30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/231


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 106 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici destinati ai veicoli agricoli e ai loro rimorchi

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 8 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 17 marzo 2010

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo d’applicazione

2.

Definizioni

3.

Marcature

4.

Domanda di omologazione

5.

Omologazione

6.

Prescrizioni

7.

Modifica del tipo di pneumatico ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nome e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione, dei laboratori di prova e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione concernente il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico destinato a veicoli a motore conformemente al regolamento n. 106

Allegato 2 —

Esempio di marchio di omologazione

Allegato 3 —

Esempi di marcature sul pneumatico

Allegato 4 —

Elenco degli indici di capacità di carico (LI) e delle corrispondenti masse massime di carico (kg)

Allegato 5 —

Cerchio teorico, diametro esterno e larghezza nominale di sezione dei pneumatici di talune designazioni di misura

Allegato 6 —

Metodo di prova per la misurazione delle dimensioni dei pneumatici

Allegato 7 —

Variazione della capacità di carico in funzione della velocità

Allegato 8 —

Procedura di prova per valutare la resistenza del pneumatico allo scoppio

Allegato 9 —

Procedura di prova carico/velocità

Allegato 10 —

Codice di classificazione dei pneumatici

Allegato 11 —

Esempio del pittogramma da apporre su entrambi i fianchi dei pneumatici per indicare la pressione massima di gonfiaggio da non superare per il calettamento dei talloni durante il montaggio del pneumatico

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente regolamento riguarda pneumatici nuovi destinati principalmente, ma non esclusivamente, a veicoli agricoli e forestali (veicoli a motore della categoria T), a macchine agricole (a motore o trainati) e a rimorchi agricoli; essi sono individuati da simboli di categorie di velocità corrispondenti a velocità fino a 65 km/h (simbolo di velocità «D»).

Esso non si applica a tipi di pneumatici destinati principalmente ad altri scopi, come:

a)

costruzione (pneumatici contrassegnati con «industriale», «IND», «R4» o «F3»);

b)

macchine di movimento terra;

c)

autocarri industriali e carrelli elevatori.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.

«Tipo di pneumatico agricolo»: una categoria di pneumatici che non presentano tra loro differenze sostanziali per quanto riguarda:

2.1.1.

fabbricante;

2.1.2.

designazione della misura del pneumatico;

2.1.3.

categoria di impiego:

a)

trattore — ruota sterzante:

b)

trattore — ruota motrice — battistrada standard;

c)

trattore — ruota motrice — battistrada speciale;

d)

macchina agricola — per trazione:

e)

macchina agricola — rimorchio;

f)

macchine agricole — polivalente;

g)

macchine forestali — battistrada standard;

h)

macchine forestali — battistrada speciale;

2.1.4.

struttura (diagonale, diagonale cinturata, radiale);

2.1.5.

simbolo della categoria di velocità;

2.1.6.

indice della capacità di carico;

2.1.7.

sezione trasversale del pneumatico.

2.2.

Per i seguenti termini fare riferimento alla figura esplicativa di cui all’appendice 1.

2.3.

«Struttura» di un pneumatico: le caratteristiche tecniche della carcassa del pneumatico. Si distinguono in particolare le seguenti strutture:

2.3.1.   «diagonale» o «incrociata»: una struttura di pneumatico in cui le cordicelle della tela, che si estendono ai talloni, sono orientate in modo da formare angoli alterni notevolmente inferiori a 90° rispetto alla mezzeria del battistrada;

2.3.2.   «diagonale cinturata»: una struttura di pneumatico di tipo diagonale in cui la carcassa è limitata da una cintura formata da due o più strati di cordicelle sostanzialmente inestensibili formanti angoli alterni prossimi a quelli della carcassa;

2.3.3.   «radiale»: una struttura di pneumatico in cui le cordicelle delle tele, che si estendono ai talloni, sono disposte con un angolo sostanzialmente di 90° rispetto alla mezzeria del battistrada, e in cui la carcassa è stabilizzata da una cintura circonferenziale praticamente inestensibile;

2.4.

«tallone»: parte del pneumatico di forma e struttura adatte all’accoppiamento con il cerchio e al mantenimento sullo stesso;

2.5.

«cordicelle»: fili che formano il tessuto delle tele del pneumatico;

2.6.

«tela» indica uno strato di cordicelle gommate disposte parallelamente le une alle altre;

2.7.

«carcassa»: parte del pneumatico distinta dal battistrada e dallo strato più esterno di gomma dei fianchi, che, quando il pneumatico è gonfiato, sopporta il carico;

2.8.

«battistrada»: parte del pneumatico che entra in contatto con il suolo;

2.9.

«fianco»: parte del pneumatico visibile di profilo, escluso il battistrada, quando il pneumatico è montato su un cerchio;

2.10.

«larghezza di sezione (S)»: distanza lineare tra l’esterno dei fianchi di un pneumatico gonfiato, escluse le sporgenze dovute alle marcature, alle decorazioni e ai cordoli o risalti di protezione;

2.11.

«larghezza totale»: distanza lineare tra l’esterno dei fianchi di un pneumatico gonfiato, incluse le sporgenze dovute alle marcature, alle decorazioni e ai cordoli o risalti di protezione;

2.12.

«altezza di sezione (h)»: dimensione uguale alla metà della differenza tra il diametro esterno del pneumatico e il diametro nominale del cerchio;

2.13.

«rapporto nominale d’aspetto (Ra)»: rapporto tra l’altezza nominale di sezione in millimetri e la larghezza nominale di sezione in millimetri moltiplicato per cento;

2.14.

«diametro esterno (D)»: diametro totale di un pneumatico nuovo gonfiato;

2.15.

«designazione della misura del pneumatico»: designazione che indica:

2.15.1.

la larghezza nominale di sezione (S1). Tale valore va espresso in mm;

2.15.2.

il rapporto nominale d’aspetto (Ra);

2.15.3.

il tipo di struttura, posto prima dell’indicazione del diametro nominale del cerchio, nel modo seguente:

2.15.3.1.

sui pneumatici a struttura diagonale, il simbolo «-» oppure la lettera «D»;

2.15.3.2.

sui pneumatici radiali la lettera «R»;

2.15.3.3.

sui pneumatici a struttura diagonale cinturata, la lettera «B»;

2.15.4.

un numero convenzionale «d» che indica il diametro nominale del cerchio;

2.15.5.

alternativamente, le lettere «IMP» dopo l’indicazione del diametro nominale del cerchio nel caso di pneumatici per macchine agricole;

2.15.6.

alternativamente, le lettere «FRONT» dopo l’indicazione del diametro nominale del cerchio nel caso di pneumatici per le ruote sterzanti dei trattori.

2.15.7.

Tuttavia, per i pneumatici di cui all’allegato 5 la «designazione della misura del pneumatico» corrisponde al valore indicato nella prima colonna delle tabelle.

2.15.8.

Le lettere «IF» prima della larghezza nominale di sezione nel caso di «pneumatico a flessione migliorata» (Improved Flexion Tyre).

Le lettere «VF» prima della larghezza nominale di sezione nel caso di «pneumatico a flessione molto elevata» (Very High Flexion Tyre).

2.16.

«Diametro nominale del cerchio (d)»: un numero convenzionale che rappresenta il diametro nominale del cerchio su cui deve essere montato il pneumatico e che corrisponde al diametro del cerchio espresso in codici di misura (per i numeri inferiori a 100 si veda la tabella per l’equivalenza in millimetri) o in millimetri (per i numeri superiori a 100), ma non entrambi;

simbolo «d» espresso da codici

valore da usare nei calcoli di cui ai paragrafi 6.2.1 e 6.4 (mm)

4

102

5

127

6

152

7

178

8

203

9

229

10

254

11

279

12

305

13

330

14

356

15

381

15,3

389

16

406

16,1

409

17

432

18

457

19

483

20

508

21

533

22

559

24

610

26

660

28

711

30

762

32

813

34

864

36

914

38

965

40

1 016

42

1 067

44

1 118

46

1 168

48

1 219

50

1 270

52

1 321

54

1 372

 

 

14,5

368

15,5

394

16,5

419

17,5

445

19,5

495

20,5

521

22,5

572

24,5

622

26,5

673

30,5

775

2.17.

«Cerchio»: il supporto per l’insieme camera d’aria-pneumatico oppure per il solo pneumatico senza camera d’aria, sul quale sono calettati i talloni del pneumatico;

2.18.

«cerchio teorico»: cerchio fittizio la cui larghezza sarebbe uguale a X volte la larghezza nominale di sezione di un pneumatico; il valore «X» sarà specificato dal costruttore del pneumatico oppure la larghezza di riferimento del cerchio sarà quella di cui all’allegato 5 per la pertinente «designazione della misura del pneumatico»;

2.19.

«cerchio di misura»: il cerchio su cui si monta un pneumatico per misurarne le dimensioni;

2.20.

«pneumatico per ruote motrici di trattori»: pneumatico progettato per essere montato sugli assali motore dei trattori agricoli (veicoli delle categorie T) adatto agli sforzi di trazione sostenuti. Il battistrada consiste in una scultura a rilievi.

2.20.1.

«Pneumatico a flessione migliorata» o «pneumatico a flessione molto elevata»: una struttura del pneumatico la cui carcassa è più resistente di quella del corrispondente pneumatico standard.

2.21.

«Pneumatico per ruote direttrici di trattori»: pneumatico progettato per essere montato sugli assali non motore dei trattori agricoli e forestali (veicoli delle categorie T). Il battistrada consiste in una scultura a nervature e scanalature circonferenziali.

2.22.

«Pneumatico per macchine agricole»: pneumatico progettato principalmente per le macchine agricole (veicoli della categoria S) o per i rimorchi agricoli (veicoli della categoria R); lo si può montare tuttavia anche su ruote sterzanti anteriori o su ruote motrici dei trattori agricoli e forestali (veicoli della categoria T) ma è inadatto a sforzi di trazione sostenuti.

2.23.

«Pneumatico trazione»: pneumatico progettato principalmente per essere montato sugli assali motore delle macchine agricole, esclusa la trazione sostenuta. Il battistrada consiste in una scultura a rilievi. Il tipo di applicazione è identificato dal simbolo:

Image 1

2.24.

«Pneumatico per rimorchio»: pneumatico progettato principalmente per essere montato sugli assali non motore delle macchine agricole o dei rimorchi agricoli.

Il tipo di applicazione è identificato dal simbolo:

Image 2

2.25.

«Pneumatico polivalente»: pneumatico progettato per essere montato sugli assali motore o non motore delle macchine agricole o dei rimorchi agricoli.

