30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/231


Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 122 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni tecniche uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda i loro impianti di riscaldamento

Comprendente tutto il testo valido fino a:

 

rettifica 1 alla versione originale del regolamento, oggetto della notifica depositaria C.N.1156.2006.TREATIES-2, del 13 dicembre 2006.

 

Supplemento n. 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 22 luglio 2009

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni generali

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Parte I: omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il suo impianto di riscaldamento

6.

Parte II: omologazione di un impianto di riscaldamento dal punto di vista della sua sicurezza operativa

7.

Modifica ed estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo o componente

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Schede informative e schede di comunicazione

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento con ricupero del calore — ARIA

Allegato 4 —

Procedura di prova della qualità dell'aria

Allegato 5 —

Procedura di prova della temperatura

Allegato 6 —

Procedura di prova delle emissioni di scarico dei dispositivi di riscaldamento a combustione

Allegato 7 —

Ulteriori prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione

Allegato 8 —

Prescrizioni in materia di sicurezza per i dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e gli impianti di riscaldamento a GPL

Allegato 9 —

Prescrizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli specificate nell'ADR

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli delle categorie M, N e O (1) muniti di un impianto di riscaldamento.

Le omologazioni per tipo vengono rilasciate nell’ordine che segue:

1.2.

Parte I — Omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il suo impianto di riscaldamento;

1.3.

Parte II — Omologazione di un impianto di riscaldamento dal punto di vista della sua sicurezza operativa

2.   DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

2.1.

«veicolo», un veicolo della categoria M, N od O (1) munito di un impianto di riscaldamento;

2.2.

«costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo o della componente soggette all'omologazione;

2.3.

«interno», la parte interna del veicolo riservata agli occupanti e/o al carico;

2.4.

«sistema di riscaldamento dell'abitacolo» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura dell'abitacolo;

2.5.

«sistema di riscaldamento del vano di carico», qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura del vano di carico;

2.6.

«vano di carico», la parte interna del veicolo riservata al carico non-passeggeri;

2.7.

«abitacolo», la parte interna del veicolo riservata al conducente e agli eventuali passeggeri;

2.8.

«combustibile gassoso» i combustibili che, a temperatura e pressione d'impiego normali (288,2 K e 101,33 kPa) sono allo stato gassoso, come ad esempio il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso;

2.9.

«surriscaldamento», la condizione che si produce quando l'entrata d'aria per l'aria di riscaldamento del dispositivo di riscaldamento a combustione è completamente ostruita.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

3.1.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.1.2.

Essa è accompagnata dai seguenti documenti, in triplice copia, e corredata delle seguenti indicazioni:

3.1.2.1.

descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto concerne struttura, dimensioni, configurazione e materiali componenti;

3.1.2.2.

disegni dell’impianto di riscaldamento e sua disposizione generale.

3.1.3.

Il modello della scheda informativa figura nell'allegato 1, parte 1 dell'appendice 1.

3.1.4.

Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

3.1.5.

Nel caso in cui il veicolo da omologare sia munito di un dispositivo di riscaldamento con omologazione ECE, il numero di omologazione e le denominazioni del fabbricante di tale tipo di dispositivo di riscaldamento dovranno essere allegate alla domanda di omologazione del veicolo.

3.1.6.

Nel caso in cui il veicolo da omologare sia munito di un dispositivo di riscaldamento privo di omologazione ECE, dovrà essere presentato al servizio tecnico un campione rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.2.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO

3.2.1.

La domanda di omologazione di un tipo di dispositivo di riscaldamento in quanto componente deve essere presentata dal fabbricante dell’impianto di riscaldamento.

3.2.2.

Essa è accompagnata dai seguenti documenti, in triplice esemplare, e corredata delle seguenti indicazioni:

3.2.2.1.

descrizione dettagliata dell’impianto di riscaldamento per quanto concerne struttura, dimensioni, configurazione e materiali componenti;

3.2.2.2.

disegni dell’impianto di riscaldamento e sua disposizione generale.

3.2.3.

Il modello della scheda informativa figura nell'allegato 1, parte 1 dell'appendice 2.

3.2.4.

Dovrà essere presentato al servizio tecnico un campione rappresentativo del tipo di dispositivo di riscaldamento da omologare.

3.2.5.

