8.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/13


ACCORDO

tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea

2011/C 202/05

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri dell'Unione europea («le parti») riconoscono che la cooperazione e la consultazione esaurienti ed efficaci possono richiedere, nell'interesse dell'Unione europea, lo scambio reciproco di informazioni classificate nonché lo scambio di tali informazioni tra di essi e le istituzioni dell'Unione europea, ovvero le agenzie, gli organi o gli uffici istituiti da tali istituzioni.

(2)

Le parti condividono la volontà comune di contribuire alla creazione di un quadro generale coerente e globale per la protezione delle informazioni classificate originate dalle parti nell'interesse dell'Unione europea, dalle istituzioni dell'Unione europea o dalle agenzie, dagli organi o dagli uffici istituiti da tali istituzioni ovvero ottenute in tale contesto da Stati terzi o organizzazioni internazionali.

(3)

Le parti sono consapevoli che l'accesso alle informazioni classificate e lo scambio delle stesse necessitano di misure di sicurezza appropriate, volte alla protezione di tali informazioni,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo è inteso ad assicurare la protezione, a cura delle parti, delle informazioni classificate:

a)

originate dalle istituzioni dell'Unione europea ovvero dalle agenzie, dagli organi o dagli uffici istituiti da quest'ultima, e fornite alle parti o scambiate con esse;

b)

originate dalle parti e fornite alle istituzioni dell'Unione europea ovvero alle agenzie, agli organi o agli uffici istituiti da quest'ultima, o scambiate con essi;

c)

originate dalle parti a fini di comunicazione o di scambio tra le parti nell'interesse dell'Unione europea e contrassegnate per indicare che sono oggetto del presente accordo;

d)

ricevute da Stati terzi o organizzazioni internazionali da parte delle istituzioni dell'Unione europea ovvero delle agenzie, degli organi o degli uffici istituiti da quest'ultima e comunicate alle parti o scambiate con esse.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intendono le informazioni e i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea ovvero a uno o più Stati membri, e che recano uno dei seguenti contrassegni di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica elencati in allegato:

—   «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

—   «SECRET UE/EU SECRET»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

—   «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli interessi fondamentali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

—   «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: questo contrassegno si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri.

Articolo 3

1.   Le parti adottano gli opportuni provvedimenti in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali affinché il livello di protezione accordato alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia equivalente a quello accordato alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea per proteggere le informazioni classificate UE che recano un contrassegno di classifica corrispondente come indicato nell'allegato.

2.   Il presente accordo fa salve le disposizioni legislative e regolamentari nazionali delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti, alla protezione dei dati personali o alla protezione delle informazioni classificate.

3.   Le parti informano il depositario del presente accordo di ogni modifica apportata alle classifiche di sicurezza elencate nell'allegato. L'articolo 11 non si applica a tali notifiche.

Articolo 4

1.   Ciascuna parte provvede affinché le informazioni classificate, comunicate o scambiate in conformità del presente accordo non siano:

a)

declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore;

b)

utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore;

c)

divulgate a uno Stato terzo o ad un'organizzazione internazionale senza il previo consenso scritto dell'originatore e senza un opportuno accordo o intesa di protezione delle informazioni classificate con lo Stato terzo o l'organizzazione internazionale in questione.

2.   Ciascuna parte rispetta il principio del consenso dell'originatore in conformità dei rispettivi requisiti costituzionali, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Articolo 5

1.   Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle informazioni classificate sia accordato in base al principio della necessità di conoscere.

2.   Le parti garantiscono che l'accesso alle informazioni classificate con il contrassegno di classifica «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o superiore o contrassegno corrispondente di cui all'allegato sia accordato soltanto alle persone titolari di un nulla osta di sicurezza adeguato o altrimenti autorizzate in virtù delle loro funzioni in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

3.   Ciascuna parte provvede affinché tutte le persone alle quali è stato accordato l'accesso alle informazioni classificate siano informate delle responsabilità che incombono loro quanto alla protezione di tali informazioni in conformità delle pertinenti regolamentazioni di sicurezza.

4.   A richiesta, le parti si assistono reciprocamente nello svolgimento delle indagini di sicurezza connesse ai nulla osta di sicurezza, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

5.   In conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi soggetto sotto la sua giurisdizione che può ottenere o produrre informazioni classificate sia in possesso di un nulla osta di sicurezza adeguato e sia in grado di assicurare la protezione di sicurezza del livello adeguato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

6.   Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte può riconoscere i nulla osta di sicurezza del personale e delle imprese rilasciati da un'altra parte.

