7.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/25


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Modifiche 2008 e 2010 del regolamento n. 89 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi per l’omologazione di:

I.

Veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima o la funzione di limitazione regolabile della velocità

II.

Veicoli, per quanto concerne l’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) o di un dispositivo regolabile di limitazione della velocità (DRLV) di tipo omologato

III.

Dispositivi di limitazione della velocità (DLV) o dispositivi regolabili di limitazione della velocità (DRLV)

Modifiche del regolamento n. 89 pubblicato nella GU L 158 del 19.6.2007, pag. 1.

Comprendenti:

 

Rettifica 1 della versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 12 marzo 2008

 

Supplemento 2 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 30 gennaio 2011

Modifiche del testo del regolamento

Il punto 1.1.1 è così modificato:

«1.1.1.

Parte I: veicoli delle categorie (1) M2, M3, N2 e N3 (2) dotati di un DLV e veicoli delle categorie M e N dotati di un dispositivo regolabile di limitazione della velocità (DRLV) che non siano stati omologati separatamente a norma della parte III del presente regolamento, o veicoli progettati e/o equipaggiati in modo tale che i loro elementi possano essere considerati idonei a soddisfare in toto o in parte la funzione di un DLV o di un DRLV, a seconda dei casi.»

Il punto 1.1.2 è così modificato:

«1.1.2.

Parte II: l’installazione su veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 di DLV e l’installazione su veicoli delle categorie M e N di DRLV omologati a norma della parte III del presente regolamento.»

Il punto 1.1.3 è così modificato:

«1.1.3.

Parte III: DLV destinati a essere montati su veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 e DRLV destinati a essere montati su veicoli delle categorie M e N.»

Il punto 1.2.1 è così modificato:

«1.2.1.

Nei veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 la velocità deve essere limitata da un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) o da una funzione di limitazione della velocità (FLV).»

Il punto 1.2.2 è così modificato:

«1.2.2.

Il dispositivo regolabile di limitazione della velocità (DRLV), se installato, o la funzione regolabile di limitazione della velocità (FRLV), se installata, deve limitare la velocità dei veicoli delle categorie M e N a una velocità fissata autonomamente dal conducente, quando tale dispositivo o funzione sia attivato.»

Il punto 1.2.3 è soppresso.

Il punto 2.1.3 è così modificato:

«2.1.3.

“velocità stabilizzata Vstab” è la velocità media del veicolo specificata al punto 1.1.4.2.3.3 dell’allegato 5 e al punto 1.5.4.1.2.3 dell’allegato 6 del presente regolamento;».

Il paragrafo 5.1 è così modificato:

«5.1.

Prescrizioni per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 dotati di FLV.»

Modifiche degli allegati

L’allegato 6, paragrafo 1.5.4.1.1.3, è così modificato:

«1.5.4.1.1.3.

le condizioni di velocità stabilizzata di cui al punto 1.5.4.1.2 devono essere ottenute entro 10 secondi dal momento in cui si è raggiunta per la prima volta la velocità Vstab

L’allegato 6, paragrafo 1.5.4.1.2.1, è così modificato:

«1.5.4.1.2.1.

la velocità non deve distanziarsi di oltre 3 km/h dal valore Vstab;».