10.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 177/263


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 118 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell’allestimento interno di alcune categorie di veicoli a motore

Data di entrata in vigore: 6 aprile 2005

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Parte I — Definizioni — Specifiche

6.

Parte II — Definizioni — Specifiche

7.

Modifica del tipo ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Scheda informativa relativa al veicolo

Allegato 2 —

Scheda informativa relativa a una componente

Allegato 3 —

Notifica di omologazione di un tipo di veicolo

Allegato 4 —

Notifica di omologazione di un tipo di componente

Allegato 5 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 6 —

Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali

Allegato 7 —

Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali

Allegato 8 —

Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.   Il presente regolamento riguarda il comportamento alla combustione (infiammabilità, velocità di combustione e comportamento alla fusione) dei materiali impiegati per allestire gli interni dei veicoli appartenenti alle classi II e III della categoria M3  (1), destinati a trasportare più di 22 passeggeri e non progettati per il trasporto di passeggeri in piedi né per l’impiego urbano (autobus cittadini).

Le omologazioni per tipo vengono rilasciate nell’ordine che segue:

1.2.   Parte I — Omologazione di un tipo di veicolo riguardo al comportamento alla combustione di componenti interne utilizzate nell’abitacolo.

1.3.   Parte II — Omologazione di una componente (materiali, sedili, tende, pareti divisorie, ecc..) riguardo al suo comportamento alla combustione.

2.   DEFINIZIONI: Aspetti generali

2.1.   «Fabbricante» indica la persona o l’ente che, nei confronti dell’autorità che rilascia l’omologazione per tipo, è responsabile di tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione e alla conformità della produzione. Non è indispensabile che tale persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo o delle componenti, soggetti all’omologazione;

2.2.   «Abitacolo» indica lo spazio destinato agli occupanti (comprendente bar, cucina, toletta, ecc.), delimitato da:

tetto,

pavimento,

pareti laterali,

porte,

vetratura esterna,

parete posteriore dell’abitacolo o piano del supporto posteriore dello schienale più arretrato,

sul lato del conducente rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo, il piano verticale trasversale che attraversa il punto R del conducente, definito nel regolamento n. 17,

sul lato opposto rispetto al piano verticale longitudinale mediano del veicolo, la parete frontale.

2.3.   «Materiali di produzione» indica prodotti, in forma di materiali alla rinfusa (come rotoli di materiale da imbottitura) o di componenti prefabbricate, forniti a un fabbricante perché li incorpori in un veicolo omologato ai sensi del presente regolamento o a un’officina specializzata nella manutenzione o nella riparazione di veicoli.

2.4.   «Sedile» indica una struttura che può essere o no integrata nella struttura del veicolo, completa di rivestimento, destinata a fungere da posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere per un adulto.

2.5.   «Gruppo di sedili» indica una panchina o sedili singoli ma adiacenti (i cui ancoraggi anteriori siano allineati o più avanti rispetto agli ancoraggi posteriori di un altro sedile e quelli posteriori siano allineati o più indietro rispetto agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) concepiti per uno o più posti a sedere per adulti.

2.6.   «Panchina» indica una struttura completa di rivestimento, che offre più posti a sedere per adulti.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   Spetta al fabbricante presentare la domanda di omologazione di un tipo di veicolo o di componente ai sensi del presente regolamento.

3.2.   Essa va accompagnata da un documento di informazione conforme al modello di cui all’allegato 1 o all’allegato 2.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va fornito quanto segue:

3.3.1.   In caso di omologazione di un veicolo: un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

3.3.2.   In caso di componenti per allestimenti interni già omologate: allegare alla domanda di omologazione per tipo del veicolo un elenco dei numeri di omologazione e delle designazioni per tipo del fabbricante delle parti interessate.

In caso di componenti per allestimenti interni, prive dell’omologazione ECE per tipo:

3.3.3.1.   campioni, nel numero specificato agli allegati da 6 a 8, delle componenti usate nei veicoli, rappresentative del tipo da omologare.

3.3.3.2.   Fornire inoltre un campione al servizio tecnico, a fini di riferimento futuro.

3.3.3.3.   Per dispositivi come sedili, tende, pareti divisorie, ecc. i campioni di cui al paragrafo 3.3.3.1 oltre a un dispositivo completo come precedentemente indicato.

3.3.3.4.   Contrassegnare i campioni in modo chiaro e indelebile con nome o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.   Se il tipo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa i requisiti della/e pertinente/i parte/i del presente regolamento, va rilasciata l’omologazione per tale tipo.

4.2.   A ogni tipo omologato va attribuito un numero di omologazione le cui prime 2 cifre (attualmente 00, corrispondenti alla forma originale del regolamento) indicano la serie di modifiche corrispondenti alle principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o componente definiti dal presente regolamento.

4.3.   Il rilascio o l’estensione dell’omologazione di un tipo ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento, con un modulo conforme al modello di cui all’allegato 3 o 4 del presente regolamento.

