30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/197


Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 86 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Comprendente tutto il testo valido fino al:

 

supplemento n. 4 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008

 

supplemento n. 5 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 24 ottobre 2009

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Disposizioni generali

6.

Prescrizioni particolari

7.

Modifica ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di trattore agricolo o forestale relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa a norma del regolamento n. 86

Allegato 2 —

Esempi di schemi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Definizione dei termini di cui ai paragrafi 2.6-2.10

Allegato 4 —

Visibilità delle luci

Allegato 5 —

Indicatori di direzione — visibilità geometrica

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria T (1), con riferimento all’installazione di dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, per

2.1.

«tipo di trattore per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa», si intendono i trattori che non presentano tra di loro differenze essenziali per quanto riguarda:

2.1.1.

le dimensioni e la forma esterna del trattore;

2.1.2.

il numero e la posizione dei dispositivi.

2.1.3.

Non sono altresì considerati come tipi diversi di trattori:

 

i trattori che presentano differenze ai sensi dei paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 di cui sopra ma che non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritte per il tipo di trattore in questione;

 

i trattori sui quali sono montate o assenti luci facoltative;

 

i trattori sui quali sono montate luci la cui posizione varia secondo il senso di circolazione nel paese di immatricolazione.

2.2.

Per «piano trasversale» si intende un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del trattore;

2.3.

per «trattore a vuoto» si intende il trattore in ordine di marcia, ossia senza accessori forniti a richiesta ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente;

2.4.

per «trattore a pieno carico» si intende il trattore caricato alla sua massa tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore, che fissa altresì la ripartizione del carico sugli assi;

2.5.

per «luce» si intende un dispositivo destinato ad illuminare la strada (proiettore) o a emettere un segnale luminoso. Sono considerate luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri;

2.5.1.

per «luci equivalenti» si intendono luci che hanno la stessa funzione e che sono omologate ai sensi del regolamento n. 37 o conformemente agli stessi requisiti; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci in dotazione al veicolo in occasione dell’omologazione, purché soddisfino le condizioni del presente regolamento;

2.5.2.

per «luci indipendenti» si intendono luci che hanno superfici luminose, sorgenti luminose e contenitori distinti;

2.5.3.

per «luci raggruppate» si intendono dispositivi che hanno superfici luminose e sorgenti luminose distinte ma contenitore in comune;

2.5.4.

per «luci combinate» si intendono apparecchi che hanno superfici luminose distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune;

2.5.5.

per «luci incorporate mutuamente» si intendono apparecchi che hanno sorgenti luminose distinte (o una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse), ma superfici luminose totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune;

2.5.6.

per «proiettore d’illuminazione occultabile» si intende un proiettore che può essere dissimulato parzialmente o totalmente quando non è impiegato. Tale risultato può essere ottenuto mediante coperchio mobile, spostamento del proiettore o qualsiasi altro mezzo idoneo. Si designa più particolarmente col termine di «luce a scomparsa» una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all’interno della carrozzeria;

2.5.7.

per «proiettore a posizione variabile» si intende un proiettore che, montato sul trattore, ha la possibilità di un movimento relativo rispetto ad esso senza essere separato;

2.5.8.

per «proiettore abbagliante» si intende il faro che serve a illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo;

2.5.9.

per «proiettore anabbagliante» si intende il faro che serve a illuminare il piano stradale antistante al veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada;

2.5.10.

per «proiettore fendinebbia anteriore» si intende il faro che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

2.5.11.

per «proiettore di retromarcia» si intende il faro che serve a illuminare il piano stradale retrostante al trattore e ad avvertire gli altri utenti della strada che il trattore effettua o sta per effettuare la retromarcia;

2.5.12.

per «indicatore luminoso di direzione» si intende la luce che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

2.5.13.

per «segnale di pericolo» si intende il dispositivo che permette il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione, inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal trattore per gli altri utenti della strada;

2.5.14.

per «luce di arresto» si intende la luce che serve a indicare, agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo, che il conducente di questo aziona il freno di servizio;

2.5.15.

per «dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore» si intende il dispositivo che serve a illuminare lo spazio destinato alla targa di immatricolazione posteriore; esso può essere composto di vari componenti ottici;

2.5.16.

per «luce di posizione anteriore» si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del trattore visto dalla parte anteriore;

2.5.17.

per «luce di posizione posteriore» si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del trattore visto dalla parte posteriore;

2.5.18.

per «proiettore fendinebbia posteriore» si intende il faro che serve a rendere più facilmente visibile il trattore visto dalla parte posteriore in caso di nebbia fitta;

2.5.19.

per «luce di stazionamento» si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un trattore senza rimorchio in sosta in un centro abitato. Essa sostituisce in tal caso le luci di posizione anteriori e posteriori;

2.5.20.

per «luce d’ingombro» si intende la luce disposta presso l’estremità fuori tutto della larghezza quanto più vicino possibile all’altezza del trattore, che serve a indicare chiaramente la sua larghezza fuori tutto. Questo segnale è destinato a completare, su certi trattori, le luci di posizione del trattore, attirando particolarmente l’attenzione sul suo ingombro.

2.5.21.

per «proiettore di lavoro» si intende un dispositivo destinato a illuminare un luogo di lavoro o lo svolgimento di un lavoro.

2.5.22.

per «catadiottro» si intende un dispositivo di segnalazione che, riflettendo la luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo, è destinato a segnalarne la presenza all’osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa. Ai sensi del presente regolamento non si considerano catadiottri:

 

le targhe di immatricolazione catarifrangenti;

 

le altre targhe e segnali catarifrangenti da utilizzare in conformità delle disposizioni di impiego di una parte contraente per quanto riguarda talune categorie di veicoli o taluni metodi operativi.

2.6.

Superficie illuminante di una luce (cfr. allegato 3)

2.6.1.

per «superficie illuminante di un proiettore» (paragrafi da 2.5.8 a 2.5.11) si intende la proiezione ortogonale dell’apertura totale dello specchio della luce su un piano trasversale Se il vetro (o i vetri) del proiettore ricopre (ricoprono) soltanto una parte dell’apertura totale dello specchio, si prenderà in considerazione soltanto la proiezione di questa parte. Nel caso del proiettore anabbagliante la superficie illuminante è limitata sul lato della linea di demarcazione dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul vetro. Se lo specchio e il vetro sono regolabili tra loro, si fa uso della posizione intermedia di regolazione;

2.6.2.

per «superficie illuminante di una luce di segnalazione diversa da un catadiottro» (paragrafi da 2.5.12 a 2.5.20) si intende la proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con la superficie trasparente esterna della luce. Tale proiezione è limitata dai contorni dei margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare soltanto il 98 % dell’intensità totale della luce nella direzione dell’asse di riferimento. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali di una luce, si prendono in considerazione soltanto schermi a margine orizzontale o verticale;

2.6.3.

per «superficie illuminante di un catadiottro» (paragrafo 2.5.22) si intende la proiezione ortogonale della superficie luminosa di un catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dell’ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali di una luce, si considerano solo i piani verticali e orizzontali;

2.6.4.

per «superficie di uscita della luce» si intende quella parte della superficie esterna trasparente che contiene il dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa e che gli consente di emettere luce;