Il campione deve essere contrassegnato in modo chiaro e indelebile con la denominazione commerciale o il marchio del richiedente e la designazione del tipo.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo per cui è stata presentata domanda di omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle disposizioni delle parti pertinenti del presente regolamento, verrà rilasciata l'omologazione per tale tipo.

4.2.

Ogni omologazione comporta l'attribuzione di un numero di omologazione le cui prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) devono indicare la serie di emendamenti corrispondenti alle principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o sistema di riscaldamento come precisato nel presente regolamento.

4.3.

Il rilascio o l'estensione dell'omologazione di un tipo a norma del presente regolamento vanno comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme ai modelli che figurano all'allegato 1, parte 2, se del caso, del presente regolamento.

4.4.

Su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento nonché su ogni componente fornito separatamente e conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento, deve essere saldamente apposto, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione, un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2).

4.5.

Nel caso di un'omologazione di un componente, dal numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione di cui al punto 4.2.

4.6.

Se il tipo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.2. In tal caso il regolamento o i regolamenti applicati ai fini dell'omologazione nel paese che l'ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.2.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.8.

Nel caso di un veicolo, il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa.

4.9.

Nell'allegato 2 del presente regolamento figurano esempi degli schemi dei marchi di omologazione.

5.   PARTE I — OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL SUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

5.1.   Definizione

Ai fini della parte I del presente regolamento si intende per:

5.1.1.

«tipo di veicolo per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento», un veicolo che non presenta differenze essenziali per quanto riguarda il o i principi di funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

5.2.   Specifiche

5.2.1.

L'abitacolo di tutti i veicoli deve essere munito di un impianto di riscaldamento. Nel caso in cui un veicolo sia munito di un impianto di riscaldamento del vano di carico, quest'ultimo dovrà essere conforme al presente regolamento.

5.2.2.

L’impianto di riscaldamento del veicolo da omologare dovrà soddisfare le prescrizioni tecniche di cui alla parte II del presente regolamento.

5.3.   Prescrizioni per l’installazione sul veicolo di dispositivi di riscaldamento a combustione

5.3.1.   Campo di applicazione

5.3.1.1.

Fatto salvo il punto 5.3.1.2, i dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni del punto 5.3.

5.3.1.2.

I veicoli della categoria O muniti di dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle prescrizioni del punto 5.3.

5.3.2.   Posizione del dispositivo di riscaldamento a combustione

5.3.2.1.

Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal calore eccessivo e dal rischio di fuoruscita di combustibile o di olio.

5.3.2.2.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.

5.3.2.3.

Per i veicoli delle categorie M2 e M3, il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 5.3.2.2.

5.3.2.4.

L'etichetta di cui all'allegato 7, punto 4 o un suo duplicato, deve essere apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di riscaldamento è installato nel veicolo.

5.3.2.5.

Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento, devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi di lesioni o danni ai beni personali.

5.3.3.   Alimentazione del combustibile

5.3.3.1.

Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la fuoruscita del combustibile.

5.3.3.2.

Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di combustibile e l'ubicazione del bocchettone devono essere chiaramente contrassegnati.

5.3.3.3.

Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere apposta sul bocchettone. Inoltre un'istruzione in merito deve figurare nel manuale d'uso del fabbricante.

5.3.4.   Sistema di scarico

5.3.4.1.

L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.

5.3.5.   Ingresso dell'aria di combustione

5.3.5.1.

L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.

5.3.5.2.

L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

5.3.6.   Ingresso dell'aria di riscaldamento

5.3.6.1.

L'aria destinata al riscaldamento può essere aria fresca o aria riciclata e deve essere prelevata in una zona protetta, in cui non possa essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da qualsiasi altra fonte del veicolo.

5.3.6.2.

Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o da altri mezzi adeguati.

5.3.7.   Uscita dell'aria di riscaldamento

5.3.7.1.

I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o danni in caso di contatto.

5.3.7.2.

L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non poter essere ostruita da bagagli o rifiuti.

5.3.8.   Controllo automatico dell’impianto di riscaldamento

5.3.8.1.

In caso di interruzione della combustione il motore del veicolo deve spegnersi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve essere interrotta entro 5 secondi. Se è già stato attivato un dispositivo manuale, l’impianto di riscaldamento può restare in funzione.