Su ogni veicolo conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, sull’imballaggio di ogni materiale (cfr. paragrafo 4.4.2.3) conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento e su ogni componente fornita separatamente conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, va apposto in modo visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale consistente in:

4.4.1.   un cerchio, al cui interno sia iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione per tipo della componente (2);

Accanto al cerchio:

4.4.2.1.   i simboli indicanti la direzione per la quale è stata determinata la velocità di combustione:

per la direzione orizzontale (allegato 6),

per la direzione verticale (allegato 8),

per le direzioni orizzontale e verticale,

(allegati 6 e 8);

4.4.2.2.   il simbolo «V», indicante che la componente è stata omologata in base al comportamento alla fusione (allegato 7) e/o il simbolo «CD» indicante che la componente è stata omologata come dispositivo completo (sedili, pareti divisorie, vani bagagli, ecc.).

4.4.2.3.   I materiali di produzione non devono recare marchi individuali. Tuttavia, l’imballaggio con cui sono forniti sarà chiaramente contrassegnato con il marchio di omologazione sopra descritto.

4.4.2.4.   Se contrassegnate da un marchio proprio, componenti di grandi dimensioni (come sedili), composti da più materiali omologati, possono recare un marchio unico indicante il/i numero/i di omologazione del/dei materiale/i utilizzato/i.

4.4.3.   Se nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il tipo è conforme a un tipo omologato ai sensi di altri regolamenti allegati all’accordo, non è necessario ripetere il simbolo prescritto al paragrafo 4.4.1; in tal caso, il regolamento in base al quale è stata rilasciata l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, va citato in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al paragrafo 4.4.1.

4.4.4.   Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.4.5.   Nel caso di un veicolo, il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa.

4.4.6.   Nell’allegato 5 del presente regolamento si trovano alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PARTE I — OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO RIGUARDO AL COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE DI COMPONENTI INTERNE UTILIZZATE NELL’ABITACOLO

5.1.   Definizione

Ai fini della Parte I del presente regolamento,

5.1.1.   «Tipo di veicolo» indica veicoli che non differiscono tra loro in aspetti essenziali nell’ambito della designazione del tipo del costruttore.

5.2.   Specifiche

5.2.1.   I materiali impiegati nell’allestimento interno dell’abitacolo del veicolo da omologare devono rispettare i requisiti della parte II del presente regolamento.

5.2.2.   I materiali e/o accessori usati nell’abitacolo e/o in dispositivi omologati in quanto componenti devono essere installati in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppo e di propagazione delle fiamme.

5.2.3.   I materiali e/o gli accessori per allestimenti interni vanno installati solo in conformità allo scopo cui sono destinati e alla/e prova/e cui devono essere sottoposti (cfr. paragrafi 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3), soprattutto in relazione al loro comportamento alla combustione e alla fusione (direzione orizzontale/verticale).

5.2.4.   Per quanto possibile, nessun adesivo, usato per fissare un materiale per interni al proprio supporto, deve accentuare il comportamento alla combustione del materiale.

6.   PARTE II — OMOLOGAZIONE DI UNA COMPONENTE RIGUARDO AL SUO COMPORTAMENTO ALLA COMBUSTIONE

6.1.   Definizioni

Ai fini della Parte I del presente regolamento,

«Tipo di una componente» indica componenti che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

6.1.1.1.   la designazione del tipo stabilita dal costruttore,

6.1.1.2.   l’uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del tetto, ecc.),

6.1.1.3.   il/i materiale/i di base (p. es. lana, plastica, gomma, materiali compositi),

6.1.1.4.   il numero di strati nel caso di materiali compositi, e

6.1.1.5.   altre caratteristiche, suscettibili di influire in misura rilevante sulle prestazioni prescritte nel presente regolamento.

6.1.2.   «Velocità di combustione» indica il quoziente tra distanza combusta, misurata in conformità agli allegati 6 e/o 8 del presente regolamento, e tempo necessario alla combustione per colmare tale distanza; viene espressa in millimetri al minuto.

6.1.3.   «Materiale composito» indica un materiale composto di più strati di materiali simili o diversi le cui superfici sono cementate, incollate, fatte aderire, saldate ecc. le une alle altre per tenerle insieme saldamente. Materiali diversi assemblati con modalità intermittenti (cuciture, saldature ad alta frequenza, rivettature), non sono considerati materiali compositi.

6.1.4.   «Lato esposto» indica la superficie del materiale rivolta verso l’abitacolo quando il materiale è montato all’interno del veicolo.

6.1.5.   «Imbottitura» indica la combinazione dei materiali per imbottitura interna e finiture di superficie che insieme costituiscono la guarnizione del telaio del sedile.

6.1.6.   «Rivestimento/i interno/i» indica/no il/i materiale/i di cui si compone il rivestimento di superficie e il sottofondo del tetto, della parete o del pavimento.

6.2.   Specifiche

6.2.1.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell’allegato 6 del presente regolamento:

a)

materiale/i usato/i per imbottire i sedili e relativi accessori (compreso il sedile del conducente);

b)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del tetto;

c)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno delle pareti laterali, posteriori e delle pareti divisorie;

d)

materiale/i avente/i funzioni termiche e/o acustiche;

e)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del pavimento;

f)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del vano portabagagli e delle condotte di riscaldamento e di ventilazione;

g)

materiale/i usato/i per fissare dispositivi di illuminazione.