2.26.

«Descrizione di servizio»: associazione di un indice di capacità di carico e di un simbolo della categoria di velocità.

2.26.1.

Nel caso di pneumatici per macchine agricole la caratteristica di servizio è completata dal pertinente simbolo per il tipo di applicazione (trazione o rimorchio) di cui ai paragrafi 2.23 e 2.24.

2.27.

«Descrizione di servizio supplementare»: una descrizione di servizio aggiuntiva, inclusa all’interno di un cerchio, che indica un tipo speciale di servizio (capacità di carico e categoria della velocità) per il quale il pneumatico è autorizzato oltre alla variazione della capacità di carico in funzione della velocità (cfr. allegato 7).

2.28.

«Indice della capacità di carico»: un numero che indica il carico che il pneumatico può portare in montaggio semplice alla velocità corrispondente alla categoria di velocità associata e quando è utilizzato conformemente alla prescrizioni d’uso del costruttore. L’elenco di tali indici e delle corrispondenti masse si trovano nell’allegato 4.

2.29.

«Categoria di velocità»: la velocità di riferimento espressa dal simbolo della categoria di velocità come indicato nella seguente tabella:

Simbolo della categoria di velocità

Velocità di riferimento

(km/h)

A2

10

A4

20

A6

30

A8

40

B

50

D

65

2.30.

«Tabella: variazione della capacità di carico in funzione della velocità»: le tabelle di cui all’allegato 7 che indicano, in funzione della categoria d’uso, del tipo di applicazione, dell’indice della capacità di carico e del simbolo della categoria di velocità nominale, le variazioni del limite massimo di carico del pneumatico se usato a velocità diverse da quelle corrispondenti al simbolo della categoria di velocità indicato.

2.30.1.

La tabella «Variazione della capacità di carico in funzione della velocità» non si applica alla «caratteristica di servizio supplementare».

2.30.2.

La tabella «Variazione della capacità di carico in funzione della velocità» non si applica ai pneumatici a «flessione migliorata» o a «flessione molto elevata».

2.31.

«Limite massimo di carico»: massa massima che il pneumatico può portare:

2.31.1.

non deve superare la percentuale del valore della capacità di carico del pneumatico indicato nella tabella «Variazione della capacità di carico in funzione della velocità» (cfr. paragrafo 2.30), tenendo conto della categoria d’uso, del simbolo della categoria di velocità del pneumatico e della velocità che può raggiungere il veicolo su cui è montato il pneumatico.

2.32.

«incavo del battistrada»: la scanalatura posta tra due nervature o due tasselli adiacenti del battistrada.

2.33.

«rilievo del battistrada»: tassello massiccio che sporge dalla base del battistrada.

2.34.

«battistrada speciale»: un pneumatico, il battistrada e la struttura del quale sono destinati in primo luogo a garantire una migliore aderenza su terreni pantanosi rispetto a un pneumatico con battistrada standard. Il battistrada del pneumatico è caratterizzato da una scultura a rilievi più pronunciata rispetto a quella di un pneumatico standard.

2.35.

«Sbocconcellamento»: separazione di pezzi di gomma dal battistrada;

2.36.

«distacco delle cordicelle»: lo staccarsi delle cordicelle dal loro rivestimento in gomma;

2.37.

«distacco delle tele»: la separazione fra tele adiacenti;

2.38.

«distacco del battistrada»: la separazione del battistrada dalla carcassa;

2.39.

«cerchio di prova»: cerchio sul quale è montato un pneumatico al fine della prova delle prestazioni;

2.40.

«codice di classificazione del pneumatico»: la marcatura opzionale di cui all’allegato 10 che indica la categoria di utilizzo e il tipo particolare di battistrada e applicazione conformemente alla norma ISO 42512-4;

2.41.

«pneumatico per macchine forestali»: pneumatico progettato per essere montato su macchine o attrezzature utilizzate in silvicoltura.

3.   MARCATURE

3.1.   Sui pneumatici vanno apposti:

3.1.1.

il marchio di fabbrica o commerciale;

3.1.2.

la designazione della misura del pneumatico di cui al paragrafo 2.15;

3.1.3.

l’indicazione del tipo di struttura nel modo seguente:

3.1.3.1.

sui pneumatici a struttura diagonale, nessuna marcatura supplementare;

3.1.3.2.

sui pneumatici radiali, facoltativamente, la dicitura «RADIAL»;

3.1.3.3.

sui pneumatici a struttura diagonale cinturata, la dicitura «BIAS-BELTED»;

3.1.4.

la «caratteristica di servizio» di cui al paragrafo 2.26.

3.1.4.1.

Nel caso di pneumatici destinati a macchine agricole, la «caratteristica di servizio» va completata con il pertinente simbolo di applicazione;

3.1.4.2.

nel caso di pneumatici per applicazioni miste destinati a macchine agricole il pneumatico sarà contrassegnato da 2 descrizioni di servizio: una per le applicazioni «rimorchio», l’altra per le applicazioni «trazione», ciascuna contrassegnata dal pertinente simbolo, come segue (cfr. paragrafi 2.23 e 2.24):

Image 3

o

Image 4

dove la prima caratteristica di servizio (95 A6) si riferisce alle applicazioni «trazione» e la seconda (108 A6) alle applicazioni «rimorchio»;

3.1.5.

l’eventuale caratteristica di servizio supplementare;

3.1.6.

la marcatura «DEEP» (o «R-2») nel caso di un pneumatico con battistrada speciale;

3.1.7.

le marcature «F-1» o «F-2» nel caso di un pneumatico destinato alle ruote sterzanti di un trattore che non sia già contrassegnato ai sensi del paragrafo 2.15.6;

3.1.8.

le marcature «LS-1», «LS-2», «LS-3» o «LS-4» nel caso di pneumatici per macchine forestali.

3.1.8.1.

«LS-3» identifica i pneumatici con battistrada speciali.

3.1.8.2.

La marcatura «I-3» per pneumatici destinati a macchine agricole con battistrada per trazione, come identificato nell’allegato 5, tabelle 5 e 6.

3.1.9.

La marcatura «IMPLEMENT» nel caso di un pneumatico per macchina agricola che non sia già contrassegnato ai sensi del paragrafo 2.15.5;

3.1.10.

il termine «TUBELESS» se il pneumatico è destinato a essere usato senza camera d’aria;

3.1.11.

la marcatura «… bar MAX.» (o «… kPa MAX.») all’interno del pittogramma di cui all’allegato 11 per indicare la pressione di gonfiaggio a freddo da non superare per il calettamento dei talloni durante il montaggio del pneumatico;

3.1.12.

la marcatura «IF» va aggiunta davanti alla designazione della misura del pneumatico se quest’ultimo è un «pneumatico a flessione migliorata»;

la marcatura «VF» va aggiunta davanti alla designazione della misura del pneumatico se quest’ultimo è un «pneumatico a flessione molto elevata».

3.2.   Sul pneumatico deve figurare inoltre la data di fabbricazione sotto forma di un gruppo di 4 cifre: le prime 2 indicheranno la settimana e le ultime 2 l’anno di fabbricazione. Tuttavia, tale marcatura diventerà obbligatoria per i pneumatici presentati per l’omologazione due anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento (1).

3.3.   Il pneumatico deve inoltre essere munito del marchio di omologazione ECE del tipo di pneumatico, il cui modello si trova all’allegato 2.

3.4.   Posizione delle marcature

3.4.1.

Le marcature di cui al paragrafo 3.1 vanno impresse su entrambi i fianchi del pneumatico.

3.4.2.

Le marcature di cui ai paragrafo 3.2 e 3.3 vanno impresse solo su un fianco.

3.4.3.

Tutte le marcature deve essere impresse in modo chiaro e leggibile durante il processo di fabbricazione. Terminato il processo di fabbricazione originale, è vietato ricorrere alla marchiatura o ad altri metodi di marcatura.

3.5.   L’allegato 3 riporta alcuni esempi di marcature.

4.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

4.1.

La domanda di omologazione di un tipo di pneumatico per servizi agricoli o forestali deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo mandatario debitamente autorizzato. La domanda deve specificare:

4.1.1.

la designazione della misura del pneumatico di cui al paragrafo 2.15 del presente regolamento;

4.1.2.

il marchio di fabbrica o commerciale;

4.1.3.

la categoria di utilizzo di cui al paragrafo 2.1.3 del presente regolamento;

4.1.4.

la struttura;

4.1.5.

il simbolo della categoria di velocità;

4.1.6.

l’indice di capacità di carico del pneumatico, specificando per i pneumatici destinati a macchine agricole quello per l’applicazione trazione (unicamente) e quello per l’eventuale applicazione rimorchio;

4.1.7.

se il pneumatico è dotato di una camera d’aria;

4.1.8.

la descrizione dell’eventuale servizio supplementare;

4.1.9.

la configurazione pneumatico/cerchio;

4.1.10.

il cerchio di misurazione e il cerchio di prova;

4.1.11.

i cerchi su cui il pneumatico può essere montato;

4.1.12.

la pressione di gonfiaggio (bar o kPa) per le misurazioni;

4.1.13.

il fattore X di cui al paragrafo 2.18 o la tabella applicabile di cui all’allegato 5;

4.1.14.

la pressione di gonfiaggio a freddo da non superare per il calettamento dei talloni durante il montaggio del pneumatico, conformemente alle prescrizioni del costruttore per il tipo di pneumatico;

4.1.15.

la pressione di prova in kPa (o in bar).

4.2.

Su richiesta dell’autorità che rilascia l’omologazione, il costruttore del pneumatico deve presentare inoltre una documentazione tecnica completa per ogni tipo di pneumatico, contenente disegni o fotografie (3 copie) per identificare il disegno del battistrada e la carcassa del pneumatico gonfiato montato sul cerchio di misurazione e indicante le relative dimensioni (cfr. paragrafi 6.1 e 6.2) del tipo presentato per l’omologazione. Allegarvi inoltre il verbale di prova rilasciato da un laboratorio di prova autorizzato o un campione del tipo di pneumatico, a seconda di quanto chieda l’autorità di omologazione.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

Si rilascia l’omologazione se il tipo di pneumatico presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 6.

5.2.

A ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione: le prime 2 cifre (attualmente 00 per la versione originale del regolamento) indicano la serie che comprende le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico.

5.3.

Il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi del presente regolamento vengono comunicate alle parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

5.4.

Su ogni pneumatico conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento andrà apposto in modo ben visibile, nella posizione indicata al paragrafo 3.3, oltre alle marcature di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2, un marchio di omologazione internazionale composto da:

5.4.1.

un cerchio che circondi la lettera «E» seguito dal numero di identificazione del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

5.4.2.

il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione.

