Tale lettera dovrebbe essere scelta in base alla tabella A3/1 dell'allegato 3 del presente regolamento.

4.5.   Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in questo caso i numeri del regolamento e dell'omologazione e gli altri simboli supplementari relativi a tutti i regolamenti ai sensi dei quali l'omologazione è stata rilasciata nel paese che ha concesso l'omologazione in base al presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1 del presente regolamento.

4.6.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.   Il marchio di omologazione deve essere posizionato sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della stessa.

4.7.1.   Nell'allegato 3 del presente regolamento figurano alcuni esempi di configurazione del marchio di omologazione.

4.8.   Prescrizioni aggiuntive per i veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano

4.8.1.   Le prescrizioni aggiuntive riguardanti i veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano sono riportate nell'allegato 12 del presente regolamento.

4.9.   Prescrizioni aggiuntive per l'omologazione dei veicoli policarburante

4.9.1.   Per l'omologazione di un veicolo policarburante a etanolo o a biodiesel, il costruttore del veicolo deve descrivere la capacità del veicolo di adattarsi a qualsiasi miscela di benzina ed etanolo (composta fino all'85 % da etanolo) o diesel e biodiesel reperibile sul mercato.

4.9.2.   Per i veicoli policarburante, il passaggio da un carburante di riferimento all'altro tra una prova e l'altra deve essere effettuato senza intervenire manualmente sulle regolazioni del motore.

4.10.   Prescrizioni relative all'omologazione del sistema OBD

4.10.1.   Il costruttore deve fare sì che tutti i veicoli siano dotati di sistema OBD.

4.10.2.   Il sistema OBD deve essere progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l'identificazione dei tipi di deterioramento o malfunzionamento per l'intera durata di vita del veicolo.

4.10.3.   Il sistema OBD deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento nelle normali condizioni di utilizzo.

4.10.4.   Quando il sistema OBD è sottoposto a prova con un componente difettoso conformemente all'appendice 1 dell'allegato 11 del presente regolamento, la spia di malfunzionamento del sistema OBD deve attivarsi. La spia di malfunzionamento del sistema OBD può attivarsi durante la prova anche con livelli di emissioni inferiori ai valori limite per l'OBD precisati nell'allegato 11 del presente regolamento.

4.10.5.   Il costruttore deve assicurarsi che il sistema OBD sia conforme alle prescrizioni in materia di efficienza in uso indicate nell'allegato 11, appendice 1, punto 7 del presente regolamento in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili.

4.10.6.   Il costruttore deve mettere rapidamente a disposizione delle autorità nazionali e degli operatori indipendenti i dati non cifrati relativi all'efficienza in uso che devono essere registrati e presentati dal sistema OBD di un veicolo conformemente a quanto disposto dall'allegato 11, appendice 1, punto 7.6 del presente regolamento.

5.   SPECIFICHE E PROVE

Costruttori in piccole serie

In alternativa alle prescrizioni del presente punto, i costruttori di autoveicoli la cui produzione annua a livello mondiale è inferiore a 10 000 esemplari possono ottenere l'omologazione sulla base delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nella tabella sottostante.

Atto legislativo

Prescrizioni

Codice dei regolamenti della California (California Code of Regulations),, titolo 13, punti 1961(a) e 1961(b)(1)(C)(1) applicabili agli autoveicoli modello 2001 e successivi, 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 e 1975, pubblicato da Barclays Publishing.

L'omologazione viene rilasciata ai sensi del Codice dei regolamenti della California (California Code of Regulations), applicabile ai modelli più recenti di veicoli leggeri.

Le prove relative alle emissioni nell'ambito dei controlli tecnici di cui all'allegato 5 del presente regolamento e le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni relative all'OBD di cui punto 5 dell'allegato 11 del presente regolamento saranno ancora richieste per ottenere l'omologazione CE riguardo alle emissioni a norma del presente punto.

Le autorità di omologazione devono notificare alle altre autorità di omologazione delle parti contraenti i dettagli di ciascuna omologazione concessa in base a questo punto.

5.1.   Generalità

5.1.1.   I componenti che possono influire sull'emissione di inquinanti devono essere progettati, costruiti e montati in modo in modo che il veicolo, in condizioni normali di utilizzo e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, soddisfi le disposizioni del presente regolamento.

5.1.2.   Le misure tecniche adottate dal costruttore devono garantire che le emissioni gassose allo scarico e le emissioni evaporative risultino effettivamente limitate, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, per tutta la normale durata di vita del veicolo e in condizioni normali di utilizzo dello stesso. Tali misure devono riguardare anche la sicurezza dei tubi flessibili utilizzati nei sistemi di controllo delle emissioni e dei relativi raccordi e collegamenti, che devono essere costruiti in modo conforme al progetto originario. Nel caso delle emissioni allo scarico, queste disposizioni si considerano soddisfatte se sono osservate le disposizioni dei punti 5.3.1 e 8.2 del presente regolamento. Nel caso delle emissioni evaporative, queste condizioni si considerano soddisfatte se sono osservate le disposizioni dei punti 5.3.4 e 8.4 del presente regolamento.

5.1.2.1.   È vietato l'impiego di un impianto di manipolazione.

5.1.3.   Orifizi dei bocchettoni dei serbatoi di benzina

5.1.3.1.   Fatto salvo il punto 5.1.3.2 del presente regolamento, l'orifizio di entrata del serbatoio della benzina o dell'etanolo deve essere progettato in modo da evitare che il serbatoio possa essere riempito con una pistola di erogazione di diametro esterno pari o superiore a 23,6 mm.

5.1.3.2.   Il punto 5.1.3.1 del presente regolamento non si applica nel caso in cui siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

5.1.3.2.1.

il veicolo è progettato e costruito in modo tale che nessuno dei componenti destinati al controllo delle emissioni inquinanti possa essere danneggiato dall'uso di benzina con piombo; e

5.1.3.2.2.

il veicolo riporta in modo evidente, leggibile e indelebile il simbolo della benzina senza piombo specificato nella norma ISO 2575-1982, collocato in posizione immediatamente visibile alla persona che riempie il serbatoio di carburante. Sono ammesse altre indicazioni aggiuntive.

5.1.4.   Devono essere adottate le misure necessarie ad impedire emissioni evaporative eccessive e la fuoriuscita di carburante dovute all'assenza del tappo del serbatoio del carburante. Tale obiettivo può essere conseguito nel modo seguente:

5.1.4.1.

utilizzando un tappo inamovibile ad apertura e chiusura automatiche;

5.1.4.2.

ricorrendo a caratteristiche costruttive che permettano di evitare eccessive emissioni evaporative quando manca il tappo del serbatoio; oppure

5.1.4.3.

ricorrendo ad altri accorgimenti che sortiscano lo stesso effetto. Ad esempio: un tappo del serbatoio collegato al veicolo con una catenella o in altro modo, oppure dotato di un'apertura azionata dalla chiave di accensione del veicolo. In questo caso la chiave deve potere essere estratta dal tappo solo in posizione di chiusura.

5.1.5.   Prescrizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico

5.1.5.1.   Ogni veicolo dotato di computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da impedirne la modifica, a meno che detta modifica non sia autorizzata dal costruttore. Il costruttore deve autorizzare modifiche, se esse sono necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, l'adeguamento o la riparazione del veicolo. Tutti i codici informatici o i parametri operativi riprogrammabili devono essere protetti dalla manomissione e devono garantire un livello di protezione pari almeno a quanto previsto dalle disposizioni della norma ISO DIS 15031-7 del 15 marzo 2001 (SAE J2186 dell'ottobre 1996). Tutti i circuiti di memoria di taratura asportabili devono essere rivestiti di resina, racchiusi in un contenitore sigillato o protetti da un algoritmo elettronico e devono poter essere sostituiti soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi. Questo tipo di protezione è ammessa solo per gli elementi direttamente associati alla regolazione delle emissioni o alla prevenzione del furto del veicolo.

5.1.5.2.   I parametri computerizzati di funzionamento del motore devono poter essere modificati soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi (ad es. componenti di computer saldati o rivestiti di resina, o rivestimento sigillato o saldato).

5.1.5.3.   Nel caso di pompe di iniezione meccaniche montate su motori ad accensione spontanea, i costruttori devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la manomissione della regolazione della portata massima di carburante nel veicolo in circolazione.

5.1.5.4.   Il costruttore può inoltrare all'autorità di omologazione una domanda di esenzione da una di tali prescrizioni per i veicoli che, verosimilmente, non richiedono tale protezione. I criteri che l'autorità di omologazione prende in considerazione nel valutare una domanda di esenzione includono, a mero titolo esemplificativo, la disponibilità corrente dei circuiti di memoria per il miglioramento delle prestazioni, la capacità del veicolo di produrre prestazioni elevate e il probabile volume di vendite dello stesso.

5.1.5.5.   I costruttori che utilizzano sistemi di codifica computerizzati programmabili (ad esempio Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM — Memoria ROM elettrica, programmabile, cancellabile) devono impedire la riprogrammazione non autorizzata. I costruttori devono adottare strategie sofisticate per prevenire la manomissione e funzioni di protezione dalla scrittura che rendano necessario l'accesso elettronico a un computer con sede presso il costruttore. L'autorità di omologazione autorizza i metodi che garantiscono un livello adeguato di protezione dalla manomissione.

5.1.6.   Deve essere possibile ispezionare il veicolo per i controlli tecnici al fine di determinare le sue prestazioni in relazione ai dati raccolti conformemente al punto 5.3.7. Se l'ispezione richiede una procedura speciale, tale procedura deve essere descritta dettagliatamente nel libretto di manutenzione (o in un documento equivalente). La procedura speciale non deve richiedere l'uso di attrezzature speciali diverse da quelle fornite a corredo del veicolo.

5.2.   Procedura di prova

La tabella A illustra le varie possibilità previste per l'omologazione di un veicolo.

5.2.1.   I veicoli muniti di motore ad accensione comandata e i veicoli ibridi elettrici muniti di motore ad accensione comandata devono essere sottoposti alle seguenti prove:

 

tipo I (verifica delle emissioni medie allo scarico dopo un avviamento a freddo);

 

tipo II (emissione di monossido di carbonio al regime minimo);

 

tipo III (emissione di gas dal basamento);

 

tipo IV (emissioni evaporative);

 

tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento);

 

tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo);

 

prova sul sistema OBD;

 

prova della potenza del motore.

5.2.2.   I veicoli con motore ad accensione comandata e i veicoli ibridi elettrici con motore ad accensione comandata alimentato a GPL o GN/biometano (monocarburante o bicarburante) devono essere sottoposti alle seguenti prove (conformemente alla tabella A):

 

tipo I (verifica delle emissioni medie allo scarico dopo un avviamento a freddo);

 

tipo II (emissione di monossido di carbonio al regime minimo);

 

tipo III (emissione di gas dal basamento);

 

tipo IV (emissioni evaporative), se del caso;

 

tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento);

 

tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo), se del caso;

 

prova sul sistema OBD;

 

prova della potenza del motore.

5.2.3.   I veicoli con motore ad accensione spontanea e i veicoli ibridi elettrici con motore ad accensione spontanea devono essere sottoposti alle seguenti prove:

 

tipo I (verifica delle emissioni medie allo scarico dopo un avviamento a freddo);

 

tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento);

 

prova sul sistema OBD.

Tabella A

Prescrizioni

Applicabilità delle prescrizioni di prova per le omologazioni e le estensioni

Categoria del veicolo

Veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi

Veicoli con motore ad accensione spontanea compresi gli ibridi

Monocarburante

Bicarburante (5)

Policarburante (5)

Policarburante

Monocarburante

Carburante di riferimento

Benzina (E5/E10) (11)

GPL

GN/biometano

Idrogeno (ICE) (9)

Benzina (E5/E10) (11)

Benzina (E5/E10) (11)

Benzina (E5/E10) (11)

Benzina (E5/E10) (11)

Diesel (B5/B7) (11)

Diesel (B5/B7) (11)

GPL

GN/biometano

Idrogeno (ICE) (9)

Etanolo (E85)

Biodiesel

Gas inquinanti

(prova di tipo I)

 (8)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti) (8)

(entrambi i carburanti)

(solo B5/B7) (6)  (11)

Massa del particolato e numero di particelle

(prova di tipo I)

 (10)

(solo benzina) (10)

(solo benzina) (10)

(solo benzina) (10)

(entrambi i carburanti) (10)

(solo B5/B7) (6)  (11)

Emissioni al minimo

(prova di tipo II)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(solo benzina)

(entrambi i carburanti)

Emissioni dal basamento

(prova di tipo III)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

Emissioni evaporative

(prova di tipo IV)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

Durata

(prova di tipo V)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

Sì (solo B5/B7) (6)  (11)

Emissioni a bassa temperatura

(prova di tipo VI)

(solo benzina)

(solo benzina)

(solo benzina)

 (7)

(entrambi i carburanti)

Conformità in servizio

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

(entrambi i carburanti)

Sì (solo B5/B7) (6)  (11)

Diagnostica di bordo

5.3.   Descrizione delle prove

5.3.1.   Prova di tipo I (verifica delle emissioni allo scarico dopo un avviamento a freddo)

5.3.1.1.   La figura 1 presenta le varie possibilità per la prova di tipo I. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1.

5.3.1.2.   Il veicolo è esaminato su un banco dinamometrico provvisto di un sistema che simuli resistenza e inerzia.

5.3.1.2.1.   Si esegue senza interruzione una prova della durata totale di 19 minuti e 40 secondi, costituita da due parti, 1 e 2. Con il consenso del costruttore, il prelievo può essere interrotto per non più di 20 secondi tra la fine della parte 1 e l'inizio della parte 2 al fine di facilitare la regolazione dell'attrezzatura di prova.

5.3.1.2.1.1.   Nel caso dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano sottoposti alla prova di tipo I vanno rilevate le variazioni nella composizione del GPL o del GN/biometano, come descritto nell'allegato 12 del presente regolamento. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN/biometano vanno sottoposti a prova per entrambi i carburanti; nella prova con alimentazione a GPL o GN/biometano vanno rilevate le variazioni nella composizione del GPL o GN/biometano, come descritto nell'allegato 12 del presente regolamento.

5.3.1.2.1.2.   In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.1.2.1.1, i veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina è montato solo a fini di emergenza o per l'avviamento e il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo I, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

5.3.1.2.2.   La parte 1 della prova è costituita da quattro cicli urbani elementari. Ogni ciclo urbano elementare comprende quindici fasi (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione ecc.).

5.3.1.2.3.   La parte 2 della prova è costituita da un ciclo extraurbano. Il ciclo extraurbano comprende tredici fasi (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione ecc.).

5.3.1.2.4.   Durante la prova i gas di scarico sono diluiti e un campione proporzionale viene raccolto in uno o più sacchi. I gas di scarico del veicolo oggetto della prova sono diluiti, prelevati e analizzati applicando il procedimento descritto qui appresso; viene misurato il volume totale dello scarico diluito. Vengono registrate non soltanto le emissioni di monossido di carbonio, di idrocarburi e di ossidi di azoto, ma anche le emissioni di particolato prodotto dai veicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

5.3.1.3.   La prova è eseguita applicando il procedimento di prova di tipo I descritta nell'allegato 4a del presente regolamento. Per la raccolta e per l'analisi dei gas si devono applicare i metodi prescritti dalle appendici 2 e 3 dell'allegato 4a del presente regolamento. Per la campionatura e l'analisi del particolato vanno applicati i metodi prescritti dalle appendici 4 e 5 dello stesso allegato.

5.3.1.4.   Fatte salve le prescrizioni del punto 5.3.1.5, la prova deve essere ripetuta tre volte. I risultati di ciascuna prova devono essere moltiplicati per un opportuno fattore di deterioramento indicato al punto 5.3.6, tabella 3, e, nel caso dei sistemi a rigenerazione periodica definiti al punto 2.20, anche per i fattori Ki ricavati dall'allegato 13 del presente regolamento. Le masse risultanti dalle emissioni gassose e la massa del particolato ottenuta devono risultare inferiori ai limiti indicati nella tabella 1:

Tabella 1

Limiti per le emissioni

 

Massa di riferimento

(RM) (kg)

Valori limite

Massa di monossido di carbonio (CO)

Massa di idrocarburi

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa degli ossidi di azoto

(NOx)

Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto

(THC + NOx)

Massa di particolato

(PM)

Numero di particelle

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (12)

CI

PI (12)  (13)

CI

M

Tutti

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

Tutti

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

PI

accensione comandata.

CI

accensione spontanea.

5.3.1.4.1.   Per ciascuno degli inquinanti di cui al punto 5.3.1.4 è tuttavia ammesso che una delle tre masse ottenute superi, al massimo del 10 %, il limite prescritto per il veicolo considerato, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. Se i limiti prescritti sono superati per più di un inquinante, è irrilevante il fatto che tale superamento si verifichi nel corso della stessa prova o in prove diverse.

5.3.1.4.2.   Quando le prove sono eseguite con carburanti gassosi, la massa di emissioni gassose che ne risulta deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella 1 per i veicoli a benzina.

5.3.1.5.   Il numero di prove prescritte al punto 5.3.1.4 può essere ridotto qualora ricorrano le condizioni qui appresso definite, dove V1 è il risultato della prima prova e V2 il risultato della seconda prova per ciascun inquinante o per l'emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione.

5.3.1.5.1.   Se il risultato ottenuto per ciascun inquinante o per l'emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione è inferiore o pari a 0,70 L (vale a dire V1 ≤ 0,70 L), è sufficiente una sola prova.

5.3.1.5.2.   Se il requisito di cui al punto 5.3.1.5.1 non è soddisfatto, vengono eseguite soltanto due prove se per ciascun inquinante o per l'emissione combinata di due inquinanti soggetti a limitazione sono rispettate le seguenti condizioni:

V1 ≤ 0,85 L e V1 + V2 ≤ 1,70 L e V2 ≤ L.

Figura 1

Diagramma di flusso per l'omologazione di tipo I

Image 1

rifiutata

3 prove

rilasciata

rilasciata

rilasciata

rilasciata

(Vi1 + Vi2 + Vi3)/3 < L

Vi3 > 1,10 L

Vi3 ≥ L

e Vi2 ≥ L

o Vi1 ≥ L

Vi1 < L

e Vi2 < L

e Vi3 < L

Vi2 > 1,10 L

o Vi1 ≥ L

e Vi2 ≥ L

Vi1 ≤ 0,85 L

e Vi2 < L

e Vi1 + Vi2 < 1,70 L

2 prove

Vi1 > 1,10 L

Vi1 ≤ 0,70 L

no

no

no

no

no

no

no

no

1 prova

5.3.2.   Prova di tipo II (controllo delle emissioni di monossido di carbonio al regime minimo)

5.3.2.1.   Questa prova è eseguita su tutti i veicoli con motore ad accensione comandata come segue:

5.3.2.1.1.

i veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN/biometano sono sottoposti alla prova di tipo II per entrambi i carburanti;

5.3.2.1.2.

In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.2.1.1, i veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina è montato solo a fini di emergenza o per l'avviamento e il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo II, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

5.3.2.2.   Per la prova di tipo II descritta nell'allegato 5 del presente regolamento, al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico deve essere quello indicato dal costruttore del veicolo. In ogni caso, il tenore massimo di monossido di carbonio non deve superare lo 0,3 % vol.

Al minimo accelerato, il tenore in volume di monossido di carbonio dei gas di scarico non deve superare lo 0,2 %, con il motore ad almeno 2 000 min– 1 e il valore lambda a 1 ± 0,03 conformemente alle specifiche del costruttore.

5.3.3.   Prova di tipo III (controllo delle emissioni di gas dal basamento)

5.3.3.1.   La prova va eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1, salvo quelli dotati di motore ad accensione spontanea.

5.3.3.1.1.   I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN dovrebbero essere sottoposti alla prova di tipo III soltanto per la benzina.

5.3.3.1.2.   In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.3.1.1, i veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina è montato solo a fini di emergenza o per l'avviamento e il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo III, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

5.3.3.2.   Quando la prova è eseguita in conformità all'allegato 6 del presente regolamento, il sistema di ventilazione del basamento del motore non deve consentire alcuna emissione di gas dal basamento nell'atmosfera.

5.3.4.   Prova di tipo IV (determinazione delle emissioni evaporative dei veicoli con motore ad accensione comandata)

5.3.4.1.   La prova va eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1, ad eccezione dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea e dei veicoli a GPL o a GN/biometano.

5.3.4.1.1.   I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN/biometano dovrebbero essere sottoposti alla prova di tipo IV solo per la benzina.

5.3.4.2.   Quando la prova è eseguita in conformità all'allegato 7 del presente regolamento, le emissioni evaporative devono essere inferiori a 2 g/prova.

5.3.5.   Prova di tipo VI (verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo)

5.3.5.1.   La prova va eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1, salvo quelli dotati di motore ad accensione spontanea.

Tuttavia, quando presentano domanda di omologazione per veicoli ad accensione spontanea, i costruttori devono fornire all'autorità di omologazione informazioni comprovanti che il dispositivo di post-trattamento degli NOX raggiunge una temperatura sufficientemente alta da funzionare in modo efficiente entro i 400 secondi successivi ad un avviamento a freddo a – 7 °C come descritto nella prova di tipo VI.

Inoltre, il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione informazioni sulla strategia di funzionamento del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), comprese informazioni sul funzionamento alle basse temperature.

Tali informazioni devono includere anche una descrizione degli eventuali effetti sulle emissioni.

L'autorità di omologazione non deve rilasciare l'omologazione se le informazioni fornite non sono sufficienti a dimostrare che il dispositivo di post-trattamento raggiunge effettivamente, entro il termine indicato, una temperatura sufficiente ad assicurarne un funzionamento efficiente.

5.3.5.1.1.   Il veicolo è esaminato su un banco dinamometrico provvisto di un sistema che simuli resistenza e inerzia.

5.3.5.1.2.   La prova consiste nei quattro cicli urbani elementari della parte 1 della prova di tipo I. La parte 1 è descritta al punto 6.1.1 dell'allegato 4a del presente regolamento e illustrata nella figura A4a/1 del medesimo allegato. La prova a bassa temperatura ambiente dura complessivamente 780 secondi; deve essere eseguita senza interruzioni e inizia con l'avviamento del motore.

5.3.5.1.3.   La prova a bassa temperatura ambiente deve essere eseguita a una temperatura ambiente di 266 K (– 7 °C). Prima che la prova venga eseguita, il veicolo deve essere condizionato in modo uniforme per garantire la riproducibilità dei risultati di prova. Il condizionamento e gli altri procedimenti devono essere eseguiti secondo le modalità descritte nell'allegato 8 del presente regolamento.

5.3.5.1.4.   Durante la prova i gas di scarico vengono diluiti e se ne preleva un campione proporzionale. I gas di scarico del veicolo oggetto della prova sono diluiti, prelevati e analizzati applicando il procedimento descritto nell'allegato 8 del presente regolamento; si misura il volume complessivo dei gas di scarico diluiti, nonché la quantità di monossido di carbonio e idrocarburi in essi contenuta.

5.3.5.2.   Fatte salve le disposizioni dei punti 5.3.5.2.2 e 5.3.5.3, la prova va eseguita tre volte. La massa di monossido di carbonio e idrocarburi così ottenuta deve essere inferiore ai valori limite indicati nella tabella 2.

Tabella 2

Limite per le emissioni allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova diavviamento a freddo

Temperatura di prova 266 K (– 7 °C)

Categoria del veicolo

Classe

Massa del monossido di carbonio

(CO)

L1 (g/km)

Massa di idrocarburi (HC)

L2

(g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

30

3,2

5.3.5.2.1.   Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.3.5.2, non più di uno dei tre risultati ottenuti per ciascun inquinante può superare al massimo del 10 % il limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati di prova sia inferiore al limite prescritto. Se i limiti prescritti sono superati per più di un inquinante, è irrilevante il fatto che tale superamento si verifichi nel corso della stessa prova o in prove diverse.

5.3.5.2.2.   Il numero delle prove prescritte dal punto 5.3.5.2 può essere aumentato fino a 10 su richiesta del costruttore, a condizione che la media aritmetica dei primi tre risultati sia inferiore al 110 % del valore limite. In questo caso vale unicamente la condizione che la media aritmetica dei 10 risultati di prova prove sia inferiore al valore limite.

5.3.5.3.   Il numero delle prove di cui al punto 5.3.5.2 può essere ridotto sulla base del disposto dei punti 5.3.5.3.1 e 5.3.5.3.2.

5.3.5.3.1.   È sufficiente un'unica prova se, per ciascuno degli inquinanti considerati, nella prima prova si ottiene un risultato inferiore o pari a 0,70 L.

5.3.5.3.2.   Qualora non si ottenga il risultato prescritto dal punto 5.3.5.3.1, sono sufficienti due prove se, per ciascuno degli inquinanti considerati, il risultato della prima prova è inferiore o pari a 0,85 L, la somma dei primi due risultati è inferiore o pari a 1,70 L e il risultato della seconda prova è inferiore o pari a L.

(V1 ≤ 0,85 L e V1 + V2 ≤ 1,70 L e V2 ≤ L).

5.3.6.   Prova di tipo V (descrizione della prova di resistenza per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)

5.3.6.1.   Questa prova va eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1 ai quali si applica la prova di cui al punto 5.3.1. La prova rappresenta una durata di 160 000 km percorsi su pista, su strada o su banco dinamometrico seguendo il programma descritto nell'allegato 9 del presente regolamento.

5.3.6.1.1.   I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN dovrebbero essere sottoposti alla prova di tipo V soltanto per la benzina. In tal caso il fattore di deterioramento rilevato con la benzina senza piombo si applica anche per il GPL o il GN.

5.3.6.2.   In deroga a quanto prescritto dal punto 5.3.6.1, il costruttore può scegliere di utilizzare i fattori di deterioramento della tabella 3 in alternativa alla prova di cui al punto 5.3.6.1.

Tabella 3

Fattori di deterioramento

Categoria del motore

Fattori di deterioramento assegnati

CO

THC

NMHC

NOx

HC + NOx

Particolato

(PM)

Accensione comandata

1,5

1,3

1,3

1,6

1,0

Accensione spontanea

 

 

 

 

 

 

5.3.6.3.   A richiesta del costruttore il servizio tecnico può eseguire la prova di tipo I prima che sia completata la prova di tipo V applicando i fattori di deterioramento indicati nella tabella. Conclusa la prova di tipo V, il servizio tecnico può modificare i risultati dell'omologazione di cui all'allegato 2 del presente regolamento sostituendo i fattori di deterioramento della tabella precedente con quelli misurati nell'ambito della prova di tipo V.

5.3.6.4.   In mancanza di fattori di deterioramento assegnati per i veicoli con motore ad accensione spontanea, i costruttori devono utilizzare i procedimenti indicati per la prova di durata eseguita sull'intero veicolo o mediante invecchiamento al banco per determinare i fattori di deterioramento.

5.3.6.5.   I fattori di deterioramento sono determinati utilizzando la procedura di cui al punto 5.3.6.1 oppure i valori indicati nella tabella 3 del punto 5.3.6.2. I fattori sono impiegati per stabilire la conformità alle prescrizioni dei punti 5.3.1 e 8.2.

5.3.7.   Dati relativi alle emissioni da utilizzare per i controlli tecnici

5.3.7.1.   Questa prescrizione si applica a tutti i veicoli con motore ad accensione comandata per i quali venga richiesta l'omologazione ai sensi del presente regolamento.

5.3.7.2.   Nell'ambito delle prove effettuate in conformità all'allegato 5 del presente regolamento (prova di tipo II) con motore al minimo normale vanno registrati:

a)

il contenuto di monossido di carbonio rispetto al volume di gas di scarico emessi; e

b)

il regime di rotazione del motore durante la prova, comprese eventuali tolleranze.

5.3.7.3.   Nell'ambito delle prove con motore al «minimo accelerato» (vale a dire > 2 000 min– 1) vanno registrati:

a)

il contenuto di monossido di carbonio rispetto al volume di gas di scarico emessi;

b)

il valore lambda e

c)

il regime di rotazione del motore durante la prova, comprese eventuali tolleranze.

Il valore lambda va calcolato nel modo seguente mediante l'equazione di Brettschneider semplificata:

Formula

dove:

[ ]

=

concentrazione in % v/v

K1

=

fattore di conversione dalla misurazione con assorbimento di infrarossi non dispersivo (NDIR) alla misurazione con un rilevatore del tipo a ionizzazione di fiamma (FID) (fornito dal costruttore dell'apparecchiatura di misurazione)

Hcv

=

rapporto atomico idrogeno/carbonio:

a)

per la benzina (E5): 1,89

b)

per la benzina (E10): 1,93

c)

per il GPL: 2,53

d)

per il GN/biometano: 4,0

e)

per l'etanolo (E85): 2,74

f)

per l'etanolo (E75): 2,61

Ocv

=

rapporto atomico ossigeno/carbonio:

a)

per la benzina (E5): 0,016

b)

per la benzina (E10): 0,033

c)

per il GPL: 0,0

d)

per il GN/biometano: 0,0

e)

per l'etanolo (E85): 0,39

f)

per l'etanolo (E75): 0,329

5.3.7.4.   Va misurata e registrata la temperatura dell'olio del motore al momento della prova.

5.3.7.5.   Occorre compilare la tabella del punto 2.2 dell'addendum dell'allegato 2 del presente regolamento.

5.3.7.6.   Il costruttore deve confermare che il valore lambda registrato all'atto della prova di omologazione di cui al punto 5.3.7.3 è corretto e che sarà rappresentativo dei veicoli in produzione per i 24 mesi successivi alla concessione dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione. Deve essere effettuata una valutazione sulla base di ispezioni e studi condotti sui veicoli in produzione.

5.3.8.   Prova sul sistema diagnostico di bordo (OBD)

Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1. Occorre seguire la procedura descritta al punto 3 dell'allegato 11 del presente regolamento.

6.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità che ne ha concessa l'omologazione. L'autorità di omologazione può quindi:

6.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non rischino di avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

6.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

6.2.   La conferma o il rifiuto dell'omologazione va notificata, insieme all'elenco delle modifiche, alle parti contraenti che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 4.3.

6.3.   L'autorità di omologazione competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

7.   ESTENSIONI DELLE OMOLOGAZIONI

7.1.   Estensioni in relazione alle emissioni allo scarico (prove di tipo I, II e VI)

7.1.1.   Veicoli con massa di riferimento diversa

7.1.1.1.   L'omologazione è estesa unicamente a veicoli con una massa di riferimento che richieda l'uso delle due classi di inerzia equivalente immediatamente superiori o di qualsiasi classe di inerzia equivalente inferiore.

7.1.1.2.   Per i veicoli della categoria N, l'omologazione è estesa unicamente a veicoli con massa di riferimento inferiore, se le emissioni del veicolo già omologato sono conformi ai limiti prescritti per il veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione.

7.1.2.   Veicoli con rapporto totale di trasmissione diverso

7.1.2.1.   L'omologazione può essere estesa a veicoli con rapporto di trasmissione diverso soltanto purché siano soddisfatte determinate condizioni.

7.1.2.2.   Per stabilire se l'omologazione può essere estesa, per ciascuno dei rapporti di trasmissione usati nelle prove di tipo 1 e di tipo 6 si determina la proporzione

Formula

dove, a una velocità del motore di 1 000 min– 1, V1 indica la velocità del tipo di veicolo omologato e V2 quella del tipo di veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione.

7.1.2.3.   Se per ciascun rapporto di trasmissione E ≤ 8 %, l'estensione è concessa senza ripetere le prove di tipo I e VI.

7.1.2.4.   Se per almeno un rapporto di trasmissione E > 8 % e se per ciascun rapporto E ≤ 13 %, le prove di tipo I e VI devono essere ripetute. Le prove possono essere effettuate in un laboratorio scelto dal costruttore, previo assenso del servizio tecnico. Il verbale delle prove va inviato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

7.1.3.   Veicoli con massa di riferimento e rapporti di trasmissione diversi

L'omologazione può essere estesa a veicoli con massa di riferimento e rapporti di trasmissione diversi purché siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte ai punti 7.1.1. e 7.1.2.

7.1.4.   Veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica

L'omologazione di un tipo di veicolo munito di sistema a rigenerazione periodica è estesa ad altri veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica in cui i parametri descritti più avanti sono identici o conformi alle tolleranze indicate. L'estensione può riferirsi unicamente a misure specifiche del sistema a rigenerazione periodica definito.

7.1.4.1.   Ai fini dell'estensione dell'omologazione, sono parametri identici:

a)

motore;

b)

processo di combustione;

c)

sistema a rigenerazione periodica (catalizzatore, filtro antiparticolato);

d)

costruzione (tipo di involucro, tipo di metallo nobile, tipo di substrato, densità delle celle);

e)

tipo e principio di funzionamento;

f)

sistema di dosaggio e additivi;

g)

volume ± 10 %; e

h)

ubicazione (temperatura ± 50 °C a 120 km/h o differenza del 5 % rispetto alla temperatura/pressione massima).

7.1.4.2.   Uso dei fattori Ki per veicoli con massa di riferimento diversa

I fattori Ki, determinati mediante i procedimenti di cui all'allegato 13, punto 3, del presente regolamento per l'omologazione di un tipo di veicolo dotato di sistema a rigenerazione periodica possono essere usati per altri veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 7.1.4.1 e che hanno una massa di riferimento compresa nelle due classi di inerzia equivalente superiori o in qualsiasi classe di inerzia equivalente inferiore.

7.1.5.   Domanda di estensione ad altri veicoli

Le estensioni concesse in applicazione dei punti da 7.1.1 a 7.1.4.2 non possono essere ulteriormente estese ad altri veicoli.

7.2.   Estensioni in relazione alle emissioni evaporative (prova di tipo IV)

7.2.1.   L'omologazione è estesa a veicoli muniti di sistema di controllo delle emissioni evaporative che rispettano le seguenti condizioni:

7.2.1.1.

il principio base del dosaggio carburante/aria (ad esempio iniezione a punto singolo) è lo stesso;

7.2.1.2.

la forma del serbatoio del carburante nonché il materiale del serbatoio del carburante e dei tubi flessibili per il carburante liquido sono identici;

7.2.1.3.

la prova è eseguita sul veicolo che presenta le caratteristiche peggiori in termini di sezione trasversale e lunghezza approssimativa dei tubi flessibili. Il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione decide se si possano accettare separatori vapore/liquido non identici;

7.2.1.4.

il volume del serbatoio del carburante è lo stesso, con una tolleranza di ± 10 %;

7.2.1.5.

la regolazione della valvola di sfiato del serbatoio è identica;

7.2.1.6.

il sistema di raccolta dei vapori di carburante (forma e volume della trappola, mezzo di raccolta, eventuale filtro dell'aria usato per il controllo delle emissioni per evaporazione ecc.) è identico;

7.2.1.7.

il metodo di spurgo dei vapori di carburante raccolti è identico (ad esempio flusso d'aria, punto di avviamento o volume di spurgo durante il ciclo di precondizionamento); e

7.2.1.8.

il metodo di tenuta e di sfiato del sistema di dosaggio del carburante è identico.

7.2.2.   L'omologazione è estesa a veicoli con:

7.2.2.1.

motore di dimensioni diverse;

7.2.2.2.

potenza del motore diversa;

7.2.2.3.

cambio automatico e manuale;

7.2.2.4.

trasmissione a due e quattro ruote motrici;

7.2.2.5.

carrozzeria di tipo diverso; e

7.2.2.6.

ruote e pneumatici di misura diversa.

7.3.   Estensioni in relazione alla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento (prova di tipo V)

7.3.1.   L'omologazione è estesa a tipi di veicolo diversi a condizione che i parametri del veicolo, del motore o del sistema di controllo dell'inquinamento precisati di seguito siano identici o rimangano conformi alle tolleranze prescritte:

7.3.1.1.   Veicolo

Classe di inerzia: le due classi di inerzia immediatamente superiori e qualsiasi classe di inerzia inferiore.

Resistenza totale all'avanzamento alla velocità di 80 km/h: + 5 % al di sopra e qualsiasi valore al di sotto.

7.3.1.2.   Motore

a)

cilindrata (±15 %);

b)

numero e comando delle valvole;

c)

sistema di alimentazione;

d)

tipo di sistema di raffreddamento; e

e)

processo di combustione.

7.3.1.3.   Parametri del sistema di controllo delle emissioni:

a)

numero di convertitori catalitici e di filtri antiparticolato:

i)

numero di convertitori catalitici, filtri ed elementi;

ii)

misura dei convertitori catalitici e dei filtri (volume di monolito ± 10 %);

iii)

tipo di azione catalitica (ossidante, a tre vie, trappola per NOx con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NOx con funzionamento in magro o altro);

iv)

contenuto di metallo nobile (identico o superiore);

v)

tipo e percentuale di metallo nobile (± 15 %);

vi)

substrato (struttura e materiale);

vii)

densità delle celle; e

viii)

variazione di temperatura non superiore a 50 K all'entrata del convertitore catalitico o del filtro. Questa variazione di temperatura deve essere verificata in condizioni stabilizzate, alla velocità di 120 km/h e con la regolazione del carico prevista per la prova di tipo I.

b)

Iniezione di aria:

i)

con/senza;

ii)

tipo (aria pulsata, pompa per aria, altro).

c)

EGR:

i)

con/senza;

ii)

tipo (raffreddato o non raffreddato, controllo attivo o passivo, ad alta pressione o a bassa pressione).

7.3.1.4.   La prova di durata può essere eseguita utilizzando un veicolo con tipo di carrozzeria, cambio (automatico o manuale), dimensioni delle ruote o dei pneumatici diversi da quelli del tipo di veicolo per il quale si chiede l'omologazione.

7.4.   Estensioni in relazione alla diagnostica di bordo

7.4.1.   L'omologazione è estesa a veicoli diversi con identico sistema motore e identico sistema di controllo delle emissioni, definiti nell'allegato 11, appendice 2, del presente regolamento. L'omologazione è estesa indipendentemente dalle caratteristiche seguenti del veicolo:

a)

accessori del motore;

b)

pneumatici;

c)

inerzia equivalente;

d)

sistema di raffreddamento;

e)

rapporto totale di trasmissione;

f)

tipo di trasmissione; e

g)

tipo di carrozzeria.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Ogni veicolo su cui è apposto il marchio di omologazione prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda i componenti che influiscono sulle emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore, le emissioni dal basamento e le emissioni evaporative. Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

8.1.1.   Le prove di tipo I, II, III, IV e la prova relativa all'OBD vanno eseguite, se del caso, nel modo descritto nella tabella A del presente regolamento. Le procedure specifiche per il controllo della conformità della produzione sono indicate nei punti da 8.2 a 8.6.

8.2.   Controllo della conformità del veicolo per una prova di tipo I

8.2.1.   La prova di tipo I si effettua su un veicolo avente le stesse caratteristiche tecniche descritte nella scheda di omologazione. Nel caso di un'omologazione con una o più estensioni, la prova di tipo I si effettua sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione iniziale o sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione relativo all'estensione in questione.

8.2.2.   Una volta che l'autorità di omologazione ha selezionato i veicoli, il costruttore non può eseguire alcuna regolazione su di essi.

8.2.2.1.   Tre veicoli vengono scelti a caso nella serie e sottoposti alle prove descritte al punto 5.3.1 del presente regolamento. I fattori di deterioramento si utilizzano nello stesso modo. I valori limite sono indicati nella tabella 1 del punto 5.3.1.4.

8.2.2.2.   Se l'autorità di omologazione ritiene che il valore di deviazione standard della produzione indicato dal costruttore sia adeguato, le prove sono effettuate conformemente all'appendice 1 del presente regolamento. Se l'autorità di omologazione ritiene che il valore di deviazione standard della produzione indicato dal costruttore non sia adeguato, le prove sono effettuate conformemente all'appendice 2 del presente regolamento.

8.2.2.3.   La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei veicoli mediante campionamento, quando sia stata decisa l'accettazione per tutti gli inquinanti o il rifiuto per un inquinante, conformemente ai criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata decisa l'accettazione per un inquinante, questa non viene modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti

Quando non sia stata decisa l'accettazione per tutti gli inquinanti né il rifiuto per un inquinante, la prova viene ripetuta su un altro veicolo (cfr. fig. 2).

Figura 2

Controllo della conformità del veicolo

Image 2

Conformemente all’appendice applicabile, il risultato statistico della prova è conforme ai criteri di rifiuto della serie per almeno un inquinante?

Conformemente all’appendice applicabile, il risultato statistico della prova è conforme ai criteri di accettazione della serie per almeno un inquinante?

Prova di tre veicoli

Calcolo dei risultati statistici della prova

Decisione di accettazione per uno o più inquinanti

Decisione di accettazione per tutti gli inquinanti?

Serie accettata

Prova di un ulteriore veicolo

Serie rifiutata

NO

NO

NO

8.2.3.   In deroga alle prescrizioni del punto 5.3.1, le prove sono eseguite su veicoli che non hanno percorso alcuna distanza.

8.2.3.1.   Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove sono eseguite su veicoli che hanno percorso:

a)

al massimo 3 000 km per i veicoli con motore ad accensione comandata;

b)

al massimo 15 000 km per i veicoli con motore ad accensione spontanea.

Il rodaggio è eseguito dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti veicoli.

8.2.3.2.   Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio («x» km, dove x ≤ 3 000 km per veicoli muniti di motore ad accensione comandata e x ≤ 15 000 km per veicoli dotati di motore ad accensione spontanea), la procedura è la seguente:

a)

le emissioni di inquinante (tipo I) sono misurate a zero e a «x» km sul primo veicolo sottoposto alla prova;

b)

il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e «x» km è calcolato per ciascun inquinante:

 

emissioni a «x» km/emissioni a zero km;

 

esso potrà essere inferiore a 1; e

c)

i veicoli successivi non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono moltiplicate per il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

i)

i valori ad «x» km per il primo veicolo;

ii)

i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

8.2.3.3.   Tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento descritti nell'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento.

8.3.   Controllo della conformità del veicolo per una prova di tipo III

8.3.1.   Se occorre effettuare una prova di tipo III, essa viene eseguita su tutti i veicoli selezionati per la prova di conformità della produzione di tipo I di cui al punto 8.2. Si applicano le condizioni di cui all'allegato 6 del presente regolamento.

8.4.   Controllo della conformità del veicolo per una prova di tipo IV

8.4.1.   Se occorre effettuare una prova di tipo IV, essa viene eseguita conformemente all'allegato 7 del presente regolamento.

8.5.   Controllo della conformità del veicolo relativamente al sistema diagnostico di bordo (OBD)

8.5.1.   Se occorre controllare le prestazioni del sistema OBD, il controllo è eseguito conformemente alle prescrizioni seguenti:

8.5.1.1.

Quando l'autorità di omologazione stabilisce che la qualità della produzione sembra insufficiente, dalla serie viene prelevato a caso un veicolo che viene sottoposto alle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento.

8.5.1.2.

La produzione è ritenuta conforme se il veicolo soddisfa i requisiti delle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento.

8.5.1.3.

Se il veicolo prelevato dalla serie non soddisfa i requisiti di cui al punto 8.5.1.1, dalla serie viene prelevato a caso un altro campione di quattro veicoli che vengono sottoposti alle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento. Le prove possono essere eseguite su veicoli con una percorrenza massima di 15 000 km.

8.5.1.4.

La produzione è ritenuta conforme se almeno tre veicoli soddisfano i requisiti delle prove di cui all'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento.

8.6.   Controllo della conformità dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano

8.6.1.   Le prove di conformità della produzione possono essere effettuate con un carburante commerciale il cui rapporto C3/C4 sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento nel caso del GPL, oppure il cui indice di Wobbe sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento estremi nel caso del GN. In tal caso all'autorità di omologazione viene presentata un'analisi del carburante.

9.   CONFORMITÀ IN SERVIZIO

9.1.   Introduzione

Il presente paragrafo contiene le prescrizioni relative alla conformità in servizio in materia di emissioni allo scarico e di OBD (compreso l'IUPRM) per i tipi di veicolo omologati a norma del presente regolamento.

9.2.   Verifica della conformità in servizio

9.2.1.   La verifica della conformità in servizio da parte dell'autorità di omologazione è effettuata in base alle informazioni pertinenti di cui dispone il costruttore, con le stesse procedure impiegate per la verifica della conformità della produzione, definite nell'appendice 2 dell'accordo del 1958 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Le relazioni sui controlli in servizio fornite dal costruttore possono essere integrate da informazioni ricavate dalle prove di sorveglianza delle autorità di omologazione e delle parti contraenti.

9.2.2.   Le figure App4/1 e App4/2 dell'appendice 4 del presente regolamento schematizzano la procedura di verifica della conformità in servizio. Il processo relativo alla conformità in servizio è descritto nell'appendice 5 del presente regolamento.

9.2.3.   Nell'ambito delle informazioni fornite per il controllo della conformità in servizio, su richiesta dell'autorità di omologazione il costruttore presenta alla stessa informazioni in merito alle richieste di intervento in garanzia, agli interventi di riparazione in garanzia e ai guasti dell'OBD registrati in occasione della manutenzione programmata, utilizzando a tal fine un formato concordato all'atto dell'omologazione. Le informazioni presentate descrivono in dettaglio la frequenza e la sostanza dei guasti di componenti e sistemi in relazione con le emissioni. Le relazioni vanno presentate almeno una volta l'anno per ciascun modello di veicolo per tutto il periodo fino a un'età massima del veicolo di 5 anni o 100 000 km, secondo il caso che si verifica per primo.

9.2.4.   Parametri che definiscono la famiglia di veicoli in servizio

La famiglia di veicoli in servizio può essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. Di conseguenza, i tipi di veicoli che hanno in comune, entro i limiti di tolleranza ammessi, almeno i parametri di seguito specificati, possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia in servizio:

9.2.4.1.

processo di combustione (2 tempi, 4 tempi, rotativo);

9.2.4.2.

numero di cilindri;

9.2.4.3.

configurazione del blocco cilindri (in linea, a V, radiale, a cilindri contrapposti, altro); l'inclinazione o l'orientamento dei cilindri non costituiscono criteri validi;

9.2.4.4.

metodo di alimentazione del motore (ad esempio iniezione indiretta o diretta);

9.2.4.5.

tipo di sistema di raffreddamento (aria, acqua, olio);

9.2.4.6.

metodo di aspirazione (aspirazione naturale, sovralimentazione);

9.2.4.7.

carburante di alimentazione (benzina, diesel, GN/biometano, GPL ecc.). I veicoli a doppia alimentazione possono far parte di una categoria di veicoli monoalimentati a condizione che uno dei due carburanti utilizzati sia di uso comune;

9.2.4.8.

tipo di convertitore catalitico (catalizzatore a tre vie, trappola per NOx con funzionamento in magro, SCR, catalizzatore per NOx con funzionamento in magro o altro);

9.2.4.9.

tipo di filtro antiparticolato (con o senza);

9.2.4.10.

ricircolo dei gas di scarico (con o senza, raffreddato o non raffreddato); e

9.2.4.11.

cilindrata del motore più potente della famiglia meno il 30 %.

9.2.5.   Informazioni richieste

La verifica della conformità in servizio è effettuata dall'autorità di omologazione in base alle informazioni fornite dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere, in particolare, quanto segue:

9.2.5.1.

nome e indirizzo del costruttore:

9.2.5.2.

nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante nelle aree cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore;

9.2.5.3.

nome del modello o dei modelli di veicoli cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore;

9.2.5.4.

se del caso, elenco dei tipi di veicolo cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore, cioè, per le emissioni allo scarico, la famiglia di veicoli in servizio conformemente al punto 9.2.4 e, per l'OBD e l'IUPRM, la famiglia OBD conformemente all'allegato 11, appendice 2, del presente regolamento;

9.2.5.5.

numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicolo facenti parte della famiglia (prefisso VIN);

9.2.5.6.

numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicolo all'interno della famiglia, nonché di tutte le eventuali estensioni dell'omologazione, delle riparazioni non urgenti e dei richiami (per la correzione di difetti in fabbrica);

9.2.5.7.

dettagli delle estensioni delle omologazioni, delle riparazioni non urgenti o dei richiami effettuati per i veicoli cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (se richiesti dall'autorità di omologazione);

9.2.5.8.

arco di tempo nel quale le informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte;

9.2.5.9.

periodo di produzione cui si riferiscono le informazioni fornite dal costruttore (ad esempio, veicoli prodotti nell'anno solare 2014);

9.2.5.10.

procedura di controllo della conformità in servizio seguita dal costruttore, comprendente:

a)

metodo di individuazione dei veicoli;

b)

criteri di selezione ed esclusione dei veicoli;

c)

tipi di prove e procedimenti applicati;

d)

criteri applicati dal costruttore per inserire o escludere i veicoli dalla famiglia in servizio;

e)

area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni; e

f)

dimensioni del campione e piano di campionamento.

9.2.5.11.

Risultati della procedura di controllo della conformità in servizio seguita dal costruttore, ivi compresi:

a)

identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:

i)

nome del modello;

ii)

numero di identificazione del veicolo (VIN);

iii)

numero di immatricolazione del veicolo;

iv)

data di fabbricazione;

v)

ragione di utilizzo (se nota); e

vi)

pneumatici montati (solo per le emissioni allo scarico);

b)

motivi per cui un veicolo è stato escluso dal campione;

c)

antecedenti di manutenzione di ciascun veicolo del campione (comprese le eventuali correzioni di difetti in fabbrica);

d)

antecedenti di riparazione di ciascun veicolo facente parte del campione (se noti); e

e)

dati di prova, comprendenti:

i)

data in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento;

ii)

luogo in cui si è svolta/o la prova/lo scaricamento; e

iii)

chilometraggio indicato sul contachilometri;

solo per le emissioni allo scarico;

iv)

specifiche del carburante (ad esempio carburante di riferimento per prove o normale carburante in commercio);

v)

condizioni della prova (temperatura, umidità, massa inerziale del dinamometro);

vi)

regolazioni del dinamometro (ad esempio, regolazione della potenza); e

vii)

risultati della prova (su almeno tre veicoli diversi per famiglia);

nonché, unicamente per l'IUPRM:

viii)

tutti i dati necessari scaricati dal veicolo; e

ix)

il rapporto di efficienza in uso per ogni sistema di monitoraggio da indicare IUPRM;

9.2.5.12.

registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD;

9.2.5.13.

per il campionamento IUPRM, quanto segue:

a)

la media dei rapporti di efficienza in uso IUPRM di tutti i veicoli selezionati per ciascun sistema di monitoraggio conformemente all'allegato 11, appendice 1, punti 7.1.4 e 7.1.5 del presente regolamento;

b)

la percentuale dei veicoli selezionati che hanno un IUPRM superiore o uguale al valore minimo applicabile al sistema di monitoraggio, conformemente all'allegato 11, appendice 1, punti 7.1.4 e 7.1.5 del presente regolamento.

9.3.   Selezione dei veicoli per la dimostrazione della conformità in servizio

9.3.1.   Le informazioni raccolte dal costruttore sono sufficientemente esaurienti da consentire la valutazione dell'efficienza in servizio per le condizioni di normale utilizzo. Il costruttore sceglie i campioni da sottoporre a prova in almeno due parti contraenti con condizioni di utilizzo dei veicoli considerevolmente diverse. Ai fini della scelta delle parti contraenti si tiene conto di fattori quali le differenze riguardanti i carburanti, le condizioni ambientali, la velocità media su strada e il rapporto tra guida in città e guida in autostrada.

Per le prove relative all'IUPRM del sistema OBD, sono inclusi nel campione di prova solo i veicoli che soddisfano i criteri di cui al punto 2.2.1 dell'appendice 3 del presente regolamento.

9.3.2.   Ai fini della scelta delle parti contraenti in cui prelevare i campioni, il costruttore può scegliere i veicoli di una parte contraente considerata particolarmente rappresentativa. In questo caso, il costruttore dimostra all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione che la scelta è rappresentativa (ad esempio, perché il mercato della parte contraente scelta ha il più alto volume annuo di vendite della famiglia). Quando per una famiglia occorre sottoporre a prova più di un lotto di campioni, secondo la definizione contenuta al punto 9.3.5, i veicoli del secondo e del terzo lotto di campioni rispecchiano condizioni di funzionamento diverse da quelle dei veicoli scelti per il primo campione.

9.3.3.   Le prove relative alle emissioni possono essere effettuate presso un laboratorio di prove situato in un mercato o una regione diversi da quelli in cui sono stati scelti i veicoli.

9.3.4.   Le prove relative alla conformità in servizio in materia di emissioni allo scarico sono effettuate dal costruttore in modo continuativo e tengono conto del ciclo di produzione dei vari tipi di veicolo appartenenti alla famiglia di veicoli. Non devono trascorrere più di 18 mesi tra l'inizio di un controllo della conformità in servizio e l'inizio del controllo successivo. Per i tipi di veicolo oggetto di un'estensione dell'omologazione per cui non è stato necessario effettuare una prova sulle emissioni, tale periodo può essere prolungato fino a 24 mesi.

9.3.5.   Dimensione del campione

9.3.5.1.   Nell'applicazione del procedimento statistico definito nell'appendice 4 del presente regolamento, per le emissioni allo scarico, il numero di lotti di campioni dipende dal volume annuo di vendite di una famiglia in servizio nel territorio di un'organizzazione regionale (ad esempio l'Unione europea), come indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Dimensione del campione

Registrazioni

per anno solare (per le prove relative alle emissioni allo scarico)

dei veicoli di una famiglia OBD con uno IUPR nel periodo di campionamento

Numero di lotti di campioni

Fino a 100 000

1

Da 100 001 a 200 000

2

Oltre 200 000

3

9.3.5.2.   Per l'IUPR, il numero di lotti di campione da prelevare è indicato nella tabella 4 e si basa sul numero di veicoli di una famiglia OBD che sono omologati con uno IUPR (sottoposti a campionamento).

Per il primo periodo di campionamento di una famiglia OBD, tutti i tipi di veicolo nella famiglia che sono omologati con uno IUPR sono presi in considerazione per il campionamento. Per i periodi di campionamento successivi, solo i tipi di veicoli che non sono stati precedentemente sottoposti a prove o che sono coperti da omologazioni in materia di emissioni estese dal precedente periodo di campionamento sono presi in considerazione per il campionamento.

Per le famiglie che contano meno di 5 000 immatricolazioni e che sono sottoposte a campionamento nel corso del periodo di campionamento, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è sei. Per tutte le altre famiglie, il numero minimo di veicoli in un lotto di campioni è quindici.

Ogni lotto di campioni deve rappresentare adeguatamente l'andamento delle vendite, vale a dire che devono essere rappresentati almeno i tipi di veicoli che presentano un volume di vendite elevato (≥ 20 % del totale della famiglia).

9.4.   In base alla verifica di cui al punto 9.2, l'autorità di omologazione adotta una delle seguenti decisioni e agisce di conseguenza:

a)

decide che un tipo, una famiglia o una famiglia OBD di veicoli in servizio è conforme e non prende ulteriori provvedimenti; oppure

b)

decide che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti e gli richiede ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove;

c)

decide, in base ai dati ricavati dai programmi di prove di sorveglianza dell'autorità di omologazione o della parte contraente, che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti per prendere una decisione e richiede al costruttore ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prova; oppure

d)

decide che il tipo di veicolo in servizio, facente parte di una famiglia di veicoli in servizio o di una famiglia OBD, non è conforme e provvede affinché sia sottoposto a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente regolamento.

Qualora, secondo la verifica dell'IUPRM, i criteri di prova di cui al punto 6.1.2, lettera a) o b), dell'appendice 3 del presente regolamento sono soddisfatti per i veicoli di un lotto di campioni, l'autorità di omologazione deve prendere ulteriori provvedimenti come sopra descritto alla lettera d).

9.4.1.   Qualora siano considerate necessarie prove di tipo I per accertare la conformità dei dispositivi di controllo delle emissioni alle prescrizioni relative all'efficienza dei dispositivi stessi in servizio, tali prove sono effettuate utilizzando un procedimento di prova che soddisfi i criteri statistici di cui all'appendice 4 del presente regolamento.

9.4.2.   Le autorità di omologazione selezionano, in collaborazione con il costruttore, un campione di veicoli con un chilometraggio sufficiente e di cui sia ragionevolmente garantito l'utilizzo in condizioni normali. Il costruttore viene consultato sulla scelta dei veicoli del campione e gli è consentito di assistere alle prove di conferma dei veicoli.

9.4.3.   Il costruttore, sotto la supervisione delle autorità di omologazione, è autorizzato ad effettuare controlli, anche di carattere distruttivo, sui veicoli con livelli di emissioni superiori ai valori limite, al fine di accertare eventuali cause di deterioramento non attribuibili al costruttore stesso (ad esempio l'impiego di benzina con piombo prima della data della prova). Qualora i risultati dei controlli confermino tali cause, i risultati delle prove in questione sono esclusi dal controllo della conformità.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.   L'omologazione di un tipo di veicolo rilasciata in forza del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni indicate al punto 8.1 o se il veicolo o i veicoli in questione non superano le prove di cui al punto 8.1.1.

10.2.   Se una delle parti contraenti che applicano il presente regolamento revoca un'omologazione da essa precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura all'allegato 2 del presente regolamento.

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità informa le altre parti contraenti l'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento inviando copia della scheda di notifica conforme al modello che figura all'allegato 2 del presente regolamento.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.   Disposizioni generali

12.1.1.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 07, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 07.

12.1.2.   Le disposizioni relative all'omologazione e alla verifica della conformità della produzione precisate nel presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 06 rimangono applicabili fino alle date indicate ai punti 12.2.1 e 12.2.2.

12.2.   Nuove omologazioni

12.2.1.   Dal 1o settembre 2014 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2015 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai tipi di veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento; e

b)

i limiti preliminari per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.2, tabella A11/2, del presente regolamento.

12.2.2.   Dal 1o settembre 2015 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2016 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4; e

b)

i limiti preliminari per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.2, tabella A11/2, del presente regolamento.

12.2.3.   Dal 1o settembre 2017 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2018 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai tipi di veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4; e

b)

i limiti finali per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.1, tabella A11/1, del presente regolamento.

12.2.4.   Dal 1o settembre 2018 per i veicoli della categoria M o N1 (classe I) e dal 1o settembre 2019 per i veicoli della categoria N1 (classi II o III) e della categoria N2, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasciano l'omologazione ECE ai veicoli nuovi soltanto se essi soddisfano:

a)

i limiti per la prova di tipo I di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4; e

b)

i limiti finali per l'OBD di cui all'allegato 11, punto 3.3.2.1, tabella A11/1, del presente regolamento.

12.3.   Disposizioni particolari

12.3.1.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono continuare a concedere omologazioni a quei veicoli che siano conformi a precedenti serie di modifiche, o ad un qualsiasi livello del regolamento stesso, a condizione che i veicoli siano destinati alla vendita o all'esportazione in paesi che applicano le prescrizioni relative all'interno della propria legislazione nazionale.

13.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti contraenti l'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e delle autorità che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede che attestano il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione emesse in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2. — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  L'omologazione A è annullata. La serie di modifiche 05 del presente regolamento vieta l'uso di benzina con piombo.

(3)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(4)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 si trovano nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 — Allegato 3, www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(5)  Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prove previste per entrambi i tipi.

(6)  Questa disposizione è temporanea, ulteriori requisiti per il biodiesel saranno proposti in seguito.

(7)  La prova sarà effettuata su entrambi i carburanti. Deve essere impiegato un carburante di riferimento per prove E75 specificato nell'allegato 10.

(8)  Quando il veicolo funziona a idrogeno, vanno determinate solo le emissioni di NOx.

(9)  Il carburante di riferimento è l'«idrogeno per motori a combustione interna» di cui all'allegato 10a.

(10)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle per i veicoli con motore ad accensione comandata compresi gli ibridi si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

(11)  Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea possono essere sottoposti a prova con carburanti E5 o E10 e B5 o B7 rispettivamente. Tuttavia:

entro sedici mesi dalle date indicate al punto 12.2.1, le nuove omologazioni devono essere eseguite soltanto con carburanti E10 e B7;

entro le date indicate al punto 12.2.4, tutte le omologazioni di veicoli nuovi devono essere eseguite con carburanti E10 e B7.

(12)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

(13)  Fino a tre anni dopo la data di cui ai punti 12.2.1 e 12.2.2 del presente regolamento, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, si applica un limite di emissione del numero di particelle pari a 6,0 × 1012 #/km ai veicoli PI a iniezione diretta a scelta del costruttore.


Appendice 1

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è soddisfacente

1.   La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità della produzione per la prova di tipo I quando la deviazione standard indicata dal costruttore è soddisfacente.

2.   Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa sia 0,95 (rischio del produttore = 5 %) e la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa sia 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

3.   Per ciascuno degli inquinanti indicati nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 si applica il seguente procedimento (cfr. punto 8.2, figura 2).

Siano:

L

=

logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante;

xi

=

logaritmo naturale della misurazione per il veicolo i-esimo del campione;

s

=

stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni);

n

=

la dimensione del campione preso in considerazione.

4.   Si calcola per il campione il risultato statistico della prova che quantifica la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

Formula

5.   Successivamente:

5.1.

se il risultato statistico della prova è superiore al numero di accettazione per la dimensione del campione indicato nella tabella App1/1, l'inquinante è accettato;

5.2.

se il risultato statistico della prova è inferiore al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicato nella tabella App1/1, l'inquinante è rifiutato; altrimenti si sottopone alla prova un ulteriore veicolo e si riapplica il calcolo al campione maggiorato di un'unità.

Tabella App1/1

Numero di accettazione per la dimensione del campione

Numero totale dei veicoli sottoposti a prova (dimensione effettiva del campione)

Numero di accettazione

Numero di rifiuto

3

3,327

– 4,724

4

3,261

– 4,79

5

3,195

– 4,856

6

3,129

– 4,922

7

3,063

– 4,988

8

2,997

– 5,054

9

2,931

– 5,12

10

2,865

– 5,185

11

2,799

– 5,251

12

2,733

– 5,317

13

2,667

– 5,383

14

2,601

– 5,449

15

2,535

– 5,515

16

2,469

– 5,581

17

2,403

– 5,647

18

2,337

– 5,713

19

2,271

– 5,779

20

2,205

– 5,845

21

2,139

– 5,911

22

2,073

– 5,977

23

2,007

– 6,043

24

1,941

– 6,109

25

1,875

– 6,175

26

1,809

– 6,241

27

1,743

– 6,307

28

1,677

– 6,373

29

1,611

– 6,439

30

1,545

– 6,505

31

1,479

– 6,571

32

– 2,112

– 2,112


Appendice 2

Procedimento per la verifica della conformità dei requisiti di produzione quando la deviazione standard indicata dal costruttore è insoddisfacente o indisponibile

1.   La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I quando la deviazione standard della produzione indicata dal costruttore è insoddisfacente o indisponibile.

2.   Con un campione minimo di 3 veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa sia 0,95 (rischio del produttore = 5 %) e la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa sia 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).

3.   I valori degli inquinanti di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento sono considerati logaritmi a distribuzione normale e devono prima essere trasformati nei loro logaritmi naturali. Siano m0 e m rispettivamente le dimensioni minima e massima del campione (m0 = 3 e m = 32) e sia n il numero del campione preso in considerazione.

4.   Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono x1, x2 …, xi e L è il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si ottiene:

d1 = x1 – L

Formula

e

Formula

5.   La tabella App2/1 indica i valori dei numeri di accettazione (An) e di rifiuto (Bn) per la dimensione del campione. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto

Formula
e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se le serie sono state accettate o rifiutate:

per mo ≤ n ≤ m

i)

serie accettate se

Formula

ii)

serie rifiutate se

Formula

iii)

eseguire un'altra misurazione se

Formula

6.   Osservazioni

Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova sono utili le seguenti formule ricorrenti:

Formula

Formula

Formula

Tabella App2/1

Dimensione minima del campione = 3

Dimensione del campione

(n)

Numero di accettazione

(An)

Numero di rifiuto

(Bn)

3

– 0,80381

16,64743

4

– 0,76339

7,68627

5

– 0,72982

4,67136

6

– 0,69962

3,25573

7

– 0,67129

2,45431

8

– 0,64406

1,94369

9

– 0,61750

1,59105

10

– 0,59135

1,33295

11

– 0,56542

1,13566

12

– 0,53960

0,97970

13

– 0,51379

0,85307

14

– 0,48791

0,74801

15

– 0,46191

0,65928

16

– 0,43573

0,58321

17

– 0,40933

0,51718

18

– 0,38266

0,45922

19

– 0,35570

0,40788

20

– 0,32840

0,36203

21

– 0,30072

0,32078

22

– 0,27263

0,28343

23

– 0,24410

0,24943

24

– 0,21509

0,21831

25

– 0,18557

0,18970

26

– 0,15550

0,16328

27

– 0,12483

0,13880

28

– 0,09354

0,11603

29

– 0,06159

0,09480

30

– 0,02892

0,07493

31

0,00449

0,05629

32

0,03876

0,03876


Appendice 3

Controllo della conformità in servizio

1.   INTRODUZIONE

La presente appendice fissa i criteri di cui ai punti 9.3 e 9.4 del presente regolamento relativi ai veicoli da sottoporre a prova e le procedure di controllo della conformità in servizio.

2.   CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di accettazione di un veicolo selezionato sono indicati nei punti da 2.1 a 2.8 della presente appendice per quanto concerne le emissioni allo scarico e nei punti da 2.1 a 2.5 della presente appendice per l'IUPRM. Le informazioni necessarie sono ottenute mediante l'esame del veicolo e un colloquio con il proprietario/conducente.

2.1.   Il veicolo deve appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento e deve essere accompagnato da un certificato di conformità a norma dell'accordo del 1958. Il veicolo deve essere immatricolato e utilizzato nel paese di una parte contraente.

2.2.   Il veicolo deve aver percorso almeno 15 000 km o avere almeno sei mesi di età, a seconda di quale condizione si verifichi per ultima, e deve avere percorso meno di 100 000 km o avere meno di cinque anni di età, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

2.2.1.   Per la verifica dell'IUPRM, il campione di prova comprende solo veicoli:

a)

per i quali sono stati raccolti dati sufficienti sul funzionamento per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio.

Per i sistemi di monitoraggio che devono rispettare il rapporto di efficienza in uso nonché tenere traccia e presentare i dati sulla relazione conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.6.1 del presente regolamento, dati sufficienti sul funzionamento del veicolo significa che il denominatore soddisfa i criteri indicati di seguito. Il denominatore, quale definito all'allegato 11, appendice 1, punti 7.3 e 7.5 del presente regolamento, per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio deve avere un valore uguale o superiore a uno dei valori seguenti:

i)

75 per sistemi di monitoraggio del sistema di controllo dell'evaporazione, del sistema dell'aria secondaria e che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.3.2, lettera a), b) o c), del presente regolamento (sistemi di monitoraggio dell'avviamento a freddo, dei sistemi di aria condizionata ecc,); oppure

ii)

25 per sistemi di monitoraggio dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori di ossidazione che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.3.2, lettera d), del presente regolamento; oppure

iii)

150 per i sistemi di monitoraggio di catalizzatore, sensore di ossigeno, EGR, VVT e di tutti gli altri componenti;

b)

che non sono stati manomessi o dotati di parti aggiuntive o modificate che causerebbero la non conformità del sistema OBD ai requisiti dell'allegato 11 del presente regolamento.

2.3.   Deve essere tenuto un registro di manutenzione dal quale risulti che il veicolo è stato revisionato correttamente, ad esempio secondo le istruzioni del costruttore.

2.4.   Non si devono rilevare segni di impiego scorretto (ad esempio: competizioni, sovraccarico, uso di carburante non adatto o altri usi impropri) o di altri interventi (ad esempio manomissioni) che possano incidere sul livello delle emissioni. Si tiene conto dei dati relativi ai codici di guasto e al chilometraggio memorizzati dal sistema. Se dai dati memorizzati nel sistema risulta che il veicolo è rimasto in funzione dopo la memorizzazione dei codici di guasto e che non è stato riparato in tempi relativamente brevi, esso non viene selezionato per la prova.

2.5.   Non devono essere state eseguite importanti riparazioni non autorizzate del motore o importanti riparazioni del veicolo.

2.6.   Il contenuto di piombo e il contenuto di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili e non devono esserci elementi che indichino l'uso di un carburante inadeguato. Possono essere effettuati controlli sullo scarico ecc.

2.7.   Non devono esserci elementi che indichino problemi di natura tale da compromettere la sicurezza del personale di laboratorio.

2.8.   Tutti i componenti del sistema antinquinamento del veicolo devono essere conformi al tipo omologato.

3.   DIAGNOSI E MANUTENZIONE

Prima della misurazione delle emissioni allo scarico, i veicoli ammessi alle prove sono sottoposti a diagnosi e agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessari secondo il procedimento di cui ai punti da 3.1 a 3.8 della presente appendice.

3.1.   Viene controllata l'integrità dei seguenti elementi: filtro dell'aria, tutti gli organi flessibili di trasmissione, livello di tutti i liquidi, tappo del radiatore, tubi a depressione, cavi elettrici connessi con il sistema antinquinamento; vengono inoltre accertate eventuali manomissioni o regolazioni non corrette dell'accensione, del dosaggio del carburante e/o dei componenti del dispositivo di controllo dell'inquinamento. Tutte le discordanze devono essere annotate.