Il risultato della prova sarà considerato soddisfacente se, tenuto conto dei risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione orizzontale non supera 100 mm/minuto, o se la fiamma si estingue prima di raggiungere l’ultimo punto di misurazione.

6.2.2.   I seguenti materiali vanno sottoposti alla prova descritta nell’allegato 7 del presente regolamento:

a)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno del tetto;

b)

materiale/i usato/i per il rivestimento interno dei portabagagli e delle condotte di riscaldamento e di ventilazione;

c)

materiale/i usato/i per dispositivi di illuminazione situati nel vano portabagagli e/o nel tetto.

Il risultato della prova sarà considerato soddisfacente se, tenuto conto dei risultati peggiori da essa scaturiti, non si formano gocce capaci di infiammare l’ovatta.

6.2.3.   I materiali impiegati per tende e avvolgibili (e/o altri materiali sospesi) devono essere sottoposti alla prova descritta nell’allegato 8.

Il risultato della prova sarà considerato soddisfacente se, tenuto conto dei risultati peggiori da essa scaturiti, la velocità di combustione verticale non supera 100 mm/minuto.

Non è necessario sottoporre alle prove descritte negli allegati da 6 a 8 i materiali di seguito elencati:

6.2.4.1.   parti di metallo o di vetro;

6.2.4.2.   tutti gli accessori di sedili singoli aventi una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g. Se la massa totale di tali accessori supera 400 g di materiale non metallico per sedile, ogni materiale deve essere sottoposto a prova;

gli elementi aventi una superficie o un volume non superiori rispettivamente a:

6.2.4.3.1.   100 cm2 o 40 cm3 per elementi legati a un sedile singolo;

6.2.4.3.2.   300 cm2 o 120 cm3 per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare dell’interno dell’abitacolo per elementi distribuiti nel veicolo e non legati a un sedile singolo;

6.2.4.4.   cavi elettrici;

6.2.4.5.   elementi per i quali non è possibile estrarre un campione delle dimensioni prescritte all’allegato 6, paragrafo 3.1, all’allegato 7, paragrafo 3 e all’allegato 8, paragrafo 3.1.

7.   MODIFICA DEL TIPO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

Ogni modifica di un tipo di veicolo o di componente rispetto al presente regolamento va notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo o di componente. Il servizio amministrativo può:

7.1.1.   ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi apprezzabili e che il veicolo continui a soddisfare comunque i requisiti, oppure

7.1.2.   chiedere al servizio tecnico che ha effettuato le prove un nuovo verbale di prova.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche apportate, andranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura indicata al paragrafo 4.3.

7.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica all’uopo compilata e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), e rispettare i seguenti requisiti:

8.1.   i veicoli e/o le componenti omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da conformarsi al tipo omologato rispettando i requisiti della/e parte/i pertinente/i del presente regolamento.

8.2.   L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso gli impianti di produzione. Tali verifiche hanno, di norma, cadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo e/o di componente ai sensi del presente regolamento potrà essere revocata se non saranno stati soddisfatti i requisiti sopra menzionati.

9.2.   Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza da essa concessa, ne informerà immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito della notifica, tale autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui agli allegati 3 o 4 del presente regolamento.

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare alla Segreteria delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione nonché dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione ai quali vanno inviati i certificati di rilascio, estensione, rifiuto o revoca di un’omologazione, emessi da altri paesi.


(1)  Per le relative definizioni, cfr. Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli) (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4: Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia e Montenegro, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non assegnato), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non assegnato), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non assegnato), 34: Bulgaria, 35 (non assegnato), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non assegnato), 39: Azerbaigian, 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43: Giappone, 44 (non assegnato), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta e 51: Repubblica di Corea. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate e/o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così attribuiti saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO 1

SCHEDA INFORMATIVA

(conforme al paragrafo 3.2 del presente regolamento relativo all’omologazione ECE per tipo di un veicolo, riguardo al comportamento alla combustione di componenti destinate all’allestimento interno degli abitacoli)

Se sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti includono funzioni a controllo elettronico, vanno fornite le informazioni relative alle loro prestazioni.

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

1.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

1.4.   Posizione di tale marcatura: …

1.5.   Categoria del veicolo (1): …

1.6.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

2.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

3.   CARROZZERIA

Allestimenti interni

Sedili

3.1.1.   numero: …

Comportamento alla combustione dei materiali usati nell’allestimento interno del veicolo

Materiale/i impiegato/i per il rivestimento interno del tetto

3.2.1.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per la parete posteriore e quelle laterali

3.2.2.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per il pavimento

3.2.3.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per l’imbottitura dei sedili

3.2.4.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per le condotte di riscaldamento e ventilazione

3.2.5.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per i portabagagli

3.2.6.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Materiale/i impiegato/i per altri scopi

3.2.7.1.   Scopo/i previsto/i: …

3.2.7.2.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …

Componenti omologate come dispositivi completi (sedili, pareti divisorie, portabagagli)

3.2.8.1.   Numero/i di omologazione della/e componente/i: …


(1)  Per le relative definizioni, cfr. Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli) (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).