6.   PARTE II — OMOLOGAZIONE DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA SUA SICUREZZA OPERATIVA

6.1.   Definizioni

Ai fini della parte II del presente regolamento si intende per

6.1.1.

«impianto di riscaldamento» qualsiasi tipo di dispositivo che permette di aumentare la temperatura all'interno del veicolo, compreso l'eventuale vano di carico;

6.1.2.

«dispositivo di riscaldamento a combustione», un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso, ma non il calore di ricupero del motore di propulsione del veicolo;

6.1.3.

«tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione» i dispositivi che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:

il tipo di combustibile (ad esempio liquido o gassoso),

il mezzo di trasferimento (ad esempio aria o acqua),

la posizione nel veicolo (ad esempio abitacolo o vano di carico);

6.1.4.

«impianto di riscaldamento con ricupero del calore» qualsiasi tipo di dispositivo che ricupera il calore del motore di propulsione del veicolo per aumentare la temperatura all'interno del veicolo e che utilizza come mezzo di trasferimento l'acqua, l'olio o l'aria;

6.2.   Specifiche: dati generali

Le prescrizioni relative agli impianti di riscaldamento sono le seguenti:

l'aria riscaldata introdotta nell'abitacolo non deve essere più inquinata dell'aria al punto di entrata nel veicolo,

durante l'uso del veicolo su strada, il conducente e i passeggeri non devono entrare in contatto con le parti del veicolo o con l'aria riscaldata che possono provocare ustioni,

le emissioni di scarico prodotte dai dispositivi di riscaldamento a combustione devono essere mantenute entro limiti accettabili.

I metodi di prova per la verifica di ciascuna di queste prescrizioni sono definiti negli allegati 4, 5 e 6.

6.2.1.

La tabella che segue indica quali allegati si applicano a ciascun tipo di sistema di riscaldamento, in funzione della categoria del veicolo:

Sistema di riscaldamento

Categoria del veicolo

Allegato 4

Qualità dell'aria

Allegato 5

Temperatura

Allegato 6

Scarico

Allegato 8

Sicurezza GPL

Recupero del calore del motore — acqua

M

 

 

 

 

N

 

 

 

 

O

 

 

 

 

Recupero del calore del motore — aria —

cfr. nota 1

M

 

 

N

 

 

O

 

 

 

 

Recupero del calore del motore — olio

M

 

 

N

 

 

O

 

 

 

 

Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso —

cfr. nota 2

M

N

O

Dispositivo di riscaldamento a combustibile liquido —

cfr. nota 2

M

 

N

 

O

 

Nota 1:

I veicoli conformi alle prescrizioni dell'allegato III non sono soggetti a queste prescrizioni di prova.

Nota 2:

I dispositivi di riscaldamento a combustione ubicati all'esterno dell'abitacolo e che utilizzano l'acqua come mezzo di trasferimento, sono considerati conformi agli allegati 4 e 5.

6.3.   Specifiche: Dispositivi di riscaldamento a combustione

Ulteriori prescrizioni relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione figurano nell'allegato 7.

7.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO O COMPONENTE

7.1.

Ogni modifica del tipo va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. Il servizio amministrativo può, secondo il caso:

7.1.1.

ritenere poco probabile che le modifiche apportate siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che comunque il veicolo o componente continui a soddisfare le prescrizioni;

7.1.2.

esigere dal servizio tecnico responsabile delle prove di redigere un ulteriore verbale di prova.

7.2.

La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al punto 4.3.

7.3.

L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2, secondo il caso, del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE.

Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle stabilite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), in particolare alle seguenti prescrizioni:

8.1.

i veicoli e i componenti omologati a norma del presente regolamento vanno fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e da rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

8.2.

L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione del tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. Tali verifiche devono avere di norma cadenza biennale.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata ove non vengano rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

9.2.

Se una parte contraente dell'accordo del 1958 che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una copia della scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2 al presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Nel caso in cui il titolare di un'omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di veicolo o componente ai sensi del presente regolamento, dovrà informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una volta ricevuta la relativa comunicazione tale organismo ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1, parte 2, appendice 1 o 2 del presente regolamento.

11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, di estensione, di rifiuto o di revoca dell'omologazione rilasciate in altri paesi.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo dall’emendamento 4).