3.2.   Controllare il corretto funzionamento del sistema OBD. Annotare tutti i dati relativi al cattivo funzionamento contenuti nella memoria OBD ed effettuare le necessarie riparazioni. Se la spia di malfunzionamento dell'OBD registra una anomalia durante il ciclo di precondizionamento, il guasto può essere individuato e riparato. La prova può essere eseguita nuovamente sul veicolo riparato e i risultati sono validi.

3.3.   Il sistema di accensione viene controllato e vengono sostituiti i componenti difettosi, ad esempio, candele, cavi ecc.

3.4.   Viene controllata la compressione. Se il risultato non è soddisfacente, il veicolo è respinto.

3.5.   I parametri del motore sono controllati in base alle specifiche del costruttore e, se necessario, adeguati.

3.6.   Se al veicolo mancano meno di 800 km a un intervento di manutenzione programmata, tale intervento è effettuato in base alle istruzioni del costruttore. Il filtro dell'olio e il filtro dell'aria possono essere sostituiti su richiesta del costruttore qualunque sia il chilometraggio percorso.

3.7.   All'accettazione del veicolo, il carburante deve essere sostituito con un carburante di riferimento idoneo per la prova sulle emissioni, a meno che il costruttore non accetti un carburante disponibile sul mercato.

3.8.   Nel caso di veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica definita al punto 2.20 del presente regolamento, ci si accerta che il veicolo non si stia avvicinando a un periodo di rigenerazione. (Il costruttore deve poter confermare questa condizione).

3.8.1.   In tale eventualità, si fa funzionare il veicolo fino al termine della rigenerazione. Se durante la misurazione delle emissioni si innesca la rigenerazione, si effettua un'ulteriore prova per verificare che la rigenerazione sia terminata. Successivamente si esegue una nuova prova completa; i risultati della prima e della seconda prova sono scartati.

3.8.2.   In alternativa a quanto disposto dal precedente punto 3.8.1, se il veicolo è prossimo a una rigenerazione il costruttore può chiedere che sia utilizzato un ciclo di condizionamento specifico per assicurare la rigenerazione (tale ciclo può comportare ad esempio l'utilizzo a velocità e con carichi elevati).

Il costruttore può chiedere che la prova sia eseguita subito dopo la rigenerazione o dopo il ciclo di condizionamento indicato dal costruttore e il normale precondizionamento previsto per la prova.

4.   PROVE SUI VEICOLI IN SERVIZIO

4.1.   Qualora si ritenga necessario effettuare un controllo sui veicoli, le prove sulle emissioni svolte ai sensi dell'allegato 4a del presente regolamento sono eseguite sui veicoli selezionati in applicazione dei punti 2 e 3 della presente appendice, previo precondizionamento dei veicoli stessi. Cicli di precondizionamento ulteriori rispetto ai cicli indicati al punto 6.3. dell'allegato 4a del presente regolamento sono consentiti solo se ritenuti rappresentativi di una modalità di guida normale.

4.2.   Sui veicoli dotati di sistema OBD si può controllare il corretto funzionamento in servizio della spia di malfunzionamento ecc., in relazione ai livelli delle emissioni (ad esempio: limiti stabiliti nell'allegato 11 del presente regolamento per l'indicazione di un malfunzionamento), rispetto alle specifiche a cui si riferisce l'omologazione.

4.3.   Per il sistema OBD, il controllo può ad esempio essere inteso a stabilire i livelli di emissione che superano i valori limite applicabili senza indicazione di malfunzionamento, l'attivazione sistematicamente errata della spia di malfunzionamento e, infine, i componenti guasti o deteriorati del sistema OBD.

4.4.   Se il funzionamento di un componente o di un sistema non corrisponde a quello specificato nel certificato di omologazione e/o nel fascicolo informativo per i tipi di veicolo su cui è montato, e se la differenza non è autorizzata ai sensi dell'accordo del 1958, e non vi è alcuna indicazione di malfunzionamento da parte del sistema OBD, detto componente o sistema non deve essere sostituito prima di eseguire le prove di emissione, a meno che si constati che il componente o il sistema è stato manomesso o impiegato in modo talmente scorretto che il sistema OBD non può rilevare il malfunzionamento che ne risulta.

5.   VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE RELATIVE ALLE EMISSIONI

5.1.   I risultati delle prove sono oggetto della procedura di valutazione di cui all'appendice 4 del presente regolamento.

5.2.   I risultati delle prove non devono essere moltiplicati per i fattori di deterioramento.

5.3.   Nel caso dei sistemi a rigenerazione periodica definiti al punto 2.20 del presente regolamento, i risultati devono essere moltiplicati per i fattori Ki ottenuti all'epoca del rilascio dell'omologazione.

6.   PIANO DI INTERVENTI CORRETTIVI

6.1.   L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi.

6.1.1.   Allorché constati che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea e sussistano le seguenti condizioni:

a)

condizioni di cui al punto 3.2.2 dell'appendice 4 del presente regolamento, quando l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa; oppure

b)

condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 del presente regolamento, quando l'autorità di omologazione ha stabilito che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa.

L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi.

6.1.2.   Per l'IUPRM di un particolare sistema di monitoraggio M, le seguenti condizioni statistiche sono soddisfatte in un campione di prova la cui dimensione è determinata conformemente al punto 9.3.5 del presente regolamento:

a)

per i veicoli certificati per un rapporto di 0,1 conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.5 del presente regolamento, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore a 0,1 o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore a 0,1.

b)

per i veicoli certificati a rapporto pieno conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.4 del presente regolamento, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore al valore Testmin (M) o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore al valore Testmin (M).

Il valore Testmin (M) è pari a:

i)

0, 230 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,26;

ii)

0,460 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,52;

iii)

0,297 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,336;

conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.4 del presente regolamento.

6.2.   Il programma degli interventi necessari deve essere inviato all'autorità di omologazione entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al precedente punto 6.1. L'autorità di omologazione dispone di un periodo di 30 giorni lavorativi per approvare o rifiutare il suddetto programma di interventi di ripristino. Tuttavia, qualora il costruttore possa comprovare all'autorità di omologazione competente che è necessario più tempo per compiere indagini sulla non conformità onde presentare un programma di interventi di ripristino, viene concessa una proroga.

6.3.   Gli interventi di ripristino devono applicarsi a tutti i veicoli che potrebbero presentare lo stesso difetto. Occorre valutare se debbano essere modificati i documenti relativi all'omologazione.

6.4.   Il costruttore deve fornire una copia di tutte le notifiche relative al programma di interventi, deve tenere un registro relativo alla campagna di richiamo dei veicoli e deve presentare regolarmente all'autorità di omologazione una relazione sullo stato di avanzamento della stessa.

6.5.   Il programma degli interventi di ripristino deve contenere quanto richiesto ai punti da 6.5.1 a 6.5.11 che seguono. Il costruttore deve assegnare al programma di interventi di ripristino un numero o un nome identificativo unico.

6.5.1.   Una descrizione di tutti i tipi di veicolo compresi nel programma di interventi di ripristino.

6.5.2.   Una descrizione delle modifiche, alterazioni, riparazioni, correzioni, aggiustamenti o qualsiasi altro cambiamento specifico da effettuare per ripristinare la conformità dei veicoli, compreso un riassunto dei dati e degli studi tecnici su cui si è basato il costruttore per decidere gli interventi specifici destinati a ripristinare la conformità del veicolo.

6.5.3.   Una descrizione delle modalità secondo le quali il costruttore informerà i proprietari dei veicoli.

6.5.4.   Una descrizione della manutenzione o dell'impiego corretti, se del caso, che il costruttore pone come condizione per godere del diritto alle riparazioni nel contesto del programma di interventi, nonché la spiegazione dei motivi di tali condizioni. Non possono essere imposti interventi di manutenzione o condizioni di impiego se non è dimostrato che essi sono connessi alla non conformità e agli interventi correttivi.

6.5.5.   Una descrizione della procedura che i proprietari del veicolo devono seguire per ottenere il ripristino della conformità. Tale descrizione deve includere la data a partire dalla quale possono essere praticati gli interventi correttivi, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione va eseguita nei modi opportuni, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo.

6.5.6.   Una copia della comunicazione inviata al proprietario del veicolo.

6.5.7.   Una descrizione succinta del sistema seguito dal costruttore per garantire un approvvigionamento adeguato dei componenti o dei sistemi necessari ad effettuare la riparazione. Si deve indicare la data in cui sarà disponibile una fornitura adeguata dei componenti o dei sistemi necessari per iniziare la campagna.

6.5.8.   Una copia di tutte le istruzioni da inviare alle persone che effettuano la riparazione.

6.5.9.   Una descrizione degli effetti dei proposti interventi di ripristino contenuti nel programma sulle emissioni, sul consumo di carburante, sulla guidabilità e sulla sicurezza di ciascun tipo di veicolo, corredata dai dati, dagli studi tecnici ecc. su cui sono basate le conclusioni.

6.5.10.   Qualsiasi altra informazione, relazione o dato ritenuti necessari, entro limiti ragionevoli, dall'autorità di omologazione per valutare il programma di interventi correttivi.

6.5.11.   Qualora il programma implichi il richiamo dei veicoli, all'autorità di omologazione deve essere presentata una descrizione delle modalità di registrazione degli interventi. Nel caso in cui si utilizzi un'etichetta, deve essere presentato un esemplare della medesima.

6.6.   Può essere chiesto al costruttore di eseguire, sui componenti e sui veicoli che hanno subito una modifica, una riparazione o una sostituzione, prove che siano contenute entro limiti ragionevoli e che siano necessarie per dimostrare l'efficacia della sostituzione, della riparazione o della modifica proposte.

6.7.   Il costruttore è tenuto a costituire un registro relativo a tutti i veicoli richiamati e riparati con l'indicazione dell'officina che ha eseguito le riparazioni. L'autorità di omologazione deve poter consultare tali registri, su richiesta, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'attuazione del programma di interventi di ripristino.

6.8.   La riparazione e/o la modifica o il montaggio di nuove attrezzature devono essere annotati in un certificato rilasciato dal costruttore al proprietario del veicolo.


Appendice 4

Procedimento statistico delle prove relative alla conformità in servizio per le emissioni allo scarico

1.   La presente appendice descrive il procedimento da seguire per verificare le prescrizioni relative alla conformità in servizio per la prova di tipo I.

2.   Si devono seguire due procedimenti distinti:

a)

uno si applica ai veicoli individuati nel campione che, per un difetto connesso con le emissioni, provocano risultati fuori linea (punto 3 della presente appendice);

b)

l'altro si applica al campione totale (punto 4 della presente appendice).

3.   Procedimento da seguire in presenza di fonti di emissioni fuori linea nel campione

3.1.   Con un campione minimo di tre veicoli e un campione massimo stabilito in base al procedimento di cui al punto 4 della presente appendice, un veicolo è estratto a caso dal campione e sottoposto a prove per stabilire se è fonte di emissioni fuori linea.

3.2.   Un veicolo è considerato fonte di emissioni fuori linea quando ricorrono le condizioni di cui al punto 3.2.1 che segue.

3.2.1.   Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati nella tabella 1 al punto 5.3.1.4 del presente regolamento, è considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo il cui valore limite applicabile per un qualsiasi inquinante regolamentato è superato di un fattore 1,5.

3.2.2.   Nel caso specifico di un veicolo la cui emissione misurata di un qualsiasi inquinante regolamentato si situa nella «regione intermedia»  (1).

3.2.2.1.   se il veicolo soddisfa le condizioni di cui al presente punto, deve essere stabilita la causa dell'eccesso di emissioni e dal campione è estratto a caso un altro veicolo;

3.2.2.2.   se più veicoli soddisfano le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione e il costruttore stabiliscono se l'eccesso di emissioni è dovuto o no alla stessa causa in entrambi i veicoli;

3.2.2.2.1.   se l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera rifiutato e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3 del presente regolamento;

3.2.2.2.2.   se l'autorità di omologazione e il costruttore non concordano sulla causa dell'eccesso di emissioni di un veicolo o sul fatto che le cause siano le stesse per più di un veicolo, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione;

3.2.2.3.   se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati più veicoli e l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che le cause sono diverse, dal campione è estratto a caso un altro veicolo, sempreché non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione;

3.2.2.4.   se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che soddisfa le condizioni di cui al presente punto e il cui eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice;

3.2.2.5.   se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, vi si aggiunge un altro veicolo ed è quest'ultimo ad essere scelto;

3.2.2.6.   ogniqualvolta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione maggiorato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.

3.2.3.   Nel caso specifico di un veicolo la cui emissione misurata di un qualsiasi inquinante regolamentato si situa nella «regione di rifiuto»  (2).

3.2.3.1.   se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione stabilisce la causa dell'eccesso di emissioni e dal campione è estratto a caso un altro veicolo;

3.2.3.2.   se più veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto e l'autorità di omologazione stabilisce che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il costruttore è informato del fatto che il campione è considerato rifiutato nonché delle ragioni di tale decisione e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3 del presente regolamento;

3.2.3.3.   se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono individuati più veicoli e l'autorità di omologazione stabilisce che le cause sono diverse, dal campione è estratto a caso un altro veicolo, sempreché non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione;

3.2.3.4.   se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che soddisfa le condizioni di cui al presente punto e il cui eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice;

3.2.3.5.   se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, vi si aggiunge un altro veicolo ed è quest'ultimo ad essere scelto;

3.2.3.6.   ogniqualvolta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione maggiorato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.

3.2.4.   Ogniqualvolta si constata che un veicolo non è fonte di emissioni fuori linea, dal campione è estratto a caso un altro veicolo.

3.3.   Se viene individuata una fonte di emissioni fuori linea, vengono determinate le cause dell'eccesso di emissioni.

3.4.   Se si constata che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea per la stessa ragione, il campione si considera rifiutato.

3.5.   Se un solo veicolo è fonte di emissioni fuori linea, o se lo sono più veicoli ma per ragioni differenti, il campione è maggiorato di un veicolo, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.

3.5.1.   Se, con il campione maggiorato, si constata che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea per la medesima ragione, il campione si considera rifiutato.

3.5.2.   Se in un campione di dimensione massima viene constatata la presenza di non più di una fonte di emissioni fuori linea per la medesima ragione, il campione si considera accettato in conformità delle prescrizioni di cui al punto 3 della presente appendice.

3.6.   Ogniqualvolta il campione viene maggiorato in conformità del precedente punto 3.5, si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 alla dimensione maggiorata del campione.

4.   Procedimento da seguire in assenza di una valutazione separata delle fonti di emissioni fuori linea contenute nel campione

4.1.   Con un campione minimo di tre veicoli, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa sia 0,95 (rischio del produttore: 5 %) e che la probabilità che un lotto sia accettato con il 75 % di produzione difettosa sia 0,15 (rischio del consumatore: 15 %).

4.2.   Per ciascuno degli inquinanti di cui alla tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento, il procedimento utilizzato è il seguente (cfr. figura App4/2).

dove:

L

=

valore limite dell'inquinante;

xi

=

valore della misurazione dell'i-esimo veicolo del campione;

n

=

dimensione del campione preso in considerazione.

4.3.   Si calcola per il campione il risultato statistico della prova che quantifica il numero di veicoli non conformi, vale a dire xi > L.

4.4.   Successivamente:

a)

se il risultato statistico della prova è pari al valore del numero di accettazione relativo alla dimensione del campione indicata nella tabella App4/1, si giunge all'accettazione per l'inquinante;

b)

se il risultato statistico della prova è superiore o pari al valore del numero di rifiuto relativo alla dimensione del campione indicata nella tabella App4/1, si giunge al rifiuto per l'inquinante;

c)

altrimenti si sottopone a prova un veicolo supplementare e si applica il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

Nella tabella che segue i numeri di accettazione e di rifiuto sono calcolati in base alla norma internazionale ISO 8422:1991.

5.   Si considera che un campione abbia superato la prova quando esso risponde ai requisiti di cui ai punti 3 e 4 della presente appendice.

Tabella App4/1

Tabella di accettazione/rifiuto — Piano di campionamento per attributi

Dimensione totale del campione (n)

Numero di accettazione

Numero di rifiuto

3

0

4

1

5

1

5

6

2

6

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

4

8

11

5

9

12

5

9

13

6

10

14

6

11

15

7

11

16

8

12

17

8

12

18

9

13

19

9

13

20

11

12

Figura App4/1

Verifica della conformità in servizio — procedura

Image 3

(1) Per AO si intende l’autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento (cfr. definizione in ECE/TRANS/WP.29/1059, pag. 2, nota 2).

Continua alla fig. App/2 dell’appendice 4

La AO (1) concorda con la relazione del construttore circa l’accettabilità di un tipo di veicolo all’interno della famiglia? (punto 9.2 del presente)

Procedura espletata. Il processo è concluso

La AO (1) esamina la relazione intraziendale del construttore e le informazioni supplementari fornite dall’autorità di omologazione

Il construttore redige una relazione relativa alla procedura intraziendale (comprendente tutti i dati richiesti al punto 9.2 del presente regulamento)

Relazione intraziendale per il tipo o la famiglia omologati

Il construttore effettua la procedura di verifica della conformità dei veicoli in circolazione (tipo o famiglia di veicolo)

Il construttore sviluppa la sua procedura di verifica della conformità dei veicoli in circolaz

- Il construttore fornisce/ottiene ulteriori informazioni o dati sulle prove

- Il construttore redige una nuova relazione di conformità dei veicoli in circolazione

La AO (1) procede a un programma ufficiale di controllo della conformità del tipo in questione (cfr. appendice 3)

NO

NO

La AO (1) ritiene che siano necessari dati ulteriori per giungere a una decisione?

Il construttore e il servizio amministrativo (AO) espletano le procedure di omologazione per il nuovo tipo di veicolo. Il veicolo è omologato.

Produzione e vendita del tipo di veicolo omologato

Il costruttore sottopone la relazione intraziendale al controllo dell’AO (1)

Informazione da parte dell’autorità di omologazione

INIZIO

Figura App4/2

Verifica della conformità in servizio — selezione e prova dei veicoli

Image 4

Dimensione max del campione?

Più di un veicolo?

(*) Se accettato in entrambe le prove.

Stesso motivo?

(2 prove)

Determinare il risultato statistico

Fonti di emissione fuori linea?

Prova su un campione minimo di 3 veicoli

Maggiorare il campione di 1 veicolo

Campione accettato (*)

Campione rifiutato

NO

Accettazione?

NO

Rifiuto?

NO

Maggiorare il campione di 1 veicolo

NO

(1 prova)


(1)  Per ogni veicolo, la «regione intermedia» è determinata come segue: il veicolo presenta le condizioni di cui al punto 3.2.1 e inoltre il valore misurato per lo stesso inquinante regolamentato è inferiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento.

(2)  Per ogni veicolo, la «regione di rifiuto» è determinata come segue: il valore misurato per un inquinante regolamentato è superiore a un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento.


Appendice 5

Responsabilità relative alla conformità in servizio

1.   La procedura di verifica della conformità in servizio è illustrata nella figura App5/1.

2.   Il costruttore fornisce tutte le informazioni necessarie a rispettare le prescrizioni del presente allegato. L'autorità di omologazione può prendere in considerazione anche le informazioni ricavate dai programmi di sorveglianza.

3.   L'autorità di omologazione effettua tutte le procedure e le prove necessarie ad accertare il rispetto delle prescrizioni relative alla conformità in servizio (fasi da 2 a 4).

4.   In caso di difformità o disaccordo nella valutazione delle informazioni fornite, l'autorità di omologazione chiede chiarimenti al servizio tecnico che ha effettuato la prova di omologazione.

5.   Il costruttore predispone un piano di interventi di ripristino e lo attua, previa approvazione dell'autorità di omologazione (fase 5).

Figura App5/1

Processo di controllo della conformità in servizio

Image 5

Presentazione e approvazione del piano degli interventi di ripristino

Fasi principali del controllo della conformità dei veicoli in circolazione

Ispezione dei veicoli

Selezione dei veicoli

Valutazione delle informazioni da parte dell’autorità di omologazione

Informazioni fornite dal costruttore e dai programmi di controllo

Fase 5

Appendice 3 Punto 6

Fase 4

Appendice 3

Fase 3

Appendice 3

Fase 2

Punto 9.4

Fase 1

Punti 9.2 e 9.3


Appendice 6

Prescrizioni per i veicoli che utilizzano un reagente per il sistema di post-trattamento dei gas di scarico

1.   INTRODUZIONE

La presente appendice stabilisce le prescrizioni relative ai veicoli che utilizzano un reagente nel sistema di post-trattamento per ridurre le emissioni.

2.   INDICAZIONE DEL REAGENTE

2.1.   Sul cruscotto del veicolo è installato un indicatore specifico che segnala al conducente il basso livello e l'esaurimento del reagente nell'apposito serbatoio.

3.   SISTEMA DI AVVERTIMENTO DEL CONDUCENTE

3.1.   Il veicolo è dotato di un sistema di avvertimento costituito da allarmi visivi, il quale segnala al conducente il basso livello di reagente, la necessità di effettuare il rifornimento entro poco tempo, o la presenza nel serbatoio di un reagente di qualità diversa da quella prescritta dal costruttore. Il sistema di avvertimento può emettere anche un segnale acustico per avvisare il conducente.

3.2.   Le segnalazioni del sistema di avvertimento aumentano di intensità all'avvicinarsi dell'esaurimento del reagente e culminano in una segnalazione difficilmente disattivabile o ignorabile. Il sistema non deve poter essere disattivato fino a quando non è stato effettuato il rifornimento del reagente.

3.3.   L'avvertimento visivo mostra un messaggio che indica il basso livello di reagente. L'avvertimento è diverso da quello usato per l'OBD o per segnalare la necessità di sottoporre a manutenzione il motore. L'avvertimento è sufficientemente chiaro affinché il conducente capisca che il livello di reagente è basso (ad esempio «livello di urea scarso», «livello di AdBlue scarso» o «reagente scarso»).

3.4.   Inizialmente non occorre che il sistema di avvertimento rimanga attivato in modo continuo; le segnalazioni, però, devono aumentare di intensità all'avvicinarsi all'esaurimento del reagente e diventare continue quando il livello di reagente si avvicina al punto di attivazione del sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8 della presente appendice. L'avvertimento visualizzato è esplicito (ad esempio «effettuare il rifornimento di urea», «effettuare il rifornimento di AdBlue» o «effettuare il rifornimento di reagente»). La segnalazione continua del sistema di avvertimento può essere temporaneamente interrotta da altri segnali di avvertimento utilizzati per visualizzare messaggi di sicurezza importanti.

3.5.   Il sistema di avvertimento si attiva a una distanza equivalente a una autonomia di guida di almeno 2 400 km prima dell'esaurimento del reagente nel serbatoio.

4.   IDENTIFICAZIONE DI UN REAGENTE NON CORRETTO

4.1.   Il veicolo è dotato di un sistema che permette di verificare se il reagente ha caratteristiche corrispondenti a quelle dichiarate dal costruttore e registrate nell'allegato 1 del presente regolamento

4.2.   Se il reagente contenuto nel serbatoio non è conforme alle caratteristiche minime dichiarate dal costruttore, il sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 della presente appendice si attiva e visualizza un messaggio con un avvertimento adeguato alla situazione (ad esempio «rilevata urea non conforme», «rilevato AdBlue non conforme» o «rilevato reagente non conforme»). Se la qualità del reagente non viene corretta entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8 della presente appendice.

5.   CONTROLLO DEL CONSUMO DI REAGENTE

5.1.   Il veicolo deve essere munito di un sistema che permetta di determinare il consumo di reagente e di consentire l'accesso esterno ai dati sul consumo.

5.2.   L'accesso ai dati riguardanti il consumo medio di reagente e il consumo medio di reagente prescritto per il sistema motore deve essere possibile attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato. I dati disponibili devono riguardare l'ultimo periodo completo di 2 400 km di funzionamento del veicolo.

5.3.   Per monitorare il consumo di reagente si devono controllare almeno i seguenti parametri del veicolo:

a)

il livello di reagente nel serbatoio del veicolo; e

b)

il flusso di reagente o l'iniezione di reagente nel punto più vicino possibile, dal punto di vista tecnico, al punto di iniezione in un sistema di post-trattamento dei gas di scarico.

5.4.   Ogni differenza superiore al 50 % tra il consumo medio di reagente e il consumo medio di reagente prescritto per il sistema motore nell'arco di 30 minuti di funzionamento del veicolo deve determinare l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3; tale sistema deve far apparire un messaggio di avvertimento adeguato alla situazione (ad esempio «malfunzionamento dosaggio urea», «malfunzionamento dosaggio AdBlue» o «malfunzionamento dosaggio reagente»). Se il consumo di reagente non viene riportato ai valori corretti entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.

5.5.   L'interruzione dell'attività di dosaggio del reagente deve determinare l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 e la visualizzazione di un messaggio di avvertimento adeguato alla situazione. L'attivazione del sistema di avvertimento non è necessaria qualora tale interruzione sia richiesta dalla centralina del motore (ECU) perché le condizioni operative del veicolo sono tali per cui i livelli di emissioni non richiedono il dosaggio di reagente, sempreché il costruttore abbia segnalato chiaramente all'autorità di omologazione quali sono queste condizioni operative. Se il dosaggio del reagente non viene riportato ai valori corretti entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.

6.   CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI NOX

6.1.   In alternativa al monitoraggio prescritto ai precedenti punti 4 e 5, i costruttori possono usare sensori dei gas di scarico per rilevare direttamente livelli eccessivi di NOx nei gas di scarico.

6.2.   Il costruttore deve dimostrare che l'uso dei sensori di cui al precedente punto 6.1 e di qualsiasi altro sensore nel veicolo determina l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al precedente punto 3, la visualizzazione di un messaggio di avvertimento adeguato (ad esempio «emissioni troppo elevate: controllare urea», «emissioni troppo elevate: controllare AdBlue», «emissioni troppo elevate: controllare reagente») e l'attivazione del sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.3, quando si verificano le situazioni di cui ai punti 4.2, 5.4 o 5.5.

Ai fini del presente punto, si reputa che si verifichino tali situazioni se è superato il valore limite per l'OBD applicabile alle emissioni di NOx, di cui alle tabelle dell'allegato 11, punto 3.3.2, del presente regolamento.

Le emissioni di NOx durante la prova per dimostrare la conformità a tali prescrizioni non devono superare di oltre il 20 % i valori limite per l'OBD.

7.   MEMORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI GUASTI

7.1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente punto, deve essere registrato un identificativo di parametro (PID) non cancellabile che identifichi il motivo dell'attivazione del sistema di persuasione e la distanza percorsa dal veicolo durante l'attivazione del sistema. Il veicolo deve conservare la registrazione del PID per almeno 800 giorni o 30 000 km di funzionamento. L'accesso al PID deve essere possibile attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato su richiesta di uno scanner generico conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 6.5.3.1, del presente regolamento. Le informazioni memorizzate nel PID devono essere connesse al periodo di funzionamento cumulato del veicolo nel corso del quale si è verificata l'attivazione, con una precisione non inferiore a 300 giorni o 10 000 km.

7.2.   Anche i malfunzionamenti del sistema di dosaggio del reagente dovuti a guasti tecnici (ad esempio guasti meccanici o elettrici) sono soggetti alle prescrizioni relative all'OBD di cui all'allegato 11 del presente regolamento.

8.   SISTEMA DI PERSUASIONE DEL CONDUCENTE

8.1.   Il veicolo deve essere dotato di un sistema di persuasione del conducente per far sì che il sistema di controllo delle emissioni sia sempre funzionante durante l'utilizzo del veicolo. Il sistema di persuasione deve essere realizzato in modo che il veicolo non possa funzionare con il serbatoio del reagente vuoto.

8.2.   Il sistema di persuasione deve attivarsi almeno quando il livello di reagente nel serbatoio raggiunge un livello equivalente all'autonomia media di guida del veicolo con il pieno di carburante. Il sistema deve attivarsi anche quando si verificano le anomalie di cui ai punti 4, 5 o 6, se viene utilizzato il monitoraggio degli NOx. Allorché si rilevino l'esaurimento del reagente nel serbatoio e le anomalie di cui ai punti 4, 5 o 6, si applicano le prescrizioni relative alla memorizzazione delle informazioni di cui al punto 7.

8.3.   Il costruttore sceglie il tipo di sistema di persuasione da installare tra quelli descritti ai punti 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 8.3.4 che seguono.

8.3.1.   Un sistema basato sul «mancato riavvio del motore dopo l'inizio del conto alla rovescia» prevede il conto alla rovescia dei riavvii o della distanza residua dopo l'attivazione del sistema di persuasione. Nel conto alla rovescia non rientrano gli avvii del motore comandati dal sistema di controllo del veicolo, come i sistemi di avvio/spegnimento. Questo sistema deve impedire il riavvio del motore quando il reagente nel serbatoio si esaurisce o quando viene superata una distanza equivalente a quella percorribile con un pieno di carburante dopo l'attivazione del sistema di persuasione, se questa condizione si verifica prima.

8.3.2.   Un sistema basato sul mancato riavvio dopo il rifornimento di carburante impedisce il riavvio del veicolo dopo il rifornimento di carburante, se il sistema di persuasione si è attivato.

8.3.3.   Un sistema basato sul blocco del rifornimento di carburante impedisce il rifornimento di carburante bloccando il sistema di erogazione dopo l'attivazione del sistema di persuasione. Il sistema di blocco è progettato in modo tale da evitare la manomissione dello stesso.

8.3.4.   Un sistema basato sulla limitazione delle prestazioni limita la velocità del veicolo dopo l'attivazione del sistema di persuasione. La limitazione della velocità risulta evidente al conducente e riduce in maniera significativa la velocità massima raggiungibile dal veicolo. Essa si attiva gradualmente al riavvio del motore o successivamente allo stesso. Poco prima che venga impedito il riavvio del motore, la velocità del veicolo non deve superare i 50 km/h. Il riavvio del motore viene impedito non appena il reagente nel serbatoio si esaurisce oppure non appena viene superata una distanza equivalente a quella percorribile con un pieno di carburante dopo l'attivazione del sistema di persuasione, se questa condizione si verifica prima.

8.4.   Una volta che il sistema di persuasione si è totalmente attivato impedendo il funzionamento del veicolo, tale sistema può essere disattivato solo immettendo nel serbatoio del reagente una quantità di reagente equivalente a un'autonomia media di 2 400 km, oppure eliminando le anomalie di cui ai punti 4, 5 o 6 della presente appendice. Dopo la riparazione di un guasto che abbia determinato l'attivazione del sistema OBD conformemente al punto 7.2, il sistema di persuasione può essere reinizializzato attraverso la porta seriale dell'OBD (ad esempio per mezzo di uno scanner generico) per consentire il riavvio del veicolo per scopi diagnostici. Il funzionamento del veicolo deve essere ripristinato per non più di 50 km per permettere di confermare l'efficacia della riparazione. Se dopo questa distanza l'anomalia persiste, il sistema di persuasione deve essere totalmente riattivato.

8.5.   Il sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 della presente appendice deve visualizzare un messaggio che indichi chiaramente:

a)

il numero di riavvii ancora disponibili e/o il chilometraggio ancora percorribile; e

b)

le condizioni necessarie per il riavvio del veicolo.

8.6.   Il sistema di persuasione del conducente deve disattivarsi al cessare delle condizioni che sottendono la sua attivazione. Il sistema di persuasione del conducente non deve disattivarsi automaticamente se non è stato eliminato il motivo che ne ha determinato l'attivazione.

8.7.   Una descrizione dettagliata scritta delle caratteristiche operative e di funzionamento del sistema di persuasione del conducente deve essere fornita all'autorità di omologazione in concomitanza con l'omologazione.

8.8.   Nella domanda di omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore deve fornire una dimostrazione del funzionamento del sistema di avvertimento e del sistema di persuasione del conducente.

9.   INFORMAZIONI RICHIESTE

9.1.   Il costruttore fornisce a tutti i proprietari di un veicolo nuovo informazioni scritte sul sistema di controllo delle emissioni, in cui si indichi che il funzionamento non corretto del sistema di controllo delle emissioni comporta la segnalazione del problema al conducente per mezzo del sistema di avvertimento del conducente e la conseguente impossibilità di avviare il veicolo in seguito all'intervento del sistema di persuasione del conducente.

9.2.   Le istruzioni indicano le prescrizioni relative all'impiego e alla manutenzione appropriati dei veicoli e, all'occorrenza, all'uso di reagenti consumabili.

9.3.   Le istruzioni specificano se i reagenti consumabili devono essere rabboccati dal conducente tra i normali intervalli di manutenzione Esse indicano anche il modo in cui il conducente deve riempire il serbatoio di reagente. Le informazioni indicano altresì il consumo probabile di reagente per il tipo specifico di veicolo e la frequenza prevista per i rifornimenti.

9.4.   Le istruzioni precisano che l'utilizzo e il rifornimento di un reagente prescritto conforme alle specifiche corrette sono obbligatori affinché il veicolo sia conforme al certificato di conformità rilasciato per il tipo di veicolo.

9.5.   Le istruzioni specificano che l'uso di un veicolo che non consuma reagente può costituire un reato, se il reagente è necessario per l'abbattimento delle emissioni.

9.6.   Le istruzioni spiegano il funzionamento dei sistemi di avvertimento e di persuasione del conducente, nonché le conseguenze in cui si incorre qualora si ignorino le segnalazioni del sistema di avvertimento e non si reintegri il reagente consumato.

10.   CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO

Il costruttore si assicura che il sistema di controllo delle emissioni continui a svolgere la funzione di abbattimento delle emissioni in tutte le condizioni ambientali comunemente riscontrate nell'Unione europea, specialmente a bassa temperatura ambiente, adottando anche misure per evitare il completo congelamento del reagente contenuto nel serbatoio di un veicolo parcheggiato per un periodo fino a 7 giorni a 258 K (– 15 °C) con il serbatoio di reagente riempito al 50 %. Il costruttore si assicura altresì che in caso di congelamento del reagente, lo stesso sia disponibile per l'uso entro 20 minuti dall'avviamento del veicolo con una temperatura di 258 K (– 15 °C) misurata all'interno del serbatoio di reagente, così da consentire il corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni.


ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEL MOTORE E DEL VEICOLO E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

Le seguenti informazioni devono essere fornite, se del caso, in triplice copia e devono comprendere un indice.

Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata e comprendere sufficienti dettagli; devono essere in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono mostrare sufficienti dettagli.

Se i dispositivi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di cui alla presente scheda informativa sono controllati elettronicamente, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

0.   Generalità

0.1.   Marca (nome del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuale/i denominazione/i commerciale/i: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione dell'indicazione: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore, se del caso: …

1.   Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

1.3.3.   Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

2.   Masse e dimensioni (3) (in kg e mm) (con riferimento al disegno se del caso): …

2.6.   Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia e con dispositivo di traino, se fornito dal costruttore e se il veicolo è un trattore di categoria diversa dalla categoria M1, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di traino se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, conducente e accompagnatore, per autobus di linea e gran turismo se muniti dell'apposito sedile) (4) (massima e minima per ogni variante): …

2.8.   Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico dichiarata dal costruttore (5)  (6):

3.   Descrizione dei convertitori di energia e del motopropulsore (7) (per i veicoli con motore a benzina, a gasolio ecc. o anche in combinazione con un altro carburante, ripetere questa voce (8)) …

3.1.   Costruttore del motore: …

3.1.1.   Codice assegnato dal costruttore al motore (apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): …

3.2.   Motore a combustione interna: …

3.2.1.   Descrizione specifica del motore: …

3.2.1.1.   Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi/rotativo (9)

3.2.1.2.   Numero e disposizione dei cilindri: …

3.2.1.2.1.   Alesaggio (10): … mm

3.2.1.2.2.   Corsa (10): … mm

3.2.1.2.3.   Ordine di accensione: …

3.2.1.3.   Cilindrata (11): … cm3

3.2.1.4.   Rapporto volumetrico di compressione (12): …

3.2.1.5.   Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, nel caso dei motori ad accensione comandata, dei segmenti: …

3.2.1.6.   Regime minimo normale (12): …

3.2.1.6.1.   Regime minimo accelerato (12): …

3.2.1.7.   Contenuto in volume di monossido di carbonio nel gas di scarico con motore al minimo (secondo le indicazioni del costruttore, solo per motori ad accensione comandata) (12) … per cento

3.2.1.8.   Potenza massima netta (13): … kW a … min– 1

3.2.1.9.   Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: … min– 1

3.2.1.10.   Coppia massima netta (13): … Nm a: … min– 1 (dichiarata dal costruttore)

3.2.2.   Carburante

3.2.2.1.   Veicoli commerciali leggeri: diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E 85)/biodiesel/idrogeno (14)

3.2.2.2.   Numero di ottano ricerca (RON), senza piombo: …

3.2.2.3.   Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta (9)

3.2.2.4.   Tipo di carburante del veicolo: monocarburante/bicarburante/policarburante (9)

3.2.2.5.   Quantità massima di biocarburante accettabile nel carburante (dichiarata dal costruttore): … % in volume

3.2.4.   Alimentazione

3.2.4.2.   A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (9)

3.2.4.2.1.   Descrizione del sistema: …

3.2.4.2.2.   Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (9)

3.2.4.2.3.   Pompa di iniezione

3.2.4.2.3.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.3.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.3.3.   Mandata massima di carburante (9)  (12) … mm3 corsa o ciclo a un regime del motore di: (9)  (12) … min– 1 oppure curva caratteristica: …

3.2.4.2.3.5.   Curva dell'anticipo di iniezione (12): …

3.2.4.2.4.   Regolatore

3.2.4.2.4.2.   Punto di intervento: …

3.2.4.2.4.2.1.   Punto di intervento sotto carico: … min– 1

3.2.4.2.4.2.2.   Punto di intervento a vuoto: … min– 1

3.2.4.2.6.   Iniettore/i: …

3.2.4.2.6.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.6.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.7.   Sistema di avviamento a freddo …

3.2.4.2.7.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.7.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.7.3.   Descrizione: …

3.2.4.2.8.   Dispositivo di avviamento ausiliario

3.2.4.2.8.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.8.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.8.3.   Descrizione del sistema: …

3.2.4.2.9.   Iniezione a controllo elettronico: sì/no (9)

3.2.4.2.9.1.   Marca o marche: …

3.2.4.2.9.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.2.9.3.   Descrizione del sistema (in caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti): …

3.2.4.2.9.3.1.   Marca e tipo di centralina: …

3.2.4.2.9.3.2.   Marca e tipo di regolatore di carburante: …

3.2.4.2.9.3.3.   Marca e tipo di debimetro: …

3.2.4.2.9.3.4.   Marca e tipo di distributore del carburante: …

3.2.4.2.9.3.5.   Marca e tipo di corpo della valvola a farfalla: …

3.2.4.2.9.3.6.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'acqua: …

3.2.4.2.9.3.7.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'aria: …

3.2.4.2.9.3.8.   Marca e tipo di sensore della pressione dell'aria: …

3.2.4.3.   A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (9)

3.2.4.3.1.   Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (single point/multipoint)/iniezione diretta/altro (specificare) …

3.2.4.3.2.   Marca o marche: …

3.2.4.3.3.   Tipo o tipi: …

3.2.4.3.4.   Descrizione del sistema (in caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti): …

3.2.4.3.4.1.   Marca e tipo di centralina: …

3.2.4.3.4.2.   Marca e tipo di regolatore di carburante: …

3.2.4.3.4.3.   Marca e tipo di debimetro: …

3.2.4.3.4.6.   Marca e tipo di microinterruttore: …

3.2.4.3.4.8.   Marca e tipo di valvola a farfalla: …

3.2.4.3.4.9.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'acqua: …

3.2.4.3.4.10.   Marca e tipo di sensore della temperatura dell'aria: …

3.2.4.3.5.   Iniettori: Pressione di apertura (9)  (12): … kPa o diagramma caratteristico: …

3.2.4.3.5.1.   Marca o marche: …

3.2.4.3.5.2.   Tipo o tipi: …

3.2.4.3.6.   Fasatura dell'iniezione: …

3.2.4.3.7.   Sistema di avviamento a freddo: …

3.2.4.3.7.1.   Principio(i) di funzionamento: …

3.2.4.3.7.2.   Limiti di funzionamento/regolazioni (9)  (12)

3.2.4.4.   Pompa di alimentazione …

3.2.4.4.1.   Pressione (9)  (12) … kPa o diagramma caratteristico: …

3.2.5.   Impianto elettrico …

3.2.5.1.   Tensione nominale: … V, terminale a massa positivo/negativo (9)

3.2.5.2.   Generatore

3.2.5.2.1.   Tipo: …

3.2.5.2.2.   Potenza nominale: … VA

3.2.6.   Accensione: …

3.2.6.1.   Marca o marche: …

3.2.6.2.   Tipo o tipi: …

3.2.6.3.   Principio di funzionamento: …

3.2.6.4.   Curva dell'anticipo: (12)

3.2.6.5.   Fasatura iniziale: (12) … gradi prima del PMS …

3.2.7.   Sistema di raffreddamento: a liquido/ad aria (9)

3.2.7.1.   Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: …

3.2.7.2.   Liquido

3.2.7.2.1.   Natura del liquido: …

3.2.7.2.2.   Pompa/e di circolazione: sì/no (9)

3.2.7.2.3.   Caratteristiche: … oppure

3.2.7.2.3.1.   Marca o marche: …

3.2.7.2.3.2.   Tipo o tipi: …

3.2.7.2.4.   Rapporto/i di trasmissione: …

3.2.7.2.5.   Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: …

3.2.7.3.   Aria

3.2.7.3.1.   Ventola: sì/no (9)

3.2.7.3.2.   Caratteristiche: … oppure

3.2.7.3.2.1.   Marca o marche: …

3.2.7.3.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.7.3.3.   Rapporto/i di trasmissione: …

3.2.8.   Sistema di aspirazione: …

3.2.8.1.   Compressore: sì/no (9)

3.2.8.1.1.   Marca o marche:

3.2.8.1.2.   Tipo o tipi:

3.2.8.1.3.   Descrizione del sistema (pressione massima di carico: … kPa, eventuale valvola di sfiato)

3.2.8.2.   Intercooler: sì/no (9)

3.2.8.2.1.   Tipo: aria-aria/aria-acqua (9)

3.2.8.3.   Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100 % (soltanto per i motori ad accensione spontanea)

Minimo ammissibile: … kPa

Massimo ammissibile: … kPa

3.2.8.4.   Descrizione e disegni dei tubi di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari ecc.): …

3.2.8.4.1.   Descrizione del collettore di aspirazione (disegni e/o fotografie): …

3.2.8.4.2.   Filtro dell'aria, disegni: … oppure

3.2.8.4.2.1.   Marca o marche: …

3.2.8.4.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.8.4.3.   Silenziatore di aspirazione, disegni … oppure

3.2.8.4.3.1.   Marca o marche: …

3.2.8.4.3.2.   Tipo o tipi: …

3.2.9.   Sistema di scarico …

3.2.9.1.   Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: …

3.2.9.2.   Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: …

3.2.9.3.   Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100 % (soltanto per i motori ad accensione spontanea): … kPa

3.2.9.10.   Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: …

3.2.11.   Fasatura delle valvole o dati equivalenti: …

3.2.11.1.   Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti (per il sistema di fasatura variabile, fasatura minima e massima): …

3.2.11.2.   Intervalli di riferimento e/o di regolazione (9)  (12): …

3.2.12.   Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico: …

3.2.12.1.   Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): …

3.2.12.2.   Dispositivi supplementari antinquinamento (se presenti e se non sono trattati sotto altre voci): …

3.2.12.2.1.   Convertitore catalitico: sì/no (9)

3.2.12.2.1.1.   Numero di convertitori catalitici e di elementi (fornire le informazioni richieste di seguito per ciascuna unità separata): …

3.2.12.2.1.2.   Dimensioni e forma del convertitore o dei convertitori catalitici (volume ecc.): …

3.2.12.2.1.3.   Tipo di reazione catalitica: …

3.2.12.2.1.4.   Contenuto totale di metalli preziosi: …

3.2.12.2.1.5.   Concentrazione relativa: …

3.2.12.2.1.6.   Substrato (struttura e materiale): …

3.2.12.2.1.7.   Densità delle celle: …

3.2.12.2.1.8.   Tipo di involucro del convertitore o dei convertitori catalitici: …

3.2.12.2.1.9.   Collocazione del convertitore o dei convertitori catalitici (posizione e quote rispetto al sistema di scarico): …

3.2.12.2.1.10.   Schermo termico: sì/no (9)

3.2.12.2.1.11.   Sistemi a rigenerazione/sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, descrizione: …

3.2.12.2.1.11.1.   Numero di cicli di funzionamento di tipo I, o di cicli equivalenti del motore al banco, tra due cicli in cui si verificano fasi di rigenerazione in condizioni equivalenti a quelle della prova di tipo I (distanza «D» nella figura A13/1 dell'allegato 13 del presente regolamento): …

3.2.12.2.1.11.2   Descrizione del metodo impiegato per determinare il numero di cicli tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

3.2.12.2.1.11.3.   Parametri per la determinazione del livello di saturazione richiesto per l'innesco della rigenerazione (temperatura, pressione ecc.): …

3.2.12.2.1.11.4.   Descrizione del metodo usato per inserire il sistema nella procedura di prova descritta al punto 3.1 dell'allegato 13 del presente regolamento: …

3.2.12.2.1.11.5.   Fascia delle normali temperature di funzionamento (K): …

3.2.12.2.1.11.6.   Reagenti consumabili (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.7.   Tipo e concentrazione del reagente necessario per la reazione catalitica (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.8.   Fascia delle normali temperature di esercizio del reagente (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.9.   Norma internazionale (se del caso): …

3.2.12.2.1.11.10.   Frequenza di rifornimento del reagente: continua/manutenzione (9) (se del caso): …

3.2.12.2.1.12.   Marca del convertitore catalitico: …

3.2.12.2.1.13.   Numero identificativo: …

3.2.12.2.2.   Sensore di ossigeno: sì/no (9)

3.2.12.2.2.1.   Tipo …

3.2.12.2.2.2.   Collocazione del sensore di ossigeno: …

3.2.12.2.2.3.   Intervallo di controllo del sensore di ossigeno: (12)

3.2.12.2.2.4.   Marca del sensore di ossigeno: …

3.2.12.2.2.5.   Numero identificativo: …

3.2.12.2.3.   Iniezione di aria: sì/no (9)

3.2.12.2.3.1.   Tipo (aria pulsata, pompa aria ecc.): …

3.2.12.2.4.   Ricircolo dei gas di scarico (EGR): sì/no (9)

3.2.12.2.4.1.   Caratteristiche (portata ecc.): …

3.2.12.2.4.2.   Sistema raffreddato ad acqua: sì/no (9)

3.2.12.2.5.   Sistema di controllo delle emissioni evaporative: sì/no (9)

3.2.12.2.5.1.   Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: …

3.2.12.2.5.2.   Disegno del sistema di controllo delle emissioni evaporative: …

3.2.12.2.5.3.   Disegno del filtro ai carboni attivi: …

3.2.12.2.5.4.   Massa del carbone attivo: … g

3.2.12.2.5.5.   Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale: …

3.2.12.2.5.6.   Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: …

3.2.12.2.6.   Filtro antiparticolato: sì/no (9)

3.2.12.2.6.1.   Dimensioni e forma del filtro antiparticolato (volume): …

3.2.12.2.6.2.   Tipo e progetto del filtro antiparticolato: …

3.2.12.2.6.3.   Collocazione del filtro antiparticolato (quote rispetto al condotto di scarico): …

3.2.12.2.6.4.   Metodo o sistema di rigenerazione. Descrizione e/o disegno: …

3.2.12.2.6.4.1.   Numero di cicli di funzionamento di tipo I, o di cicli equivalenti del motore al banco, tra due cicli in cui si verificano fasi di rigenerazione in condizioni equivalenti a quelle della prova di tipo I (distanza «D» nella figura A13/1 dell'allegato 13 del presente regolamento): …

3.2.12.2.6.4.2.   Descrizione del metodo impiegato per determinare il numero di cicli tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

3.2.12.2.6.4.3.   Parametri per la determinazione del livello di saturazione richiesto per l'innesco della rigenerazione (temperatura, pressione ecc.): …

3.2.12.2.6.4.4.   Descrizione del metodo usato per inserire il sistema nella procedura di prova descritta al punto 3.1 dell'allegato 13 del presente regolamento: …

3.2.12.2.6.5.   Marca del filtro antiparticolato: …

3.2.12.2.6.6.   Numero identificativo: …

3.2.12.2.7.   Sistema diagnostico di bordo (OBD): (sì/no) (9)

3.2.12.2.7.1.   Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): …

3.2.12.2.7.2.   Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.3.   Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di: …

3.2.12.2.7.3.1.   Motori ad accensione comandata

3.2.12.2.7.3.1.1.   Controllo del catalizzatore: …

3.2.12.2.7.3.1.2.   Individuazione delle accensioni irregolari: …

3.2.12.2.7.3.1.3.   Controllo del sensore di ossigeno: …

3.2.12.2.7.3.1.4.   Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.3.2.   Motori ad accensione spontanea

3.2.12.2.7.3.2.1.   Controllo del catalizzatore: …

3.2.12.2.7.3.2.2.   Controllo dei filtri antiparticolato: …

3.2.12.2.7.3.2.3.   Controllo del sistema di alimentazione elettronico: …

3.2.12.2.7.3.2.4.   Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

3.2.12.2.7.4.   Criteri di attivazione della spia MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico): …

3.2.12.2.7.5.   Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): …

3.2.12.2.7.6.   Il costruttore del veicolo è tenuto a comunicare le informazioni supplementari sottoelencate per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprietà intellettuale o consistano in cognizioni specifiche di cui siano depositari il costruttore o i suoi fornitori.

3.2.12.2.7.6.1.   Indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.

3.2.12.2.7.6.2.   Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo riguardo al componente monitorato dal sistema OBD.

3.2.12.2.7.6.3.   Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo di individuazione degli errori e di attivazione della spia MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD. Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni e per i singoli componenti che non incidono sulle emissioni, quando il monitoraggio del componente è utilizzato per determinare l'attivazione della spia MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 ID prova $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems» deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

3.2.12.2.7.6.4.   Le informazioni richieste possono essere comunicate, ad esempio, in una tabella come quella che segue, da accludere al presente allegato:

Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri di individuazione dei guasti

Criteri di attivazione della spia MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore

P0420

Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

3°Ciclo

Regime di giri del motore, carico del motore, modalità A/F, temperatura del catalizzatore

Due cicli di tipo I

Tipo I

3.2.12.2.8.   Altri sistemi (descrizione e funzionamento): …

3.2.13.   Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): …

3.2.14.   Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in alter voci): …

3.2.15.   Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (9)

3.2.15.1.   Numero di omologazione (numero di omologazione a norma del regolamento n. 67): …

3.2.15.2.   Centralina elettronica del motore per l'alimentazione a GPL

3.2.15.2.1.   Marca o marche: …

3.2.15.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.15.2.3.   Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.15.3.   Documentazione ulteriore: …

3.2.15.3.1.   Descrizione della protezione del catalizzatore al passaggio da benzina a GPL o viceversa: …

3.2.15.3.2.   Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotti di compensazione ecc.)

3.2.15.3.3.   Rappresentazione del simbolo: …

3.2.16.   Sistema di alimentazione a GN: sì/no (9)

3.2.16.1.   Numero di omologazione (numero di omologazione a norma del regolamento n. 110): …

3.2.16.2.   Centralina elettronica del motore per l'alimentazione a GN

3.2.16.2.1.   Marca o marche: …

3.2.16.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.16.2.3.   Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.16.3.   Documentazione ulteriore: …

3.2.16.3.1.   Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GN o viceversa: …

3.2.16.3.2.   Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotti di compensazione ecc.): …

3.2.16.3.3.   Rappresentazione del simbolo: …

3.2.18.   Sistema di alimentazione a idrogeno: sì/no (9)

3.2.18.1.   Numero di omologazione del tipo in base al regolamento tecnico internazionale (GTR) sui veicoli a idrogeno e a celle a combustibile, attualmente in via di stesura: …

3.2.18.2.   Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l'alimentazione a idrogeno

3.2.18.2.1.   Marca o marche: …

3.2.18.2.2.   Tipo o tipi: …

3.2.18.2.3.   Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

3.2.18.3.   Documentazione ulteriore

3.2.18.3.1.   Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a idrogeno o viceversa: …

3.2.18.3.2.   Configurazione dell'impianto (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione ecc.): …

3.2.18.3.3.   Rappresentazione del simbolo: …

3.3.   Motore elettrico

3.3.1.   Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

3.3.1.1.   Potenza oraria massima: … kW (dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.1.   Potenza massima netta (15): … kW (dichiarata dal costruttore)

3.3.1.1.2.   Potenza massima su 30 minuti: (15) … kW (dichiarata dal costruttore)

3.3.1.2.   Tensione di esercizio: … V

3.3.2.   Batteria

3.3.2.1.   Numero di elementi: …

3.3.2.2.   Massa: … kg

3.3.2.3.   Capacità: … A/h (Amp./ora)

3.3.2.4.   Posizione: …

3.4.   Combinazioni di motori o propulsori

3.4.1.   Veicolo ibrido elettrico: sì/no (9)

3.4.2.   Categoria di veicolo ibrido elettrico a ricarica esterna al veicolo/non a ricarica esterna al veicolo (9)

3.4.3.   Commutatore della modalità di funzionamento: con/senza (8)

3.4.3.1.   Modalità selezionabili …

3.4.3.1.1.   Puro elettrico: sì/no (9)

3.4.3.1.2.   Puro termico: sì/no (9)

3.4.3.1.3.   Modalità ibride: sì/no (se sì, breve descrizione)

3.4.4.   Descrizione del dispositivo di accumulo dell'energia: (batteria, condensatore, volano/generatore…) …

3.4.4.1.   Marca o marche: …

3.4.4.2.   Tipo o tipi: …

3.4.4.3.   Numero identificativo: …

3.4.4.4.   Tipo di coppia elettrochimica: …

3.4.4.5.   Energia: … (batteria: tensione e capacità Ah in 2 h; condensatore: J) …

3.4.4.6.   Caricabatterie: a bordo/esterno/senza (9)

3.4.5.   Macchine elettriche (descrivere separatamente ogni tipo di macchina elettrica)

3.4.5.1.   Marca: …

3.4.5.2.   Tipo: …

3.4.5.3.   Uso principale: motore di trazione/generatore

3.4.5.3.1.   Nell'uso come motore di trazione: monomotore/multimotore (numero): …

3.4.5.4.   Potenza massima: … kW

3.4.5.5.   Principio di funzionamento: …

3.4.5.5.1.   Corrente continua/corrente alternata/numero di fasi: …

3.4.5.5.2.   Eccitazione separata/serie/composto (9)

3.4.5.5.3.   Sincrono/asincrono (9)

3.4.6.   Centralina …

3.4.6.1.   Marca: …

3.4.6.2.   Tipo: …

3.4.6.3.   Numero identificativo: …

3.4.7.   Regolatore di potenza …

3.4.7.1.   Marca: …

3.4.7.2.   Tipo: …

3.4.7.3.   Numero identificativo: …

3.4.8.   Autonomia elettrica del veicolo … km (conformemente all'allegato 9 del regolamento n. 101): …

3.4.9.   Precondizionamento raccomandato dal costruttore:

3.6.   Temperature ammesse dal costruttore

3.6.1.   Sistema di raffreddamento

3.6.1.1.   Raffreddamento a liquido

3.6.1.1.1.   Temperatura massima all'uscita: … K

3.6.1.2.   Raffreddamento ad aria

3.6.1.2.1.   Punto di riferimento: …

3.6.1.2.2.   Temperatura massima al punto di riferimento: … K

3.6.2.   Temperatura massima all'uscita dell'intercooler: … K

3.6.3.   Temperatura massima dei gas di scarico nel punto del condotto o dei condotti di scarico adiacenti alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: … K

3.6.4.   Temperatura del carburante

3.6.4.1.   Minima: … K

3.6.4.2.   Massima: … K

3.6.5.   Temperatura del lubrificante

3.6.5.1.   Minima: … K

3.6.5.2.   Massima: … K

3.8.   Sistema di lubrificazione

3.8.1.   Descrizione del sistema

3.8.1.1.   Ubicazione del serbatoio del lubrificante: …

3.8.1.2.   Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con il carburante ecc.) (9)

3.8.2.   Pompa di lubrificazione

3.8.2.1.   Marca o marche: …

3.8.2.2.   Tipo o tipi: …

3.8.3.   Miscela con il carburante

3.8.3.1.   Percentuale: …

3.8.4.   Refrigeratore dell'olio: sì/no (9)

3.8.4.1.   Disegno/i: …, oppure

3.8.4.1.1.   Marca o marche: …

3.8.4.1.2.   Tipo o tipi: …

4.   Trasmissione (16)

4.3.   Momento d'inerzia del volano motore: …

4.3.1.   Momento d'inerzia supplementare in folle: …

4.4.   Frizione (tipo): …

4.4.1.   Conversione della coppia massima: …

4.5.   Cambio: …

4.5.1.   Tipo (manuale/automatico/continuo) (9)

4.6.   Rapporti di trasmissione …

Indice

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporti finali di trasmissione (rapporti tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per la trasmissione continua

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4, 5, altri

 

 

 

Minimo per la trasmissione continua

 

 

 

Retromarcia

 

 

 

6.   Sospensione …

6.6.   Ruote e pneumatici …

6.6.1.   Combinazione/i ruote-pneumatici

a) …

per tutti i pneumatici, indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità;

b) …

per i pneumatici della categoria Z concepiti per essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, fornire informazioni equivalenti; per le ruote, indicare la/le dimensione/i del cerchio e lo/gli offset.

6.6.1.1.   Assi

6.6.1.1.1.   Asse 1: …

6.6.1.1.2.   Asse 2: …

6.6.1.1.3.   Asse 3: …

6.6.1.1.4.   Asse 4: … ecc.

6.6.2.   Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento (17): …

6.6.2.1.   Assi

6.6.2.1.1.   Asse 1: …

6.6.2.1.2.   Asse 2: …

6.6.2.1.3.   Asse 3: …

6.6.2.1.4.   Asse 4: … ecc.

6.6.3.   Pressione/i raccomandata/e dal costruttore per i pneumatici … kPa

9.   Carrozzeria

9.1.   Tipo di carrozzeria (18): …

9.10.3.   Posti a sedere:

9.10.3.1.   Numero: …


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad es. ABC??123??).

(2)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2. — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(3)  Quando esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse in entrambi i casi.

(4)  La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata in 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore.

(5)  Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di traino o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

(6)  Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(7)  Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli richiesti.

(8)  I veicoli alimentabili sia a benzina che con un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio e il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati ai fini della prova come veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

(9)  Cancellare quanto non pertinente.

(10)  Il valore va arrotondato al decimo di millimetro più prossimo.

(11)  Il valore deve essere calcolato con π = 3,1416 e arrotondato al cm3 più prossimo.

(12)  Specificare la tolleranza.

(13)  Determinata conformemente ai requisiti del regolamento n. 85.

(14)  Cancellare quanto non pertinente (quando le risposte possibili sono più di una, in alcuni casi non è necessario cancellare alcuna dicitura).

(15)  Determinata conformemente ai requisiti del regolamento n. 85.

(16)  I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(17)  Indicare l'uno o l'altro.

(18)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2. — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Appendice 1

Informazioni sulle condizioni di prova

1.   Candele

1.1.   Marca: …

1.2.   Tipo: …

1.3.   Distanza tra gli elettrodi: …

2.   Bobina di accensione

2.1.   Marca: …

2.2.   Tipo: …

3.   Lubrificante usato: …

3.1.   Marca: …

3.2.   Tipo: (indicare la percentuale di olio nella miscela se il lubrificante e il carburante sono miscelati) …

4.   Informazioni sulla regolazione del carico dinamometrico (ripetere le informazioni per ogni prova al banco dinamometrico): …

4.1.   Tipo di carrozzeria del veicolo (variante/versione): …

4.2.   Tipo di cambio (manuale/automatico/continuo) (1)

4.3.   Informazioni sulla regolazione del dinamometro a curva di assorbimento di potenza fissa (se utilizzato): …

4.3.1.   Metodo alternativo di regolazione del carico dinamometrico utilizzato (sì/no (1))

4.3.2.   Massa di inerzia (kg): …

4.3.3.   Potenza effettiva assorbita a 80 km/h comprese le perdite di attrito in marcia del veicolo sul banco dinamometrico (kW): …

4.3.4.   Potenza effettiva assorbita a 50 km/h comprese le perdite di attrito in marcia del veicolo sul banco dinamometrico (kW): …

4.4.   Informazioni sulla regolazione del dinamometro a curva di assorbimento di potenza variabile (se utilizzato): …

4.4.1.   Informazioni sulla decelerazione a ruota libera (coast down) sulla pista di prova: …

4.4.2.   Marca e tipo di pneumatici: …

4.4.3.   Dimensioni dei pneumatici (anteriori/posteriori): …

4.4.4.   Pressione dei pneumatici (anteriori/posteriori) (kPa): …

4.4.5.   Massa di prova del veicolo, compreso il conducente (kg): …

4.4.6.   Dati sulla decelerazione a ruota libera su strada (se del caso)

V (km/h)

V2 (km/h)

V1 (km/h)

Tempo medio corretto di decelerazione a ruota libera (s)

120

 

 

 

100

 

 

 

80

 

 

 

60

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

 

4.4.7.   Potenza media corretta su strada (se del caso)

V (km/h)

Potenza corretta (kW)

120

 

100

 

80

 

60

 

40

 

20

 


(1)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 2

Image 6

Testo di immagine

Image 7

Testo di immagine

Addendum alla notifica di omologazione n. … concernente l'approvazione di un veicolo relativamente alle emissioni di scarico ai sensi del regolamento n. 83, serie di modifiche 07

1.   Informazioni aggiuntive

1.1.   Massa del veicolo in ordine di marcia: …

1.2.   Massa di riferimento del veicolo: …

1.3.   Massa massima del veicolo: …

1.4.   Numero di posti a sedere (compreso quello del conducente): …

1.6.   Tipo di carrozzeria:

1.6.1.

Per M1, M2: berlina, due volumi, familiare, coupé, decappottabile, veicolo multiuso (1)

1.6.2.

Per N1, N2: autocarro, furgone (1)

1.7.   Ruote motrici: anteriori, posteriori, 4 × 4 (1)

1.8.   Veicolo esclusivamente elettrico: sì/no (1)

1.9.   Veicolo ibrido elettrico: sì/no (1)

1.9.1.   Categoria di veicolo ibrido elettrico: ricarica esterna al veicolo (OVC)/ricarica non esterna al veicolo (NOVC) (1)

1.9.2.   Commutatore della modalità di funzionamento: con/senza (1)

1.10.   Identificazione del motore: …

1.10.1.   Cilindrata del motore: …

1.10.2.   Sistema di alimentazione del carburante: iniezione diretta/iniezione indiretta (1)

1.10.3.   Carburante raccomandato dal costruttore: …

1.10.4.   Potenza massima: … kW … min– 1

1.10.5.   Compressore: sì/no (1)

1.10.6.   Sistema di accensione: accensione spontanea/accensione comandata (1)

1.11.   Gruppo propulsore (per un veicolo esclusivamente elettrico o un veicolo ibrido elettrico) (1)

1.11.1.   Potenza massima netta: … kW, da: … a … min– 1

1.11.2.   Potenza massima su 30 minuti: … kW

1.11.3.   Coppia massima netta: … Nm, a … min– 1

1.12.   Batteria di trazione (per un veicolo esclusivamente elettrico o un veicolo ibrido elettrico)

1.12.1.   Tensione nominale: … V

1.12.2.   Capacità (in 2 h): … Ah

1.13.   Trasmissione

1.13.1.   Manuale, automatica o continua (1)  (2): …

1.13.2.   Numero di rapporti del cambio: …

1.13.3.   Rapporti totali di trasmissione (compresa la circonferenza di rotolamento dei pneumatici sotto carico): velocità del veicolo per 1 000 min– 1 (km/h)

Prima: … Sesta: …

Seconda: … Settima: …

Terza: … Ottava: …

Quarta: … Overdrive: …

Quinta: …

1.13.4.   Rapporto finale di trasmissione: …

1.14.   Pneumatici: …

1.14.1.   Tipo: …

1.14.2.   Dimensioni: …

1.14.3.   Circonferenza di rotolamento sotto carico: …

1.14.4.   Circonferenza di rotolamento dei pneumatici usati per la prova di tipo I

2.   Risultati della prova

2.1.   Risultati delle prove relative alle emissioni allo scarico: …

Classificazione delle emissioni: serie di modifiche 07

Numero di omologazione se il veicolo non è capostipite (3)

Risultato prova di tipo I

Prova

CO

(mg/km)

THC

(mg/km)

NMHC

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC+NOx

(mg/km)

Particolato

(mg/km)

Particolato

(#/km)

Misurato (1)  (2)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Valore medio misurato (M) (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki  (1)  (3)

 

 

 

 

 

 (4)

 

 

Valore medio calcolato con Ki (M.Ki) (2)

 

 

 

 

 

 (5)

 

 

DF (1)  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore medio finale calcolato con Ki e DF (M.Ki.DF) (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore limite

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione della ventola di raffreddamento del motore durante la prova:

Altezza da terra del bordo inferiore: … cm

Posizione laterale del centro della ventola: … cm

Destra/sinistra della linea centrale del veicolo (1) Informazioni sulla strategia di rigenerazione

D

numero di cicli di funzionamento tra due (2) cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

d

numero di cicli di funzionamento necessari per la rigenerazione: …

Tipo II: … per cento

Tipo III: …

Tipo IV: … g/prova

Tipo V: …

Prova di durata: sull'intero veicolo/mediante invecchiamento al banco/nessuna (1)

Fattore di deterioramento (DF): calcolato/assegnato (1)

Specificare i valori (DF): …

Tipo VI:

Tipo VI

CO (mg/km)

THC (mg/km)

Valore misurato

 

 

2.1.1.   Per i veicoli bicarburante, la tabella del tipo I deve essere riprodotta per ciascun carburante. Per i veicoli policarburante, quando la prova di tipo I deve essere effettuata con i due carburanti conformemente alla tabella A del presente regolamento, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente all'allegato 12, punti 3.1.4 e 3.1.5, del presente regolamento, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.

Prova sul sistema OBD

2.1.2.   Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): …

2.1.3.   Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: …

2.1.4.   Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di: …

2.1.4.1.   Individuazione delle accensioni irregolari (4): …

2.1.4.2.   Controllo del catalizzatore (4): …

2.1.4.3.   Controllo del sensore di ossigeno (4): …

2.1.4.4.   Altri componenti controllati dal sistema OBD (4): …

2.1.4.5.   Controllo del catalizzatore (5): …

2.1.4.6.   Controllo del filtro antiparticolato (5): …

2.1.4.7.   Controllo dell'attuatore del sistema di alimentazione elettronica (5): …

2.1.4.8.   Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

2.1.5.   Criteri di attivazione della spia MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico): …

2.1.6.   Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): …

2.2.   Dati relativi alle emissioni da utilizzare per i controlli tecnici

Prova

Valore CO

(% v/v)

Lambda (*1)

Regime del motore

(min – 1)

Temperatura dell'olio del motore

(°C)

Prova al minimo

 

n.d.

 

 

Prova al minimo accelerato

 

 

 

 

2.3.   Convertitori catalitici: sì/no (1)

2.3.1.   Convertitore catalitico d'origine sottoposto a prova conformemente a tutte le prescrizioni pertinenti della presente regolamento sì/no (1)

2.4.   Risultati della prova relativa all'opacità del fumo (1) (6)

2.4.1.   A regimi costanti: cfr. verbale di prova n. … del servizio tecnico

2.4.2.   Prove in accelerazione libera

2.4.2.1.   Valore misurato del coefficiente di assorbimento: … m– 1

2.4.2.2.   Valore corretto del coefficiente di assorbimento: … m– 1

2.4.2.3.   Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento sul veicolo: …

3.   Osservazioni: …


(1)  Cancellare o barrare quanto non pertinente (quando le risposte possibili sono più di una, in alcuni casi non è necessario cancellare alcuna dicitura).

(2)  Nel caso dei veicoli muniti di cambio automatico, indicare tutti i dati tecnici pertinenti.

(3)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica indipendente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad es. ABC??123??).

(1)  Se applicabile.

(2)  Arrotondare a 2 decimali.

(3)  Arrotondare a 4 decimali.

(4)  Non applicabile.

(5)  Valore medio calcolato aggiungendo valori medi (M.Ki) calcolati per THC e NOx.

(6)  Arrotondare a 1 decimale in più del valore limite.

(4)  Per i veicoli con motore ad accensione spontanea.

(5)  Per i veicoli con motore ad accensione comandata.

(*1)  Formula lambda: cfr. punto 5.3.7.3 del presente regolamento.

(6)  Misurazioni dell'opacità del fumo da effettuarsi conformemente alle disposizioni del regolamento n. 24.

Appendice 1

Informazioni relative al sistema OBD

Come indicato al punto 3.2.12.2.7.6 dell'allegato 1 del presente regolamento, i dati di cui alla presente appendice sono forniti dal costruttore del veicolo per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova.

Le seguenti informazioni devono essere messe a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di parti, di dispositivi di diagnosi o di attrezzature di prova che ne faccia richiesta.

1.

Indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.

2.

Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente monitorato dal sistema OBD.

3.

Elenco completo dei componenti controllati nel quadro della strategia di individuazione dei guasti e di attivazione dell'MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco degli opportuni parametri secondari misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD, nonché elenco di tutti i codici d'uscita OBD e dei formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni e per i singoli componenti che non incidono sulle emissioni, quando il controllo del componente è utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 ID prova $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems» deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

Tali informazioni possono essere fornite in forma di tabella, come quella che segue.

Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri di individuazione dei guasti

Criteri di attivazione della spia MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore

P0420

Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

3°Ciclo

Regime di giri del motore, carico del motore, modalità A/F, temperatura del catalizzatore

Due cicli di tipo I

Tipo I

Appendice 2

Certificato del costruttore riguardante la conformità alle prescrizioni relative all'efficienza in uso del sistema OBD

(Costruttore):

(Indirizzo del costruttore):

certifica che

1.

i tipi di veicolo indicati nell'allegato del presente Certificato sono conformi alle disposizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 7, del presente regolamento relative all'efficienza in uso del sistema OBD in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili;

2.

il/i piano/i che descrivono i criteri tecnici dettagliati per l'aggiornamento del numeratore e del denominatore di ciascun sistema di monitoraggio, allegati al presente certificato, sono corretti e completi per tutti i tipi di veicolo a cui si applica il presente certificato.

Fatto a [… luogo]

Il [… data]

[Firma del rappresentante del costruttore]

Allegati:

a)

elenco dei tipi di veicolo a cui si applica il presente certificato;

b)

piano/i che descrive/descrivono i criteri tecnici dettagliati per l'incremento del numeratore e del denominatore di ciascun sistema di monitoraggio, nonché piano/i per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Nel marchio di omologazione rilasciato e apposto su un veicolo conformemente al punto 4 del presente regolamento, il numero del marchio di omologazione è accompagnato da un carattere alfabetico assegnato in base alla tabella A3/1 del presente allegato, che indichi la categoria e la classe del veicolo alle quali si limita l'omologazione.

Il presente allegato mostra l'aspetto del marchio e offre un esempio degli elementi di cui è composto.

Il seguente grafico schematico riporta la configurazione generale, le proporzioni e il contenuto del marchio. Vengono individuati il significato dei caratteri numerici e alfanumerici e si fa riferimento alle fonti per l'identificazione delle alternative corrispondenti per ciascun caso di omologazione.

Image 8

a = 8 mm (min.)

Numero di omologazione

Modifica

Numero del regolamento (regolamento n. 83)

Lettera relative alla classe e allo stadio del veicolo (2)

Numero del paese (1) che rilascia l’omologazione

(1)

Il grafico seguente è un esempio pratico degli elementi che compongono il marchio.

(2)

Numero del paese in base alla nota a piè di pagina di cui al punto 4.4.1 del presente regolamento.

Conformemente alla tabella A3/1 del presente allegato.

Image 9

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo conformemente al punto 4 del presente regolamento, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nel Regno Unito (E 11) in forza del regolamento n. 83 con il numero di omologazione 2439. Il marchio indica che l'omologazione è stata rilasciata conformemente ai requisiti del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 07. La lettera (X) indica inoltre che il veicolo rientra nella categoria N1, classe II, che soddisfa le norme sulle emissioni e sui sistemi OBD di cui alla tabella A3/1.

Tabella A3/1

Lettere relative a carburante, motore e categoria di veicolo

Carattere

Categoria e classe di veicolo

Tipo di motore

Norma relativa alle emissioni

Norma OBD

T

M, N1 classe I

CI

A

Limiti provvisori per l'OBD (cfr. tabella A11/3)

U

N1 classe II

CI

A

Limiti provvisori per l'OBD (cfr. tabella A11/3)

V

N1 classe III, N2

CI

A

Limiti provvisori per l'OBD (cfr. tabella A11/3)

W

M, N1 classe I

PI

CI

A

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

X

N1 classe II

PI

CI

A

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

Y

N1 classe III, N2

PI

CI

A

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZA

M, N1 classe I

PI

CI

B

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZB

N1 classe II

PI

CI

B

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZC

N1 classe III, N2

PI

CI

B

Limiti preliminari per l'OBD (cfr. tabella A11/2)

ZD

M, N1 classe I

PI

CI

B

Limiti finali per l'OBD (cfr. tabella A11/1)

ZE

N1 classe II

PI

CI

B

Limiti finali per l'OBD (cfr. tabella A11/1)

ZF

N1 classe III, N2

PI

CI

B

Limiti finali per l'OBD (cfr. tabella A11/1)

Legenda relativa alla normativa sulle emissioni

A

Prescrizioni relative alle emissioni conformemente ai limiti indicati nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento, ma con l'ammissione dei valori preliminari per il numero di particelle nel caso dei veicoli con motore ad accensione comandata, come spiegato nella nota 2 di detta tabella.

B

Prescrizioni relative alle emissioni conformemente ai limiti indicati nella tabella 1 del punto 5.3.1.4 del presente regolamento, comprese le prescrizioni relative al numero di particelle per i veicoli con motore ad accensione comandata e all'utilizzo di carburante di riferimento E10 e E7 (se del caso).


ALLEGATO 4a

Prova di tipo I

(Controllo delle emissioni allo scarico dopo un'accensione a freddo)

1.   APPLICABILITÀ

Il presente allegato sostituisce il precedente allegato 4 del presente regolamento.

2.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive la procedura per la prova di tipo I definita al punto 5.3.1 del presente regolamento. Quando si utilizza GPL o GN/biometano quale carburante di riferimento, si applicano anche le disposizioni dell'allegato 12 del presente regolamento.

3.   CONDIZIONI DI PROVA

3.1.   Condizioni ambientali

3.1.1.   Durante la prova la temperatura della camera di prova deve essere compresa tra 293 K e 303 K (20 °C e 30 °C). L'umidità assoluta dell'aria (H) nella camera di prova o dell'aria di aspirazione del motore deve essere tale per cui:

5,5 ≤ H ≤ 12,2 (g H2O/kg di aria secca)

Deve essere determinata l'umidità assoluta (H).

Devono essere altresì determinate le seguenti temperature:

temperatura dell'aria ambiente della camera di prova;

temperature del sistema di diluizione e campionamento, come richiesto per i sistemi di misurazione delle emissioni di cui al presente allegato, appendici da 2 a 5;

deve essere determinata la pressione atmosferica.

3.2.   Veicolo di prova

3.2.1.   Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche. Esso deve inoltre essere stato sottoposto a rodaggio e aver percorso almeno 3 000 km prima della prova.

3.2.2.   Il dispositivo di scarico non deve presentare perdite che rischino di ridurre la quantità dei gas raccolti, che deve essere quella uscente dal motore.

3.2.3.   Il laboratorio può verificare l'ermeticità del sistema di aspirazione, per accertare che la carburazione non sia alterata da una presa d'aria accidentale.

3.2.4.   Le regolazioni del motore e dei comandi del veicolo sono quelle previste dal costruttore. Questa prescrizione si applica in particolare alle regolazioni del minimo (regime di rotazione e contenuto di CO nel gas di scarico), del dispositivo di avviamento a freddo, nonché dei sistemi di depurazione dei gas di scarico.

3.2.5.   Il veicolo da sottoporre a prova, o un veicolo equivalente, deve essere munito, se del caso, di un dispositivo che permetta di misurare i parametri caratteristici necessari per regolare il banco dinamometrico conformemente al disposto del punto 5 del presente allegato.

3.2.6.   Il servizio tecnico incaricato delle prove può verificare che il veicolo abbia prestazioni conformi alle specifiche del costruttore e che esso sia utilizzabile per la guida normale; in particolare, che esso sia in grado di avviarsi sia a freddo che a caldo.

3.2.7.   Le luci di marcia diurna del veicolo, quali definite alla sezione 2 del regolamento n. 48, devono essere accese durante il ciclo di prova. Il veicolo sottoposto a prova deve essere dotato del sistema di luci di marcia diurna che presenta il consumo di energia elettrica più elevato tra i sistemi di luci di marcia diurna montati dal costruttore sui veicoli appartenenti al gruppo rappresentato dal tipo di veicolo approvato. Il costruttore deve fornire la documentazione tecnica appropriata alle autorità di omologazione.

3.3.   Carburante di prova

3.3.1.   Per le prove deve essere usato il carburante di riferimento appropriato descritto nell'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento.

3.3.2.   I veicoli alimentati sia a benzina che a GPL o a GN/biometano devono essere sottoposti a prova, conformemente all'allegato 12 del presente regolamento, con il carburante o i carburanti di riferimento specificati nell'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento.

3.4.   Installazione del veicolo

3.4.1.   Il veicolo deve essere sostanzialmente orizzontale durante la prova per evitare una distribuzione anormale del carburante.

3.4.2.   Si indirizza sul veicolo una corrente d'aria a velocità variabile. La velocità della soffiante deve essere compresa nella fascia operativa che va da 10 km/h ad almeno la velocità massima del ciclo di prova utilizzato. La velocità lineare dell'aria all'uscita della soffiante deve equivalere alla velocità del rullo corrispondente ± 5 km/h nella fascia operativa compresa fra 10 e 50 km/h. Oltre i 50 km/h, la velocità lineare dell'aria deve essere pari alla velocità del rullo corrispondente ± 10 km/h. Per le velocità inferiori a 10 km/h, la velocità dell'aria può essere pari a zero.

La velocità dell'aria di cui sopra è data da un valore medio di nove punti di misurazione, i quali:

a)

nel caso di soffianti con bocchette rettangolari, siano ubicati al centro dei diversi rettangoli che dividono la bocchetta della soffiante in nove aree (dividendone gli angoli sia orizzontalmente che verticalmente in tre parti uguali). La zona centrale non va misurata (come illustrato dal diagramma seguente);

Image 10

b)

nel caso di soffianti con bocchette circolari, la bocchetta va divisa in otto archi uguali da linee verticali, orizzontali e con un'angolazione di 45°. I punti di misurazione sono ubicati lungo l'asse centrale di ciascun arco (22,5°) a un raggio di due terzi rispetto al centro (come illustrato dal diagramma seguente).

Image 11

Tali misurazioni devono essere effettuate senza che il veicolo o elementi di ostruzione di altro genere siano posti di fronte all'impianto di ventilazione.

L'apparecchio utilizzato per misurare la velocità lineare dell'aria va posizionato tra 0 e 20 cm dalla bocchetta.

La soffiante selezionata deve avere le seguenti caratteristiche:

a)

superficie: almeno 0,2 m2;

b)

altezza da terra del bordo inferiore: circa 0,2 m;

c)

distanza dalla parte anteriore del veicolo: circa 0,3 m.

L'altezza e la posizione laterale della ventola di raffreddamento possono essere modificate se il costruttore ne fa richiesta e se l'autorità di omologazione lo ritiene opportuno.

Nei casi sopra descritti, la posizione e la configurazione della ventola di raffreddamento devono essere annotate nel verbale di prova per l'omologazione e usate per le prove di conformità della produzione e di conformità in servizio.

4.   APPARECCHIATURE DI PROVA

4.1.   Banco dinamometrico

Le prescrizioni concernenti il banco dinamometrico sono riportate nell'appendice 1 del presente allegato.

4.2.   Sistema di diluizione dei gas di scarico

Le prescrizioni concernenti il sistema di diluizione dei gas di scarico sono riportate nell'appendice 2 del presente allegato.

4.3.   Campionamento e analisi delle emissioni gassose

Le prescrizioni per l'apparecchiatura necessaria al campionamento e all'analisi delle emissioni gassose sono riportate nell'appendice 3 del presente allegato.

4.4.   Apparecchiatura di misurazione delle emissioni di particolato

Le prescrizioni per l'apparecchiatura necessaria al campionamento e alla misurazione delle emissioni di particolato sono riportate nell'appendice 4 del presente allegato.

4.5.   Apparecchiatura di misurazione del numero di particelle delle emissioni

Le prescrizioni per l'apparecchiatura necessaria al campionamento e alla misurazione del numero di particelle delle emissioni sono riportate nell'appendice 5 del presente allegato.

4.6.   Apparecchiatura generale della camera di prova

Le seguenti temperature devono essere misurate con una tolleranza di ±1,5 K:

a)

aria ambiente della camera di prova;

b)

aria di aspirazione del motore;

c)

temperature del sistema di diluizione e campionamento, come richiesto per i sistemi di misurazione delle emissioni di cui al presente allegato, appendici da 2 a 5.

La pressione atmosferica deve poter essere misurata con un'approssimazione di ± 0,1 kPa.

L'umidità assoluta (H) deve poter essere misurata con un'approssimazione di ± 5 %.

5.   MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO SU STRADA

5.1.   Procedura di prova

La procedura per la misurazione della resistenza all'avanzamento su strada è descritta nell'appendice 7 del presente allegato.

La procedura non è richiesta se il carico del banco dinamometrico deve essere impostato in base alla massa di riferimento del veicolo.

6.   PROCEDIMENTO PER LA PROVA DELLE EMISSIONI

6.1.   Ciclo di prova

Il ciclo di funzionamento è costituito da una parte 1 (ciclo urbano) e una parte 2 (ciclo extraurbano), come illustrato nella figura A4a/1. Durante la prova completa il ciclo urbano elementare viene riprodotto quattro volte, seguito dalla parte 2.

6.1.1.   Ciclo urbano elementare

La parte 1 del ciclo di prova comprende 4 volte il ciclo urbano elementare, così come definito nella tabella A4a/1, illustrato nella figura A4a/2 e sintetizzato come segue.

Scomposizione in fasi:

 

Tempo (s)

per cento

 

Minimo

60

30,8

35,4

Decelerazione a frizione disinnestata

9

4,6

 

Cambi di velocità

8

4,1

 

Accelerazioni

36

18,5

 

Movimento a velocità costante

57

29,2

 

Decelerazioni

25

12,8

 

Totale

195

100

 

Scomposizione in base all'uso delle varie marce:

 

Tempo (s)

per cento

 

Minimo

60

30,8

35,4

Decelerazione a frizione disinnestata

9

4,6

 

Cambi di velocità

8

4,1

 

Prima

24

12,3

 

Seconda

53

27,2

 

Terza

41

21

 

Totale

195

100

 

Informazioni generali

Velocità media durante la prova:

19 km/h

Tempo di funzionamento effettivo:

195 s

Distanza teorica percorsa a ogni ciclo:

1,013 km

Distanza equivalente per i 4 cicli:

4,052 km

6.1.2.   Ciclo extraurbano

La parte 2 del ciclo di prova è rappresentata dal ciclo extraurbano, così come definito nella tabella A4a/2, illustrato nella figura A4a/3 e sintetizzato come segue.

Scomposizione in fasi:

 

Tempo (s)

per cento

Minimo

20

5,0

Decelerazione a frizione disinnestata

20

5,0

Cambi di velocità

6

1,5

Accelerazioni

103

25,8

Movimento a velocità costante

209

52,2

Decelerazioni

42

10,5

Totale

400

100

Scomposizione in base all'uso delle varie marce:

 

Tempo (s)

per cento

Minimo

20

5,0

Decelerazione a frizione disinnestata

20

5,0

Cambi di velocità

6

1,5

Prima

5

1,3

Seconda

9

2,2

Terza

8

2

Quarta:

99

24,8

Quinta

233

58,2

Totale

400

100

Informazioni generali

Velocità media durante la prova:

62,6 km/h

Tempo di funzionamento effettivo:

400 s

Distanza teorica percorsa a ogni ciclo:

6 955  km

Velocità massima:

120 km/h

Accelerazione massima:

0,833 m/s2

Decelerazione massima:

– 1 389  m/s2

6.1.3.   Uso del cambio

6.1.3.1.   Se la velocità massima che si può raggiungere con la prima marcia è inferiore a 15 km/h, si usano la seconda, la terza e la quarta per il ciclo urbano (parte 1) e la seconda, la terza, la quarta e la quinta per il ciclo extraurbano (parte 2). La seconda, la terza e la quarta si possono inoltre usare per il ciclo urbano (parte 1) e la seconda, terza, quarta e quinta per il ciclo extraurbano (parte 2) se le istruzioni del costruttore raccomandano la partenza in piano in seconda o se nelle stesse è specificato che la prima è unicamente un rapporto per percorsi misti, per la marcia fuori strada o per il traino.

Per i veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima prescritti per il ciclo di prova, il comando dell'acceleratore deve essere azionato a fondo fino a che venga nuovamente raggiunta la curva prescritta. Gli scarti rispetto al ciclo di prova devono essere annotati nel verbale di prova.

I veicoli dotati di cambio a comando semiautomatico vengono provati selezionando i rapporti normalmente utilizzati per la circolazione su strada, e la leva del cambio viene azionata secondo le istruzioni del costruttore.

6.1.3.2.   I veicoli dotati di cambio a comando automatico vengono provati selezionando il rapporto più elevato («Drive», marcia avanti). L'acceleratore viene azionato in modo da ottenere un'accelerazione il più possibile regolare, tale da consentire al cambio di selezionare i vari rapporti nel loro ordine normale. Per questi veicoli, inoltre, non si applicano i punti di cambio di velocità indicati nelle tabelle A4a/1 e A4a/2 del presente allegato; l'accelerazione deve continuare per tutto il periodo rappresentato dalla linea retta che collega la fine di ogni periodo di funzionamento al minimo con l'inizio del successivo periodo di velocità costante. Si applicano le tolleranze di cui ai punti 6.1.3.4 e 6.1.3.5.

6.1.3.3.   I veicoli muniti di overdrive che può essere inserito dal conducente vengono provati con l'overdrive disinserito per il ciclo urbano (parte 1) ed inserito per il ciclo extraurbano (parte 2).

6.1.3.4.   Si tollera uno scarto di ± 2 km/h tra la velocità indicata e la velocità teorica durante l'accelerazione, a velocità costante, e durante la decelerazione quando si usano i freni del veicolo. Qualora il veicolo deceleri più rapidamente del previsto senza che si usino i freni, ci si attiene solamente alle prescrizioni del punto 6.4.4.3. Ai cambiamenti di fase, si accettano tolleranze sulla velocità superiori a quelle prescritte, a condizione che la durata degli scarti constatati non superi mai 0,5 s per volta.

6.1.3.5.   Le tolleranze sui tempi sono di ± 1,0 s. Tali tolleranze si applicano sia all'inizio sia alla fine di ogni periodo di cambio di velocità per il ciclo urbano (parte 1) e per le operazioni 3, 5 e 7 del ciclo extraurbano (parte 2). Si noti che il tempo concesso di due secondi comprende il tempo di cambio marcia più un margine per la ripresa del ciclo.

6.2.   Preparazione della prova

6.2.1.   Regolazione della curva di assorbimento di potenza del banco e dell'inerzia

6.2.1.1.   Carico definito grazie alla prova su strada del veicolo

Il banco dinamometrico deve essere regolato in modo tale che l'inerzia complessiva delle masse rotanti simuli l'inerzia e le altre forze di carico su strada che agiscono sul veicolo durante la guida su strada. I metodi per la definizione di tale carico sono descritti al punto 5 del presente allegato.

Banco a curva di assorbimento di potenza definita: il freno deve essere regolato per assorbire la potenza esercitata sulle ruote motrici a una velocità costante di 80 km/h; si registra la potenza assorbita a 50 km/h.

Banco a curva di assorbimento di potenza regolabile: il freno deve essere regolato per assorbire la potenza esercitata sulle ruote motrici, a velocità costanti di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h.

6.2.1.2.   Carico definito dalla massa di riferimento del veicolo

Con l'accordo del costruttore, si può applicare il metodo seguente.

Regolare il freno in modo da assorbire la forza esercitata sulle ruote motrici a una velocità costante di 80 km/h, in conformità alla tabella A4a/3.

Se l'inerzia equivalente corrispondente non è disponibile sul dinamometro, si utilizza il valore maggiore più vicino alla massa di riferimento del veicolo.

Nel caso di veicoli diversi dalle autovetture private, con massa di riferimento superiore a 1 700 kg, o di veicoli con trazione permanente su tutte le ruote, moltiplicare per un fattore 1,3 i valori di potenza indicati nella tabella A4a/3.

6.2.1.3.   Il metodo usato e i valori ottenuti (inerzia equivalente, parametro caratteristico di regolazione) vengono indicati nel verbale di prova.

6.2.2.   Cicli di prova preliminari

Dovrebbero essere effettuati, se del caso, cicli di prova preliminari per stabilire come utilizzare al meglio i comandi dell'acceleratore e dei freni al fine di ottenere un ciclo che si avvicini al ciclo teorico entro i limiti prescritti per l'esecuzione del ciclo.

6.2.3.   Pressione dei pneumatici

La pressione dei pneumatici deve essere quella specificata dal costruttore e vigente durante la prova preliminare su strada per la regolazione dei freni. Sui banchi a due rulli la pressione dei pneumatici può essere aumentata al massimo del 50 per cento. La pressione vigente deve figurare nel verbale di prova.

6.2.4.   Determinazione delle emissioni di particolato di fondo

Il livello di particolato di fondo dell'aria di diluizione può essere determinato facendo passare l'aria di diluizione filtrata attraverso il filtro antiparticolato. L'aria proviene dallo stesso punto del campione di particolato. Una misurazione può essere effettuata prima o dopo la prova. È possibile correggere le misurazioni del particolato sottraendo il contributo del particolato di fondo dal sistema di diluizione. Il contributo di particolato di fondo ammissibile deve essere ≤ 1 mg/km (o massa equivalente sul filtro). Nel caso in cui il particolato di fondo ecceda tale livello, la viene utilizzata la cifra di riferimento di 1 mg/km (o massa equivalente sul filtro). Qualora risulti un valore negativo dalla sottrazione del contributo del particolato di fondo, il particolato deve essere considerato pari a zero.

6.2.5.   Determinazione del numero di particelle di fondo

La sottrazione del numero di particelle di fondo può essere determinata attraverso il campionamento dell'aria di diluizione che proviene da un punto, a valle dei filtri di particelle e idrocarburi, nel sistema di misurazione del numero di particelle. La correzione delle misurazioni del numero di particelle di fondo non è consentita a fini di omologazione ma, a richiesta del costruttore, può essere effettuata per verificare la conformità della produzione se si dimostra che il contributo della galleria è significativo.

6.2.6.   Selezione del filtro antiparticolato

Viene impiegato un filtro singolo antiparticolato sia per la fase urbana, sia per la fase extraurbana del ciclo combinato.

I filtri antiparticolato doppi, da impiegarsi uno per la fase urbana e l'altro per la fase extraurbana, possono essere utilizzati senza filtri di sicurezza solo nei casi in cui si prevede che altrimenti il calo di pressione del filtro campione fra l'inizio e la fine della prova di emissioni sia superiore a 25 kPa.

6.2.7.   Preparazione del filtro antiparticolato

6.2.7.1.   Prima della prova i filtri di campionamento del particolato devono essere condizionati per un minimo di 2 ore e un massimo di 80 ore in una vaschetta aperta, protetta dalla polvere, posta in una camera climatizzata (temperatura, umidità). Dopo questo condizionamento si pesano i filtri vergini che vengono conservati fino al momento dell'impiego. Se i filtri non vengono utilizzati entro un'ora dal loro prelievo dalla camera di pesatura essi devono essere ripesati.

6.2.7.2.   Il limite di un'ora può essere sostituito da un limite di otto ore qualora si verifichino una o entrambe le seguenti condizioni:

6.2.7.2.1.

un filtro stabilizzato è posto e conservato in un supporto sigillato con le estremità tappate, oppure

6.2.7.2.2.

un filtro stabilizzato è posto in un supporto sigillato che viene immediatamente introdotto in un dispositivo di prelievo nel quale non passa alcun flusso.

6.2.7.3.   Il sistema di prelievo del particolato deve essere poi avviato e predisposto per il campionamento.

6.2.8.   Preparativi per la misurazione del numero di particelle

6.2.8.1.   Il sistema di diluizione e l'apparecchiatura di misurazione delle particelle devono essere avviati e predisposti per l'esecuzione del campionamento.

6.2.8.2.   Prima della prova o delle prove è necessario confermare il corretto funzionamento del contatore di particelle e del separatore di particelle volatili del sistema di campionatura delle particelle conformemente ai punti 2.3.1 e 2.3.3 dell'appendice 5 del presente allegato.

Il risultato del contatore di particelle viene verificato a una concentrazione di particelle prossima allo zero prima di ciascuna prova e, con cadenza quotidiana, a concentrazioni di particelle elevate utilizzando aria ambiente.

Qualora l'ingresso sia provvisto di filtro antiparticolato ad alta efficienza (HEPA), la prova è tesa a verificare l'ermeticità dell'intero sistema di campionatura di particelle.

6.2.9.   Controllo degli analizzatori di gas

Gli analizzatori delle emissioni dei gas devono essere azzerati e calibrati. Se utilizzati, è necessario svuotare i sacchetti di campionamento.

6.3.   Procedura di condizionamento

6.3.1.   Per la misurazione del particolato a fini di precondizionamento del veicolo, si deve eseguire la parte 2 del ciclo descritto al punto 6.1 del presente allegato non oltre 36 ore e almeno 6 ore prima della prova. Si eseguono tre cicli consecutivi. La regolazione del dinamometro deve essere quella indicata al punto 6.2.1 del presente allegato.

Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata a iniezione indiretta possono essere precondizionati con i cicli di guida della parte 1 e della parte 2.

6.3.2.   In un laboratorio di prova che sia a rischio di contaminazione di una prova su un veicolo a bassa emissione di particolato a causa dei residui di una prova precedente su un veicolo a elevata emissione di particolato, a fini di precondizionamento dell'apparecchiatura di campionamento è consigliabile effettuare un ciclo di guida alla velocità costante di 120 km/h della durata di 20 minuti, seguito da tre cicli consecutivi di parte 2 con un veicolo a bassa emissione di particolato.

Dopo questo precondizionamento e prima della prova i veicoli vanno tenuti in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K.

Su richiesta del costruttore, la prova viene eseguita entro un termine massimo di 30 ore dopo che il veicolo ha funzionato alla sua temperatura normale.

6.3.3.   Nel caso dei veicoli con motore ad accensione comandata funzionante a GPL o a GN/biometano, o attrezzati in modo da poter essere alimentati sia a benzina che a GPL o a GN/biometano, tra le prove con il primo carburante di riferimento gassoso e quelle con il secondo carburante di riferimento gassoso il veicolo deve essere precondizionato prima della prova con il secondo carburante di riferimento. Il precondizionamento è effettuato con il secondo carburante di riferimento eseguendo un ciclo di precondizionamento comprendente una volta la parte 1 (parte urbana) e due volte la parte 2 (parte extraurbana) del ciclo di prova descritto al punto 6.1 del presente allegato. Su richiesta del costruttore e previo accordo del servizio tecnico, il ciclo di precondizionamento può essere esteso. La regolazione del dinamometro deve essere quella indicata al punto 6.2 del presente allegato.

6.4.   Procedura di prova

6.4.1.   Messa in moto del motore

6.4.1.1.   Il motore viene messo in moto usando gli appositi dispositivi di avviamento, conformemente alle raccomandazioni del costruttore contenute nel libretto di istruzioni per i veicoli di serie.

6.4.1.2.   Il primo ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di messa in moto del motore.

6.4.1.3.   Se è previsto l'uso di GPL o GN/biometano quale carburante, il motore può essere avviato a benzina e commutato a GPL o GN/biometano dopo un periodo di tempo predeterminato, non modificabile dal conducente. La lunghezza di tale periodo di tempo non deve superare i 60 secondi.

6.4.2.   Minimo

6.4.2.1.   Cambio manuale o semiautomatico, cfr. tabelle A4a/1 e A4a/2 del presente allegato.

6.4.2.2.   Cambio automatico

Dopo che è stato messo nella posizione iniziale, il selettore non deve più essere azionato durante l'intera prova, tranne nel caso specificato al punto 6.4.3.3 del presente allegato, oppure se il selettore può azionare l'eventuale overdrive.

6.4.3.   Accelerazioni

6.4.3.1.   Le fasi di accelerazione vengono effettuate con un'accelerazione il più possibile costante durante tutta la durata della fase.

6.4.3.2.   Se un'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, il tempo supplementare necessario viene sottratto, se possibile, al tempo previsto per il cambio di velocità, o altrimenti al periodo di velocità costante successivo.

6.4.3.3.   Cambi automatici

Se un'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, il selettore di velocità deve essere azionato secondo le prescrizioni stabilite per i cambi manuali.

6.4.4.   Decelerazioni

6.4.4.1.   Tutte le decelerazioni del ciclo urbano elementare (parte 1) vengono effettuate togliendo del tutto il piede dall'acceleratore e mantenendo la frizione innestata. Quest'ultima viene disinnestata, senza che si tocchi la leva del cambio, alla più alta fra le seguenti velocità: 10 km/h oppure la velocità corrispondente al regime minimo del motore.

Tutte le decelerazioni del ciclo extraurbano (parte 2) vengono effettuate togliendo del tutto il piede dall'acceleratore e mantenendo la frizione innestata. Quest'ultima viene disinnestata, lasciando la marcia inserita, quando la velocità è scesa a 50 km/h nell'ultima decelerazione.

6.4.4.2.   Se la decelerazione richiede più tempo del previsto per la fase corrispondente, si ricorre ai freni del veicolo per poter rispettare il ciclo.

6.4.4.3.   Se la decelerazione richiede meno del tempo previsto per la fase corrispondente, si ricupera il ciclo teorico mediante un periodo a velocità costante o al minimo, senza soluzione di continuità con l'operazione successiva.

6.4.4.4.   Al termine del periodo di decelerazione (arresto del veicolo sui rulli) del ciclo urbano elementare, il cambio viene portato in folle, con la frizione innestata.

6.4.5.   Velocità costante

6.4.5.1.   Si deve evitare il «pompaggio» o la chiusura del comando dell'acceleratore durante il passaggio dall'accelerazione alla fase di velocità costante successiva.

6.4.5.2.   Durante i periodi a velocità costante si mantiene fissa la posizione dell'acceleratore.

6.4.6.   Campionamento

Il prelievo dei campioni comincia (BS) prima della procedura di messa in moto del motore o al suo inizio e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte 2, fine del prelievo — ES) o, nel caso della prova di tipo VI, dell'ultimo periodo di minimo dell'ultimo ciclo urbano elementare (parte 1).

6.4.7.   Durante la prova, si deve registrare la velocità in funzione del tempo o rilevarla con il sistema di acquisizione dati, per poter controllare la validità dei cicli eseguiti.

6.4.8.   Nel sistema di campionatura delle particelle, queste devono essere continuamente misurate. Le concentrazioni medie di particelle devono essere determinate integrando i segnali degli analizzatori nel ciclo della prova.

6.5.   Procedure post-prova

6.5.1.   Controllo degli analizzatori dei gas

Deve essere controllato il dato registrato relativamente ai gas di azzeramento e calibrazione degli analizzatori utilizzati per la misurazione continua. La prova è considerata accettabile se la differenza tra i risultati della misurazione prima e dopo la prova è inferiore al 2 % del valore del gas di calibrazione.

6.5.2.   Pesatura del filtro antiparticolato

I filtri di riferimento devono essere pesati entro 8 ore dalla pesatura del filtro utilizzato per la prova. Il filtro antiparticolato contaminato utilizzato per la prova deve essere introdotto nella camera di pesatura entro un'ora dalle analisi condotte sui gas di scarico. Il filtro della prova deve essere condizionato per almeno 2 ore e non più di 80 ore e successivamente pesato.

6.5.3.   Analisi del sacco

6.5.3.1.   L'analisi dei gas di scarico contenuti nel sacco viene effettuata il più presto possibile e comunque non oltre 20 minuti dopo la fine del ciclo di prova.

6.5.3.2.   Prima di analizzare un campione, si azzera l'analizzatore sul campo da usare per ciascuna sostanza inquinante utilizzando il gas di azzeramento opportuno.

6.5.3.3.   Gli analizzatori vengono quindi regolati in conformità alle curve di taratura con appositi gas di calibrazione che presentino concentrazioni nominali comprese tra il 70 e il 100 per cento del campo considerato.

6.5.3.4.   Si controlla dunque nuovamente lo zero degli analizzatori e se il valore rilevato si discosta di oltre il 2 % del campo considerato dal valore ottenuto durante la regolazione prescritta al punto 6.5.3.2 del presente allegato, si ripete l'operazione per l'analizzatore in questione.

6.5.3.5.   Si analizzano quindi i campioni.

6.5.3.6.   Dopo l'analisi, devono essere verificati nuovamente i valori di azzeramento e calibrazione usando gli stessi gas. Se questi nuovi valori non si discostano più del ± 2 % da quelli ottenuti durante la regolazione prescritta al punto 6.5.3.3 del presente allegato, i risultati dell'analisi vengono considerati validi.

6.5.3.7.   Per tutte le operazioni descritte nel presente punto i flussi e le pressioni dei vari gas devono essere identici a quelli per la taratura degli analizzatori.

6.5.3.8.   Il valore adottato per le concentrazioni di ciascuno degli inquinanti misurati nei gas deve essere quello letto dopo che l'apparecchio di misurazione si è stabilizzato. Le emissioni massiche di idrocarburi dei motori ad accensione spontanea vengono calcolate in base al valore integrato rilevato sul rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID), corretto tenendo conto dell'eventuale variazione del flusso, come prescritto al punto 6.6.6 del presente allegato.

6.6.   Calcolo delle emissioni

6.6.1.   Determinazione del volume

6.6.1.1.   Calcolo del volume nel caso dei sistemi a diluizione variabile con controllo di portata costante tramite orifizio o tubo di Venturi

Si registrano in continuo i parametri relativi al flusso volumetrico e si calcola il volume totale sulla durata della prova.

6.6.1.2.   Calcolo del volume nel caso dei sistemi a pompa volumetrica

Il volume dei gas di scarico diluiti misurato nei sistemi a pompa volumetrica viene calcolato con la formula:

V = Vo · N

dove:

V

=

volume precedente la correzione dei gas di scarico diluiti in l/prova,

Vo

=

volume di gas spostato dalla pompa volumetrica nelle condizioni di prova in l/giro;

N

=

numero di giri della pompa durante la prova.

6.6.1.3.   Correzione del volume ricondotto alle condizioni normali

Il volume dei gas di scarico diluiti viene ricondotto alle condizioni normali mediante la formula seguente:

Formula

(1)

dove:

Formula

(2)

PB

=

pressione barometrica nella camera di prova in kPa;

P1

=

depressione all'ingresso della pompa volumetrica rispetto alla pressione ambientale (kPa);

Tp

=

temperatura media dei gas di scarico diluiti che entrano nella pompa volumetrica durante la prova (K).

6.6.2.   Massa totale degli inquinanti gassosi e del particolato emessi

La massa M di ciascun gas inquinante emesso dal veicolo durante la prova si determina calcolando il prodotto della concentrazione volumica per il volume di gas considerato in base ai valori di massa volumica qui di seguito indicati nelle condizioni di riferimento summenzionate:

monossido di carbonio (CO):

d = 1,25 g/l

idrocarburi:

 

per la benzina (E5) (C1H1,89O0,016)

d = 0,631 g/1

per la benzina (E10) (C1H1,93O0,033)

d = 0,645 g/1

per il diesel (B5) (C1Hl,86O0,005)

d = 0,622 g/1

per il diesel (B7) (C1Hl,86O0,007)

d = 0,623 g/1

per il GPL (CH2,525)

d = 0,649 g/l

per il GPL (CH2,525)

d = 0,649 g/l

per il GN/biometano (C1H4)

d = 0,714 g/l

per l'etanolo (E85) (C1H2,74O0,385)

d = 0,932 g/l

per l'etanolo (E75) (C1H2,61O0,329)

d = 0,886 g/l

ossidi di azoto (NOx):

d = 2,05 g/1

6.6.3.   Per calcolare le emissioni massiche di sostanze inquinanti si utilizza l'equazione seguente:

Formula

(3)

dove:

Mi

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km;

Vmix

=

volume dei gas di scarico diluiti, espresso in l/prova e ricondotto alle condizioni normali (273,2 K e 101,33 kPa);

Qi

=

massa volumica della sostanza inquinante i in g/l in condizioni di temperatura e di pressione normali (273,2 K e 101,33 kPa);

kh

=

fattore di correzione in funzione dell'umidità usato per il calcolo delle emissioni massiche di ossidi di azoto. La correzione non è invece prevista per HC e CO;

Ci

=

concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di inquinante i presente nell'aria di diluizione;

d

=

distanza corrispondente al ciclo di funzionamento in km.

6.6.4.   Correzione per la concentrazione dell'aria di diluizione

La concentrazione della sostanza inquinante nei gas di scarico diluiti viene corretta dalla quantità di inquinante contenuto nell'aria di diluizione secondo la formula seguente:

Formula

(4)

dove:

Ci

=

concentrazione della sostanza inquinante i nel gas di scarico diluito, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di inquinante i presente nell'aria di diluizione;

Ce

=

concentrazione della sostanza inquinante i misurata nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm;

Cd

=

concentrazione di i misurata nell'aria usata per la diluizione, espressa in ppm;

DF

=

fattore di diluizione.

Il fattore di diluizione si calcola come segue:

 

Per ogni carburante di riferimento, escluso l'idrogeno:

Formula

 

Per un carburante di composizione CxHyOz la formula generale è:

Formula

I fattori di diluizione per i carburanti di riferimento oggetto del presente regolamento sono i seguenti:

Formula

per la benzina (E5)

(5a)

Formula

per la benzina (E10)

(5b)

Formula

per il diesel (B5)

(5c)

Formula

per il diesel (B7)

(5d)

Formula

per il GPL

(5e)

Formula

per il GN/biometano

(5f)

Formula

per l'etanolo (E85)

(5g)

Formula

per l'etanolo (E75)

(5h)

Formula

per l'idrogeno

(5i)

dove:

CCO2

=

concentrazione di CO2 nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % vol,

CHC

=

concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm di carbonio equivalente,

CCO

=

concentrazione di CO nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm,

CH2O

=

concentrazione di H2O nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % vol,

CH2O-DA

=

concentrazione di H2O nell'aria utilizzata per la diluizione, espressa in % vol,

CH2

=

concentrazione di idrogeno nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm.

La concentrazione di idrocarburi non metanici è calcolata come segue:

CNMHC = CTHC – (Rf CH4 · CCH4)

dove:

CNMHC

=

concentrazione corretta di NMHC nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente,

CTHC

=

concentrazione di THC nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente, dopo aver sottratto la quantità di THC presente nell'aria di diluizione,

CCH4

=

concentrazione di CH4 nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm di carbonio equivalente, dopo aver sottratto la quantità di CH4 presente nell'aria di diluizione,

Rf CH4

=

fattore di risposta al metano del FID, definito nell'appendice 3, punto 2.3.3, del presente allegato.

6.6.5.   Calcolo del fattore di correzione di NO in funzione dell'umidità

Per correggere gli effetti dell'umidità sui risultati ottenuti per gli ossidi di azoto, si deve applicare la seguente formula:

Formula

(6)

in cui:

Formula

dove:

H

=

umidità assoluta, espressa in g di acqua per kg di aria secca,

Ra

=

umidità relativa dell'aria ambiente,espressa in %,

Pd

=

pressione di vapore di saturazione alla temperatura ambiente, espressa in kPa,

PB

=

pressione atmosferica nella camera di prova, espressa in kPa.

6.6.6.   Determinazione di HC per i motori ad accensione spontanea

Per determinare le emissioni massiche di HC per i motori ad accensione spontanea, si calcola la concentrazione media di HC con la formula seguente:

Formula

(7)

dove:

Formula

=

integrale del valore registrato durante la prova (con t2-t1) dall'analizzatore FID riscaldato,

Ce

=

concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti, misurata in ppm di carbonio. Ci si utilizza direttamente al posto di CHC in tutte le equazioni considerate.

6.6.7.   Determinazione del particolato

L'emissione di particolato Mp (g/km) viene calcolata con la seguente equazione:

Formula

se i gas di prelievo sono evacuati all'esterno della galleria;

Formula

se i gas di prelievo sono riciclati all'interno della galleria;

dove:

Vmix

=

volume dei gas di scarico diluiti (cfr. punto 6.6.1 del presente allegato) in condizioni normali,

Vep

=

volume dei gas di scarico passati attraverso i filtri per la raccolta del particolato in condizioni normali,

Pe

=

massa di particolato depositato nel filtro o nei filtri,

d

=

distanza corrispondente al ciclo di funzionamento in km,

Mp

=

emissione di particolato in g/km.

In caso di correzione del livello di fondo del particolato dal sistema di diluizione, tale correzione deve essere determinata conformemente al punto 6.2.4 del presente allegato. In tal caso, la massa di particolato (g/km) viene calcolata applicando la seguente formula:

Formula

se i gas di prelievo sono evacuati all'esterno della galleria;

Formula

se i gas di prelievo sono riciclati all'interno della galleria;

dove:

Vap

=

volume di aria nella galleria passata attraverso i filtri per la raccolta del particolato di fondo in condizioni normali,

Pa

=

massa di particolato depositato nel filtro per la raccolta del particolato di fondo,

DF

=

fattore di diluizione determinato in base al punto 6.6.4 del presente allegato.

Se la correzione del livello di fondo del particolato dà come risultato una massa del particolato negativa (in g/km), il risultato relativo alla massa del particolato sarà considerato pari a zero g/km.

6.6.8.   Determinazione del numero di particelle

Per il calcolo del numero di particelle emesse si applica la seguente equazione:

Formula

dove:

N

=

numero di particelle emesse, espresso in particelle per km,

V

=

volume dei gas di scarico diluiti, espresso in l/prova e ricondotto alle condizioni normali (273,2 K e 101,33 kPa),

K

=

fattore di taratura per correggere le misurazioni del contatore del numero di particelle rispetto al livello dello strumento di riferimento, se tale fattore non è applicato automaticamente nel contatore del numero di particelle. Se il fattore di taratura è applicato automaticamente nel contatore del numero di particelle, nell'equazione che precede si attribuisce a k il valore 1,

Formula

=

concentrazione media di particelle del gas di scarico diluito corretto, espressa in particelle per cm3, risultante dalla prova delle emissioni, compresa l'intera durata del ciclo di guida. Se il risultato della concentrazione volumetrica media

Formula
del contatore del numero di particelle non viene prodotto a condizioni standard (273,2 K e 101,33 kPa), le concentrazioni dovrebbero essere corrette in riferimento a tali condizioni
Formula
,

Formula

=

fattore di riduzione della concentrazione media di particelle nel separatore di particelle volatili, specifico per i parametri di diluizione usati per la prova,

d

=

distanza corrispondente al ciclo di funzionamento in km,

Formula

=

viene calcolata con la formula seguente:

Formula

dove:

Ci =

una misurazione differenziata della concentrazione di particelle nel gas di scarico diluito uscito dal contatore di particelle, corretta rispetto alla coincidenza ed espressa in particelle per cm3,

n =

numero complessivo di misurazioni differenziate della concentrazione di particelle effettuate durante il ciclo di funzionamento,

n

viene calcolata con la formula seguente:

n = T · f

dove:

T

=

durata del ciclo di funzionamento in secondi,

f

=

frequenza di registrazione dei dati del contatore di particelle espressa in Hz.

6.6.9.   Tolleranza relativa a emissioni massiche da veicoli muniti di sistemi a rigenerazione periodica

Nel caso dei veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica di cui all'allegato 13 del presente regolamento:

6.6.9.1.   Le disposizioni dell'allegato 13 del presente regolamento si applicano esclusivamente a fini della misurazione della massa del particolato e non del numero di particelle.

6.6.9.2.   Per il campionamento delle emissioni di particolato durante una prova nell'ambito della quale il veicolo è sottoposto a rigenerazione programmata, la temperatura superficiale del filtro non deve superare i 192 °C.

6.6.9.3.   Per il campionamento delle emissioni di particolato durante una prova nell'ambito della quale l'apparecchiatura di rigenerazione si trovi in una condizione di carico stabilizzata (ovvero, il veicolo non sia sottoposto a rigenerazione), è consigliabile che il veicolo abbia completato > 1/3 del chilometraggio fra le rigenerazioni programmate o che sia stato scaricato dall'apparecchiatura di rigenerazione periodica.

Per verificare la conformità alla produzione, il costruttore può assicurare che ciò sia compreso nel dato relativo al coefficiente di evoluzione. In tal caso, il punto 8.2.3.2 del presente regolamento viene sostituito dal punto 6.6.9.3.1 del presente allegato.

6.6.9.3.1.   Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio («x» km, dove x ≤ 3 000 km per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata e x ≤ 15 000 km per i veicoli con motore ad accensione spontanea, e qualora il veicolo si trovi a una distanza > 1/3 fra due rigenerazioni successive), la procedura è la seguente:

a)

le emissioni di inquinante (tipo I) sono misurate a zero e a «x» km sul primo veicolo sottoposto a prova;

b)

il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e «x» km è calcolato per ciascun inquinante:

Formula

Esso potrà essere inferiore a 1,

a)

gli altri veicoli non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono moltiplicate per il coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

a)

i valori ad «x» km per il primo veicolo;

b)

i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

Tabella A4a/1

Ciclo di funzionamento urbano elementare al banco dinamometrico (parte 1)

 

Funzionamento

Fase

Accelerazione (m/s2)

Velocità (km/h)

Durata di ciascuna

Progressione tempi (s)

Rapporto da usare con cambio manuale

operazione (s)

fase (s)

1

Minimo

1

0

0

11

11

11

6 s PM + 5 s K1  (1)

2

Accelerazione

2

1,04

0-15

4

4

15

1

3

Velocità costante

3

0

15

9

8

23

1

4

Decelerazione

4

– 0,69

15-10

2

5

25

1

5

Decelerazione a frizione disinnestata

 

– 0,92

10-0

3

 

28

K1  (1)

6

Minimo

5

0

0

21

21

49

16 s PM + 5 s K1  (1)

7

Accelerazione

6

0,83

0-15

5

12

54

1

8

Cambio di velocità

 

 

15

2

 

56

 

9

Accelerazione

0,94

15-32

5

61

2

10

Velocità costante

7

0

32

24

24

85

2

11

Decelerazione

8

– 0,75

32-10

8

11

93

2

12

Decelerazione a frizione disinnestata

 

– 0,92

10-0

3

 

96

K2  (1)

13

Minimo

9

0

0

21

 

117

16 s PM + 5 s K1  (1)

14

Accelerazione

10

0,83

0-15

5

26

122

1

15

Cambio di velocità

 

 

15

2

 

124

 

16

Accelerazione

0,62

15-35

9

133

2

17

Cambio di velocità

 

35

2

135

 

18

Accelerazione

0,52

35-50

8

143

3

19

Velocità costante

11

0

50

12

12

155

3

20

Decelerazione

12

– 0,52

50-35

8

8

163

3

21

Velocità costante

13

0

35

13

13

176

3

22

Cambio di velocità

14

 

35

2

12

178

 

23

Decelerazione

 

– 0,99

35-10

7

 

185

2

24

Decelerazione con frizione disinnestata

– 0,92

10-0

3

188

K2  (1)

25

Minimo

15

0

0

7

7

195

7 s PM (1)


Tabella A4a/2

Ciclo extraurbano (parte 2) per la prova di tipo I

Num. funzionam.

Funzionamento

Fase

Accelerazione (m/s2)

Velocità (km/h)

Durata di ciascuna

Tempo cumulativo (s)

Rapporto da usare con cambio manuale

operazione (s)

fase (s)

1

Minimo

1

0

0

20

20

20

K1  (2)

2

Accelerazione

2

0,83

0-15

5

41

25

1

3

Cambio di velocità

 

15

2

27

4

Accelerazione

0,62

15-35

9

36

2

5

Cambio di velocità

 

35

2

38

6

Accelerazione

0,52

35-50

8

46

3

7

Cambio di velocità

 

50

2

48

8

Accelerazione

0,43

50-70

13

61

4

9

Velocità costante

3

0

70

50

50

111

5

10

Decelerazione

4

– 0,69

70-50

8

8

119

4 s.5 + 4 s.4

11

Velocità costante

5

0

50

69

69

188

4

12

Accelerazione

6

0,43

50-70

13

13

201

4

13

Velocità costante

7

0

70

50

50

251

5

14

Accelerazione

8

0,24

70-100

35

35

286

5

15

Velocità costante (3)

9

0

100

30

30

316

5 (3)

16

Accelerazione (3)

10

0,28

100-120

20

20

336

5 (3)

17

Velocità costante (3)

11

0

120

10

20

346

5 (3)

18

Decelerazione (3)

12

– 0,69

120-80

16

34

362

5 (3)

19

Decelerazione (3)

– 1,04

80-50

8

 

370

5 (3)

20

Decelerazione a frizione disinnestata

1,39

50-0

10

380

K5  (2)

21

Minimo

13

0

0

20

20

400

PM (2)


Tabella A4a/3

Inerzia simulata e requisiti per il carico al banco dinamometrico

Massa di riferimento del veicolo Rm (kg)

Inerzia equivalente

Potenza e forza assorbite dal dinamometro a 80 km/h

Coefficienti della resistenza all'avanzamento su strada

 

kg

kW

N

a (N)

b (N/(km/h)2

RW ≤ 480

455

3,8

171

3,8

0,0261

480 < RW ≤ 540

510

4,1

185

4,2

0,0282

540 < RW ≤ 595

570

4,3

194

4,4

0,0296

595 < RW ≤ 650

625

4,5

203

4,6

0,0309

650 < RW ≤ 710

680

4,7

212

4,8

0,0323

710 < RW ≤ 765

740

4,9

221

5,0

0,0337

765 < RW ≤ 850

800

5,1

230

5,2

0,0351

850 < RW ≤ 965

910

5,6

252

5,7

0,0385

965 < RW ≤ 1 080

1 020

6,0

270

6,1

0,0412

1 080 < RW ≤ 1 190

1 130

6,3

284

6,4

0,0433

1 190 < RW ≤ 1 305

1 250

6,7

302

6,8

0,0460

1 305 < RW ≤ 1 420

1 360

7,0

315

7,1

0,0481

1 420 < RW ≤ 1 530

1 470

7,3

329

7,4

0,0502

1 530 < RW ≤ 1 640

1 590

7,5

338

7,6

0,0515

1 640 < RW ≤ 1 760

1 700

7,8

351

7,9

0,0536

1 760 < RW ≤ 1 870

1 810

8,1

365

8,2

0,0557

1 870 < RW ≤ 1 980

1 930

8,4

378

8,5

0,0577

1 980 < RW ≤ 2 100

2 040

8,6

387

8,7

0,0591

2 100 < RW ≤ 2 210

2 150

8,8

396

8,9

0,0605

2 210 < RW ≤ 2 380

2 270

9,0

405

9,1

0,0619

2 380 < RW ≤ 2 610

2 270

9,4

423

9,5

0,0646

2 610 < RW

2 270

9,8

441

9,9

0,0674

Figura A4a/1

Ciclo di funzionamento per la prova di tipo I

Image 12

BS: inizio prelievo, messa in moto

Ciclo urbano elementare

Velocità (km/h)

Tempo

Parte 1

Parte 2

ES: fine prelievo

Figura A4a/2

Ciclo urbano elementare per la prova di tipo I

Image 13

Le tolleranze sulla velocità (± 2 km/h) e sui tempi (± 1,0 sec.) sono combinate geometricamente per ogni punto, come raffigurato qui a fianco

Tempi parziali per fase

Numeri delle sequenza

Tempi per sequenza

FINO DEL CICLO: 195 secondi

= cambio di velocità

K = frizione disinnestata

1 = 1a marcia

PM = cambio in folle

LEGENDA

Andamento teorico del ciclo

Secondi

K1 K2 = frizione disinnestata con 1a o 2a mercia inserita

2 = 2a mercia

R = minimo

3 = 3a mercia

Figura A4a/3

Ciclo extraurbano (parte 2) per la prova di tipo I

Image 14

Numero dell’operazione

Velocità (km/h)

Tempo (s)


(1)  PM = cambio in folle, frizione innestata. K1, K2 = frizione disinnestata con prima o seconda marcia inserita.

(2)  PM = cambio in folle, frizione innestata. K1, K5 = frizione disinnestata con prima o seconda marcia inserita.

(3)  Se il veicolo ha più di cinque marce si possono usare anche altre marce purché si rispettino le raccomandazioni del costruttore.

Appendice 1

Sistema del banco dinamometrico

1.   SPECIFICHE

1.1.   Prescrizioni generali

1.1.1.   Il banco deve consentire di simulare la resistenza all'avanzamento su strada e rientrare in uno dei seguenti due tipi:

a)

banco a curva di assorbimento di potenza definita; le caratteristiche fisiche di questo banco consentono di definire un andamento fisso della curva;

b)

banco a curva di assorbimento di potenza regolabile; su un banco di questo tipo si possono regolare almeno due parametri per modificare l'andamento della curva.

1.1.2.   Per i banchi a simulazione elettrica dell'inerzia si deve dimostrare che essi offrono risultati equivalenti ai sistemi a inerzia meccanica. I metodi per dimostrare tale equivalenza sono descritti nell'appendice 6 del presente allegato.

1.1.3.   Qualora la resistenza totale all'avanzamento su strada non si possa riprodurre al banco tra i valori di 10 e 120 km/h, si raccomanda di usare un banco dinamometrico con le caratteristiche indicate qui di seguito.

1.1.3.1.   La forza assorbita dal freno e dagli attriti interni del banco tra le velocità di 0 e 120 km/h è data dalla seguente formula:

F = (a + b·V2) ± 0,1·F80 (senza che sia negativa)

dove:

F

=

forza totale assorbita dal banco dinamometrico (N),

a

=

valore equivalente alla resistenza al rotolamento (N),

b

=

valore equivalente al coefficiente di resistenza all'aria [N/(km/h)2],

V

=

velocità (km/h),

F80

=

forza alla velocità di 80 km/h (N).

1.2.   Prescrizioni specifiche

1.2.1.   La regolazione del dinamometro deve restare costante nel tempo. Essa non deve provocare vibrazioni percettibili sul veicolo, tali da nuocere al normale funzionamento del medesimo.

1.2.2.   Il banco può avere uno o due rulli. Il rullo anteriore deve trascinare, direttamente o indirettamente, le masse di inerzia e il freno.

1.2.3.   Deve essere possibile misurare e leggere lo sforzo di frenatura indicato con una approssimazione del ±5 %.

1.2.4.   Nel caso dei banchi a curva di assorbimento di potenza definita, l'accuratezza di regolazione a 80 km/h deve essere di ± 5 %. Nel caso dei banchi a curva di assorbimento di potenza regolabile, la regolazione del banco si deve poter adattare alla potenza assorbita su strada con un'approssimazione di ± 5 % a 120, 100, 80, 60 e 40 km/h e di ± 10 % a 20 km/h. Al di sotto di queste velocità, detta regolazione deve conservare un valore positivo.

1.2.5.   L'inerzia totale delle parti rotanti (compresa l'eventuale inerzia simulata) deve essere nota e corrispondere con un'approssimazione di ± 20 kg alla classe di inerzia per la prova.

1.2.6.   La velocità del veicolo deve essere determinata in base alla velocità di rotazione del rullo (del rullo anteriore nel caso di banchi a due rulli). Essa deve essere misurata con un'approssimazione di ± 1 km/h a velocità superiori ai 10 km/h.

La distanza effettivamente percorsa dal veicolo deve essere misurata in base al movimento di rotazione del rullo (del rullo anteriore nel caso di banchi a due rulli).

2.   Procedura di taratura del banco dinamometrico

2.1.   Introduzione

Nel presente punto è descritto il metodo da usare per determinare la forza assorbita da un banco dinamometrico. Per forza assorbita si intende la forza assorbita dagli attriti e quella assorbita dal freno.

Il banco dinamometrico viene lanciato a una velocità superiore alla velocità massima di prova. A quel punto viene disinnestato il dispositivo di lancio e la velocità di rotazione del rullo diminuisce.

L'energia cinetica dei rulli viene dissipata dal freno e dagli attriti. Questo metodo non tiene conto della variazione degli attriti interni dei rulli tra la fase a pieno carico e quella senza carico. Non si tiene neppure conto degli attriti del rullo posteriore quando quest'ultimo è folle.

2.2.   Taratura dell'indicatore di forza a 80 km/h

Per la taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita a 80 km/h si applica la procedura seguente (cfr. anche figura A4a.App1/4):

2.2.1.

Misurare, se non è già stato fatto, la velocità di rotazione del rullo. A tale scopo si può usare una quinta ruota, un contagiri o altro dispositivo.

2.2.2.

Sistemare il veicolo sul banco o applicare un altro metodo per avviare il banco.

2.2.3.

Usare il volano di inerzia o qualsiasi altro sistema per la classe di inerzia da prendere in esame.

Figura A4a.App1/4

Diagramma che indica la forza assorbita dal banco dinamometrico

Image 15

Velocità (km/h)

Carico (N)

Legenda:

☐ = F = a + b · V2

• = (a + b · V2) – 0,1 · F80

Δ = (a + b · V2) + 0,1 · F80

2.2.4.

Lanciare il banco a una velocità di 80 km/h.

2.2.5.

Annotare la forza indicata Fi (N).

2.2.6.

Lanciare il banco a una velocità di 90 km/h.

2.2.7.

Scollegare il dispositivo usato per avviare il banco.

2.2.8.

Annotare il tempo di decelerazione del banco da 85 km/h a 75 km/h.

2.2.9.

Regolare il freno su un valore diverso.

2.2.10.

Ripetere le operazioni di cui ai punti da 2.2.4 a 2.2.9 della presente appendice un numero di volte sufficiente a coprire la fascia delle forze rilevate.

2.2.11.

Calcolare la forza assorbita secondo la formula:

Formula

dove:

F

=

forza assorbita (N),

Mi

=

inerzia equivalente in kg (senza tener conto dell'inerzia del rullo folle posteriore),

Δ V

=

scarto di velocità in m/s (10 km/h = 2,775 m/s),

t

=

tempo di decelerazione del rullo da 85 km/h a 75 km/h.

2.2.12.

La figura A4a.App1/5 mostra la forza indicata a 80 km/h, espressa come forza assorbita a tale velocità.

Figura A4a.App1/5

Diagramma della forza indicata a 80 km/h, espressa come forza assorbita a tale velocità

Image 16

Forza assorbita (N)

Forza indicata (N)

2.2.13.

Le operazioni prescritte ai punti da 2.2.3 a 2.2.12 della presente appendice devono essere ripetute per tutte le classi di inerzia da prendere in esame.

2.3.   Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita ad altre velocità

Le procedure di cui al punto 2.2 della presente appendice vengono ripetute il numero di volte necessario per le velocità prescelte.

2.4.   Taratura della forza o della coppia

Per la taratura in forza o in coppia si applica lo stesso procedimento.

3.   VERIFICA DELLA CURVA DI ASSORBIMENTO DELLA FORZA

3.1.   Procedura

La curva di assorbimento della forza del banco dinamometrico a partire da un punto di riferimento alla velocità di 80 km/h viene verificata nel modo seguente:

3.1.1.

Sistemare il veicolo sul banco o applicare un altro metodo per avviare il banco.

3.1.2.

Regolare il banco sulla forza assorbita (F) alla velocità di 80 km/h.

3.1.3.

Annotare la forza assorbita alle velocità di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h.

3.1.4.

Tracciare la curva F(V) e verificarne la conformità alle prescrizioni del punto 1.1.3.1 della presente appendice.

3.1.5.

Ripetere le operazioni di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.4 della presente appendice per altri valori di forza F alla velocità di 80 km/h per altri valori di inerzia.

Appendice 2

Sistema di diluizione dei gas di scarico

1.   SPECIFICHE DEL SISTEMA

1.1.   Descrizione del sistema

Si deve utilizzare un sistema di diluizione dei gas di scarico a flusso pieno. A tale scopo occorre che i gas di scarico del veicolo siano diluiti in modo continuo con aria ambiente, in condizioni controllate. Deve essere misurato il volume totale della miscela di gas di scarico e aria di diluizione e si deve raccogliere per l'analisi un campione costantemente proporzionale del volume. Le emissioni massiche di gas inquinanti vengono determinate in base alle concentrazioni nel campione, tenendo conto della concentrazione di questi gas nell'aria ambiente, nonché in base al flusso totale riscontrato durante l'intera prova.

Il sistema di diluizione dei gas di scarico deve essere costituito da un condotto di trasferimento, da una camera di miscelazione e da una galleria di diluizione, da un dispositivo di condizionamento dell'aria di diluizione, da un dispositivo di aspirazione e da uno strumento di misurazione del flusso. Le sonde di campionamento devono essere inserite nella galleria di diluizione come descritto nelle appendici 3, 4 e 5 del presente allegato.

La camera di miscelatura sopra descritta è un recipiente simile a quello illustrato nelle figure A4a.App2/6 e A4a.App2/7, nel quale i gas di scarico del veicolo e l'aria di diluizione sono combinati in modo da produrre una miscela omogenea all'uscita della camera.

1.2.   Prescrizioni generali

1.2.1.   I gas di scarico del veicolo devono essere diluiti con una sufficiente quantità di aria ambiente per impedire l'eventuale condensazione dell'acqua nel sistema di prelievo e di misurazione che potrebbe verificarsi durante una prova.

1.2.2.   La miscela aria/gas di scarico deve essere omogenea all'altezza della sonda di prelievo (cfr. punto 1.3.3 della presente appendice). La sonda di prelievo deve prelevare un campione rappresentativo dei gas di scarico diluiti.

1.2.3.   Il sistema deve permettere di misurare il volume totale di gas di scarico diluiti.

1.2.4.   L'apparecchiatura di prelievo deve essere a tenuta di gas. Le caratteristiche progettuali del sistema di prelievo a diluizione variabile e i materiali di cui è costituito devono essere tali da non incidere sulla concentrazione delle sostanze inquinanti nei gas di scarico diluiti. Se uno degli elementi dell'apparecchiatura (scambiatore di calore, separatore a ciclone, ventole ecc.) modifica la concentrazione di una delle sostanze inquinanti nei gas diluiti e se tale difetto non può essere corretto, occorre prelevare il campione di tale inquinante a monte di questo elemento.

1.2.5.   Tutte le parti del sistema di diluizione che vengono a contatto con i gas di scarico grezzi e diluiti devono essere progettate in modo da ridurre al minimo il deposito o l'alterazione del particolato. Le parti devono essere fabbricate con materiali elettroconduttori che non reagiscano con i componenti dei gas di scarico e devono essere a massa per impedire effetti elettrostatici.

1.2.6.   Se il veicolo sottoposto a prova ha un sistema di scarico a più uscite, i tubi di raccordo devono essere collegati tra loro il più vicino possibile al veicolo senza comprometterne il funzionamento.

1.2.7.   Il sistema di diluizione variabile deve essere concepito in modo da consentire di prelevare i gas di scarico senza modificare in modo sensibile la contropressione all'uscita del tubo di scarico.

1.2.8.   Il tubo di raccordo fra il veicolo e il sistema di diluizione deve essere concepito in modo tale da ridurre al minimo la perdita di calore.

1.3.   Prescrizioni specifiche

1.3.1.   Collegamento allo scarico del veicolo

Il tubo di raccordo tra il terminale o i terminali di scarico del veicolo e il sistema di diluizione deve essere quanto più corto possibile e soddisfare i seguenti requisiti:

a)

avere una lunghezza inferiore a 3,6 m, o a 6,1 m in caso di tubo termicamente isolato. Avere un diametro interno non superiore a 105 mm;

b)

non modificare la pressione statica nel terminale o nei terminali di scarico del veicolo di prova di oltre ± 0,75 kPa a 50 km/h oppure di oltre ± 1,25 kPa su tutta la durata della prova, rispetto alle pressioni statiche registrate quando nessun elemento è collegato ai terminali di scarico del veicolo. La pressione deve essere misurata nell'orifizio di scarico oppure in una prolunga che abbia lo stesso diametro, il più vicino possibile all'estremità del tubo. Si può utilizzare un'apparecchiatura di campionamento che consenta di mantenere la pressione statica entro una tolleranza di ± 0,25 kPa, qualora il costruttore ne faccia richiesta scritta al servizio tecnico e dimostri la necessità di questa riduzione;

c)

non modificare le caratteristiche dei gas di scarico;

d)

ogni connettore in elastomero impiegato deve essere quanto più stabile possibile a livello termico e avere un'esposizione minima ai gas di scarico.

1.3.2.   Condizionamento dell'aria di diluizione

L'aria di diluizione impiegata per la diluizione primaria dei gas di scarico all'interno della galleria del campionamento a volume costante (CVS) deve essere fatta passare attraverso un mezzo in grado di ridurre le particelle a una dimensione tale da farle penetrare nel materiale del filtro che sia pari a ≥ 99,95 %, o attraverso un filtro che sia almeno di classe H13 in base alla norma EN 1822:1998. Ciò corrisponde alla specifica dei filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA). L'aria di diluizione, prima di essere sottoposta al filtro HEPA, può essere facoltativamente depurata con carbone vegetale. Si raccomanda di collocare un filtro aggiuntivo grossolano di particelle a monte del filtro HEPA e a valle dell'eventuale depuratore a carbone vegetale.

Su richiesta del costruttore, l'aria di diluizione può essere prelevata per il campionamento secondo buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurabili nello scarico diluito.

1.3.3.   Galleria di diluizione

I gas di scarico del veicolo e l'aria di diluizione devono essere mescolati. Si può usare un orifizio di miscelazione.

Per ridurre al minimo gli effetti sulle condizioni all'orifizio di scarico e limitare il calo di pressione all'interno dell'eventuale apparecchio di condizionamento dell'aria di diluizione, la pressione al punto di miscelamento deve avere una tolleranza rispetto alla pressione atmosferica di non oltre ± 0,25 kPa.

L'omogeneità della miscela in una sezione trasversale qualsiasi della sonda di prelievo non deve discostarsi di oltre ± 2 % dal valore medio ottenuto in cinque punti almeno situati ad intervalli regolari sul diametro della vena di gas.

Per il campionamento delle emissioni di particolato e particelle si deve utilizzare una galleria di diluizione, la quale:

a)

deve consistere in un tubo rettilineo di materiale conduttore messo a terra;

b)

deve essere di diametro abbastanza piccolo da provocare un flusso turbolento (numero di Reynolds ≥ 4 000) e sufficientemente lungo da provocare una miscelazione completa dei gas di scarico e dell'aria di diluizione;

c)

deve essere di almeno 200 mm di diametro;

d)

può essere isolato.

1.3.4.   Dispositivo di aspirazione

Detto dispositivo può funzionare a varie velocità fisse in modo da assicurare un flusso sufficiente a impedire la condensazione dell'acqua. Tale risultato si ottiene se il flusso è:

a)

doppio rispetto al flusso massimo di gas di scarico prodotto nelle fasi di accelerazione del ciclo di prova; oppure

b)

sufficiente a mantenere la concentrazione di CO2 nel sacco di prelievo dei gas di scarico diluiti a meno del 3 % in volume per la benzina e il carburante diesel, a meno del 2,2 % in volume per il GPL e a meno dell'1,5 % in volume per il GN/biometano.

1.3.5.   Misurazione del volume nel sistema di diluizione primario

Il metodo di misurazione del volume totale di gas di scarico diluito applicato nel sistema di prelievo a volume costante deve garantire una accuratezza di ± 2 %. Se il dispositivo non è in grado di compensare le variazioni di temperatura della miscela gas di scarico-aria di diluizione al punto di misurazione, si deve ricorrere a uno scambiatore di calore per mantenere la temperatura alla temperatura di funzionamento prevista ± 6 K.

Se necessario, si può utilizzare un qualche strumento per proteggere il dispositivo di misurazione del volume, ad esempio un separatore a ciclone, un filtro del flusso complessivo ecc.

Un sensore di temperatura deve essere installato immediatamente a monte del dispositivo di misurazione del volume. Detto sensore deve avere un'accuratezza e precisione di ± 1 K e un tempo di risposta di 0,1 secondi al 62 per cento di una determinata variazione di temperatura (valore misurato in olio siliconico).

La determinazione della pressione rispetto alla pressione atmosferica si effettua a monte e (se necessario) a valle del dispositivo di misurazione del volume.

Durante la prova, le misure di pressione devono avere una precisione e un'accuratezza di ± 0,4 kPa.

1.4.   Descrizione del sistema raccomandato

Le figure A4a.App2/6 e A4a.App2/7 sono rappresentazioni schematiche di due tipi di sistemi di diluizione raccomandati che soddisfano le prescrizioni del presente allegato.

Dato che si possono ottenere risultati corretti con diverse configurazioni non è obbligatorio che l'impianto sia rigorosamente conforme a detto schema. Si possono usare elementi aggiuntivi, quali apparecchi, valvole, solenoidi e interruttori allo scopo di ottenere informazioni supplementari e coordinare le funzioni degli elementi che compongono l'impianto.