2.7.

per «superficie apparente», in una direzione d’osservazione determinata, si intende la proiezione ortogonale della superficie d’uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione d’osservazione (cfr. allegato 3);

2.8.

per «asse di riferimento» si intende l’asse caratteristico del dispositivo luminoso, determinato dal costruttore del dispositivo per servire da direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo;

2.9.

per «centro di riferimento» si intende l’intersezione dell’asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del dispositivo di illuminazione;

2.10.

per «angoli di visibilità geometrica» si intendono gli angoli che determinano la zona dell’angolo solido minimo nella quale la superficie apparente della luce deve essere visibile. Detta zona dell’angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento della luce e il cui equatore è parallelo alla carreggiata. Questi segmenti si determinano a partire dall’asse di riferimento. Gli angoli orizzontali ß corrispondono alla longitudine, gli angoli verticali α alla latitudine. All’interno degli angoli di visibilità geometrica non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce proveniente da una parte qualunque della superficie apparente. Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All’interno degli angoli di visibilità geometrica non viene tenuto conto degli ostacoli che esistevano già all’atto dell’omologazione del dispositivo.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, si dovrà provare che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l’omologazione del dispositivo stesso quale entità ottica (cfr. la figura seguente);

Figura esplicativa

Image 1

2.11.

per «estremità della larghezza fuori tutto» di ciascun lato del trattore si intende il piano parallelo al piano longitudinale mediano del trattore che tocchi l’estremità laterale di quest’ultimo, senza tener conto della o delle parti sporgenti:

2.11.1.

dei pneumatici in prossimità del loro punto di contatto col terreno e degli attacchi per i dispositivi di misurazione della pressione;

2.11.2.

degli eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

2.11.3.

degli specchi retrovisori;

2.11.4.

degli indicatori luminosi di direzione laterali, delle luci d’ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di stazionamento e dei catadiottri laterali;

2.11.5.

dei sigilli doganali apposti sul trattore e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di detti sigilli;

2.12.

per «larghezza fuori tutto» si intende la distanza tra i due piani verticali definiti al paragrafo 2.11 di cui sopra;

2.13.

per «luce unica» si intende qualsiasi combinazione di due o più luci, identiche o no, ma aventi la stessa funzione ed emettenti una luce dello stesso colore, costituita da apparecchi tali che le superfici illuminanti delle luci su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto, a condizione che tale combinazione sia omologata quale luce unica, qualora sia richiesta l’omologazione.

Questa possibile combinazione non si applica ai proiettori abbaglianti, ai proiettori anabbaglianti, ai proiettori fendinebbia anteriori o ai catadiottri laterali;

2.14.

per «coppia di luci» o per «numero pari di luci» si intende una sola superficie illuminante delle luci a forma di fascio disposto simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo ed estendentesi almeno fino a 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo, da ciascun lato di quest’ultimo, per una lunghezza minima di 800 mm. L’illuminazione di questa superficie deve essere assicurata da almeno due sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità. La superficie illuminante della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, sempreché le diverse superfici illuminanti delle luci elementari su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo loro circoscritto;

2.15.

per «distanza fra due luci», orientate nella stessa direzione, si intende la distanza fra le proiezioni ortogonali, su un piano perpendicolare agli assi di riferimento, dei margini delle due superfici illuminanti definite, secondo il caso, al paragrafo 2.6;

2.16.

per «luce facoltativa» s’intende una luce la cui presenza è lasciata alla scelta del costruttore;

2.17.

per «spia di funzionamento» si intende una spia che indica se un dispositivo messo in azione funziona correttamente o no;

2.18.

per «spia di innesto» si intende una spia che indica che è stato messo in azione un dispositivo, senza indicare se questo funziona correttamente o no;

2.19.

«colore della luce emessa dal dispositivo». Al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’installazione delle relative luci deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.2.

Essa è accompagnata dai seguenti documenti, in triplice esemplare, e corredata delle seguenti indicazioni:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo con riferimento ai punti di cui ai precedenti paragrafi da 2.1.1 a 2.1.3. Si deve indicare il tipo di veicolo debitamente identificato;

3.2.2.

un elenco dei dispositivi che, in base a quanto previsto dal costruttore, formeranno l’insieme dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa; l’elenco può comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione e, in aggiunta, potrà prevedere per ciascuna funzione la nota aggiuntiva «o dispositivo equivalente»;

3.2.3.

un diagramma generale dell’impianto di illuminazione e segnalazione luminosa che mostra la posizione dei vari dispositivi sul veicolo;

3.2.4.

un disegno o disegni di ciascuna luce che mostrano la superficie illuminante, come da definizione del paragrafo 2.6.

3.3.

Un veicolo a vuoto, dotato di un impianto completo di illuminazione e di segnalazione luminosa e rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo di veicolo per cui è stata presentata domanda di omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle disposizioni del regolamento relativamente a tutte le luci specificate nell’elenco, verrà concessa l’omologazione per tale tipo di veicolo.

4.2.

Ogni omologazione comporta l’attribuzione di un numero di omologazione le cui prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) devono indicare la serie di emendamenti corrispondenti alle principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento. Una stessa parte contraente non può attribuire tale numero a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo presentato con dispositivi non specificati nell’elenco di cui al precedente paragrafo 3.2.2 fatto salvo il disposto del paragrafo 7 del presente regolamento.

4.3.

Il rilascio, l’estensione nonché il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell’accordo mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Ogni veicolo conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare in modo visibile, in un punto facilmente accessibile specificato nella scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale composto:

4.4.1.

da un cerchio nel quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese membro che ha rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.

dal numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1. In tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.8.

Nell’allegato 2 del presente regolamento figura un esempio degli schemi dei marchi di omologazione.

5.   DISPOSIZIONI GENERALI

5.1.   I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni, conservino le caratteristiche imposte dal presente regolamento e che il trattore possa soddisfare le prescrizioni del regolamento stesso. In particolare, occorre evitare un funzionamento irregolare non intenzionale delle luci.

5.1.1.

I trattori devono essere forniti di mezzi di collegamento elettrici per l’uso di un dispositivo amovibile. In particolare il trattore deve essere provvisto dello zoccolo fisso raccomandato dalle norme ISO 1724 del 1980 (Collegamenti elettrici per veicoli con apparecchiatura elettrica 6 o 12 V; si applicano più specificamente ai veicoli privati o ai rimorchi leggeri o roulotte) e ISO 1185 del 1975 (Collegamenti elettrici tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati con apparecchiatura elettrica 24V per trasporti commerciali internazionali). Per quanto riguarda la norma ISO 1185 del 1975, la funzione del contatto 2 è limitata alla luce di posizione posteriore e alla luce di ingombro a sinistra.

5.2.   I dispositivi di illuminazione descritti nei paragrafi 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10 debbono essere installati in modo che la regolazione corretta dell’orientamento possa essere eseguita con facilità.

5.3.   Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, l’asse di riferimento della luce del trattore deve essere parallelo al piano di appoggio del trattore sulla strada e al piano longitudinale del trattore. In ogni direzione è ammessa una tolleranza di ± 3°. Inoltre, se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l’installazione, esse vanno rispettate.