ALLEGATO 2

SCHEDA INFORMATIVA

(conforme al paragrafo 3.2 del presente regolamento relativo all’omologazione ECE per tipo di una componente, riguardo al comportamento alla combustione

Se sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti includono funzioni a controllo elettronico, vanno fornite le informazioni relative alle loro prestazioni.

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

1.3.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.4.   Per componenti ed entità tecniche indipendenti: posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione EEC: …

1.5.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

2.   MATERIALI DESTINATI AGLI ALLESTIMENTI INTERNI

2.1.   Materiale/i impiegato/i: …

2.2.   Materiale/i di base/designazione:…/… …

2.3.   Materiale/i composito/semplice, numero di strati (1): …

2.4.   Tipo di rivestimento (1)

2.5.   Spessore minimo/massimo … mm

2.6.   Eventuale numero di omologazione: …


(1)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 3

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image

 (1)

emessa da:

enominazione dell’amministrazione:

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di veicolo ai sensi del regolamento n. 118

n. di omologazione: n. di estensione: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo: …

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica indipendente (2)  (3): …

1.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Categoria del veicolo (4): …

1.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.6.   Posizione del marchio di omologazione ECE: …

1.7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: …

2.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: …

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   Si allega l’indice del fascicolo informativo, ottenibile su richiesta, depositato presso l’autorità che rilascia l’omologazione.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso l’omologazione (cfr. norme sull’omologazione del regolamento)

(2)  Cancellare la menzione inutile (se le risposte possibili sono più di una, è possibile che non debba essere cancellato nulla).

(3)  Se il mezzo di identificazione del tipo contiene caratteri non pertinenti alla descrizione del veicolo, della componente o dei tipi di entità tecniche indipendenti trattati nel presente documento informativo, tali caratteri verranno rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (esempio: ABC??123??)

(4)  Per le relative definizioni, cfr. Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli) (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).


ALLEGATO 4

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image

 (1)

emessa da:

Denominazione dell’amministrazione:

Oggetto (2):

RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di componente ai sensi del regolamento n. 118

n. di omologazione … n. di estensione …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

ASPETTI GENERALI

1.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.   Tipo: …

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul dispositivo (3): …

1.3.1.   Posizione di tale marcatura: …

1.4.   Nome e indirizzo del costruttore: …

1.5.   Posizione del marchio di omologazione ECE: …

1.6.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di assemblaggio: …

SEZIONE II

1.   Eventuali informazioni aggiuntive: …

2.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: …

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

9.   Si allega l’indice del fascicolo informativo, ottenibile su richiesta, depositato presso l’autorità che rilascia l’omologazione.


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l’omologazione (cfr. norme sull’omologazione del regolamento).

(2)  Cancellare la menzione inutile (se le risposte possibili sono più di una, è possibile che non debba essere cancellato nulla).

(3)  Se il mezzo di identificazione del tipo contiene caratteri non pertinenti alla descrizione del veicolo, della componente o dei tipi di entità tecniche indipendenti trattati nel presente documento informativo, tali caratteri verranno rappresentati nella documentazione con il simbolo «?» (esempio: ABC??123??)


ALLEGATO 5

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Esempio 1

(cfr. parte I del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione apposto su un veicolo indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte I del regolamento n. 118, con il n. 001234. Le prime 2 cifre (00) indicano che l’omologazione è stata rilasciata in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 118 nella sua versione originale.

Esempio 2

(cfr. parte II del presente regolamento)

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Image

Questo marchio di omologazione apposto su una componente indica che il tipo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi della parte II del regolamento n. 118, con il n. 001234. Le prime 2 cifre (00) indicano che l’omologazione è stata rilasciata in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 118 nella sua versione originale.

Il simbolo aggiuntivo Image indica che questo tipo di componente è stato omologato in base alla sua velocità di combustione orizzontale e verticale.

I simboli Image e/o Image indicano che trattasi di un’omologazione ai sensi dell’allegato 7 e/o di un’omologazione per un dispositivo completo (sedili, pareti divisorie, ecc.). I simboli aggiuntivi si usano solo se pertinenti.


ALLEGATO 6

Prova per determinare la velocità di combustione orizzontale dei materiali

1.   Campionamento e principio

1.1.   Si sottopongono a prova 5 campioni se trattasi di un materiale isotropo o 10 campioni se trattasi di un materiale anisotropo (5 per ogni direzione).

1.2.   I campioni sono prelevati dal materiale da sottoporre alla prova. Nei materiali che presentano velocità di combustione diversa a seconda della direzione del materiale, la prova va eseguita per ogni direzione. Dopo essere stati prelevati, i campioni vanno posti nell’apparecchiatura di prova in modo da consentire la misurazione della velocità di combustione più elevata. Se il materiale è fornito in strisce tagliate in larghezza, occorre tagliare un pezzo lungo almeno 500 mm che copra l’intera larghezza. I campioni vanno prelevati da tale pezzo a una distanza di almeno 100 mm dal bordo del materiale e alla stessa distanza tra loro. Prelevare i campioni allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest’ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto supera i 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello dell’abitacolo. Se ciò non fosse possibile, eseguire la prova, d’accordo con il servizio tecnico, sullo spessore iniziale del materiale ma facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (cfr. paragrafo 6.1.3) vanno provati come se fossero di natura uniforme. Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non sono materiali compositi, si devono provare separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso l’abitacolo.