1.4.1.   Sistema di diluizione a flusso pieno con pompa volumetrica

Figura A4a.App2/6

Sistema di diluizione con pompa volumetrica campione

Image 17

Testo di immagine

Il sistema di diluizione a flusso pieno con pompa volumetrica (PDP) soddisfa le condizioni del presente allegato determinando la mandata di gas che passa attraverso la pompa a temperatura e pressione costanti. Per misurare il volume totale, si conta il numero di giri effettuati dalla pompa volumetrica, debitamente tarata. Si ottiene il campione proporzionale effettuando un prelievo a portata costante tramite una pompa, un flussometro e una valvola di regolazione del portata. L'apparecchiatura di raccolta dei campioni comprende gli elementi seguenti:

1.4.1.1.

un filtro dell'aria di diluizione (DAF) che possa essere preriscaldato all'occorrenza. Questo filtro deve essere composto dai seguenti filtri in sequenza: uno strato facoltativo di carbonio attivo sul lato di ingresso e un filtro antiparticolato ad alta efficienza (HEPA) sul lato di uscita. Si raccomanda di collocare un filtro aggiuntivo grossolano di particelle a monte del filtro HEPA e a valle dell'eventuale filtro a carbone vegetale. Il filtro filtro a carbone vegetale è utilizzato allo scopo di ridurre e stabilizzare la concentrazione degli idrocarburi contenuti nelle emissioni nell'ambiente dell'aria di diluizione;

1.4.1.2.

un condotto di trasferimento (TT) attraverso il quale i gas di scarico del veicolo vengono fatti confluire nella galleria di diluizione (DT), all'interno della quale avviene la miscelazione omogenea di tali gas e dell'aria di diluizione;

1.4.1.3.

una pompa volumetrica (PDP), che sposti un volume costante della miscela aria-gas di scarico. I giri della pompa, insieme ai valori misurati di temperatura e pressione, vengono utilizzati per determinare la portata;

1.4.1.4.

uno scambiatore di calore (HE) con una capacità sufficiente a mantenere durante l'intera prova la temperatura della miscela aria/gas di scarico, misurata immediatamente a monte della pompa volumetrica, a ± 6 K della temperatura media di funzionamento prevista durante la prova. Questo dispositivo non deve modificare il contenuto di sostanze inquinanti nei gas diluiti prelevati a valle per l'analisi;

1.4.1.5.

una camera di miscelazione (MC) nella quale i gas di scarico e l'aria vengono mescolati in modo omogeneo, che può essere posizionata vicino al veicolo in modo da ridurre al minimo la lunghezza del tubo di trasferimento (TT).

1.4.2.   Sistema di diluizione a flusso pieno con tubo di Venturi a flusso critico

Figura A4a.App2/7

Sistema di diluizione con tubo di Venturi a flusso critico

Image 18

Testo di immagine

L'uso di un tubo di Venturi a flusso critico (CFV) per il sistema di diluizione a flusso pieno si basa sui principi della meccanica dei fluidi in condizioni di flusso critico. La portata della miscela variabile di aria di diluizione e gas di scarico viene mantenuta a una velocità sonica direttamente proporzionale alla radice quadrata della temperatura dei gas. Il flusso viene controllato, calcolato e integrato in modo continuo durante l'intera prova.

L'uso di un ulteriore tubo di Venturi a flusso critico per il prelievo garantisce la proporzionalità dei campioni gassosi prelevati dalla galleria di diluizione. Dato che la pressione e la temperatura sono identiche agli ingressi dei due tubi di Venturi, il volume di gas prelevato è proporzionale al volume totale di miscela di gas di scarico diluito prodotto, e il sistema soddisfa pertanto le prescrizioni del presente allegato. L'apparecchiatura di raccolta comprende gli elementi seguenti:

1.4.2.1.

un filtro (DAF) per l'aria di diluizione che possa essere preriscaldato all'occorrenza. Questo filtro deve essere composto dai seguenti filtri in sequenza: un filtro ai carboni attivi facoltativo sul lato di ingresso e un filtro HEPA sul lato di uscita. Si raccomanda di collocare un filtro aggiuntivo grossolano di particelle a monte del filtro HEPA e a valle dell'eventuale filtro a carbone vegetale. Il filtro a carbone vegetale è utilizzato allo scopo di ridurre e stabilizzare la concentrazione degli idrocarburi contenuti nelle emissioni nell'ambiente dell'aria di diluizione;

1.4.2.2.

una camera di miscelazione (MC) nella quale i gas di scarico e l'aria vengono mescolati in modo omogeneo, che può essere posizionata vicino al veicolo in modo da ridurre al minimo la lunghezza del tubo di trasferimento (TT);

1.4.2.3.

una galleria di diluizione (DT) dalla quale si effettua il prelievo del particolato;

1.4.2.4.

se necessario, si può utilizzare una forma di protezione del dispositivo di misurazione, ad esempio un separatore a ciclone, un filtro del flusso complessivo ecc.;

1.4.2.5.

un tubo di Venturi a flusso critico (CFV) per misurare il volume dei gas di scarico diluiti;

1.4.2.6.

una soffiante (BL) con potenza sufficiente a spostare il volume totale di gas di scarico diluiti.

2.   PROCEDURA DI TARATURA DEL CVS

2.1.   Prescrizioni generali

Per tarare il sistema CVS si utilizzano un flussometro accurato e un dispositivo di riduzione del flusso. Si misurano sia il flusso nel sistema a vari valori di pressione che i parametri di regolazione, quindi si determina la relazione tra questi ultimi e i valori di flusso. In questo caso si usa un dispositivo di misurazione del flusso di tipo dinamico, indicato per i flussi elevati che si riscontrano nell'uso del sistema di prelievo a volume costante. Il dispositivo deve essere di accuratezza certificata e conforme a una norma ufficiale, nazionale o internazionale.

2.1.1.   Il flussometro usato può essere di vari tipi: tubo di Venturi tarato, flussometro laminare, flussometro a turbina tarato, purché si tratti di un apparecchio di misurazione dinamico, che possa inoltre soddisfare i requisiti del punto 1.3.5 della presente appendice.

2.1.2.   I punti seguenti descrivono i metodi utilizzabili per tarare gli apparecchi di prelievo PDP e CFV, basati sull'uso di un flussometro laminare che offra l'accuratezza necessaria, e il controllo statistico della validità della taratura.

2.2.   Taratura della pompa volumetrica (PDP)

2.2.1.   La seguente procedura di taratura descrive l'apparecchiatura, la configurazione di prova e i vari parametri da misurare per determinare la portata della pompa del sistema CVS. Tutti i parametri relativi alla pompa sono misurati nello stesso istante in cui vengono misurati i parametri relativi al flussometro collegato in serie alla pompa. Si può quindi tracciare la curva della portata calcolata (espressa in m3/min all'ingresso della pompa, in condizioni di pressione e temperatura assolute), riferita a una funzione di correlazione che corrisponda a una data combinazione di parametri della pompa. Viene quindi determinata l'equazione lineare che esprime la relazione tra la portata della pompa e la funzione di correlazione. Se la pompa del sistema CVS ha varie velocità di trasmissione, si deve effettuare una taratura per ciascuna velocità usata.

2.2.2.   Questo procedimento di taratura è basato sulla misurazione dei valori assoluti dei parametri della pompa e dei flussometri, che sono in relazione con la portata in ogni punto. Devono essere rispettate tre condizioni affinché siano garantite l'accuratezza e la continuità della curva di taratura.

2.2.2.1.

I valori di pressione della pompa devono essere misurati su prese della pompa stessa e non sulle condutture esterne collegate all'ingresso e all'uscita della pompa. Le prese di pressione installate, rispettivamente, nei punti superiore e inferiore del disco rotante frontale della pompa sono esposte alle pressioni reali esistenti nel basamento della pompa e riflettono quindi le differenze assolute di pressione.

2.2.2.2.

Durante la taratura si deve mantenere una temperatura stabile. Il flussometro laminare è sensibile alle variazioni della temperatura di ingresso, che provocano una dispersione dei valori misurati. Variazioni della temperatura di ± 1 K sono accettabili, purché avvengano progressivamente nell'arco di vari minuti; e

2.2.2.3.

Tutti i collegamenti tra il flussometro e la pompa CVS devono essere stagni.

2.2.3.   Durante una prova di determinazione delle emissioni allo scarico, la misura di questi stessi parametri della pompa consente di calcolare la portata in base all'equazione di taratura.

2.2.4.   La figura A4a.App2/8 illustra un esempio di configurazione di prova. Sono ammesse variazioni, purché il servizio tecnico le autorizzi in quanto garantiscono un livello di accuratezza analogo. Se si usa l'impianto descritto nella figura A4a.App2/8, i seguenti parametri devono soddisfare le tolleranze di precisione indicate:

pressione barometrica (corretta)(Pb)

± 0,03 kPa

temperatura ambiente (T)

± 0,2 K

temperatura dell'aria all'LFE (ETI)

± 0,15 K

depressione a monte dell'LFE (EPI)

± 0,01 kPa

perdita di pressione attraverso il diffusore dell'LFE (EDP)

± 0,0015 kPa

temperatura dell'aria all'ingresso della pompa CSV (PTI)

± 0,2 K

temperatura dell'aria all'uscita della pompa CSV (PTO)

± 0,2 K

depressione all'ingresso della pompa CSV (PPI)

± 0,22 kPa

altezza di sollevamento all'uscita della pompa CVS (PPO)

± 0,22 kPa

numero di giri della pompa durante la prova (n)

± 1 min– 1

durata della prova (minimo 250 s) (t)

± 0,1 s

Figura A4a.App2/8

Configurazione di taratura della pompa volumetrica (PDP)

Image 19

Testo di immagine

2.2.5.   Dopo aver collegato il sistema nel modo illustrato nella figura A4a.App2/8, aprire al massimo la valvola di regolazione della portata e far funzionare la pompa CVS per 20 minuti prima di iniziare la taratura.

2.2.6.   Richiudere parzialmente la valvola di regolazione della portata in modo da aumentare la depressione all'ingresso della pompa (1 kPa circa) e disporre di un minimo di 6 punti di misurazione per l'intera operazione di taratura. Lasciare che il sistema si stabilizzi per 3 minuti e ripetere le misurazioni.

2.2.7.   La portata d'aria (Qs) in ciascun punto di prova viene calcolata in m3/min in base ai valori di misurazione del flussometro, con il metodo prescritto dal fabbricante.

2.2.8.   La portata d'aria viene quindi convertita in portata della pompa (V0) espressa in m3 per giro in condizioni di temperatura e pressione assolute all'ingresso della pompa.

Formula

dove:

V0

=

portata della pompa a Tp e Pp (m3/giro),

Qs

=

flusso dell'aria a 101,33 kPa e 273,2 K (m3/min),

Tp

=

temperatura all'ingresso della pompa (K),

Pp

=

pressione assoluta all'ingresso della pompa (kPa),

N

=

regime della pompa (min– 1).

2.2.9.   Per compensare l'interazione del regime di giri della pompa, delle variazioni di pressione alla pompa e del tasso di slittamento della pompa, si calcola la funzione di correlazione (x0) tra la velocità della pompa (n), lo scarto di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa e la pressione assoluta con la formula seguente:

Formula

dove:

x0

=

funzione di correlazione,

ΔPp

=

scarto di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa (kPa),

Pe

=

pressione assoluta all'uscita della pompa (PPO + Pb) (kPa).

L'equazione di taratura mediante interpolazione lineare deve essere ricavata secondo il metodo dei minimi quadrati come segue:

V0 = D0 – M (x0)

n = A – B (ΔPp)

D0, M, A e B sono le costanti di pendenza e intercetta che descrivono le curve.

2.2.10.   Se il sistema CVS ha varie velocità di funzionamento, occorre effettuare una taratura per ogni velocità. Le curve di taratura ottenute per queste velocità devono essere sostanzialmente parallele e i valori di intercetta (D0) devono aumentare quando diminuisce il volume erogato dalla pompa.

2.2.11.   Se la taratura è stata eseguita correttamente, i valori calcolati tramite l'equazione devono corrispondere, con un'approssimazione dello 0,5 %, al valore misurato di V0. I valori di M dovrebbero variare da una pompa all'altra. La taratura va effettuata quando la pompa viene messa in funzione e dopo qualsiasi operazione di manutenzione di una certa entità.

2.3.   Taratura del tubo di Venturi a flusso critico (CFV)

2.3.1.   Per la taratura del CFV ci si basa sull'equazione di flusso per un tubo di Venturi a flusso critico:

Formula

dove:

Qs

=

flusso,

Kv

=

coefficiente di taratura,

P

=

pressione assoluta (kPa),

T

=

temperatura assoluta (K).

Il flusso di gas è funzione della pressione e temperatura di ingresso.

Il procedimento di taratura qui di seguito descritto permette di determinare il valore del coefficiente di taratura ai valori misurati di pressione, temperatura e flusso dell'aria.

2.3.2.   Per tarare le parti elettroniche del CFV, si segue il procedimento raccomandato dal fabbricante.

2.3.3.   Durante le misurazioni necessarie per tarare il flusso del tubo di Venturi a flusso critico, si devono rispettare le tolleranze di precisione indicate per i parametri seguenti:

pressione barometrica (corretta)(Pb)

± 0,03 kPa,

temperatura dell'aria nell'LFE, flussometro (ETI)

± 0,15 K,

depressione a monte dell'LFE (EPI)

± 0,01 kPa,

perdita di pressione attraverso il diffusore dell'LFE (EDP)

± 0,0015 kPa,

flusso d'aria (Qs)

± 0,5 %,

depressione all'ingresso di CFV (PPI)

± 0,02 kPa,

temperatura all'ingresso del tubo di Venturi (Tv)

± 0,2 K.

2.3.4.   Sistemare l'attrezzatura in conformità alla figura A4a.App2/9 e controllarne l'ermeticità. Qualsiasi fuga tra il dispositivo di misurazione del flusso e il tubo di Venturi a flusso critico pregiudicherebbe gravemente l'accuratezza della taratura.

Figura A4a.App2/9

Configurazione di taratura del tubo di Venturi a flusso critico (CFV)

Image 20

Testo di immagine

2.3.5.   Aprire al massimo la valvola di regolazione della portata, mettere in moto la soffiante e lasciare che il sistema si stabilizzi. Annotare i valori forniti da tutti gli apparecchi.

2.3.6.   Variare la posizione della valvola che regola la portata ed eseguire almeno otto misurazioni ripartite sul campo di flusso critico del tubo di Venturi.

2.3.7.   Per determinare gli elementi seguenti si usano i valori registrati durante la taratura. La portata d'aria (Qs) in ciascun punto di prova viene calcolata in base ai valori di misurazione del flussometro, secondo il metodo prescritto dal fabbricante.

Si calcolano i valori del coefficiente di taratura per ciascun punto di prova:

Formula

dove:

Qs

=

portata in m3/min a 273,2 K e 101,33 kPa,

Tv

=

temperatura all'ingresso del tubo di Venturi (K),

Pv

=

pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi (kPa).

Definire una curva di Kv in funzione della pressione all'ingresso del tubo di Venturi. Per un flusso sonico, Kv presenta un valore fondamentalmente costante. Quando la pressione diminuisce (ovvero quando aumenta la depressione), l'effetto di strozzatura del Venturi viene meno e Kv diminuisce. Non sono ammesse le variazioni risultanti di Kv.

Per un numero minimo di otto punti nella zona critica, calcolare il Kv medio e la deviazione standard.

Se quest'ultima supera lo 0,3 % del Kv medio, si devono attuare gli opportuni interventi correttivi.

3.   PROCEDURA DI CONTROLLO DEL SISTEMA

3.1.   Prescrizioni generali

Si determina l'accuratezza complessiva dell'apparecchiatura di prelievo CVS e dell'apparecchiatura di analisi, introducendo una massa nota di gas inquinante nel sistema mentre esso funziona come per una normale prova; si effettua quindi l'analisi e si calcola la massa di sostanza inquinante secondo le formule del punto 6.6 del presente allegato assumendo peraltro quale massa volumica del propano il valore di 1,967 g/l in condizioni normali. Qui di seguito vengono descritte due tecniche note per la loro sufficiente accuratezza.

Lo scarto massimo ammesso tra il quantitativo di gas introdotto e il quantitativo di gas misurato è del 5 %.

3.2.   Metodo dell'orifizio a flusso critico (CFO)

3.2.1.   Misurazione di un flusso costante di gas puro (CO o C3H8) con un orifizio a flusso critico.

3.2.2.   Si introduce nell'apparecchiatura CVS, tramite un orifizio a flusso critico tarato, un quantitativo noto di gas puro (CO o C3H8). Se la pressione di ingresso è sufficientemente elevata, la portata (q) regolata dall'orifizio è indipendente dalla pressione di uscita dell'orifizio stesso (condizioni di flusso critico). Se gli scarti rilevati superano il 5 %, occorre individuare ed eliminare la causa dell'anomalia. Si fa funzionare l'apparecchiatura CVS per 5-10 minuti come per una prova di misurazione delle emissioni allo scarico. Si analizzano i gas raccolti nel sacco di prelievo con la normale apparecchiatura e si raffrontano i risultati ottenuti con il contenuto dei campioni di gas, già noto.

3.3.   Metodo gravimetrico

3.3.1.   Misurazione di un quantitativo limitato di gas puro (CO o C3H8) mediante metodo gravimetrico.

3.3.2.   Per controllare l'apparecchiatura CVS con il metodo gravimetrico, si procede come segue.

Si usa una piccola bombola riempita di monossido di carbonio o di propano, di cui si determina il peso con un'approssimazione di ± 0,01 g; per 5-10 minuti si fa funzionare l'apparecchiatura CVS come per una normale prova di determinazione delle emissioni allo scarico, iniettando nel sistema CO o propano secondo i casi. Si determina il quantitativo di gas puro introdotto nell'apparecchiatura misurando la differenza di peso della bombola. Si analizzano quindi i gas raccolti nel sacco con l'apparecchiatura normalmente usata per l'analisi dei gas di scarico. A quel punto si raffrontano i risultati con i valori di concentrazione calcolati in precedenza.

Appendice 3

Apparecchiatura di misurazione delle emissioni gassose

1.   SPECIFICHE

1.1.   Descrizione del sistema

Deve essere raccolto per l'analisi un campione di proporzione costante di gas di scarico diluiti e aria di diluizione.

Le emissioni gassose massiche sono determinate sulla base della concentrazione del campione proporzionale, nonché del volume totale misurato durante la prova. Le concentrazioni del campione sono corrette in funzione del contenuto di sostanze inquinanti nell'aria ambiente.

1.2.   Prescrizioni per il prelievo dei gas

1.2.1.   Il campione dei gas di scarico diluiti viene prelevato a monte del dispositivo di aspirazione, ma a valle degli eventuali dispositivi di condizionamento.

1.2.2.   Il flusso non deve discostarsi dalla media di oltre ± 2 %.

1.2.3.   Il flusso del prelievo deve essere non inferiore a 5 litri per minuto e non superare lo 0,2 % del flusso dei gas di scarico diluiti. Un valore limite equivalente deve essere applicato ai sistemi di prelievo a massa costante.

1.2.4.   Si effettua un prelievo di aria di diluizione a un flusso costante, in prossimità della presa di aria ambiente (a valle dell'eventuale filtro).

1.2.5.   L'aria di diluizione non deve essere contaminata dai gas di scarico provenienti dalla zona di miscelazione.

1.2.6.   Il flusso del prelievo dell'aria di diluizione deve essere paragonabile a quello utilizzato per i gas di scarico diluiti.

1.2.7.   I materiali utilizzati per le operazioni di prelievo devono essere tali da non modificare la concentrazione delle sostanze inquinanti.

1.2.8.   Si possono utilizzare filtri per estrarre le particelle solide del campione.

1.2.9.   Le varie valvole che consentono di dirigere il flusso dei gas di scarico devono essere a regolazione e ad azione rapide.

1.2.10.   Possono essere utilizzati raccordi a tenuta di gas, a chiusura rapida, intercalati tra le valvole a tre vie e i sacchi di prelievo. Detti raccordi devono otturarsi automaticamente dal lato del sacco. Si possono usare anche altri metodi per convogliare il campione sino all'analizzatore (per esempio, rubinetti di arresto a tre vie).

1.2.11.   Raccolta del campione

I campioni di gas devono essere raccolti in sacchi di prelievo di capacità sufficiente a non ridurre il flusso del campione ed essere fatti di un materiale che non incida sulle misurazioni vere e proprie né sulla composizione chimica dei campioni di gas di oltre il ± 2 % dopo 20 minuti (per esempio, film accoppiati polietilene-poliammide, o poliidrocarburi fluorurati).

1.2.12.   Sistema di prelievo dei campioni di idrocarburi — motori diesel

1.2.12.1.   L'apparecchiatura per il prelievo dei campioni di idrocarburi è costituita da una sonda, un condotto, un filtro e una pompa riscaldati. La sonda deve essere montata alla stessa distanza dall'entrata dei gas di scarico stabilita per la sonda per il prelievo del particolato in modo tale da evitare che influiscano reciprocamente sui prelievi. Essa deve avere un diametro interno minimo di 4 mm.

1.2.12.2.   Tutti gli elementi riscaldati devono essere mantenuti a una temperatura di 463 K (190 °C) ± 10 K dal sistema di riscaldamento.

1.2.12.3.   La concentrazione media degli idrocarburi misurati viene determinata per integrazione.

1.2.12.4.   Il condotto deve essere munito di filtro riscaldato (FH) con un'efficacia del 99 % per le particelle ≥ 0,3 μm, che permetta di estrarre le particelle solide dal flusso continuo di gas usato per l'analisi.

1.2.12.5.   Il tempo di risposta del sistema di prelievo (dalla sonda all'ingresso dell'analizzatore) deve essere inferiore a 4 secondi.

1.2.12.6.   Per garantire la rappresentatività del campione, il rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) deve essere usato con un sistema a flusso costante (scambiatore di calore), a meno che non sia prevista la compensazione della variazione del flusso per i sistemi CFV o CFO.

1.3.   Prescrizioni per l'analisi dei gas

1.3.1.   Analisi del monossido di carbonio (CO) e dell'anidride carbonica (CO2)

Analizzatore a infrarossi non dispersivo (NDIR) del tipo ad assorbimento.

1.3.2.   Idrocarburi totali (THC) — motori ad accensione comandata

Analizzatore del tipo a ionizzazione di fiamma (FID), tarato con propano espresso in atomi di carbonio (C1) equivalenti.

1.3.3.   Idrocarburi totali (THC) — motori ad accensione spontanea

Analizzatore a ionizzazione di fiamma con rivelatore, valvole, condotti ecc. riscaldati a 463 K (190 °C) ± 10 K (HFID), tarato con propano espresso in atomi di carbonio (C1) equivalenti.

1.3.4.   Analisi del metano (CH4)

Tipo di analizzatore: gascromatografo combinato con un rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) oppure analizzatore a ionizzazione di fiamma (FID) con dispositivo di eliminazione (cutter) degli idrocarburi non metanici, tarato con gas metano espresso in atomi di carbonio (C1) equivalenti.

1.3.5.   Analisi dell'acqua (H2O)

Tipo di analizzatore: NDIR (analizzatore a infrarossi non dispersivo). L'analizzatore NDIR deve essere tarato con vapore acqueo o con propilene (C3H6). In caso di taratura con vapore acqueo è necessario assicurarsi che non si formi acqua di condensa nei tubi e nei raccordi durante il processo di taratura. In caso di taratura con propilene, il fabbricante dell'analizzatore deve fornire informazioni sulla conversione della concentrazione di propilene nella corrispondente concentrazione di vapore acqueo. I valori di conversione sono verificati periodicamente dal fabbricante dell'analizzatore, come minimo una volta l'anno.

1.3.6.   Analisi dell'idrogeno (H2)

Tipo di analizzatore: spettrometro di massa a settore magnetico, tarato con idrogeno.

1.3.7.   Analisi degli ossidi di azoto (NOx)

Analizzatore di tipo a chemiluminescenza (CLA) con convertitore NOx/NO, oppure analizzatore non dispersivo di risonanza a raggi ultravioletti (NDUVR) del tipo ad assorbimento, anch'esso con convertitore NOx/NO.

1.3.8.   Gli analizzatori devono avere un campo di misura compatibile con l'accuratezza richiesta per misurare le concentrazioni di sostanze inquinanti nei campioni di gas di scarico.

1.3.9.   L'errore di misura non deve essere superiore a ± 2 % (errore intrinseco dell'analizzatore), a prescindere dal valore vero per i gas di taratura.

1.3.10.   Per le concentrazioni inferiori a 100 ppm, l'errore di misura non deve essere superiore a ± 2 ppm.

1.3.11.   L'analisi del campione di aria ambiente viene effettuata sullo stesso analizzatore con un campo di misura adeguato.

1.3.12.   Nessun dispositivo di essiccazione del gas deve essere usato a monte degli analizzatori, a meno che non sia dimostrato che ciò non influisce sul contenuto di sostanze inquinanti nel flusso di gas.

1.4.   Descrizione del sistema raccomandato

La figura A4a.App3/10 è una rappresentazione schematica del sistema di prelievo delle emissioni gassose.

Figura A4a.App3/10

Rappresentazione schematica del sistema di prelievo delle emissioni gassose

Image 21

Testo di immagine

Il sistema si compone dei seguenti elementi:

1.4.1.

Due sonde di prelievo (S1 e S2) utilizzate per prelevare in continuo campioni dell'aria di diluizione e della miscela diluita gas di scarico/aria.

1.4.2.

Un filtro (F) utilizzato per raccogliere il particolato dai gas prelevati per le analisi.

1.4.3.

Pompe (P) utilizzate per prelevare un flusso costante di aria di diluizione nonché di miscela diluita gas di scarico/aria durante la prova.

1.4.4.

Regolatori di flusso (N) utilizzati per mantenere costante il flusso di gas prelevato durante la prova tramite le sonde di prelievo S1 e S2 (per PDP-CVS); il flusso di gas prelevato deve essere tale che, al termine della prova, si disponga di campioni di dimensione sufficiente per l'analisi (grosso modo 10 l/min).

1.4.5.

Flussometri (FL) utilizzati per regolare il flusso di gas prelevato durante la prova e controllare che resti costante.

1.4.6.

Valvole ad azione rapida (V) utilizzate per dirigere un flusso costante di gas prelevato verso i sacchi di prelievo o verso l'atmosfera.

1.4.7.

Raccordi a tenuta di gas a chiusura rapida (Q) intercalati tra le valvole ad azione rapida e i sacchi di prelievo, in grado di otturarsi automaticamente dal lato del sacco. Si possono usare anche altri metodi per trasportare i campioni sino all'analizzatore (per esempio rubinetti di arresto a tre vie).

1.4.8.

Sacchi (B) per la raccolta dei campioni di gas di scarico diluiti e di aria di diluizione durante la prova.

1.4.9.

Un tubo di Venturi di prelievo a flusso critico (SV) utilizzato per prelevare campioni proporzionali di gas di scarico diluiti alla sonda S2 A (solo per il sistema CFV-CVS).

1.4.10.

Uno stabilizzatore (PS), nel condotto di prelievo (solo per il sistema CFV-CVS).

1.4.11.

Componenti per il sistema di prelievo di idrocarburi utilizzando l'analizzatore HFID:

Fh filtro riscaldato;

S3 punto di prelievo vicino alla camera di miscelazione;

Vh valvola riscaldata a più vie;

Q raccordo rapido che consenta di analizzare il campione di aria ambiente BA con il rivelatore HFID;

FID analizzatore a ionizzazione di fiamma riscaldato;

R e I apparecchi di integrazione e registrazione per le concentrazioni istantanee di idrocarburi;

Lh condotto di prelievo riscaldato.

2.   PROCEDURE DI TARATURA

2.1.   Procedura di taratura degli analizzatori

2.1.1.   Ciascun analizzatore deve essere tarato ogniqualvolta sia necessario, e comunque durante il mese che precede la prova di omologazione, nonché almeno una volta ogni sei mesi per il controllo della conformità di produzione.

2.1.2.   Ciascuna fascia operativa normalmente utilizzata viene tarata secondo la seguente procedura:

2.1.2.1.

Si determina la curva di taratura su almeno cinque punti di taratura, ad intervalli quanto più possibile uniformi. La concentrazione nominale del gas di taratura con la massima concentrazione deve essere pari almeno all'80 per cento del fondo scala.

2.1.2.2.

La concentrazione di gas richiesti per la taratura può essere ottenuta mediante un divisore di gas effettuando la diluizione con N2 purificato o con aria sintetica purificata. L'accuratezza del dispositivo miscelatore deve permettere di determinare il contenuto dei gas di taratura diluiti con un'approssimazione di ± 2 %.

2.1.2.3.

La curva di taratura viene calcolata con il metodo dei «minimi quadrati». Se il polinomio che ne risulta è di grado superiore a 3, il numero di punti di taratura deve essere almeno pari al grado di questo polinomio più 2.

2.1.2.4.

La curva di taratura non deve scostarsi di oltre il ± 2 % dal valore nominale di ciascun gas di taratura.

2.1.3.   Andamento della curva di taratura

L'andamento della curva di taratura e dei relativi punti consente di verificare la corretta esecuzione della taratura. Si devono indicare i vari parametri caratteristici dell'analizzatore, in particolare:

 

la scala;

 

la sensibilità;

 

lo zero;

 

la data della taratura.

2.1.4.   Si possono applicare altre tecniche (uso di un computer, commutazione di campo elettronica ecc.) ove sia dimostrato in modo soddisfacente per il servizio tecnico che esse offrono un'accuratezza equivalente.

2.2.   Procedura di verifica degli analizzatori

2.2.1.   Ciascuna fascia operativa normalmente utilizzata deve essere verificata prima di ogni analisi, in conformità alle prescrizioni seguenti:

2.2.2.   La taratura va verificata usando un gas di azzeramento e un gas di calibrazione il cui valore nominale sia compreso tra l'80 e il 95 % del valore presunto da analizzare.

2.2.3.   Se, per i due punti in esame, lo scarto tra il valore teorico e quello ottenuto al momento della verifica non è superiore a ± 5 % del fondo scala, si possono ritoccare i parametri di regolazione. Diversamente, si deve ritracciare una curva di taratura conformemente al punto 2.1 della presente appendice.

2.2.4.   Dopo la prova, il gas di azzeramento e lo stesso gas di calibrazione vengono usati per un nuovo controllo. L'analisi è considerata valida se lo scarto tra le due misurazioni è inferiore al 2 per cento.

2.3.   Procedura di controllo del FID — risposta idrocarburi

2.3.1.   Ottimizzazione della risposta del rivelatore

Il FID deve essere regolato secondo le istruzioni del fabbricante. Per ottimizzare la risposta deve essere usato propano misto ad aria nella fascia operativa più comune.

2.3.2.   Taratura dell'analizzatore di HC

L'analizzatore deve essere tarato usando propano misto ad aria e aria sintetica purificata (cfr. punto 3 della presente appendice).

Costruire una curva di taratura come descritto al punto 2.1. della presente appendice.

2.3.3.   Fattori di risposta di idrocarburi differenti e limiti raccomandati

Il fattore di risposta (Rf) per una determinata specie di idrocarburi è il rapporto tra il C1 rilevato dal FID e la concentrazione di gas nella bombola, espressa in ppm C1.

La concentrazione del gas di prova deve essere tale da dare una risposta pari approssimativamente all'80 per cento della deflessione a fondo scala per la fascia operativa. La concentrazione deve essere nota con un'accuratezza di ± 2 % rispetto allo standard gravimetrico espresso in volume. La bombola di gas deve inoltre essere precondizionata per 24 ore a una temperatura compresa tra 293 e 303 K (20 e 30 °C).

I fattori di risposta devono essere calcolati all'atto della messa in servizio dell'analizzatore e successivamente agli intervalli corrispondenti agli interventi di manutenzione più rilevanti. I gas di prova da utilizzare e i fattori di risposta raccomandati sono i seguenti:

metano e aria purificata:

1,00 < Rf < 1,15

o 1,00 < Rf < 1,05 per i veicoli a GN/biometano

propilene e aria purificata:

0,90 < Rf < 1,00

toluene e aria purificata:

0,90 < Rf < 1,00

I valori suddetti si riferiscono a un fattore di risposta (Rf) pari a 1,00 per propano e aria purificata.

2.3.4.   Controllo dell'interferenza dell'ossigeno e limiti raccomandati

Il fattore di risposta deve essere determinato come descritto al punto 2.3.3. I gas di prova da utilizzare e i fattori di risposta raccomandati sono i seguenti:

propano e azoto:

0,95 < Rf < 1,05

2.4.   Prova di efficienza del convertitore di NOx

L'efficienza del convertitore usato per trasformare l'NO2 in NO deve essere controllata nel modo seguente.

Il controllo si può effettuare con un ozonizzatore utilizzando l'impianto di prova illustrato nella figura A4a.App3/11 e il procedimento descritto in appresso.

2.4.1.   Si tara l'analizzatore nella fascia operativa più comune, conformemente alle istruzioni del fabbricante, con un gas di azzeramento e un gas di calibrazione (quest'ultimo deve avere un contenuto di NO pari a circa l'80 % del fondo scala e la concentrazione di NO2 nella miscela di gas deve essere inferiore al 5 % della concentrazione di NO). L'analizzatore di NOx deve essere regolato sulla posizione NO, in modo che il gas di calibrazione non passi nel convertitore. Si annota la concentrazione indicata.

2.4.2.   Mediante un raccordo a T, si aggiunge in modo continuo ossigeno o aria sintetica al flusso di gas di calibrazione fino a che la concentrazione indicata risulti inferiore del 10 % circa alla concentrazione di taratura di cui al punto 2.4.1 della presente appendice. Si registra la concentrazione indicata (c). Durante tutta questa operazione l'ozonizzatore deve restare disinserito.

2.4.3.   Si mette quindi in funzione l'ozonizzatore in modo da produrre ozono a sufficienza per far scendere la concentrazione di NO al 20 % (valore minimo 10 %) della concentrazione di taratura specificata al punto 2.4.1 della presente appendice. Si trascrive la concentrazione indicata (d).

2.4.4.   Si commuta quindi l'analizzatore di NOx sulla posizione NO, e a questo punto la miscela di gas (costituita da NO, NO2, O2 e N2) passa attraverso il convertitore. Si trascrive la concentrazione indicata (a).

2.4.5.   A questo punto, disattivare l'ozonizzatore. La miscela di gas definita al punto 2.4.2 della presente appendice passa attraverso il convertitore, giungendo al rivelatore. Si trascrive la concentrazione indicata (b).

Figura A4a.App3/11

Configurazione per la prova di efficienza del convertitore di NOx

Image 22

Testo di immagine

2.4.6.   Con l'ozonizzatore disinserito, si arresta anche il flusso di ossigeno o di aria sintetica. Il valore di NO2 indicato dall'analizzatore non deve a questo punto superare di oltre il 5 % il valore specificato al punto 2.4.1 della presente appendice.

2.4.7.   L'efficienza del convertitore di NOx viene calcolata come segue:

Formula

2.4.8.   Il valore così ottenuto non deve essere inferiore al 95 per cento.

2.4.9.   Il controllo dell'efficienza deve essere eseguito almeno una volta alla settimana.

3.   GAS DI RIFERIMENTO

3.1.   Gas puri

I gas puri impiegati, a seconda dei casi, per la taratura e l'uso dell'apparecchiatura devono soddisfare le condizioni seguenti:

 

azoto purificato: (purezza: ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

 

aria sintetica purificata: (purezza: ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); concentrazione di ossigeno 18-21 % v/v;

 

ossigeno purificato: (purezza > 99,5 % v/v O2);

 

idrogeno purificato (e miscela contenente elio): (purezza ≤ 1 ppm C, ≤400 ppm CO2);

 

monossido di carbonio: (purezza minima 99,5 %);

 

propano: (purezza minima 99,5 %);

 

propilene: (purezza minima 99,5 %).

3.2.   Gas di taratura e di calibrazione

Per la taratura e la calibrazione devono essere disponibili gas con la composizione chimica seguente:

a)

C3 H8 e aria sintetica purificata (cfr. punto 3.1);

b)

CO e azoto purificato;

c)

CO2 e azoto purificato.

NO e azoto purificato (la percentuale di NO2 contenuta in questo gas di taratura non deve superare il 5 % del contenuto di NO).

La concentrazione reale dei gas di taratura deve essere conforme al valore nominale con un'approssimazione di ± 2 %.

Appendice 4

Apparecchiatura di misurazione delle emissioni di particolato

1.   SPECIFICHE

1.1.   Descrizione del sistema

1.1.1.   L'unità di campionamento del particolato si compone di una sonda posizionata all'interno della galleria di diluizione, di una condotta di trasferimento, di un portafiltri, di una pompa a flusso parziale, nonché di regolatori della portata e di unità di misurazione.

1.1.2.   Si raccomanda di collocare a monte del portafiltri un preclassificatore delle dimensioni delle particelle (ad esempio, un ciclone o un impattatore). Una sonda di prelievo che funga da adeguato dispositivo di classificazione delle dimensioni, come quella mostrata nella figura A4a.App4/13, rappresenta tuttavia un'alternativa accettabile all'uso di un preclassificatore delle dimensioni delle particelle.

1.2.   Prescrizioni generali

1.2.1.   La sonda di prelievo del flusso di gas di scarico da sottoporre a prova per il particolato va collocata nel tratto di diluizione, in modo da poter estrarre un campione rappresentativo del flusso di gas di scarico da una miscela omogenea di aria/gas di scarico.

1.2.2.   Il flusso campione del particolato deve essere proporzionale al flusso complessivo dei gas di scarico diluiti nella galleria di diluizione con una tolleranza pari a ± 5 % del flusso campione del particolato.

1.2.3.   Il campione di gas di scarico diluiti viene mantenuto a una temperatura inferiore a 325 K (52 °C) entro una distanza di 20 cm a monte o a valle del lato del filtro di particolato, tranne nel caso di una prova di rigenerazione, per la quale la temperatura deve essere inferiore a 192 °C.

1.2.4.   Il campione di particolato deve essere raccolto da un unico filtro montato all'interno di un portafiltri nel campione del flusso di gas di scarico diluiti.

1.2.5.   Tutte le parti del sistema di diluizione e del sistema di campionamento tra il condotto di scarico e il portafiltri che vengono a contatto con gas di scarico grezzi e diluiti devono essere progettate in modo da ridurre al minimo il deposito o l'alterazione del particolato. Le parti devono essere fabbricate con materiali elettroconduttori che non reagiscano con i componenti dei gas di scarico e devono essere a massa per impedire effetti elettrostatici.

1.2.6.   Se non è possibile una compensazione delle variazioni della portata, devono essere predisposti uno scambiatore di calore e un regolatore della temperatura aventi le caratteristiche di cui al punto 1.3.5 dell'appendice 2 del presente allegato per garantire una portata costante nel sistema e di conseguenza la proporzionalità della portata di campionamento.

1.3.   Prescrizioni specifiche

1.3.1.   Sonda di prelievo del particolato

1.3.1.1.   La sonda di prelievo consente di ottenere la classificazione delle dimensioni delle particelle di cui al punto 1.3.1.4 della presente appendice. Si suggerisce di ottenere tale risultato utilizzando una sonda appuntita e aperta all'estremità che guardi direttamente alla direzione del flusso insieme a un preclassificatore (ciclone, impattatore ecc.). È possibile in alternativa utilizzare una sonda di prelievo adeguata, quale quella indicata nella figura A4a.App4/13, a condizione che consenta di raggiungere i risultati di preclassificazione descritti al punto 1.3.1.4 della presente appendice.

1.3.1.2.   La sonda di prelievo va installata vicino alla linea centrale della galleria, a una distanza compresa fra 10 e 20 diametri della galleria a valle dell'ingresso del gas di scarico, orientata verso la galleria, e deve avere un diametro interno di almeno 12 mm.

Se da un'unica sonda viene prelevato più di un campione simultaneamente, il flusso ottenuto da tale sonda va diviso in due flussi secondari identici per evitare difetti di campionamento.

Se vengono utilizzate sonde multiple, ciascuna di esse deve essere appuntita e aperta all'estremità e rivolta direttamente in direzione del flusso. Le sonde devono essere posizionate a intervalli regolari lungo l'asse longitudinale della galleria di diluizione con una distanza minima fra le sonde di 5 cm.

1.3.1.3.   La distanza dall'estremità di prelievo della sonda al portafiltri deve essere pari ad almeno 5 diametri della sonda ma non deve superare i 1 020 mm.

1.3.1.4.   Il preclassificatore (ad esempio, ciclone, impattatore ecc.) va posizionato a monte del portafiltri. Il taglio granulometrico del diametro delle particelle del preclassificatore al 50 % deve essere compreso tra 2,5 μm e 10 μm alla portata volumetrica scelta per il campionamento delle emissioni di particelle. Il preclassificatore deve permettere ad almeno il 99 % della concentrazione massica di particelle da 1 μm che entrano nel preclassificatore di uscire da esso alla portata volumetrica scelta per il campionamento delle emissioni di particelle. Una sonda di prelievo che funga da adeguato dispositivo di classificazione delle dimensioni, come quella mostrata nella figura A4a.App3/13, rappresenta tuttavia un'alternativa accettabile all'uso di un preclassificatore separato.

1.3.2.   Pompa di campionamento e flussometro

1.3.2.1.   L'unità di misurazione del flusso dei gas di campionamento deve essere composta da pompe, regolatori di flusso e dispositivi di misurazione del flusso.

1.3.2.2.   La temperatura del flusso di gas nel flussometro non può fluttuare di oltre ± 3 K, tranne durante le prove di rigenerazione sui veicoli muniti di sistemi a rigenerazione periodica a valle dei dispositivi di trattamento. Inoltre, il flusso massico campione deve rimanere proporzionale al flusso complessivo dei gas di scarico diluiti con una tolleranza del ± 5 % rispetto al flusso massico campione del particolato. Se la portata subisce modifiche inammissibili a causa di un sovraccarico del filtro, la prova deve essere interrotta. Nel ripetere la prova, la portata del flusso deve essere diminuita.

1.3.3.   Filtro e portafiltri

1.3.3.1.   Una valvola deve essere posizionata a valle del filtro in direzione del flusso. La valvola deve essere sufficientemente veloce da aprirsi e chiudersi entro 1 s dall'avvio e dal termine della prova.

1.3.3.2.   È consigliabile aumentare al massimo la massa raccolta sul filtro del diametro di 47 mm (Pe ≥ 20 μg) nonché il carico sul filtro stesso, conformemente ai requisiti di cui ai punti 1.2.3, 1.3.2 e 1.3.3 della presente appendice.

1.3.3.3.   Per ciascuna prova è necessario impostare la velocità del lato del filtro a un valore unico compreso fra 20 cm/s e 80 cm/s, a meno che il sistema di diluizione non venga fatto funzionare con un flusso di prelievo proporzionale al flusso CVS.

1.3.3.4.   È necessario utilizzare filtri in fibre di vetro rivestiti di fluorocarburo o filtri in membrana di fluorocarburo. Tutti i tipi di filtro impiegati devono presentare un'efficienza di raccolta del DOP (di-ottilftalato) da 0,3 μm o della PAO (poli-alfa-olefina) CS 68649-12-7 o CS 68037-01-4 di almeno il 99 % a una velocità del lato del filtro non inferiore a 5,33 cm/s misurata conformemente a una delle seguenti norme:

a)

U.S.A. Department of Defense Test Method Standard, MIL-STD-282 method 102.8: DOP-Smoke Penetration of Aerosol-Filter Element.

b)

U.S.A. Department of Defense Test Method Standard, MIL-STD-282 method 502.1.1: DOP-Smoke Penetration of Gas-Mask Canisters.

c)

Institute of Environmental Sciences and Technology, IEST-RP-CC021: Testing HEPA and ULPA Filter Media.

1.3.3.5.   Il portafiltri deve essere progettato in modo da assicurare una distribuzione omogenea del flusso sull'area della macchia del filtro. L'area della macchia del filtro deve essere di almeno 1 075 mm2.

1.3.4.   Camera di pesata del filtro e bilancia

1.3.4.1.   La microbilancia usata per pesare i filtri deve avere una precisione di 2 μg (deviazione standard) e una risoluzione di 1 μg o superiore.

Si suggerisce di controllare la microbilancia all'inizio di ciascuna sessione di pesata utilizzando un peso di riferimento di 50 mg. Tale peso va pesato tre volte. Occorre quindi registrare il risultato medio delle pesate. Se le pesate producono un risultato medio di ± 5 μg rispetto alla sessione di pesata precedente, la sessione di pesata e la bilancia vengono considerati validi.

La camera di pesata deve soddisfare le seguenti condizioni durante tutte le operazioni di condizionamento e di pesatura:

 

temperatura mantenuta a 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C);

 

umidità relativa mantenuta a 45 ± 8 %;

 

punto di rugiada mantenuto a 9,5 °C ± 3 °C.

Si raccomanda di registrare le condizioni di temperatura e umidità insieme ai pesi del filtro campione e di riferimento.

1.3.4.2.   Correzione della galleggiabilità

Gli effetti di galleggiabilità in aria di tutti i pesi dei filtri devono essere corretti.

La correzione della galleggiabilità dipende dalla densità del filtro di campionamento, dalla densità dell'aria e dalla densità del peso di taratura della bilancia. La densità dell'aria dipende dalla pressione, dalla temperatura e dall'umidità.

Si suggerisce di controllare il valore di temperatura a 22 °C ± 1 °C e del punto di rugiada a 9,5 °C ± 1 °C. I requisiti minimi indicati al punto 1.3.4.1 della presente appendice si traducono tuttavia in una correzione accettabile degli effetti della galleggiabilità. Per la correzione della galleggiabilità si applica la formula seguente:

Formula

dove:

mcorr

=

galleggiabilità corretta per la massa di particolato

muncorr

=

galleggiabilità non corretta per la massa di particolato

ρair

=

densità dell'aria nell'ambiente della bilancia

ρweight

=

densità del peso di calibrazione utilizzato per calibrare la bilancia

ρmedia

=

densità del mezzo (filtro) campione di particolato in base alla tabella seguente:

Mezzo del filtro

ρmedia

Fibra di vetro rivestita di teflon (ad es. TX40)

2 300  kg/m3

ρair può essere calcolato nel modo seguente:

Formula

dove:

Pabs

=

pressione assoluta nell'ambiente della bilancia

Mmix

=

massa molare d'aria nell'ambiente della bilancia (28,836 gmol– 1)

R

=

costante del gas molare (8,314 Jmol– 1K– 1)

Tamb

=

temperatura ambiente assoluta dell'ambiente della bilancia

L'ambiente della camera (o locale) deve essere esente da qualsiasi contaminante ambientale (come la polvere) che possa depositarsi sui filtri antiparticolato durante la loro stabilizzazione.

Sono ammesse deviazioni limitate dalle specifiche relative alla temperatura ambiente e all'umidità se la durata complessiva relativa non supera i 30 minuti in ciascun periodo di condizionamento del filtro. La camera di pesata deve essere conforme alle caratteristiche richieste prima dell'ingresso del personale nella camera di pesata. Non sono ammesse deviazioni dalle condizioni specificate durante l'operazione di pesata.

1.3.4.3.   Gli effetti dell'elettricità statica devono essere annullati. Ciò è possibile appoggiando la bilancia su un tappetino antistatico ed effettuando la neutralizzazione dei filtri di particolato prima della pesata mediante un neutralizzatore di polonio o uno strumento che produca un effetto analogo. In alternativa, gli effetti statici possono essere annullati mediante equalizzazione della carica statica.

1.3.4.4.   Un filtro di prova deve essere rimosso dalla camera non prima di un'ora prima dell'inizio della prova.

1.4.   Descrizione del sistema raccomandato

La figura A4a.App4/12 è una rappresentazione schematica del sistema di prelievo del particolato. Poiché varie configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta una stretta conformità a questa figura. Si potranno usare elementi aggiuntivi, quali apparecchi, valvole, solenoidi, pompe e interruttori allo scopo di ottenere informazioni supplementari e di coordinare le funzioni dei sistemi di componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere l'accuratezza su alcune configurazioni di sistema possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su criteri di buona valutazione ingegneristica.

Figura A4a.App4/12

Sistema di campionamento del particolato

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Testo di immagine

Viene estratto un campione del gas di scarico diluito dalla galleria di diluizione (DT) a flusso pieno attraverso la sonda di prelievo (PSP) e la condotta di trasferimento del particolato (PTT) mediante la pompa (P). Il campione viene fatto passare attraverso il preclassificatore di dimensioni di particelle (PCF) e il/i porta filtro/i (FH) che contiene/contengono i/l filtro/i di prelievo del particolato. Il flusso per il campionamento viene impostato dal regolatore di flusso (FC).

2.   PROCEDURE DI TARATURA E VERIFICA

2.1.   Taratura del flussometro

Il servizio tecnico deve garantire che esiste un certificato di taratura del flussometro attestante la sua conformità a una norma certificabile per i 12 mesi precedenti la prova sulle emissioni.

2.2.   Taratura della microbilancia

Il servizio tecnico deve garantire l'esistenza di un certificato di taratura per la microbilancia che dimostri la conformità di questa a una norma certificabile per i 12 mesi precedenti la prova sulle emissioni.

2.3.   Pesatura del filtro di riferimento

Per determinare gli specifici pesi dei filtri è necessario pesare almeno due filtri di riferimento non utilizzati entro le 8 ore delle pesate del filtro di riferimento, e comunque preferibilmente allo stesso tempo di tali pesate. I filtri di riferimento devono essere delle stesse dimensioni e dello stesso materiale del filtro campione.

Se il peso specifico di uno dei filtri di riferimento varia di oltre ± 5 μg fra le pesate dei filtri campione, il filtro campione e i filtri di riferimento devono essere ricondizionati nella camera di pesata e successivamente pesati nuovamente.

Il confronto fra le pesate dei filtri di riferimento va effettuato fra i pesi specifici e la media mobile dei pesi specifici del filtro di riferimento in questione.

La media mobile deve essere calcolata a partire dai pesi specifici rilevati dal momento in cui i filtri di riferimento sono stati posizionati nella camera di pesata. Il periodo di riferimento per il calcolo della media deve essere di almeno 1 giorno e non superiore a 30 giorni.

Sono ammesse operazioni multiple di ricondizionamento e ripesata del campione e dei filtri di riferimento per un periodo di tempo pari a 80 ore successive alla misurazione dei gas dalla prova delle emissioni.

Se allo scadere delle 80 ore o entro tale termine oltre la metà del numero dei filtri di riferimento soddisfa il criterio del ± 5 μg, la pesata del filtro campione può ritenersi valida.

Se allo scadere delle 80 ore sono in uso due filtri e uno non soddisfa il criterio del ± 5 μg, la pesata del filtro campione può considerarsi valida a condizione che la soma delle differenze assolute fra le medie specifiche e mobile dei due filtri di riferimento sia inferiore o uguale a 10 μg.

Nel caso in cui meno della metà dei filtri di riferimento soddisfi il criterio del ± 5 μg, deve essere scartato il filtro campione e ripetuta la prova delle emissioni. Tutti i filtri di riferimento devono essere scartati e sostituiti entro 48 ore.

In tutti gli altri casi, i filtri di riferimento devono essere sostituiti ogni 30 giorni e secondo una procedura tale per cui non vi sia alcun filtro campione che venga pesato senza il confronto con un filtro di riferimento presente nella camera di pesata da almeno 1 giorno.

Qualora non siano soddisfatti i criteri di stabilità della camera di pesata di cui al punto 1.3.4 della presente appendice, ma le pesate dei filtri di riferimento sono conformi ai criteri sopraindicati, il costruttore del veicolo può scegliere se accettare i pesi dei filtri campione o annullare le prove, predisporre il sistema di controllo della camera di pesata ed eseguire nuovamente la prova.

Figura A4a.App4/13

Configurazione della sonda per il prelievo del particolato

Image 24

Testo di immagine

Appendice 5

Apparecchiatura di misurazione del numero di particelle nelle emissioni

1.   SPECIFICHE

1.1.   Descrizione del sistema

1.1.1.   Il sistema di campionamento delle particelle si compone di una galleria di diluizione, una sonda di prelievo, un separatore di particelle volatili (volatile particulate remover — VPR) a monte di un contatore di particelle (particulate number counter — PNC) e adeguate condotte di trasferimento.

1.1.2.   Si raccomanda di collocare, prima dell'ingresso del VPR, un preclassificatore delle dimensioni delle particelle (ad es. un ciclone, un impattore ecc.). Una sonda di prelievo che funga da adeguato dispositivo di classificazione delle dimensioni, come quella mostrata nella figura A4a.App4/13, rappresenta tuttavia un'alternativa accettabile all'uso di un preclassificatore delle dimensioni delle particelle.

1.2.   Prescrizioni generali

1.2.1.   Il punto di campionamento delle particelle deve trovarsi all'interno di una galleria di diluizione.

La punta della sonda di prelievo o il punto di campionamento del particolato (particulate sampling point — PSP) e il tubo di trasferimento delle particelle (particulate transfer tube — PTT) formano insieme il sistema di trasferimento delle particelle (particulate transfer system — PTS). Il PTS incanala il campione dalla galleria di diluizione all'ingresso del VPR. Il PTS deve soddisfare le seguenti condizioni:

va installato vicino alla linea centrale della galleria, a una distanza, pari a 10/20 diametri della galleria, a valle dell'ingresso del gas, orientata controcorrente rispetto al flusso del gas nella galleria e con l'asse parallelo a quello della galleria di diluizione;

deve avere un diametro interno di ≥ 8 mm.

Il gas campione che attraversa il PTS deve soddisfare le seguenti condizioni:

deve avere un flusso caratterizzato da un numero di Reynolds (Re) < 1 700;

il suo tempo di permanenza nel PTS deve essere di ≤ 3 secondi.

È accettabile ogni altra configurazione del PTS per la quale possa essere dimostrata una portata equivalente di particelle a 30 nm.

Il tubo di uscita (outlet tube — OT) che trasporta il campione diluito dal VPR all'ingresso del PNC deve avere le seguenti caratteristiche:

diametro interno di ≥ 4 mm;

il flusso del campione di gas attraverso l'OT deve avere un tempo di permanenza di ≤ 0,8 s.

È accettabile ogni altra configurazione dell'OT per la quale possa essere dimostrata una portata equivalente di particelle a 30 nm.

1.2.2.   Il VPR deve comprendere dispositivi di diluizione del campione e di eliminazione delle particelle volatili. La sonda di prelievo per il flusso di gas di scarico da provare va collocata nel tratto di diluizione, in modo che si possa estrarre un campione rappresentativo del flusso di gas di scarico da una miscela omogenea di aria/gas di scarico.

1.2.3.   Tutte le parti del sistema di diluizione e campionamento tra il tubo di scarico e il PNC a contatto con gas di scarico grezzi e diluiti, devono essere progettate in modo da ridurre al minimo il deposito delle particelle. Le parti devono essere fabbricate con materiali elettroconduttori che non reagiscano con i componenti dei gas di scarico e devono essere a massa per impedire effetti elettrostatici.

1.2.4.   Il sistema di campionamento delle particelle deve riflettere le pratiche migliori nel campo del campionamento degli aerosol, evitare curve brusche e improvvisi cambiamenti della sezione trasversale, usare superfici interne lisce e ridurre al minimo la lunghezza della linea di campionamento. Sono invece ammessi cambiamenti della sezione graduali.

1.3.   Prescrizioni specifiche

1.3.1.   Il campione di particelle non deve attraversare una pompa prima di raggiungere il PNC.

1.3.2.   Si raccomanda l'uso di un preclassificatore di campioni.

1.3.3.   L'unità di precondizionamento del campione deve:

1.3.3.1.

poter diluire il campione in una o più fasi per ottenere una concentrazione inferiore alla soglia superiore del modo di conteggio unico delle particelle del PNC e una temperatura dei gas inferiore a 35 °C all'ingresso del PNC;

1.3.3.2.

avere una fase di diluizione iniziale a caldo che estragga un campione a una temperatura di ≥ 150 °C e ≤ 400 °C e il cui fattore di diluizione sia almeno pari a 10;

1.3.3.3.

controllare fasi a caldo a temperature nominali di funzionamento costanti, nella gamma specificata al punto 1.3.3.2 della presente appendice, con una tolleranza di ± 10 oC e poter indicare se le fasi a caldo siano o no a una temperatura di funzionamento corretta;

1.3.3.4.

ottenere un fattore di riduzione della concentrazione di particelle [(fr(di)], definito al punto 2.2.2 della presente appendice, per particelle del diametro di 30 nm e di 50 nm di mobilità elettrica, che non sia superiore per più del 30 % e del 20 % rispettivamente e non sia inferiore per più del 5 % a quello di particelle del diametro di 100 nm di mobilità elettrica per l'intero VPR;

1.3.3.5.

ottenere una vaporizzazione > 99,0 % delle particelle di 30 nm di tetracontano (CH3(CH2)38CH3), con concentrazione d'ingresso ≥ 10 000 cm– 3, mediante riscaldamento e riduzione delle pressioni parziali del tetracontano.

1.3.4.   Il PNC deve:

1.3.4.1.

funzionare in condizioni di flusso totale;

1.3.4.2.

raggiungere una precisione di conteggio di ± 10 % nell'intera gamma tra 1 cm– 3 fino alla soglia superiore del modo di conteggio unico delle particelle del PNC. In presenza di concentrazioni inferiori a 100 cm– 3, per dimostrare la precisione del PNC con un alto grado di affidabilità statistica potrà essere necessario calcolare la media di misurazioni effettuate su lunghi periodi di campionamento;

1.3.4.3.

avere una leggibilità di almeno 0,1 particelle/cm– 3 a concentrazioni inferiori a 100 cm– 3;

1.3.4.4.

avere una risposta lineare a concentrazioni di particelle per l'intera gamma della misurazione nel modo di conteggio unico delle particelle;

1.3.4.5.

avere una frequenza di registrazione dei dati pari o superiore a 0,5 Hz;

1.3.4.6.

avere un tempo di reazione T90 inferiore a 5 s per l'intera gamma della concentrazione misurata;

1.3.4.7.

disporre di una funzione di correzione della coincidenza fino a un massimo del 10 % e di un fattore di taratura interno, di cui al punto 2.1.3 della presente appendice, ma senza dover ricorrere ad altri algoritmi per correggere o definire l'efficienza di conteggio;

1.3.4.8.

avere un'efficienza di conteggio, con particelle del diametro di 23 nm (± 1 nm) e di 41 nm (± 1 nm) di mobilità elettrica, rispettivamente del 50 % (± 12 %) e di > 90 %. Tale efficienza di conteggio può essere ottenuta con mezzi interni (come: controllo della progettazione dello strumento) o esterni (come: preclassificazione delle dimensioni);

1.3.4.9.

se il PNC usa un liquido di lavoro, quest'ultimo deve essere sostituito alla frequenza specificata dal fabbricante dello strumento.

1.3.5.   Se, al punto in cui viene controllata la portata del PNC, la pressione e/o la temperatura all'ingresso del PNC non sono state mantenute a un livello costante noto, esse vanno misurate e registrate per correggere la concentrazione delle particelle in condizioni standard.

1.3.6.   La somma del tempo di permanenza del PTS, del VPR e dell'OT oltre al tempo di risposta T90 del PNC non deve essere superiore a 20 s.

1.4.   Descrizione del sistema raccomandato

Il seguente paragrafo contiene le pratiche raccomandate per misurare il numero delle particelle. È accettabile tuttavia qualsiasi sistema che soddisfi le specifiche di prestazione di cui ai punti 1.2 e 1.3 della presente appendice.

La figura A4a.App5/14 è una rappresentazione schematica del sistema di prelievo del particolato.

Figura A4a.App5/14

Schema del sistema raccomandato per il campionamento delle particelle

Image 25

Testo di immagine

1.4.1.   Descrizione del sistema di campionamento

Il sistema di campionamento delle particelle si compone di una sonda di prelievo nella galleria di diluizione (particle sampling probe — PSP), di un tubo di trasferimento delle particelle (particle transfer tube — PTT), di un preclassificatore di particelle (particle pre-classifier — PCF) e di un separatore di particelle volatili (volatile particle remover — VPR) a monte dell'unità di misurazione della concentrazione del numero di particelle (particle number counter — PNC). Il VPR deve comprendere dispositivi di diluizione del campione (diluitori del numero di particelle: PND1 e PND2) e di eliminazione delle particelle volatili (tubo di evaporazione: ET). La sonda di prelievo per il flusso di gas di scarico da provare va collocata nel tratto di diluizione, in modo che si possa estrarre un campione rappresentativo del flusso di gas di scarico da una miscela omogenea di aria/gas di scarico. La somma del tempo di permanenza del PTS, del VPR e dell'OT, più il tempo di risposta T90 del PNC non deve superare 20 s.

1.4.2.   Sistema di trasferimento delle particelle

Il punto di campionamento del particolato (PSP) e il tubo di trasferimento delle particelle (PTT) formano insieme il sistema di trasferimento delle particelle (PTS). Il PTS incanala il campione dalla galleria di diluizione all'ingresso del primo diluitore del numero di particelle. Il PTS deve soddisfare le seguenti condizioni:

va installato vicino alla linea centrale della galleria, a una distanza, pari a 10/20 diametri della galleria, a valle dell'ingresso del gas, orientata controcorrente rispetto al flusso del gas nella galleria e con l'asse parallelo a quello della galleria di diluizione;

deve avere un diametro interno di ≥ 8 mm.

Il gas campione che attraversa il PTS deve soddisfare le seguenti condizioni:

deve avere un flusso caratterizzato da un numero di Reynolds (Re) < 1 700;

il suo tempo di permanenza nel PTS deve essere di ≤ 3 secondi.

È accettabile ogni altra configurazione del PTS per la quale possa essere dimostrata una portata equivalente di particelle del diametro di 30 nm di mobilità elettrica.

Il tubo di uscita (OT) che trasporta il campione diluito dal VPR all'ingresso del PNC deve avere le seguenti caratteristiche:

diametro interno di ≥ 4 mm;

il flusso del campione di gas attraverso l'OT deve avere un tempo di permanenza di ≤ 0,8 s.

È accettabile ogni altra configurazione dell'OT per la quale possa essere dimostrata una portata equivalente di particelle del diametro di 30 nm di mobilità elettrica.

1.4.3.   Preclassificatore delle particelle

Il preclassificatore di particelle raccomandato va collocato a monte del VPR. Il taglio granulometrico del diametro delle particelle del preclassificatore al 50 % deve essere compreso tra 2,5 μm e 10 μm alla portata volumetrica scelta per il campionamento del numero di particelle nelle emissioni. Il preclassificatore deve permettere ad almeno il 99 % della concentrazione massica di particelle da 1 μm che entrano nel preclassificatore di uscire da esso alla portata volumetrica scelta per il campionamento del numero di particelle nelle emissioni.

1.4.4.   Separatore di particelle volatili (VPR)

Il VPR deve comprendere un diluitore del numero di particelle (PND1), un tubo di evaporazione e un secondo diluitore (PND2) in serie. La diluizione ha la funzione di ridurre la concentrazione del campione, che entra nell'unità che misura la concentrazione delle particelle, fino a un livello inferiore alla soglia superiore del modo di conteggio unico delle particelle del PNC e di sopprimere la nucleazione all'interno del campione. Il VPR deve poter indicare se il PND1 e il tubo di evaporazione funzionano a temperature corrette.

Il VPR deve ottenere una vaporizzazione > 99,0 % delle particelle di 30 nm di tetracontano (CH3(CH2)38CH3), con concentrazione d'ingresso ≥ 10 000 cm– 3, mediante riscaldamento e riduzione delle pressioni parziali del tetracontano. Esso deve anche ottenere un fattore di riduzione della concentrazione di particelle (fr), per particelle del diametro di 30 nm e di 50 nm di mobilità elettrica, che non sia superiore per più del 30 % e del 20 % rispettivamente e non sia inferiore per più del 5 % a quello di particelle del diametro di 100 nm di mobilità elettrica per l'intero VPR.

1.4.4.1.   Primo dispositivo di diluizione del numero di particelle (PND1)

Il primo dispositivo di diluizione del numero di particelle è specificatamente destinato a diluire la concentrazione del numero di particelle e funziona a una temperatura di parete compresa tra 150 °C e 400 °C. Il valore di riferimento della temperatura di parete va mantenuto a una temperatura nominale costante di funzionamento, entro i margini suddetti, con una tolleranza di ± 10 °C, e non deve superare la temperatura di parete dell'ET (cfr. punto 1.4.4.2 della presente appendice). Il diluitore va alimentato con aria di diluizione filtrata da filtro HEPA e deve mantenere un fattore di diluizione compreso tra 10 e 200 volte.

1.4.4.2.   Tubo di evaporazione

Per l'intera lunghezza del tubo di evaporazione (ET) si controllerà una temperatura di parete pari o superiore a quella del primo dispositivo di diluizione del numero di particelle; alla parete va mantenuta una temperatura di funzionamento nominale fissa compresa tra 300 °C e 400 °C, con una tolleranza di ± 10 °C.

1.4.4.3.   Secondo dispositivo di diluizione del numero di particelle (PND2)

Il PND2 è destinato in modo specifico a diluire la concentrazione del numero di particelle. Il diluitore va alimentato con aria di diluizione filtrata da filtro HEPA e deve mantenere un fattore di diluizione unico compreso tra 10 e 30 volte. Il fattore di diluizione del PND2 va scelto tra 10 e 15 affinché la concentrazione del numero di particelle a valle del secondo diluitore sia inferiore alla soglia superiore del modo di conteggio unico delle particelle del PNC e la temperatura dei gas sia < 35 °C all'ingresso del PNC.

1.4.5.   Contatore del numero di particelle (PNC)

Il PNC deve soddisfare le prescrizioni del punto 1.3.4 della presente appendice.

2.   TARATURA/CONVALIDA DEL SISTEMA DI CAMPIONAMENTO DELLE PARTICELLE (1)

2.1.   Taratura del contatore del numero di particelle

2.1.1.   Il servizio tecnico deve garantire che esiste un certificato di taratura del PNC attestante la sua conformità a una norma certificabile per i 12 mesi precedenti il test sulle emissioni.

2.1.2.   Dopo ogni intervento di manutenzione di un certo rilievo tarare nuovamente il PNC ed emettere un nuovo certificato.

2.1.3.   La taratura deve avvenire con un metodo di calibrazione standard:

a)

comparando la reazione del PNC da tarare con quella di un elettrometro di aerosol tarato mentre effettua il campionamento di particelle di taratura classificate elettrostaticamente; oppure

b)

comparando la reazione del PNC da tarare con quella di un secondo PNC tarato direttamente con il metodo di cui sopra.

Nel caso dell'elettrometro, la taratura va effettuata usando almeno 6 concentrazioni standard distribuite il più uniformemente possibile sulla gamma di misurazione del PNC. Questi punti comprendono una concentrazione nominale 0 che si verifica applicando filtri HEPA appartenenti almeno alla classe H13 della norma EN 1822:2008, o di capacità equivalenti, all'ingresso di ogni strumento. Se non viene applicato un fattore di taratura al PNC da tarare, le concentrazioni misurate devono collocarsi, ad eccezione del punto 0, entro un margine di ± 10 % della concentrazione standard per ogni concentrazione utilizzata; altrimenti, il PNC da tarare va respinto. Si dovrà calcolare e registrare il gradiente della regressione lineare di due serie di dati. Al PNC da tarare si deve applicare un fattore di taratura pari al reciproco del gradiente. La linearità della risposta viene calcolata come quadrato del coefficiente di correlazione del momento del prodotto di Pearson (R2) delle due serie di dati e deve essere pari o superiore a 0,97. Nel calcolo del gradiente e di R2 la regressione lineare deve essere fatta passare per l'origine (concentrazione 0 per entrambi gli strumenti).

Nel caso del PNC di riferimento, la taratura va effettuata usando almeno 6 concentrazioni standard distribuite sulla gamma di misurazione del PNC. Almeno 3 punti devono collocarsi a concentrazioni inferiori a 1 000 cm– 3; le restanti concentrazioni devono spaziare linearmente tra 1 000 cm– 3 e il massimo della gamma del PNC nel modo di conteggio unico delle particelle. Questi punti comprendono una concentrazione nominale 0 che si verifica applicando filtri HEPA appartenenti almeno alla classe H13 della norma EN 1822:2008, o di capacità equivalenti, all'ingresso di ogni strumento. Se non viene applicato un fattore di taratura al PNC da tarare, le concentrazioni misurate devono collocarsi, ad eccezione del punto 0, entro un margine di ± 10 % della concentrazione standard per ogni concentrazione; altrimenti il PNC da tarare va respinto. Si dovrà calcolare e registrare il gradiente della regressione lineare di due serie di dati. Al PNC da tarare si deve applicare un fattore di taratura pari al reciproco del gradiente. La linearità della risposta viene calcolata come quadrato del coefficiente di correlazione del momento del prodotto di Pearson (R2) delle due serie di dati e deve essere pari o superiore a 0,97. Nel calcolo del gradiente e di R2 la regressione lineare deve essere fatta passare per l'origine (concentrazione 0 per entrambi gli strumenti).

2.1.4.   La taratura deve anche comprendere una verifica, in base alle prescrizioni di cui al punto 1.3.4.8 della presente appendice, sull'efficacia di individuazione del PNC con particelle del diametro di 23 nm di mobilità elettrica. Un controllo dell'efficacia di conteggio con particelle da 41 nm non è necessario.

2.2.   Taratura/convalida del separatore di particelle volatili (VPR)

2.2.1.   La taratura del fattore di riduzione della concentrazione di particelle nel VPR in tutta la gamma dei livelli di diluizione, alle temperature nominali fisse di funzionamento dello strumento, è richiesta se lo strumento è nuovo e dopo ogni intervento di manutenzione di un certo rilievo. Il requisito della verifica periodica del fattore di riduzione della concentrazione delle particelle nel VPR si limita a un controllo a ogni singolo livello che sia rappresentativo di quelli usati per la misurazione su veicoli muniti di filtro antiparticolato diesel. Il servizio tecnico deve garantire che esiste un certificato di taratura o di convalida del VPR valido per i 6 mesi precedenti il test sulle emissioni. Se il VPR dispone di segnali d'allarme per il controllo delle temperature, è ammesso un intervallo di convalida di 12 mesi.