5.4.   L’altezza e l’orientamento delle luci vanno verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale.

5.5.   Salvo prescrizioni particolari, le luci di una stessa coppia debbono:

5.5.1.

essere disposte simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano;

5.5.2.

essere simmetriche l’una rispetto all’altra in rapporto al piano longitudinale mediano;

5.5.3.

soddisfare alle stesse prescrizioni colorimetriche;

5.5.4.

avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche.

5.6.   Sui trattori la cui forma esterna è asimmetrica, le condizioni previste ai paragrafi 5.5.1 e 5.5.2 debbono essere rispettate nella misura del possibile. Si ammette che queste condizioni sono soddisfatte, se la distanza delle due luci dal piano longitudinale mediano e dal piano d’appoggio al suolo è la stessa.

5.7.   Luci aventi funzioni diverse possono essere indipendenti o raggruppate, combinate o incorporate mutuamente in uno stesso dispositivo, a condizione che ciascuna di queste luci risponda alle prescrizioni che le sono applicabili.

5.8.   L’altezza massima al di sopra del suolo è misurata a partire dal punto più elevato della superficie illuminante e l’altezza minima a partire dal punto più basso. Nel caso di proiettori anabbaglianti, l’altezza minima dal suolo è determinata a partire dal bordo più basso della superficie riflettente.

5.9.   Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e il segnale di pericolo.

5.10.   Nessuna luce rossa deve essere visibile verso l’avanti e nessuna luce bianca verso il retro, ad eccezione del proiettore di retromarcia e del proiettore di lavoro.

Questa condizione è verificata nel modo seguente:

5.10.1.

per la visibilità di luce rossa verso l’avanti: nessuna superficie di uscita della luce di una luce rossa deve essere direttamente visibile a un osservatore che si sposti nella zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo (cfr. allegato 4, figura 1);

5.10.2.

per la visibilità di luce bianca verso il retro: nessuna superficie di uscita della luce di una luce bianca deve essere direttamente visibile a un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo (cfr. allegato 4, figura 2).

5.10.3.

Nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 esplorate dall’osservatore sono limitate:

5.10.3.1.

in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,20 m dal suolo,

5.10.3.2.

in larghezza, da due piani verticali che formano rispettivamente verso l’avanti e verso il retro un angolo di 15° verso l’esterno in rapporto al piano mediano del trattore e che passano nel o nei punti di contatto dei piani verticali paralleli al piano mediano e che delimitano la larghezza fuori tutto del trattore quando questo è a carreggiata larga.

Se ci sono più punti di contatto, il più avanzato viene scelto per la zona 1, il più arretrato viene scelto per la zona 2.

5.11.   I collegamenti elettrici devono essere tali che le luci di posizione anteriori, le luci di posizione posteriori, le luci d’ingombro, se esistono, e il dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.

Si deroga a quanto sopra quando le luci di posizione anteriori e posteriori funzionano come luci di stazionamento.

5.12.   I collegamenti elettrici devono essere tali che i proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori e posteriori possano accendersi soltanto quando funzionano anche le luci indicate al paragrafo 5.11. Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o ai proiettori anabbaglianti quando i segnali luminosi consistono nell’accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti o nell’accensione intermittente dei proiettori abbaglianti o nell’accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti.

La funzione delle spie d’innesto può essere svolta da spie di funzionamento.

5.13.   Luci occultabili

5.13.1.

È proibito l’occultamento delle luci; sono eccettuati soltanto i proiettori abbaglianti, anabbaglianti, i fendinebbia anteriori e le luci di cui al paragrafo 5.14.1.

5.13.2.

Un proiettore d’illuminazione in posizione di funzionamento deve restare in tale posizione se il guasto indicato al paragrafo 5.13.2.1 si produce solo o in concomitanza con uno dei guasti elencati al paragrafo 5.13.2.2:

5.13.2.1.

assenza di forza motrice per il funzionamento della luce;

5.13.2.2.

apertura accidentale del circuito di alimentazione, dispersione a terra, difetti ai solenoidi, difetti alla linea idraulica o alla linea d’aria compressa, ai cavi Bowden, ai conduttori flessibili o ad altre componenti che comandano o trasmettono la forza destinata ad azionare il dispositivo di occultamento.

5.13.3.

In caso di difetti nel comando di occultamento o di altri difetti di cui a precedenti paragrafi 5.13.2.1 e 5.13.2.2 si deve poter mettere in posizione di impiego un proiettore occultato senza dover far uso di attrezzi.

5.13.4.

I proiettori messi in funzione dalla forza motrice saranno portati in posizione di impiego e saranno accesi per mezzo di un solo comando, il che non esclude la possibilità di metterli in posizione d’impiego senza accenderli. Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra è richiesto solo per la messa in funzione dei proiettori anabbaglianti.

5.13.5.

Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento dei proiettori accesi prima di raggiungere la posizione d’impiego. Quando si rischia di abbagliare altri utenti con l’azionamento dei proiettori, questi ultimi devono potersi accendere soltanto dopo aver raggiunto la posizione finale.

5.13.6.

Un proiettore messo in funzione dalla forza motrice deve poter raggiungere, a temperature comprese tra – 30 °C e + 50 °C, la posizione di impiego nei tre secondi successivi alla manovra iniziale del comando.

5.14.   Proiettori a posizione variabile

5.14.1.

La posizione degli indicatori di direzione, delle luci di posizione anteriori e posteriori e delle luci d’arresto può essere variabile purché:

5.14.1.1.

tali luci restino annesse al trattore in posizione modificata e

5.14.1.2.

tali luci possano essere bloccate nella posizione richiesta dalla circolazione stradale. Il bloccaggio deve essere automatico.

5.15.   il colore delle luci (3) di cui al presente regolamento sarà il seguente:

proiettore abbagliante

:

bianco o giallo selettivo

proiettore anabbagliante

:

bianco o giallo selettivo

proiettore fendinebbia anteriore

:

bianco o giallo selettivo (cfr. Convenzione sul traffico stradale del 1968, allegato 5, appendice, nota 3)

proiettore di retromarcia

:

bianco

indicatore di direzione

:

giallo ambra

segnale di pericolo

:

giallo ambra

luce di arresto

:

rossa

dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore

:

bianco

luce di posizione anteriore

:

bianca (il giallo selettivo sarà consentito se tale luce è incorporata mutuamente in un proiettore di colore giallo selettivo)

luce di posizione posteriore

:

rossa

proiettore fendinebbia posteriore

:

rosso

luce di stazionamento

:

bianca davanti, rossa dietro, giallo ambra se è incorporata mutuamente negli indicatori di direzione

luce d’ingombro

:

bianca davanti, rossa dietro

proiettore di lavoro

:

nessuna prescrizione

catadiottri posteriori

:

rossi

catadiottri laterali non triangolari

:

giallo ambra

La definizione dei colori delle luci sarà conforme a quella fornita all’allegato 5 della Convenzione sul traffico stradale del 1968.