Articolo 6

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito del presente accordo, tutte le informazioni classificate trasmesse, scambiate o trasferite con una di esse o tra di esse siano adeguatamente protette, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 7

Le parti provvedono affinché siano attuati tutti gli opportuni provvedimenti per la protezione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, delle informazioni classificate trattate, memorizzate o trasmesse nei sistemi di comunicazione e di informazione. Tali provvedimenti assicurano riservatezza, integrità, disponibilità e, in caso, non disconoscibilità e autenticità delle informazioni classificate, nonché un livello adeguato di responsabilità e di tracciabilità delle azioni per quanto riguarda tali informazioni.

Articolo 8

Le parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, informazioni pertinenti relative ai rispettivi regolamenti e norme di sicurezza.

Articolo 9

1.   Le parti adottano tutti gli opportuni provvedimenti, in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per indagare sui casi in cui sia noto o vi siano ragionevoli motivi di sospettare che informazioni classificate nell'ambito del presente accordo siano state compromesse o perdute.

2.   Una parte che rileva una compromissione o una perdita informa immediatamente, attraverso i canali appropriati, l'originatore di tale fatto e successivamente informa l'originatore dei risultati finali dell'indagine e dei provvedimenti correttivi adottati per evitare il ripetersi dell'evento. A richiesta, ogni altra parte interessata può fornire assistenza alle indagini.

Articolo 10

1.   Il presente accordo fa salvi gli accordi o le intese vigenti in materia di protezione o scambio di informazioni classificate conclusi dalle parti.

2.   Il presente accordo fa salva la facoltà delle parti di concludere altri accordi o intese in materia di protezione e scambio di informazioni classificate da esse originate, a condizione che tali accordi o intese non siano in contrasto con il presente accordo.

Articolo 11

Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le parti. Eventuali modifiche entrano in vigore all'atto della notifica in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 12

Le controversie tra due o più parti connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazioni tra le parti interessate.

Articolo 13

1.   Le parti notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea dell'espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore ad opera dell'ultima parte che procede alla notifica.

3.   Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuna delle ventitre lingue facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles il quattro maggio dell'anno duemilaundici.

Voor de regering van het Koninkrijk België

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

За правителството на Република България

Image

Za vládu České republiky

Image

For Kongeriget Danmarks regering

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi valitsuse nimel

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image

Pour le gouvernement de la République française

Image

Per il Governo della Repubblica italiana

Image

Για την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas valdības vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu

Image

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság kormánya részéről

Image

Għall-Gvern ta’ Malta

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Pentru Guvernul României

Image

Za vlado Republike Slovenije

Image

Za vládu Slovenskej republiky

Image

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Finlands regering

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


ALLEGATO

Equivalenza delle classifiche di sicurezza

UE

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONDIFENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Belgio

Très Secret (Loi 11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)

Secret (Loi 11.12.1998)

Geheim (Wet 11.12.1998)

Confidentiel (Loi 11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)

nota (1) infra

Bulgaria

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Repubblica ceca

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danimarca

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Germania

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2) — VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Estonia

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Irlanda

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Grecia

Άκρως Απόρρητο

Abr: ΑΑΠ

Απόρρητο

Abr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: (ΠΧ)

Spagna

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSIÓN LIMITADA

Francia

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

nota (3) infra

Italia

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Cipro

Άκρως Απόρρητο

Αbr: (AΑΠ)

Απόρρητο

Αbr: (ΑΠ)

Εμπιστευτικό

Αbr: (ΕΜ)

Περιορισμένης Χρήσης

Αbr: (ΠΧ)

Lettonia

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituania

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Lussemburgo

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Ungheria

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Paesi Bassi

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Austria

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Polonia

Ściśle tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portogallo

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Romania

Strict secret de importanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Slovenia

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovacchia

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finlandia

ERITTÄIN SALAINEN

YTTERST HEMLIG

SALAINEN

HEMLIG

LUOTTAMUKSELLINEN

KONFIDENTIELL

KÄYTTÖ RAJOITETTU

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

Svezia (4)

HEMLIG/TOP SECRET

HEMLIG AV SYNNERLIG BETYDELSE FÖR RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

Regno Unito

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted


(1)  Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding non è una classifica di sicurezza in Belgio. Il Belgio tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in un modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nelle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.

(2)  Germania: VS = Verschlusssache.

(3)  La Francia non utilizza la classifica «RESTREINT» nel suo sistema nazionale. La Francia tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in un modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nelle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.

(4)  Svezia: i contrassegni di classifica nella riga superiore sono utilizzati dalle autorità della difesa e quelli nella riga inferiore dalle altre autorità.