5.5.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.6.

L’allegato 2 del presente regolamento riporta un esempio di marchio di omologazione.

6.   PRESCRIZIONI

6.1.   Larghezza della sezione di un pneumatico

6.1.1.

Escluso quanto disposto al paragrafo 6.1.2, la larghezza della sezione viene calcolata con la seguente formula:

S = S1 + K (A – A1)

dove:

S

è la «larghezza della sezione» espressa in mm relativa al cerchio di prova;

S1

è la «larghezza nominale di sezione» espressa in mm come indicato sul fianco del pneumatico nella designazione della misura del pneumatico prescritta;

A

è la larghezza (espressa in mm) (3) del cerchio di misurazione, come indicato dal costruttore nella specifica;

A1

è la larghezza (espressa in mm) (3) del cerchio teorico, che si presume sia uguale a S1 moltiplicato per il fattore X indicato dal costruttore del pneumatico; e

K

si presume sia uguale a 0,4.

6.1.2.

Tuttavia, per i tipi di pneumatici la cui designazione della misura è indicata nella prima colonna delle tabelle di cui all’allegato 5, la larghezza del cerchio teorico (A1) e la larghezza nominale di sezione (S1) sono indicate, in queste tabelle, accanto alla designazione della misura del pneumatico.

6.2.   Diametro esterno del pneumatico

6.2.1.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2, il diametro esterno del pneumatico è calcolato con la seguente formula:

D = d + 2 H

dove:

D

è il diametro esterno espresso in mm,

d

è il numero convenzionale che indica il diametro nominale del cerchio in mm (cfr. paragrafo 2.16),

H

è l’altezza nominale di sezione in mm ed è uguale a:

H = 0,01 × Ra × S1

dove:

Ra

è il rapporto nominale d’aspetto,

S1

è la in mm,

che figurano sul fianco del pneumatico nella designazione della misura del pneumatico conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 2.15.

6.2.2.

Tuttavia, per i tipi di pneumatici la cui designazione della misura è indicata nella prima colonna delle tabelle di cui all’allegato 5, il diametro esterno (D) e il diametro nominale del cerchio (d) espresso in mm sono indicati, in queste tabelle, accanto alla designazione della misura del pneumatico.

6.3.   Larghezza della sezione del pneumatico: specifica delle tolleranze

6.3.1.

La larghezza totale del pneumatico può essere inferiore alla larghezza della sezione determinata in base alle indicazioni del paragrafo 6.1 o dell’allegato 5.

6.3.2.

La larghezza totale del pneumatico non può superare la larghezza della sezione, determinata in base alle indicazioni del paragrafo 6.1 di oltre:

 

struttura radiale: + 5 %

 

struttura diagonale: + 8 %

6.3.3.

Tuttavia, per i tipi di pneumatici la designazione della misura dei quali è indicata nella prima colonna delle tabelle di cui all’allegato 5, le percentuali eventualmente tollerate si trovano nelle relative tabelle.

6.4.   Diametro esterno del pneumatico: specifica delle tolleranze

6.4.1.

Il diametro esterno del pneumatico deve trovarsi entro i valori D min e D max, calcolati con le formule seguenti:

D min = d + 2 (H × a)

D max = d + 2 (H × b)

dove«H» e «d» corrispondono alla definizione di cui al paragrafo 6.2.1.

6.4.1.1.

Per le dimensioni elencate nell’allegato 5: H = 0,5 (D – d) (cfr. paragrafo 6.2).

6.4.2.

I coefficienti «a» e «b» sono rispettivamente:

Categoria di impiego

Radiale

Diagonale

a

b

a

b

Ruote sterzanti

0,96

1,04

0,96

1,07

Ruote motrici di trattori e macchine forestali — normali

0,96

1,04

0,96

1,07

Ruote motrici di trattori e macchine forestali — speciali

1,00

1,12

1,00

1,12

Macchine agricole

0,96

1,04

0,96

1,07

6.4.3.

Tuttavia, per i tipi di pneumatici la designazione della misura dei quali è indicata nella prima colonna delle tabelle di cui all’allegato 5, le percentuali eventualmente tollerate si trovano nelle relative tabelle.

6.5.   Procedure di prova

6.5.1.

Le dimensioni effettive dei pneumatici sono misurate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato 6.

6.5.2.

La procedura di prova per valutare la resistenza del pneumatico allo scoppio è descritta nell’allegato 8.

6.5.2.1.

Un pneumatico supera la prova se dopo essere stato sottoposto alla relativa prova di resistenza allo scoppio non presenta alcun distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, né alcuna rottura dei talloni o delle cordicelle. Il pneumatico non va utilizzato per altre prove.

6.5.3.

Le procedure di prova per valutare se il pneumatico corrisponda alle prestazioni enunciate sono descritte nell’allegato 9.

6.5.3.1.

Un pneumatico supera la prova di carico/velocità se al termine della prova stessa non presenta alcun distacco del battistrada, delle tele o delle cordicelle, o rottura delle cordicelle. Il pneumatico non va utilizzato per altre prove.

6.5.3.2.

Un pneumatico supera la prova di carico/velocità se al termine della prova stessa presenta uno sbocconcellamento dovuto alle condizioni specifiche della prova.

6.5.4.

Se il costruttore del pneumatico produce una gamma di pneumatici non è necessario effettuare prove su ogni tipo di pneumatici della gamma.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI PNEUMATICO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

7.1.

Ogni modifica del tipo di pneumatico va notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione. Tale servizio potrà:

7.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili e che comunque il pneumatico soddisfi ancora i requisiti; o

7.1.2.

chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

7.2.

Una modifica del disegno di scolpitura del battistrada non richiede la ripetizione delle prove di cui al paragrafo 6 del presente regolamento.

7.3.

La conferma o il rifiuto di un’omologazione, con indicazione delle modifiche, va notificato conformemente alla procedura di cui al precedente paragrafo 5.3 alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento.

7.4.

L’autorità competente che decide l’estensione dell’omologazione attribuisce a tale estensione un numero di serie e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le modalità di controllo della conformità della produzione devono soddisfare quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324_E/ECE/TRANS/505/Rev.2). Devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:

8.1.

i pneumatici omologati a norma del presente regolamento vanno prodotti in modo tale da risultare conformi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al paragrafo 6.

8.2.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Per ogni stabilimento di produzione tali verifiche avranno di solito scadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione concessa a un tipo di pneumatico ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non viene soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 8.1 oppure se i pneumatici prelevati dalla serie non superano le prove prescritte in tale paragrafo.

9.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

10.   LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di pneumatico omologato a norma del presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito della comunicazione, tale autorità informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   NOME E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE, DEI LABORATORI DI PROVA E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

11.1.

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione ed eventualmente dei laboratori di prova autorizzati, nonché dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviati i certificati attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca dell’omologazione rilasciata in altri paesi.

11.2.

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento possono utilizzare i laboratori dei costruttori di pneumatici e designare, come laboratori di prova autorizzati, laboratori situati nel loro territorio o nel territorio di una delle parti dell’accordo, previa accettazione di questa procedura da parte del servizio amministrativo competente di quest’ultima.

11.3.

Se una parte dell’accordo applica le disposizioni di cui al paragrafo 11.2, può, se lo desidera, essere rappresentata alle prove da una o più persone di sua scelta.

Figura esplicativa

(cfr. paragrafi 2.2 e 4.1)

Sezione trasversale del pneumatico

Image 5

Rilievo del battistrada

Scanalature circonferenziali del battistrada

Image 6

Image 7


(1)  Prima del 1o gennaio 2000, la data di fabbricazione può essere indicata da un gruppo di tre cifre di cui le prime due indicano la settimana e l'ultima l'anno di fabbricazione del pneumatico.

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna , 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l'Azerbaigian, 40 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Tailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 per il Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 per la Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell'accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.

(3)  Il fattore di conversione dal codice in mm è 25,4.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 8

Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

Image 9


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCATURE SUL PNEUMATICO

(cfr. paragrafi 3.1 e 3.2)

PARTE A:   PNEUMATICI PER RUOTE MOTRICI DI TRATTORI AGRICOLI

Esempio delle marcature da apporre ai tipi di pneumatici conformi al presente regolamento

Image 10

Altezza minima delle marcature (mm)

Pneumatici con larghezza nominale di sezione

PNEUMATICI CON CODICE DI DIAMETRO DEL CERCHIO

FINO A 12

DA 13 A 19,5

20 E OLTRE

fino a 130

b = 4

c = 4

b = 6

c = 4

b = 9

c = 4

da 135 a 235

b = 6

c = 4

b = 6

c = 4

b = 9

c = 4

240 e oltre

b = 9

c = 4

b = 9

c = 4

b = 9

c = 4

Le marcature che seguono definiscono un pneumatico destinato a ruote motrici, avente:

larghezza nominale di sezione di 360,

rapporto nominale d’aspetto di 70,

struttura radiale (R),

diametro nominale del cerchio di 610 mm, il cui codice è 24,

capacità di carico di 1 250 kg, pari all’indice di carico 116 di cui all’allegato 4,

la classificazione nella categoria di velocità A8 (velocità di riferimento 40 km/h),

l’autorizzazione a essere usato anche a 50 km/h (simbolo della categoria di velocità B) con capacità di carico di 1 150 kg pari all’indice della capacità di carico di 113 di cui all’allegato 4,

la caratteristica di essere montato senza camera d’aria («tubeless»),

il battistrada speciale («R-2»),

come settimana di fabbricazione la 25a settimana dell’anno 2006

(cfr. paragrafo 3.2 del regolamento).

La posizione e l’ordine delle marcature che compongono la designazione del pneumatico saranno conformi a quanto segue:

a)

la designazione della misura, composta da eventuale prefisso, larghezza nominale di sezione, rapporto nominale d’aspetto, eventuale simbolo del tipo di struttura e diametro nominale del cerchio, va raggruppata nel modo indicato negli esempi che seguono:

360/70 R 24, IF 360/70 R 24, VF 360/70 R 24;

b)

la caratteristica di servizio (indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità) va apposta vicino alla designazione della misura del pneumatico. Può essere posizionata prima o dopo tale designazione oppure sopra o sotto di essa;

c)

i simboli «TUBELESS», «R-2» o «DEEP», la marcatura facoltativa «RADIAL» e la data di fabbricazione possono essere apposti a una certa distanza dalla designazione della misura;

d)

la marcatura della caratteristica di servizio supplementare all’interno del cerchio può riportare il simbolo della categoria di velocità dopo o sotto l’indice di carico.