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia e il Montenegro, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta e 51 per la Repubblica di Corea. I numeri successivi vanno attribuiti agli altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, ovvero secondo l’ordine di adesione a tale accordo, e il Segretariato generale delle Nazioni Unite comunicherà i numeri così assegnati alle parti contraenti.


ALLEGATO 1

PARTE 1

Appendice 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

(per un tipo di veicolo conforme al punto 4.3 del regolamento riguardante l'omologazione ECE di un impianto di riscaldamento, nonché di un veicolo riguardo al suo sistema di riscaldamento)

Qualora l’impianto di riscaldamento o i suoi componenti includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni

0.   DATI GENERALI

0.1.

Marchio di fabbrica (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.

Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): …

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

0.4.

Posizione della marcatura: …

0.5.

Categoria del veicolo (1): …

0.6.

Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: …

0.7.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2.   APPARATO PROPULSORE

2.1.

Codice motore del costruttore: … (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione)

2.2.

Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (2)

2.3.

Numero e disposizione dei cilindri: …

2.4.

Potenza netta massima: … kW a:… min-1 (valore dichiarato dal costruttore)

2.5.

Sistema di raffreddamento (liquido/aria) (2)

2.6.

Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: …

2.7.

Compressore: Sì/No (2)

2.7.1.

Tipo o tipi …

2.7.2.

Descrizione dell’impianto (ad esempio: pressione massima di carico: … kPa, eventuale valvola di sfiato)

3.   CARROZZERIA

3.1.

Breve descrizione del veicolo per quanto concerne l’impianto di riscaldamento se quest'ultimo si serve del calore del fluido di raffreddamento del motore …

3.2.

Breve descrizione del veicolo per quanto concerne l’impianto di riscaldamento se quest'ultimo usa come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore; essa comprenderà: …

3.2.1.

Schema dell’impianto di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo: …

3.2.2.

Per impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore i gas di scarico: schema dello scambiatore di calore; per impianti di riscaldamento che usano come sorgente di calore l'aria di raffreddamento del motore: schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore: …

3.2.3.

Disegno in sezione dello scambiatore di calore, o delle parti in cui avviene lo scambio di calore, indicante spessore della parete, materiali usati e caratteristiche della superficie: …

3.2.4.

Caratteristiche di altri importanti elementi dell’impianto di riscaldamento, come la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici: …

3.3.

Breve descrizione del tipo di veicolo riguardo l’impianto di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: …

3.3.1.

Schemi indicanti l'ubicazione sul veicolo del bruciatore, dell'impianto di alimentazione d'aria e di carburante (valvole comprese), dell'impianto di scarico, del serbatoio carburante e delle connessioni elettriche.

3.4.

Consumo elettrico massimo: …kW

Appendice 2

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA

(per un impianto di riscaldamento conforme al punto 4.3 del regolamento riguardante l'omologazione ECE di un impianto di riscaldamento per quanto riguarda la sua sicurezza operativa)

Qualora l’impianto di riscaldamento o i suoi componenti includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni

1.   DATI GENERALI

1.1.

Marchio di fabbrica (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.

Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): …

1.3.

Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: …

1.4.

Nel caso di componenti, posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione ECE: …

1.5.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

2.   DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE (SE DEL CASO)

2.1.

Marchio di fabbrica (denominazione commerciale del costruttore): …

2.2.

Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): …

2.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul sistema di riscaldamento: …

2.4.

Posizione della marcatura: …

2.5.

Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: …

2.6.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

2.7.

Pressione di prova (nel caso di un dispositivo di riscaldamento a combustione, alimentato a gas di petrolio liquefatto o simile, la pressione applicata al connettore di entrata del gas del dispositivo): …

2.8.

Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti: …

PARTE 2

Appendice 1

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

COMUNICAZIONE

Image 1

Testo di immagine

Appendice 2

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

COMUNICAZIONE

Image 2

Testo di immagine

(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo dall'emendamento 4).

(2)  Cancellare se non pertinente.


ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.5. del presente regolamento)

Image 3

MODELLO B

(cfr. punto 4.4. del presente regolamento)

Image 4

MODELLO C

(cfr. punto 4.6. del presente regolamento)

Image 5


(*1)  Il numero è indicato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI RISCALDAMENTO CON RECUPERO DEL CALORE — ARIA

1.