Il VPR deve essere caratterizzato da un fattore di riduzione della concentrazione di particelle del diametro di 30 nm, 50 nm e di 100 nm di mobilità elettrica. I fattori di riduzione della concentrazione di particelle [fr(d)] nel caso di particelle con diametro di 30 nm e 50 nm di mobilità elettrica non devono essere più alti, rispettivamente, del 30 % e del 20 % rispetto ai fattori per le particelle con diametro di 100 nm di mobilità elettrica, né devono essere inferiori ad essi di oltre il 5 %. Ai fini della convalida, il fattore di riduzione medio della concentrazione di particelle deve collocarsi entro ± 10 % del fattore di riduzione medio della concentrazione di particelle

Formula
calcolato nel corso della prima taratura del VPR.

2.2.2.   L'aerosol di prova per tali misurazioni deve essere costituito da particelle solide di 30, 50 e 100 nm di mobilità elettrica e da una concentrazione minima di 5 000 particelle per cm– 3 all'ingresso del VPR. Le concentrazioni di particelle devono essere misurate a monte e a valle delle componenti.

Il fattore di riduzione della concentrazione di particelle per la dimensione di ciascuna particella [fr(di)] va calcolato come segue:

Formula

dove:

Nin(di)

=

concentrazione del numero di particelle a monte per particelle di diametro d i ;

Nout(di)

=

concentrazione del numero di particelle a valle per particelle di diametro di; e

di

=

diametro di mobilità elettrica delle particelle (30, 50 o 100 nm).

Nin(di) e Nout(di) devono essere corrette alle stesse condizioni.

La riduzione media della concentrazione di particelle

Formula
a un determinato livello di diluizione deve essere calcolata come segue:

Formula

Si raccomanda di tarare e convalidare il VPR come unità completa.

2.2.3.   Il servizio tecnico deve garantire che esista un certificato di taratura del VPR attestante la sua effettiva efficacia nell'eliminare le particelle volatili per i 6 mesi precedenti il test sulle emissioni. Se il VPR dispone di segnali d'allarme per il controllo delle temperature, è ammesso un intervallo di convalida di 12 mesi. Il VPR deve dimostrare una capacità di eliminazione delle particelle di tetracontano (CH3(CH2)38CH3) di diametro pari ad almeno 30 nm di mobilità elettrica superiore al 99,0 %, con una concentrazione d'ingresso ≥ 10 000 cm– 3, se fatto funzionare al suo livello minimo di diluizione e alla temperatura di funzionamento raccomandata dal costruttore.

2.3.   Modalità di controllo del sistema di conteggio delle particelle

2.3.1.   Prima di ciascuna prova, il contatore di particelle deve registrare una concentrazione misurata inferiore a 0,5 particelle per cm– 3 se all'ingresso dell'intero sistema di campionamento delle particelle (VPR e PNC) è applicato un filtro HEPA appartenente almeno alla classe H13 della norma EN 1822:2008 o di capacità equivalente.

2.3.2.   Su base mensile, il flusso all'interno del contatore di particelle deve registrare un valore misurato che si collochi entro un margine del 5 % della portata nominale del contatore di particelle, se controllato con un flussometro tarato.

2.3.3.   Ogni giorno, dopo aver applicato all'ingresso del contatore di particelle un filtro HEPA appartenente almeno alla classe H13 della norma EN 1822:2008, o di capacità equivalente, il contatore di particelle deve registrare una concentrazione di ≤ 0,2 cm– 3. Rimosso il filtro, il contatore di particelle deve indicare un aumento della concentrazione misurata di almeno 100 particelle per cm– 3, se sottoposto ad aria ambientale, e un ritorno a ≤ 0,2 cm– 3 appena viene ricollocato il filtro HEPA.

2.3.4.   Prima dell'inizio di ogni prova, occorre una conferma del fatto che il sistema di misurazione indichi che il tubo di evaporazione, se compreso nel sistema, abbia raggiunto la sua corretta temperatura di funzionamento.

2.3.5.   Prima dell'inizio di ogni prova, occorre una conferma del fatto che il diluitore PND1 ha raggiunto la sua corretta temperatura di funzionamento.


(1)  Esempi di metodi di taratura/convalida si trovano al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmpFCP.html.

Appendice 6

Verifica dell'inerzia simulata

1.   OGGETTO

Il metodo descritto nella presente appendice consente di controllare che l'inerzia totale del banco simuli in modo soddisfacente i valori effettivi durante le varie fasi del ciclo di prova. Il fabbricante del banco deve indicare un metodo per verificare le prestazioni di cui al punto 3 della presente appendice.

2.   PRINCIPIO

2.1.   Elaborazione delle equazioni di lavoro

Dato che il banco è soggetto alle variazioni della velocità di rotazione del o dei rulli, la forza sulla superficie di questi ultimi può essere espressa con la formula:

F = I · γ = IM· γ + F1

dove:

F

=

forza sulla superficie del rullo o dei rulli

I

=

inerzia totale del banco (inerzia equivalente del veicolo: cfr. tabella A4a/3 del presente allegato)

IM

=

inerzia delle masse meccaniche del banco

γ

=

accelerazione tangenziale alla superficie del rullo

F1

=

forza di inerzia

Nota: in appendice è riportata una spiegazione di questa formula con riferimento ai banchi a simulazione meccanica delle inerzie.

L'inerzia totale, pertanto, risulta dalla formula:

I = Im+ F1/γ

dove:

Im

si può calcolare o misurare con i metodi tradizionali

F1

si può misurare al banco

γ

si può calcolare in base alla velocità periferica dei rulli

L'inerzia totale (I) si determina in una prova di accelerazione o di decelerazione con valori superiori o pari a quelli ottenuti durante un ciclo di prova.

2.2.   Errore ammesso nel calcolo dell'inerzia totale

I metodi di prova e di calcolo devono consentire di determinare l'inerzia totale I con un errore relativo (ΔI/I) inferiore a ± 2 %.

3.   SPECIFICHE

3.1.   La massa dell'inerzia totale simulata I deve restare identica al valore teorico dell'inerzia equivalente (cfr. tabella A4a/3) entro i seguenti limiti:

3.1.1.

± 5 % del valore teorico per ciascun valore istantaneo;

3.1.2.

± 2 % del valore teorico per il valore medio calcolato per ciascuna operazione del ciclo.

I limiti specificati al punto 3.1.1 della presente appendice vengono portati a ± 50 % per un secondo alla partenza e, nel caso dei veicoli dotati di cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità.

4.   PROCEDURA DI VERIFICA

4.1.   La verifica viene eseguita durante ogni prova per tutta la durata del ciclo definito al punto 6.1 del presente allegato del regolamento.

4.2.   Tuttavia, ove siano soddisfatte le disposizioni del precedente punto 3 con accelerazioni istantanee almeno tre volte superiori o inferiori ai valori ottenuti durante le operazioni del ciclo teorico, la suddetta verifica non è necessaria.

Appendice 7

Misurazione della resistenza all'avanzamento su strada

Resistenza all'avanzamento di un veicolo — Metodo di misurazione su pista — Simulazione su banco dinamometrico

1.   OGGETTO

I metodi qui di seguito definiti permettono di misurare la resistenza all'avanzamento di un veicolo che circoli su strada a velocità costante e di simulare questa resistenza in una prova al banco nelle condizioni specificate al punto 6.2.1 del presente allegato del regolamento.

2.   DESCRIZIONE DELLA PISTA

La pista deve essere orizzontale e avere una lunghezza sufficiente per consentire di eseguire le misurazioni specificate nella presente appendice. La pendenza deve essere costante, con un'approssimazione di ± 0,1 %, e non superare l'1,5 %.

3.   CONDIZIONI ATMOSFERICHE

3.1.   Vento

Durante la prova, la velocità media del vento non deve superare 3 m/s, con raffiche inferiori a 5 m/s. L'azione trasversale del vento, inoltre, deve essere inferiore a 2 m/s. La velocità del vento va misurata a 0,7 m sopra il livello del manto stradale.

3.2.   Umidità

La strada deve essere asciutta.

3.3.   Pressione e temperatura

La densità dell'aria al momento della prova non deve discostarsi di oltre ± 7,5 % dalle condizioni di riferimento, P = 100 kPa e T = 293,2 K.

4.   PREPARAZIONE DEL VEICOLO (1)

4.1.   Selezione del veicolo di prova

Nel caso non vengano sottoposte a prova tutte le varianti di un tipo di veicolo, il veicolo di prova deve essere scelto in base ai criteri seguenti.

4.1.1.   Carrozzeria

Nel caso esistano differenti tipi di carrozzeria, deve essere scelto il tipo più sfavorevole dal punto di vista dell'aerodinamica. Il costruttore deve fornire le informazioni necessarie per procedere alla selezione.

4.1.2   Pneumatici

I pneumatici devono essere scelti sulla base della resistenza al rotolamento. Devono essere scelti i pneumatici con la resistenza al rotolamento più elevata, misurata conformemente alla norma ISO 28580.

Se per i pneumatici esistono più di tre livelli di resistenza al rotolamento, si sceglie il pneumatico con la resistenza al rotolamento immediatamente inferiore a quella più elevata.

Le caratteristiche di resistenza al rotolamento dei pneumatici montati sui veicoli in produzione devono rispecchiare quelle dei pneumatici usati per l'omologazione.

4.1.3.   Massa di prova

La massa di prova è la massa di riferimento del veicolo con il campo di inerzia più elevato.

4.1.4.   Motore

Il veicolo di prova deve essere munito dello scambiatore o degli scambiatori di calore più voluminosi.

4.1.5.   Trasmissione

Si deve sottoporre a prova ciascun tipo delle seguenti trasmissioni:

 

trazione anteriore;

 

trazione posteriore;

 

4 × 4 permanente;

 

4 × 4 disinseribile;

 

cambio automatico;

 

cambio manuale.

4.2.   Rodaggio

Il veicolo deve trovarsi in normali condizioni di funzionamento e di regolazione e aver superato un rodaggio di almeno 3 000 km. I pneumatici devono essere stati rodati contemporaneamente al veicolo o presentare il 90-50 % della profondità iniziale del battistrada.

4.3.   Verifiche

Si deve verificare che, in ordine ai seguenti punti, il veicolo sia conforme alle specifiche del costruttore per il tipo di uso in esame:

ruote, coppe ruota, pneumatici (marca, tipo, pressione), geometria dell'avantreno, regolazione dei freni (soppressione della resistenza parassita), lubrificazione degli assi anteriore e posteriore, regolazione della sospensione e dell'assetto del veicolo ecc.

4.4.   Preparazione alla prova

4.4.1.   Il veicolo viene caricato fino a raggiungere la corrispondente massa di riferimento. Il suo assetto deve essere quello ottenuto quando il baricentro del carico si trova al centro della retta che unisce i punti R dei posti laterali anteriori.

4.4.2.   Per le prove su pista, i finestrini del veicolo devono essere chiusi. Gli eventuali dispositivi a ribalta di prese d'aria, fari ecc. devono essere in posizione di non funzionamento.

4.4.3.   Il veicolo deve essere pulito.

4.4.4.   Subito prima della prova, il veicolo deve essere portato, nei modi adeguati, alla sua normale temperatura di funzionamento.

5.   METODI

5.1.   Metodo della variazione di energia nella decelerazione a ruota libera («coast-down»)

5.1.1.   Su pista

5.1.1.1.   Apparecchiatura di prova ed errore ammesso

Il tempo va misurato con un errore inferiore a ± 0,1 s.

La velocità va misurata con un errore inferiore a ± 2 %.

5.1.1.2.   Procedura di prova

5.1.1.2.1.   Accelerare sino a che il veicolo raggiunga una velocità di 10 km/h superiore alla velocità di prova scelta V.

5.1.1.2.2.   Mettere il cambio in folle.

5.1.1.2.3.   Misurare il tempo (t1) di decelerazione del veicolo dalla velocità

da V2 = V + ΔV km/h a V1 = V – ΔV km/h

5.1.1.2.4.   Eseguire la stessa prova nell'altro senso: t2.

5.1.1.2.5.   Calcolare la media T dei due tempi t1 e t2.

5.1.1.2.6.   Ripetere queste prove un numero di volte sufficiente a raggiungere l'accuratezza statistica (p) sulla media

Formula
è pari o inferiore al 2 % (p ≤ ±2 %)

La precisione statistica (p) si definisce come segue:

Formula

dove:

t

=

coefficiente dato dalla seguente tabella,

n

=

numero di prove,

s

=

deviazione standard,

Formula

n

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

t

3,2

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Formula

1,6

1,25

1,06

0,94

0,85

0,77

0,73

0,66

0,64

0,61

0,59

0,57

5.1.1.2.7.   Calcolare la potenza mediante la formula:

Formula

dove:

P

=

è espressa in kW

V

=

velocità della prova, in m/s

ΔV

=

scarto di velocità rispetto alla velocità V, in m/s, come definito al punto 5.1.1.2.3 della presente appendice

M

=

massa di riferimento, in kg

T

=

tempo, in s

5.1.1.2.8.   La potenza (P) determinata sulla pista deve essere corretta in relazione alle condizioni ambiente di riferimento come segue:

PCorrected = K · PMeasured

Formula

dove:

RR

=

resistenza al rotolamento alla velocità V

RAERO

=

resistenza aerodinamica alla velocità V

RT

=

resistenza totale all'avanzamento = RR + RAERO

KR

=

fattore di correzione della resistenza al rotolamento in funzione della temperatura, assunto come pari a 8,64 × 10– 3/°C, o fattore di correzione fornito dal costruttore e approvato dall'autorità

t

=

temperatura ambiente della prova su pista in °C

t0

=

temperatura ambiente di riferimento = 20 °C

ρ

=

densità dell'aria nelle condizioni di prova

ρ0

=

densità dell'aria nelle condizioni di riferimento (20 °C, 100 kPa)

I rapporti RR/RT e RAERO/RT devono essere specificati dal costruttore del veicolo sulla base dei dati normalmente in possesso dell'azienda.

Nel caso tali valori non siano disponibili, previo accordo del costruttore o del servizio tecnico incaricato si possono usare i dati del rapporto resistenza al rotolamento/resistenza totale che si ottengono applicando la seguente formula:

Formula

dove:

M

=

massa del veicolo in kg e per ciascuna velocità i coefficienti a e b sono mostrati nella tabella seguente:

V (km/h)

a

b

20

7,24 · 10– 5

0,82

40

1,59 ·10– 4

0,54

60

1,96 · 10– 4

0,33

80

1,85 · 10– 4

0,23

100

1,63 · 10– 4

0,18

120

1,57 · 10– 4

0,14

5.1.2.   Al banco

5.1.2.1.   Apparecchiatura di misura e precisione

L'apparecchiatura deve essere identica a quella usata per la prova su pista.

5.1.2.2.   Procedura di prova

5.1.2.2.1.   Sistemare il veicolo sul banco dinamometrico.

5.1.2.2.2.   Portare la pressione dei pneumatici (a freddo) delle ruote motrici al valore richiesto per il banco dinamometrico.

5.1.2.2.3.   Regolare l'inerzia equivalente del banco.

5.1.2.2.4.   Portare il veicolo e il banco alla temperatura di funzionamento, con un metodo adeguato.

5.1.2.2.5.   Eseguire le operazioni descritte al punto 5.1.1.2 della presente appendice (esclusi i punti 5.1.1.2.4 e 5.1.1.2.5 della presente appendice), sostituendo M con I nella formula di cui al punto 5.1.1.2.7 della presente appendice.

5.1.2.2.6.   Regolare il freno in modo da riprodurre la potenza corretta (cfr. punto 5.1.1.2.8 della presente appendice) e da tenere conto della differenza tra la massa del veicolo (M) sulla pista e la massa di prova di inerzia equivalente (I) da utilizzare. A tal fine si può calcolare il tempo medio corretto di decelerazione da V2 a V1 e riprodurre lo stesso tempo sul banco applicando il seguente rapporto:

Formula

K

=

valore specificato al punto 5.1.1.2.8.

5.1.2.2.7.   Determinare la potenza Pa che deve essere assorbita dal banco al fine di poter riprodurre la stessa potenza (cfr. punto 5.1.1.2.8 della presente appendice) per lo stesso veicolo in giorni diversi.

5.2.   Metodo di misurazione della coppia a velocità costante

5.2.1.   Su pista

5.2.1.1.   Apparecchiatura di misurazione ed errore ammesso

La coppia va misurata con apposito dispositivo di misurazione che presenti un'accuratezza di ± 2 %.

La velocità deve essere misurata con un'accuratezza di ± 2 %.

5.2.1.2.   Procedura di prova

5.2.1.2.1.   Portare il veicolo alla velocità costante scelta V.

5.2.1.2.2.   Registrare la coppia Ct e la velocità per un periodo di almeno 20 secondi. Il sistema di registrazione dei dati deve avere un'accuratezza di almeno ± 1 Nm per la coppia e di ± 0,2 km/h per la velocità.

5.2.1.2.3.   Le variazioni della coppia Ct e della velocità in funzione del tempo non devono superare il 5 % in ciascun secondo del periodo di misurazione.

5.2.1.2.4.   Il valore preso in considerazione per la coppia (Ct1) rappresenta la coppia media determinata in base alla formula seguente:

Formula

5.2.1.2.5.   La prova deve essere eseguita tre volte in ciascun senso. Sulla base delle sei misurazioni, si determina la coppia media per la velocità di riferimento. Se lo scarto tra la velocità media e la velocità di riferimento è superiore a 1 km/h, si utilizza una regressione lineare per calcolare la coppia media.

5.2.1.2.6.   Calcolare la media dei due valori di coppia Ct1 e Ct2, ovvero Ct.

5.2.1.2.7.   La coppia media CT determinata su pista deve essere corretta in relazione alle condizioni ambientali di riferimento mediante la seguente formula:

CTcorrected = K · CTmeasured

dove K è definito al punto 5.1.1.2.8 della presente appendice.

5.2.2.   Al banco

5.2.2.1.   Apparecchiatura di misurazione ed errore ammesso

L'apparecchiatura deve essere identica a quella usata per la prova su pista.

5.2.2.2.   Procedura di prova

5.2.2.2.1.   Eseguire le operazioni descritte ai punti da 5.1.2.2.1 a 5.1.2.2.4 della presente appendice.

5.2.2.2.2.   Eseguire le operazioni descritte ai punti da 5.2.1.2.1 a 5.2.1.2.4 della presente appendice.

5.2.2.2.3.   Regolare il dispositivo di assorbimento della potenza al fine di riprodurre la coppia totale corretta registrata su pista di cui al punto 5.2.1.2.7 della presente appendice.

5.2.2.2.4.   Eseguire allo stesso fine le operazioni di cui al punto 5.1.2.2.7 della presente appendice.


(1)  Per gli HEV, e fino a quando non saranno state emanate prescrizioni tecniche uniformi, il costruttore si accorderà con il servizio tecnico circa lo status del veicolo nella prova definita nella presente appendice.


ALLEGATO 5

PROVA DI TIPO II

(controllo delle emissioni di monossido di carbonio al regime minimo)

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive il metodo per effettuare la prova di tipo II definita al punto 5.3.2 del presente regolamento.

2.   CONDIZIONI DI MISURAZIONE

2.1.   Il carburante da utilizzare è il carburante di riferimento le cui caratteristiche sono specificate negli allegati 10 e 10a del presente regolamento.

2.2.   Durante la prova, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Il motore deve essere riscaldato sino a raggiungere l'equilibrio di tutte le temperature dei sistemi di raffreddamento e di lubrificazione e della pressione dei sistemi di lubrificazione.

2.2.1.   I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o a GN/biometano devono essere sottoposti alla prova con il carburante o i carburanti di riferimento usati per la prova di tipo I.

2.3.   Per i veicoli con cambio manuale o semiautomatico la prova viene effettuata con il cambio in folle e la frizione innestata.

2.4.   Per i veicoli a trasmissione automatica, la prova si effettua con il selettore in posizione «0» o di «parcheggio».

2.5.   Organi di regolazione del minimo

2.5.1.   Definizione

Ai sensi del presente regolamento, per « organi di regolazione del minimo » si intendono gli organi che consentono di modificare le condizioni di funzionamento del motore al minimo e che possono essere agevolmente azionati utilizzando i soli attrezzi elencati al punto 2.5.1.1 del presente allegato. Non rientrano pertanto in questa definizione organi quali i dispositivi di regolazione del flusso di carburante e di aria, se per accedere agli stessi occorre togliere dei sigilli che, normalmente, vietano qualsiasi intervento che non sia di un meccanico professionista.

2.5.1.1.   Attrezzi che si possono usare per agire sugli organi di regolazione del minimo: cacciavite (normale o a croce), chiavi (poligonale, fissa o inglese), pinze, chiavi esagonali.

2.5.2.   Determinazione dei punti di misurazione

2.5.2.1.   Si procede anzitutto a una misurazione nelle condizioni di regolazione stabilite dal costruttore.

2.5.2.2.   Per ciascun organo di regolazione la cui posizione può variare in continuo, si determina un numero sufficiente di posizioni caratteristiche.

2.5.2.3.   La misurazione del contenuto di monossido di carbonio nei gas di scarico va effettuata in tutte le posizioni possibili degli organi di regolazione, ma per gli organi la cui posizione può variare in continuo si devono prendere in considerazione soltanto le posizioni definite al punto 2.5.2.2 del presente allegato.

2.5.2.4.   La prova di tipo II è ritenuta soddisfacente se ricorre almeno una delle due condizioni seguenti:

2.5.2.4.1.   nessuno dei valori misurati conformemente al punto 2.5.2.3 del presente allegato supera il valore limite;

2.5.2.4.2.   il contenuto massimo ottenuto, ove sia variata in continuo la posizione di uno degli organi di regolazione, lasciando fissi gli altri, non supera il valore limite e questo vale per le varie combinazioni di organi di regolazione diversi da quello di cui si fa variare in continuo la posizione.

2.5.2.5.   Le possibili posizioni degli organi di regolazione sono limitate:

2.5.2.5.1.   da un lato, dal valore più elevato tra il regime più basso al quale il motore può girare al minimo e il regime raccomandato dal costruttore meno 100 giri/min;

2.5.2.5.2.   dall'altro, dal più piccolo fra i tre valori seguenti:

il regime massimo al quale si può far girare il motore intervenendo sugli organi di regolazione del minimo;

il regime raccomandato dal costruttore più 250 giri/min;

il regime di innesto delle frizioni automatiche.

2.5.2.6.   Le regolazioni incompatibili con il corretto funzionamento del motore, inoltre, non devono essere utilizzate per la misurazione. In particolare, quando il motore è munito di più carburatori, tutti i carburatori devono essere regolati nello stesso modo.

3.   PRELIEVO DEI GAS

3.1.   La sonda di prelievo è posta nel tubo di scarico, inserita per almeno 300 mm nel tubo che collega lo scarico del veicolo con il sacco e il più vicino possibile allo scarico.

3.2.   La concentrazione di CO (CCO) e CO2 (CCO2) è determinata in base ai valori indicati o registrati dall'apparecchio di misurazione, tenendo conto delle relative curve di taratura.

3.3.   La concentrazione corretta di monossido di carbonio, nel caso di un motore a quattro tempi, si calcola con la seguente formula:

Formula
( % v/v)

3.4.   Non è necessario correggere la concentrazione di CCO (cfr. punto 3.2 del presente allegato) determinata secondo le formule indicate al punto 3.3 del presente allegato se il valore totale delle concentrazioni misurate (CCO + CCO2) per i motori a quattro tempi è almeno:

a)

per la benzina

15 %

b)

per il GPL

13,5 %

c)

per il GN/biometano

11,5 %


ALLEGATO 6

PROVA DI TIPO III

(controllo delle emissioni di gas dal basamento)

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive il metodo per effettuare la prova di tipo III definita al punto 5.3.3 del presente regolamento.

2.   DISPOSIZIONI GENERALI

2.1.   La prova di tipo III si effettua sui veicoli con motore ad accensione comandata sottoposti alle prove di tipo I e II, se applicabili.

2.2.   Sono sottoposti alla prova anche i motori stagni, fatta eccezione per quelli le cui caratteristiche progettuali sono tali per cui una perdita, pur lieve, potrebbe provocare anomalie di funzionamento inaccettabili (per esempio motori flat-twin).

3.   CONDIZIONI DI PROVA

3.1.   Il minimo va regolato conformemente alle raccomandazioni del costruttore.

3.2.   La misurazione si effettua nelle seguenti tre condizioni di funzionamento del motore:

Condizione numero

Velocità del veicolo (km/h)

1

Minimo

2

50 ± 2 (in terza o in posizione «D»)

3

50 ± 2 (in terza o in posizione «D»)


Condizione numero

Potenza assorbita dal freno

1

Zero

2

Corrispondente alla regolazione per la prova di tipo I a 50 km/h

3

Quella corrispondente alla condizione n. 2 moltiplicata per il coefficiente 1,7

4.   METODO DI PROVA

4.1.   Nelle condizioni di funzionamento definite al punto 3.2 del presente allegato, si deve verificare che il sistema di ventilazione del basamento adempia efficacemente alla sua funzione.

5.   Metodo di verifica del sistema di ventilazione del basamento

5.1.   Le aperture del motore devono essere lasciate nello stato in cui si trovano.

5.2.   La pressione nel basamento deve essere misurata da una posizione adeguata. La misurazione deve essere eseguita con un manometro a tubo inclinato attraverso il foro dell'asticella di misurazione.

5.3.   Il veicolo deve essere ritenuto soddisfacente se, in tutte le condizioni di misurazione di cui al punto 3.2 del presente allegato, la pressione misurata nel basamento non supera il valore della pressione atmosferica al momento della misurazione.

5.4.   Per la prova effettuata secondo il metodo descritto in precedenza, la pressione nel collettore di aspirazione deve essere misurata con un'approssimazione di ± 1 kPa.

5.5.   La velocità del veicolo, misurata al banco dinamometrico, deve essere determinata con un'approssimazione di ± 2 km/h.

5.6.   La pressione misurata nel basamento deve essere determinata con un'approssimazione di ± 0,01 kPa.

5.7.   Se, per una delle condizioni di misurazione definite al punto 3.2 del presente allegato la pressione misurata nel basamento supera la pressione atmosferica, si procede, su richiesta del costruttore, a una prova supplementare secondo i criteri definiti al punto 6 del presente allegato.

6.   METODO DI PROVA SUPPLEMENTARE

6.1.   Le aperture del motore devono essere lasciate nello stato in cui si trovano.

6.2.   Si collega al foro dell'asta indicatrice del livello dell'olio un sacco non rigido, impermeabile ai gas del basamento, con una capacità di circa cinque litri. Il sacco deve essere vuoto prima di ciascuna misurazione.

6.3.   Prima di ciascuna misurazione, il sacco viene chiuso. Esso viene quindi posto in comunicazione con il basamento per 5 minuti in ciascuna delle condizioni di misurazione di cui al punto 3.2 del presente allegato.

6.4.   Il veicolo è ritenuto soddisfacente se, per tutte le condizioni di misurazione di cui al punto 3.2 del presente allegato, non si produce alcun rigonfiamento visibile del sacco.

6.5.   Osservazioni

6.5.1.   Se la configurazione strutturale del motore non consente di realizzare la prova secondo il metodo di cui ai punti da 6.1 a 6.4 del presente allegato, le misurazioni devono essere effettuate secondo lo stesso metodo modificato come segue:

6.5.2.   prima della prova, si chiudono tutte le aperture diverse da quella necessaria a recuperare i gas;

6.5.3.   il sacco è collocato su una presa adeguata che non introduca perdite di carico supplementari e che si trovi sul circuito di ricircolo del dispositivo direttamente in corrispondenza con l'apertura di collegamento del motore (cfr. diagramma seguente).

Prova di tipo III

Image 26

d) Ventilazione del basamento con valvola di regolazione (il sacco deve essere collegato all’apertura di ventilazione)

Cfr. ingrandimento i)

a) Ricircolo diretto con lieve depressione

Valvola di regolazione

Cfr. ingrandimento i)

Valvola di regolazione

Basamento

Presa di prelievo

b) Ricircolo indiretto con lieve depressione

Cfr. ingrandimento i)

c) Ricircolo diretto a circuito doppio

Avertura di ventilzaione

Sacco

Collegamento presa di prelievo e sacco


ALLEGATO 7

PROVA DI TIPO IV

(determinazione delle emissioni evaporative dei veicoli con motore ad accensione comandata)

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive il procedimento della prova di tipo IV secondo il punto 5.3.4 del presente regolamento.

Il procedimento descrive un metodo per il calcolo della perdita di idrocarburi per evaporazione dai sistemi per il carburante in veicoli con motore ad accensione comandata.

2.   DESCRIZIONE DELLA PROVA

La prova delle emissioni evaporative (cfr. figura A7/1) serve per determinare le emissioni evaporative di idrocarburi in conseguenza della fluttuazione della temperatura diurna, della sosta a caldo a veicolo fermo e della guida in città. Sono previste tre fasi:

2.1.

preparazione della prova, comprendente un ciclo di funzionamento urbano (parte 1) ed extraurbano (parte 2);

2.2.

determinazione delle perdite per sosta a caldo;

2.3.

determinazione delle perdite diurne.

Le emissioni massiche di idrocarburi dalla perdita a caldo e durante le fasi di perdita diurna sono sommate per arrivare il risultato complessivo della prova.

3.   VEICOLO E CARBURANTE

3.1.   Veicolo

3.1.1.   Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche e deve essere stato rodato e guidato per almeno 3 000 km prima della prova. Il sistema di controllo delle emissioni evaporative deve essere collegato e avere funzionato correttamente durante questo periodo e i filtri di carbonio devono essere stati soggetti a un utilizzo normale, senza essere spurgati o caricati in modo anomalo.

3.2.   Carburante

3.2.1.   Si deve usare il carburante di riferimento indicato all'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento.

4.   APPARECCHIATURA PER LA PROVA DELLE EMISSIONI EVAPORATIVE

4.1.   Banco dinamometrico

Il banco dinamometrico deve possedere i requisiti indicati nell'appendice 1 dell'allegato 4a del presente regolamento.

4.2.   Locale per la misurazione delle emissioni evaporative

Il locale per la misurazione delle emissioni evaporative deve essere una camera rettangolare a tenuta di gas che possa contenere il veicolo in prova. Il veicolo deve essere accessibile da tutti i lati e il locale chiuso deve essere a tenuta di gas conformemente a quanto disposto nell'appendice 1 del presente allegato. La superficie interna del locale deve essere impermeabile e non reattiva agli idrocarburi. Il sistema di condizionamento della temperatura deve essere in grado di controllare la temperatura interna nel locale secondo il valore previsto rispetto al profilo temporale durante tutta la prova, con una tolleranza media di 1 K nel corso della prova.

Il sistema di controllo deve essere regolato in modo da garantire una temperatura uniforme, con un minimo di sovraoscillazione, pendolamento e instabilità all'interno del profilo della temperatura ambiente a lungo termine. Le temperature delle superfici interne non devono essere inferiori a 278 K (5 °C) o superiori a 328 K (55 °C) in qualsiasi momento durante la prova delle emissioni diurne.

Le pareti devono essere progettate in modo da favorire una buona dissipazione del calore. Le temperature delle superfici interne non devono essere inferiori a 293 K (20 °C), o superiori a 325 K (52 °C) durante la sosta a caldo.

Per tenere conto delle variazioni di volume dovute ai cambiamenti di temperatura nel locale, si può usare un locale a volume variabile o a volume fisso.

4.2.1.   Locale a volume variabile

Il locale a volume variabile si espande e si contrae in risposta alla variazione di temperatura della massa di aria nel locale. Esistono due modi di tener conto dei cambiamenti nel volume interno: uno o più pannelli mobili, oppure un sistema a soffietti, con uno o più sacchi impermeabili che si allargano e si contraggono in risposta ai cambiamenti della pressione interna, scambiando aria dall'esterno del locale. Qualsiasi sistema per l'adattamento del volume deve garantire l'integrità del locale secondo l'appendice 1 di questo allegato nella fascia di temperatura prevista.

Qualsiasi metodo di adeguamento alle variazioni del volume deve limitare la differenza tra la pressione interna del locale e la pressione barometrica a un valore massimo di ± 5 kPa.

Il locale deve essere in grado di bloccarsi a un volume fisso. Un locale a volume variabile deve essere in grado di consentire l'adeguamento a una variazione di + 7 % rispetto al «volume nominale» (cfr. punto 2.1.1 dell'appendice 1 del presente allegato), tenendo conto della variazione della temperatura e della pressione barometrica durante la prova.

4.2.2.   Locale a volume fisso

Il locale a volume fisso è costruito con pannelli rigidi che mantengono un volume costante rispettando i seguenti requisiti.

4.2.2.1.   Il locale deve esser munito di una presa per l'uscita dell'aria dal locale a velocità costantemente bassa durante tutta la prova. Una presa di entrata dell'aria può servire a compensare il flusso in uscita con l'aria a temperatura ambiente. L'aria in entrata deve essere filtrata con carbonio attivo in modo da garantire un livello di idrocarburi relativamente costante. Qualsiasi metodo di adeguamento ai cambiamenti di volume deve mantenere la differenza tra la pressione interna del locale e la pressione barometrica tra 0 e – 5 kPa.

4.2.2.2.   L'apparecchiatura deve essere in grado di misurare la massa di idrocarburi nella presa di entrata e di uscita con una risoluzione di 0,01 grammi. È possibile utilizzare un sacco per raccogliere un campione proporzionale dell'aria in uscita e in entrata nel locale. In alternativa è possibile analizzare in continuo l'aria in entrata e in uscita con un rilevatore on line del tipo FID integrato con le misurazioni di flusso per una avere registrazione in continuo della massa di idrocarburi rimossi.

Figura A7/1

Determinazione delle emissioni evaporative

Rodaggio di 3 000 km (spurgo/caricamento non eccessivi)

Invecchiamento del filtro o dei filtri verificato

Lavaggio a getto di vapore del veicolo (se necessario)

Image 27

Svuotam. e riemp. serbatoio carbur.

Caricamento con butano/azoto fino a fuoriuscita di 2 grammi

Temperatura ambiente: 293 K-303 K (20-30 °C)

Temperatura carburante 291 K ± 8 K (18 K ± 8 °C)

40% ± 2% della capacità nominale del serbatoio

Temperatura ambiente 293 K-303 K (20-30 °C)

6-36 h

12-36 h

Svuotamento e riemp. serbatoio carburante

Max 1 h

max 5 min

Caricamento filtro fino a fuoriusc. (butano)

Sosta a caldo

Prova di tipo I

Temperatura carburante 283-287K (10-14 °C)

40% ± 2% della capacità nominale del serbatoio

Temperatura ambiente 293 K-303 K (20-30°)

Max 1 h

Inizio

Tinizio = 203 K (20 °C)

Tmin = 308 K; ΔT = 15 K

24 ore, n. di prove diurne = 1

T = 293 K ± 2 K(20° ± 2 °C) ultime 6 ore

Tmin = 296 K (23 °C)

Tmax = 304 K (31 °C)

60 min ± 0,5 min

Tipo 1: una parte 1

Tipo 1: una parte 1 + una parte 2.

Tinizio = 293 K-303 (20° - 30 °C)

Tipo 1: una parte 1 + due parti 2

Tinizio = 293 K-303 (20-30 °C)

Max 7 min

e max 2 min da spegnimento motore

Max 2 min

Riscaldamento diurno ripetuto fino a 2 grammi di fuoriuscita

Tinizio = 293 K (20 °C)

ΔT =15K

Caricam. filtro fino a fuoriuscita (benzina)

Ciclo di precondizionam.

Condizionamento sistema evaporativo

Sosta

Sosta

Prova diurna

Fine

Note:

1.

Tipo di controllo delle emissioni evaporative — dettagli precisati.

2.

Le emissioni allo scarico possono essere misurate nel corso della prova di tipo I, ma non sono utilizzate a fini normativi. La prova delle emissioni allo scarico a fini normativi va eseguita a parte.

4.3.   Sistemi di analisi

4.3.1.   Analizzatore di idrocarburi

4.3.1.1.   L'atmosfera all'interno della camera è controllata mediante un rilevatore di idrocarburi del tipo a ionizzazione di fiamma (FID). Il gas campione deve essere prelevato dal centro di una parete laterale o dal soffitto della camera e ogni eventuale flusso derivato deve essere reintrodotto nel locale, preferibilmente in un punto immediatamente a valle della ventola di miscelazione.

4.3.1.2.   L'analizzatore di idrocarburi deve avere un tempo di risposta per il 90 % della lettura finale inferiore a 1,5 secondi. La sua stabilità deve essere superiore al 2 % del fondo scala, a zero e all'80 % ± 20 % del fondo scala per la durata di 15 minuti in tutte le gamme operative.

4.3.1.3.   La ripetibilità dell'analizzatore espressa come deviazione standard deve essere superiore al ± 1 % della deflessione a fondo scala a zero e all'80 ± 20 % del fondo scala per tutte le gamme utilizzate.

4.3.1.4.   Le gamme operative dell'analizzatore devono essere scelte in modo da assicurare la migliore risoluzione possibile durante le misurazioni, la taratura e il controllo delle perdite.

4.3.2.   Sistema di registrazione dati dell'analizzatore di idrocarburi

4.3.2.1.   L'analizzatore di idrocarburi deve essere collegato a un sistema per registrare il segnale elettrico in uscita mediante un registratore a nastro di carta o altro sistema di elaborazione dei dati con una frequenza di almeno una volta al minuto. Il sistema di registrazione deve avere caratteristiche operative almeno equivalenti a quelle del segnale da registrare e deve assicurare una registrazione permanente dei risultati. La registrazione deve fornire un'indicazione positiva dell'inizio e della fine della sosta a caldo o della prova di emissione diurna (compresi l'inizio e la fine dei periodi di prelievo e il tempo intercorso tra l'inizio e la fine di ciascuna prova).

4.4.   Riscaldamento del serbatoio di carburante (applicabile soltanto all'opzione di caricamento del filtro con benzina)

4.4.1.   Il carburante contenuto nel serbatoio o nei serbatoi del veicolo deve essere riscaldato con una fonte di calore regolabile, per esempio una piastra elettrica da 2 000 W. Il sistema di riscaldamento deve riscaldare in modo uniforme le pareti del serbatoio sotto il livello del carburante in modo da non provocare un surriscaldamento locale dello stesso. I vapori contenuti nel serbatoio sopra il carburante non devono essere riscaldati.

4.4.2.   Il dispositivo di riscaldamento del serbatoio deve consentire un riscaldamento uniforme del carburante di 14 K partendo da 289 K (16 °C) in 60 minuti, con il sensore di temperatura regolato come indicato al punto 5.1.1 del presente allegato. Il sistema di riscaldamento deve poter regolare la temperatura del carburante con un'approssimazione di ± 1,5 K rispetto alla temperatura prescritta durante l'operazione di riscaldamento del serbatoio.

4.5.   Registrazione della temperatura

4.5.1.   La temperatura nella camera è registrata in due punti con i sensori di temperatura collegati in modo da indicare un valore medio. I punti di misurazione si estendono per circa 0,1 m all'interno del locale a partire dalla mediana verticale di ciascuna parete laterale a un'altezza di 0,9 ± 0,2 m.

4.5.2.   La temperatura del serbatoio o dei serbatoi di carburante è registrata con il sensore posizionato nel serbatoio del carburante come prescritto al punto 5.1.1 del presente allegato, se si utilizza l'opzione di caricamento del filtro con benzina (punto 5.1.5 del presente allegato).

4.5.3.   Durante le misurazioni delle emissioni evaporative, le temperature devono essere registrate o inserite con un sistema di elaborazione dati con una frequenza di almeno una volta al minuto.

4.5.4.   L'accuratezza del sistema di registrazione della temperatura deve essere di ± 1,0 K e la risoluzione delle letture deve essere di ± 0,4 K.

4.5.5.   Il sistema di registrazione o elaborazione dati deve presentare una risoluzione delle letture dei tempi di ± 15 secondi.

4.6.   Registrazione della pressione

4.6.1.   La differenza Δp tra pressione barometrica nell'area di prova e pressione all'interno del locale deve essere registrata o inserita in un sistema di elaborazione dati con una frequenza di almeno una volta al minuto per tutta la durata delle misurazioni delle emissioni evaporative.

4.6.2.   L'accuratezza del sistema di registrazione della pressione deve essere di ± 2 kPa e la risoluzione delle letture deve essere di ± 0,2 kPa.

4.6.3.   Il sistema di registrazione o elaborazione dati deve presentare una risoluzione delle letture dei tempi di ± 15 secondi.

4.7.   Ventole

4.7.1.   Utilizzando una o più ventole o soffianti con la porta o le porte del locale sigillato per misurare le emissioni evaporative (SHED) aperte, deve essere possibile ridurre la concentrazione di idrocarburi nella camera al livello presente nell'ambiente.

4.7.2.   La camera deve essere munita di una o più ventole o soffianti di portata analoga compresa tra 0,1 e 0,5 m3/min che consentano un'accurata miscelazione dell'atmosfera nel locale. Durante le misurazioni deve essere possibile ottenere nella camera una temperatura e una concentrazione di idrocarburi omogenee. Il veicolo posto nel locale non deve ricevere un flusso diretto di aria proveniente dalle ventole o dalle soffianti.

4.8.   Gas

4.8.1.   Per la taratura e il funzionamento devono essere disponibili i seguenti gas allo stato puro:

aria sintetica purificata: (purezza < 1 ppm C1 equivalente,

≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

contenuto di ossigeno compreso tra 18 e 21 % in volume;

gas combustibile per analizzatore di idrocarburi: (40 ± 2 % di idrogeno e il resto elio con meno di 1 ppm idrocarburi C1 equivalenti e meno di 400 ppm CO2);

propano (C3H8): purezza minima 99,5 %;

butano (C4H10): purezza minima 98 %;

azoto (N2): purezza minima 98 %.

4.8.2.   Sono necessari gas di taratura e calibrazione contenenti miscele di propano (C3H8) e di aria sintetica purificata. Le concentrazioni effettive dei gas di taratura devono differire di non più di ± 2 % rispetto ai valori indicati. L'accuratezza per i gas diluiti ottenuti con un divisore di gas deve essere di ± 2 % del valore effettivo. Le concentrazioni indicate nell'appendice 1 del presente allegato possono anche essere ottenute utilizzando un divisore di gas che impieghi aria sintetica come gas di diluizione.

4.9.   Apparecchiature supplementari

4.9.1.   L'umidità assoluta nel locale di prova si deve poter misurare con un'approssimazione di ± 5 %.

5.   PROCEDURA DI PROVA

5.1.   Preparazione della prova

5.1.1.   Il veicolo è preparato meccanicamente per la prova nel modo seguente:

a)

il sistema di scarico del veicolo non deve presentare perdite;

b)

il veicolo può essere lavato mediante getto di vapore prima della prova;

c)

se si utilizza l'opzione del caricamento del filtro con benzina (punto 5.1.5 del presente allegato), il serbatoio del carburante del veicolo deve essere munito di un sensore di temperatura che consenta la misurazione della temperatura al centro del carburante nel serbatoio riempito per il 40 % della sua capacità;

d)

per consentire lo svuotamento completo del serbatoio del carburante, nel sistema di alimentazione possono essere montati dispositivi di fissaggio e adattatori supplementari; a tal fine non è necessario modificare il corpo del serbatoio;

e)

il costruttore può proporre un metodo di prova che consenta di tener conto della perdita di idrocarburi per evaporazione attribuibile unicamente al sistema di alimentazione del veicolo.

5.1.2.   Quando il veicolo è introdotto nel locale di prova, la temperatura ambiente in quest'ultimo deve essere compresa tra 293 e 303 K (20 e 30 °C).

5.1.3.   Si deve controllare l'invecchiamento del filtro o dei filtri, per esempio dimostrando che il filtro è stato utilizzato per almeno 3 000 km. Se ciò non può esser dimostrato, si segue il procedimento illustrato di seguito. Nel caso di un sistema a filtri multipli, ciascuno di essi deve essere sottoposto separatamente al procedimento.

5.1.3.1.   Il filtro è rimosso dal veicolo con particolare cura in modo da non recare danno ad alcun componente e da non compromettere l'integrità del sistema di alimentazione.

5.1.3.2.   Si controlla il peso del filtro.

5.1.3.3.   Il filtro è collegato a un serbatoio di carburante, eventualmente esterno, riempito con il carburante di riferimento per il 40 % della sua capacità.

5.1.3.4.   La temperatura del carburante nel serbatoio deve essere compresa tra 283 K e 287 K (10 e 14 °C).

5.1.3.5.   Il serbatoio (esterno) del carburante è riscaldato, passando da 288 K a 318 K (da 15 a 45 °C) (con aumento di 1 °C ogni 9 minuti).

5.1.3.6.   Se il filtro raggiunge il punto di fuoriuscita prima che la temperatura arrivi a 318 K (45 °C), la fonte di calore deve essere disinserita. Il filtro è quindi pesato. Se il filtro non ha raggiunto il punto di fuoriuscita durante la fase di riscaldamento fino a 318 K (45 °C), si deve ripetere il procedimento dal punto 5.1.3.3 del presente allegato fino a che non si verifica la fuoriuscita.

5.1.3.7.   La fuoriuscita di idrocarburi può essere verificata come descritto ai punti 5.1.5 e 5.1.6 del presente allegato, oppure utilizzando un altro sistema di prelievo e analisi in grado di rilevare le emissioni di idrocarburi del filtro alla fuoriuscita.

5.1.3.8.   Si spurga il filtro con 25 ± 5 litri al minuto di aria del laboratorio finché siano raggiunti 300 scambi volumici.

5.1.3.9.   Si controlla il peso del filtro.

5.1.3.10.   Si ripetono per nove volte le fasi del procedimento di cui ai punti da 5.1.3.4 a 5.1.3.9 del presente allegato. La prova può essere sospesa, dopo non meno di tre cicli di invecchiamento, se il peso del filtro risulta stabilizzato dopo gli ultimi cicli.

5.1.3.11.   Si ricollega il filtro delle emissioni evaporative e si procede al ripristino delle normali condizioni di utilizzo del veicolo.

5.1.4.   Per il precondizionamento del filtro delle emissioni evaporative si deve utilizzare uno dei metodi di cui ai punti 5.1.5 e 5.1.6 del presente allegato. Nel caso di veicoli muniti di più filtri, ciascuno di essi deve essere precondizionato separatamente.

5.1.4.1.   Le emissioni provenienti dal filtro sono misurate per determinare la fuoriuscita di idrocarburi.

La fuoriuscita di idrocarburi è qui definita come il momento in cui la quantità globale di idrocarburi emessi è pari a 2 grammi.

5.1.4.2.   La fuoriuscita di idrocarburi può essere verificata utilizzando il locale di prova delle emissioni evaporative come descritto ai punti 5.1.5 e 5.1.6 del presente allegato. In alternativa, la fuoriuscita può essere determinata utilizzando un filtro ausiliario per le emissioni evaporative collegato a valle del filtro del veicolo. Prima del caricamento, il filtro ausiliario deve essere spurgato accuratamente con aria secca.

5.1.4.3.   La camera di depurazione deve essere depurata per diversi minuti immediatamente prima della prova fino a ottenere un livello di fondo stabile. A quel punto deve essere azionata la ventola (o le ventole) di miscelazione.

L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato e calibrato immediatamente prima della prova.

5.1.5.   Caricamento del filtro con riscaldamenti ripetuti fino al punto di fuoriuscita

5.1.5.1.   Il serbatoio o i serbatoi di carburante del veicolo sono svuotati utilizzando gli appositi rubinetti. Ciò si effettua facendo attenzione a non spurgare o caricare in modo anomalo i dispositivi di controllo dell'evaporazione montati sul veicolo. Per ottenere questo risultato è generalmente sufficiente rimuovere il tappo del carburante.

5.1.5.2.   Il serbatoio o i serbatoi di carburante del veicolo sono quindi riempiti con il carburante di prova a una temperatura compresa fra 283 K e 287 K (10 e 14 °C) per il 40 ± 2 % della normale capacità volumetrica. Quindi va applicato il tappo del serbatoio.

5.1.5.3.   Entro un'ora dal riempimento del serbatoio o dei serbatoi si deve condurre il veicolo, a motore spento, nel locale di prova delle emissioni evaporative. Il sensore di rilevazione della temperatura nel serbatoio deve essere collegato al sistema per la registrazione della temperatura. Una fonte di calore, del tipo indicato al punto 4.4, deve essere opportunamente collocata nei pressi del serbatoio o dei serbatoi e collegata al dispositivo di controllo della temperatura. Nei caso di veicoli muniti di più serbatoi di carburante, tutti i serbatoi devono essere riscaldati nel modo descritto di seguito. Le temperature dei serbatoi devono essere identiche con un'approssimazione di ± 1,5 K.

5.1.5.4.   Il carburante può essere riscaldato artificialmente fino alla temperatura iniziale diurna di 293 K (20 °C) ± 1 K.

5.1.5.5.   Non appena la temperatura del carburante raggiunge 292 K (19 °C), si deve subito: spegnere la ventola di depurazione, chiudere ermeticamente le porte del locale e iniziare la misurazione delle concentrazioni di idrocarburi nel locale.

5.1.5.6.   Quando la temperatura del carburante nel serbatoio raggiunge 293 K (20 °C), inizia un riscaldamento lineare di 15 K (15 °C). Il carburante deve essere riscaldato in modo che la sua temperatura durante il riscaldamento sia conforme a quella data dalla funzione riportata di seguito con un'approssimazione di ± 1,5 K. Il tempo trascorso e l'aumento della temperatura devono essere registrati.

Tr = To + 0,2333 · t

dove:

Tr

=

temperatura prescritta (K);

To

=

temperatura iniziale (K);

t

=

tempo in minuti intercorso dall'inizio del riscaldamento del serbatoio.

5.1.5.7.   Non appena si raggiunge il punto di fuoriuscita o quando la temperatura del carburante raggiunge 308 K (35 °C), a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima, si disinserisce la fonte di calore, si sopprime la tenuta stagna delle porte che vengono aperte e si toglie il tappo del serbatoio di carburante del veicolo. Se la fuoriuscita non si è verificata quando la temperatura del carburante ha raggiunto 308 K (35 °C), si allontana la fonte di calore dal veicolo, si toglie il veicolo dal locale di prova e si ripete l'intero procedimento descritto al punto 5.1.7, finché non si verifichi la fuoriuscita.

5.1.6.   Caricamento con butano fino a fuoriuscita

5.1.6.1.   Se il locale è utilizzato per determinare la fuoriuscita di idrocarburi (cfr. punto 5.1.4.2 del presente allegato), si colloca il veicolo, a motore spento, nel locale di prova delle emissioni evaporative.

5.1.6.2.   Si prepara il filtro delle emissioni evaporative per l'operazione di caricamento. Il filtro non deve essere rimosso dal veicolo, a meno che la sua collocazione normale ne renda l'accesso così problematico che l'operazione di caricamento dello stesso di possa effettuare solo previa rimozione dal veicolo. Tale operazione deve essere effettuata con particolare cura in modo da non recare danno ad alcun componente e da non compromettere l'integrità del sistema di alimentazione.

5.1.6.3.   Si carica il filtro con una miscela composta da butano e azoto (50 %/50 % v/v), a una velocità di 40 grammi di butano all'ora.

5.1.6.4.   Non appena il filtro arriva al punto di fuoriuscita si disinserisce la fonte di vapore.

5.1.6.5.   Si ricollega il filtro delle emissioni evaporative, ripristinando le normali condizioni d'uso del veicolo.

5.1.7.   Svuotamento e riempimento del serbatoio del carburante

5.1.7.1.   Il serbatoio o i serbatoi di carburante del veicolo sono svuotati utilizzando gli appositi rubinetti. Ciò si effettua facendo attenzione a non spurgare o caricare in modo anomalo i dispositivi di controllo dell'evaporazione montati sul veicolo. Per ottenere questo risultato è generalmente sufficiente rimuovere il tappo del carburante.

5.1.7.2.   Il serbatoio o i serbatoi di carburante del veicolo sono quindi riempiti con il carburante di prova a una temperatura compresa tra 291 ± 8 K (18 ± 8 °C) e 40 ± 2 % della normale capacità volumetrica. Quindi va applicato il tappo del serbatoio.

5.2.   Ciclo di precondizionamento

5.2.1.   Entro un'ora dal completamento del caricamento del filtro di cui ai punti 5.1.5 o 5.1.6 del presente allegato, il veicolo viene posto sul banco dinamometrico e fatto funzionare per un ciclo di funzionamento secondo la parte 1 e due cicli di funzionamento secondo la parte 2 della prova di tipo I di cui all'allegato 4a del presente regolamento. Durante questa fase non si raccolgono le emissioni allo scarico.

5.3.   Sosta

5.3.1.   Entro cinque minuti dall'operazione di precondizionamento di cui al punto 5.2.1 del presente allegato, il cofano del motore va completamente chiuso e il veicolo va tolto dal banco dinamometrico e collocato nell'area di sosta, dove deve rimanere per un minimo di 12 e un massimo di 36 ore. Al termine di tale periodo, le temperature dell'olio motore e del liquido di raffreddamento del motore devono avere raggiunto la temperatura ambiente con una tolleranza di ± 3 K.

5.4.   Prova al banco dinamometrico

5.4.1.   Al termine del periodo di sosta, il veicolo è sottoposto alla prova completa di tipo I descritta nell'allegato 4a del presente regolamento (prova urbana ed extraurbana dopo avviamento a freddo). Spegnere quindi il motore. Nel corso della prova possono essere raccolte le emissioni di gas allo scarico, ma i risultati ottenuti non sono utilizzati ai fini dell'omologazione relativa alle stesse.

5.4.2.   Entro due minuti dal termine della prova di tipo I di cui al punto 5.4.1 del presente allegato, il veicolo è sottoposto a un ulteriore ciclo di condizionamento consistente in un ciclo urbano (con avviamento a caldo) della prova di tipo I. Rispegnere quindi il motore. In questa fase non è necessario raccogliere le emissioni di gas allo scarico.

5.5.   Prova delle emissioni evaporative per sosta a caldo

5.5.1.   Prima di completare la prova occorre depurare per alcuni minuti la camera di misurazione, fino a ottenere un fondo stabilizzato di idrocarburi. A quel punto deve anche essere azionata la ventola (o le ventole) di miscelazione.

5.5.2.   L'analizzatore di idrocarburi va azzerato e calibrato immediatamente prima della prova.

5.5.3.   Al termine del ciclo di guida occorre chiudere completamente il cofano del motore e staccare tutte le connessioni tra il veicolo e il banco di prova. Il veicolo è quindi guidato nella camera di misurazione, utilizzando il meno possibile il pedale dell'acceleratore. Il motore deve essere spento prima che una qualsiasi parte del veicolo penetri nella camera di misurazione. Il momento in cui il motore è spento deve essere registrato dal sistema per la registrazione dei dati di misurazione delle emissioni evaporative, quindi ha inizio la registrazione delle temperature. Se non sono già aperti, si devono aprire a questo punto i finestrini e i vani bagagli del veicolo.

5.5.4.   Il veicolo va spinto o spostato in altro modo nella camera di misurazione a motore spento.

5.5.5.   Le porte del locale sono chiuse ermeticamente in modo da risultare a tenuta di gas entro due minuti dallo spegnimento del motore ed entro sette minuti dalla fine del ciclo di condizionamento.

5.5.6.   Il periodo di sosta a caldo, della durata di 60 ± 0,5 minuti, ha inizio quando la camera è chiusa ermeticamente. Si misurano la concentrazione di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica per avere i valori iniziali di CHCi, Pi e Ti per la prova di sosta a caldo. Questi valori sono utilizzati per il calcolo delle emissioni evaporative di cui al punto 6. La temperatura ambiente T della camera non deve essere inferiore a 296 K e non deve superare 304 K durante i 60 minuti della sosta a caldo.

5.5.7.   L'analizzatore di idrocarburi viene azzerato e calibrato immediatamente prima della fine del periodo di prova di 60 ± 0,5 minuti.

5.5.8.   Alla fine del periodo di prova di 60 ± 0,5 minuti, si deve misurare la concentrazione di idrocarburi nella camera. Si misurano anche la temperatura e la pressione barometrica. Questi sono i valori finali di CHCf, Pf e Tf per la prova di sosta a caldo, da utilizzare ai fini del calcolo di cui al punto 6.

5.6.   Sosta

5.6.1.   Il veicolo di prova, a motore spento, va spinto o spostato in altro modo nella camera di misurazione, dove deve stazionare per un periodo compreso tra 6 e 36 ore, tra la fine della prova di sosta a caldo e l'inizio della prova di emissione diurna. Nel corso di questo periodo, il veicolo deve essere mantenuto per almeno 6 ore alla temperatura di 293 K ± 2 K (20 °C ± 2 °C).

5.7.   Prova diurna

5.7.1.   Il veicolo di prova viene esposto a un ciclo a temperatura ambiente, secondo il profilo precisato all'appendice 2, con una deviazione massima consentita di ± 2 K in qualsiasi momento. La deviazione media di temperatura rispetto al profilo, calcolata utilizzando il valore assoluto di ciascuna deviazione misurata, non deve superare ± 1 K. La temperatura ambiente deve essere misurata almeno ogni minuto. Il ciclo di misurazione della temperatura comincia quando il tempo Tinizio = 0, come precisato al punto 5.7.6 del presente allegato.

5.7.2.   La camera di misurazione deve essere depurata per alcuni minuti immediatamente prima della prova, sino a ottenere un fondo stabilizzato. A quel punto deve anche essere azionata la ventola (o le ventole) di miscelazione della camera.

5.7.3.   Il veicolo di prova, con il motore spento e i finestrini e i vani bagagli aperti, va trasferito nella camera di misurazione. La ventola o le ventole di miscelazione devono essere regolate in modo da mantenere una corrente d'aria della velocità di almeno 8 km/h sotto il serbatoio del carburante nel veicolo di prova.

5.7.4.   L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato e calibrato immediatamente prima della prova.

5.7.5.   Le porte del locale devono essere chiuse ermeticamente in modo da risultare a tenuta di gas.

5.7.6.   Entro 10 minuti dalla chiusura ermetica delle porte, si misurano la concentrazione di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica, ottenendo i valori iniziali di CHCi, Pi e Ti per la prova diurna. Questo è il punto in cui Tinizio = 0.

5.7.7.   L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato e calibrato immediatamente prima della fine della prova.

5.7.8.   Il periodo di prelievo delle emissioni termina 24 ore ± 6 minuti dopo l'inizio del primo prelievo, come precisato al punto 5.7.6 del presente allegato. Si registra il tempo trascorso e si misurano la concentrazione di idrocarburi nella camera, la temperatura e la pressione barometrica, ottenendo i valori finali di CHCf, Pf e Tf per la prova diurna; tali valori vengono utilizzati per il calcolo di cui al punto 6 del presente allegato. Con ciò ha termine il procedimento di prova delle emissioni evaporative.

6.   CALCOLO

6.1.   Le prove delle emissioni evaporative descritte al punto 5 del presente allegato permettono di calcolare le emissioni di idrocarburi nella fase diurna e di sosta a caldo. Le perdite per evaporazione in ciascuna di queste due fasi sono calcolate utilizzando le concentrazioni di idrocarburi, le temperature e le pressioni iniziale e finale nel locale, nonché il volume netto dello stesso. Si utilizza la seguente formula:

Formula

dove:

MHC

=

massa di idrocarburi in grammi;

MHC,out

=

massa di idrocarburi uscita dal locale, nel caso di locali a volume fisso per la prova di emissione diurna (grammi);

MHC,i

=

massa di idrocarburi che penetra nel locale, nel caso di locali a volume fisso per la prova di emissione diurna (grammi);

CHC

=

concentrazione di idrocarburi misurata nel locale [ppm (volume) in C1 equivalente];

V

=

volume netto del locale in m3 diminuito del volume del veicolo con finestrini e vano bagagli aperti; se il volume del veicolo non è determinato, si sottrae un volume di 1,42 m3;

T

=

temperatura ambiente della camera, in K;

P

=

pressione barometrica in kPa;

H/C

=

rapporto idrogeno/carbonio;

k

=

1,2 · (12 + H/C);

dove:

i

=

è il valore iniziale,

f

=

è il valore finale,

H/C

=

è supposto 2,33 per le perdite dovute alla prova diurna,

H/C

=

è supposto 2,20 per le perdite dovute alla sosta a caldo.

6.2.   Risultati generali della prova

Si suppone che l'emissione massica totale di idrocarburi dal veicolo sia:

Mtotale = MDI + MHS

dove

Mtotale

=

emissioni massiche totali del veicolo (grammi);

MDI

=

emissione massica di idrocarburi nella prova diurna (grammi);

MHS

=

emissione massica di idrocarburi nella sosta a caldo (grammi).

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1.   Per le prove di routine alla fine della linea di produzione, il titolare dell'omologazione può dimostrare la conformità della produzione mediante un campione di veicoli che devono soddisfare i seguenti requisiti.

7.2.   Prove di tenuta

7.2.1.   Chiudere gli sfiati verso l'atmosfera del sistema di controllo delle emissioni.

7.2.2.   Applicare una pressione di 370 mm ± 10 mm di H2O al sistema di alimentazione del carburante.

7.2.3.   Far stabilizzare la pressione prima di isolare il sistema di alimentazione del carburante dalla fonte di pressione.

7.2.4.   Dopo avere isolato il sistema di alimentazione del carburante, la pressione non deve diminuire di oltre 50 mm di H2O in cinque minuti.

7.3.   Prova di sfiato

7.3.1.   Chiudere gli sfiati verso l'atmosfera del sistema di controllo delle emissioni.

7.3.2.   Applicare una pressione di 370 mm ± 10 mm di H2O al sistema di alimentazione del carburante.

7.3.3.   Far stabilizzare la pressione prima di isolare il sistema di alimentazione del carburante dalla fonte di pressione.

7.3.4.   Riportare alle condizioni di produzione le aperture di sfiato verso l'atmosfera del sistema di controllo delle emissioni.

7.3.5.   La pressione del sistema di alimentazione del carburante deve scendere al di sotto di 100 mm di H2O entro un periodo compreso tra 30 secondi e 2 minuti.

7.3.6.   Su richiesta del costruttore, la capacità funzionale di sfiato può essere dimostrata con un procedimento alternativo equivalente. Il costruttore deve presentare questo procedimento specifico al servizio tecnico nel corso della fase di omologazione.

7.4.   Prova di spurgo

7.4.1.   Collegare all'apertura di spurgo un dispositivo in grado di rivelare un flusso d'aria di 1,0 litri al minuto e collegare un recipiente a pressione di dimensioni tali da influire in modo trascurabile sul sistema di spurgo mediante una valvola di commutazione all'apertura di spurgo o viceversa.

7.4.2.   Se l'autorità di omologazione lo ammette, il costruttore può usare un flussometro di sua scelta.

7.4.3.   Far funzionare il veicolo in modo tale da individuare eventuali caratteristiche di progettazione del sistema di spurgo che potrebbero limitare l'operazione di spurgo e registrarle.

7.4.4.   Con il motore in funzione entro i limiti indicati al punto 7.4.3 del presente allegato, il flusso d'aria deve essere determinato come segue:

7.4.4.1.   con il dispositivo descritto al punto 7.4.1 del presente allegato inserito, si deve osservare una diminuzione della pressione atmosferica a un livello che indica il passaggio di un volume di 1,0 litri di aria nel sistema di controllo delle emissioni evaporative nell'intervallo di un minuto; oppure

7.4.4.2.   utilizzando un dispositivo alternativo per la misurazione del flusso deve essere rilevabile un valore di almeno 1,0 litri al minuto.

7.4.4.3.   Su richiesta del costruttore, si può utilizzare un procedimento alternativo per la prova di spurgo, purché sia stato presentato e accettato dal servizio tecnico in fase di omologazione.

7.5.   L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione del tipo può in qualunque momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati a ciascuna unità di produzione.

7.5.1.   L'ispettore deve prelevare dalla serie un campione sufficientemente ampio.

7.5.2.   L'ispettore può sottoporre alla prova questi veicoli applicando quanto prescritto al punto 7.1 del presente allegato.

7.6.   Se non sono soddisfatte le prescrizioni del punto 7.5 del presente allegato, l'autorità di omologazione deve provvedere affinché siano prese al più presto le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione.

Appendice 1

Taratura dell'attrezzatura per la prova di emissione per evaporazione

1.   FREQUENZE E METODI DI TARATURA

1.1.   Tutte le apparecchiature devono essere tarate prima della loro messa in servizio, ogni volta che risulti necessario e comunque nel mese che precede la prova di omologazione. La presente appendice descrive i metodi di taratura da utilizzare.

1.2.   Normalmente devono essere utilizzate le temperature indicate per prime. In alternativa, possono essere utilizzate le temperature che figurano tra parentesi quadra.

2.   TARATURA DEL LOCALE

2.1.   Calcolo iniziale del volume interno del locale

2.1.1.   Prima della sua messa in servizio, si calcola il volume interno della camera come descritto di seguito.

Si misurano accuratamente le dimensioni interne della camera tenendo conto di qualsiasi irregolarità, come i rinforzi di irrigidimento. In base a tali misurazioni, si determina il volume interno della camera.

Per i locali con volume variabile, si blocca il locale a un volume stabilito quando questo si trova a una temperatura ambiente di 303 K (30 °C) [(302 K (29 °C)]. Tale volume nominale deve poter essere riprodotto con una tolleranza di ± 0,5 % del valore riferito.

2.1.2.   Il volume interno netto si calcola sottraendo 1,42 m3 dal volume interno della camera. In alternativa, invece di 1,42 m3, si può usare il volume del veicolo di prova a finestrini e vano bagagli aperti.

2.1.3.   La camera deve essere controllata come indicato al punto 2.3 della presente appendice. Se la massa di propano si discosta dalla massa iniettata di oltre ± 2 % occorre provvedere a una correzione.

2.2.   Calcolo delle emissioni residue della camera

Questa operazione serve a verificare che la camera non contenga materiali che emettono quantità significative di idrocarburi. Il controllo deve essere effettuato alla messa in servizio del locale, dopo qualsiasi operazione effettuata nello stesso che possa influire sulle emissioni di fondo e con una frequenza di almeno una volta all'anno.

2.2.1.   I locali a volume variabile possono essere utilizzati con configurazione di volume bloccata o libera, come indicato al punto 2.1.1 della presente appendice. La temperatura ambiente va mantenuta a 308 K ± 2 K (35 °C ± 2 °C) [309 K ± 2 K (36 °C ± 2 °C)] durante il periodo di quattro ore indicato più avanti.

2.2.2.   I locali a volume fisso vengono utilizzati con le prese di entrata e di uscita dell'aria chiuse. La temperatura ambiente va mantenuta a 308 K ± 2 K (35 °C ± 2 °C) [309 K ± 2 K (36 °C ± 2 °C) durante il periodo di quattro ore indicato più avanti.

2.2.3.   Prima di dare inizio alla fase di prelievo delle emissioni di fondo (durata: 4 ore), si può chiudere ermeticamente il locale e azionare la ventola di miscelazione per un periodo massimo di 12 ore.

2.2.4.   Si tara l'analizzatore (se necessario), quindi lo si azzera e lo si calibra.

2.2.5.   Si depura il locale sino ad ottenere una lettura stabile degli idrocarburi. Se non è già in funzione, si aziona la ventola di miscelazione.

2.2.6.   Si chiude ermeticamente la camera e si misurano la concentrazione di fondo degli idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica. Questi sono i valori iniziali di CHCi, Pi e Ti usati per calcolare le condizioni residue della camera.

2.2.7.   Si lascia quindi la camera di misurazione a riposo con la ventola di miscelazione in funzione per quattro ore.

2.2.8.   Alla fine di questo periodo, si utilizza lo stesso analizzatore per misurare la concentrazione di idrocarburi nella camera. Si misurano anche la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono così i valori finali CHCf, Pf, Tf.

2.2.9.   Si calcola la variazione massica degli idrocarburi nel locale durante il periodo in base a quanto disposto al punto 2.4 della presente appendice. Essa non deve superare 0,05 g.

2.3.   Taratura e prova di ritenuta degli idrocarburi nella camera

La taratura e la prova di ritenuta degli idrocarburi nella camera permettono di verificare il volume calcolato come indicato al punto 2.1 della presente appendice e di misurare eventuali perdite. Il tasso di perdita del locale viene determinato nel momento della sua messa in servizio, dopo ogni operazione che ne possa compromettere l'integrità e, in seguito, almeno a cadenza mensile. Se sei controlli mensili di ritenzione consecutivi si concludono positivamente senza interventi correttivi, il successivo tasso di perdita della camera può essere determinato trimestralmente finché non risulti necessario un intervento correttivo.

2.3.1.   Depurare il locale fino ad ottenere una concentrazione stabile di idrocarburi. Mettere in funzione la ventola di miscelazione, se non è già stato fatto. L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato, tarato e se necessario calibrato.

2.3.2.   Se il locale è a volume variabile, lo si blocca nella posizione corrispondente al volume nominale. Se il locale è a volume fisso, si chiudono le prese di entrata e di uscita dell'aria.

2.3.3.   Si aziona il sistema di controllo della temperatura ambiente (se non è già in funzione), regolandolo su una temperatura iniziale di 308 K (35 °C) [309 K (36 °C)].

2.3.4.   Quando la temperatura della camera si stabilizza a 308 K ± 2 K (35 °C ± 2 °C) [309 K ± 2 K (36 °C ± 2 °C)], si chiude ermeticamente la camera e si misurano la concentrazione di fondo, la temperatura e la pressione barometrica. Questi sono i valori iniziali di CHCi, Pi e Ti usati per la taratura del locale.

2.3.5.   All'interno del locale va iniettata una quantità approssimativa di 4 grammi di propano. La massa del propano deve essere misurata con un'accuratezza e una precisione di ± 0,2 % del valore misurato.