PARTE B:   PNEUMATICI PER RUOTE DIRETTRICI DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

Esempio delle marcature da apporre ai tipi di pneumatici conformi al presente regolamento

Image 11

Altezza minima delle marcature (mm)

Pneumatici con larghezza nominale di sezione

PNEUMATICI CON CODICE DI DIAMETRO DEL CERCHIO

FINO A 12

DA 13 A 19,5

20 E OLTRE

fino a 130

b = 4

c = 4

b = 6

c = 4

b = 9

c = 4

da 135 a 235

b = 6

c = 4

b = 6

c = 4

b = 9

c = 4

240 e oltre

b = 9

c = 4

b = 9

c = 4

b = 9

c = 4

Le marcature che seguono definiscono un pneumatico destinato a ruote sterzanti, avente:

larghezza nominale di sezione di 250,

rapporto nominale d’aspetto di 70,

struttura radiale (R),

diametro nominale del cerchio di 405 mm, il cui codice è 16, progettato per essere montato su assali non motori dei trattori agricoli (FRONT),

capacità di carico di 925 kg, corrispondente all’indice di carico 105 di cui all’allegato 4,

la classificazione nella categoria di velocità nominale A6 (velocità di riferimento 30 km/h),

la caratteristica di essere montato senza camera d’aria («tubeless»), e

come settimana di fabbricazione la 25a settimana dell’anno 2006

(cfr. paragrafo 3.2 del regolamento).

La posizione e l’ordine delle marcature che compongono la designazione del pneumatico saranno conformi a quanto segue:

a)

la designazione della misura, composta da larghezza nominale di sezione, rapporto nominale d’aspetto, eventualmente simbolo del tipo di struttura, diametro nominale del cerchio e, facoltativamente, la dicitura «FRONT», va raggruppata nel modo indicato nell’esempio che segue: 250/70 R 16 FRONT;

b)

la caratteristica di servizio (sigla costituita dall’indice di carico e dal simbolo della categoria di velocità) si pone accanto alla designazione della misura del pneumatico. Può essere posizionata prima o dopo tale designazione oppure sopra o sotto di essa;

c)

il simbolo «TUBELESS», la marcatura facoltativa «RADIAL», il simbolo facoltativo «F-1» e la data di fabbricazione possono essere apposti a una certa distanza dalla designazione della misura.

PARTE C:   PNEUMATICI DESTINATI A MACCHINE AGRICOLE

Esempio delle marcature da apporre ai tipi di pneumatici conformi al presente regolamento

Image 12

Altezza minima delle marcature (mm)

Pneumatici con larghezza nominale di sezione

PNEUMATICI CON CODICE DI DIAMETRO DEL CERCHIO

FINO A 12

DA 13 A 19,5

20 E OLTRE

fino a 130

b = 4

c = 4

d = 7

b = 6

c = 4

d = 12

b = 9

c = 4

d = 12

da 135 a 235

b = 6

c = 4

d = 12

b = 6

c = 4

d = 12

b = 9

c = 4

d = 12

240 e oltre

b = 9

c = 4

d = 12

b = 9

c = 4

d = 12

b = 9

c = 4

d = 12

Queste marcature definiscono un pneumatico destinato a macchine agricole, avente:

larghezza nominale di sezione di 250,

rapporto nominale d’aspetto di 70,

struttura radiale (R),

diametro nominale del cerchio di 508 mm, il cui codice è 20,

la caratteristica principale di essere destinato a essere montato su macchine o rimorchi agricoli (IMP),

capacità di carico di 690 kg corrispondente all’indice della capacità di carico 95 di cui all’allegato 4, quando montato su assali motori (applicazione trazione), come indicato dal simbolo appropriato,

capacità di carico di 1 000 kg corrispondente all’indice della capacità di carico 108 di cui all’allegato 4, quando montato su assali non motori (applicazione rimorchio), come indicato dal simbolo appropriato,

entrambe le applicazioni classificate nella categoria di velocità nominale A6 (velocità di riferimento 30 km/h),

la caratteristica di essere montato senza camera d’aria («tubeless»), e

come settimana di fabbricazione la 25a settimana dell’anno 2006

(cfr. paragrafo 3.2 del regolamento).

La posizione e l’ordine delle marcature che compongono la designazione del pneumatico saranno conformi a quanto segue:

a)

la designazione della misura, composta da larghezza nominale di sezione, rapporto nominale d’aspetto, eventualmente simbolo del tipo di struttura, diametro nominale del cerchio e, facoltativamente, la dicitura «IMP», deve essere raggruppata nel modo indicato nell’esempio che segue: 250/70 R 20 IMP;

b)

la caratteristica di servizio (sigla costituita dall’indice di carico e dal simbolo della categoria di velocità) e il relativo tipo di simbolo d’applicazione vanno posti accanto alla designazione della misura del pneumatico. Possono essere posizionati prima o dopo tale designazione oppure sopra o sotto di essa;

c)

il simbolo «TUBELESS», l’eventuale indicazione «I-3», la marcatura facoltativa «RADIAL», la parola facoltativa «IMPLEMENT» e la data di fabbricazione possono essere apposti a una certa distanza dalla designazione della misura.

PARTE D:   PNEUMATICI PER MACCHINE FORESTALI

Esempio delle marcature da apporre sui tipi di pneumatici in conformità al presente regolamento

Image 13

ALTEZZA MINIMA DELLE MARCATURE:

b: 9 mm

c: 4 mm

Queste marcature identificano un pneumatico per macchine forestali (LS):

a)

con una larghezza nominale di sezione di 600;

b)

con un rapporto nominale d’aspetto di 55;

c)

con una struttura diagonale (-);

d)

con un diametro nominale del cerchio di 673 mm, il cui codice è 26,5;

e)

con un battistrada intermedio («LS-2»);

f)

con una capacità di carico di 3 750 kg, corrispondente all’indice di carico 154 di cui all’allegato 4;

g)

classificato nella categoria di velocità A8 (velocità di riferimento 40 km/h);

h)

che va montato senza camera d’aria («tubeless»);

i)

prodotto la venticinquesima settimana dell’anno 2006 (cfr. paragrafo 3.2. del regolamento).

La posizione e l’ordine delle marcature che compongono la designazione del pneumatico sono conformi a quanto segue:

a)

la designazione della misura, composta da larghezza nominale di sezione, rapporto nominale d’aspetto, eventualmente simbolo del tipo di struttura e diametro nominale del cerchio, è raggruppata nel modo indicato nell’esempio qui sopra, ovvero: 600/55 – 26,5;

b)

la dicitura «LS», seguita dal numero 1, 2, 3 o 4, secondo i casi, è posta dopo la designazione della misura, come illustrato nel precedente esempio: LS-2;

c)

la caratteristica di servizio (indice della capacità di carico e simbolo della categoria di velocità) è apposta vicino alla designazione della misura del pneumatico. Può essere posizionata prima o dopo tale designazione oppure sopra o sotto di essa;

d)

i simboli «TUBELESS» e la data di produzione possono essere ad una certa distanza dalla designazione della misura.


ALLEGATO 4

Elenco degli indici di capacità di carico (L1) e delle corrispondenti masse massime caricate (kg)

(cfr. paragrafo 2.28)

LI

kg

1

46,2

2

47,5

3

48,7

4

50

5

51,5

6

53

7

54,5

8

56

9

58

10

60

11

61,5

12

63

13

65

14

67

15

69

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97,5

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

121

1 450

122

1 500

123

1 550

124

1 600

125

1 650

126

1 700

127

1 750

128

1 800

129

1 850

130

1 900

131

1 950

132

2 000

133

2 060

134

2 120

135

2 180

136

2 240

137

2 300

138

2 360

139

2 430

140

2 500

141

2 575

142

2 650

143

2 725

144

2 800

145

2 900

146

3 000

147

3 075

148

3 150

149

3 250

150

3 350

151

3 450

152

3 550

153

3 650

154

3 750

155

3 875

156

4 000

157

4 125

158

4 250

159

4 375

160

4 500

161

4 625

162

4 750

163

4 875

164

5 000

165

5 150

166

5 300

167

5 450

168

5 600

169

5 800

170

6 000

171

6 150

172

6 300

173

6 500

174

6 700

175

6 900

176

7 100

177

7 300

178

7 500

179

7 750

180

8 000

181

8 250

182

8 500

183

8 750

184

9 000

185

9 250

186

9 500

187

9 750

188

10 000

189

10 300

190

10 600

191

10 900

192

11 200

193

11 500

194

11 800

195

12 150

196

12 500

197

12 850

198

13 200

199

13 600

200

14 000


ALLEGATO 5

Cerchio teorico, diametro esterno e larghezza nominale di sezione dei pneumatici di talune designazioni di misura

Tabella 1

Ruote sterzanti di macchine agricole — Misure di sezione normale e bassa

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

4,00 - 9

3

112

460

229

4,00 - 12

3

112

535

305

4,00 - 15

3

112

610

381

4,00 - 16

3

112

630

406

4,00 - 19

3

112

712

483

4,50 - 10

3

121

505

254

4,50 - 16

3

122

655

406

4,50 - 19

3

122

736

483

5,00 - 10

3

130

530

254

5,00 - 12

3

130

580

305

5,00 - 15

4

140

655

381

5,00 - 16

4

140

680

406

5,50 - 16

4

150

710

406

6,00 - 14

5

169

688

356

6,00 - 16

4,5

165

735

406

6,00 - 18

4

160

790

457

6,00 - 19

4,5

165

814

483

6,00 - 20

4,5

165

840

508

6,50 - 10

4,5

175

608

254

6,50 - 16

4,5

175

760

406

6,50 - 20

4,5

175

865

508

7,50 - 16

5,5

205

805

406

7,50 - 18

5,5

205

860

457

7,50 - 20

5,5

205

915

508

8,00 - 16

5,5

211

813

406

9,00 - 16

6

234

855

406

9,50 - 20

7

254

978

508

10,00 - 16

8

274

895

406

11,00 - 16

10

315

965

406

11,00 - 24

10

315

1 170

610

Altezza di sezione bassa

7,5L - 15

6

210

745

381

8,25/85 - 15

6

210

745

381

9,5L - 15

8

240

785

381

9,5/85 - 15

8

240

785

381

11L - 15

8

280

815

381

11,5/75 - 15

8

280

815

381

7,5L - 16

6

208

746

406

11L - 16

8

279

840

406

14L - 16,1

11

360

985

409

14,0/80 - 16,1

11

360

985

409

14,5/75 - 16,1

11

373

940

409

16,5L - 16,1

14

419

1 072

409

Note:

1.

