23.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/2 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 54 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
Modifiche apportate al regolamento n. 54, pubblicato nella GU L 183 dell’11.7.2008, pag. 41.
Comprendenti:
supplemento 17 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 17 marzo 2010
Modifiche apportate al testo principale del regolamento
Il paragrafo 1, è modificato come segue [inclusa l’aggiunta della nota (**)]:
«1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai pneumatici nuovi destinati principalmente a veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 (1) (2). Esso non si applica tuttavia ai pneumatici identificati da simboli della categoria di velocità corrispondenti a velocità inferiori a 80 km/h.
(1) Conformemente alla definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1, modificato da ultimo da Amend. 4).
(2) Il presente regolamento definisce i requisiti relativi ai pneumatici in quanto componente e non ne limita il montaggio su nessuna categoria di veicoli.»