2.3.6.   Si lasciano mescolare per 5 minuti le sostanze contenute nella camera e quindi si misurano la concentrazione di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono così i valori CHCf, Pf, Tf per la taratura del locale nonché i valori iniziali di CHCi, Pi, Ti per la verifica della ritenuta.

2.3.7.   Utilizzando i valori di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.6 e la formula di cui al punto 2.4 della presente appendice, si calcola la massa di propano contenuta nel locale. Detta massa non deve differire di ± 2 % dalla massa di propano misurata come specificato al punto 2.3.5 della presente appendice.

2.3.8.   Nel caso di locali a volume variabile, si apre il locale nella sua configurazione nominale di volume. Se il locale è a volume fisso, si aprono le prese di entrata e di uscita dell'aria.

2.3.9.   Entro 15 minuti dalla chiusura ermetica del locale, si inizia a far variare ciclicamente la temperatura ambiente da 308 K (35 °C) a 293 K (20 °C) e di nuovo a 308 K (35 °C) [da 308,6 K (35,6 °C) a 295,2 K (22,2 oC) e di nuovo a 308,6 K (35,6 oC)] per un periodo di 24 ore secondo il profilo [profilo alternativo] di cui all'appendice 2 del presente allegato (con le tolleranze precisate al punto 5.7.1 del presente allegato).

2.3.10.   Al termine delle 24 ore, si misurano e si registrano la concentrazione di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica finali. Si ottengono così i valori finali di CHCf, Pf e Tf per la prova di ritenuta degli idrocarburi.

2.3.11.   Mediante la formula di cui al punto 2.4 della presente appendice, e utilizzando i valori di cui ai punti 2.3.6 e 2.3.10 della presente appendice, si calcola la massa di idrocarburi. La massa non deve differire di più del 3 % dalla massa di idrocarburi calcolata in conformità al punto 2.3.7 della presente appendice.

2.4.   Calcoli

Il calcolo della variazione netta della massa di idrocarburi nel locale viene utilizzato per determinare il livello di idrocarburi di fondo nella camera e le perdite. I valori iniziali e finali della concentrazione di idrocarburi, della temperatura e della pressione barometrica sono utilizzati nella seguente formula per calcolare la variazione massica.

Formula

dove:

MHC

=

massa di idrocarburi in grammi;

MHC,out

=

massa di idrocarburi che esce dal locale, nel caso di locali a volume fisso per la prova di emissione diurna, in grammi;

MHC,i

=

massa di idrocarburi che entra nel locale, nel caso di locali a volume fisso per la prova di emissione diurna, in grammi;

CHC

=

concentrazioni di idrocarburi nel locale, in ppm carbonio

(nota: ppm carbonio = ppm propano × 3);

V

=

volume del locale, in metri cubi;

T

=

temperatura ambiente nel locale, in K;

P

=

pressione barometrica, in kPa;

K

=

17,6;

dove:

i

è il valore iniziale,

f

è il valore finale.

3.   CONTROLLO DELL'ANALIZZATORE DI IDROCARBURI FID

3.1.   Ottimizzazione della risposta del rivelatore

Il FID deve essere regolato come prescritto dal costruttore dello strumento. Per ottimizzare la risposta deve essere usato propano misto ad aria nella fascia operativa più comune.

3.2.   Taratura dell'analizzatore di HC

L'analizzatore deve essere tarato usando propano misto ad aria e aria sintetica purificata (cfr. allegato 4a, appendice 3, punto 3.2, del presente regolamento).

Si determina la curva di taratura come descritto nei punti da 4.1 a 4.5 della presente appendice.

3.3.   Controllo dell'interferenza dell'ossigeno e limiti raccomandati

Il fattore di risposta (Rf) per una determinata specie di idrocarburi è il rapporto tra la lettura C1 con il FID e la concentrazione del gas della bombola, espressa in ppm C1. La concentrazione del gas di prova deve essere tale da dare una risposta pari approssimativamente all'80 per cento della deflessione a fondo scala per la fascia operativa. La concentrazione deve essere nota con un'accuratezza di ± 2 % rispetto allo standard gravimetrico espresso in volume. La bombola del gas deve inoltre essere precondizionata per 24 ore a una temperatura compresa tra 293 K e 303 K (20 e 30 °C).

I fattori di risposta devono essere calcolati all'atto della messa in servizio dell'analizzatore e successivamente agli intervalli corrispondenti agli interventi di manutenzione più rilevanti. Il gas di riferimento da utilizzare è propano misto ad aria purificata, il cui fattore di risposta è supposto pari a 1,00.

Il gas di prova da utilizzare per l'interferenza dell'ossigeno e il fattore di risposta raccomandato sono i seguenti:

propano e azoto:

0,95 £ Rf £ 1,05.

4.   TARATURA DELL'ANALIZZATORE DI IDROCARBURI

Ciascuna fascia operativa normalmente utilizzata deve essere tarata con il seguente procedimento:

4.1.   Si determina la curva di taratura su almeno cinque punti la cui distribuzione sarà quanto più uniforme possibile. La concentrazione nominale del gas di taratura con le concentrazioni più alte deve essere pari almeno all'80 percento del fondo scala.

4.2.   Si calcola la curva di taratura con il metodo dei minimi quadrati. Se il polinomio che ne risulta è di grado superiore a 3, il numero di punti di taratura deve essere pari almeno al grado di questo polinomio aumentato di 2.

4.3.   La curva di taratura non deve scostarsi di oltre il 2 % dal valore nominale di ciascun gas di taratura.

4.4.   Utilizzando i coefficienti del polinomio di cui al punto 3.2 della presente appendice, si elabora una tabella delle letture indicate rispetto alla concentrazione reale per intervalli non superiori all'1 % del fondo scala. Si elaborerà tale tabella per ogni gamma di funzionamento dell'analizzatore. La tabella deve inoltre contenere altri dati quali:

a)

data della taratura, eventuali letture al potenziometro di calibrazione e di azzeramento (se del caso),

b)

scala nominale,

c)

data di riferimento di ciascun gas di taratura utilizzato,

d)

valore effettivo e indicato di ciascun gas di taratura utilizzato, con gli scostamenti percentuali,

e)

tipo di FID e relativo combustibile,

f)

pressione dell'aria per il FID.

4.5.   Si possono applicare altre tecniche (uso di un computer, commutazione di campo elettronica ecc.) ove sia dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che esse offrono un'accuratezza equivalente.

Appendice 2

Profilo della temperatura ambiente diurna per la taratura del locale e per la prova di emissioni diurna

Profilo alternativo della temperatura ambiente diurna per la taratura del locale in conformità ai punti 1.2 e 2.3.9 dell'allegato 7, appendice 1

Tempo (ore)

Temperatura

(°Ci)

Tempo (ore)

Temperatura

(°Ci)

Taratura

Prova

13

0/24

20,0

0

35,6

14

1

20,2

1

35,3

15

2

20,5

2

34,5

16

3

21,2

3

33,2

17

4

23,1

4

31,4

18

5

25,1

5

29,7

19

6

27,2

6

28,2

20

7

29,8

7

27,2

21

8

31,8

8

26,1

22

9

33,3

9

25,1

23

10

34,4

10

24,3

24/0

11

35,0

11

23,7

1

12

34,7

12

23,3

2

13

33,8

13

22,9

3

14

32,0

14

22,6

4

15

30,0

15

22,2

5

16

28,4

16

22,5

6

17

26,9

17

24,2

7

18

25,2

18

26,8

8

19

24,0

19

29,6

9

20

23,0

20

31,9

10

21

22,0

21

33,9

11

22

20,8

22

35,1

12

23

20,2

23

3,4

 

 

 

24

35,6


ALLEGATO 8

PROVA DI TIPO VI

(verifica a bassa temperatura ambiente delle emissioni medie allo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo un'accensione a freddo)

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata. Esso descrive le apparecchiature necessarie e il procedimento della prova di tipo VI, definito al punto 5.3.5 del presente regolamento, da utilizzare per verificare le emissioni di monossido di carbonio e idrocarburi a bassa temperatura ambiente. Gli aspetti trattati dal presente regolamento sono i seguenti:

a)

prescrizioni concernenti le apparecchiature;

b)

condizioni di prova;

c)

procedimenti di prova e prescrizioni concernenti i dati.

2.   APPARECCHIATURE DI PROVA

2.1.   Sintesi

2.1.1.   Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove relative alle emissioni di gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate su veicoli con motore ad accensione comandata. Le apparecchiature necessarie e le specifiche corrispondono alle prescrizioni stabilite per la prova di tipo I di cui all'allegato 4a del presente regolamento e relative appendici, sempre che non siano previsti requisiti specifici per la prova di tipo VI. Le tolleranze applicabili alla prova di tipo VI a bassa temperatura ambiente sono indicate ai punti da 2.2 a 2.6 del presente allegato.

2.2.   Banco dinamometrico

2.2.1.   Si applicano le prescrizioni di cui all'appendice 1 dell'allegato 4a del presente regolamento. Il banco dinamometrico deve essere regolato in modo tale da simulare il funzionamento di un veicolo su strada a 266 K (– 7 °C). Questa regolazione può basarsi sulla definizione del profilo di forza di carico su strada (road load force profile) a 266 K (– 7 °C). In alternativa, la resistenza all'avanzamento rilevata conformemente dell'allegato 4a, appendice 7, del presente regolamento può essere adeguata con una riduzione del 10 % del tempo di decelerazione (coast-down). Il servizio tecnico può autorizzare l'utilizzo di altri metodi per la determinazione della resistenza all'avanzamento.

2.2.2.   Per tarare il banco dinamometrico si applica il disposto dell'allegato 4a, appendice 1, del presente regolamento.

2.3.   Sistema di prelievo

2.3.1.   Si applica il disposto dell'allegato 4a, appendici 2 e 3, del presente regolamento.

2.4.   Apparecchiatura di analisi

2.4.1.   Si applica il disposto dell'allegato 4a, appendice 3, del presente regolamento solo per le prove relative al monossido di carbonio, all'anidride carbonica e agli idrocarburi totali.

2.4.2.   Per la taratura delle apparecchiature di analisi si applica il disposto dell'allegato 4a del presente regolamento.

2.5.   Gas

2.5.1.   Si applica il disposto dell'allegato 4a, appendice 3, punto 3, del presente regolamento, laddove pertinente.

2.6.   Apparecchiature supplementari

2.6.1.   Per le apparecchiature utilizzate ai fini della misurazione di volume, temperatura, pressione e umidità si applica il disposto dell'allegato 4a, punto 4.6, del presente regolamento.

3.   SEQUENZA DELLA PROVA E CARBURANTE

3.1.   Prescrizioni generali

3.1.1.   La sequenza della prova di cui alla figura A8/1 mostra i passi da compiersi quando il veicolo è sottoposto alla prova di tipo VI. La temperatura ambiente cui il veicolo esaminato è sottoposto deve essere in media di 266 K (– 7 °C) ± 3 K e non deve essere inferiore a 260 K (– 13 °C) né superiore a 272 K (– 1 °C).

La temperatura non deve scendere per più di 3 minuti consecutivi al di sotto di 263 K (– 10 °C) né salire al di sopra di 269 K (– 4 °C).

3.1.2.   La temperatura del locale di prova rilevata nel corso della prova deve essere misurata all'uscita della ventola di raffreddamento (punto 5.2.1 del presente allegato). La temperatura ambiente indicata deve essere la media aritmetica della temperatura del locale di prova, misurata a intervalli di tempo regolari non superiori a un minuto.

3.2.   Procedura di prova

Il ciclo di prova urbano (parte 1) illustrato nella figura A4a/1 dell'allegato 4a del presente regolamento è costituito da quattro cicli urbani elementari che riuniti costituiscono un ciclo completo della parte 1.

3.2.1.   L'avviamento del motore, l'inizio del prelievo e l'esecuzione del primo ciclo devono essere effettuati in base alla tabella 1 e alla figura A4a/1 dell'allegato 4a del presente regolamento.

3.3.   Preparazione alla prova

3.3.1.   Per il veicolo sottoposto a prova si applicano le disposizioni del punto 3.2 dell'allegato 4a del presente regolamento. Per la messa a punto della massa di inerzia equivalente sul banco dinamometrico si applicano le condizioni del punto 6.2.1 dell'allegato 4a del presente regolamento.

Figura A8/1

Procedura della prova a bassa temperatura ambiente

Image 28

Sosta a freddo temp. ambiente,

punto 4.3.2.

Prova relative alle emission di gas di scarico a bassa temperatura 266 K ± 3 K,

punto 5.3

Sosta a freddo minimo 1 ora

INIZIO

Se necessario: svuotam. e riemp. serbatoio carburante

Precondizionamento

punto 4

Raffreddamento forzato, punto 4.3.3

Due opzioni

FINE

12-36 h

3.4.   Carburante di prova

3.4.1.   Il carburante utilizzato deve essere conforme alle specifiche contenute nel punto 2 dell'allegato 10 del presente regolamento.

4.   PRECONDIZIONAMENTO DEL VEICOLO

4.1.   Sintesi

4.1.1.   Per garantire la riproducibilità della prova sulle emissioni, il veicolo esaminato deve essere condizionato in modo uniforme. Il condizionamento consiste in un ciclo di preparazione al banco dinamometrico, seguito da un periodo di sosta prima della prova relativa alle emissioni secondo il disposto del punto 4.3 del presente allegato.

4.2.   Precondizionamento

4.2.1.   Il serbatoio o i serbatoi del carburante devono essere riempiti con il carburante specifico utilizzato per la prova. Qualora il carburante contenuto nel serbatoio o nei serbatoi non sia conforme alle specifiche del punto 3.4.1 del presente allegato, il serbatoio o i serbatoi vanno svuotati prima di essere nuovamente riempiti di carburante. Il carburante utilizzato per la prova deve avere una temperatura inferiore o uguale a 289 K (+ 16 °C). Per le operazioni sopra descritte, il sistema di controllo delle emissioni evaporative non può essere né spurgato né caricato in modo anomalo.

4.2.2.   Il veicolo è introdotto nel locale di prova e collocato sul banco dinamometrico.

4.2.3.   Il precondizionamento consiste in un ciclo completo (parti 1 e 2) di cui all'allegato 4a, tabelle A4a/1 e A4a/2 e figura A4a/1, del presente regolamento. Su richiesta del costruttore, i veicoli muniti di motore ad accensione comandata possono essere precondizionati con un ciclo di guida parte 1 e due cicli di guida parte 2.

4.2.4.   Nel corso del precondizionamento la temperatura del locale di prova deve rimanere relativamente costante e non superare i 303 K (30 °C)

4.2.5.   La pressione dei pneumatici delle ruote motrici deve corrispondere a quella indicata nell'allegato 4a, punto 6.2.3, del presente regolamento.

4.2.6.   Entro dieci minuti dal termine del precondizionamento il motore deve essere spento.

4.2.7.   Se il produttore lo richiede e il servizio tecnico lo consente, può essere autorizzato in casi particolari un ulteriore precondizionamento. Il servizio tecnico può inoltre decidere di eseguire un ulteriore precondizionamento. Esso deve consistere in una o più sequenze del ciclo della parte 1, così come descritto nell'allegato 4a, tabella A4a/1 e figura A4a/1, del presente regolamento. L'estensione di questo ulteriore condizionamento deve essere riportata nel verbale di prova.

4.3.   Metodi da utilizzare per la sosta

4.3.1.   Per stabilizzare il veicolo prima della prova relativa alle emissioni, si può utilizzare uno dei due metodi seguenti, a scelta del costruttore.

4.3.2.   Metodo standard

Il veicolo deve essere condizionato per non meno di 12 ore e non più di 36 ore prima della prova delle emissioni allo scarico a bassa temperatura. In questo lasso di tempo la temperatura ambiente (di bulbo secco) deve essere in media mantenuta a:

266 K (– 7 °C) ± 3 K, considerando separatamente ciascuna ora, e non deve essere inferiore a 260 K (– 13 °C) né superiore a 272 K (– 1 °C). Inoltre la temperatura non deve scendere per più di 3 minuti consecutivi al di sotto di 263 K (– 10 °C) né salire al di sopra di 269 K (– 4 °C).

4.3.3.   Metodo forzato

Il veicolo deve essere condizionato per non più di 36 ore prima della prova delle emissioni allo scarico a bassa temperatura.

4.3.3.1.   In questo lasso di tempo il veicolo non deve essere condizionato a temperatura ambiente superiori a 303 K (30 °C).

4.3.3.2.   Il raffreddamento del veicolo può essere ottenuto attraverso un raffreddamento forzato dello stesso fino a raggiungere la temperatura di prova. Qualora il raffreddamento sia realizzato con l'uso di ventole, queste devono essere posizionate verticalmente in modo tale da assicurare un raffreddamento massimo del gruppo motopropulsore e non principalmente un raffreddamento della coppa dell'olio. Le ventole non devono essere posizionate sotto il veicolo.

4.3.3.3.   La temperatura ambiente deve essere controllata rigorosamente solo dopo che il veicolo è stato raffreddato a una temperatura di 266 K (– 7 °C) ± 2 K, determinata mediante una misurazione rappresentativa della temperatura dell'olio motore.

La temperatura rappresentativa dell'olio motore è misurata nei pressi del centro e non in superficie o sul fondo della coppa dell'olio. Qualora la misurazione sia effettuata in due o più posizioni diverse dell'olio, esse devono rispettare tutte le prescrizioni indicate per la temperatura.

4.3.3.4.   Il veicolo deve essere condizionato per almeno un'ora dopo essere stato raffreddato a una temperatura di 266 K (– 7 °C) ± 2 K, prima della prova dei gas di scarico a bassa temperatura. La temperatura ambiente (di bulbo secco) in questo lasso di tempo deve essere in media di 266 K (– 7 °C) ± 3 K e non inferiore a 260 K (– 13 °C) né superiore a 272 K (– 1 °C).

Inoltre, la temperatura non deve scendere sotto 263 K (– 10 °C) né superare 269 K (– 4 °C) per più di tre minuti consecutivi.

4.3.4.   Qualora il veicolo venga stabilizzato in ambiente separato a 266 K (– 7 °C) e poi trasferito nel locale di prova passando attraverso un ambiente caldo, nel locale di prova il veicolo deve essere nuovamente stabilizzato per un periodo superiore di almeno sei volte a quello in cui è stato esposto a temperature più alte. La temperatura ambiente (di bulbo secco) in questo lasso di tempo deve essere in media di 266 K (– 7 °C) ± 3 K e non inferiore a 260 K (– 13 °C) né superiore a 272 K (– 1 °C).

Inoltre, la temperatura non deve scendere sotto 263 K (– 10 °C) né superare 269 K (– 4 °C) per più di tre minuti consecutivi.

5.   PROCEDIMENTO AL BANCO DINAMOMETRICO

5.1.   Sintesi

5.1.1.   Il prelievo delle emissioni è effettuato durante un procedimento di prova consistente in un ciclo della parte 1 (allegato 4a del presente regolamento, tabella A4a/1 e figura A4a/1). L'avviamento del motore, l'immediato prelievo, il funzionamento nel corso del ciclo delle parte uno e lo spegnimento del motore rappresentano una prova completa a bassa temperatura della durata di 780 secondi. Le emissioni di gas di scarico sono diluite con aria ambiente e ne viene raccolto un campione costantemente proporzionale per l'analisi. Nei gas di scarico raccolti nel sacco si analizza il contenuto di idrocarburi, monossido di carbonio e anidride carbonica. Un campione parallelo dell'aria di diluizione deve essere anch'esso analizzato per determinare il contenuto di monossido di carbonio, idrocarburi e anidride carbonica.

5.2.   Funzionamento del banco dinamometrico

5.2.1.   Ventola di raffreddamento

5.2.1.1.   Occorre posizionare una ventola di raffreddamento in modo da dirigerne il flusso d'aria in modo adeguato verso il radiatore (in caso di raffreddamento ad acqua) o verso la presa d'aria (in caso di raffreddamento ad aria), nonché verso il veicolo.

5.2.1.2.   Nel caso dei veicoli con motore anteriore, la ventola va posizionata 300 mm davanti al veicolo. Nel caso dei veicoli con motore posteriore, o qualora l'indicazione summenzionata sia impraticabile, la ventola va posizionata in modo tale che vi sia un flusso d'aria sufficiente a raffreddare il veicolo.

5.2.1.3.   La velocità della ventola deve essere tale che, nella fascia operativa da 10 km/h ad almeno 50 km/h, la velocità lineare dell'aria all'uscita della soffiante corrisponda, con un'approssimazione di ± 5 km/h, alla corrispondente velocità del rullo. La soffiante selezionata deve avere le seguenti caratteristiche:

a)

superficie: almeno 0,2 m2;

b)

altezza da terra del bordo inferiore: circa 20 cm.

In alternativa, la velocità della soffiante deve essere almeno 6 m al secondo (21,6 km/h). Su richiesta del costruttore l'altezza della ventola di raffreddamento può essere modificata per veicoli speciali (per esempio furgoni o fuoristrada).

5.2.1.4.   Deve essere utilizzata la velocità del veicolo misurata dal banco dinamometrico (allegato 4a, appendice 1, punto 1.2.6 del presente regolamento).

5.2.2.   Riservato

5.2.3.   Possono essere effettuati, se del caso, cicli di prova preliminari per stabilire come utilizzare al meglio i comandi dell'acceleratore e dei freni al fine di ottenere un ciclo che si avvicini al ciclo teorico entro i limiti prescritti, o di consentire la regolazione del sistema di prelievo. Questa operazione può essere effettuata prima del punto «INIZIO» della figura A8/1.

5.2.4.   L'umidità dell'aria deve essere sufficientemente bassa per evitare la condensazione sui rulli del banco dinamometrico.

5.2.5.   Il banco dinamometrico deve essere riscaldato in modo uniforme come indicato dal costruttore, e si devono utilizzare procedimenti e metodi di controllo atti a garantire la stabilità della forza di frizione residua (residual frictional horsepower).

5.2.6.   Il tempo che intercorre tra il riscaldamento del banco dinamometrico e l'inizio della prova delle emissioni non deve superare 10 minuti se i cuscinetti del banco non sono riscaldati indipendentemente l'uno dall'altro. Se i cuscinetti sono riscaldati separatamente, la prova delle emissioni deve iniziare al più tardi 20 minuti dopo tale operazione.

5.2.7.   Se la potenza del banco di prova deve essere regolata manualmente, ciò deve avvenire non più di un'ora prima della prova delle emissioni. Per attuare tale regolazione non si deve utilizzare il veicolo sottoposto a prova. Nei banchi di prova dotati di controllo automatico di regolazioni preselezionabile della potenza, l'impostazione può essere effettuata in qualunque momento prima della prova delle emissioni.

5.2.8.   Prima che possa iniziare la sequenza di guida della prova delle emissioni, la temperatura del locale di prova deve essere di 266 K (– 7 °C) ± 2 K, misurata nel flusso d'aria della ventola di raffreddamento posizionata a una distanza massima di 1,5 metri dal veicolo.

5.2.9.   Durante il funzionamento del veicolo il riscaldamento e lo sbrinatore devono essere spenti.

5.2.10.   La distanza complessiva percorsa o i giri del rullo risultanti dalla rilevazione devono essere registrati.

5.2.11.   I veicoli a quattro ruote motrici devono essere sottoposti a prova con trazione su due ruote motrici. La determinazione della resistenza complessiva all'avanzamento su strada per la regolazione del dinamometro deve essere eseguita con il veicolo nella modalità di trazione primaria prevista.

5.3.   Esecuzione della prova

5.3.1.   Per l'avviamento del motore, l'esecuzione della prova e il prelievo dei campioni delle emissioni si applica il disposto del punto 6.4, escluso il punto 6.4.1.2, dell'allegato 4a del presente regolamento. Il prelievo inizia prima dell'avviamento del motore o al suo inizio e finisce al termine dell'ultimo periodo di minimo dell'ultimo ciclo elementare della parte uno (ciclo di guida urbano), dopo 780 secondi.

Il primo ciclo di guida inizia con un periodo di 11 secondi al regime di minimo subito dopo l'avviamento del motore.

5.3.2.   Per l'analisi dei campioni delle emissioni raccolte si applicano le disposizioni del punto 6.5, escluso il punto 6.5.2, dell'allegato 4a del presente regolamento. In fase di analisi dei campioni il servizio tecnico deve operare con cautela, per evitare la condensazione di umidità nei sacchi utilizzati per il prelievo dei gas di scarico.

5.3.3.   Per la misurazione delle emissioni massiche si applica il disposto del punto 6.6 dell'allegato 4a del presente regolamento.

6.   ALTRE PRESCRIZIONI

6.1.   Strategie contraddittorie di riduzione delle emissioni

6.1.1.   Qualunque strategia contraddittoria di riduzione delle emissioni che comporti una diminuzione dell'efficacia del sistema di riduzione delle emissioni in normali condizioni di funzionamento a bassa temperatura e che non sia contemplata dalle prove normalizzate relative alle emissioni è considerata un impianto di manipolazione.


ALLEGATO 9

PROVA DI TIPO V

(descrizione della prova di resistenza per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Nel presente allegato è descritta la prova per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento di veicoli con motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea. I requisiti di durata devono essere dimostrati usando una delle tre opzioni descritte ai seguenti punti 1.2, 1.3 e 1.4.

1.2.   La prova di durata sull'intero veicolo è costituita da una prova di invecchiamento di 160 000 km da percorrere su pista, su strada o su banco dinamometrico.

1.3.   Il costruttore può scegliere di usare una prova di invecchiamento al banco. Le prescrizioni tecniche per questa prova sono fissate al punto 2.2 del presente allegato.

1.4.   In alternativa alla prova di durata, il costruttore può decidere di applicare i fattori di deterioramento assegnati, che sono indicati al punto 5.3.6.2, tabella 3, del presente regolamento.

1.5.   Su richiesta del costruttore, il servizio tecnico può eseguire la prova di tipo I prima che sia stata completata la prova di durata sull'intero veicolo o al banco di invecchiamento usando i fattori di deterioramento indicati al punto 5.3.6.2, tabella 3, del presente regolamento. Conclusa la prova di durata sull'intero veicolo o al banco di invecchiamento, il servizio tecnico può scegliere di emendare i risultati approvati registrati nell'allegato 2 del presente regolamento, sostituendo i fattori di deterioramento della tabella di cui sopra con quelli misurati nell'ambito della prova di durata su tutto il veicolo o al banco di invecchiamento.

1.6.   I fattori di deterioramento si calcolano usando i procedimenti previsti dai punti 1.2 e 1.3 del presente allegato, ovvero ricorrendo ai valori assegnati, che sono indicati nella tabella di cui al punto 1.4 del presente allegato. I fattori di deterioramento servono a stabilire il rispetto dei limiti delle emissioni specificati al punto 5.3.1.4, tabella 1, del presente regolamento durante la vita utile del veicolo.

2.   PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1.   Anziché utilizzare il ciclo di funzionamento descritto al punto 6.1, per la prova di durata sull'intero veicolo il costruttore può utilizzare il ciclo normalizzato su strada (standard road cycle, SRC) descritto nell'appendice 3 del presente allegato. Tale prova deve essere condotta quando il veicolo abbia percorso almeno 160 000 km.

2.2.   Prova di durata al banco di invecchiamento

2.2.1.   In aggiunta alle prescrizioni per la prova di invecchiamento al banco di cui al punto 1.3 del presente allegato, si applicano le prescrizioni tecniche illustrate nel presente punto 2.

Il carburante da usare durante la prova deve essere quello specificato al punto 4 del presente allegato.

2.3.   La prova di durata al banco di invecchiamento da svolgere deve essere quella appropriata per il tipo di motore, di cui ai punti 2.31 e 2.3.2 del presente allegato.

2.3.1.   Veicoli con motore ad accensione comandata

2.3.1.1.   Il seguente procedimento di invecchiamento al banco si applica ai veicoli con motore ad accensione comandata, compresi gli ibridi, che usano un catalizzatore come dispositivo di controllo delle emissioni post-trattamento.

Il procedimento al banco di invecchiamento prevede l'installazione del sistema di sensore catalizzatore-più-ossigeno su un banco di invecchiamento catalizzatore.

L'invecchiamento deve essere condotto seguendo il ciclo normalizzato al banco (SBC) per il periodo calcolato a partire dall'equazione per il calcolo del tempo di invecchiamento (BAT). Questa richiede, come input, i dati su durata a temperatura del catalizzatore misurati sul ciclo normalizzato su strada (SRC), descritto nell'appendice 3 del presente allegato.

2.3.1.2.   SBC. L'invecchiamento al banco catalizzatore standard deve essere condotto seguendo il ciclo SBC per il periodo di tempo calcolato secondo l'equazione BAT. Il ciclo SBC è descritto nell'appendice 1 del presente allegato.

2.3.1.3.   Dati tempo-temperatura relativi al catalizzatore. La temperatura del catalizzatore si misura in almeno due cicli SRC completi, descritti nell'appendice 3 del presente allegato.

La temperatura del catalizzatore deve essere misurata nel punto con la temperatura più alta nel catalizzatore più caldo tra quelli sottoposti a prova nel veicolo. In alternativa, è possibile misurare la temperatura in un altro punto, sempre che si rappresenti la temperatura misurata nel punto più caldo usando una buona valutazione ingegneristica.

La temperatura del catalizzatore deve essere misurata a una velocità minima di un hertz (una misurazione al secondo).

I risultati relativi alla temperatura misurata del catalizzatore sono rappresentati in un istogramma con gruppi di temperatura non più grandi di 25 °C.

2.3.1.4.   Il tempo di invecchiamento al banco di prova (BAT) si calcola usando l'equazione per il calcolo del BAT come segue:

te per una classe di temperatura = th e((R/Tr)-(R/Tv))

Totale te = somma di te su tutti i gruppi di temperatura

Tempo di invecchiamento al banco = A (Totale te)

dove:

A

=

1.1

Valore che adegua il tempo di invecchiamento del catalizzatore tenendo conto di fonti di invecchiamento diverse dall'invecchiamento termico del catalizzatore

R

=

Reattività termica del catalizzatore = 17 500

Th

=

Il tempo (in ore) misurato all'interno della serie di temperatura nell'istogramma della temperatura del catalizzatore del veicolo, adeguato sulla base di una vita utile completa, per es. se l'istogramma rappresenta 400 km e la vita utile è 160 000 km, tutte le voci del tempo nell'istogramma devono essere moltiplicate per 400 (160 000/400)

Totale te

=

Il tempo equivalente (in ore) per invecchiare il catalizzatore alla temperatura di Tr sul banco di prova usando il ciclo di invecchiamento del catalizzatore per produrre lo stesso deterioramento subito dal catalizzatore a causa della disattivazione termica sui 160 000 km

te per serie

=

Il tempo equivalente (in ore) per invecchiare il catalizzatore alla temperatura di Tr sul banco di prova usando il ciclo di invecchiamento del catalizzatore per produrre lo stesso deterioramento subito dal catalizzatore a causa della serie di temperatura di Tv sui 160 000 km

Tr

=

La temperatura di riferimento effettiva (in K) del catalizzatore sul banco del catalizzatore durante il ciclo di invecchiamento sul banco di prova. La temperatura effettiva è la temperatura costante che produrrebbe lo stesso invecchiamento delle varie temperature registrate durante il ciclo di invecchiamento sul banco.

Tv

=

La temperatura nel punto intermedio (in K) della serie di temperature nell'istogramma delle temperature del catalizzatore del veicolo su strada.

2.3.1.5.   Temperatura effettiva di riferimento SBC. La temperatura di riferimento effettiva del ciclo normalizzato al banco (SBC) deve essere progettata per il catalizzatore reale e per il banco di invecchiamento che sarà usato per i seguenti procedimenti:

a)

misurazione di dati su tempo e temperatura nel catalizzatore sul banco di invecchiamento dopo l'SBC. La temperatura del catalizzatore deve essere misurata nel punto con la temperatura più calda del catalizzatore più caldo del sistema. In alternativa, la temperatura può essere misurata in un altro punto, sempre che questo sia adatto a rappresentare la temperatura misurata nel punto più caldo.

La temperatura del catalizzatore deve essere misurata a una velocità minima di un hertz (una misurazione al secondo) durante almeno 20 minuti sul banco di invecchiamento. I risultati relativi alla temperatura misurata del catalizzatore sono rappresentati in un istogramma con gruppi di temperatura non più grandi di 10 °C.

b)

L'equazione BAT deve essere usata per calcolare l'effettiva temperatura di riferimento con cambiamenti iterative rispetto alla temperatura di riferimento (Tr) fino a quando il tempo di invecchiamento calcolato sia uguale o superiore al tempo effettivamente rappresentato nell'istogramma della temperatura del catalizzatore. La temperatura risultante è la temperatura effettiva di riferimento sul ciclo SBC per quel catalizzatore e banco di invecchiamento.

2.3.1.6.   Banco di invecchiamento catalizzatore. Il banco di invecchiamento catalizzatore deve seguire l'SBC, fornendo il corretto flusso di scarico, costituenti dello scarico e temperatura dello scarico sul lato frontale del catalizzatore.

Tutta l'attrezzatura e i procedimenti del banco di invecchiamento devono registrare informazioni appropriate and (rapporti misurati A/F, durata a temperatura nel catalizzatore) in modo da garantire che ci sia stato un effettivo invecchiamento.

2.3.1.7.   Test obbligatorio. Per calcolare i fattori di deterioramento sul veicolo di prova devono essere condotte almeno due prove di tipo I prima dell'invecchiamento sul banco di prova dell'hardware per il controllo delle emissioni e almeno due prove di tipo I dopo la reinstallazione dell'hardware per emissioni invecchiate sul banco di prova.

Altre prove possono essere condotte dal costruttore. Il calcolo dei fattori di deterioramento deve essere eseguito con il metodo specificato al punto 7 del presente allegato.

2.3.2.   Veicoli con motore a iniezione spontanea

2.3.2.1.   Il seguente procedimento di invecchiamento sul banco di prova si applica ai veicoli a iniezione spontanea, compresi gli ibridi.

Il procedimento di invecchiamento sul banco di prova prevede l'installazione di un sistema di post-trattamento su un banco di invecchiamento per sistema post-trattamento.

L'invecchiamento al banco si effettua con il seguente ciclo normalizzato al banco per motori diesel (SDBC) per il numero di rigenerazioni/desolforazioni ricavato dall'equazione relativa alla durata dell'invecchiamento al banco (BAD).

2.3.2.2.   SDBC. L'invecchiamento normalizzato al banco è condotto seguendo il ciclo SDBC. Lo si effettua applicando il ciclo SDBC per il periodo di tempo ricavato dall'equazione per il calcolo della BAD. Il ciclo SDBC è descritto nell'appendice 2 del presente allegato.

2.3.2.3.   Dati sulla rigenerazione. Gli intervalli di rigenerazione si misurano in almeno 10 cicli SRC completi, come descritto nell'appendice 3 del presente allegato. In alternativa è possibile usare gli intervalli di determinazione Ki.

Se del caso gli intervalli di desolforazione possono essere considerati sulla base dei dati del costruttore.

2.3.2.4.   Durata dell'invecchiamento al banco per i motori diesel. La durata dell'invecchiamento al banco è calcolata usando l'equazione BAD come segue:

Durata dell'invecchiamento al banco = numero di cicli di rigenerazione e/o desolforazione (secondo quale è più lungo) equivalente a 160 000 km di guida.

2.3.2.5.   Banco di invecchiamento. Il banco di invecchiamento deve seguire il ciclo SDBC e fornire il corretto flusso di scarico, costituenti dello scarico e temperatura di scarico all'entrata del sistema di post-trattamento.

Il costruttore deve registrare il numero di rigenerazioni/desolforazioni (se applicabile) per garantire che ci sia stato davvero un invecchiamento sufficiente.

2.3.2.6.   Test obbligatorio. Per calcolare i fattori di deterioramento devono essere condotte almeno due prove di tipo I prima dell'invecchiamento sul banco di prova dell'hardware per il controllo delle emissioni e almeno due prove di tipo I dopo la reinstallazione dell'hardware per emissioni invecchiate sul banco di prova. Altre prove possono essere condotte dal costruttore. Il calcolo dei fattori di deterioramento deve seguire il metodo indicato al punto 7 del presente allegato, con le prescrizioni aggiuntive contenute nel presente regolamento.

3.   VEICOLO DI PROVA

3.1.   Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche; il motore e i dispositivi antinquinamento devono essere nuovi. Il veicolo può essere lo stesso presentato per la prova di tipo I. La prova di tipo I deve essere eseguita dopo che il veicolo ha percorso almeno 3 000 km del ciclo di invecchiamento di cui al punto 6.1 del presente allegato.

4.   CARBURANTE

La prova di durata è eseguita con un carburante appropriato disponibile sul mercato.

5.   MANUTENZIONE DEL VEICOLO E SUE REGOLAZIONI

La manutenzione, le regolazioni e l'uso dei comandi del veicolo oggetto della prova devono essere quelli raccomandati dal costruttore.

6.   FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO SU PISTA, SU STRADA O SU BANCO DI PROVA A RULLI

6.1.   Ciclo di funzionamento

Nel corso del funzionamento su pista, su strada o su banco di prova a rulli la distanza deve essere percorsa seguendo il programma di funzionamento (cfr. figura A9/1) descritto qui appresso:

6.1.1.   il programma della prova di durata si compone di 11 cicli, ciascuno di 6 km,

6.1.2.   durante i primi nove cicli il veicolo è arrestato quattro volte a metà ciclo, con il motore in folle, ogni volta per 15 secondi,

6.1.3.   accelerazione e decelerazione normali,

6.1.4.   cinque decelerazioni a metà di ciascun ciclo con riduzione della velocità del ciclo a 32 km/h, seguite da una graduale accelerazione del veicolo sino a raggiungere la velocità di ciclo,

6.1.5.   il decimo ciclo è eseguito a una velocità costante di 89 km/h,

6.1.6.   l'undicesimo ciclo inizia con un'accelerazione massima dal punto di arresto fino 113 km/h. A metà ciclo si azionano normalmente i freni sino all'arresto del veicolo. Seguono un periodo al minimo di 15 secondi e una seconda accelerazione massima.

Il programma deve essere quindi ripetuto dall'inizio.

Nella tabella A9/1 è riportata la velocità massima di ciascun ciclo.

Tabella A9/1

Velocità massima di ciascun ciclo

Ciclo

Velocità del ciclo in km/h

1

64

2

48

3

64

4

64

5

56

6

48

7

56

8

72

9

56

10

89

11

113

Figura A9/1

Programma di funzionamento

Image 29

3. Arresto seguito da accelerazione sino a raggiungere la velocità prescritta

Rallentamento a 32 km/h seguito da accelerazione sino a raggiungere la velocità prescritta

Arresto seguito da accelerazione fino a raggiungere la velocità prescritta

Rallentamento a 32 km/h seguito da accelerazione sino a raggiungere la velocità prescritta

Arresto seguito da accelerazione fino a raggiungere la velocità prescritta

Rallentamento a 32 km/h seguito da accelerazione sino a raggiungere la velocità prescritta

Arresto seguito da accelerazione sino a raggiungere la velocità prescritta

4.2

4.7

5.3

0 e 6 km

3.1. Rallentamento a 32 km/h seguito da accelerazione sino a raggiungere la velocità prescritta

2.1 Rallentamento a 32 km/h seguito da accelerazione sino a raggiungere la velocità prescritta

Partenza-Arrivo

0.6

1.1

6.2.   La prova di durata, oppure la prova di durata modificata eventualmente scelta dal costruttore, deve essere proseguita fino a quando il veicolo ha percorso 160 000 km.

6.3.   Apparecchiature di prova

6.3.1.   Banco dinamometrico

6.3.1.1.   Se la prova di durata è eseguita al banco dinamometrico, quest'ultimo deve consentire di effettuare il ciclo descritto al punto 6.1 del presente allegato. In particolare, il banco dinamometrico deve essere munito di sistemi che simulino l'inerzia e la resistenza all'avanzamento.

6.3.1.2.   Il freno deve essere regolato in modo da assorbire la forza esercitata sulle ruote motrici a una velocità costante di 80 km/h. I metodi da applicare per calcolare questa forza e per regolare il freno sono descritti nell'allegato 4a, appendice 7, del presente regolamento.

6.3.1.3.   Il sistema di raffreddamento del veicolo deve consentire allo stesso di funzionare a temperature analoghe a quelle ottenute su strada (olio, liquido raffreddamento, sistema di scarico ecc.).

6.3.1.4.   Talune regolazioni e caratteristiche del banco di prova, se necessarie, possono essere ritenute identiche a quelle descritte nell'allegato 4a del presente regolamento (per esempio l'inerzia, che può essere meccanica o elettronica).

6.3.1.5.   Il veicolo può essere spostato, se necessario, su un altro banco per eseguire le prove di misurazione delle emissioni.

6.3.2.   Funzionamento su pista o strada

Se la prova di durata è eseguita su pista o su strada, la massa di riferimento del veicolo deve essere almeno pari a quella presa in considerazione per le prove eseguite al banco dinamometrico.

7.   MISURAZIONE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI

All'inizio della prova (0 km) e ogni 10 000 km (± 400 km) o più spesso, a intervalli regolari fino al raggiungimento dei 160 000 km, le emissioni allo scarico sono misurate conformemente alla prova di tipo I, come stabilito al punto 5.3.1 del presente regolamento. I valori limite da osservare sono quelli stabiliti al punto 5.3.1.4 del presente regolamento.

Nel caso dei veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica definito al punto 2.20 del presente regolamento, si controlla che il veicolo non si stia avvicinando a un periodo di rigenerazione. In tale eventualità, si fa funzionare il veicolo fino al termine della rigenerazione. Se durante la misurazione delle emissioni si innesca un processo di rigenerazione, si effettua una nuova prova, si effettua una nuova prova (compreso il precondizionamento) e si scarta il primo risultato.

Tutti i risultati delle emissioni allo scarico devono essere riportati in funzione della distanza percorsa arrotondata al km più vicino e per tutti questi punti si traccia la migliore retta ottenibile con il metodo dei minimi quadrati. Per questo calcolo non si tiene conto del risultato della prova per il km 0.

I dati sono considerati accettabili ai fini del calcolo del fattore di deterioramento soltanto se i punti della retta interpolati a 6 400 km e a 160 000 km sono compresi nei limiti sopra indicati.

I dati sono ancora accettabili se la retta più idonea interseca un limite applicabile con una pendenza negativa (il punto interpolato a 6 400 km è più alto di quello a 160 000 km), purché il punto che corrisponde a 160 000 km sia al di sotto di tale limite.

Un fattore di moltiplicazione per il deterioramento delle emissioni allo scarico si calcola per ciascun inquinante nel modo seguente:

Formula

dove:

Mi1

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km interpolata a 6 400 km

Mi2

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km interpolata a 160 000 km

Questi valori interpolati devono essere ricavati con almeno quattro cifre decimali prima di effettuare la divisione che permette di determinare il fattore di deterioramento. Il risultato è arrotondato a tre cifre decimali.

Se il fattore di deterioramento è inferiore a 1, lo si considera uguale a 1.

Su richiesta del costruttore, si calcola un fattore di deterioramento delle emissioni allo scarico supplementare per ciascun inquinante nel modo seguente:

D. E. F. = Mi2 – Mi1

Appendice 1

Ciclo normalizzato al banco (SBC)

1.   INTRODUZIONE

Il procedimento normalizzato di verifica della durata mediante invecchiamento al banco si effettua sottoponendo a invecchiamento un sistema catalizzatore/sensore di ossigeno su un banco di invecchiamento su cui si applica il ciclo normalizzato al banco (SBC) descritto nella presente appendice. Per il ciclo SBC occorre utilizzare un banco di invecchiamento con un motore come fonte di gas di alimentazione per il catalizzatore. L'SBC è un ciclo di 60 secondi effettuato al banco di invecchiamento e ripetuto il numero di volte necessario per raggiungere il periodo di invecchiamento prescritto. È definito in base alla temperatura del catalizzatore, al rapporto aria/carburante (A/F) del motore, e alla quantità di aria secondaria iniettata nel sistema di scarico a monte del primo catalizzatore.

2.   CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DEL CATALIZZATORE

2.1.   La temperatura del catalizzatore si misura nel letto del catalizzatore nel punto del catalizzatore più caldo in cui si osservano i valori più elevati. In alternativa, si può misurare la temperatura del gas di alimentazione e convertirla nella temperatura del letto del catalizzatore utilizzando una trasformata lineare calcolata in base ai dati di correlazione raccolti con il modello di catalizzatore e il banco di invecchiamento che si intende utilizzare nel processo di invecchiamento.

2.2.   Controllo della temperatura del catalizzatore con funzionamento stechiometrico (da 01 a 40 secondi sul ciclo) a un minimo di 800 °C (± 10 °C) selezionando correttamente il regime, il carico e la fasatura dell'accensione del motore. Si regola la temperatura massima del catalizzatore osservata durante il ciclo a 890 °C (± 10 °C) selezionando il rapporto/AF opportuno del motore durante la fase «ricca» descritta nella tabella A9.App1/2.

2.3.   Se si utilizza una temperatura regolata inferiore diversa da 800 oC, la temperatura regolata superiore deve essere 90 °C più elevata della temperatura regolata inferiore.

Tabella A9.App1/2

Ciclo normalizzato al banco (SBC)

Tempo

(secondi)

Rapporto aria/carburante

Iniezione aria secondaria

1-40

Stechiometrico con carico, fasatura dell'accensione e regime del motore regolati per ottenere una temperatura minima del catalizzatore di 800 °C

No

41-45

«Ricco» (rapporto A/F che consente di ottenere nell'arco del ciclo una temperatura massima del catalizzatore di 890 °C o 90 °C più elevata della temperatura regolata inferiore)

No

46-55

«Ricco» (rapporto A/F che consente di ottenere nell'arco del ciclo una temperatura massima del catalizzatore di 890 °C o 90 °C più elevata della temperatura regolata inferiore)

3 % (± 1 %)

56-60

Stechiometrico con carico, fasatura dell'accensione e regime del motore regolati per ottenere una temperatura minima del catalizzatore di 800 °C

3 % (± 1 %)

Figura A9.App1/2

Ciclo normalizzato al banco

Image 30

Aria secondaria

Rapporto aria/carb.

Tempo (in secondi)

Iniezione d’aria (%)

Rapporto aria/carburante

Regolazione temperature catalizzatore a 800 °C

Stechiometrico

“Ricca”

3.   ATTREZZATURE E PROCEDIMENTI PER L'INVECCHIAMENTO AL BANCO

3.1.   Configurazione del banco di invecchiamento. Il banco di invecchiamento presenta all'ingresso del catalizzatore gas di scarico con la portata, la temperatura, il rapporto aria/carburante, la composizione e l'iniezione di aria secondaria opportuni.

Il banco di invecchiamento normalizzato è costituito da un motore, un dispositivo di controllo del motore e un dinamometro per motori. Sono possibili altre configurazioni (per es. l'intero veicolo su un dinamometro, o un bruciatore che fornisce le giuste condizioni di scarico), purché siano rispettate le prescrizioni della presente appendice relative alle condizioni all'ingresso del catalizzatore e agli elementi di controllo.

È ammesso l'uso di un singolo banco di invecchiamento con flusso di scarico ripartito in più flussi, purché ciascun flusso di scarico sia conforme alle prescrizioni della presente appendice. Se il banco ha più di un flusso di scarico, è possibile sottoporre a invecchiamento più sistemi catalizzatori contemporaneamente.

3.2.   Installazione del sistema di scarico. Tutto il sistema formato dal catalizzatore o dai catalizzatori e dal sensore o dai sensori di ossigeno viene installato sul banco, insieme a tutti i condotti di scarico che collegano tali componenti. Per i motori con più flussi di scarico (quali alcuni motori V6 e V8), ciascuna bancata del sistema di scarico viene installata separatamente e in parallelo sul banco.

Per sistemi di scarico che contengono più catalizzatori in linea, l'intero sistema, compresi tutti i catalizzatori, tutti i sensori dell'ossigeno e la relativa tubatura, deve essere installato come in un gruppo di invecchiamento. In alternativa, ciascun catalizzatore può essere sottoposto a invecchiamento separatamente per il periodo di tempo appropriato.

3.3.   Misurazione della temperatura. La temperatura del catalizzatore si misura utilizzando una termocoppia posta nel letto del catalizzatore nel punto del catalizzatore più caldo in cui si osservano i valori più elevati. In alternativa, si può misurare la temperatura del gas di alimentazione appena prima dell'ingresso nel catalizzatore e convertirla nella temperatura del letto del catalizzatore utilizzando una trasformata lineare calcolata in base ai dati di correlazione raccolti con il modello di catalizzatore e il banco di invecchiamento che si intende utilizzare nel processo di invecchiamento. La temperatura del catalizzatore si registra digitalmente con una frequenza di 1 hertz (una misurazione al secondo).

3.4.   Misurazione del rapporto aria/carburante. Si provvede affinché la misurazione del rapporto aria/carburante (A/F) sia effettuata il più vicino possibile alle flange di entrata e di uscita del catalizzatore. I dati ricavati da questi sensori si registrano digitalmente con una frequenza di 1 hertz (una misurazione al secondo).

3.5.   Bilanciamento del flusso dei gas di scarico. Si provvede affinché la quantità corretta di gas di scarico (misura in grammi/secondi in condizioni stechiometriche, con una tolleranza di ± 5 grammi/secondo) attraversi ciascun sistema catalizzatore sottoposto a invecchiamento al banco.

La portata corretta si determina in base al flusso di gas di scarico che si produrrebbe nel motore del veicolo nelle condizioni stazionarie di regime e carico selezionate per l'invecchiamento al banco al punto 3.6.

3.6.   Configurazione della prova. Si selezionano il regime del motore, il carico del motore e la fasatura dell'accensione in modo da ottenere una temperatura del letto di catalizzatore di 800 °C (± 10 °C) in condizioni stazionarie stechiometriche.

Il sistema di iniezione dell'aria deve fornire il flusso necessario per produrre il 3,0 % di ossigeno (± 0,1 %) nel flusso di scarico stechiometrico costante di fronte al primo catalizzatore. Una lettura tipica nel punto di misurazione A/F a monte (richiesto al punto 3.4 della presente appendice) è lambda 1,16 (circa il 3 % di ossigeno).

Con l'iniezione d'aria attivata, si imposta il rapporto A/F «ricco» per produrre una temperatura del letto del catalizzatore di 890 °C (± 10 °C). Un tipico valore A/F per questa fase è lambda 0,94 (circa 2 % di CO).

3.7.   Ciclo di invecchiamento. I procedimenti normalizzati di invecchiamento al banco usano il ciclo normalizzato al banco (SBC). L'SBC viene ripetuto fino al raggiungimento del tempo di invecchiamento al banco calcolato con l'apposita equazione (BAT).

3.8.   Garanzia della qualità. Le temperature e il rapporto A/F di cui ai punti 3.3 e 3.4 della presente appendice devono essere soggetti a revisione regolare (almeno ogni 50 ore) durante l'invecchiamento. I necessari adeguamenti devono garantire che l'SBC sia seguito correttamente durante tutto il processo.

Completato l'invecchiamento, i dati tempo-temperatura del catalizzatore raccolti durante il processo di invecchiamento vengono riportati in un istogramma con gruppi di temperatura non più grandi di 10 °C. Per stabilire se l'invecchiamento termico del catalizzatore sia sufficiente, si utilizzano l'equazione per la determinazione del BAT e la temperatura efficace di riferimento calcolata per il ciclo di invecchiamento conformemente al punto 2.3.1.4 del presente allegato. L'invecchiamento al banco può essere prolungato se l'effetto termico del tempo calcolato non arriva al 95 percento dell'invecchiamento previsto.

3.9.   Accensione e spegnimento. Occorre fare attenzione affinché nelle fasi di accensione e spegnimento non sia raggiunta la temperatura massima del catalizzatore, che produce un deterioramento rapido (ad esempio 1 050 °C). A tale fine, durante le procedure di accensione e spegnimento è ammesso l'uso di opportune temperature più basse.

4.   DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL FATTORE R PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DELLA DURATA MEDIANTE INVECCHIAMENTO AL BANCO

4.1.   Il fattore R è il coefficiente di reattività termica del catalizzatore usato nell'equazione del BAT. I costruttori possono determinare il valore di R per via sperimentale utilizzando i procedimenti seguenti.

4.1.1.   Utilizzando il ciclo e il banco opportuni, si sottopongono a invecchiamento vari catalizzatori (almeno 3 dello stesso modello) a diverse temperature regolate comprese tra la normale temperatura di funzionamento e la temperatura limite di danneggiamento. Si misurano le emissioni (o l'inefficienza del catalizzatore (1-efficienza del catalizzatore)) per ciascun componente dello scarico. Ci si accerta che la prova finale dia come risultato un valore compreso tra una e due volte lo standard delle emissioni.

4.1.2.   Si stima il valore di R e si calcola la temperatura efficace di riferimento (Tr) per il ciclo di invecchiamento al banco per ciascuna temperatura regolata conformemente al punto 2.3.1.4 del presente allegato.

4.1.3.   Si rappresentano graficamente le emissioni (o l'inefficienza del catalizzatore) in funzione del tempo di invecchiamento per ciascun catalizzatore. Si calcola la linea di migliore approssimazione con il metodo dei minimi quadrati. Perché l'insieme dei dati sia utile per questo scopo, i dati devono avere un'intercetta approssimativamente comune tra 0 e 6 400 km. Per un esempio, si veda la figura A9.App1/3.

4.1.4.   Si calcola il coefficiente angolare della linea di migliore approssimazione per ciascuna temperatura di invecchiamento.

Figura A9.App1/3

Esempio di invecchiamento del catalizzatore

Image 31

Tempo di invecchiamento (in ore)

Temp C

Temp B

Temp A

1 × std

2 × std

Emissioni

4.1.5.   Si traccia il logaritmo naturale (ln) del coefficiente angolare di ciascuna linea di migliore approssimazione (determinata al punto 4.1.4 della presente appendice) lungo l'asse verticale, in funzione dell'inverso della temperatura di invecchiamento [1/(temperatura di invecchiamento, gradi K)] lungo l'asse orizzontale. Si calcolano le linee di migliore approssimazione con il metodo dei minimi quadrati. Il coefficiente angolare della linea è il fattore R. Per un esempio, si veda la figura A9.App1/4.

4.1.6.   Si confronta il fattore R con il valore iniziale utilizzato al punto 4.1.2 della presente appendice. Se il fattore R calcolato differisce di oltre il 5 % dal valore iniziale, si sceglie un nuovo fattore R compreso tra il valore iniziale e il valore calcolato, quindi si ripetono i passaggi di cui ai punti da 4.1.2 a 4.1.6 della presente appendice per ricavare un nuovo fattore R. Si ripete questo procedimento fino a che il fattore R calcolato corrisponde, con un'approssimazione del 5 %, al fattore R ipotizzato in origine.

4.1.7.   Si confronta il fattore R determinato separatamente per ciascun componente dello scarico. Si utilizza il fattore R più basso (caso peggiore) per l'equazione BAT.

Figura A9.App1/4

Determinazione del fattore R

Image 32

1/(temperature di invecchiamento)

coefficiente angolare = variazione emissioni/tempo

– Ln(coefficiente angolare)

Appendice 2

Ciclo normalizzato al banco per motori diesel (SDBC)

1.   INTRODUZIONE

Per i filtri antiparticolato, il numero di rigenerazioni riveste un'importanza cruciale per il processo di invecchiamento. Anche il processo di desolforazione è importante per i sistemi che richiedono cicli di desolforazione (ad esempio le trappole per NOx).

Il procedimento normalizzato di durata di invecchiamento al banco diesel consiste nell'invecchiare un sistema di post-trattamento su un banco seguendo il ciclo SDBC descritto nella presente appendice. L'SBDC richiede l'uso di un banco di invecchiamento che utilizza un motore come fonte di gas da introdurre nel sistema.

Durante l'SDBC, le strategie di rigenerazione/desolforazione del sistema sono mantenute nelle condizioni normali di funzionamento.

2.   L'SDBC riproduce le condizioni di regime e di carico del motore del ciclo SRC adeguate al periodo di tempo di cui va determinata la durata. per accelerare il processo di invecchiamento, si possono modificare le regolazioni del motore sul banco di prova per ridurre i tempi di accumulo del carico nel sistema. per esempio si può modificare la fasatura dell'iniezione del carburante o la strategia EGR.

3.   ATTREZZATURE E PROCEDIMENTI PER L'INVECCHIAMENTO AL BANCO

3.1.   Il banco di invecchiamento normalizzato è costituito da un motore, un dispositivo di controllo del motore e un dinamometro per motori. Sono possibili altre configurazioni (per es. l'intero veicolo su un dinamometro, o un bruciatore che fornisce le giuste condizioni di scarico), purché siano rispettate le condizioni di ingresso e di controllo del sistema di post-trattamento specificate in questa appendice.

È possibile dividere un unico banco di invecchiamento in più flussi di scarico, sempre che ciascuno di essi rispetti i requisiti della presente appendice. Se il banco ha più di un flusso di scarico, è possibile sottoporre a invecchiamento più sistemi di post-trattamento contemporaneamente.

3.2.   Installazione del sistema di scarico. L'intero sistema di post-trattamento, insieme a tutta la tubatura di scarico che collega questi componenti, deve essere installato sul banco. Per i motori con più flussi di scarico (quali alcuni motori V6 e V8), ciascuna bancata del sistema di scarico viene installata separatamente sul banco.

L'intero sistema di post-trattamento deve essere installato come unità di invecchiamento. In alternativa, ciascun componente può essere sottoposto a invecchiamento separatamente per il periodo di tempo appropriato.

Appendice 3

Ciclo normalizzato su strada (SRC)

1.   INTRODUZIONE

Il ciclo normalizzato su strada (SRC) è un ciclo di accumulo di chilometraggio; può essere effettuato su pista o su un banco a rulli per l'accumulo di chilometraggio.

Il ciclo è costituito da 7 giri su un percorso di 6 km. La lunghezza del giro può essere modificata in funzione della lunghezza della pista per l'accumulo di chilometraggio.

Ciclo normalizzato su strada

Giro

Descrizione

Accelerazione tipica m/s2

1

(avvio motore) 10 sec. al minimo

0

1

Accelerazione moderata 48 km/h

1,79

1

Crociera a 48 km/h per

Formula

giro

0

1

Decelerazione moderata 32 km/h

– 2,23

1

Accelerazione moderata 48 km/h

1,79

1

Crociera a 48 km/h per

Formula

giro

0

1

Decelerazione moderata all'arresto

– 2,23

1

Motore al minimo 5 secondi

0

1

Accelerazione moderata 56 km/h

1,79

1

Crociera a 56 km/h per

Formula

giro

0

1

Decelerazione moderata 40 km/h

– 2,23

1

Accelerazione moderata 56 km/h

1,79

1

Crociera a 56 km/h per

Formula

giro

0

1

Decelerazione moderata all'arresto

– 2,23

2

Motore al minimo 10 secondi

0

2

Accelerazione moderata 64 km/h

1,34

2

Crociera a 64 km/h per

Formula

giro

0

2

Decelerazione moderata 48 km/h

– 2,23

2

Accelerazione moderata 64 km/h

1,34

2

Crociera a 64 km/h per

Formula

giro

0

2

Decelerazione moderata all'arresto

– 2,23

2

Motore al minimo 5 secondi

0

2

Accelerazione moderata 72 km/h

1,34

2

Crociera a 72 km/h per

Formula

giro

0

2

Decelerazione moderata 56 km/h

– 2,23

2

Accelerazione moderata 72 km/h

1,34

2

Crociera a 72 km/h per

Formula

giro

0

2

Decelerazione moderata all'arresto

– 2,23

3

Motore al minimo 10 secondi

0

3

Accelerazione spinta 88 km/h

1,79

3

Crociera a 88 km/h per

Formula

giro

0

3

Decelerazione moderata 72 km/h

– 2,23

3

Accelerazione moderata 88 km/h

0,89

3

Crociera a 88 km/h per

Formula

giro

0

3

Decelerazione moderata 72 km/h

– 2,23

3

Accelerazione moderata 97 km/h

0,89

3

Crociera a 97 km/h per

Formula

giro

0

3

Decelerazione moderata 80 km/h

– 2,23

3

Accelerazione moderata 97 km/h

0,89

3

Crociera a 97 km/h per

Formula

giro

0

3

Decelerazione moderata all'arresto

– 1,79

4

Motore al minimo 10 secondi

0

4

Accelerazione spinta 129 km/h

1,34

4

Decelerazione a ruota libera 113 km/h

– 0,45

4

Crociera a 113 km/h per

Formula

giro

0

4

Decelerazione moderata 80 km/h

– 1,34

4

Accelerazione moderata 105 km/h

0,89

4

Crociera a 105 km/h per

Formula

giro

0

4

Decelerazione moderata 80 km/h

– 1,34

5

Accelerazione moderata 121 km/h

0,45

5

Crociera a 121 km/h per

Formula

giro

0

5

Decelerazione moderata 80 km/h

– 1,34

5

Accelerazione leggera 113 km/h

0,45

5

Crociera a 113 km/h per

Formula

giro

0

5

Decelerazione moderata 80 km/h

– 1,34

6

Accelerazione moderata 113 km/h

0,89

6

Decelerazione a ruota libera 97 km/h

– 0,45

6

Crociera a 97 km/h per

Formula

giro

0

6

Decelerazione moderata 80 km/h

– 1,79

6

Accelerazione moderata 104 km/h

0,45

6

Crociera a 104 km/h per

Formula

giro

0

6

Decelerazione moderata all'arresto

– 1,79

7

Motore al minimo 45 secondi

0

7

Accelerazione spinta 88 km/h

1,79

7

Crociera a 88 km/h per

Formula

giro

0

7

Decelerazione moderata 64 km/h

– 2,23

7

Accelerazione moderata 88 km/h

0,89

7

Crociera a 88 km/h per

Formula

giro

0

7

Decelerazione moderata 64 km/h

– 2,23

7

Accelerazione moderata 80 km/h

0,89

7

Crociera a 80 km/h per

Formula

giro

0

7

Decelerazione moderata 64 km/h

– 2,23

7

Accelerazione moderata 80 km/h

0,89

7

Crociera a 80 km/h per

Formula

giro

0

7

Decelerazione moderata all'arresto

– 2,23

Il ciclo normalizzato su strada è rappresentato graficamente nella figura seguente:

Image 33

Velocità (km/h)

Giri (5,95 km)

Ciclo normalizzato su strada


ALLEGATO 10

Specifiche dei carburanti di riferimento

1.   SPECIFICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LE PROVE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1.1.   Caratteristiche tecniche del carburante di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata

Tipo: benzina (E5)

Parametro

Unità

Limiti (1)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca, RON

 

95,0

EN 25164

prEN ISO 5164

Numero di ottano motore, MON

 

85,0

EN 25163

prEN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

743

756

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Tensione di vapore

kPa

56,0

60,0

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Tenore di acqua

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Distillazione:

evaporato a 70 °C

% v/v

24,0

44,0

EN-ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

48,0

60,0

EN-ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

82,0

90,0

EN-ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

190

210

EN-ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

olefinici

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

aromatici

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

benzenici

% v/v

1,0

EN 12177

saturi

% v/v

rapporto

ASTM 1319

Rapporto carbonio/idrogeno

 

rapporto

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

rapporto

 

Periodo di induzione (2)

minuti

480

EN-ISO 7536

Tenore di ossigeno (3)

% m/m

rapporto

EN 1601

Gomma esistente

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Tenore di zolfo (4)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosione del rame

 

Classe 1

EN-ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Tenore di fosforo (5)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (3)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601

EN 13132

Tipo: benzina (E10)

Parametro

Unità

Limiti (6)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca, RON (7)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Numero di ottano motore, MON (7)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Tensione di vapore (DVPE)

kPa

56,0

60,0

EN 13016-1

Tenore di acqua

% m/m

max. 0,05

Aspetto a – 7 °C: trasparente e chiaro

EN 12937

Distillazione:

evaporato a 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

170

195

EN ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

olefinici

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromatici

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzenici

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

saturi

% v/v

rapporto

EN 22854

Rapporto carbonio/idrogeno

 

rapporto

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

rapporto

 

Periodo di induzione (8)

minuti

480

EN ISO 7536

Tenore di ossigeno (9)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Gomma lavata con solvente

(tenore di gomme)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Tenore di zolfo (10)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosione del rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Tenore di fosforo (11)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (9)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

Tipo: etanolo (E85)

Parametro

Unità

Limiti (12)

Metodo di prova (13)

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca, RON

 

95,0

EN ISO 5164

Numero di ottano motore, MON

 

85,0

EN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

rapporto

ISO 3675

Tensione di vapore

kPa

40,0

60,0

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Tenore di zolfo (14)  (15)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Stabilità all'ossidazione

minuti

360

 

EN ISO 7536

Tenore di gomme (lavaggio con solvente)

mg/(100 ml)

5

EN-ISO 6246

Aspetto

Da determinarsi a temperatura ambiente o a 15 °C, se questa temperatura è più elevata.

 

Trasparente e chiaro, senza contaminanti sospesi o precipitati visibili

Esame visivo

Etanolo e alcoli superiori (18)

% v/v

83

85

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Alcoli superiori (C3-C8)

% v/v

2,0

 

Metanolo

% v/v

 

0,5

 

Benzina (16)

% v/v

Resto

EN 228

Fosforo

mg/l

0,3 (17)

ASTM D 3231

Tenore di acqua

% v/v

 

0,3

ASTM E 1064

Cloruri inorganici

mg/l

 

1

ISO 6227

pHe

 

6,5

9,0

ASTM D 6423

Corrosione su lamina di rame

(3h a 50 °C)

Classificazione

Classe 1

 

EN ISO 2160

Acidità (calcolata come acido acetico CH3COOH)

% m/m

(mg/l)

0,005

(40)

ASTM D 1613

Rapporto carbonio/idrogeno

 

rapporto

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

rapporto

 

1,2.   Caratteristiche tecniche del carburante di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea

Tipo: carburante diesel (B5)

Parametro

Unità

Limiti (19)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di cetano (20)

 

52,0

54,0

EN-ISO 5165

Densità a 15 °C

kg/m3

833

837

EN-ISO 3675

Distillazione:

punto 50 %

°C

245

EN-ISO 3405

punto 95 %

°C

345

350

EN-ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

370

EN-ISO 3405

Punto di infiammabilità

°C

55

EN 22719

Punto di intasamento a freddo dei filtri (CFPP)

°C

– 5

EN 116

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,3

3,3

EN-ISO 3104

Idrocarburi policiclici aromatici

% m/m

2,0

6,0

EN 12916

Tenore di zolfo (21)

mg/kg

10

EN ISO 20846

/EN ISO 20884

Corrosione del rame

 

Classe 1

EN-ISO 2160

Residuo carbonioso Conradson (10 % DR)

% m/m

0,2

EN-ISO 10370

Tenore di ceneri

% m/m

0,01

EN-ISO 6245

Tenore di acqua

% m/m

0,02

EN-ISO 12937

Indice di neutralizzazione (acido forte)

mg KOH/g

0,02

ASTM D 974

Stabilità all'ossidazione (22)

mg/ml

0,025

EN-ISO 12205

Potere lubrificante (diametro del segno d'usura, test HFRR a 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Stabilità all'ossidazione a 110 °C (22)  (24)

h

20,0

 

EN 14112

FAME (23)

% v/v

4,5

5,5

EN 14078

Tipo: carburante diesel (B7

Parametro

Unità

Limiti (25)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Indice di cetano

 

46,0

 

EN ISO 4264

Numero di cetano (26)

 

52,0

56,0

EN ISO 5165

Densità a 15 °C

kg/m3

833,0

837,0

EN ISO 12185

Distillazione:

punto 50 %

°C

245,0

EN ISO 3405

punto 95 %

°C

345,0

360,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

370,0

EN ISO 3405

Punto di infiammabilità

°C

55

EN ISO 2719

Punto di nebbia

°C

– 10

EN 23015

Viscosità a 40 °C

mm2/s

2,30

3,30

EN ISO 3104

Idrocarburi policiclici aromatici

% m/m

2,0

4,0

EN 12916

Tenore di zolfo

mg/kg

10,0

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosione del rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Residuo carbonioso Conradson (10 % DR)

% m/m

0,20

EN ISO 10370

Tenore di ceneri

% m/m

0,010

EN ISO 6245

Contaminazione totale

mg/kg

-

24

EN 12662

Tenore di acqua

mg/kg

200

EN ISO 12937

Numero di acidità

mg KOH/g

0,10

EN ISO 6618

Potere lubrificante (diametro del segno d'usura, test HFRR a 60 °C)

μm

400

EN ISO 12156

Stabilità all'ossidazione a 110 °C (27)

h

20,0

 

EN 15751

FAME (28)

% v/v

6,0

7,0

EN 14078

2.   Specifiche del carburante di riferimento da utilizzare per la prova a bassa temperatura ambiente dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata — Prova di tipo VI

Tipo: benzina (E5)

Parametro

Unità

Limiti (29)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca, RON

 

95,0

EN 25164

Pr. EN ISO 5164

Numero di ottano motore, MON

 

85,0

EN 25163

Pr. EN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

743

756

EN ISO 3675

EN ISO 12185

Tensione di vapore

kPa

56,0

95,0

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Tenore di acqua

% v/v

 

0,015

ASTM E 1064

Distillazione:

evaporato a 70 °C

% v/v

24,0

44,0

EN-ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

50,0

60,0

EN-ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

82,0

90,0

EN-ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

190

210

EN-ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN-ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

olefinici

% v/v

3,0

13,0

ASTM D 1319

aromatici

% v/v

29,0

35,0

ASTM D 1319

benzenici

% v/v

1,0

EN 12177

saturi

% v/v

rapporto

ASTM 1319

Rapporto carbonio/idrogeno

 

rapporto

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

rapporto

 

Periodo di induzione (30)

minuti

480

EN-ISO 7536

Tenore di ossigeno (31)

% m/m

rapporto

EN 1601

Gomma esistente

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Tenore di zolfo (32)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosione del rame

 

Classe 1

EN-ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Tenore di fosforo (33)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (31)

% v/v

4,7

5,3

EN 1601

EN 13132

Tipo: benzina (E10)

Parametro

Unità

Limiti (34)

Metodo di prova

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca, RON (35)

 

95,0

98,0

EN ISO 5164

Numero di ottano motore, MON (35)

 

85,0

89,0

EN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

743,0

756,0

EN ISO 12185

Tensione di vapore (DVPE)

kPa

56,0

95,0

EN 13016-1

Tenore di acqua

 

max. 0,05

Aspetto a – 7 °C: trasparente e chiaro

EN 12937

Distillazione:

evaporato a 70 °C

% v/v

34,0

46,0

EN ISO 3405

evaporato a 100 °C

% v/v

54,0

62,0

EN ISO 3405

evaporato a 150 °C

% v/v

86,0

94,0

EN ISO 3405

punto di ebollizione finale

°C

170

195

EN ISO 3405

Residuo

% v/v

2,0

EN ISO 3405

Analisi degli idrocarburi:

olefinici

% v/v

6,0

13,0

EN 22854

aromatici

% v/v

25,0

32,0

EN 22854

benzenici

% v/v

1,00

EN 22854

EN 238

saturi

% v/v

rapporto

EN 22854

Rapporto carbonio/idrogeno

 

rapporto

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

rapporto

 

Periodo di induzione (36)

minuti

480

EN ISO 7536

Tenore di ossigeno (37)

% m/m

3,3

3,7

EN 22854

Gomma lavata con solvente

(tenore di gomme)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Tenore di zolfo (38)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Corrosione del rame (3 h a 50 °C)

 

Classe 1

EN ISO 2160

Tenore di piombo

mg/l

5

EN 237

Tenore di fosforo (39)

mg/l

1,3

ASTM D 3231

Etanolo (37)

% v/v

9,0

10,0

EN 22854

Tipo: etanolo (E75)

Parametro

Unità

Limiti (40)

Metodo di prova (41)

Minimo

Massimo

Numero di ottano ricerca, RON

 

95

EN ISO 5164

Numero di ottano motore, MON

 

85

EN ISO 5163

Densità a 15 °C

kg/m3

rapporto

EN ISO 12185

Tensione di vapore

kPa

50

60

EN ISO 1 30 16-1 (DVPE)

Tenore di zolfo (42)  (43)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Stabilità all'ossidazione

minuti

360

EN ISO 7536

Contenuto di gomme

(lavaggio con solvente)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Aspetto, da determinarsi a temperatura ambiente o a 15 °C, se questa temperatura è più elevata

 

Trasparente e chiaro, senza contaminanti sospesi o precipitati visibili

Esame visivo

Etanolo e alcoli superiori (46)

% v/v

70

80

EN 1601

EN 13132

EN 1451 7

Alcoli superiori (C3 — C8)

% v/v

2

 

Metanolo

 

0,5

 

Benzina (44)

% v/v

Resto

EN 228

Fosforo

mg/l

0,3 (45)

EN 15487

ASTM D 3231

Tenore di acqua

% v/v

0,3

ASTM E 1064

EN 15 489

Cloruri inorganici

mg/1

1

ISO 6227 — EN 15492

pHe

 

6,5

9

ASTM D 6423

EN 15490

Corrosione su lamina di rame

(3h a 50 °C)

Classificazione

Classe I

 

EN ISO 2160

Acidità

(calcolata come acido acetico CH3COOH)

% m/m

 

0,005

ASTM 0161 3

EN 15491

mg/1

 

40

Rapporto carbonio/idrogeno

 

rapporto

 

Rapporto carbonio/ossigeno

 

rapporto

 


(1)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(2)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(3)  L'etanolo conforme alle specifiche della norma EN 15376 è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.