I pneumatici agricoli destinati a ruote sterzanti sono identificati o dal suffisso «Front» posto dopo la designazione della dimensione del pneumatico (es.: 4,00 - 9 Front) o da una delle seguenti marcature aggiunte ai fianchi dei pneumatici: «F-1» o «F-2».

2.

I pneumatici a struttura radiale sono identificati dalla lettera «R» invece di «-» (esempio: 4.00R9)

Tabella 2 (1 di 3)

Pneumatici destinati a ruote motrici di trattori agricoli — Misure di sezioni normali

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

Radiale

Diagonale

Radiale

Diagonale

4,00 - 7

3

 

112

 

410

178

4,00 - 8

3

 

112

 

435

203

4,00 - 9

3

 

112

 

460

229

4,00-10

3

 

112

 

485

254

4,00-12

3

 

112

 

535

305

4,00-18

3

 

112

 

690

457

4,00-12

3

 

121

 

505

254

5,0 -10

4

 

135

 

505

254

5,00-10

3

 

130

 

530

254

5,00-12

4

 

145

 

580

305

5,00-15

4

 

145

 

645

381

6,00-12

4

 

160

 

635

305

6,00-16

4

 

160

 

735

406

6,5-15

5

 

167

 

685

381

6,50-16

5

 

175

 

760

406

7,50-18

5,5

 

205

 

860

457

8,00-20

6

 

220

 

965

508

5-12

4

 

127

 

545

305

5-14

4

 

127

 

595

356

5-26

4

 

127

 

900

660

6-10

5

 

157

 

550

254

6-12

5

 

157

 

600

305

6-14

5

 

157

 

650

356

7-14

5

 

173

 

690

356

7-16

6

 

183

 

740

406

8-16

6

 

201

 

790

406

8-18

7

 

211

 

840

457

7,2-20

6

 

183

 

845

508

7,2-24

6

 

183

 

945

610

7,2-30

6

 

183

 

1 095

762

7,2-36

6

 

183

 

1 250

914

7,2-40

6

 

183

 

1 350

1 016

8,3-16

7

 

211

 

790

406

8,3-20

7

 

211

 

890

508

8,3-22

7

 

211

 

940

559

8,3-24

7

211

211

985

995

610

8,3-26

7

 

211

 

1 045

660

8,3-28

7

 

211

 

1 095

711

8,3-32

7

211

211

1 190

1 195

813

8,3-36

7

211

211

1 290

1 300

914

8,3-38

7

 

211

 

1 350

965

8,3-42

7

211

211

1 440

1 450

1 067

8,3-44

7

211

211

1 495

1 500

1 118

9,5-16

8

 

241

 

845

406

9,5-18

8

 

241

 

895

457

9,5-20

8

241

241

940

945

508

9,5-22

8

 

241

 

995

559

9,5-24

8

241

241

1 040

1 050

610

9,5-26

8

 

241

 

1 100

660

9,5-28

8

241

 

1 140

 

711

9,5-32

8

 

241

 

1 250

813

9,5-36

8

241

241

1 345

1 355

914

9,5-38

8

 

241

 

1 405

965

9,5-42

8

 

241

 

1 505

1 067

9,5-44

8

241

241

1 550

1 555

1 118

9,5-48

8

241

241

1 650

1 655

1 219


Tabella 2 (2 di 3)

Pneumatici destinati a ruote motrici di trattori agricoli — Misure di sezioni normali

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

Radiale

Diagonale

Radiale

Diagonale

11,2-18

10

 

284

 

955

457

11,2-20

10

284

284

995

1 005

508

11,2-24

10

284

284

1 095

1 105

610

11,2-26

10

 

284

 

1 155

660

11,2-28

10

284

284

1 200

1 205

711

11,2-36

10

284

284

1 400

1 410

914

11,2-38

10

284

284

1 455

1 460

965

11,2-42

10

284

 

1 555

 

1 067

11,2-44

10

284

 

1 610

 

1 118

11,2-48

10

284

 

1 710

 

1 219

12,4-16

11

 

315

 

956

406

12,4-20

11

315

 

1 045

 

508

12,4-24

11

315

315

1 145

1 160

610

12,4-26

11

 

315

 

1 210

660

12,4-28

11

315

315

1 250

1 260

711

12,4-30

11

 

315

 

1 310

762

12,4-32

11

315

315

1 350

1 360

813

12,4-36

11

315

315

1 450

1 465

914

12,4-38

11

315

315

1 500

1 515

965

12,4-42

11

 

315

 

1 615

1 067

12,4-46

11

315

 

1 705

 

1 168

12,4-52

11

315

 

1 860

 

1 321

13,6-16

12

 

345

 

1 005

406

13,6-24

12

345

345

1 190

1 210

610

13,6-26

12

345

345

1 260

1 260

660

13,6-28

12

345

345

1 295

1 310

711

13,6-36

12

345

345

1 500

1 515

914

13,6-38

12

345

345

1 550

1 565

965

13,6-48

12

345

 

1 805

 

1 219

13,9-36

12

 

353

 

1 478

965

14,9/80-24

12

 

368

 

1 215

610

14,9-20

13

 

378

 

1 165

508

14,9-24

13

378

378

1 245

1 265

610

14,9-26

13

378

378

1 295

1 315

660

14,9-28

13

378

378

1 350

1 365

711

14,9-30

13

378

378

1 400

1 415

762

14,9-38

13

378

378

1 600

1 615

965

14,9-46

13

378

 

1 824

 

1 168

15,5-38

14

394

394

1 565

1 570

965

16,9-24

15

429

429

1 320

1 335

610

16,9-26

15

429

429

1 370

1 385

660

16,9-28

15

429

429

1 420

1 435

711

16,9-30

15

429

429

1 475

1 485

762

16,9-34

15

429

429

1 575

1 585

864

16,9-38

15

429

429

1 675

1 690

965

16,9-42

15

429

 

1 775

 

1 067

18,4-16,1

16

 

467

 

1 137

409

18,4-24

16

467

467

1 395

1 400

610

18,4-26

16

467

467

1 440

1 450

660

18,4-28

16

467

467

1 490

1 501

711

18,4-30

16

467

467

1 545

1 550

762

18,4-34

16

467

467

1 645

1 650

864

18,4-38

16

467

467

1 750

1 750

965

18,4-42

16

467

467

1 850

1 850

1 067

18,4-46

16

467

 

1 958

 

1 168


Tabella 2 (3 di 3)

Pneumatici destinati a ruote motrici di trattori agricoli — Misure per sezioni normali e basse

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

Radiale

Diagonale

Radiale

Diagonale

20,8-34

18

528

528

1 735

1 735

864

20,8-38

18

528

528

1 835

1 835

965

20,8-42

18

528

528

1 935

1 935

1 067

23,1-26

20

587

587

1 605

1 605

660

23,1-30

20

587

587

1 700

1 705

762

23,1-34

20

587

587

1 800

1 805

864

24,5-32

21

622

622

1 800

1 805

813

Altezza di sezione bassa

7,5L-15

6

 

210

 

745

381

14,9LR-20

13

378

 

1 100

 

508

17,5L-24

15

445

445

1 241

1 265

610

19,5L-24

17

495

495

1 314

1 339

610

21L-24

18

 

533

 

1 402

610

28,1-26

25

 

714

 

1 615

660

28L-26

25

719

714

1 607

1 615

660

30,5L-32

27

775

775

1 820

1 820

813

Note:

1.

La designazione della misura del pneumatico può essere completata da una cifra supplementare:

esempio 23,1/18-26 invece di 23,1-26.

2.

I pneumatici a struttura radiale sono identificati dalla lettera «R» invece di «-» (esempio 23.1R26).

3.

Coefficiente per il calcolo della larghezza totale: + 8 %.

Tabella 3

Pneumatici destinati alle ruote motrici di trattori agricoli — Serie a bassa sezione

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

11,2/78-28

10

296

1 180

711

12,4/78-28

11

327

1 240

711

12,4/78-36

11

327

1 440

914

13,6/78-28

12

367

1 285

711

13,6/78-36

12

367

1 490

914

14,9/78-28

13

400

1 345

711

16,9/78-28

15

452

1 410

711

16,9/78-30

15

452

1 460

762

16,9/78-34

15

452

1 560

864

16,9/78-38

15

452

1 665

965

18,4/78-30

16

490

1 525

762

18,4/78-38

16

490

1 730

965


Tabella 4

Pneumatici destinati alle ruote motrici di trattori agricoli — Serie a bassa sezione

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

300/70R20

9

295

952

508

320/70R20

10

319

982

508

320/70R24

10

319

1 094

610

320/70R28

10

319

1 189

711

360/70R20

11

357

1 042

508

360/70R24

11

357

1 152

610

360/70R28

11

357

1 251

711

380/70R20

12

380

1 082

508

380/70R24

12

380

1 190

610

380/70R28

12

380

1 293

711

420/70R24

13

418

1 248

610

420/70R28

13

418

1 349

711

420/70R30

13

418

1 398

762

480/70R24

15

479

1 316

610

480/70R26

15

479

1 372

660

480/70R28

15

479

1 421

711

480/70R30

15

479

1 478

762

480/70R34

15

479

1 580

864

480/70R38

15

479

1 681

965

520/70R26

16

516

1 456

660

520/70R30

16

516

1 536

762

520/70R34

16

516

1 640

864

520/70R38

16

516

1 749

965

580/70R38

18

577

1 827

965


Tabella 5

Pneumatici destinati a macchine agricole — Misure per sezioni normali

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

Diametro totale (D)

Diametro nominale del cerchio (d)

 

(*)

(mm)

(mm)

(mm)

125 - 15 IMP

3,5

127

590

 

381

140 - 6 IMP

4,5

135

315

 

152

165 - 15 IMP

4,5

167

650

 

381

2,50 - 4 IMP

1,75

68

225

 

102

2,75 - 4 IMP

1,75

70

234

 

102

2,50 - 8 IMP

1,5

68

338

 

203

3,00 - 4 IMP

2,5

90

265

 

102

3,00 - 8 IMP

2,5

90

367

 

203

3,00 - 10 IMP

2,5

90

418

 

254

3,25 - 8 IMP

2,10

84

366

 

203

3,25 - 16 IMP

1,85

88

590

 

406

4,10/3,50-4 IMP

2,10

89

272

 

101

3,50 - 5 IMP

3

95

292

 

127

3,50 - 6 IMP

2,5

100

343

 

152

3,50 - 8 IMP

2,5

100

393

 