1.3.   Disporre orizzontalmente il campione in un supporto a forma di U esponendolo per 15 secondi all’azione di una fiamma definita in una camera di combustione; la fiamma agirà sull’estremità libera del campione. La prova permette di determinare se e quando si spegne la fiamma oppure il tempo necessario alla stessa per percorrere una distanza misurata.

2.   Apparecchiatura

Camera di combustione (figura 1), preferibilmente di acciaio inossidabile avente le dimensioni indicate in figura 2. Nella facciata anteriore della camera si troverà una finestra di osservazione resistente alle fiamme che potrà coprire l’intera facciata anteriore e fungere da sportello d’accesso.

Il lato inferiore della camera sarà munito di fori di areazione e la parte superiore di una feritoia perimetrale di aspirazione. La camera poggerà su 4 piedi di 10 mm d’altezza.

Su uno dei lati, la camera può avere un’apertura atta all’introduzione del supporto del campione e del campione stesso; il lato opposto sarà munito di un’apertura per introdurre il tubo di alimentazione del gas. Il materiale fuso si raccoglierà raccolto in una vaschetta (cfr. fig. 3) posta sul pavimento della camera tra i fori di areazione ma senza ostruirli.

figura 1

Esempio di camera di combustione con supporto del campione e vaschetta

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figura 2

Esempio di camera di combustione

(Dimensioni in millimetri)

Image

figura 3

Esempio di vaschetta

(Dimensioni in millimetri)

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Supporto del campione, costituito da due piastre di metallo a forma di U o cornici di materiale resistente alla corrosione. Le dimensioni sono indicate alla figura 4.

La piastra inferiore sarà munita di perni in corrispondenza dei quali quella superiore avrà dei fori in modo da permettere un fissaggio uniforme del campione. I perni servono anche da punti riferimento per misurare l’inizio e della fine della distanza di combustione.

Va previsto un sostegno costituito da fili resistenti al calore del diametro di 0,25 mm, tesi attraverso la piastra inferiore del supporto del campione a intervalli di 25 mm (cfr. fig. 5).

Il piano corrispondente alla parte inferiore del campione deve trovarsi 178 mm al di sopra del fondo. La distanza tra il bordo del supporto del campione e l’estremità della camera sarà di 22 mm; la distanza tra i bordi longitudinali del supporto del campione e i lati della camera sarà di 50 mm (tutte misure interne) (cfr. figure 1 e 2).

figura 4

Esempio di supporto del campione

(Dimensioni in millimetri)

Image

figura 5

Esempio di sezione del telaio a forma di U, con la parte inferiore predisposta per fili di supporto

(Dimensioni in millimetri)

Image

2.3.   Bruciatore a gas

Come fonte della fiamma si usa un bruciatore Bunsen con un diametro interno di 9,5 ±0,5 mm, collocato nella camera di combustione in modo che il centro del suo becco disti 19 mm dal centro del bordo inferiore dell’estremità aperta del campione (cfr. fig. 2).

2.4.   Gas di prova

Il gas fornito al becco deve avere un potere calorifico di circa 38 MJ/m3 (ad esempio, gas naturale).

2.5.   Pettine di metallo, lungo almeno 110 mm e munito di 7 od 8 denti a punta arrotondata ogni 25 mm.

2.6.   Cronometro, con una precisione di 0,5 secondi.

2.7.   Cappa. La camera di combustione può essere posta dentro una cappa purché il suo volume interno sia compreso tra 20 e 110 volte il volume della camera di combustione e nessuna delle sue dimensioni (altezza, larghezza o profondità) superi una delle altre di oltre 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell’aria nella cappa di laboratorio 100 mm davanti e dietro lo spazio previsto per la camera di combustione. Essa sarà compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo da evitare che l’operatore sia infastidito dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un’adeguata velocità dell'aria.

3.   Campioni

3.1.   Forma e dimensioni

Forma e dimensioni dei campioni sono indicate nella figura 6. Lo spessore del campione corrisponde allo spessore del prodotto da provare. Non deve oltrepassare i 13 mm. Prelevare possibilmente un campione che mantenga una sezione costante per tutta la sua lunghezza.

figura 6

Campione

(Dimensioni in millimetri)

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3.1.2.   Se forma e dimensioni di un prodotto non permettono il prelievo di un campione delle dimensioni prescritte, rispettare le seguenti dimensioni minime:

a)

i campioni di larghezza compresa tra 3 e 60 mm, dovranno essee lunghi 356 mm. In tal caso, il materiale viene provato in direzione della larghezza del prodotto;

b)

i campioni di larghezza compresa tra 60 e 100 mm, dovranno essere lunghi almeno 138 mm. In tal caso, la possibile distanza di combustione corrisponde alla lunghezza del campione e la misurazione inizierà al primo punto di misurazione.

3.2.   Condizionamento

I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore e per non più di 7 giorni a una temperatura di 23 ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 %; essi resteranno in tali condizioni sino al momento della prova.

4.   Procedimento

4.1.   Porre i campioni a superficie rivestita di tessuto o imbottita su una superficie piana e spazzolarli 2 volte contro pelo con il pettine (paragrafo 2.5).