5.16.   Ciascun trattore presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento sarà fornito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

5.16.1.

anabbaglianti (paragrafo 6.2);

5.16.2.

indicatori luminosi di direzione (paragrafo 6.5);

5.16.3.

segnale di pericolo (paragrafo 6.6);

5.16.4.

luce di posizione anteriore (paragrafo 6.8);

5.16.5.

luce di posizione posteriore (paragrafo 6.9);

5.16.6.

catadiottro posteriore, non triangolare (paragrafo 6.14);

5.16.7.

luce di arresto (paragrafo 6.7);

5.16.8.

luci d’ingombro (paragrafo 6.12) per trattori di larghezza superiore a 2,10 m. Vietate su tutti gli altri trattori.

5.17.   Potrà altresì essere fornito dei seguenti dispositivi di segnalazione luminosa:

5.17.1.

proiettore abbagliante (paragrafo 6.1);

5.17.2.

proiettore fendinebbia anteriore (paragrafo 6.3);

5.17.3.

proiettore di retromarcia (paragrafo 6.4)

5.17.4.

proiettore fendinebbia posteriore (paragrafo 6.10)

5.17.5.

luce di stazionamento (paragrafo 6.11)

5.17.6.

proiettore di lavoro (paragrafo 6.13)

5.17.7.

catadiottri laterali, non triangolari (paragrafo 6.15).

5.18.   Il montaggio di ciascun dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa citato ai paragrafi 5.16 e 5.17 di cui sopra sarà effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti di cui al paragrafo 6 del presente regolamento.

5.19.   Il montaggio di tutti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli citati ai paragrafi 5.16 e 5.17 di cui sopra è vietato ai fini dell’omologazione. La presente disposizione non impedisce a una parte contraente di richiedere o proibire:

5.19.1.

un dispositivo speciale di allarme di un tipo omologato, o

5.19.2.

un proiettore adeguato per la targa di immatricolazione posteriore se esistente e se è necessaria la sua illuminazione.

6.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1.   

PROIETTORI ABBAGLIANTI

6.1.1.

NUMERO

Due o quattro.

6.1.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.1.3.

POSIZIONE IN:

 

6.1.3.1.

LARGHEZZA

I bordi esterni della superficie illuminante non devono essere in alcun caso più vicini all’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo rispetto ai bordi esterni della superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti.

6.1.3.2.

ALTEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.1.3.3.

LUNGHEZZA

Quanto più possibile nella parte anteriore del trattore; la luce emessa non deve in alcun caso disturbare il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore.

6.1.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

La visibilità della superficie illuminante, comprese le zone che non sembrano illuminate nella direzione d’osservazione considerata, deve essere assicurata all’interno di uno spazio divergente delimitato da linee generatrici che seguono il cono della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l’asse di riferimento del proiettore.

6.1.5.

ALLINEAMENTO

In avanti. Oltre ai dispositivi necessari per mantenere una regolazione corretta e quando vi sono due coppie di proiettori abbaglianti, una di esse, costituita da proiettori che svolgono soltanto la funzione «abbagliante», può muoversi in funzione dell’angolo di sterzatura, con rotazione attorno a un asse approssimativamente verticale.

6.1.6.

POSSONO ESSERE «RAGGRUPPATI»

con il proiettore anabbagliante e con le altre luci anteriori.

6.1.7.

NON POSSONO ESSERE «COMBINATI»

con altre luci.

6.1.8.

POSSONO ESSERE «INCORPORATI MUTUAMENTE»

con il proiettore anabbagliante, a meno che il proiettore abbagliante si muova in funzione dell’angolo di sterzatura; con la luce di posizione anteriore; con il proiettore fendinebbia anteriore; con la luce di stazionamento.

6.1.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

L’accensione dei proiettori abbaglianti può effettuarsi simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti deve essere accesa almeno una coppia di proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti.

I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.1.10.

SPIA DI INNESTO

Obbligatoria.

6.1.11.

ALTRE PRESCRIZIONI

L’intensità massima dell’insieme dei fasci abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente non deve superare 225 000 cd. Tale intensità massima si ottiene sommando le singole intensità massime misurate al momento dell’omologazione del tipo e indicate sulle relative relazioni di omologazione.

6.2.   

PROIETTORI ANABBAGLIANTI

6.2.1.

NUMERO

Due (o quattro — cfr. paragrafo 6.2.3.2.1).

6.2.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.2.3.

POSIZIONE IN:

 

6.2.3.1.

LARGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare

6.2.3.2

ALTEZZA AL DI SOPRA DEL SUOLO

Se sono montati solo due proiettori anabbaglianti:

 

minimo 500 mm

 

massimo 1 200  mm

Questo valore può essere aumentato fino a 1 500  mm se l’altezza di 1 200  mm non può essere rispettata per costruzione, tenendo conto delle condizioni d’impiego del trattore e del suo equipaggiamento di lavoro;

6.2.3.2.1.

per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, sono ammessi, a un’altezza che non superi 3 000  mm, due proiettori anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 6.2.3.2 se il collegamento elettrico è concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese contemporaneamente.

6.2.3.3.

LUNGHEZZA

Quanto più possibile nella parte anteriore del trattore; la luce emessa non deve in alcun caso disturbare il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore.

6.2.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

È definita dagli angoli α e β indicati al punto 2.10:

α= 15° verso l’alto e 10° verso il basso,

β= 45° verso l’esterno e 5° verso l’interno.

All’interno di tale campo deve essere visibile la quasi totalità della superficie apparente del proiettore.

La presenza di divisori o di altri elementi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.

6.2.5.

ALLINEAMENTO

I proiettori anabbaglianti non devono variare di orientamento in funzione dell’angolo di sterzatura.

6.2.5.1.

Quando l’altezza dei proiettori anabbaglianti è superiore o uguale a 500 mm e inferiore o uguale a 1 200  mm, si deve poter effettuare un abbassamento del fascio anabbagliante compreso tra lo 0,5 e il 4 %.

6.2.5.2.

Quando l’altezza dei proiettori anabbaglianti è superiore a 1 200  mm e inferiore o uguale a 1 500  mm, il limite del 4 % previsto al paragrafo 6.2.5.1 viene aumentato fino al 6 %; i proiettori anabbaglianti di cui al punto 6.2.3.2.1 devono essere orientati in modo che, misurata a 15 m dal proiettore, la linea orizzontale che separa la zona illuminata dalla zona non illuminata si situi a un’altezza equivalente soltanto alla metà della distanza tra il suolo e il centro del proiettore.

6.2.6.

POSSONO ESSERE «RAGGRUPPATI»

con i proiettori abbaglianti e con le altre luci anteriori.

6.2.7.

NON POSSONO ESSERE «COMBINATI»

con altre luci.

6.2.8.

POSSONO ESSERE «INCORPORATI MUTUAMENTE»

con il proiettore abbagliante, eccetto se quest’ultimo si muove in funzione dell’angolo di sterzatura;

con le altre luci anteriori.

6.2.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il passaggio al fascio anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti.

I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.2.10.

SPIA DI INNESTO

Facoltativa.

6.2.11.

ALTRE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni del paragrafo 5.5.2 non si applicano ai proiettore anabbaglianti.

I proiettori anabbaglianti con sorgente o sorgenti luminose che producono il proiettore abbagliante (come da definizione nel regolamento n. 48) e in cui il flusso luminoso obiettivo totale è superiore a 2 000 lumen sono vietati.