203

3,50 - 16 IMP

1,85

92

590

 

406

4,00 - 4 IMP

3

114

313

 

102

4,00 - 5 IMP

3

102

310

 

127

4,00 - 6 IMP

3

114

374

 

152

4,00 - 8 IMP

3

112

418

425

203

4,00 - 9 IMP

3

112

443

460

229

4,0 - 10 IMP

3

114

455

465

254

4,00 - 10 IMP

3

114

465

475

254

4,00 - 12 IMP

3

112

519

536

305

4,00 - 15 IMP

3

112

595

612

381

4,00 - 16 IMP

3

114

608

 

406

4,00 - 18 IMP

3

112

672

688

457

4,00 - 19 IMP

3

114

672

 

483

4,00 - 21 IMP

3

112

694

 

533

4,00/4,50 - 21 IMP

 

110

765

 

533

4,10 - 4 IMP

3,25

102

765

 

102

4,10 - 6 IMP

3,25

102

268

 

152

4,50 - 9 IMP

3

124

319

 

229

4,50 - 14 IMP

3

124

466

 

356

4,50 - 16 IMP

3

123

593

 

406

4,50 - 19 IMP

3

124

720

733

483

4,80 - 8 IMP

3,75

121

423

449

203

5,00 - 8 IMP

4

145

467

 

203

5,00 - 9 IMP

3,5

141

497

 

229

5,0 - 10 IMP

4

145

505

517

254

5,0 - 12 IMP

4

145

566

 

305

5,00 - 12 IMP

4

145

567

580

305

5,00 - 14 IMP

4

145

618

631

356

5,0 - 15 IMP

4

145

642

 

381

5,00 - 15 IMP

3

130

639

655

381

5,00 - 16 IMP

4

145

669

 

406

5,00/5,25 - 21 IMP

3

136

824

 

533

5,50 - 16 IMP

4

150

685

703

406

5,70 - 12 IMP

4,5

146

570

 

305

5,70 - 15 IMP

4,5

146

647

 

381

5,90 - 15 IMP

4

150

665

681

381

6 - 6 IMP

4

145

425

 

152

6,00 - 9 IMP

4,5

169

543

556

229

6 - 12 IMP

5

145

585

 

305

6,0 - 12 IMP

5

155

569

 

305

6,00 - 12 IMP

5

152

579

 

305

6,00 - 16 IMP

4

158

712

729

406

6,00 - 19 IMP

4,5

169

810

 

483

6,00 - 20 IMP

4,5

169

830

 

508

6,40 - 15 IMP

4,5

163

684

 

381

6,5 - 15 IMP

5

163

674

 

381

6,50 - 10 IMP

5

178

597

 

254

6,50 - 16 IMP

4,5

173

735

754

406

6,50 - 20 IMP

5

176

850

 

508

6,70 - 15 IMP

4,5

182

704

720

381

6,90 - 9 IMP

5,5

175

545

 

229

7,00- 12 IMP

5

187

667

685

305

7,00 - 14 IMP

5

170

691

 

356

7,00 - 15 IMP

5,5

200

744

 

381

7,00 - 16 IMP

5,5

200

769

 

406

7,00 - 18 IMP

5,5

200

820

 

457

7,00 - 19 IMP

5,5

200

845

 

483

7,50 - 10 IMP

6

214

634

649

254

7,50 - 14 IMP

5,5

194

686

 

356

7,50 - 15 IMP

6

215

808

 

381

7,50 - 16 IMP

5,5

202

785

801

406

7,50 - 18 IMP

5,5

202

836

852

457

7,50 - 20 IMP

5,5

202

887

903

508

7,50 - 24 IMP

5,5

202

989

1 013

610

7,60 - 15 IMP

5,5

193

734

751

381

8 - 16 IMP

6

211

795

 

406

8,00 - 6 IMP

7

203

452

 

152

8,00 - 12 IMP

5

214

710

 

305

8,00 - 16 IMP

6

206

808

 

406

8,00 - 19 IMP

6

214

888

 

483

8,00 - 20 IMP

6

214

945

 

508

8,25 - 15 IMP

6,5

237

835

 

381

8,25 - 16 IMP

6

229

832

 

406

8,25 - 20 IMP

6

229

934

 

508

9,00 - 10 IMP

6

234

696

 

254

9,00 - 13 IMP

5,5

247

814

 

330

9,00- 15 IMP

5,5

247

850

 

381

9,00 - 16 IMP

6

234

48

 

406

9,00 - 24 IMP

8

272

1 094

 

610

10,00 - 12 IMP

6,5

262

790

 

305

10,00 - 15 IMP

8

274

853

 

381

10,00 - 16 IMP

8

274

895

 

406

10,50 - 16 IMP

6,5

280

955

 

406

11,00 - 12 IMP

6,5

277

835

 

305

11,00 - 16 IMP

6,5

277

937

 

406

11,0 - 20 IMP

9

285

950

 

508

11,25 - 24 IMP

10

325

1 171

 

610

11,25 - 28 IMP

10

325

1 273

 

711

11,5 - 24 IMP

10

305

1 070

 

610

13,50 - 16,1 IMP

11

353

1 021

1 043

409

14,0 - 24 IMP

12

370

1 170

 

610

15,0 - 24 IMP

13

400

1 210

 

610

15,0 - 28 IMP

13

400

1 310

 

711

17,0 - 28 IMP

15

455

1 390

 

711

17,0 - 30 IMP

15

455

1 440

 

762

18,5 - 34 IMP

16

490

1 600

 

864

20 - 20 IMP

14

520

1 270

 

508

190-8 IMP

5,50

182

430

 

203

Note:

1.

Il suffisso «IMP» può essere sostituito dalla dicitura «IMPLEMENT» sul fianco del pneumatico.

2.

I pneumatici a struttura radiale sono identificati con la lettera «R» invece di «-» (esempio: 7.5 L R 15).

3.

I diametri complessivi (D) di cui alla colonna (*) si applicano ai pneumatici aventi il codice di classificazione «I-3» — cfr. paragrafo 3.1.8.2.

Tabella 6 (1 di 2)

Pneumatici destinati a macchine agricole — Misure per sezioni basse

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

 

(*)

(mm)

7,5 L - 15 IMP

6

210

745

 

381

8,5L - 14 IMP

6

216

721

735

356

9,5L - 14 IMP

7

241

741

757

356

9,5L - 15 IMP

7

241

767

782

381

11L - 14 IMP

8

279

752

770

356

11L - 15 IMP

8

279

777

796

381

11L - 16 IMP

8

279

803

821

406

12,5L - 15 IMP

10

318

823

845

381

12,5L - 16 IMP

10

318

848

870

406

14 L - 16,1 IMP

11

356

940

 

409

16,5L - 16,1 IMP

14

419

1 024

1 046

409

19 L - 16,1 IMP

16

483

1 087

 

409

21,5 L - 16,1 IMP

18

546

1 130

 

409

Note:

1.

Il suffisso «IMP» può essere sostituito dalla dicitura «IMPLEMENT» sul fianco del pneumatico.

2.

I pneumatici a struttura radiale sono identificati con la lettera «R» invece di «-» (esempio: 7.5 L R 15).

3.

I diametri complessivi (D) di cui alla colonna (*) si applicano ai pneumatici aventi il codice di classificazione «I 3» — cfr. paragrafo 3.1.8.2.

Tabella 6 (2 di 2)

Pneumatici destinati a macchine agricole — Misure per sezioni basse

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

 

(*)

05/50 - 10 IMP

7

211

450

 

254

19,0/45 - 17 IMP

16

491

866

 

432

15,0/55 - 17 IMP

13

391

850

872

432

10,5/65 - 16 IMP

9

274

755

 

406

11,0/60 - 16 IMP

9

281

742

 

406

11,0/65 - 12 IMP

9

281

670

692

305

13,0/65 - 18 IMP

11

336

890

 

457

13,0/70 - 16 IMP

11

337

890

 

406

14,0/65 - 16 IMP

11

353

870

 

406

9,0/70 - 16 IMP

7

226

725

 

406

11,5/70 - 16 IMP

9

290

815

 

406

11,5/70 - 18 IMP

9

290

865

 

457

15,0/70 - 18 IMP

13

391

990

 

457

16,0/70 - 20 IMP

14

418

1 075

1 097

508

16,5/70 - 22.5 IMP

13

417

1 158

 

572

20,0/70 - 508 IMP

16

508

1 220

 

508

8,0/75 - 15 IMP

6,5

199

710

 

381

9,0/75 - 16 IMP

7

226

749

770

406

10,0/75 - 12 IMP

9

264

685

 

305

10,0 - 15.3 IMP

9

258

785

 

389

10,0/75 - 15.3 IMP

9

264

760

780

389

10,0/75 - 16 IMP

9

264

805

 

406

12,0/75 - 18 IMP

9

299

915

937

457

13,0/75 - 16 IMP

11

336

900

 

406

13,5/75 - 430,9 IMP

11

345

945

 

431

14,5/75 - 20 IMP

12

372

1 060

 

508

6,5/80 - 12 IMP

5

163

569

588

305

6,5/80 - 15 IMP

5

163

645

663

381

8,50 - 12 IMP

7

235

715

 

305

10,0/80 - 12 IMP

9

264

710

730

305

10 - 18 IMP

9

260

875

 

457

10,5/80 - 18 IMP

9

274

885

907

457

11,5 - 15,3 IMP

9

295

860

 

389

11,5/80 - 15,3 IMP

9

290

845

867

389

12,5/80 - 15,3 IMP

9

307

889

 

389

12,5/80 - 18 IMP

9

308

965

987

457

14,5/80 - 18 IMP

12

372

1 060

1 082

457

15,5/80 - 24 IMP

13

394

1 240

1 262

610

17,0/80 - 508 IMP

13

426

1 200

 

508

19,5/80 - 20 IMP

16

499

1 300

 

508

21,0/80 - 20 IMP

16

525

1 362

 

508

5,5/85 - 9 IMP

4

145

475

 

229

10,5/85 - 15,3 IMP

9

274

792

 

389

13,5/85 - 28 IMP

11

345

1 293

 

711

16,5/85 - 24 IMP

13

417

1 322

1 344

610

16,5/85 - 28 IMP

13

417

1 423

1 445

711

Note:

1.

Il suffisso «IMP» può essere sostituito dalla dicitura «IMPLEMENT» sul fianco del pneumatico.

2.

I pneumatici a struttura radiale sono identificati dalla lettera «R» invece di «-» (esempio 205/50R10).

3.

I diametri complessivi (D) di cui alla colonna (*) si applicano ai pneumatici aventi il codice di classificazione «I 3» — cfr. paragrafo 3.1.8.2.