4.2.   Porre il campione nell’apposito supporto (paragrafo 2.2) in modo che il lato esposto sia rivolto verso il basso e verso la fiamma.

4.3.   Regolare la fiamma del gas a un’altezza di 38 mm grazie ai punti di riferimento indicati sulla camera di combustione; la presa d’aria del bruciatore deve essere chiusa. Prima di iniziare la prima prova, la fiamma deve bruciare, per stabilizzarsi, almeno 1 minuto.

4.4.   Spingere il supporto del campione nella camera di combustione in modo che l’estremità del campione sia esposta alla fiamma; dopo 15 secondi interrompere il flusso del gas.

4.5.   La misurazione del tempo di combustione inizia nell’istante in cui il punto di attacco della fiamma supera il primo punto di riferimento. Osservare la propagazione della fiamma sul lato che brucia più rapidamente (lato superiore o inferiore).

4.6.   La misurazione del tempo di combustione termina quando la fiamma raggiunge l’ultimo punto di riferimento o quando la fiamma si spegne prima di raggiungere tale punto. Se la fiamma non raggiunge l’ultimo punto di riferimento, si misura la distanza combusta sino al punto di estinzione della fiamma. La distanza combusta è la parte decomposta del campione, distrutta dalla combustione in superficie o all’interno.

4.7.   Se il campione non si accende o se cessa di bruciare dopo l’estinzione del bruciatore oppure se la fiamma si spegne prima di aver raggiunto il primo riferimento non permettendo così di misurare la durata della combustione, indicare nel verbale di prova che la velocità di combustione è di 0 mm/min.

4.8.   Nel corso di una serie di prove o di prove ripetute, accertarsi che la camera di combustione e il supporto del campione abbiano una temperatura massima di 30 °C prima dell’inizio della prova.

5.   Calcolo

La velocità di combustione, B (1), in millimetri per minuto, è data dalla formula:

B = 60 s/t

in cui:

s

=

rappresenta la distanza di combustione, in millimetri;

t

=

rappresenta la durata della combustione, in secondi, per la distanza s.


(1)  Si calcola la velocità di combustione (B) di ciascun campione solo se la fiamma raggiunge l’ultimo punto di riferimento o l’estremità del campione.


ALLEGATO 7

Prova per determinare il comportamento alla fusione dei materiali

1.   Campionamento e principio

1.1.   Vanno sottoposti a prova 4 campioni per entrambi i lati (se non sono identici).

1.2.   Sistemare un campione in posizione orizzontale ed esporlo all’azione di un radiatore elettrico. Porre una bacinella sotto il campione per raccogliere le gocce che colassero dalla fusione. Per verificare se qualche goccia fosse infiammata, porre nella bacinella un po' di ovatta.

2.   Apparecchiatura

L’apparecchiatura sarà composta di (figura 1):

a)

un radiatore elettrico;

b)

un supporto per il campione munito di griglia;

c)

una bacinella (per raccogliere le gocce);

d)

un supporto (per l’apparecchiatura).

2.1.   La fonte di calore è un radiatore elettrico della potenza utile di 500 W. La superficie radiante dovrà essere una piastra di quarzo trasparente del diametro di 100 ± 5 mm.

Il calore emesso dall’apparecchio, misurato sulla superficie disposta parallelamente alla superficie del radiatore a una distanza di 30 mm, dev’essere di 3 W/cm2.

2.2.   Taratura

Per tarare il radiatore, servirsi di un radiometro Gardon (a foglio) con un campo teorico di applicazione non superiore a 10 W/cm2. Il bersaglio che capta la radiazione, ed eventualmente una leggera convezione, sarà piatto, circolare, di diametro non superiore a 10 mm e rivestito di uno strato di nero satinato resistente.

Il bersaglio sarà contenuto in un involucro raffreddato ad acqua il cui lato anteriore sia di metallo perfettamente lucidato, piatto, parallelo al piano del bersaglio, circolare e del diametro di circa 25 mm.

La radiazione non deve attraversare nessuna apertura prima di raggiungere il bersaglio.

Lo strumento sarà robusto, semplice da montare e da usare, insensibile alle correnti d’aria e di taratura stabile e avrà una precisione di ±3 % e una ripetibilità massima dello 0,5 %.

La taratura del radiometro sarà controllata ogni volta che si esegue una nuova taratura del radiatore, mediante confronto con uno strumento-campione di riferimento, riservato a tale uso.

Lo strumento campione sarà perfettamente tarato una volta all’anno in base a un campione nazionale.

2.2.1.   Verifica della taratura

L’irradiamento prodotto dalla potenza assorbita che, secondo la taratura iniziale corrisponderà a 3 W/cm2, va controllato frequentemente (almeno una volta ogni 50 ore di funzionamento) e l’apparecchio andrà nuovamente tarato se tale controllo indica una deviazione superiore a 0,06 W/cm2.

2.2.2.   Procedimento di taratura

Porre l’apparecchio in un ambiente sostanzialmente privo di correnti d’aria (non più di 0,2 m/s).

Porre il radiometro nell’apparecchio nella posizione del campione in modo che il bersaglio del radiometro si trovi al centro della superficie del radiatore.