6.3.   

PROIETTORE FENDINEBBIA ANTERIORE

6.3.1.

NUMERO

Due.

6.3.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.3.3.

POSIZIONE IN

 

6.3.3.1.

LARGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.3.3.2.

ALTEZZA

Minimo 250 mm dal suolo.

Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto più alto della superficie illuminante del proiettore anabbagliante.

6.3.3.3.

LUNGHEZZA

Quanto più possibile nella parte anteriore del trattore; la luce emessa non deve in alcun caso disturbare il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del trattore.

6.3.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.10:

α= 5° verso l’alto e verso il basso;

β= 45° verso l’esterno e 5° verso l’interno.

6.3.5.

ALLINEAMENTO

I proiettori fendinebbia anteriori non devono variare di orientamento in funzione dell’angolo di sterzatura.

Essi devono essere orientati verso l’avanti senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto o gli altri utenti della strada.

6.3.6.

POSSONO ESSERE «RAGGRUPPATI»

con altre luci anteriori.

6.3.7.

NON POSSONO ESSERE «COMBINATI»

con altre luci anteriori.

6.3.8.

POSSONO ESSERE «INCORPORATI MUTUAMENTE»

con i proiettori abbaglianti che non si muovono in funzione dell’angolo di sterzatura, quando ci sono 4 proiettori abbaglianti;

con la luce di posizione anteriore e con la luce di stazionamento.

6.3.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

I proiettori fendinebbia devono poter essere accesi e spenti separatamente dai proiettori abbaglianti o da quelli anabbaglianti e viceversa.

6.3.10.

SPIA DI INNESTO

Facoltativa.

6.4.   

PROIETTORE DI RETROMARCIA

6.4.1.

NUMERO

Uno o due.

6.4.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.4.3.

POSIZIONE

 

6.4.3.1.

ALTEZZA

Dal suolo: minimo 250 mm, massimo 1 200  mm.

6.4.3.2.

LARGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.4.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.4.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.10:

α= 15° verso l’alto e 5° verso il basso;

β= 45° a destra e a sinistra se vi è una sola luce;

β= 45° verso l’esterno e 30° verso l’interno se vi sono due luci.

6.4.5.

ALLINEAMENTO

Verso il retro.

6.4.6.

POSSONO ESSERE «RAGGRUPPATI»

con qualsiasi altra luce posteriore.

6.4.7.

NON POSSONO ESSERE «COMBINATI»

con altre luci.

6.4.8.

NON POSSONO ESSERE «INCORPORATE MUTUAMENTE»

con altre luci.

6.4.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Può venire o restare acceso soltanto se è innestata la retromarcia e se:

 

il motore è in funzione;

 

o uno dei dispositivi che regolano la marcia o l’arresto del motore si trova in una posizione tale che sia possibile la marcia del motore.

6.4.10.

SPIA

Facoltativa.

6.5.   

INDICATORE LUMINOSO DI DIREZIONE (CFR. DIAGRAMMI, ALLEGATO 5)

6.5.1.

NUMERO

Il numero dei dispositivi deve essere tale che essi possano dare le indicazioni corrispondenti a uno degli schemi di montaggio previsti al paragrafo 6.5.2.

6.5.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

 

«A» — due indicatori di direzione anteriori (categoria 1),

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2).

Gli indicatori di direzione anteriori e posteriori possono essere indipendenti, raggruppati o combinati.

 

«B» — due indicatori di direzione anteriori (categoria 1),

due indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5),

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2).

Gli indicatori di direzione anteriori e ripetitori laterali possono essere indipendenti, raggruppati o combinati.

 

«C» — due indicatori di direzione anteriori (categoria 1),

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2),

due indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5) in determinati casi, come specificato al paragrafo 6.5.3.3.

 

«D» — due indicatori di direzione anteriori (categoria 1),

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2).

Lo schema «A» è ammesso soltanto sui trattori la cui lunghezza fuori tutto non supera 4,60 m, purché la distanza fra i bordi esterni delle superfici illuminanti non superi 1,60 m.

Gli schemi «B», «C» e «D» si applicano a tutti i trattori.

Il numero, la posizione e la visibilità orizzontale degli indicatori sarà tale che essi possano dare indicazioni corrispondenti ad almeno uno degli schemi di cui sotto. Gli angoli di visibilità sono delineati sui diagrammi; gli angoli mostrati rappresentano valori minimi che possono essere superati; tutti gli angoli di visibilità vengono misurati dal centro della superficie illuminante.

6.5.3.

POSIZIONE

 

6.5.3.1.

LARGHEZZA

A eccezione del caso degli indicatori di direzione di categoria 1 dello schema «C», il bordo della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità fuori tutto del trattore. La distanza minima fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 500 mm. Per gli indicatori di direzione anteriori, la superficie illuminante deve trovarsi ad almeno 40 mm dalla superficie illuminante dei proiettori anabbaglianti nonché dei proiettori fendinebbia anteriori, se esistono.

È ammessa una distanza inferiore se l’intensità luminosa nell’asse di riferimento dell’indicatore di direzione è almeno uguale a 400 cd.

6.5.3.2.

ALTEZZA

Dal suolo:

 

minimo 500 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5,

 

minimo 400 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1 e 2,

 

normalmente massimo 1 900  mm per tutte le categorie.

Se la struttura del trattore non consente di rispettare tale limite massimo, il punto più alto della superficie illuminante potrà trovarsi a 2 300  mm per gli indicatori della categoria 5, per quelli delle categorie 1 e 2 dello schema «A» e per quelli della categoria 1 dello schema «B»; a 2 100  mm per quelli delle categorie 1 e 2 degli altri schemi.

6.5.3.3.

LUNGHEZZA

La distanza fra il centro di riferimento della superficie illuminante dell’indicatore della categoria 1 (schema «B») e il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del trattore non deve essere superiore a 1 800  mm. Se la struttura del trattore non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità, tale distanza può essere portata a 2 600  mm.

Nello schema «C», gli indicatori della categoria 5 sono necessari solo laddove la distanza longitudinale tra i centri di riferimento degli indicatori delle categorie 1 e 2 supera i 6 m.

6.5.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

 

Angoli orizzontali: cfr. diagrammi degli schemi.

Negli schemi «B» e «C», il valore di 5° indicato per l’angolo morto di visibilità all’indietro dell’indicatore di direzione ripetitore laterale non deve essere superato. Tuttavia, laddove sia impossibile rispettare il limite di 5°, tale valore potrà essere incrementato a 10°.

Nello schema «D» il valore di 10° per l’angolo di visibilità interno dell’indicatore anteriore potrà essere ridotto a 3° per i trattori con una larghezza fuori tutto che non supera i 1 400  mm.

 

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l’orizzontale.

L’angolo verticale sotto l’orizzontale può essere ridotto fino a 10° per gli indicatori di direzione ripetitori laterali degli schemi «B» e «C», se la loro altezza dal suolo è inferiore a 1 900  mm. Lo stesso vale per le luci della categoria 1 degli schemi «B» e «D».

6.5.5.

ALLINEAMENTO

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni particolari di montaggio previste dal costruttore dell’indicatore luminoso.