Tabella 7 (1 di 2)

Pneumatici ad alta galleggiabilità

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

9×3,50 - 4

2,75

91

229

101

11×4,00 - 4

3,25

102

280

101

11×4,00 - 5

3

104

272

127

11×7 - 4

6

185

270

101

12×4,00 - 5

3

112

298

127

13×5,00 - 6

3,5

122

320

152

13×6,00-6

5

154

330

152

13×6,00 - 8

5

154

330

203

13×6,50 - 6

5

163

330

152

14×4,50-6

3,5

113

356

152

14×5,00 - 6

4

127

347

152

14×6,00 - 6

4,5

157

340

152

15×6,00 - 6

4,5

155

366

152

16×4,50 - 9

3

105

405

229

16×5,50 - 8

4,25

142

414

203

16×6,50 - 8

5,375

165

405

203

16×7,50 - 8

5,375

188

411

203

17×8,00 - 8

7

203

438

203

17×8,00 - 12

7

203

432

305

18×6,50 - 8

5

163

457

203

18×7,00 - 8

5,5

178

450

203

18×7,50-8

6

191

457

203

18×8,50 - 8

7

214

450

203

18×9,50 - 8

7

235

462

203

19×7,50 - 8

5,5

180

480

203

19×8,00 - 10

7

203

483

254

19×9,50-8

7,5

240

483

203

19×10,00 - 8

8,5

254

483

203

20×8,00-8

6,5

204

508

203

20×8,00 - 10

7

203

500

254

20×9,00-8

7

227

508

203

20×10,00 - 8

8

254

508

203

20×10,00 - 10

8,5

254

508

254

20,5×8,00 - 10

6

208

526

254

21×7,00-10

5,5

177

533

254

21×8,00 - 10

7

203

525

254

AT21×7 - 10

5,5

177

533

254

21×11,00 - 8

8,5

282

518

203

21×11,00 - 10

9

279

525

254

22×8,00 - 10

6

196

556

254

22×8,50 - 12

7

216

551

305

AT22×9 - 8

7

227

559

203

22×10,00 - 8

7

244

572

203

22×10,00 - 10

8,5

254

559

254

22×11,00 - 8

8,5

284

546

203

22×11,00 - 10

8,5

254

559

254

AT23×7 - 10

5,5

175

587

254

AT23×8 - 11

6,5

204

584

279

23×8,50 - 12

7

214

575

305

23×9,00 - 12

7,5

229

575

305

23×9,50-12

7

235

577

305

23×10,50 - 12

8,5

264

579

305

AT24×8 - 11

6,5

204

610

279

AT24×9 - 11

7

227

610

279

AT24×10 - 11

8

254

610

279

24×8,50 - 12

7

213

602

305

24×8,50 - 14

7

213

602

356

24×11,00 - 10

8,5

254

607

254

24×12,00-12

9,5

304

610

305

24×13,00 - 12

10,5

325

592

305

25×7,50 - 15

5,5

191

640

381

AT25×8 - 12

6,5

204

635

305

25×8,00-12

6,5

203

635

305

25×8,50 - 14

7

213

645

356

25×10,00-12

8

254

635

305

25×10,50 - 15

8

267

640

381

25×11,00-12

9

279

635

305

AT25×11 - 9

9

281

635

229

AT25×11 - 10

8,5

262

645

254


Tabella 7 (2 di 2)

Pneumatici ad alta galleggiabilità

Designazione della misura del pneumatico

Codice della larghezza del cerchio teorico (A1)

Larghezza nominale di sezione (S1)

(mm)

Diametro totale (D)

(mm)

Diametro nominale del cerchio (d)

(mm)

25×12,00 - 9

10

305

635

229

25×12,50 - 15

10

310

640

381

26×10,00 - 12

10

310

660

305

26×12,00 - 12

10

310

660

305

26×14,00 - 12

12

356

660

305

27×8,50 - 15

7

214

680

381

27×9,50 - 15

7

229

686

381

27×10,50 - 15

8,5

259

691

381

27×10 - 15,3

9

261

685

389

28×9,00 - 15

7

234

710

381

28×13 - 15

11,5

330

711

381

29×12,00 - 15

10

310

742

381

29×12,50 - 15

10

310

742

381

29×13,50 - 15

10

351

742

381

31×11,50 - 15

8

301

793

381

31×12,50 - 15

10

310

792

381

31×13,50 - 15

10

351

782

381

31×13,5 - 15

10

351

782

381

31×15,50 - 15

13

391

792

381

31×15,5 - 15

13

391

792

381

33×12,50 - 15

10

310

843

381

33×15,50 - 15

13

391

843

381

36×13,50 - 15

10

351

909

381

38×14,00 - 20

11

356

991

508

38×18,00 - 20

14

457

991

508

38×20,00 - 16,1

16

488

991

409

41×14,00 - 20

11

356

1 067

508

42×25,00 - 20

20,5

622

1 080

508

43×13,50 - 22

10

360

1 102

559

44×18,00 - 20

14

457

1 143

508

44×41,00 - 20

36

991

1 143

508

48×20,00 - 24

15

457

1 245

610

48×25,00 - 20

20,5

635

1 245

508

48×31,00 - 20

26

775

1 245

508

54×31,00 - 26

26

775

1 397

660

66×43,00 - 25

36

1 054

1 702

635

66×43,00 - 26

36

1 054

1 702

660

66×44,00 - 25

36

1 118

1 702

635

67×34,00 - 25

30

864

1 727

635

67×34,00 - 26

30

864

1 727

660

67×34,00 - 30

30

864

1 727

762

68×50,00 - 32

44

1 270

1 753

813

VA73×44,00 - 32

36

1 118

1 880

813

DH73×44,00 - 32

36

1 118

1 880

813

DH73×50,00-32

44

1 270

1 880

813

Note:

1.

Questi pneumatici possono essere classificati nelle categorie di impiego «Ruote motrici di trattori» o «macchine agricole».

2.

I pneumatici destinati a macchine agricole sono identificati o dal suffisso «IMP» apposto dopo la designazione della misura del pneumatico (esempio 11×4,00 - 4 IMP) oppure dalla dicitura «IMPLEMENT» sul fianco del pneumatico.

3.

I pneumatici a struttura radiale sono identificati dalla lettera «R» invece di «-» (esempio: 11×4.00 R 4).

4.

Coefficiente «b» per calcolare il diametro complessivo Dmax:

a)

1,12 per pneumatici con diametro nominale del cerchio (d) inferiore a 380 mm;

b)

1,10 per pneumatici con diametro nominale del cerchio (d) di 381 mm e oltre.


ALLEGATO 6

METODO DI PROVA PER LA MISURAZIONE DELLE DIMENSIONI DEI PNEUMATICI

1.

Montare il pneumatico sul cerchio di misurazione indicato dal costruttore e gonfiarlo alla pressione indicata dal costruttore.

1.1.

Per calettare i talloni non superare la pressione di gonfiaggio indicata sui fianchi del pneumatico.

1.2.

Una volta calettati i talloni sul cerchio, regolare la pressione al valore indicato per la misurazione del pneumatico.

2.

Il pneumatico montato sul cerchio va tenuto per almeno 24 ore alla temperatura ambiente del laboratorio.

3.

Regolare nuovamente la pressione al valore indicato al paragrafo 1.

4.

Misurare la larghezza totale con calibro a corsoio in sei punti equidistanti, tenendo conto dello spessore degli eventuali cordoli o nervature di protezione. Considerare come larghezza totale il più alto valore misurato.

5.

Il diametro esterno è determinato misurando la circonferenza massima e dividendo tale cifra per π (3,1416).

ALLEGATO 7

VARIAZIONE DELLA CAPACITÀ DI CARICO IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ

(cfr. paragrafi 2.30 e 2.31)

PARTE A:   PNEUMATICI PER RUOTE MOTRICI DI TRATTORI AGRICOLI

Applicabile a pneumatici classificati nella categoria di impiego: «ruota motrice di trattore»

(cfr. paragrafo 2.20)

Variazione della capacità di carico (%)

Velocità

(km/h)

Simbolo della categoria di velocità

 

 

A2

A6 (+)

A8 (+)

D (+)

(1)

10

[0]

+40

+50

+50

 

+58

15

–6

+30

+34

+34

+35

20

–11

+20

+23

+23

+27

25

–16

+7

+11

+18,5

+20

30

–20

[0]

+7

+15

+14

35

–24

–10

+3

+12

+10

40

–27

–20

[0]

+9,5

+6

45

–4

+7

+2

50

–9

+5

[0]

55

+3

60

+1,5

65

[0]

70

–9

La precedente tabella sulle variazioni della capacità di carico/velocità non si applica ai pneumatici IF e VF.

Tali variazioni della capacità di carico/velocità si applicano a pneumatici non soggetti a sforzi di trazione sostenuti.

(+)

Alle applicazioni che implicano sforzi di trazione sostenuti si applicano i valori indicati per la velocità di 30 km/h.

(1)

Queste percentuali si applicano solo ai pneumatici di cui all’allegato 5, tabella 7, contrassegnati dal simbolo della categoria di velocità «B».

PARTE B:   PNEUMATICI DESTINATI A RUOTE STERZANTI DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

Applicabile a pneumatici classificati nella categoria di impiego: «ruote motrici di trattore» e marcati «Front» o «F-1» o «F-2»

(cfr. paragrafo 2.21)

Variazione della capacità di carico (%)

(cfr. paragrafi 2.30 e 2.31)

Velocità

(km/h)

Simbolo della categoria di velocità

A6

A8

10

+50

+67

15

+43

+50

20

+35

+39

25

+15

+28

30

[0]

+11

35

–10

+4

40

–20

[0]

45

–7

PARTE C:   PNEUMATICI DESTINATI A MACCHINE AGRICOLE

Applicabile ai pneumatici classificati con le categorie di impiego «macchine agricole» e marcati «IMP» o «IMPLEMENT»

(cfr. paragrafo 2.22)

Variazione della capacità di carico (%)

(cfr. paragrafi 2.30 e 2.31)

Velocità

(km/h)

Simbolo della categoria di velocità

 

 

A4

A6

A8

D

(1)

10

+20

+29

+40

+80

 

+58

15

+12

+21

+33

+73

+35

20

[0]

+14

+26

+65

+27

25

–2

+7

+19

+58

+20

30

–5

[0]

+12

+51

+14

35

 

–5

+5

+44

+10

40

 

–10

[0]

+36

+6

45

 

 

–5

+29

+2

50

 

 

–10

+21

[0]

55

 

 

 

+14

 

60

 

 

 

+7

 

65

 

 

 

[0]

 

70

 

 

 

–9

 

Tali variazioni della capacità di carico/velocità si applicano a pneumatici non soggetti a sforzi di trazione sostenuti.