(4)  Deve essere indicato il tenore effettivo di zolfo nel carburante utilizzato per la prova di tipo I.

(5)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(6)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(7)  In base alla norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.

(8)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(9)  L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.

(10)  Deve essere indicato il contenuto effettivo di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(11)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(12)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(13)  In caso di controversia, le procedure da applicare per la composizione della controversia e l'interpretazione dei risultati in base alla precisione del metodo di prova sono descritte nella norma EN ISO 4259.

(14)  In casi di controversie nazionali riguardo al contenuto di zolfo, si faccia riferimento alla norma EN ISO 20846 oppure EN ISO 20884 in modo simile al riferimento nell'allegato nazionale EN 228.

(15)  Deve essere indicato il contenuto reale di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(16)  Il contenuto di benzina senza piombo può essere calcolato come 100 meno la somma del contenuto percentuale di acqua e alcoli.

(17)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(18)  L'etanolo conforme alla specifica EN 15376 è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.

(19)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(20)  L'intervallo del numero di cetano non è conforme all'intervallo minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere a una misurazione unica.

(21)  Deve essere indicato il contenuto reale di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(22)  Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Chiedere istruzioni al fornitore sulle condizioni e la durata di conservazione.

(23)  Il contenuto di FAME deve essere conforme alle specifiche della norma EN 14214.

(24)  La stabilità all'ossidazione può essere dimostrata da EN-ISO 12205 o da EN 14112. Questa prescrizione deve essere controllata sulla base delle valutazioni del CEN/TC19 in merito alla stabilità all'ossidazione e ai limiti di prova.

(25)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(26)  L'intervallo del numero di cetano non è conforme all'intervallo minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere a una misurazione unica.

(27)  Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. Chiedere istruzioni al fornitore sulle condizioni e la durata di conservazione.

(28)  Il contenuto di FAME deve essere conforme alle specifiche della norma EN 14214.

(29)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(30)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(31)  L'etanolo conforme alle specifiche della norma EN 15376 è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.

(32)  Deve essere indicato il contenuto reale di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo VI.

(33)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(34)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259, «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(35)  In base alla norma EN 228:2008, ai fini del calcolo del risultato definitivo occorre sottrarre un fattore di correzione di 0,2 per MON e RON.

(36)  Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le benzine di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

(37)  L'etanolo è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento. L'etanolo utilizzato deve essere conforme alla norma EN 15376.

(38)  Deve essere indicato il contenuto effettivo di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(39)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(40)  I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per stabilire i valori limite sono state applicate le condizioni indicate nella norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e, nel fissare un valore minimo, si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; nel fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima applicata è stata 4R (R = riproducibilità). Nonostante questo procedimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. In caso di dubbio sulla conformità di un carburante alle specifiche, si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.

(41)  In caso di controversia, le procedure da applicare per la composizione della controversia e l'interpretazione dei risultati in base alla precisione del metodo di prova sono descritte nella norma EN ISO 4259.

(42)  In casi di controversie nazionali riguardo al contenuto di zolfo, si faccia riferimento alla norma EN ISO 20846 oppure EN ISO 20884 in modo simile al riferimento nell'allegato nazionale EN 228.

(43)  Deve essere indicato il contenuto reale di zolfo nel carburante utilizzato per le prove di tipo VI.

(44)  Il contenuto di benzina senza piombo può essere calcolato come 100 meno la somma del contenuto percentuale di acqua e alcoli.

(45)  Non è ammesso aggiungere intenzionalmente a questo carburante di riferimento composti contenenti fosforo, ferro, manganese o piombo.

(46)  L'etanolo conforme alla specifica EN 15376 è l'unico ossigenato che può essere aggiunto intenzionalmente al carburante di riferimento.

ALLEGATO 10a

SPECIFICHE RELATIVE AI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GASSOSI

1.   SPECIFICHE RELATIVE AI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GASSOSI

1.1.   Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di tipo GPL utilizzati per le prove dei limiti di emissione dei veicoli di cui alla tabella 1, punto 5.3.1.4, del presente regolamento — prova di tipo I

Tipo: GPL

Parametro

Unità

Carburante A

Carburante B

Metodo di prova

Composizione:

 

 

 

ISO 7941

Tenore di C3

% v/v

30 ± 2

85 ± 2

 

Tenore di C4

% v/v

Resto (1)

Resto (1)

 

< C3, >C4

% v/v

max. 2

max. 2

 

Olefine

% v/v

max. 12

max. 15

 

Residuo dell'evaporazione

mg/kg

max. 50

max. 50

ISO 13757 o

EN 15470

Acqua a 0 °C

 

esente

esente

EN 15469

Contenuto totale di zolfo

mg/kg

max. 50

max. 50

EN 24260 o

ASTM 6667

Acido solfidrico

 

No

No

ISO 8819

Corrosione su lamina di rame

Classificazione

Classe 1

Classe 1

ISO 6251 (2)

Odore

 

caratteristico

caratteristico

 

Numero di ottano motore

 

min. 89

min. 89

EN 589 Allegato B

1.2.   Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento di tipo GN o biometano

Tipo: GN/biometano

Caratteristiche

Unità

Base

Limiti

Metodo di prova

min.

max.

Carburante di riferimento G20

Composizione:

Metano

% moli

100

99

100

ISO 6974

Resto (3)

% moli

1

ISO 6974

N2

% moli

 

 

 

ISO 6974

Tenore di zolfo

mg/m3  (4)

10

ISO 6326-5

Indice di Wobbe (netto)

MJ/m3  (5)

48,2

47,2

49,2

 

Carburante di riferimento G25

Composizione:

Metano

% moli

86

84

88

ISO 6974

Resto (3)

% moli

1

ISO 6974

N2

% moli

14

12

16

ISO 6974

Tenore di zolfo

mg/m3  (4)

10

ISO 6326-5

Indice di Wobbe (netto)

MJ/m3  (5)

39,4

38,2

40,6

 

1.3.   Caratteristiche tecniche dell'idrogeno per motori a combustione interna

Tipo: idrogeno per motori a combustione interna

Caratteristiche

Unità

Limiti

Metodo di prova

minimo

massimo

Purezza dell'idrogeno

% moli

98

100

ISO 14687-1

Totale idrocarburi

μmol/mol

0

100

ISO 14687-1

Acqua (6)

μmol/mol

0

 (7)

ISO 14687-1

Ossigeno

μmol/mol

0

 (7)

ISO 14687-1

Argo

μmol/mol

0

 (7)

ISO 14687-1

Azoto

μmol/mol

0

 (7)

ISO 14687-1

CO

μmol/mol

0

1

ISO 14687-1

Zolfo

μmol/mol

0

2

ISO 14687-1

Particolato permanente (8)

 

 

 

ISO 14687-1

1.4.   Caratteristiche tecniche dell'idrogeno per veicoli a pile a combustibile

Tipo: idrogeno per veicoli a pile a combustibile

Caratteristiche

Unità

Limiti

Metodo di prova

minimo

massimo

Idrogeno combustibile (9)

% moli

99,99

100

ISO 14687-2

Totale gas (10)

μmol/mol

0

100

 

Totale idrocarburi

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

Acqua

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Ossigeno

μmol/mol

0

5

ISO 14687-2

Elio (He), azoto (N2), argo (Ar)

μmol/mol

0

100

ISO 14687-2

CO2

μmol/mol

0

2

ISO 14687-2

CO

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Totale dei composti dello zolfo

μmol/mol

0

0,004

ISO 14687-2

Formaldeide (HCHO)

μmol/mol

0

0,01

ISO 14687-2

Acido formico (HCOOH)

μmol/mol

0

0,2

ISO 14687-2

Ammoniaca (NH3)

μmol/mol

0

0,1

ISO 14687-2

Totale dei composti alogenati

μmol/mol

0

0,05

ISO 14687-2

Dimensioni delle particelle

μm

0

10

ISO 14687-2

Concentrazione del particolato

μg/l

0

1

ISO 14687-2

1.5.   Caratteristiche tecniche dell'idrogeno e dei carburanti GN/biometano

Tipo: H2NG

L'idrogeno e i carburanti GN/biometano che compongono una miscela H2NG devono rispettare separatamente i corrispondenti parametri indicati nel presente allegato.


(1)  Questo valore deve essere letto come segue: resto = 100 — C3 ≤ C3 ≥ C4.

(2)  Seguire questo metodo per determinare la presenza di materiali corrosivi può dar luogo a risultati imprecisi se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della lamina di rame. È pertanto vietato aggiungere tali composti al solo scopo di influenzare il metodo di prova.

(3)  Inerti (diversi da N2) + C2 + C2+.

(4)  Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

(5)  Valore da determinare a 273,2 K (0 °C) e 101,3 kPa.

(6)  Da non condensare.

(7)  Acqua, ossigeno, azoto e argon combinati: 1 900 μmol/mol.

(8)  L'idrogeno non deve contenere polveri, sabbia, sporcizia, gomme, oli o altre sostanze in misura tale da danneggiare i dispositivi della stazione di rifornimento del veicolo (motore) alimentato.

(9)  L'indice dell'idrogeno combustibile è calcolato sottraendo da 100 % moli il contenuto totale dei componenti gassosi diversi dall'idrogeno elencati nella tabella (totale gas), espressi in % moli. È inferiore alla somma dei limiti massimi disponibili di tutti i componenti diversi dall'idrogeno presentati nella tabella.

(10)  Il valore del «totale gas» è la somma dei valori dei componenti diversi dall'idrogeno presentati nella tabella, escluso il particolato.


ALLEGATO 11

SISTEMA DIAGNOSTICO DI BORDO (OBD) DEI VEICOLI A MOTORE

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato riguarda il funzionamento dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni dei veicoli a motore.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

2.1.

«OBD», un sistema diagnostico di bordo per il controllo delle emissioni in grado di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;

2.2.

«tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del motore e del sistema OBD;

2.3.

«famiglia di veicoli», un raggruppamento, operato dal costruttore, comprendente veicoli per i quali, in virtù delle caratteristiche progettuali, ci si attendono caratteristiche simili per quanto riguarda le emissioni allo scarico e il sistema OBD. Tutti i veicoli della famiglia devono essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento, indicate nell'appendice 2 del presente allegato;

2.4.

«sistema di controllo delle emissioni», il dispositivo di controllo per la gestione elettronica del motore e qualunque componente del sistema di scarico o di evaporazione in grado di incidere sulle emissioni che invia un input o riceve un output dal dispositivo di controllo;

2.5.

«spia di malfunzionamento (MI, Malfunction indicator)», un indicatore visivo o acustico che segnala chiaramente al conducente del veicolo il funzionamento anomalo di uno dei componenti in grado di incidere sulle emissioni e collegato con il sistema OBD, o facente parte del sistema OBD stesso;

2.6.

«malfunzionamento», il guasto di un componente o di un sistema in grado di incidere sulle emissioni, di natura tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato o l'incapacità del sistema OBD di soddisfare le prescrizioni di base sul controllo di cui al presente allegato;

2.7.

«aria secondaria», l'aria introdotta nel sistema di scarico per mezzo di una pompa, di una valvola di aspirazione o di altri mezzi al fine di favorire l'ossidazione degli HC e del CO contenuti nei gas di scarico;

2.8.

«accensione irregolare del motore», la mancanza di combustione nel cilindro di un motore ad accensione comandata dovuta all'assenza di scintilla, a un errato dosaggio del carburante, a una scarsa compressione o a qualsiasi altra causa. In termini di controllo OBD si tratta della percentuale di accensioni irregolari su un numero totale di accensioni (dichiarato dal costruttore) tale da determinare un livello delle emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato o di una percentuale tale da provocare il surriscaldamento, con danni irreversibili, del catalizzatore o dei catalizzatori;

2.9.

«prova di tipo I», il ciclo di guida (parti 1 e 2) utilizzato per l'omologazione delle emissioni, descritto dettagliatamente nell'allegato 4a, tabelle A4a/1 e A4a/2, del presente regolamento;

2.10.

«ciclo di guida», l'accensione del motore, una fase di guida che consente di individuare un eventuale malfunzionamento e lo spegnimento del motore;

2.11.

«ciclo di riscaldamento», il funzionamento del veicolo per un periodo sufficiente a far aumentare la temperatura del fluido refrigerante di almeno 22 K dopo l'accensione del motore e a fargli raggiungere una temperatura di almeno 343 K (70 °C);

2.12.

«regolazione dell'alimentazione del carburante», la regolazione dell'alimentazione rispetto alla mappatura di base. Per regolazione rapida dell'alimentazione si intendono regolazioni dinamiche o istantanee. Per regolazione lenta dell'alimentazione si intendono regolazioni più graduali della taratura del carburante rispetto a quelle rapide. Le regolazioni lente permettono di compensare le differenze tra veicoli e i cambiamenti graduali che si verificano con il tempo;

2.13.

«valore di carico calcolato (CLV)», l'indicazione della portata d'aria effettiva divisa per il suo valore di picco, corretto se del caso in funzione dell'altitudine. Il valore di carico calcolato è un numero non dimensionale non riferito in modo specifico al motore, che fornisce al tecnico del servizio un'indicazione sulla percentuale di capacità del motore utilizzata (il 100 corrisponde all'apertura massima della valvola a farfalla);

Formula

2.14.

«modalità permanente per difetto di emissioni», la situazione in cui il dispositivo di controllo per la gestione del motore passa permanentemente ad una impostazione che non richiede un segnale in entrata da un componente o un sistema guasto quando il componente o il sistema guasto provocherebbe un aumento delle emissioni del veicolo superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato;

2.15.

«presa di potenza», un dispositivo azionato dal motore che serve ad alimentare un equipaggiamento ausiliario montato sul veicolo;

2.16.

«accesso», la disponibilità di tutti i dati OBD relativi alle emissioni, compresi tutti i codici di guasto necessari per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione o la riparazione di parti del veicolo che incidono sulle emissioni attraverso l'interfaccia seriale del connettore diagnostico standard (a norma dell'appendice 1, punto 6.5.3.5, del presente allegato);

2.17.

«illimitato», la caratteristica di un accesso che:

2.17.1.

non presuppone un codice di accesso ottenibile solo dal costruttore o un dispositivo analogo; oppure

2.17.2.

consente la valutazione dei dati ottenuti senza la necessità di informazioni di decodifica uniche, a meno che le informazioni stesse siano normalizzate;

2.18.

«normalizzato», una caratteristica che indica che tutti i dati del flusso di dati, compresi tutti i codici di guasto utilizzati, sono ottenuti esclusivamente nel rispetto di norme industriali che, grazie al formato chiaro e alla definizione precisa delle opzioni ammesse, assicurano un massimo livello di armonizzazione nell'industria automobilistica e la cui utilizzazione è espressamente consentita nel presente regolamento;

2.19.

«informazioni per la riparazione», tutte le informazioni necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico o la riparazione del veicolo, rese disponibili dal costruttore a officine e concessionari autorizzati. Tali informazioni comprendono all'occorrenza manuali di manutenzione, manuali tecnici, informazioni diagnostiche (per esempio valori minimi e massimi per le misurazioni), schemi elettrici, numero di identificazione della taratura del software applicabile a un tipo di veicolo, istruzioni per casi individuali e speciali, informazioni su attrezzi e apparecchiature, informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di controllo e prova. Il costruttore non ha l'obbligo di mettere a disposizione informazioni che sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono cognizioni specifiche di cui sono depositari il costruttore o i fornitori del costruttore del dispositivo di origine; in questo caso, le informazioni tecniche necessarie non devono essere indebitamente negate;

2.20.

«anomalia», in relazione ai sistemi OBD dei veicoli, caratteristiche operative temporanee o permanenti che sono rilevate in non più di due distinti componenti o sistemi controllati e che impediscono il controllo OBD efficiente di tali componenti o sistemi o non soddisfano tutte le altre prescrizioni dettagliate applicabili agli OBD. I veicoli con tali anomalie possono essere omologati, immatricolati e venduti a norma del punto 4 del presente allegato.

3.   PRESCRIZIONI E PROVE

3.1.   Tutti i veicoli devono essere muniti di un sistema OBD progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l'identificazione dei tipi di deterioramento o malfunzionamento per l'intera durata di vita del veicolo. Nel conseguimento di tale obiettivo, l'autorità di omologazione accetta che i veicoli che hanno percorso distanze superiori a quelle specificate nella prova di durata di tipo V (cfr. allegato 9 del presente regolamento) di cui al punto 3.3.1 del presente allegato, possano presentare un deterioramento delle prestazioni del sistema OBD tale da consentire il superamento del limite delle emissioni di cui al punto 3.3.2 del presente allegato prima che il sistema OBD segnali al conducente del veicolo la presenza di un guasto.

3.1.1.   L'accesso al sistema OBD necessario per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione o la riparazione del veicolo deve essere illimitato e normalizzato. Tutti i codici di guasto relativi alle emissioni devono essere conformi al punto 6.5.3.4 dell'appendice 1 del presente allegato.

3.1.2.   Al più tardi tre mesi dopo che ha fornito a officine o concessionari autorizzati le informazioni sulla riparazione il costruttore mette a disposizione tali informazioni (nonché le successive modifiche e integrazioni) dietro compenso adeguato e non discriminatorio, dandone comunicazione all'autorità di omologazione.

Qualora tale disposizione non sia osservata l'autorità di omologazione adotta le opportune misure, in conformità alla procedura prescritta per l'omologazione e il controllo, per assicurare la disponibilità delle informazioni sulle riparazioni.

3.2.   Il sistema OBD deve essere progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da essere conforme alle prescrizioni del presente allegato nelle normali condizioni di utilizzo.

3.2.1.   Disabilitazione temporanea del sistema OBD

3.2.1.1.   Il costruttore può disattivare il sistema OBD se la capacità di controllo di esso è pregiudicata da un basso livello del carburante. La disattivazione non è consentita quando il livello di carburante nel serbatoio è superiore al 20 % della capacità nominale del serbatoio.

3.2.1.2.   Il costruttore può disattivare il sistema OBD quando la temperatura ambiente è inferiore a 266 K (– 7 °C) al momento dell'accensione del motore, o ad altitudini superiori a 2 500 metri sul livello del mare, purché presenti dati e/o una valutazione tecnica dai quali risulti in modo chiaro che il controllo in tali condizioni sarebbe inaffidabile. Il costruttore può inoltre chiedere la disattivazione del sistema OBD ad altre temperature ambiente di avviamento del motore se dimostra all'autorità, tramite dati e/o una valutazione tecnica, che in tali condizioni la diagnosi sarebbe errata. Non occorre che durante la rigenerazione la spia di malfunzionamento si illumini al superamento dei limiti fissati per l'OBD, purché non sia presente alcun difetto.

3.2.1.3.   Nel caso di veicoli in cui è prevista l'installazione di prese di potenza, è consentita la disattivazione dei relativi sistemi di controllo, purché ciò avvenga esclusivamente quando la presa di potenza è in funzione.

Oltre alle disposizioni del presente punto, il costruttore può temporaneamente disabilitare il sistema OBD nei seguenti casi:

a)

veicoli policarburante o mono/bicarburante: per 1 minuto dopo il rifornimento, per dar modo alla centralina (ECU) di riconoscere la qualità e la composizione del carburante;

b)

veicoli bicarburante: per 5 secondi dopo il passaggio da un carburante all'altro per consentire la regolazione dei parametri del motore;

c)

il costruttore può non rispettare questi limiti di tempo se può dimostrare che la stabilizzazione del sistema di alimentazione del carburante dopo il rifornimento o il passaggio da un carburante all'altro richiede tempi più lunghi per motivi tecnici giustificati. In ogni caso, il sistema OBD deve essere riattivato non appena vengono riconosciute la qualità e la composizione del carburante o dopo che sono stati adeguati i parametri del motore.

3.2.2.   Accensione irregolare del motore nel caso dei veicoli con motore ad accensione comandata

3.2.2.1.   Il costruttore può adottare, come criterio di malfunzionamento, percentuali di accensioni irregolari più elevate di quelle dichiarate all'autorità nel caso di condizioni specifiche di regime e carico del motore, qualora sia possibile dimostrare all'autorità che l'individuazione di livelli più bassi di accensioni non sarebbe affidabile.

3.2.2.2.   Se il costruttore è in grado di dimostrare all'autorità che non è comunque possibile individuare una percentuale più elevata di accensioni irregolari o che tali accensioni irregolari non possono essere distinte da altri effetti (ad esempio strada in cattive condizioni, variazioni nella trasmissione, situazione successiva all'accensione del motore ecc.), in presenza di tali condizioni il sistema di controllo può essere disattivato.

3.3.   Descrizione delle prove

3.3.1.   Le prove sono effettuate sul veicolo utilizzato per la prova di durata di tipo V di cui all'allegato 9 del presente regolamento, utilizzando il procedimento di prova di cui all'appendice 1 del presente allegato e dopo la conclusione della prova di durata di tipo V.

Se quest'ultima non è effettuata, o se il costruttore ne fa richiesta, per le prove dimostrative del sistema OBD può essere utilizzato un veicolo rappresentativo e di età adeguata.

3.3.2.   Il sistema OBD deve indicare il guasto di un componente o sistema che incide sulle emissioni quando tale guasto provoca un aumento delle emissioni superiore ai limiti indicati nella tabella A11/1, nella tabella A11/2 oppure nella tabella A11/3, conformemente a quanto indicato al punto 12 del presente regolamento.

3.3.2.1.   I valori limite per l'OBD da applicarsi ai veicoli omologati conformemente ai limiti di emissione di cui al punto 5.3.1.4, tabella 1, del presente regolamento, dalle date di cui ai punti 12.2.3 e 12.2.4 del presente regolamento, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, sono contenuti nella

tabella A11/1.

Tabella A11/1: Valori limite OBD definitivi

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Massa del monossido di carbonio

Massa degli idrocarburi non metanici

Massa degli ossidi di azoto

Massa di particolato (1)

Numero di particelle (1)

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

Tutti

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1

I

MR ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305  < MR ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760  < MR

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

Tutti

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Legenda

PI

accensione comandata.

CI

accensione spontanea.

3.3.2.2.   Fino alle date indicate ai punti 12.2.3 e 12.2.4 del presente regolamento, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, i valori limite per l'OBD di cui alla tabella A11/2 vanno applicati ai veicoli omologati conformemente ai limiti di emissione di cui al punto 5.3.1.4, tabella 1, del presente regolamento, a scelta del costruttore:

Tabella A11/2

Valori limite OBD preliminari

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Massa del monossido di carbonio

Massa degli idrocarburi non metanici

Massa degli ossidi di azoto

Massa di particolato (2)

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

M

Tutti

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1

I

MR ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305  < MR ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760  < MR

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

Tutti

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Legenda

PI

accensione comandata.

CI

accensione spontanea.

3.3.2.3.   I valori limite per l'OBD da applicarsi ai veicoli con motore ad accensione spontanea conformi ai valori limite di emissione di cui al punto 5.3.1.4, tabella 1, del presente regolamento e omologati prima delle date indicate al punto 12.2.1 del presente regolamento sono contenuti nella tabella A11/3. Tali valori limite non saranno più validi a partire dalle date indicate al punto 12.2.2 del presente regolamento per i nuovi veicoli da immatricolare, vendere o immettere in circolazione.

Tabella A11/3

Valori limite OBD provvisori

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Massa del monossido di carbonio

Massa degli idrocarburi non metanici

Massa degli ossidi di azoto

Massa di particolato

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Categoria

Classe

 

CI

CI

CI

CI

M

Tutti

1 900

320

240

50

N1

I

MR ≤ 1 305

1 900

320

240

50

II

1 305  < MR ≤ 1 760

2 400

360

315

50

III

1 760  < MR

2 800

400

375

50

N2

Tutti

2 800

400

375

50

Legenda

PI

accensione comandata.

CI

accensione spontanea.

3.3.3.   Prescrizioni relative al controllo nei veicoli con motore ad accensione comandata

Per soddisfare le prescrizioni del punto 3.3.2 del presente allegato, il sistema OBD deve controllare almeno quanto segue:

3.3.3.1.   riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle emissioni di THC e NOx. I costruttori possono controllare il solo catalizzatore frontale o tale catalizzatore insieme al più vicino catalizzatore (o catalizzatori) a valle. Si considera che vi sia un malfunzionamento di ciascun catalizzatore o combinazione di catalizzatori controllati quando le emissioni superano i limiti di NMHC o NOx di cui al punto 3.3.2 del presente allegato;

3.3.3.2.   presenza di accensioni irregolari nel motore funzionante al regime delimitato dalle seguenti linee:

a)

regime massimo di 4 500 min– 1 o 1 000 min– 1 superiore al regime più elevato registrato durante il ciclo di prova di tipo I (scegliere il valore più basso);

b)

linea di coppia positiva (vale a dire carico del motore con trasmissione al minimo);

c)

linea che collega i seguenti punti operativi del motore: la linea di coppia positiva a 3 000 min– 1 e un punto sulla linea del regime massimo definito al precedente punto a) con la pressione di aspirazione del motore di 13,33 kPa inferiore a quella registrata alla linea di coppia positiva;

3.3.3.3.   deterioramento della sonda dell'ossigeno;

il presente punto si riferisce al deterioramento di tutte le sonde dell'ossigeno montate e utilizzate per monitorare eventuali malfunzionamenti del convertitore catalitico secondo le prescrizioni del presente allegato;

3.3.3.4.   se attivi per il carburante prescelto o altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi di controllo del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni, collegati a un computer che, se guasto, può causare emissioni allo scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato;

3.3.3.5.   in assenza di altri sistemi di controllo, tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che possono incidere sulle emissioni e sono collegati a un computer, compresi tutti i sensori necessari per effettuare le funzioni di controllo, devono essere controllati per verificare la continuità dei circuiti;

3.3.3.6.   il comando elettronico di spurgo delle emissioni evaporative deve essere controllato per verificare quantomeno la continuità del circuito;

3.3.3.7.   per i motori ad accensione comandata, eventuali malfunzionamenti che possano portare al superamento dei limiti per le emissioni di particolato stabiliti al punto 3.3.2 del presente allegato devono essere monitorati secondo le prescrizioni del presente allegato per i motori ad accensione spontanea.

3.3.4.   Prescrizioni relative al controllo nei veicoli con motore ad accensione spontanea

Conformemente alle prescrizioni del punto 3.3.2 del presente allegato, il sistema OBD deve monitorare quanto segue:

3.3.4.1.

il calo di prestazioni dell'eventuale convertitore catalitico;

3.3.4.2.

la funzionalità e integrità dell'eventuale filtro antiparticolato;

3.3.4.3.

nel sistema di iniezione, l'attuatore o gli attuatori elettronici che regolano la quantità di carburante e la fasatura; tale controllo va eseguito per verificare la continuità dei circuiti e la perdita totale di funzionalità;

3.3.4.4.

altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o componenti o sistemi del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni, collegati a un computer che, se guasto, può causare emissioni allo scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato. Esempi di detti sistemi o componenti sono quelli per il controllo e il comando della portata massica d'aria, della portata volumetrica (e della temperatura) dell'aria, della pressione di sovralimentazione e della pressione nel collettore di aspirazione (oltre ai sensori che permettono di eseguire tali funzioni);

3.3.4.5.

in assenza di altri sistemi di controllo, tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni e sono collegati a un computer (il controllo va eseguito per verificare la continuità dei circuiti);

3.3.4.6.

i malfunzionamenti e la riduzione di efficienza del sistema EGR;

3.3.4.7.

i malfunzionamenti e la riduzione di efficienza dei sistemi di post-trattamento degli NOx che adoperano un reagente e dei relativi sottosistemi di dosaggio;

3.3.4.8.

i malfunzionamenti e la riduzione di efficienza dei sistemi di post-trattamento degli NOx che non adoperano un reagente;

3.3.4.9.

vanno monitorati comunque i seguenti dispositivi in caso di guasto o di asportazione dal veicolo (qualora l'asportazione comporti il superamento dei limiti di emissione applicabili):

a)

filtro antiparticolato installato nei motori ad accensione spontanea come entità tecnica indipendente o integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni;

b)

sistema di post-trattamento degli NOx installato nei motori ad accensione spontanea come entità tecnica indipendente o integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni;

c)

catalizzatore di ossidazione per motori diesel (DOC) installato nei motori ad accensione spontanea come entità tecnica indipendente o integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni;

3.3.4.10.

i dispositivi di cui al punto 3.3.4.9 del presente allegato vanno monitorati anche per rilevare eventuali guasti che provocherebbero il superamento dei valori limite applicabili per l'OBD.

3.3.5.   Il costruttore può dimostrare all'autorità di omologazione che determinati componenti o sistemi non necessitano di controllo se, nel caso di un guasto completo o di una loro asportazione dal veicolo, non vengono superati i limiti delle emissioni di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

3.4.   A ciascun avviamento del motore deve iniziare una sequenza di verifiche diagnostiche che deve essere completata almeno una volta, purché le condizioni di prova prescritte siano soddisfatte. Le condizioni di prova devono essere selezionate in modo che si presentino durante la guida normale del veicolo, come indicato per la prova di tipo I.

3.5.   Attivazione della spia di malfunzionamento (MI)

3.5.1.   Il sistema OBD deve comprendere una spia di malfunzionamento (MI) facilmente percepibile dal conducente del veicolo. L'MI non deve essere utilizzata per scopi diversi dalla segnalazione di avvio di emergenza o di efficienza ridotta e deve essere visibile in tutte le normali condizioni di luce. Quando è attiva, deve visualizzare un simbolo conforme alla norma ISO 2575. Un veicolo deve essere munito di non più di una MI generale per i problemi di emissioni. È ammessa la presenza di altre spie luminose con funzioni specifiche diverse (ad es. per il sistema di frenatura, le cinture di sicurezza, la pressione dell'olio ecc.). Per la spia MI non è consentito l'uso del colore rosso.

3.5.2.   Nel caso di strategie che richiedono in media più di due cicli di precondizionamento per l'attivazione dell'MI, il costruttore deve presentare dati e/o una valutazione tecnica che dimostrino che il sistema di controllo è ugualmente efficace e tempestivo nel rilevare il deterioramento di un elemento. Non sono ammesse strategie che richiedono in media più di dieci cicli di guida per attivare l'MI. L'MI deve inoltre entrare in funzione ogni volta che l'unità di controllo del motore passa alla modalità permanente per difetto di emissioni se vengono superati i limiti delle emissioni di cui al punto 3.3.2 del presente allegato o se il sistema OBD non è in grado di soddisfare le prescrizioni di base relative al controllo specificate al punto 3.3.3 o al punto 3.3.4 del presente allegato. L'MI deve fornire un segnale distinto, per esempio una luce intermittente, ogni volta che nel motore si verificano accensioni irregolari tali da poter provocare un guasto al catalizzatore, secondo quanto specificato dal costruttore. L'MI deve attivarsi quando la chiave di accensione del veicolo è in posizione di contatto prima dell'avviamento del motore e disattivarsi dopo l'avviamento del motore se non è stato accertato alcun malfunzionamento.

3.6.   Memorizzazione del codice di guasto

3.6.1.   Il sistema OBD deve registrare il codice o i codici di guasto che indicano lo stato del sistema di controllo delle emissioni. Vanno usati codici di stato diversi per identificare i sistemi di controllo delle emissioni che funzionano correttamente e quelli che richiedono un ulteriore utilizzo del veicolo per poter essere valutati appieno. Se l'MI è attivata a causa di un deterioramento o malfunzionamento o del passaggio alla modalità permanente per difetto di emissioni, deve essere memorizzato un codice di guasto che identifichi il tipo di malfunzionamento. Un codice di guasto deve essere memorizzato anche nei casi di cui ai punti 3.3.3.5 e 3.3.4.5 del presente allegato.

3.6.2.   In qualsiasi momento, mentre l'MI è attivata, il valore della distanza percorsa dal veicolo deve essere disponibile attraverso la porta seriale del connettore normalizzato per la trasmissione dati.

3.6.3.   Nel caso di veicoli muniti di motore ad accensione comandata, non è necessario che i cilindri interessati da accensioni irregolari siano identificati singolarmente, se è stato memorizzato un distinto codice di guasto che indica l'accensione irregolare in uno o più cilindri.

3.7.   Disattivazione della spia MI

3.7.1.   Se non si verificano più accensioni irregolari tali da poter causare un danno al catalizzatore (secondo le indicazioni del costruttore), o se si fa funzionare il motore dopo che sono state apportate modifiche al regime e al carico dello stesso, tali che il livello di accensioni irregolari non possa produrre danni al catalizzatore, l'MI può essere riportata nella precedente posizione di attivazione durante il primo ciclo di guida in cui è stata individuata l'accensione irregolare e può essere riportata nella posizione normale nei cicli successivi. Se l'MI è riportata nella precedente posizione di attivazione, i corrispondenti codici di guasto e le condizioni freeze-frame (fermo immagine) precedentemente memorizzate possono essere cancellati.

3.7.2.   Per tutti gli altri tipi di malfunzionamenti, l'MI può essere disattivata dopo tre cicli di guida consecutivi nel corso dei quali il sistema di controllo che attiva l'MI non individua più il malfunzionamento e se non è stato individuato alcun altro tipo di malfunzionamento che possa far entrare in funzione l'MI.

3.8.   Cancellazione di un codice di guasto

3.8.1.   Il sistema OBD può cancellare un codice di guasto, la distanza percorsa e le informazioni freeze-frame se lo stesso guasto non si registra nuovamente per almeno 40 cicli di riscaldamento del motore.

3.9.   Veicoli bicarburante a gas

Nel caso dei veicoli bicarburante a gas, in linea di massima per ciascun tipo di carburante [benzina e (GN/biometano)/GPL] si applicano tutte le prescrizioni previste per l'OBD dei veicoli monocarburante. A tale fine si utilizza una delle opzioni indicate ai punti 3.9.1 e 3.9.2 del presente allegato o una combinazione di esse.

3.9.1.   Sistema OBD unico per entrambi i tipi di carburante

3.9.1.1.   I procedimenti seguenti sono eseguiti per ciascuna diagnosi effettuata da un sistema OBD unico per funzionamento con benzina e con (GN/biometano)/GPL, indipendentemente dal carburante utilizzato o in modo specifico per il carburante particolare:

a)

attivazione della spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 3.5 del presente allegato);

b)

memorizzazione del codice di guasto (cfr. punto 3.6 del presente allegato);

c)

disattivazione della spia MI (cfr. punto 3.7 del presente allegato);

d)

cancellazione di un codice di guasto (cfr. punto 3.8 del presente allegato).

Per i componenti o sistemi da controllare, è possibile utilizzare una diagnosi distinta per ciascun tipo di carburante oppure una diagnosi unica.

3.9.1.2.   Il sistema OBD può essere installato in uno o più computer.

3.9.2.   Due sistemi OBD distinti, uno per ciascun tipo di carburante

3.9.2.1.   I procedimenti seguenti sono eseguiti l'uno indipendentemente dall'altro quando il veicolo funziona a benzina o a (GN/biometano)/GPL:

a)

attivazione della spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 3.5 del presente allegato);

b)

memorizzazione del codice di guasto (cfr. punto 3.6 del presente allegato);

c)

disattivazione della spia MI (cfr. punto 3.7 del presente allegato);

d)

cancellazione di un codice di guasto (cfr. punto 3.8 del presente allegato).

3.9.2.2.   I sistemi OBD distinti possono essere installati in uno o più computer.

3.9.3.   Requisiti specifici per la trasmissione di segnali diagnostici da veicoli bicarburante a gas

3.9.3.1.   I segnali diagnostici sono trasmessi con uno o più indirizzi di partenza, a seconda di quanto richiesto dallo scanner per la diagnosi. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella norma ISO DIS 15031-5 «Road vehicles — communication between vehicles and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 5: Emissions-related diagnostic services», del 1o novembre 2001.

3.9.3.2.   L'identificazione delle informazioni riferite in modo specifico a un carburante può essere effettuata:

a)

mediante l'uso degli indirizzi di partenza; e/o

b)

mediante l'uso di un selettore del carburante; e/o

c)

mediante l'uso di codici di guasto riferiti a un carburante specifico.

3.9.4.   Per quanto riguarda il codice di stato (descritto nel punto 3.6 del presente allegato), si utilizza una delle due opzioni seguenti se una o più delle diagnosi per l'indicazione della disponibilità è specifica per un dato tipo di carburante:

a)

il codice di stato è riferito a un carburante specifico, ossia utilizzo di due codici di stato, uno per ciascun tipo di carburante;

b)

il codice di stato indica i sistemi di controllo interamente valutati per ambedue i tipi di carburante [benzina e (GN/biometano)/GPL)] quando i sistemi di controllo sono interamente valutati per uno dei due tipi di carburante.

Se nessuna delle diagnosi per l'indicazione della disponibilità è specifica per un dato tipo di carburante, allora basta il supporto di un solo codice di stato.

4.   PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI SISTEMI DIAGNOSTICI DI BORDO

4.1.   Il costruttore può chiedere all'autorità di omologazione che un sistema OBD sia ammesso all'omologazione anche se presenta una o più anomalie che non consentono di rispettare appieno le prescrizioni specifiche del presente allegato.

4.2.   Nel valutare tale richiesta, l'autorità deve determinare se sia impossibile o irragionevole raggiungere la conformità con le prescrizioni del presente allegato.

L'autorità di omologazione deve tenere conto dei dati forniti dal costruttore in relazione (ma non limitatamente) a fattori quali fattibilità tecnica, tempi e cicli di produzione, compresi l'introduzione o l'eliminazione di motori o progetti di veicoli, l'aggiornamento programmato dei computer, la misura in cui il sistema OBD associato sia in grado di rispettare le prescrizioni del presente regolamento e il fatto che il costruttore abbia fatto uno sforzo accettabile per ottenere la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

4.2.1.   L'autorità di omologazione non accetta la richiesta di ammettere anomalie che includano la completa assenza di un sistema di monitoraggio diagnostico prescritto o l'assenza della registrazione e della segnalazione prescritte dei dati relativi a un sistema di monitoraggio.

4.2.2.   L'autorità di omologazione non accetta la richiesta di ammettere anomalie che determinino il mancato rispetto dei valori limite OBD di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

4.3.   Per quanto riguarda l'ordine di identificazione delle anomalie, devono essere individuate per prime quelle relative ai punti 3.3.3.1, 3.3.3.2 e 3.3.3.3 del presente allegato per i motori ad accensione comandata e ai punti 3.3.4.1, 3.3.4.2 e 3.3.4.3 per i motori ad accensione spontanea.

4.4.   Anteriormente o al momento dell'omologazione non è ammessa alcuna anomalia in relazione alle prescrizioni del punto 6.5 — con l'eccezione del punto 6.5.3.4 — dell'appendice 1 del presente allegato.

4.5.   Periodo in cui è ammessa un'anomalia

4.5.1.   Un'anomalia può protrarsi per due anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggerla, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a tre anni.

4.5.2.   Il costruttore può richiedere che il servizio amministrativo ammetta un'anomalia con effetto retroattivo se tale anomalia si è manifestata dopo che è stata rilasciata l'omologazione originaria. In questo caso, l'anomalia può essere ammessa per un periodo di due anni dopo la notifica all'autorità di omologazione, a meno che non si possa adeguatamente dimostrare che, per correggerla, sono necessari cambiamenti sostanziali della costruzione del veicolo e un periodo di tempo superiore a due anni. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a tre anni.

4.6.   L'autorità di omologazione deve notificare la decisione di ammettere un'anomalia a tutte le altre parti contraenti l'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento.

5.   ACCESSO AI DATI DELL'OBD

5.1.   Le domande di omologazione o di modifica di un'omologazione devono essere corredate dei dati riguardanti il sistema OBD del veicolo. Tali dati devono consentire ai fabbricanti di componenti di ricambio o di adeguamento di produrre componenti compatibili con i sistemi OBD dei veicoli, in modo che sia garantito il regolare funzionamento dei veicoli, senza malfunzionamenti. I dati devono inoltre permettere ai fabbricanti di dispositivi di diagnosi e attrezzature di prova di produrre dispositivi e attrezzature in grado di fornire una diagnosi efficace e precisa dei sistemi di controllo delle emissioni dei veicoli.

5.2.   Le autorità di omologazione devono mettere a disposizione, in maniera non selettiva, di ogni fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova che ne faccia richiesta l'appendice 1 dell'allegato 2 del presente regolamento, contenente tutte le informazioni utili riguardanti il sistema OBD.

5.2.1.   Se l'autorità di omologazione riceve da un fabbricante di componenti, strumenti diagnostici o attrezzature di prova una richiesta di informazioni circa il sistema OBD di un veicolo che è stato omologato sulla base di una precedente versione del regolamento:

a)

l'autorità di omologazione invita, entro 30 giorni, il costruttore del veicolo in questione a fornirle le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.7.6 dell'allegato 1 del presente regolamento. non si applicano le disposizioni del punto 3.2.12.2.7.6 dell'allegato 1 (vale a dire la seguente frase: «a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprietà intellettuale o consistano in cognizioni specifiche di cui siano depositari il costruttore o i fornitori del dispositivo d'origine»;

b)

il costruttore fornisce queste informazioni alle autorità di omologazione entro due mesi dalla richiesta;

c)

l'autorità di omologazione trasmette queste informazioni alle autorità di omologazione delle parti contraenti; l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione iniziale acclude tali informazioni all'allegato 1 del presente regolamento, contenente la documentazione per l'omologazione del veicolo.

La disposizione di cui sopra non invalida le omologazioni precedentemente rilasciate in base al regolamento n. 83 né osta all'estensione di tali omologazioni alle condizioni previste dal regolamento in base alla quale esse sono state inizialmente rilasciate.

5.2.2.   Queste informazioni possono essere richieste soltanto per parti di ricambio o di manutenzione che sono oggetto di un'omologazione ECE o per componenti di sistemi che sono oggetto di un'omologazione ECE.

5.2.3.   Nella domanda di informazioni devono essere indicate con precisione le caratteristiche del modello di veicolo in questione. Deve confermare che le informazioni sono necessarie per lo sviluppo di pezzi di ricambio o di adeguamento, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova.


(1)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

(2)  I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.

Appendice 1

Aspetti funzionali dei sistemi diagnostici di bordo (OBD)

1.   INTRODUZIONE

Nella presente appendice è descritta la procedura da seguire per le prove conformemente al punto 3 del presente allegato. Si tratta di un metodo per verificare il funzionamento del sistema diagnostico di bordo (OBD) montato sul veicolo mediante simulazione di guasto dei sistemi corrispondenti al livello del sistema di gestione del motore o di controllo delle emissioni. In base a tale metodo sono inoltre stabilite le procedure per la determinazione della durabilità dei sistemi OBD.

Il costruttore deve fornire i componenti e/o i dispositivi elettrici difettosi da utilizzare per simulare i guasti. Quando sono sottoposti al ciclo di prova di tipo I, tali componenti e/o dispositivi non devono provocare emissioni che superino di oltre il 20 % i limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

Quando il veicolo è sottoposto a prova con i componenti o dispositivi difettosi montati, il sistema OBD è omologato se l'MI si è attivato. L'omologazione del sistema OBD viene concessa anche se l'MI si attiva al di sotto dei valori limite per l'OBD.

2.   DESCRIZIONE DELLA PROVA

2.1.   La prova dei sistemi OBD si articola nelle seguenti fasi:

2.1.1.

simulazione di malfunzionamento di un componente del sistema di gestione del motore o di controllo delle emissioni;

2.1.2.

precondizionamento del veicolo con malfunzionamento simulato secondo quanto prescritto al punto 6.2.1 o 6.2.2 della presente appendice;

2.1.3.

guida del veicolo con malfunzionamento simulato per un ciclo di prova di tipo I e misurazione delle emissioni del veicolo;

2.1.4.

verifica della reazione del sistema OBD al malfunzionamento simulato e della corretta segnalazione al conducente del veicolo.

2.2.   In alternativa, su richiesta del costruttore, può essere simulato elettronicamente il malfunzionamento di uno o più componenti, in conformità alle prescrizioni del punto 6 della presente appendice.

2.3.   Il costruttore può chiedere che il controllo sia effettuato al di fuori del ciclo di prova di tipo I se può dimostrare all'autorità di omologazione che il controllo nelle condizioni di prova di tipo I imporrebbe condizioni di controllo restrittive per il veicolo in circolazione.

3.   VEICOLO E CARBURANTE DI PROVA

3.1.   Veicolo

Il veicolo di prova deve essere conforme alle prescrizioni del punto 3.2 dell'allegato 4a del presente regolamento.

3.2.   Carburante

Per le prove deve essere usato il carburante di riferimento appropriato descritto nell'allegato 10 o nell'allegato 10a del presente regolamento. Il tipo di carburante per ciascun tipo di guasto da sottoporre a prova (descritto al punto 6.3 della presente appendice) può essere scelto dall'autorità di omologazione tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato 10a del presente regolamento per la prova su veicoli a gas monocarburante e tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato 10 e nell'allegato 10a del presente regolamento per la prova su veicoli bicarburante a gas. Il tipo di carburante scelto non deve essere cambiato nel corso di nessuna delle fasi della prova (descritte ai punti da 2.1 a 2.3 della presente appendice). Nel caso sia utilizzato come carburante il GPL o GN/biometano è consentito avviare il motore a benzina e passare al GPL o al GN/biometano dopo un periodo di tempo predeterminato controllato automaticamente e non modificabile dal conducente.

4.   TEMPERATURA E PRESSIONE DI PROVA

4.1.   La temperatura e la pressione di prova devono essere conformi alle prescrizioni della prova di tipo I, descritta al punto 3.1 dell'allegato 4a del presente regolamento.

5.   APPARECCHIATURE DI PROVA

5.1.   Banco dinamometrico

Il banco dinamometrico deve possedere i requisiti indicati nell'appendice 1 dell'allegato 4a del presente regolamento.

6.   PROCEDIMENTO DI PROVA DEL SISTEMA OBD

6.1.   Il ciclo di funzionamento al banco dinamometrico deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato 4a del presente regolamento.

6.2.   Precondizionamento del veicolo

6.2.1.   A seconda del tipo di motore e dopo aver inserito uno dei tipi di guasto di cui al punto 6.3 della presente appendice, il veicolo deve essere precondizionato eseguendo almeno due prove consecutive di tipo I (parti 1 e 2). Per i veicoli con motore ad accensione spontanea è ammesso un ulteriore condizionamento mediante l'esecuzione di due cicli della parte 2.

6.2.2.   Su richiesta del costruttore, si possono utilizzare metodi di condizionamento alternativi.

6.3.   Tipi di guasto da sottoporre a prova

6.3.1.   Veicoli con motore ad accensione comandata:

6.3.1.1.

sostituzione del catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o difettoso o simulazione elettronica del guasto;

6.3.1.2.

condizioni di accensione irregolare del motore corrispondenti alle condizioni di controllo dell'accensione irregolare di cui al punto 3.3.3.2 dell'allegato 11 del presente regolamento;

6.3.1.3.

sostituzione della sonda dell'ossigeno con una sonda deteriorata o difettosa o simulazione elettronica del guasto;

6.3.1.4.

disinnesto elettrico di qualsiasi altro componente che incide sulle emissioni ed è collegato a un computer di controllo del gruppo propulsore (se attivato con il tipo di carburante scelto);

6.3.1.5.

disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato con il tipo di carburante scelto). Non è necessario effettuare la prova di tipo I per questo tipo di guasto specifico.

6.3.2.   Veicoli con motore ad accensione spontanea

6.3.2.1.

Sostituzione dell'eventuale catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o difettoso o simulazione elettronica del guasto.

6.3.2.2.

Rimozione completa dell'eventuale filtro antiparticolato o, se i sensori sono parte integrante di tale dispositivo, installazione di un filtro antiparticolato difettoso.

6.3.2.3.

Disinnesto elettrico dell'eventuale attuatore elettronico di controllo della mandata di carburante e di anticipo dell'iniezione del sistema di alimentazione.

6.3.2.4.

Disinnesto elettrico di qualsiasi altro componente che incide sulle emissioni ed è collegato a un computer di gestione del gruppo propulsore.

6.3.2.5.

In conformità alle prescrizioni dei punti 6.3.2.3 e 6.3.2.4 della presente appendice, e previo accordo dell'autorità di omologazione, il costruttore deve poter dimostrare che il sistema OBD segnala un guasto quando si produce un disinnesto.

6.3.2.6.

Il costruttore deve dimostrare che i malfunzionamenti del flusso EGR e del refrigerante sono rilevati dal sistema OBD durante la prova.

6.4.   Prova del sistema OBD

6.4.1.   Veicoli dotati di motore ad accensione comandata

6.4.1.1.

Dopo il precondizionamento del veicolo eseguito in conformità al punto 6.2 della presente appendice, il veicolo di prova viene sottoposto alla prova di tipo I (parti 1 e 2).

La spia di malfunzionamento deve attivarsi prima del termine di tale prova in tutte le condizioni di cui ai punti da 6.4.1.2 a 6.4.1.5 della presente appendice. Il servizio tecnico può sostituire tali condizioni con altre in conformità al punto 6.4.1.6 della presente appendice. I guasti simulati non devono però essere più di quattro (4) ai fini dell'omologazione.

Per le prove dei veicoli bicarburante a gas, entrambi i tipi di carburante devono essere utilizzati per un massimo di quattro (4) guasti simulati a discrezione dell'autorità di omologazione.

6.4.1.2.

Sostituzione del catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o difettoso oppure simulazione elettronica di un catalizzatore deteriorato o difettoso che provochi emissioni di NMHC superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

6.4.1.3.

Condizioni indotte di accensione irregolare corrispondenti alle condizioni di controllo dell'accensione irregolare di cui al punto 3.3.3.2 del presente allegato che provochino emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

6.4.1.4.

Sostituzione del sensore dell'ossigeno con un sensore deteriorato o difettoso oppure simulazione elettronica di un sensore deteriorato o difettoso che provochi emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

6.4.1.5.

Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato con il tipo di carburante scelto).

6.4.1.6.

Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni e sono collegati a un computer, che provochi emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato (se attivato col tipo di carburante scelto).

6.4.2.   Veicoli con motore ad accensione spontanea

6.4.2.1.

Dopo il precondizionamento del veicolo eseguito in conformità al punto 6.2 della presente appendice, il veicolo di prova viene sottoposto alla prova di tipo I (parti 1 e 2).

La spia di malfunzionamento deve attivarsi prima del termine di tale prova in tutte le condizioni di cui ai punti da 6.4.2.2 a 6.4.2.5 della presente appendice. Il servizio tecnico può sostituire tali condizioni con altre in conformità al punto 6.4.2.5 della presente appendice. I guasti simulati non devono però essere più di quattro (4) ai fini dell'omologazione.

6.4.2.2.

Sostituzione dell'eventuale catalizzatore con un catalizzatore deteriorato o difettoso oppure simulazione elettronica di un catalizzatore deteriorato o difettoso, in modo da provocare emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

6.4.2.3.

Rimozione completa dell'eventuale filtro antiparticolato oppure sostituzione dello stesso con un filtro difettoso conforme alle condizioni di cui al punto 6.3.2.2 della presente appendice, che provochi emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

6.4.2.4.

Con riferimento al punto 6.3.2.5 della presente appendice, disinnesto dell'eventuale attuatore elettronico di controllo della mandata di carburante e di anticipo del sistema di alimentazione, che provochi emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

6.4.2.5.

Con riferimento al punto 6.3.2.5 della presente appendice, disinnesto di qualsiasi altro componente del gruppo propulsore che incide sulle emissioni ed è collegato a un computer, che provochi emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.

6.5.   Segnali diagnostici

6.5.1.   Riservato

6.5.1.1.   Una volta individuato il primo malfunzionamento di un componente o di un sistema, le condizioni del motore presenti nel momento dell'individuazione devono essere memorizzate nel computer come dati freeze-frame. Nel caso in cui si verifichi, successivamente, un malfunzionamento del sistema di alimentazione o un'irregolarità nell'accensione, le condizioni freeze-frame precedentemente memorizzate devono essere sostituite dalle condizioni di accensione irregolare o di malfunzionamento del sistema di alimentazione (a seconda di quelle che si verificano prima). Le condizioni memorizzate del motore devono includere (ma non essere limitate a): valore di carico calcolato, regime del motore, valore di regolazione dell'alimentazione del carburante (se disponibile), pressione del carburante (se disponibile), velocità del veicolo (se disponibile), temperatura del liquido di raffreddamento, pressione nel collettore di aspirazione (se disponibile), funzionamento in circuito chiuso o aperto («closed loop» o «open loop») (se disponibile), e codice di guasto che ha determinato la memorizzazione dei dati. Il costruttore deve selezionare, per la memorizzazione delle condizioni freeze-frame, la serie di condizioni più adatta a facilitare una riparazione efficace. È prescritto un solo frame di dati. Il costruttore può decidere di memorizzare altri frame di dati, purché sia possibile leggere almeno il frame di dati prescritto utilizzando uno strumento di diagnosi generico che possieda i requisiti di cui ai punti 6.5.3.2 e 6.5.3.3 della presente appendice. Se il codice di guasto che ha determinato la memorizzazione delle condizioni è cancellato conformemente al punto 3.8 del presente allegato, possono essere cancellate anche le condizioni memorizzate relative al motore.

6.5.1.2.   Oltre alle informazioni freeze-frame prescritte, i seguenti segnali, se disponibili, devono essere messi a disposizione, a richiesta, attraverso la porta seriale del connettore normalizzato per la trasmissione dati, sempreché l'informazione sia disponibile al computer di bordo o possa essere ottenuta utilizzando le informazioni di cui lo stesso computer dispone: codici diagnostici di guasto, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, stato del sistema di controllo del carburante (circuito chiuso, circuito aperto, altro), regolazione dell'alimentazione di carburante, anticipo dell'accensione, temperatura dell'aria di aspirazione, pressione nel collettore di aspirazione, flusso d'aria, regime del motore, valore di uscita del sensore di posizione della valvola a farfalla, stato dell'aria secondaria (a monte, a valle o nell'atmosfera), valore calcolato di carico, velocità del veicolo e pressione del carburante.

I segnali devono essere forniti in unità standard sulla base delle specifiche di cui al punto 6.5.3 della presente appendice. I segnali effettivi devono essere chiaramente distinti dai segnali dei valori per difetto o dai segnali di efficienza ridotta («limp home»).

6.5.1.3.   Per tutti i sistemi di controllo delle emissioni oggetto di prove specifiche di valutazione a bordo (catalizzatore, sonda dell'ossigeno ecc.), con l'eccezione della rilevazione delle accensioni irregolari, del controllo del sistema di alimentazione e del controllo generale dei componenti, i risultati delle prove più recenti realizzate sul veicolo e i limiti di riferimento per la valutazione del sistema devono essere messi a disposizione attraverso la porta seriale del connettore normalizzato per la comunicazione dei dati, in conformità alle specifiche di cui al punto 6.5.3 della presente appendice. Per i sistemi e componenti oggetto delle eccezioni sopra indicate, deve essere disponibile, attraverso il connettore normalizzato per la comunicazione dei dati, l'indicazione «superato/non superato» dei più recenti risultati di prova.

Tutti i dati da memorizzare in relazione all'efficienza in uso del sistema OBD secondo il punto 7.6 della presente appendice devono essere disponibili attraverso la porta seriale del connettore dei dati normalizzati secondo le specifiche del punto 6.5.3 della presente appendice.

6.5.1.4.   Le prescrizioni OBD in base alle quali viene omologato il veicolo (ovvero l'allegato 11 o le prescrizioni alternative di cui al punto 5 del presente regolamento) e i principali sistemi di controllo delle emissioni controllati dal sistema OBD conformemente alle disposizioni del punto 6.5.3.3 della presente appendice devono essere disponibili attraverso la porta seriale del connettore normalizzato per la comunicazione dei dati, in conformità alle specifiche di cui al punto 6.5.3 della presente appendice.

6.5.1.5.   Per tutti i tipi di veicolo immessi in circolazione, il numero di identificazione della taratura del software deve essere disponibile attraverso la porta seriale del connettore normalizzato per la comunicazione dei dati. Il numero di identificazione della taratura del software deve essere fornito in un formato standard.

6.5.2.   Non è prescritto che il sistema diagnostico controlli i componenti in caso di malfunzionamento, se la valutazione comporta un rischio per la sicurezza o può provocare un guasto del componente stesso.

6.5.3.   L'accesso al sistema di diagnosi per il controllo delle emissioni deve essere normalizzato e illimitato; il sistema deve essere conforme alle norme ISO e/o alle specifiche SAE sotto indicate.

6.5.3.1.   Per i collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni si applica una delle norme seguenti, con le restrizioni indicate:

 

ISO 9141 — 2: 1994 (modificata nel 1996) «Road Vehicles — Diagnostic Systems — Part 2: CARB requirements for interchange of digital information»;

 

SAE J1850: marzo 1998 «Class B Data Communication Network Interface». I messaggi che interessano le emissioni devono avvalersi del controllo di ridondanza ciclica e dell'intestazione a tre byte e non devono utilizzare separazioni tra byte, né sommare i controlli (checksum);

 

ISO 14230 — parte 4 «Road Vehicles — Keyword protocol 2000 for diagnostic systems — Part 4: Requirements for emission-relate systems»;

 

ISO DIS 15765-4 «Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) — Part 4: Requirements for emissions-related systems», del 1o novembre 2001.

6.5.3.2.   L'apparecchiatura di prova e gli strumenti di diagnosi necessari per comunicare con i sistemi OBD devono essere almeno conformi alle specifiche funzionali di cui alla norma ISO DIS 15031-4 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 4: External test equipment», del 1o novembre 2001.

6.5.3.3.   I dati diagnostici di base (di cui ai punti da 6.5.1.1 a 6.5.1.5 della presente appendice) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti utilizzando il formato e le unità descritti nella norma ISO DIS 15031-5 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 5: Emissions-related diagnostic services», del 1o novembre 2001, ed essere accessibili per mezzo di uno strumento di diagnosi conforme alle prescrizioni della norma ISO DIS 15031-4.

Il costruttore del veicolo deve fornire a un organismo nazionale di normazione i particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma collegati al presente regolamento.

6.5.3.4.   Quando viene memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il guasto servendosi del codice di guasto più appropriato coerente con quelli precisati al punto 6.3 della norma ISO DIS 15031-6 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 6: Diagnostic trouble code definitions», relativi a «emission related system diagnostic trouble codes». Se l'identificazione non è possibile, il costruttore può utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui ai punti 5.3 e 5.6 della norma ISO DIS 15031-6. I codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando uno strumento diagnostico normalizzato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.2 della presente appendice.

Il costruttore del veicolo deve fornire a un organismo nazionale di normazione i particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma collegati al presente regolamento.

6.5.3.5.   L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo di diagnosi deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO DIS 15031-3 «Road vehicles — Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: specification and use», del 1o novembre 2001. La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta da eventuali manomissioni da parte di personale non qualificato.

6.5.3.6.   Il costruttore è tenuto altresì a rendere accessibili, eventualmente a titolo oneroso, le informazioni tecniche necessarie alla riparazione o alla manutenzione dei veicoli, a meno che tali informazioni siano oggetto di un diritto di proprietà intellettuale o costituiscano cognizioni segrete ed essenziali, riconosciute come tali; in questo caso le informazioni tecniche necessarie non devono essere indebitamente negate.

Hanno diritto a ottenere tali informazioni tutte le persone che operano nei servizi commerciali di assistenza tecnica o riparazione, nei servizi di assistenza su strada, nei servizi di ispezione o prova dei veicoli o nella produzione e vendita di componenti di ricambio o adeguamento, strumenti diagnostici e apparecchiature di prova.

7.   EFFICIENZA IN USO

7.1.   Prescrizioni generali

7.1.1.   Ogni monitoraggio del sistema OBD deve essere eseguito almeno una volta per ciclo di guida alle condizioni di monitoraggio di cui al punto 7.2 della presente appendice. I costruttori non possono utilizzare il rapporto calcolato (o qualsiasi suo elemento) o altre indicazioni della frequenza di monitoraggio come condizione per un altro monitoraggio.

7.1.2.   Il rapporto di efficienza in uso (IUPR) di uno specifico monitoraggio M dei sistemi OBD e l'efficienza in uso dei dispositivi di controllo dell'inquinamento deve essere:

IUPRM = numeratoreM/denominatoreM

7.1.3.   Dal confronto tra il numeratore e il denominatore si ricavano indicazioni circa la frequenza con cui uno specifico sistema di monitoraggio è operativo rispetto al periodo in cui è operativo il veicolo. Per far sì che tutti i costruttori aggiornino l'IUPRM nello stesso modo, si forniscono prescrizioni dettagliate per la definizione e l'aggiornamento dei contatori.

7.1.4.   Se, conformemente alle prescrizioni del presente allegato, il veicolo è dotato di uno specifico sistema di monitoraggio M, l'IUPRM deve essere superiore o uguale ai valori minimi seguenti:

a)

0,260 per i sistemi di monitoraggio del sistema dell'aria secondaria e gli altri sistemi di monitoraggio in relazione con l'avviamento a freddo;

b)

0,520 per i sistemi di monitoraggio con controllo dello spurgo delle emissioni evaporative;

c)

0,336 per tutti gli altri sistemi di monitoraggio.

7.1.5.   I veicoli devono essere conformi alle prescrizioni del punto 7.1.4 della presente appendice per un chilometraggio di almeno 160 000 km. In deroga a questa indicazione, i veicoli omologati, immatricolati, venduti o immessi in servizio prima delle date pertinenti di cui ai punti 12.2.1 e 12.2.2 del presente regolamento devono avere uno IUPRM superiore o uguale a 0,1 per tutti i sistemi di monitoraggio M. Il monitoraggio di cui al punto 3.3.4.7 del presente allegato prevede uno IUPR superiore o uguale a 0,1 fino alle date indicate ai punti 12.2.3 e 12.2.4 del presente regolamento, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi.

7.1.6.   Le prescrizioni del presente punto sono considerate soddisfatte per un particolare sistema di monitoraggio M, se per tutti i veicoli di una particolare famiglia OBD fabbricati in un determinato anno solare sussistono le seguenti condizioni statistiche:

a)

l'IUPRM medio è uguale o superiore al valore minimo applicabile a un sistema di monitoraggio;

b)

più del 50 % del numero totale di veicoli ha uno IUPRM uguale o superiore al valore minimo applicabile al sistema di monitoraggio.

7.1.7.   Il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione che queste condizioni statistiche sono rispettate per tutti i sistemi di monitoraggio relativamente ai quali il sistema OBD deve presentare informazioni conformemente al punto 7.6 della presente appendice entro un lasso di tempo di 18 mesi. A tale fine, per le famiglie OBD che contano più di 1 000 immatricolazioni nell'Unione europea o nel territorio di una parte contraente non facente parte dell'UE, va attuata la procedura di cui al punto 9 del presente regolamento, fatte salve le disposizioni di cui al punto 7.1.9 della presente appendice.

In aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 9 del presente regolamento, e a prescindere dal risultato dell'audit descritto al punto 9.2 del presente regolamento, l'autorità che rilascia l'omologazione deve applicare il controllo della conformità in servizio per IUPR descritto nell'appendice 3 del presente regolamento in un numero appropriato di casi scelti in modo aleatorio. «In un numero appropriato di casi scelti in modo aleatorio» significa che questa misura ha un effetto dissuasivo sul mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 7 della presente appendice o sulla fornitura di dati manipolati, falsi o non rappresentativi per la verifica. Se nessuna circostanza speciale può essere applicata o dimostrata dalle autorità di omologazione, si considera sufficiente, ai fini del rispetto di questa disposizione, applicare il controllo della conformità in servizio al 5 % delle famiglie OBD omologate. A tale fine le autorità di omologazione possono trovare un accordo con il costruttore per ridurre la duplicazione delle prove su una determinata famiglia OBD, nella misura in cui tali accordi non intacchino l'effetto dissuasivo che la verifica della conformità in servizio effettuata dall'autorità di omologazione stessa dovrebbe avere sul mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 7 della presente appendice. I dati raccolti nel quadro dei programmi di prove di sorveglianza degli Stati membri dell'UE possono essere utilizzati per i controlli della conformità in servizio. Dietro richiesta, le autorità di omologazione devono fornire alla Commissione europea e alle altre autorità di omologazione i dati relativi alle verifiche e ai controlli aleatori effettuati della conformità in servizio, nonché la metodologia utilizzata per identificare i casi sottoposti a controllo.

7.1.8.   Il costruttore deve presentare alle autorità omologazione competenti, per tutto il campione di veicoli di prova, tutti i dati sull'efficienza in uso che devono essere presentati dal sistema OBD conformemente al punto 7.6 della presente appendice, con un'identificazione del veicolo sottoposto a prove e la metodologia utilizzata per selezionare i veicoli da sottoporre a prove. Dietro richiesta, l'autorità che rilascia l'omologazione mette a disposizione della Commissione europea e di altre autorità di omologazione questi dati e i risultati della valutazione statistica.

7.1.9.   Le autorità pubbliche e i loro delegati possono eseguire ulteriori prove su veicoli o raccogliere dati adatti registrati da veicoli per verificare la conformità ai requisiti del presente allegato.

7.2.   NumeratoreM

7.2.1.   Il numeratore di un sistema di monitoraggio specifico è un contatore che misura il numero di volte per cui un veicolo ha funzionato mentre erano soddisfatte tutte le condizioni per il monitoraggio previste dal costruttore e necessarie per l'individuazione di un malfunzionamento da parte del sistema di monitoraggio specifico e la segnalazione dello stesso al conducente. Il valore del numeratore non va incrementato più di una volta per ciclo di guida, se non per motivi tecnici debitamente giustificati.