6.5.6.

POSSONO ESSERE «RAGGRUPPATI»

con una o più luci che non possono essere occultate.

6.5.7.

NON POSSONO ESSERE «COMBINATI»

con altre luci, salvo in conformità degli schemi di cui al paragrafo 6.5.2.

6.5.8.

POSSONO ESSERE «INCORPORATE MUTUAMENTE»

soltanto con la luce di stazionamento, ma solo per quanto riguarda gli indicatori di direzione della categoria 5.

6.5.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

L’accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del trattore sono accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare sincronicamente.

6.5.10.

SPIA OPERATIVA

Obbligatoria per tutti gli indicatori di direzione non direttamente visibili dal conducente. Può essere ottica o acustica, oppure l’una e l’altra.

Se è ottica, deve essere lampeggiante, e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione diversi dagli indicatori ripetitori laterali. Se è esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza, nelle stesse condizioni indicate per la spia ottica.

Quando un trattore è equipaggiato per trainare un rimorchio, deve essere fornito di una spia ottica speciale di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, salvo il caso in cui la spia del veicolo trattore permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione dell’insieme del veicolo così formato.

6.5.11.

ALTRE PRESCRIZIONI

Luce lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto. L’indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall’azionamento del comando del segnale luminoso.

Quando un trattore è equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del trattore deve poter azionare anche gli indicatori del rimorchio.

In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un corto circuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta.

6.6.   

SEGNALE DI PERICOLO

6.6.1.

NUMERO

Conformemente alle prescrizioni delle corrispondenti voci del paragrafo 6.5.

6.6.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

6.6.3.

POSIZIONE

6.6.3.1.

LARGHEZZA

6.6.3.2.

ALTEZZA

6.6.3.3

LUNGHEZZA

6.6.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

6.6.5.

ALLINEAMENTO

6.6.6.

PUÒ/NON PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATO»

6.6.7.

PUÒ/NON PUÒ ESSERE «COMBINATO»

6.6.8.

PUÒ/NON PUÒ ESSERE «INCORPORATO MUTUAMENTE»

6.6.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

L’azionamento del segnale deve essere effettuato con un comando distinto, che permetta il funzionamento sincronizzato di tutti gli indicatori di direzione.

6.6.10.

SPIA DI INNESTO

Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al paragrafo 6.5.10.

6.6.11.

ALTRE PRESCRIZIONI

Conformi alle prescrizioni del paragrafo 6.5.11 Quando un trattore è equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando del segnale di pericolo deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio. Il segnale di pericolo deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda la marcia o l’arresto del motore si trova in posizione tale che la messa in moto del motore sia impossibile.

6.7.   

LUCE DI ARRESTO

6.7.1.

NUMERO

Due.

6.7.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.7.3.

POSIZIONE

 

6.7.3.1.

LARGHEZZA

Almeno 500 mm fra le due luci. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore è inferiore a 1 400  mm.

6.7.3.2.

ALTEZZA

Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900  mm o 2 100  mm, se la struttura del veicolo non permette di rispettare i 1 900  mm.

6.7.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.7.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

Angolo orizzontale: 45° verso l’esterno e verso l’interno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale.

L’angolo verticale sotto l’orizzontale può essere ridotto fino a 10° se il proiettore è collocato a meno di 1 500  mm dal suolo e fino a 5° se la loro altezza dal suolo è inferiore a 750 mm.

6.7.5.

ALLINEAMENTO

Verso il retro del veicolo.

6.7.6.

PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATA»

con una o più altre luci posteriori.

6.7.7.

NON PUÒ ESSERE «COMBINATA»

con altre luci.

6.7.8.

PUÒ ESSERE «INCORPORATA MUTUAMENTE»

con la luce di posizione posteriore e con la luce di stazionamento.

6.7.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Deve accendersi quando viene azionato il freno di servizio.

6.7.10.

SPIA OPERATIVA

Facoltativa. Se presente, deve consistere in un segnale luminoso non lampeggiante che si accende in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.

6.7.11.

ALTRE PRESCRIZIONI

L’intensità luminosa delle luci di arresto deve essere chiaramente superiore a quella delle luci di posizione posteriori.

6.8.   

LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE

6.8.1.

NUMERO

Due o quattro (cfr. paragrafo 6.8.3.2).

6.8.2

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna specificazione particolare

6.8.3.

POSIZIONE

 

6.8.3.1.

LARGHEZZA

Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 500 mm.

6.8.3.2.

ALTEZZA

Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900  mm o 2 100  mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 900  mm indicati in precedenza.

Per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, che possono oscurare le luci di posizione anteriori obbligatorie, è possibile aggiungere due ulteriori luci di posizione anteriori a un’altezza che non superi 3 000  mm.

6.8.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna indicazione a condizione che le luci siano orientate verso l’avanti e che siano rispettati gli angoli di visibilità geometrica indicati al paragrafo 6.8.4.

6.8.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

 

Angolo orizzontale:

Per le due luci di posizione anteriori: 10° verso l’interno e 80° verso l’esterno. Tuttavia, l’angolo di 10° verso l’interno può essere ridotto fino a 5° se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 10°. Per i trattori la cui larghezza fuori tutto non superi i 1 400  mm, si può portare questo angolo a 3° se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 10°.

 

Angolo verticale:

15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 10° se l’altezza dal suolo della luce è inferiore a 1 900  mm; a 5° se tale altezza della luce è inferiore a 750 mm.

6.8.5.

ALLINEAMENTO

Verso l’avanti.

6.8.6.

PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATA»

con tutte le altre luci anteriori.

6.8.7.

NON PUÒ ESSERE «COMBINATA»

con altre luci.

6.8.8.

PUÒ ESSERE «INCORPORATA MUTUAMENTE»

con tutte le altre luci anteriori.

6.8.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Nessuna prescrizione particolare.

6.8.10.

SPIA

Obbligatoria. Tale spia non deve essere intermittente. Essa non è richiesta se il dispositivo d’illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori.

6.9.   

LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE

6.9.1.

NUMERO

Due.

6.9.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.9.3.

POSIZIONE

 

6.9.3.1.

LARGHEZZA

Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del trattore.

Lo scarto minimo fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di 500 mm. Questa distanza può venire ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore è inferiore a 1 400  mm.

6.9.3.2.

ALTEZZA

Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900 (in casi eccezionali massimo 2 100  mm se non è possibile rispettare i 1 900  mm).

6.9.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.9.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

 

Angolo orizzontale:

per le due luci di posizione posteriori:

 

45° verso l’interno e 80° verso l’esterno,

 

oppure 80° verso l’interno e 45° verso l’esterno.

 

Angolo verticale:

15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 10° se l’altezza dal suolo della luce è inferiore a 1 500  mm; a 5° se questa altezza è inferiore a 750 mm.

6.9.5.

ALLINEAMENTO

Verso il retro.

6.9.6.

PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATA»

con qualsiasi altra luce posteriore.

6.9.7.

PUÒ ESSERE «COMBINATA»

con il dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore.

6.9.8.

PUÒ ESSERE «INCORPORATA MUTUAMENTE»

con le luci di arresto, con il proiettore fendinebbia posteriore o con la luce di stazionamento.