(1)

Queste percentuali si applicano solo ai pneumatici di cui all’allegato 5, tabella 7, contrassegnati dal simbolo della categoria di velocità «B».

PARTE D:   PNEUMATICI PER MACCHINE FORESTALI

Applicabile ai pneumatici classificati con le categorie di impiego «macchine forestali»

(cfr. paragrafo 2.41)

Variazione della capacità di carico (percentuale) per i pneumatici contrassegnati con il simbolo della categoria di velocità A8

Condizione di impiego

Velocità

(km/h)

per cento

Servizio stradale

20

23

30

7

40

[0]


ALLEGATO 8

Procedura di prova per valutare la resistenza del pneumatico allo scoppio

1.   PREPARAZIONE DEL PNEUMATICO

1.1.

Montare un pneumatico nuovo sul banco di prova. Le ruote usate per la prova devono poter resistere, senza alcuna deformazione, al valore di pressione massimo raggiungibile durante la prova.

1.2.

Centrare con precisione i talloni del pneumatico sul banco e regolare la distanza esterna dei talloni del pneumatico su un valore che corrisponda alla larghezza del cerchio specificato del costruttore secondo le disposizioni del paragrafo 4.1.10 del presente regolamento.

1.3.

Riempire il pneumatico d’acqua e accertarsi della completa fuoriuscita dell’aria dall’interno del pneumatico.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.

Attivare l’apparecchio e aumentare la pressione dell’acqua all’interno del pneumatico in modo da raggiungere progressivamente il limite dato di 2 volte e 1/2 la pressione specificata dal costruttore del pneumatico secondo le disposizioni del paragrafo 4.1.12 del presente regolamento:

2.1.1.

il valore limite non sarà tuttavia mai inferiore a 6 bar (600 kPa) o superiore a 10 bar (1 000 kPa).

2.2.

Mantenere costante il valore della pressione per almeno 10 minuti.

2.3.

Ridurre progressivamente la pressione dell’acqua a zero e svuotare il pneumatico.

2.4.

Nel periodo in cui la pressione dell’acqua all’interno del pneumatico è superiore alla pressione ambiente, nessuno deve essere presente nella sala prove che, per sicurezza, va chiusa a chiave.

3.   METODI DI PROVA EQUIVALENTI

Se si usa un metodo diverso da quello descritto sopra, se ne dovrà dimostrare l’equivalenza.


ALLEGATO 9

PROCEDURA DI PROVA CARICO/VELOCITÀ

1.   OGGETTO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.1.

Questa procedura di prova si applica ai pneumatici nuovi contrassegnati con il simbolo della categoria di velocità «D».

1.2.

Essa serve a valutare la conformità del pneumatico alle prestazioni dichiarate.

2.   PREPARAZIONE DEL PNEUMATICO

2.1.

Montare pneumatici nuovi sul cerchio di prova specificato del costruttore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.1.10 del presente regolamento.

2.1.1.

Per calettare i talloni non superare la pressione massima indicata sui fianchi del pneumatico.

2.2.

Usare una nuova camera d’aria per provare pneumatici muniti di camera d’aria (cioè quelli privi della dicitura «Tubeless»).

2.3.

Con i talloni del pneumatico correttamente calettati sul cerchio, gonfiare il pneumatico alla pressione corrispondente alla pressione di prova specificata dal costruttore del pneumatico per il tipo di programma di prova, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.1.15 del presente regolamento.

2.4.

Condizionare l’insieme pneumatico-ruota alla temperatura ambiente della sala prove per almeno 3 ore.

2.5.

Regolare la pressione del pneumatico per riportarla al valore specificato nel paragrafo 2.3 del presente allegato.

2.6.

Se il costruttore del pneumatico lo richiede, eseguire il programma di prova come specificato in uno dei seguenti paragrafi:

 

procedura di prova in laboratorio su tamburo di prova (cfr. successivo paragrafo 3), oppure

 

procedura di prova su strada, utilizzando un rimorchio (paragrafo 4).

3.   PROCEDURA DI PROVA SU TAMBURO DI PROVA

3.1.

Montare l’insieme pneumatico-ruota sull’asse di prova e premerlo contro il lato esterno di un tamburo di prova a superficie liscia, azionato da un motore, del diametro di 1 700 mm ± 1 %, la cui superficie sia larga almeno quanto il battistrada del pneumatico.

3.1.1.

Con l’accordo del costruttore del pneumatico, è possibile usare un tamburo la cui larghezza sia inferiore a quella del battistrada.

3.2.

Velocità del tamburo di prova: 20 km/h.

3.3.

Applicare all’asse di prova una serie di masse conformemente al programma di prova carico/velocità di cui al successivo paragrafo 3.4 che, con riferimento al carico di prova, equivalgano:

3.3.1.

nel caso di pneumatici marcati con il simbolo della categoria di velocità D, alla massa corrispondente all’indice di carico marcato sul pneumatico.

3.4.

Programma di prova carico/velocità:

Simbolo della categoria di velocità del pneumatico

Fase della prova

Percentuale del carico di prova

Durata (ore)

D

1

66  %

7

2

84  %

16

3

101  %

24

3.4.1.

Se il diametro del tamburo di prova è superiore a 1 700 mm ± 1 %, la «percentuale del carico di prova» di cui sopra, va aumentata come segue:

F1 = K × F2

dove

Formula

R1

è il diametro di tamburo di prova, in millimetri

R2

è il diametro del tamburo di prova di riferimento di 1 700 mm

rT

è il diametro esterno del pneumatico (v. paragrafo 6.2. del presente regolamento), in millimetri

F1

è la percentuale del carico da applicare al tamburo di prova

F2

è la percentuale del carico, ricavabile dalla tabella che precede, da applicare al tamburo di prova di riferimento di 1 700 mm

Esempio:

K = 1 per un diametro del tamburo di prova di 1 700 mm;

Se il tamburo di prova ha un diametro di 3 000 mm e il pneumatico un diametro di 1 500 mm:

Formula

3.5.

La pressione del pneumatico non va corretta per tutta la durata della prova e il carico della prova va mantenuto costante per l’intera durata di ciascuna delle 3 fasi di prova.

3.6.

Durante la prova la temperatura della sala prove deve essere mantenuta ad un valore compreso tra 20 °C e 30 °C oppure ad un’altra temperatura approvata dal costruttore.

3.7.

Il programma della prova carico/velocità va eseguito senza interruzioni.

4.   PROCEDURA DI PROVA SU UN RIMORCHIO

4.1.

Montare su un rimorchio 2 pneumatici nuovi dello stesso tipo.

4.2.

Applicare al rimorchio una massa in modo che ciascun pneumatico sia caricato ugualmente con un carico di prova corrispondente alla capacità di carico consentita per tale tipo di pneumatico a una velocità di 15 km/h (cfr. variazioni del carico nell’allegato 7).

4.3.

Trainare il rimorchio a una velocità costante di 15 km/h ± 1 km/h per 48 ore.

4.3.1.

Sono consentite interruzioni temporanee che dovranno essere compensate da 5 minuti di corsa supplementare di ogni 20 minuti di interruzione.

4.4.

Non modificare la pressione del pneumatico e mantenere costante il carico di prova per tutta la durata della prova.

4.5.

Durante la prova la temperatura della sala prove deve essere mantenuta ad un valore compreso tra 5 °C e 30 °C oppure ad un’altra temperatura approvata dal costruttore.

5.   METODI DI PROVA EQUIVALENTI

Se si usano metodi diversi da quelli descritti sopra, se ne dovrà dimostrare l’equivalenza.


ALLEGATO 10

CODICE DI CLASSIFICAZIONE DEI PNEUMATICI

(Marcatura facoltativa)

Classificazione del paese

Nomenclatura

F-1

Pneumatici per ruote sterzanti di trattori agricoli: battistrada a tassello semplice

F-2

Pneumatici per ruote sterzanti di trattori agricoli: battistrada a tasselli multipli

F-3

Pneumatici per ruote sterzanti: servizio industriale (costruzione)

 

 

G-1

Pneumatici per trattorini (macchine agricole): servizio di trazione

G-2

Pneumatici per trattorini (macchine agricole): servizio di trazione/galleggiamento

G-3

Pneumatici per trattorini (macchine agricole): servizio di massimo galleggiamento

 

 

I-1

Pneumatici per macchine agricole: battistrada a tasselli multipli

I-2

Pneumatici per macchine agricole: servizio di trazione moderata

I-3

Pneumatici per macchine agricole: battistrada per trazione

I-4

Pneumatici per macchine agricole: servizio di aratro posteriore

I-5

Pneumatici per macchine agricole: servizio di direzione

I-6

Pneumatici per macchine agricole: battistrada liscio

 

 

LS-1

Pneumatici per servizio forestale: battistrada normale

LS-2

Pneumatici per servizio forestale: battistrada intermedio

LS-3

Pneumatici per servizio forestale: battistrada profondo

LS-4

Pneumatici per servizio forestale: battistrada poco profondo

 

 

R-1

Pneumatici per ruote motrici di trattori agricoli: battistrada normale

R-2

Pneumatici per ruote motrici di trattori agricoli: servizio per canna da zucchero e riso (battistrada profondo)

R-3

Pneumatici per ruote motrici di trattori agricoli: servizio galleggiamento (battistrada poco profondo)

R-4

Pneumatici per ruote motrici: servizio industriale (costruzione)


ALLEGATO 11

Esempio del pittogramma marcato su entrambi i fianchi dei pneumatici per indicare la massima pressione di gonfiaggio da non superare per il calettamento dei talloni durante il montaggio

Image 14

Il pittogramma va apposto su entrambi i fianchi.

Il valore della pressione di gonfiaggio (2,5 bar, nell’esempio) sarà quella specificata nel paragrafo 4.1.14 del presente regolamento.

Altezza minima delle marcature

(mm)

 

Pneumatici con codice di diametro del cerchio < 20 (508 mm) o con larghezza nominale di sezione ≤ 235 mm

Pneumatici con codice di diametro del cerchio ≥ 20 (508 mm) o con larghezza nominale di sezione > 235 mm

a

2

4

Il pittogramma va apposto su entrambi i fianchi.

Il valore della pressione di gonfiaggio (250 kPa nell’esempio) deve essere uguale a quella indicata dal costruttore del pneumatico al paragrafo 4.1.14 del presente regolamento.