Inserire l’alimentazione elettrica e regolare la potenza per ottenere quella necessaria a produrre l’irradiamento di 3 W/cm2 al centro della superficie del radiatore. Regolata la potenza su tale valore, deve seguire un periodo di 5 minuti in cui non va eseguita nessun’altra regolazione per ottenere l’equilibrio.

2.3.   Il supporto dei campioni sarà un anello metallico (figura 1). Sulla sua sommità, andrà posta una griglia di filo d’acciaio inossidabile delle seguenti dimensioni:

a)

diametro interno: 118 mm;

b)

dimensione dei fori: 2,10 mm2;

c)

diametro del filo di acciaio: 0,70 mm.

2.4.   La bacinella sarà costituita da un tubo cilindrico del diametro interno di 118 mm e della profondità di 12 mm e andrà colmata di ovatta.

2.5.   Un sostegno verticale reggerà gli oggetti di cui ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4.

Disporre il radiatore sulla sommità del supporto in modo che la superficie radiante sia orizzontale e la radiazione sia diretta verso il basso.

Il sostegno sarà munito di una leva o di un pedale atto a sollevare lentamente il supporto del radiatore e anche di un arresto che permetta di riportare il radiatore nella sua posizione normale.

In posizione normale, gli assi del radiatore, del supporto del campione e della bacinella devono coincidere.

3.   Campioni

I campioni destinati alla prova devono avere le dimensioni di 70 mm × 70 mm. I campioni vanno prelevati allo stesso modo dai prodotti finiti, se la forma di quest’ultimi lo consente. Se lo spessore del prodotto supera i 13 mm, esso va ridotto a 13 mm con un procedimento meccanico applicato sul lato opposto a quello dell’abitacolo. Se ciò non fosse possibile la prova va eseguita, d’accordo con il servizio tecnico, sulla larghezza iniziale del materiale facendone menzione nel verbale di prova.

I materiali compositi (cfr. paragrafo 6.1.3 del regolamento) vanno provati come se fossero di natura uniforme.

Se i materiali sono costituiti da strati sovrapposti di diversa composizione che non sono materiali compositi, vanno provati separatamente tutti gli strati di materiale fino a una profondità di 13 mm, a partire dalla superficie rivolta verso l’abitacolo.

Il campione da sottoporre a prova deve avere una massa totale di almeno 2 grammi. Se la massa di un campione è inferiore, aggiungere un numero sufficiente di campioni.

Se i due lati del materiale sono diversi, vanno provati entrambi, per un totale di 8 campioni. I campioni e l’ovatta vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 °C ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

4.   Procedimento

Porre il campione sul supporto che a sua volta sarà disposto in modo che la distanza tra la superficie del radiatore e la superficie superiore del campione sia di 30 mm.

Disporre la bacinella contenente l’ovatta sotto la griglia del supporto a una distanza di 300 mm.

Accendere il radiatore, che sarà stato girato su un lato in modo da non irradiare il campione. Quando raggiunge la potenza massima, porlo sopra il campione e iniziare il cronometraggio.

Se il materiale fonde o si deforma, variare l’altezza del radiatore in modo da mantenere la distanza di 30 mm.

Se il materiale si infiamma, scostare il radiatore per tre secondi e rimetterlo in posizione quando la fiamma si è estinta; ripetere il procedimento tutte le volte necessarie per i primi 5 minuti della prova.

Dopo 5 minuti di prova:

i)

se il campione è spento (o se non si è infiammato nei primi 5 minuti di prova), lasciare il radiatore in posizione anche se il campione si infiamma nuovamente;

ii)

se il materiale brucia, attenderne l’estinzione prima di riportare il radiatore in posizione.

In entrambi i casi la prova va proseguita per altri 5 minuti.

5.   Risultati

Riferire i fenomeni osservati nel verbale di prova; ad esempio:

i)

eventuali cadute di gocce, infiammate o meno;

ii)

eventuale accensione dell’ovatta.

Figura 1

(dimensioni in millimetri)

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ALLEGATO 8

Prova per determinare la velocità di combustione verticale dei materiali

1.   CAMPIONAMENTO E PRINCIPIO

1.1.   Si sottopongono a prova 3 campioni se trattasi di un materiale isotropo o 6 campioni se trattasi di un materiale anisotropo.

1.2.   La prova consiste nell’esporre i campioni, mantenuti in posizione verticale, alla fiamma e nel determinare la velocità di propagazione della fiamma sul materiale oggetto della prova.

2.   APPARECCHIATURA

L’apparecchiatura è composta di:

a)

supporto del campione;

b)

bruciatore;

c)

sistema di ventilazione per estrarre i gas e i prodotti della combustione;

d)

piastra di appoggio;

e)

fili di riferimento di cotone bianco mercerizzato con densità lineare massima di 50 tex.