6.9.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Nessuna prescrizione particolare.

6.9.10.

SPIA DI INNESTO

Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori. Tale spia non deve essere intermittente. Essa non è richiesta se il dispositivo d’illuminazione del cruscotto può essere acceso soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori.

6.10.   

PROIETTORE FENDINEBBIA POSTERIORE

6.10.1.

NUMERO

Uno o due.

6.10.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Deve soddisfare le condizioni di visibilità geometrica.

6.10.3.

POSIZIONE

 

6.10.3.1.

LARGHEZZA

Quando il proiettore fendinebbia posteriore è unico, deve essere situato sul piano longitudinale mediano del trattore o sul lato opposto del piano longitudinale mediano rispetto al senso di circolazione prescritto nel paese d’immatricolazione. In ogni caso la distanza fra il proiettore fendinebbia posteriore e la luce di arresto deve essere superiore a 100 mm.

6.10.3.2.

ALTEZZA

Dal suolo: minimo 250 mm, massimo 1 900  mm o 2 100  mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 900  mm.

6.10.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.10.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

Angolo orizzontale: 25° verso l’interno e verso l’esterno.

Angolo verticale: 5° sopra e sotto l’orizzontale.

6.10.5.

ALLINEAMENTO

Verso il retro.

6.10.6.

PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATO»

con qualsiasi altra luce posteriore.

6.10.7.

NON PUÒ ESSERE «COMBINATO»

con altre luci.

6.10.8.

PUÒ ESSERE «INCORPORATO MUTUAMENTE»

con le luci di posizione posteriori o con la luce di stazionamento.

6.10.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

I collegamenti elettrici devono essere tali che il proiettore fendinebbia posteriore possa funzionare soltanto quando funzionano i proiettori anabbaglianti o abbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori o una combinazione di essi. Devono essere tali che quando il proiettore fendinebbia posteriore è in funzione possa funzionare congiuntamente ai proiettori abbaglianti, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori. Quando il proiettore fendinebbia posteriore è acceso, un’azione sul comando dei proiettori abbaglianti o anabbaglianti non deve provocarne lo spegnimento.

Se esistono proiettori fendinebbia anteriori, lo spegnimento del proiettore fendinebbia posteriore deve essere possibile indipendentemente da quello dei proiettori fendinebbia anteriori.

6.10.10.

SPIA DI INNESTO

Obbligatoria. Spia luminosa indipendente a intensità fissa.

6.11.   

LUCE DI STAZIONAMENTO

6.11.1.

NUMERO

In funzione dello schema di montaggio.

6.11.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

O due luci anteriori e due luci posteriori o una luce su entrambi i lati.

6.11.3.

POSIZIONE

 

6.11.3.1.

LARGHEZZA

Il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del trattore. Inoltre, se ci sono due luci, esse devono essere simmetriche rispetto al piano longitudinale del trattore.

6.11.3.2.

ALTEZZA

Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 1 900  mm (non più di 2 100  mm, se la carrozzeria è concepita in modo tale da non permettere di rispettare i 1 900  mm).

6.11.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.11.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

Angolo orizzontale: 45° verso l’esterno, verso l’avanti e verso il retro.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale.

L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 10° se l’altezza dal suolo della luce è inferiore a 1 900  mm; a 5° se questa altezza è inferiore a 750 mm.

6.11.5.

ALLINEAMENTO

Tale che le luci soddisfino le prescritte condizioni di visibilità verso l’avanti e verso il retro.

6.11.6.

PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATA»

con altre luci.

6.11.7.

NON PUÒ ESSERE «COMBINATA»

con altre luci.

6.11.8.

PUÒ ESSERE «INCORPORATA MUTUAMENTE»

nella parte anteriore con le luci di posizione anteriori, i proiettori anabbaglianti, i proiettori abbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori;

nella parte posteriore con le luci di posizione posteriore, con le luci di arresto e con i proiettori fendinebbia posteriori;

con l’indicatore di direzione della categoria 5.

6.11.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il collegamento deve permettere l’accensione della luce o delle luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo senza determinare l’accensione di altre luci.

6.11.10.

SPIA

Facoltativa. Se esiste, non la si deve poter confondere con la spia delle luci di posizione.

6.11.11.

ALTRE PRESCRIZIONI

La funzione di questa luce può essere svolta anche dall’accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte su un lato del trattore.

6.12.   

LUCE D’INGOMBRO

6.12.1.

NUMERO

Due visibili anteriormente e due visibili posteriormente.

6.12.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.12.3.

POSIZIONE

 

6.12.3.1.

LARGHEZZA

Quanto più vicino possibile all’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.12.3.2.

ALTEZZA

Alla massima altezza compatibile con la posizione richiesta in termini di larghezza e simmetricamente alle luci.

6.12.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.12.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

Angolo orizzontale: 80° verso l’esterno.

Angolo verticale: 5° sopra e 20° sotto l’orizzontale.

6.12.5.

ALLINEAMENTO

Tale che le luci soddisfino le prescritte condizioni di visibilità verso l’avanti e verso il retro.

6.12.6.

NON PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATA»

 

6.12.7.

NON PUÒ ESSERE «COMBINATA»

con altre luci.

6.12.8.

NON PUÒ ESSERE «INCORPORATA MUTUAMENTE»

 

6.12.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Nessuna prescrizione particolare.

6.12.10.

SPIA

Obbligatoria

6.12.11.

ALTRE PRESCRIZIONI

Purché soddisfino tutte le altre condizioni, la luce visibile dalla parte anteriore e la luce visibile dalla parte posteriore disposte sullo stesso lato del trattore possono essere riunite in un solo dispositivo. La posizione di una luce d’ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti più vicini gli uni agli altri delle superfici illuminanti delle due luci considerate non sia inferiore a 200 mm.

6.13.   

PROIETTORE DI LAVORO

6.13.1.

NUMERO

 

6.13.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

 

6.13.3.

POSIZIONE

Nessuna prescrizione particolare.

6.13.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

 

6.13.5.

ALLINEAMENTO

 

6.13.6.

NON PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATO»

 

6.13.7.

NON PUÒ ESSERE «COMBINATO»

Con altre luci.

6.13.8.

NON PUÒ ESSERE «INCORPORATO MUTUAMENTE»

 

6.13.9.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

La presente luce può essere messa in funzione indipendentemente da tutte le altre luci.

6.13.10.

SPIA

Obbligatoria.

6.14.   

CATADIOTTRO POSTERIORE, NON TRIANGOLARE

6.14.1.

NUMERO

Due o quattro.

6.14.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Nessuna prescrizione particolare.

6.14.3.

POSIZIONE

 

6.14.3.1.

LARGHEZZA

A eccezione di quanto previsto al paragrafo 6.14.4.1 il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del trattore non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del trattore. Fra i bordi interni dei catadiottri vi devono essere almeno 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del trattore è inferiore a 1 300  mm.

6.14.3.2.

ALTEZZA

A eccezione di quanto previsto al paragrafo 6.14.4.1, minimo 400 mm, massimo 900 mm dal suolo. Tuttavia, il limite massimo può essere aumentato fino a un massimo di 1 200  mm quando non è possibile rispettare i 900 mm senza far ricorso a dispositivi che rischino di essere facilmente danneggiati o deformati.