7.3.   DenominatoreM

7.3.1.   Il denominatore è un contatore che indica il numero di eventi di guida del veicolo, tenendo conto delle condizioni speciali per uno specifico sistema di monitoraggio. Il denominatore deve essere incrementato almeno una volta per ciclo di guida, se nel corso di questo ciclo le condizioni sono rispettate e il denominatore generale aumenta come specificato al punto 7.5 della presente appendice, a meno che il denominatore sia disattivato in base al punto 7.7 della presente appendice.

7.3.2.   In aggiunta alle prescrizioni del punto 7.3.1 della presente appendice:

a)

il denominatore o i denominatori dei sistemi di monitoraggio del sistema dell'aria secondaria vanno incrementati se il sistema dell'aria secondaria è impostato per funzionare e funziona per un periodo di tempo superiore o pari a 10 secondi. Ai fini della determinazione del tempo impostato per il funzionamento, il sistema OBD può non tenere conto del funzionamento intrusivo del sistema dell'aria secondaria esclusivamente ai fini del monitoraggio;

b)

i denominatori dei sistemi di monitoraggio dei sistemi attivi soltanto durante l'avviamento a freddo devono essere incrementati se il componente o la strategia sono impostati per funzionare per un periodo di tempo superiore o pari a 10 secondi;

c)

il denominatore o i denominatori dei sistemi di monitoraggio del sistema di fasatura variabile e/o dei sistemi di controllo vanno incrementati se il componente è impostato per funzionare (ad esempio se è impostato su «in funzione», «aperto», «chiuso», «bloccato» ecc.) in due o più occasioni durante il ciclo di guida o per un periodo di tempo superiore o pari a 10 secondi, a seconda della condizione che si verifica per prima;

d)

il denominatore o i denominatori dei sistemi di monitoraggio seguenti vanno incrementati di un'unità se, oltre a soddisfare tutte le condizioni del presente punto in almeno un ciclo di guida, il veicolo ha funzionato per almeno 800 chilometri cumulativi dopo l'ultimo aggiornamento del denominatore:

i)

catalizzatore di ossidazione (motori diesel);

ii)

filtro antiparticolato per i motori diesel;

e)

fatte salve le disposizioni applicabili all'aggiornamento dei denominatori di altri sistemi di monitoraggio, i denominatori dei sistemi di monitoraggio dei seguenti componenti devono essere incrementati solo ed esclusivamente se il ciclo di guida è stato avviato con un avviamento a freddo:

i)

sensori della temperatura dei liquidi (olio, fluido di raffreddamento del motore, carburante, reagente SCR);

ii)

sensori della temperatura dell'aria pulita (di ambiente, di aspirazione, di alimentazione, del collettore di aspirazione);

iii)

sensori della temperatura di scarico (ricircolo/raffreddamento EGR, turbocompressione a gas di scarico, catalizzatori);

f)

i denominatori dei sistemi di monitoraggio del sistema di controllo della pressione di sovralimentazione devono essere incrementati in presenza di tutti seguenti requisiti:

i)

le condizioni applicabili al denominatore generale sono soddisfatte;

ii)

il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione è attivo per un periodo superiore o uguale a 15 secondi.

7.3.3.   Per i veicoli ibridi, i veicoli che utilizzano componenti o strategie alternativi per l'avviamento del motore (ad esempio generatore ad avviamento integrato, ISG) o i veicoli alimentati a carburanti alternativi (ad esempio veicoli dedicati, bicarburante o a doppio carburante), il costruttore può chiedere all'autorità di omologazione di autorizzare l'uso di criteri alternativi a quelli indicati nel presente punto per l'incremento del denominatore. In linea di massima, l'autorità di omologazione non deve autorizzare criteri alternativi per i veicoli che utilizzano lo spegnimento del motore solo in condizioni coincidenti o prossime al regime minimo/arresto del veicolo. L'approvazione da parte dell'autorità competente dei criteri alternativi si deve basare sull'equivalenza di tali criteri ai fini della determinazione del funzionamento del veicolo in relazione alla misura convenzionale di funzionamento del veicolo stesso secondo i criteri del presente punto.

7.4.   Contatore di cicli di accensione

7.4.1.   Il contatore di cicli di accensione indica il numero di cicli di accensione prodotti in un veicolo. Il contatore di cicli di accensione non può essere incrementato più di una volta per ciclo di guida.

7.5.   Denominatore generale

7.5.1.   Il denominatore generale è un contatore che misura quante volte si è fatto funzionare un veicolo. Deve essere incrementato entro dieci secondi se e solo se in un singolo ciclo di guida sono soddisfatti i seguenti criteri:

a)

il tempo cumulativo dall'avvio del motore è uguale o superiore a 600 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare e a una temperatura ambiente non inferiore a – 7°C;

b)

il funzionamento cumulativo del veicolo ad almeno 40 km/h avviene per almeno 300 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare e a una temperatura ambiente non inferiore a – 7 °C;

c)

il funzionamento continuo del veicolo con il motore al minimo (vale a dire che il guidatore lascia il pedale dell'acceleratore e la velocità del veicolo non è superiore a 1,6 km/h) avviene per almeno 30 secondi a un'altitudine inferiore a 2 440 m sul livello del mare e a una temperatura ambiente non inferiore a – 7 °C.

7.6.   Presentazione e incremento del valore dei contatori

7.6.1.   Il sistema OBD deve segnalare, conformemente alle specifiche contenute nella norma ISO 15031-5, il valore del contatore di cicli di accensione e il valore del denominatore generale, nonché dei numeratori e denominatori dei seguenti sistemi di monitoraggio, se la loro presenza sul veicolo è obbligatoria ai sensi del presente allegato:

a)

catalizzatori (i dati di ciascuna bancata devono essere indicati separatamente);

b)

sensori di ossigeno/gas di scarico, compresi i sensori di ossigeno secondario (i dati di ciascun sensore devono essere indicati separatamente);

c)

sistema evaporativo;

d)

sistema EGR;

e)

sistema VVT;

f)

sistema dell'aria secondaria;

g)

filtro antiparticolato;

h)

sistema di post-trattamento degli NOx (ad esempio assorbitore di NOx, catalizzatore con reagente);

i)

sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.

7.6.2.   Per componenti o sistemi specifici che hanno più sistemi di monitoraggio i cui dati devono essere presentati conformemente alle prescrizioni del presente punto (ad esempio la bancata 1 del sensore di ossigeno può avere più sistemi di monitoraggio della risposta dei sensori o di altre caratteristiche dei sensori), il sistema OBD tiene traccia separatamente dei numeratori e dei denominatori di ciascuno dei sistemi di monitoraggio specifici, eccetto quelli che rilevano i guasti di corto circuito o di circuito aperto, e presenta solo il numeratore e denominatore corrispondente al sistema di monitoraggio con il rapporto numerico più basso. Se due o più sistemi di monitoraggio specifici hanno rapporti identici, per il componente specifico sono presentati il numeratore e il denominatore corrispondenti al sistema di monitoraggio specifico che ha il denominatore più alto.

7.6.3.   In tutti i contatori, l'aggiornamento si effettua incrementando il valore di una unità.

7.6.4.   Il valore minimo di ogni contatore è 0, il valore massimo è non inferiore a 65 535, indipendentemente da eventuali prescrizioni diverse riguardanti la memorizzazione e la presentazione dei dati da parte del sistema OBD.

7.6.5.   Se il numeratore o il denominatore relativi a un sistema di monitoraggio specifico raggiungono il valore massimo, il valore di entrambi i contatori di tale sistema va dimezzato, quindi l'aggiornamento va ripreso conformemente alle disposizioni dei punti 7.2 e 7.3 della presente appendice. Se il contatore di cicli di accensione o il denominatore generale raggiungono il valore massimo, il rispettivo contatore va azzerato in occasione del primo incremento che si produce conformemente alle disposizioni di cui, rispettivamente, ai punti 7.4 e 7.5 della presente appendice.

7.6.6.   Tutti i contatori devono essere azzerati solo quando viene cancellata la memoria non volatile (ad esempio in occasione di una riprogrammazione ecc.) oppure, se i numeri sono memorizzati nella memoria di mantenimento, quando il contenuto della memoria di mantenimento si cancella a causa di un'interruzione dell'alimentazione elettrica del modulo di controllo (ad esempio in caso di distacco della batteria ecc.).

7.6.7.   Il costruttore deve prendere misure per impedire la reimpostazione o la modifica dei valori del numeratore e del denominatore, tranne nei casi espressamente previsti dal presente punto.

7.7.   Disattivazione di numeratori e denominatori e del denominatore generale

7.7.1.   Entro 10 secondi dal momento in cui viene rilevato un malfunzionamento che disabilita un sistema di monitoraggio necessario per soddisfare le condizioni per il monitoraggio indicate nel presente allegato (ad esempio quando viene memorizzato un codice in sospeso o confermato), il sistema OBD deve disattivare l'ulteriore incremento del numeratore e del denominatore corrispondenti a ciascun sistema di monitoraggio disabilitato. Quando il malfunzionamento non è più rilevato (vale a dire che il codice in attesa è cancellato con auto-cancellazione o col comando di scansione), l'incremento di tutti i numeratori e i denominatori corrispondenti deve riprendere entro 10 secondi.

7.7.2.   Entro 10 secondi dall'inizio di un'operazione di presa di forza (PTO) che disabilita un sistema di controllo necessario per soddisfare le condizioni di controllo indicate nel presente allegato, il sistema OBD deve disattivare l'ulteriore incremento del numeratore e del denominatore corrispondenti a ciascun sistema di controllo disabilitato. Terminata l'attivazione della PTO, l'incremento di tutti i numeratori e denominatori corrispondenti deve riprendere entro 10 secondi.

7.7.3.   Il sistema OBD deve disattivare eventuali altri incrementi del numeratore e del denominatore di un sistema di monitoraggio entro 10 secondi se si rileva un malfunzionamento di un componente usato per stabilire i criteri di definizione del denominatore (velocità del veicolo, temperatura ambiente, altitudine, regime di minimo, avvio a freddo, o tempo di funzionamento) e se il codice di errore in attesa corrispondente è stato salvato. L'incremento del numeratore e del denominatore deve riprendere entro 10 secondi dal momento in cui il malfunzionamento non viene più rilevato (cioè dal momento in cui il codice in sospeso viene cancellato dal sistema stesso o su comando di uno scanner).

7.7.4.   Il sistema OBD deve disabilitare eventuali incrementi del denominatore generale entro 10 secondi dal rilevamento di un malfunzionamento di un qualsiasi componente usato per determinare se i criteri del punto 3.5 della presente appendice sono soddisfatti (velocità del veicolo, temperatura ambiente, altitudine, funzionamento al minimo o periodo di funzionamento) e dalla memorizzazione del corrispondente codice di guasto in sospeso. L'incremento del denominatore generale non può essere disabilitato in nessun'altra condizione. L'incremento del denominatore generale deve riprendere entro 10 secondi dal momento in cui non viene più rilevato il malfunzionamento (ad esempio dal momento in cui il codice in sospeso viene cancellato dal sistema stesso o su comando di uno scanner).

Appendice 2

Caratteristiche fondamentali della famiglia di veicoli

1.   PARAMETRI CHE DEFINISCONO LA FAMIGLIA OBD

Per famiglia OBD si intende un raggruppamento, operato dal costruttore, comprendente veicoli per i quali, in virtù delle caratteristiche progettuali, ci si attendono caratteristiche simili per quanto riguarda le emissioni allo scarico e il sistema OBD. Tutti i motori della famiglia devono ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento.

La famiglia OBD può essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. In alcuni casi si possono avere interazioni fra i parametri. Questi effetti vanno presi in considerazione per garantire che soltanto i veicoli con caratteristiche simili di emissione dei gas di scarico siano inclusi in una famiglia OBD.

2.   A QUESTO SCOPO, I TIPI DI VEICOLO I CUI PARAMETRI SEGUENTI SONO IDENTICI SONO CONSIDERATI APPARTENENTI ALLA STESSA COMBINAZIONE MOTORE-SISTEMA DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI-SISTEMA OBD.

Motore:

a)

processo di combustione (accensione comandata, accensione spontanea, due tempi, quattro tempi/rotante);

b)

metodo di alimentazione del motore (single point o multipoint); e

c)

tipo di carburante (benzina, diesel, policarburante benzina/etanolo, policarburante diesel/biodiesel, GN/biometano, GPL, bicarburante benzina/GN/biometano, bicarburante benzina/GPL).

Sistema di controllo delle emissioni:

a)

tipo di convertitore catalitico (ad es. di ossidazione, a tre vie, riscaldato, SCR, altro);

b)

tipo di filtro antiparticolato;

c)

iniezione di aria secondaria (con o senza); e

d)

ricircolo dei gas di scarico (con o senza);

Parti del sistema OBD e suo funzionamento:

metodi di monitoraggio funzionale dell'OBD, rilevamento dei malfunzionamenti e relativa segnalazione al conducente.


ALLEGATO 12

Omologazione ECE dei veicoli alimentati a GPL o a gas naturale (GN)/biometano

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive le prescrizioni particolari che si applicano all'omologazione dei veicoli funzionanti a GPL o a GN/biometano, o in grado di funzionare sia a benzina che a GPL o a GN/biometano, limitatamente alla prova relativa a GPL o gas naturale/biometano.

Nel caso di GPL e GN/biometano, si riscontrano sul mercato variazioni di rilievo nella composizione del carburante, per cui il sistema di alimentazione deve adattare i propri tassi di alimentazione a tali composizioni. Per comprovare tale capacità, il veicolo deve essere sottoposto alla prova di tipo I con due carburanti di riferimento estremi e dimostrare che il sistema di alimentazione è in grado di autoadattarsi. Una volta dimostrata la capacità di autoadattamento del sistema di alimentazione di un veicolo, tale veicolo può essere considerato il capostipite di una famiglia. Per i veicoli che soddisfano i requisiti che definiscono i membri della famiglia è necessaria una prova con un solo carburante, a condizione che tali veicoli siano dotati del medesimo sistema di alimentazione.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

2.1.   «famiglia»: gruppo di tipi di veicolo alimentati a GPL o a GN/biometano identificati da un veicolo capostipite;

2.2.   «veicolo capostipite»: veicolo prescelto quale veicolo sul quale dimostrare la capacità di autoadattamento del sistema di alimentazione e a cui fanno riferimento i veicoli membri della famiglia. È possibile che una famiglia abbia più di un veicolo capostipite.

2.3.   Membro della famiglia

2.3.1.   Per « membro della famiglia » si intende un veicolo accomunato al capostipite o ai capostipiti dalle seguenti caratteristiche essenziali:

a)

è prodotto dal medesimo costruttore;

b)

è soggetto agli stessi limiti in materia di emissioni;

c)

se il sistema di alimentazione del gas ha un dosaggio centrale per l'intero motore:

ha una potenza erogata accertata tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite;

d)

se il sistema di alimentazione del gas ha un dosaggio singolo per cilindro:

ha una potenza erogata accertata per cilindro tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite;

e)

se dotato di sistema catalitico, ha lo stesso tipo di catalizzatore, ovvero un catalizzatore a tre vie, di ossidazione, de-NOx;

f)

ha un sistema di alimentazione del gas (compreso il regolatore di pressione) dello stesso produttore e dello stesso tipo: induzione, iniezione di carburante polverizzato (single point, multipoint), iniezione di carburante liquido (single point, multipoint);

g)

il sistema di alimentazione del gas è controllato da una centralina elettronica di controllo (ECU) dello stesso tipo e con le stesse specifiche tecniche, che incorpora i medesimi principi software e la medesima strategia di controllo. Il veicolo può avere una seconda ECU rispetto al capostipite, sempre che questa controlli solo gli iniettori, le valvole d'arresto aggiuntive e l'acquisizione di dati da sensori aggiuntivi.

2.3.2.   Per quanto riguarda le prescrizioni c) e d): qualora una dimostrazione mostri che due veicoli a gas potrebbero essere membri della stessa famiglia, ad eccezione delle potenze erogate accertate, rispettivamente P1 e P2 (P1 < P2), e qualora entrambi siano sottoposti a prova come se fossero veicoli capostipite, la relazione di parentela viene ritenuta valida per qualsiasi veicolo con una potenza erogata accertata tra 0,7 P1 e 1,15 P2.

3.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

L'omologazione è rilasciata se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

3.1.   Omologazione riferita alle emissioni allo scarico di un veicolo capostipite

3.1.1.   Il veicolo capostipite dovrebbe dimostrarsi in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di carburante reperibile sul mercato. Nel caso del GPL esistono variazioni della composizione C3/C4. Nel caso del GN/biometano vi sono in genere due tipi di carburante: carburante a elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L), ma con una dispersione di rilievo in entrambi i gruppi; significative sono le differenze dell'indice di Wobbe. I carburanti di riferimento riflettono tali variazioni.

3.1.2.   Nel caso dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano, il veicolo o i veicoli capostipiti devono essere sottoposti alla prova di tipo I con i due carburanti gassosi di riferimento estremi di cui all'allegato 10a del presente regolamento. Nel caso del GN/biometano, se nell'uso il passaggio da un carburante all'altro è agevolato per mezzo di un commutatore, quest'ultimo non deve essere utilizzato nel corso dell'omologazione. In questa evenienza è possibile, su richiesta del costruttore e previo accordo del servizio tecnico, estendere il ciclo di precondizionamento di cui al punto 6.3 dell'allegato 4a del presente regolamento.

3.1.3.   Il veicolo è considerato conforme se, nelle prove e con i carburanti di riferimento indicati al punto 3.1.2 del presente allegato, rispetta i limiti per le emissioni.

3.1.4.   Nel caso dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano, il rapporto dei risultati di emissione «r» deve essere determinato per ciascun inquinante nel modo seguente:

Tipo o tipi di carburante

Carburanti di riferimento

Calcolo di «r»

GPL e benzina (omologazione B)

Carburante A

Formula

o soltanto GPL (omologazione D)

Carburante B

GN/biometano e benzina (omologazione B)

Carburante G20

Formula

o soltanto GN/biometano (omologazione D)

Carburante G25

3.2.   Omologazione riferita alle emissioni allo scarico di un membro della famiglia

Per l'omologazione di un veicolo monocarburante a gas e di veicoli bicarburante a gas che in qualità di membri della famiglia funzionano a gas, con GPL o GN/biometano, si deve effettuare una prova di tipo I con un carburante gassoso di riferimento. Tale carburante può essere uno qualsiasi dei carburanti gassosi di riferimento. Il veicolo è ritenuto conforme se soddisfa i seguenti requisiti:

3.2.1.

il veicolo è conforme alla definizione di membro della famiglia di cui al punto 2.3 del presente allegato;

3.2.2.

se il carburante di prova è il carburante di riferimento A per il GPL o G20 per il GN/biometano, si moltiplica il risultato delle emissioni per il corrispondente fattore «r» calcolato al punto 3.1.4 del presente allegato qualora r > 1; se r < 1, non occorre effettuare alcuna correzione;

3.2.3.

se il carburante di prova è il carburante di riferimento B per il GPL o G25 per il GN/biometano, si divide il risultato delle emissioni per il corrispondente fattore «r» calcolato al punto 3.1.4 del presente allegato qualora r < 1; se r > 1, non occorre effettuare alcuna correzione;

3.2.4.

su richiesta del costruttore, la prova di tipo I può essere effettuata con entrambi i carburanti di riferimento, in modo che non sia necessario effettuare alcuna correzione;

3.2.5.

il veicolo è conforme ai limiti di emissione per la categoria pertinente sia per le emissioni misurate che per quelle calcolate;

3.2.6.

se si effettuano prove ripetute sullo stesso motore, per prima cosa si calcola la media dei risultati ottenuti con il carburante di riferimento G20, o A, e di quelli ottenuti con il carburante di riferimento G25, o B; quindi si calcola il fattore «r» in base alla media dei risultati;

3.2.7.

fatto salvo il punto 6.4.1.3 dell'allegato 4a del presente regolamento, nel corso della prova di tipo I è consentito utilizzare solo benzina oppure benzina e gas simultaneamente durante il funzionamento nella modalità a gas, a condizione che il consumo energetico di gas sia superiore all'80 % della quantità totale di energia consumata durante la prova. Tale percentuale deve essere calcolata conformemente al metodo di cui all'appendice 1 (per il GPL) o all'appendice 2 (per il GN/biometano) del presente allegato.

4.   Condizioni generali

4.1.   Le prove di conformità della produzione possono essere effettuate con un carburante commerciale il cui rapporto C3/C4 sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento nel caso del GPL, oppure il cui indice di Wobbe sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento estremi nel caso del GN/biometano. In tal caso deve essere disponibile un'analisi del carburante.

Appendice 1

Veicoli bicarburante a gas — Calcolo del rendimento energetico del GPL

1.   MISURAZIONE DELLA MASSA DI GPL CONSUMATA DURANTE IL CICLO DI PROVA DI TIPO I

La misurazione della massa di GPL consumata durante il ciclo di prova di tipo I deve essere eseguita con un sistema di pesatura del combustibile in grado di misurare il peso del serbatoio del GPL durante la prova con il seguente grado di precisione:

± 2 % della differenza tra i valori misurati all'inizio e alla fine della prova, o un risultato più accurato.

Prendere precauzioni per evitare errori di misurazione.

Tali precauzioni devono comprendere come minimo un'installazione accurata del dispositivo, in conformità alle raccomandazioni dei fabbricanti e alla buona prassi ingegneristica.

Sono consentiti altri metodi di misurazione se può essere dimostrata una precisione equivalente.

2.   CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEL GPL

Il valore del consumo di carburante deve essere calcolato in base alle emissioni di idrocarburi, monossido di carbonio e biossido di carbonio, determinate in base ai risultati della misurazione supponendo che durante la prova venga utilizzato soltanto GPL.

L'indice di rendimento energetico del GPL consumato nel ciclo viene poi calcolato come segue:

GGPL = MGPL * 10 000/(FCnorm * dist * d)

dove:

GGPL

:

è l'indice di rendimento energetico del GPL ( %);

MGPL

:

è la massa di GPL consumata durante il ciclo (kg);

FCnorm

:

è il consumo di carburante (l/100 km) calcolato in conformità con il punto 1.4.3, lettera b), dell'allegato 6 del regolamento n. 101. Ove necessario, il fattore di correzione cf, utilizzato nell'equazione per determinare FCnorm, deve essere calcolato utilizzando il rapporto H/C del carburante gassoso;

dist

:

è la distanza percorsa durante il ciclo (km);

d

:

è la densità d = 0,538 kg/litro.

Appendice 2

Veicoli bicarburante — Calcolo del rendimento energetico del GN/biometano

1.   MISURAZIONE DELLA MASSA DI GNC CONSUMATA DURANTE IL CICLO DI PROVA DI TIPO I

La misurazione della massa di GNC consumata durante il ciclo deve essere eseguita con un sistema di pesatura del carburante in grado di misurare il serbatoio del GNC durante la prova con il seguente grado di precisione:

± 2 % della differenza tra i valori misurati all'inizio e alla fine della prova, o un risultato più accurato.

Prendere precauzioni per evitare errori di misurazione.

Tali precauzioni devono comprendere come minimo un'installazione accurata del dispositivo, in conformità alle raccomandazioni dei fabbricanti e alla buona prassi ingegneristica.

Sono consentiti altri metodi di misurazione se può essere dimostrata una precisione equivalente.

2.   CALCOLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO DEL GNC

Il valore del consumo di carburante deve essere calcolato in base alle emissioni di idrocarburi, monossido di carbonio e biossido di carbonio, determinate in base ai risultati della misurazione supponendo che durante la prova venga utilizzato soltanto GNC.

L'indice di rendimento energetico del GNC durante il ciclo viene poi calcolato come segue:

GGNC = MGNC * cf * 10 000/(FCnorm * dist * d)

dove:

GGNC

:

è l'indice di rendimento energetico del GNC ( %);

MGNC

:

è la massa di GNC consumata durante il ciclo (kg);

FCnorm

:

è il consumo di carburante (m3/100 km) calcolato in conformità con il punto 1.4.3, lettera c), dell'allegato 6 del regolamento n. 101;

dist

:

è la distanza percorsa durante il ciclo (km);

d

:

è la densità d = 0,654 kg/m3;

cf

:

è il fattore di correzione, ipotizzando i seguenti valori:

 

cf = 1 in caso di carburante di riferimento G20;

 

cf = 0,78 in caso di carburante di riferimento G25.


ALLEGATO 13

Procedimento di prova delle emissioni dei veicoli con sistema a rigenerazione periodica

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato contiene le prescrizioni specifiche relative all'omologazione dei veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica di cui al punto 2.20 del presente regolamento.

2.   CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

2.1.   Gruppi di famiglie di veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica

Il presente procedimento si applica ai veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica di cui al punto 2.20 del presente regolamento. Ai fini del presente allegato possono essere stabiliti gruppi di famiglie di veicoli. Di conseguenza, i tipi di veicolo dotati di sistema a rigenerazione i cui parametri descritti più avanti sono identici oppure si situano nei limiti delle tolleranze indicate devono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia per quanto riguarda le misurazioni specifiche applicate ai sistemi a rigenerazione periodica.

2.1.1.   Parametri identici:

Motore:

a)

processo di combustione.

Sistema a rigenerazione periodica (catalizzatore, filtro antiparticolato):

a)

costruzione (tipo di involucro, tipo di metallo nobile, tipo di substrato, densità delle celle);

b)

tipo e principio di funzionamento;

c)

sistema di dosaggio e additivi;

d)

volume ± 10 %;

e)

ubicazione (temperatura ± 50 °C a 120 km/h o differenza del 5 % rispetto alla temperatura/pressione massima).

2.2.   Tipi di veicolo con masse di riferimento diverse

I fattori Ki, determinati mediante i procedimenti del presente allegato per l'omologazione di un tipo di veicolo dotato di sistema a rigenerazione periodica definito al punto 2.20 del presente regolamento, possono essere applicati ad altri veicoli della famiglia con una massa di riferimento compresa nelle due classi di inerzia equivalente superiori o di qualsiasi classe di inerzia equivalente inferiore.

3.   PROCEDURA DI PROVA

Il veicolo può essere dotato di un interruttore capace di impedire o consentire il processo di rigenerazione, a condizione che tale operazione non abbia alcun effetto sulla taratura originale del motore. La presenza di tale interruttore è consentita soltanto allo scopo di impedire la rigenerazione durante il caricamento del sistema a rigenerazione e durante i cicli di precondizionamento. L'interruttore non deve tuttavia essere utilizzato nel corso della misurazione delle emissioni durante la fase di rigenerazione; la prova delle emissioni deve essere effettuata con l'unità di controllo originale del costruttore non modificata.

3.1.   Misurazione delle emissioni allo scarico tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione

3.1.1.   Le emissioni medie nei periodi compresi tra fasi di rigenerazione e durante il caricamento del dispositivo a rigenerazione devono essere determinate in base alla media aritmetica di vari cicli di funzionamento di tipo I approssimativamente equidistanti (se più di 2) oppure di cicli equivalenti eseguiti al banco dinamometrico. In alternativa, il costruttore può fornire dati comprovanti che le emissioni rimangono costanti (± 15 %) nel periodo che intercorre tra le fasi di rigenerazione. In tale caso si possono utilizzare i valori delle emissioni misurati durante la normale prova di tipo I. In tutti gli altri casi la misurazione delle emissioni deve essere effettuata in almeno due cicli di funzionamento di tipo I oppure in cicli equivalenti al banco di prova per motori: uno subito dopo la rigenerazione (prima di un nuovo caricamento) e uno quanto meno tempo possibile prima di una fase di rigenerazione. Tutte le misurazioni delle emissioni e tutti i calcoli devono essere effettuati conformemente all'allegato 4a, punti da 6.4 a 6.6, del presente regolamento. Il calcolo delle emissioni medie per un singolo sistema a rigenerazione deve essere eseguito secondo il punto 3.3 del presente allegato e per più sistemi a rigenerazione secondo il punto 3.4 del presente allegato.

3.1.2.   Il processo di caricamento e la determinazione del fattore Ki devono essere effettuati durante il ciclo di funzionamento di tipo I, al banco dinamometrico oppure al banco di prova per motori utilizzando un ciclo di prova equivalente. I cicli possono essere effettuati in modo continuo (senza spegnere il motore tra un ciclo e l'altro). Il veicolo può essere rimosso dal banco dinamometrico dopo aver completato un numero qualsiasi di cicli e la prova può essere proseguita in un secondo momento.

3.1.3.   Il numero di cicli (D) tra due cicli in cui si innesca il processo rigenerazione, il numero di cicli durante i quali vanno effettuate le misurazioni delle emissioni (n) e ogni misurazione delle emissioni (M′sij) devono essere indicati nell'allegato 1, voci da 3.2.12.2.1.11.1 a 3.2.12.2.1.11.4 oppure da 3.2.12.2.6.4.1 a 3.2.12.2.6.4.4 (a seconda del caso) del presente regolamento.

3.2.   Misurazione delle emissioni durante la rigenerazione

3.2.1.   La preparazione del veicolo per la prova delle emissioni durante una fase di rigenerazione può essere effettuata, se richiesta, utilizzando i cicli di preparazione di cui al punto 6.3 dell'allegato 4a del presente regolamento oppure i cicli equivalenti al banco di prova per motori, a seconda della procedura di caricamento scelta al punto 3.1.2 del presente allegato.

3.2.2.   Le condizioni di prova e del veicolo per la prova di tipo I di cui all'allegato 4a del presente regolamento si applicano prima dell'esecuzione della prima prova valida delle emissioni.

3.2.3.   Durante la preparazione del veicolo non deve innescarsi il processo di rigenerazione. Tale condizione può essere garantita:

3.2.3.1.

installando un sistema a rigenerazione fittizio o parziale per i cicli di precondizionamento, oppure

3.2.3.2.

utilizzando qualsiasi altro metodo stabilito d'intesa dal costruttore e dall'autorità di omologazione.

3.2.4.   Deve essere effettuata una prova delle emissioni con avviamento a freddo comprendente un processo di rigenerazione conformemente al ciclo di funzionamento di tipo I oppure al ciclo equivalente al banco di prova per motori. Se le prove delle emissioni tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione sono effettuate al banco di prova, anche la prova delle emissioni che comprende il processo di rigenerazione deve essere effettuata al banco di prova per motori.

3.2.5.   Se il processo di rigenerazione richiede più di un ciclo di funzionamento, i cicli di prova successivi devono essere effettuati immediatamente, senza spegnere il motore, finché non si ottiene una rigenerazione completa (ogni ciclo deve essere completato). Il tempo necessario per allestire una nuova prova (per esempio sostituire il filtro antiparticolato) deve essere il più breve possibile. Il motore deve essere spento durante questo periodo.

3.2.6.   I valori delle emissioni durante la rigenerazione (Mri) devono essere calcolati in base alle disposizioni del punto 6.6 dell'allegato 4a. Occorre registrare il numero di cicli di funzionamento (d) misurati per la rigenerazione completa.

3.3.   Calcolo delle emissioni combinate allo scarico di un sistema singolo di rigenerazione

(1)

Formula

(2)

Formula

(3)

Formula

dove per ciascun inquinante i) considerato:

M′sij

=

emissioni massiche dell'inquinante i) in g/km in un ciclo di funzionamento di tipo I (o un ciclo equivalente al banco di prova per motori) senza rigenerazione;

M′rij

=

emissioni massiche dell'inquinante i) in g/km in un ciclo di funzionamento di tipo I (o un ciclo equivalente al banco di prova per motori) durante la rigenerazione (se d > 1, la prima prova di tipo I è effettuata a freddo e i cicli successivi a caldo);

Msi

=

emissioni massiche dell'inquinante i) in g/km senza rigenerazione;

Mri

=

emissioni massiche dell'inquinante i) in g/km durante la rigenerazione;

Mpi

=

emissioni massiche dell'inquinante i) in g/km;

n

=

numero di punti di prova in cui vengono effettuate le misurazioni delle emissioni (cicli di funzionamento di tipo I o cicli equivalenti al banco di prova per motori) tra due cicli in cui innesca il processo di rigenerazione, ≥ 2;

d

=

numero di cicli di funzionamento necessari per la rigenerazione;

D

=

numero di cicli di funzionamento tra due cicli in cui innesca il processo di rigenerazione.

I parametri di misurazione sono illustrati nella figura A13/1.

Figura A13/1

Parametri misurati durante la prova delle emissioni durante e tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione (esempio schematico, le emissioni possono aumentare o diminuire durante «D»)

Image 34

Emissioni [g/km]

Numero di cicli

3.3.1.   Calcolo del fattore di rigenerazione K per ogni inquinante i) considerato

Ki = Mpi/Msi

I risultati Msi, Mpi e Ki devono essere registrati nel verbale di prova consegnato dal servizio tecnico.

Ki può essere determinato successivamente al completamento di una singola sequenza.

3.4.   Calcolo delle emissioni combinate allo scarico di sistemi multipli a rigenerazione periodica

(1)

Formula

(2)

Formula

(3)

Formula

(4)

Formula

(5)

Formula

(6)

Formula

(7)

Formula

dove:

Msi

=

emissione massica media di tutti gli eventi k dell'inquinante i) in g/km senza rigenerazione;

Mri

=

emissione massica media di tutti gli eventi k dell'inquinante i) in g/km durante la rigenerazione;

Mpi

=

emissione massica media di tutti gli eventi k dell'inquinante i) in g/km;

Msik

=

emissione massica media dell'evento k dell'inquinante i) in g/km senza rigenerazione;

Mrik

=

emissione massica media dell'evento k dell'inquinante i) in g/km durante la rigenerazione;

M′sik,j

=

emissioni massiche dell'evento k dell'inquinante i) in g/km in un ciclo di funzionamento di tipo I (o ciclo equivalente al banco di prova del motore) senza rigenerazione misurate al punto j; 1 ≤ j ≤ nk,

M′rik,j

=

emissioni massiche dell'evento k dell'inquinante i) in g/km su un ciclo di funzionamento di tipo I (o ciclo equivalente sul banco di prova del motore) durante la rigenerazione (quando j > 1, la prima prova di tipo I è a freddo e i cicli successivi sono a caldo) misurate al ciclo di funzionamento j; 1 ≤ j ≤ nk,

nk

=

numero di punti di prova dell'evento k in cui vengono effettuate le misurazioni delle emissioni (cicli di funzionamento di tipo I o cicli equivalenti al banco di prova per motori) tra due cicli in cui innesca il processo di rigenerazione, ≥ 2;

dk

=

numero di cicli di funzionamento dell'evento k richiesti per la rigenerazione;

Dk

=

numero di cicli di funzionamento dell'evento k tra due cicli in cui innesca il processo di rigenerazione.

I parametri di misurazione sono illustrati nella figura A13/2.

Figura A13/2

Parametri misurati nel corso della prova delle emissioni durante e tra cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione (esempio schematico)

Image 35

Numero di cicli

Per maggiori dettagli del processo schematico, cfr. figura A13/3.

Figura A13/3

Parametri misurati nel corso della prova delle emissioni durante e tra cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione (esempio schematico)

Image 36

Per l'applicazione a un caso semplice e realistico, la seguente descrizione spiega in modo dettagliato l'esempio schematico della figura A13/3:

1.   filtro antiparticolato per i motori diesel (DPF): eventi rigenerativi equidistanti, emissioni simili (± 15 %) da un evento all'altro

Dk = Dk+1 = D1

dk = dk+1 = d1

Mrik — Msik = Mrik+1 — Msik+1

nk = n

2.   «DeNOx»: la desolforazione (rimozione di SO2) inizia prima che sia rilevabile un'influenza di zolfo sulle emissioni (± 15 % delle emissioni misurate) e, in questo esempio per motivi isotermici, insieme all'ultimo evento di rigenerazione DPF eseguito.

M′sik,j=1 = costante → Msik = Msik+1 = Msi2

Mrik = Mrik+1 = Mri2

Per evento di rimozione SO2:

Mri2, Msi2, d2, D2, n2 = 1

3.   Sistema completo (DPF + DeNOx):

Formula
Formula
Formula

Il calcolo del fattore (Ki) per più sistemi a rigenerazione periodica è possibile solo dopo un certo numero di fasi di rigenerazione per ciascun sistema. Dopo avere eseguito la procedura completa (da A a B, cfr. figura A13/2), si dovrebbero riottenere le condizioni di partenza A iniziali.

3.4.1.   Estensione dell'omologazione per sistemi multipli a rigenerazione periodica

3.4.1.1.   Se i parametri tecnici e/o la strategia di rigenerazione di un sistema multiplo a rigenerazione sono modificati per tutti gli eventi in questo sistema combinato, tutta la procedura, compresi tutti i dispositivi di rigenerazione, dovrebbe essere eseguita con misurazioni per aggiornare il fattore multiplo Ki.

3.4.1.2.   Se un solo dispositivo del sistema multiplo di rigenerazione è cambiato solo per quanto riguarda parametri strategici (vale a dire, per esempio, «D» e/o «d» per DPF) e il costruttore può fornire dati e informazioni tecnicamente fattibili al servizio tecnico per cui:

a)

non vi è interazione rilevabile con altri dispositivi del sistema; e

b)

i parametri importanti (costruzione, principio di funzionamento, volume, posizione ecc.) sono identici;

è possibile semplificare la procedura di aggiornamento di Ki necessaria.

A seconda degli accordi tra costruttore e servizio tecnico, in un caso simile basta eseguire un singolo evento di prelievo/deposito e rigenerazione e i risultati della prova («Msi », «Mri ») in combinazione con i parametri modificati («D» e/o «d») possono essere introdotti nelle relative formule per aggiornare il fattore multiplo Ki in modo matematico con la sostituzione della formula o delle formule esistenti per il fattore a base Ki.


ALLEGATO 14

PROCEDIMENTO DI PROVA DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI IBRIDI ELETTRICI (HEV)

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Il presente allegato indica le prescrizioni specifiche relative all'omologazione dei veicoli ibridi elettrici (HEV), di cui al punto 2.21.2 del presente regolamento.

1.2.   In linea di principio, i veicoli ibridi elettrici devono essere sottoposti alle prove di tipo I, II, III, IV, V, VI e OBD, conformemente agli allegati 4a, 5, 6, 7, 9, 8 e 11 (rispettivamente) del presente regolamento, se non diversamente indicato nel presente allegato.

1.3.   Soltanto per la prova di tipo I, i veicoli OVC (le cui categorie sono indicate al punto 2 del presente allegato) devono essere sottoposti a prova conformemente alla condizione A e alla condizione B. I risultati di prova nelle condizioni A e B e i valori ponderati devono essere riportati nella scheda di notifica.

1.4.   I risultati delle prove delle emissioni devono rispettare i limiti in tutte le condizioni di prova specificate nel presente regolamento.

2.   CATEGORIE DI VEICOLI IBRIDI ELETTRICI

Categoria in base al tipo di ricarica del veicolo

A ricarica esterna al veicolo (1)

(OVC)

Non a ricarica esterna al veicolo (2)

(NOVC)

Commutatore della modalità di funzionamento

No

No

3.   METODI PER LA PROVA DI TIPO I

3.1.   Veicoli ricaricabili esternamente (OVC HEV) senza commutatore della modalità di funzionamento

3.1.1.   Devono essere effettuate due prove nelle condizioni seguenti:

Condizione A

:

la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza totalmente carico.

Condizione B

:

la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza in uno stato di carica minima (massima scarica della capacità).

Il profilo dello stato di carica (SOC) del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza durante le diverse fasi della prova di tipo I è indicato nell'appendice 1 del presente allegato.

3.1.2.   Condizione A

3.1.2.1.   Il procedimento ha inizio con la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza con il veicolo in marcia (su pista di prova, al banco dinamometrico ecc.):

a)

a una velocità costante di 50 km/h fino a quando si avvia il motore termico dell'HEV,

b)

se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza avviare il motore termico, riducendo la velocità fino a quando il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/distanza (stabilito d'intesa dal servizio tecnico e dal costruttore) una velocità costante inferiore a quella che fa mettere in moto il motore termico,

c)

oppure secondo quanto raccomandato dal costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dalla sua messa in moto automatica.

3.1.2.2.   Condizionamento del veicolo

3.1.2.2.1.   Per i veicoli con motore ad accensione spontanea si deve eseguire la parte 2 del ciclo descritto nella tabella A4a/2 (e nella figura A4a/3) dell'allegato 4a del presente regolamento. Vanno eseguiti tre cicli consecutivi conformemente al punto 3.1.2.5.3 del presente allegato.

3.1.2.2.2.   I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere precondizionati eseguendo una volta la parte 1 e due volte la parte 2 del ciclo conformemente al punto 3.1.2.5.3 del presente allegato.

3.1.2.3.   Dopo questo precondizionamento e prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K, e il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza è stato completamente ricaricato con il procedimento descritto al punto 3.1.2.4 del presente allegato.

3.1.2.4.   Durante la sosta, il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza deve essere ricaricato:

a)

con l'eventuale caricabatterie di bordo, oppure

b)

con un caricatore esterno raccomandato dal costruttore, usando il normale procedimento di ricarica notturna.

Questo procedimento esclude tutti i tipi di ricariche speciali che potrebbero essere avviate automaticamente o manualmente, ad esempio le ricariche di conservazione o di servizio.

Il costruttore deve dichiarare che durante la prova non è stato utilizzato un procedimento di ricarica speciale.

3.1.2.5.   Procedura di prova

3.1.2.5.1.   Il veicolo deve essere messo in moto con i mezzi a disposizione del conducente per l'uso normale. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio del procedimento di messa in moto del veicolo.

3.1.2.5.2.   I procedimenti di prova definiti al punto 3.1.2.5.2.1 o 3.1.2.5.2.2 del presente allegato possono essere utilizzati in linea con il procedimento scelto nel regolamento n. 101, allegato 8, punto 3.2.3.2.

3.1.2.5.2.1.   Il prelievo comincia (BS) prima del procedimento di messa in moto del veicolo o al suo inizio e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte 2, fine del prelievo — ES).

3.1.2.5.2.2.   Il prelievo comincia (BS) prima della messa in moto del veicolo o al suo inizio e continua per una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extra-urbano (parte 2) durante il quale la batteria ha raggiunto lo stato di carica minimo secondo il criterio definito di seguito (fine del prelievo — ES).

Il bilanciamento elettrico Q [Ah] si misura per ciascun ciclo combinato usando il procedimento di cui al regolamento n. 101, allegato 8, appendice 2, utilizzato per determinare quando è stato raggiunto lo stato di carica minima della batteria.

Si considera che lo stato di carica minimo della batteria sia stato raggiunto nel ciclo combinato N se l'equilibro elettrico misurato durante il ciclo combinato N+1 non è superiore a una scarica del 3 percento, espresso come percentuale della capacità nominale della batteria (in Ah) nel suo stato di carica massimo dichiarato dal costruttore. Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari, i cui risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.1.2.5.5 e 3.1.4.2 del presente allegato, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzi una scarica della batteria minore di quella del ciclo precedente.

Tra ciascun ciclo è ammesso un periodo di sosta a caldo fino a 10 minuti. Il gruppo propulsore deve essere spento durante tale periodo.

3.1.2.5.3.   Il veicolo deve essere guidato conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato 4a del presente regolamento oppure, nel caso di una strategia speciale per i cambi di velocità, secondo le raccomandazioni del costruttore, contenute nel libretto di istruzioni dei veicoli di serie e indicate da uno strumento tecnico per i cambi di velocità (per informazione del conducente). Per questi veicoli non si applicano i punti di cambio di velocità prescritti nell'allegato 4a del presente regolamento. Per l'andamento della curva di funzionamento si applica la descrizione riportata nell'allegato 4a, punto 6.1.3, del presente regolamento.

3.1.2.5.4.   I gas di scarico devono essere analizzati conformemente all'allegato 4a del presente regolamento.

3.1.2.5.5.   I risultati della prova devono essere confrontati con i limiti prescritti al punto 5.3.1.4 del presente regolamento e deve essere calcolata l'emissione media in g/km di ciascun inquinante per la condizione A (M1i).

Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.1.2.5.2.1 del presente allegato, (M1i) è semplicemente il risultato del singolo ciclo combinato.

Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.1.2.5.2.2 del presente allegato, il risultato di ciascun ciclo combinato (M1ia), moltiplicato per i relativi fattori di deterioramento e Ki, deve essere inferiore ai limiti previsti dal punto 5.3.1.4 del presente regolamento. Ai fini del calcolo nel punto 3.1.4 del presente allegato, M1i si definisce:

Formula

dove:

i

:

inquinante

a

:

ciclo

3.1.3.   Condizione B

3.1.3.1.   Condizionamento del veicolo

3.1.3.1.1.   Per i veicoli con motore ad accensione spontanea si deve eseguire la parte 2 del ciclo descritto nella tabella A4a/2 (e nella figura A4a/3) dell'allegato 4a del presente regolamento. Vanno eseguiti tre cicli consecutivi conformemente al punto 3.1.3.4.3 del presente allegato.

3.1.3.1.2.   I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere precondizionati eseguendo una volta la parte 1 e due volte la parte 2 del ciclo conformemente al punto 3.1.3.4.3 del presente allegato.

3.1.3.2.   Il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza del veicolo deve essere scaricato durante la marcia (sulla pista di prova, al banco dinamometrico ecc.):

a)

a una velocità costante di 50 km/h fino a quando si avvia il motore termico dell'HEV,

b)

se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza avviare il motore termico, riducendo la velocità fino a quando il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/distanza (stabilito d'intesa dal servizio tecnico e dal costruttore) una velocità costante inferiore a quella che fa mettere in moto il motore termico,

c)

o secondo quanto raccomandato dal costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dalla sua messa in moto automatica.

3.1.3.3.   Dopo questo precondizionamento e prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K.

3.1.3.4.   Procedura di prova

3.1.3.4.1.   Il veicolo deve essere messo in moto con i mezzi a disposizione del conducente per l'uso normale. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio del procedimento di messa in moto del veicolo.

3.1.3.4.2.   Il prelievo comincia (BS) prima del procedimento di messa in moto del veicolo o al suo inizio e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte 2, fine del prelievo — ES).

3.1.3.4.3.   Il veicolo deve essere guidato conformemente all'allegato 4a del presente regolamento oppure, nel caso di una strategia speciale per i cambi di velocità, secondo le raccomandazioni del costruttore, contenute nel libretto di istruzioni dei veicoli di serie e indicate da uno strumento tecnico per i cambi di velocità (per informazione del conducente). Per questi veicoli non si applicano i punti di cambio di velocità prescritti nell'allegato 4a del presente regolamento. Per l'andamento della curva di funzionamento si applica la descrizione riportata nell'allegato 4a, punto 6.1.3, del presente regolamento.

3.1.3.4.4.   I gas di scarico devono essere analizzati conformemente all'allegato 4a del presente regolamento.

3.1.3.5.   I risultati della prova devono essere confrontati con i limiti prescritti al punto 5.3.1.4 del presente regolamento e deve essere calcolata l'emissione media di ciascun inquinante per la condizione B (M2i). I risultati della prova M2i, moltiplicati per i relativi fattori di deterioramento e Ki, devono essere inferiori ai limiti prescritti al punto 5.3.1.4 del presente regolamento.

3.1.4.   Risultati della prova

3.1.4.1.   Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.1.2.5.2.1 del presente allegato

I valori ponderati da comunicare devono essere calcolati con la seguente formula:

Mi = (De • M1i + Dav • M2i )/(De + Dav)

dove:

Mi

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km;

M1i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza totalmente carico, calcolata al punto 3.1.2.5.5 del presente allegato;

M2i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza nello stato di carica minima (massima scarica della capacità), calcolata al punto 3.1.3.5 del presente allegato;

De

=

autonomia elettrica del veicolo secondo il procedimento descritto nel regolamento n. 101, allegato 9; il costruttore deve mettere a disposizione i mezzi per eseguire la misurazione con il veicolo funzionante in modalità esclusivamente elettrica;

Dav

=

25 km (distanza media tra due ricariche della batteria).

3.1.4.2.   Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.1.2.5.2.2 del presente allegato

I valori ponderati da comunicare devono essere calcolati con la seguente formula:

Mi = (Dovc • M1i + Dav • M2i )/(Dovc + Dav)

dove:

Mi

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km;

M1i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza totalmente carico, calcolata al punto 3.1.2.5.5 del presente allegato;

M2i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza nello stato di carica minima (massima scarica della capacità), calcolata al punto 3.1.3.5 del presente allegato;

Dovc

=

autonomia OVC calcolata secondo il procedimento descritto nel regolamento n. 101, allegato 9;

Dav

=

25 km (distanza media tra due ricariche della batteria).

3.2.   Veicoli ricaricabili esternamente (OVC HEV) con commutatore della modalità di funzionamento

3.2.1.   Devono essere effettuate due prove nelle condizioni seguenti:

Condizione A

:

la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza totalmente carico.

Condizione B

:

la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza in uno stato di carica minima (massima scarica della capacità).

3.2.1.3.   Il commutatore della modalità di funzionamento deve trovarsi nella posizione indicata nella tabella A14/1.

Tabella A14/1

Modalità ibride

Stato di carica della batteria

Puro elettrico

Ibrido

Puro termico

Ibrido

Puro elettrico

Puro termico

Ibrido

Modalità ibrida n (3)

Modalità ibrida n (3)

Posizione commutatore

Posizione commutatore

Posizione commutatore

Posizione commutatore

Condizione A

Piena carica

Ibrido

Ibrido

Ibrido

Modalità ibrida prevalentemente elettrica (4)

Condizione B

Carica minima

Ibrido

Termico

Termico

Modalità prevalentemente termica (5)

3.2.2.   Condizione A

3.2.2.1.   Se l'autonomia del veicolo in modalità puramente elettrica è superiore a un ciclo completo, a richiesta del costruttore la prova di tipo I può essere eseguita in puro elettrico. In questo caso, il precondizionamento del motore prescritto al punto 3.2.2.3.1 o 3.2.2.3.2 del presente allegato può essere omesso.

3.2.2.2.   Il procedimento ha inizio con la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica /potenza del veicolo in marcia con il commutatore nella posizione puro elettrico (sulla pista di prova, al banco dinamometrico ecc.) a una velocità costante pari al 70 % ± 5 % della velocità massima del veicolo su trenta minuti (determinata conformemente al regolamento n. 101).

La scarica è arrestata:

a)

quando il veicolo non è in grado di operare al 65 % della velocità massima su trenta minuti; oppure

b)

quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo; oppure

c)

quando sono stati percorsi 100 km.

Se il veicolo non prevede la modalità puro elettrico, la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza deve essere ottenuta facendo funzionare il veicolo (sulla pista di prova, al banco dinamometrico ecc.):

a)

a una velocità costante di 50 km/h fino a quando si avvia il motore termico dell'HEV, oppure

b)

se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico, oppure

c)

conformemente a quanto raccomandato dal costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dalla sua messa in moto automatica.

3.2.2.3.   Condizionamento del veicolo

3.2.2.3.1.   Per i veicoli con motore ad accensione spontanea si deve eseguire la parte 2 del ciclo descritto nella tabella A4a/2 (e nella figura A4a/3) dell'allegato 4a del presente regolamento. Vanno eseguiti tre cicli consecutivi conformemente al punto 3.2.2.6.3 del presente allegato.

3.2.2.3.2.   I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere precondizionati eseguendo una volta la parte 1 e due volte la parte 2 del ciclo conformemente al punto 3.2.2.6.3 del presente allegato.

3.2.2.4.   Dopo questo precondizionamento e prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K, e il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza è stato completamente ricaricato con il procedimento descritto al punto 3.2.2.5 del presente allegato.

3.2.2.5.   Durante la sosta, il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza deve essere ricaricato:

a)

con l'eventuale caricabatterie di bordo, oppure

b)

con un caricatore esterno raccomandato dal costruttore, usando il normale procedimento di ricarica notturna.

Questo procedimento esclude tutti i tipi di ricariche speciali che potrebbero essere avviate automaticamente o manualmente, ad esempio le ricariche di conservazione o di servizio.

Il costruttore deve dichiarare che durante la prova non è stato utilizzato un procedimento di ricarica speciale.

3.2.2.6.   Procedura di prova

3.2.2.6.1.   Il veicolo deve essere messo in moto con i mezzi a disposizione del conducente per l'uso normale. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio del procedimento di messa in moto del veicolo.

3.2.2.6.2.   I procedimenti di prova definiti al punto 3.2.2.6.2.1 o 3.2.2.6.2.2 del presente allegato possono essere utilizzati in linea con il procedimento scelto nel regolamento n. 101, allegato 8, punto 4.2.4.2.

3.2.2.6.2.1.   Il prelievo comincia (BS) prima del procedimento di messa in moto del veicolo o al suo inizio e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte 2, fine del prelievo — ES).

3.2.2.6.2.2.   Il prelievo comincia (BS) prima della messa in moto del veicolo o al suo inizio e continua per una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extra-urbano (parte 2) durante il quale la batteria ha raggiunto lo stato di carica minimo secondo il criterio definito di seguito (fine del prelievo — ES).

Il bilanciamento elettrico Q [Ah] si misura per ciascun ciclo combinato usando il procedimento di cui al regolamento n. 101, allegato 8, appendice 2, utilizzato per determinare quando è stato raggiunto lo stato di carica minima della batteria.

Si considera che lo stato di carica minimo della batteria sia stato raggiunto nel ciclo combinato N se l'equilibro elettrico misurato durante il ciclo combinato N+1 non è superiore a una scarica del 3 %, espresso come percentuale della capacità nominale della batteria (in Ah) nel suo stato di carica massimo dichiarato dal costruttore. Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari, i cui risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.2.2.7 e 3.2.4 del presente allegato, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzi una scarica della batteria minore di quella del ciclo precedente.

Tra ciascun ciclo è ammesso un periodo di sosta a caldo fino a 10 minuti. Il gruppo propulsore deve essere spento durante tale periodo.

3.2.2.6.3.   Il veicolo deve essere guidato conformemente all'allegato 4a del presente regolamento oppure, nel caso di una strategia speciale per i cambi di velocità, secondo le raccomandazioni del costruttore, contenute nel libretto di istruzioni dei veicoli di serie e indicate da uno strumento tecnico per i cambi di velocità (per informazione del conducente). Per questi veicoli non si applicano i punti di cambio di velocità prescritti nell'allegato 4a del presente regolamento. Per l'andamento della curva di funzionamento si applica la descrizione riportata nell'allegato 4a, punto 6.1.3, del presente regolamento.

3.2.2.6.4.   I gas di scarico devono essere analizzati conformemente all'allegato 4a del presente regolamento.

3.2.2.7.   I risultati della prova devono essere confrontati con i limiti prescritti al punto 5.3.1.4 del presente regolamento e deve essere calcolata l'emissione media in g/km di ciascun inquinante per la condizione A (M1i).

Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.2.2.6.2.1 del presente allegato, (M1i) è semplicemente il risultato del singolo ciclo combinato.

Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.2.2.6.2.2 del presente allegato, il risultato di ciascun ciclo combinato M1ia, moltiplicato per i relativi fattori di deterioramento e Ki, deve essere inferiore ai limiti previsti dal punto 5.3.1.4 del presente regolamento. Ai fini del calcolo nel punto 3.2.4 del presente allegato, M1i si definisce:

Formula

dove:

i

:

inquinante

a

:

ciclo

3.2.3.   Condizione B

3.2.3.1.   Condizionamento del veicolo

3.2.3.1.1.   Per i veicoli con motore ad accensione spontanea si deve eseguire la parte 2 del ciclo descritto nella tabella A4a/2 e nella figura A4a/2 dell'allegato 4a del presente regolamento. Vanno eseguiti tre cicli consecutivi conformemente al punto 3.2.3.4.3 del presente allegato.

3.2.3.1.2.   I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere precondizionati eseguendo una volta la parte 1 e due volte la parte 2 del ciclo conformemente al punto 3.2.3.4.3 del presente allegato.

3.2.3.2.   Il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza del veicolo deve essere scaricato conformemente al punto 3.2.2.2 del presente allegato.

3.2.3.3.   Dopo questo precondizionamento e prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C). Questo condizionamento deve essere effettuato per almeno 6 ore e deve proseguire sino a che la temperatura dell'olio motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K.

3.2.3.4.   Procedura di prova

3.2.3.4.1.   Il veicolo deve essere messo in moto con i mezzi a disposizione del conducente per l'uso normale. Il primo ciclo di prova comincia all'inizio del procedimento di messa in moto del veicolo.

3.2.3.4.2.   Il prelievo comincia (BS) prima del procedimento di messa in moto del veicolo o al suo inizio e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte 2, fine del prelievo — ES).

3.2.3.4.3.   Il veicolo deve essere guidato conformemente all'allegato 4a del presente regolamento oppure, nel caso di una strategia speciale per i cambi di velocità, secondo le raccomandazioni del costruttore, contenute nel libretto di istruzioni dei veicoli di serie e indicate da uno strumento tecnico per i cambi di velocità (per informazione del conducente). Per questi veicoli non si applicano i punti di cambio di velocità prescritti nell'allegato 4a del presente regolamento. Per l'andamento della curva di funzionamento si applica la descrizione riportata nell'allegato 4a, punto 6.1.3, del presente regolamento.

3.2.3.4.4.   I gas di scarico devono essere analizzati conformemente all'allegato 4a del presente regolamento.

3.2.3.5.   I risultati della prova devono essere confrontati con i limiti prescritti al punto 5.3.1.4 del presente regolamento e deve essere calcolata l'emissione media di ciascun inquinante per la condizione B (M2i). I risultati della prova M2i, moltiplicati per i relativi fattori di deterioramento e Ki, devono essere inferiori ai limiti prescritti al punto 5.3.1.4 del presente regolamento.

3.2.4.   Risultati della prova

3.2.4.1.   Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.2.2.6.2.1 del presente allegato.

I valori ponderati da comunicare devono essere calcolati con la seguente formula:

Mi = ( De • M1i + Dav • M2i )/( De + Dav )

dove:

Mi

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km;

M1i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza totalmente carico, calcolata al punto 3.2.2.7 del presente allegato;

M2i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza nello stato di carica minima (massima scarica della capacità), calcolata al punto 3.2.3.5 del presente allegato;

De

=

autonomia elettrica del veicolo con il commutatore nella posizione puro elettrico, secondo il procedimento descritto nel regolamento n. 101, allegato 9. Se non è prevista una posizione puro elettrico, il costruttore deve mettere a disposizione i mezzi per eseguire la misurazione con il veicolo funzionante in puro elettrico;

Dav

=

25 km (distanza media tra due ricariche della batteria).

3.2.4.2.   Nel caso delle prove condotte secondo il punto 3.2.2.6.2.2 del presente allegato.

I valori ponderati da comunicare devono essere calcolati con la seguente formula:

Mi = (Dovc • M1i + Dav • M2i)/(Dovc + Dav)

dove:

Mi

=

emissione massica dell'inquinante i in g/km;

M1i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza totalmente carico, calcolata al punto 3.2.2.7 del presente allegato;

M2i

=

emissione massica media dell'inquinante i in g/km con il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza nello stato di carica minima (massima scarica della capacità), calcolata al punto 3.2.3.5 del presente allegato;

Dovc

=

autonomia OVC calcolata secondo il procedimento descritto nel regolamento n. 101, allegato 9;

Dav

=

25 km (distanza media tra due ricariche della batteria).

3.3.   Veicoli non ricaricabili esternamente (HEV NOVC) senza commutatore della modalità di funzionamento

3.3.1.   Questi veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 4a.

3.3.2.   Per il precondizionamento devono essere eseguiti almeno due cicli di funzionamento completi consecutivi (un ciclo parte 1 e un ciclo parte 2) senza sosta intermedia.

3.3.3.   Il veicolo deve essere guidato conformemente all'allegato 4a oppure, nel caso di una strategia speciale per i cambi di velocità, secondo le raccomandazioni del costruttore, contenute nel libretto di istruzioni dei veicoli di serie e indicate da uno strumento tecnico per i cambi di velocità (per informazione del conducente). Per questi veicoli non si applicano i punti di cambio di velocità prescritti nell'allegato 4a. Per l'andamento della curva di funzionamento si applica la descrizione riportata nell'allegato 4a, punto 6.1.3.

3.4.   Veicoli non ricaricabili esternamente (HEV NOVC) con commutatore della modalità di funzionamento

3.4.1.   Questi veicoli devono essere precondizionati e sottoposti a prova nella modalità ibrida conformemente all'allegato 4a. Se sono disponibili più modalità ibride, la prova deve essere eseguita nella modalità selezionata automaticamente dopo la messa in moto con la chiave di accensione (modalità normale). Sulla base delle informazioni fornite dal costruttore, il servizio tecnico si accerta che i valori limite siano rispettati in tutte le modalità ibride.

3.4.2.   Per il precondizionamento devono essere eseguiti almeno due cicli di funzionamento completi consecutivi (un ciclo parte 1 e un ciclo parte 2) senza sosta intermedia.

3.4.3.   Il veicolo deve essere guidato conformemente all'allegato 4a del presente regolamento oppure, nel caso di una strategia speciale per i cambi di velocità, secondo le raccomandazioni del costruttore, contenute nel libretto di istruzioni dei veicoli di serie e indicate da uno strumento tecnico per i cambi di velocità (per informazione del conducente). Per questi veicoli non si applicano i punti di cambio di velocità prescritti nell'allegato 4a del presente regolamento. Per l'andamento della curva di funzionamento si applica la descrizione riportata nell'allegato 4a, punto 6.1.3, del presente regolamento.

4.   METODI DI PROVA DI TIPO II

4.1.   I veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 5 con il motore termico in funzione. Il costruttore deve prevedere una «modalità di servizio» per rendere possibile l'effettuazione di questa prova.

Se necessario deve essere usato il procedimento speciale di cui al punto 5.1.6 del presente regolamento.

5.   METODI DI PROVA DI TIPO III

5.1.   I veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 6 con il motore termico in funzione. Il costruttore deve prevedere una «modalità di servizio» per rendere possibile l'effettuazione di questa prova.

5.2.   Le prove devono essere eseguite soltanto per le condizioni 1 e 2 del punto 3.2 dell'allegato 6. Se per qualsiasi motivo non è possibile utilizzare la condizione 2, la prova dovrebbe essere eseguita in alternativa in un'altra condizione a velocità costante (con il motore termico funzionante sotto carico).

6.   METODI DI PROVA DI TIPO IV

6.1.   I veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 7 del presente regolamento.

6.2.   Prima di avviare il procedimento di prova (punto 5.1 dell'allegato 7 del presente regolamento), i veicoli devono essere precondizionati nel modo seguente:

6.2.1.   Veicoli OVC

6.2.1.1.

Veicoli OVC senza commutatore della modalità di funzionamento: il procedimento ha inizio con la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza del veicolo in marcia (sulla pista di prova, al banco dinamometrico ecc.):

a)

a una velocità costante di 50 km/h fino a quando si avvia il motore termico dell'HEV, oppure

b)

se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico, oppure

c)

conformemente a quanto raccomandato dal costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dalla sua messa in moto automatica.

6.2.1.2.

Veicoli OVC con commutatore della modalità di funzionamento: il procedimento ha inizio con la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza del veicolo in marcia con il commutatore nella posizione puro elettrico (sulla pista di prova, al banco dinamometrico ecc.) a una velocità costante pari al 70 % ± 5 % della velocità massima del veicolo su trenta minuti.

La scarica è arrestata:

a)

quando il veicolo non è in grado di operare al 65 % della velocità massima su trenta minuti; oppure

b)

quando la normale strumentazione di bordo segnala al conducente la necessità di arrestare il veicolo; oppure

c)

quando sono stati percorsi 100 km.

Se il veicolo non prevede la modalità di puro elettrico, la scarica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza deve essere ottenuta facendo funzionare il veicolo (sulla pista di prova, al banco dinamometrico ecc.):

a)

a una velocità costante di 50 km/h fino a quando si avvia il motore termico dell'HEV, oppure

b)

se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l'avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d'intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l'avvio del motore termico, oppure

c)

conformemente a quanto raccomandato dal costruttore.

Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dalla sua messa in moto automatica.

6.2.2.   Veicoli NOVC

6.2.2.1.

Veicoli NOVC senza commutatore della modalità di funzionamento: il procedimento ha inizio effettuando un precondizionamento mediante almeno due cicli di funzionamento completi consecutivi (un ciclo parte 1 e un ciclo parte 2) senza sosta intermedia.

6.2.2.2.

Veicoli NOVC con commutatore della modalità di funzionamento: il procedimento ha inizio effettuando un precondizionamento mediante almeno due cicli di funzionamento completi consecutivi (un ciclo parte 1 e un ciclo parte 2) senza sosta intermedia, con il veicolo in marcia in modalità ibrida. Se sono disponibili più modalità ibride, la prova deve essere eseguita nella modalità selezionata automaticamente dopo la messa in moto con la chiave di accensione (modalità normale).

6.3.   I cicli di precondizionamento e la prova al banco dinamometrico devono essere eseguiti conformemente ai punti 5.2 e 5.4 dell'allegato 7 del presente regolamento:

6.3.1.   Veicoli OVC Nelle stesse condizioni precisate per la condizione B della prova di tipo I (punti 3.1.3 e 3.2.3 del presente allegato);

6.3.2.   Veicoli NOVC Nelle stesse condizioni della prova di tipo I.

7.   METODI DI PROVA DI TIPO V

7.1.   I veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 9 del presente regolamento.

7.2.   Veicoli OVC

Il dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza può essere ricaricato due volte al giorno durante l'accumulo del chilometraggio.

Per i veicoli OVC con commutatore della modalità di funzionamento, l'accumulo del chilometraggio deve essere eseguito nella modalità automaticamente selezionata dopo la messa in moto con la chiave di accensione (modalità normale).

Durante l'accumulo del chilometraggio è ammesso il passaggio a una diversa modalità ibrida allorché tale passaggio sia necessario per proseguire l'accumulo di chilometraggio, previo assenso del servizio tecnico.

Le misurazioni delle emissioni inquinanti devono essere eseguite nelle stesse condizioni indicate per la condizione B della prova di tipo I (punti 3.1.3 e 3.2.3 del presente allegato).

7.3.   Veicoli NOVC

Per i veicoli NOVC con commutatore della modalità di funzionamento, l'accumulo del chilometraggio deve essere eseguito nella modalità automaticamente selezionata dopo la messa in moto con la chiave di accensione (modalità normale).

Le misurazioni delle emissioni inquinanti devono essere eseguite nelle stesse condizioni della prova di tipo I.

8.   METODI DI PROVA DI TIPO VI

8.1.   I veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 8 del presente regolamento.

8.2.   Per i veicoli OVC, le misurazioni delle emissioni inquinanti devono essere eseguite nelle stesse condizioni precisate per la condizione B della prova di tipo I (punti 3.1.3 e 3.2.3 del presente allegato).

8.3.   Per i veicoli NOVC, le misurazioni delle emissioni inquinanti devono essere eseguite nelle stesse condizioni della prova di tipo I.

9.   METODI DI PROVA DEL SISTEMA OBD

9.1.   I veicoli devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato 11 del presente regolamento.

9.2.   Per i veicoli OVC, le misurazioni delle emissioni inquinanti devono essere eseguite nelle stesse condizioni indicate per la condizione B della prova di tipo I (punti 3.1.3 e 3.2.3 del presente allegato).

9.3.   Per i veicoli NOVC, le misurazioni delle emissioni inquinanti devono essere eseguite nelle stesse condizioni della prova di tipo I.


(1)  Veicoli definiti anche «ricaricabili esternamente».

(2)  Veicoli definiti anche «non ricaricabili esternamente».

(3)  Ad esempio: posizione sportiva, economica, urbana, extraurbana ecc.

(4)   Modalità ibrida prevalentemente elettrica:

Modalità ibrida per la quale è comprovabile il consumo di elettricità più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili, nella prova eseguita conformemente al regolamento n. 101, allegato 8, punto 4, condizione A, da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.

(5)   Modalità prevalentemente termica:

Modalità ibrida per la quale è comprovabile il consumo di carburante più elevato tra tutte le modalità ibride selezionabili, nella prova eseguita conformemente al regolamento n. 101, allegato 8, punto 4, condizione B, da determinare in base alle informazioni fornite dal costruttore e d'intesa con il servizio tecnico.

Appendice 1

Profilo dello stato di carica del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza per la prova di tipo I sugli OVC HEV

Condizione A della prova di tipo I

Image 37

minimo

Condizione A:

(1)

stato di carica iniziale del dispositivo di accumulo dell'energia elettrica/potenza

(2)

scarica conformemente al punto 3.1.2.1 o 3.2.2.2 del presente allegato

(3)

condizionamento del veicolo conformemente al punto 3.1.2.2 o 3.2.2.3. del presente allegato

(4)

carica durante la sosta conformemente ai punti 3.1.2.3 e 3.1.2.4 del presente allegato, o ai punti 3.2.2.4 e 3.2.2.5 del presente allegato

(5)

prova conformemente al punto 3.1.2.5 o 3.2.2.6 del presente allegato

Condizione B della prova di tipo I

Image 38

minimo

Condizione B:

(1)

stato di carica iniziale

(2)

condizionamento del veicolo conformemente al punto 3.1.3.1 o 3.2.3.1. del presente allegato

(3)

scarica conformemente al punto 3.1.3.2 o 3.2.3.2 del presente allegato

(4)

sosta conformemente al punto 3.1.3.3 o 3.2.3.3 del presente allegato

(5)

prova conformemente al punto 3.1.3.4 o 3.2.3.4 del presente allegato