2.1.   Il supporto del campione sarà costituito da un telaio rettangolare alto 560 mm e da 2 aste parallele collegate rigidamente e distanti 150 mm tra loro sulle quali si fissano dei perni destinati al montaggio del campione da provare, posto su un piano distante almeno 20 mm dal telaio. I perni di montaggio avranno un diametro non superiore a 2 mm, una lunghezza minima di 27 mm e saranno disposti sulle aste parallele nelle posizioni indicate in figura 1. Il telaio va fissato su un supporto che durante la prova mantenga le aste in posizione verticale (per porre il campione sui perni sopra un piano scostato dal telaio, si possono disporre dei distanziali del diametro di 2 mm accanto ai perni).

2.2.   Il bruciatore è descritto nella figura 3.

Il gas che alimenta il bruciatore può essere il propano o il butano usualmente in commercio.

Il bruciatore va posto di fronte ma al di sotto del campione in modo da giacere sul piano che attraversa l’asse verticale del campione, perpendicolare alla sua superficie (cfr. fig. 2), e così che l’asse longitudinale sia inclinato verso l’alto di 30° rispetto all’asse verticale del bordo inferiore del campione. La distanza tra il becco del bruciatore e il bordo inferiore del campione dev’essere di 20 mm.

2.3.   L’apparecchio di prova può essere posto in una cappa di laboratorio purché il volume interno di quest’ultima sia compreso tra 20 e 110 volte il volume dell’apparecchio di prova e nessuna delle singole dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) della cappa superi una delle altre due di più di 2,5 volte. Prima della prova, misurare la velocità verticale dell’aria nella cappa, a 100 mm davanti e dietro alla posizione definitiva in cui sarà collocato l’apparecchio di prova. Tale velocità dovrà essere compresa tra 0,10 e 0,30 m/s in modo che l’operatore non venga disturbato dai prodotti di combustione. È possibile utilizzare una cappa a ventilazione naturale con un’adeguata velocità dell'aria.

2.4.   Utilizzare una sagoma piatta e rigida di materiale adatto e della stessa dimensione di quella del campione. Nella sagoma, vanno ricavati dei fori del diametro di circa 2 mm disposti in modo che le distanze tra i loro centri corrispondano alle distanze tra i perni sul telaio (cfr. figura 1). I fori devono trovarsi a uguale distanza rispetto agli assi verticali della sagoma.

3.   CAMPIONI

3.1.   Le dimensioni dei campioni sono le seguenti: 560 × 170 mm.

3.2.   I campioni vanno condizionati per almeno 24 ore a una temperatura di 23 ± 2 °C e a un’umidità relativa di 50 ± 5 % e vanno conservati in queste condizioni fino alla prova.

4.   PROCEDIMENTO

4.1.   La prova va eseguita in un’atmosfera avente una temperatura compresa tra 10 e 30 °C e un’umidità relativa tra il 15 % e l’80 %.

4.2.   Il bruciatore va preriscaldato per 2 minuti. A tal fine, regolare l’altezza della fiamma (distanza tra estremità superiore del tubo del bruciatore ed estremità della parte gialla della fiamma a bruciatore verticale e con la fiamma al buio) a 40 ± 2 mm.

4.3.   Porre il campione sui perni del telaio di prova accertandosi che i perni passino attraverso i punti marcati sulla sagoma e che il campione disti dal telaio almeno 20 mm. Il telaio va montato sul supporto in modo che il campione sia verticale.

4.4.   Fissare i fili di riferimento orizzontalmente davanti al campione nelle posizioni indicate dalla fig. 1. In ciascuna di queste posizioni, il filo fa un anello in modo che i 2 segmenti distino 1 mm e 5 mm dal piano anteriore del campione.

Ciascun anello va fissato a un cronometro adeguato appropriato. Il filo sarà teso in misura sufficiente da mantenere la sua posizione rispetto al campione.

4.5.   Applicare la fiamma al campione per 5 secondi. L’accensione si ritiene avvenuta se la combustione del campione continua per 5 secondi dopo aver ritirato la fiamma. Se l’accensione non avviene, applicare la fiamma per 15 secondi a un altro campione condizionato.

4.6.   Se una serie di 3 campioni supera del 50 % il risultato minimo, sottoporre a prova un’altra serie di 3 campioni per tale direzione o lato. Se 1 o 2 campioni di una serie di 3 non bruciano fino al filo di riferimento superiore, sottoporre a prova un’altra serie di 3 campioni per tale direzione o lato.

4.7.   Vanno misurati, in secondi, i tempi che seguono:

a)

dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura del primo filo di riferimento (t1);

b)

dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura del secondo filo di riferimento (t2);

c)

dall’inizio dell’applicazione della fiamma fino alla rottura del terzo filo di riferimento (t3).

5.   RISULTATI

I fenomeni osservati vanno annotati nel verbale di prova e devono comprendere:

i)

le durate di combustione: t1, t2 e t3 in secondi; e

ii)

le distanze corrispondenti: d1, d2 e d3 in mm.

Calcolare le velocità di combustione V1 ed, eventualmente, V2 e V3, (per ciascun campione se la fiamma raggiunge almeno il primo filo di riferimento) con la formula che segue:

Vi = 60 di/ti (mm/min)

Si considera la velocità di combustione più elevata tra V1, V2 e V3.

figura 1

Supporto del campione

(Dimensioni in millimetri)

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figura 2

Posizione del bruciatore

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figura 3

bruciatore a gas

(dimensioni in millimetri)

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