6.14.3.3.

LUNGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.14.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

 

Angolo orizzontale: 30° verso l’interno e verso l’esterno.

 

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale.

L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo dello specchio è inferiore a 750 mm.

6.14.4.1.

Se non è possibile rispettare le suddette prescrizioni in materia di posizione e di visibilità, si potranno installare quattro catadiottri che rispondano alle seguenti regole di montaggio:

6.14.4.1.1.

Due catadiottri devono rispettare l’altezza massima di 900 mm dal suolo. Tuttavia, tale limite massimo può essere aumentato fino a un massimo di 1 200  mm quando non è possibile rispettare i 900 mm senza far ricorso a dispositivi che rischino di essere facilmente danneggiati o deformati.

Dovrà essere osservata una distanza di almeno 300 mm tra i bordi interni dei catadiottri e gli stessi dovranno avere un angolo verticale di visibilità al di sopra dell’orizzontale di 15°.

6.14.4.1.2.

Gli altri due devono rispettare un’altezza massima di 2 100  mm dal suolo e sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo 6.14.3.1.

6.14.5.

ALLINEAMENTO

Verso il retro.

6.14.6.

PUÒ ESSERE «RAGGRUPPATO»

con altre luci.

6.14.7.

ALTRE PRESCRIZIONI

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con quella di qualsiasi altra luce situata posteriormente.

6.15.   

CATADIOTTRI LATERALI, NON TRIANGOLARI

6.15.1.

NUMERO

Due o quattro.

6.15.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

Uno o due per ogni lato del trattore dove la lunghezza fuori tutto dello stesso è 6 m. Due per ogni lato dove la lunghezza fuori tutto del trattore è superiore a 6 m. La superficie luminosa deve essere montata su un piano verticale (deviazione massima 10°) parallelo all’asse longitudinale del veicolo.

6.15.3.

POSIZIONE

 

6.15.3.1.

LARGHEZZA

Nessuna prescrizione particolare.

6.15.3.2.

ALTEZZA

Dal suolo: minimo 400 mm, massimo 900 mm. Tuttavia, il limite massimo può essere aumentato fino a un massimo di 1 200  mm quando non è possibile rispettare i 900 mm senza far ricorso a dispositivi che rischino di essere facilmente danneggiati o deformati.

6.15.3.3.

LUNGHEZZA

Un catadiottro non dovrà essere a più di 3 m dal punto più avanzato del trattore e o lo stesso catadiottro o un secondo catadiottro non dovrà essere a più di 3 m dal punto più arretrato del trattore.

La distanza tra due catadiottri sullo stesso lato del trattore non deve superare i 6 m.

6.15.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

 

Angolo orizzontale: 20° in avanti e indietro.

 

Angolo verticale: 10° sopra e sotto l’orizzontale.

L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo dello specchio è inferiore a 750 mm.

6.16.   

DISPOSITIVO D’ILLUMINAZIONE DELLA TARGA D’IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE

6.16.1.

NUMERO

Tali che il dispositivo possa illuminare la sede della targa.

6.16.2.

SCHEMA DI MONTAGGIO

6.16.3.

POSIZIONE

6.16.3.1.

LARGHEZZA

6.16.3.2.

ALTEZZA

6.16.3.3.

LUNGHEZZA

6.16.4.

VISIBILITÀ GEOMETRICA

6.16.5.

ALLINEAMENTO

6.16.6.

POSSONO ESSERE «RAGGRUPPATI»

con una o più luci posteriori.

6.16.7.

POSSONO ESSERE «COMBINATI»

con le luci di posizione posteriori.

6.16.8.

NON POSSONO ESSERE «INCORPORATI MUTUAMENTE»

con altre luci.

6.16.9.

SPIA

Facoltativa. Se fornita, la sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.16.10.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il dispositivo deve accendersi soltanto contemporaneamente alle luci di posizione posteriori.

7.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO O DELL’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

7.1.

Ciascuna modifica di un tipo di veicolo, o dell’installazione dei suoi dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, o dell’elenco di cui al precedente paragrafo 3.2.2 sarà comunicata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Il servizio amministrativo può, secondo il caso:

7.1.1.

ritenere poco probabile che le modifiche apportate possano esercitare un’influenza negativa rilevante e che comunque il veicolo continui a soddisfare le prescrizioni;

7.1.2.

esigere dal servizio tecnico responsabile delle prove di redigere un ulteriore verbale di prova.

7.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al precedente paragrafo 4.3.

7.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

Ogni veicolo che rechi un marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento deve essere conforme al tipo di trattore omologato per quanto riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e le loro caratteristiche.

8.2.

Per verificare la conformità di cui al precedente paragrafo 8.1, è eseguito un numero sufficiente di controlli casuali su veicoli fabbricati in serie che rechino il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione rilasciata in riferimento ad un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al paragrafo 8.1 non sono rispettate o se il veicolo o i veicoli in questione non superano le prove di cui al precedente paragrafo 8.2.

9.2.

Se una delle parti firmatarie dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, dovrà notificarne senza indugio le altre parti firmatarie che applicano il presente regolamento, mediante una scheda il cui modello figura all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Nel caso in cui il titolare di un’omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento, dovrà informarne l’autorità che ha concesso l’omologazione. Una volta ricevuta la relativa comunicazione tale organismo ne informa immediatamente l’altra parte contraente che applica il presente regolamento, mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE, E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti firmatarie dell’accordo che applicano il presente regolamento dovranno comunicare al segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi che concedono le omologazioni e a cui devono essere inviate le schede che certificano l’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o relative alla cessazione definitiva della produzione emesse in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo dall’emendamento 4).

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l’Azerbaigian, 40 per la ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Tailandia, 54 e 55 (non assegnati) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi vanno attribuiti agli altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni uniformi in materia di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti, e il Segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti.

(3)  La misurazione delle coordinate di cromaticità della luce emessa dai proiettori non è parte integrante del presente regolamento.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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Testo di immagine

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Testo di immagine

ALLEGATO 2

ESEMPI DI SCHEMI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un trattore agricolo o forestale, indica che questo tipo di trattore è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4), relativamente all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, a norma del regolamento n. 86. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 86 nella sua versione originale.

MODELLO B

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un trattore agricolo o forestale, indica che questo tipo di trattore è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 86 e n. 33 (*1). Le cifre del numero di omologazione indicano che alle date del rilascio delle rispettive omologazioni il regolamento n. 86 era nella sua versione originale e il regolamento n. 33 già comprendeva la serie 02 di emendamenti.


(*1)  L’ultimo numero è indicato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CUI AI PARAGRAFI 2.6-2.10

LEGENDA

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Testo di immagine

ALLEGATO 4

VISIBILITÀ DELLE LUCI

(cfr. paragrafo 5.10 del presente regolamento)

Figura 1

Visibilità di una luce rossa verso l’avanti

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Figura 2

Visibilità di una luce bianca verso il retro

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ALLEGATO 5

INDICATORI DI DIREZIONE

VISIBILITÀ GEOMETRICA (cfr. paragrafo 6.5.2)

Schema A

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Schema B

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Schema C

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Schema D

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