Per i sistemi di riscaldamento che comprendono uno scambiatore di calore il cui circuito primario è attraversato dai gas di scarico o da aria inquinata, le prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento sono considerate soddisfatte qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

2.

le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore devono garantire una tenuta ermetica a qualsiasi pressione inferiore o pari a 2 bar;

3.

le pareti del circuito primario dello scambiatore di calore non devono comportare elementi smontabili;

4.

la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore deve avere uno spessore di almeno 2 mm, qualora sia costituita da acciai non legati;

4.1.

qualora siano usati altri materiali (compresi quelli compositi o rivestiti), lo spessore della parete deve essere calcolato in modo da assicurare allo scambiatore di calore una durata di servizio pari a quella ottenuta applicando il precedente punto 4;

4.2.

se la parete dello scambiatore di calore in cui si effettua il trasferimento di calore è smaltata, la parete sulla quale è applicato lo smalto deve avere uno spessore di almeno 1 mm e lo smalto deve essere resistente, stagno e non deve essere poroso;

5.

il tubo contenente i gas di scarico deve avere una zona indicatrice di corrosione, lunga almeno 30 mm e disposta direttamente dopo l'uscita del tubo dello scambiatore di calore; essa deve essere scoperta e di facile accesso;

5.1.

nella zona indicatrice di corrosione, lo spessore della parete non deve superare quello delle condutture dei gas di scarico disposte all'interno dello scambiatore di calore; i materiali e le caratteristiche della superficie di questa zona devono essere equivalenti a quelli di queste condutture;

5.2.

se lo scambiatore di calore forma un'unità con il dispositivo silenziatore di scarico del veicolo, la parete esterna di quest'ultimo deve essere considerata come la zona conforme al punto 5.1 sulla quale può verificarsi un'eventuale corrosione.

6.

Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento con ricupero del calore che utilizzano l'aria di raffreddamento del motore come aria di riscaldamento, le prescrizioni del punto 6.2 del presente regolamento sono considerate soddisfatte senza utilizzare uno scambiatore di calore qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

6.1.

l'aria di raffreddamento utilizzata come aria di riscaldamento entra in contatto soltanto con le superfici del motore che non comprendono pezzi smontabili,

6.2.

le connessioni tra le pareti del circuito dell'aria di raffreddamento e le superfici utilizzate per il trasferimento del calore devono essere a tenuta di gas e resistenti all'olio.

Tali condizioni sono considerate soddisfatte, ad esempio, quando:

una guaina attorno ad ogni candela evacua le eventuali fughe all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento,

il giunto tra la testata e il condotto di scarico è situato fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento,

vi è doppia tenuta stagna tra la testata e il cilindro, con evacuazione fuori dal circuito dell'aria di riscaldamento delle eventuali fughe in provenienza dal primo giunto, oppure la tenuta stagna tra la testata e il cilindro è ancora assicurata quando i dadi di fissazione della testata sono stretti a freddo ad un terzo della coppia nominale prescritta dal costruttore, oppure

la zona di giunzione tra la testata e il cilindro è situata all'esterno del circuito dell'aria di riscaldamento.


ALLEGATO 4

PROCEDURA DI PROVA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

1.

Per l'omologazione dei veicoli devono essere effettuate le prove seguenti.

1.1.

Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi e, per i dispositivi di riscaldamento a combustione, il motore di propulsione spento. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

1.2.

La concentrazione di CO nell'aria ambiente è misurata prelevando dei campioni come segue:

1.2.1.

in un punto situato all'esterno del veicolo quanto più vicino possibile dall'ingresso dell'aria del dispositivo di riscaldamento, e

1.2.2.

in un punto situato all'interno del veicolo, a meno di 1 m dall'uscita dell'aria riscaldata.

1.3.

I valori letti devono essere registrati per una durata rappresentativa di 10 minuti.

1.4.

Il valore misurato al punto descritto nel paragrafo 1.2.2 non deve superare di più di 20 ppm CO quello misurato al punto descritto nel paragrafo 1.2.1.

2.

Per l'omologazione di dispositivi di riscaldamento considerati come componenti, dopo le prove di cui agli allegati 5, 6 e al punto 1.3 dell'allegato 7, deve essere effettuata la prova seguente:

2.1.

il circuito primario dello scambiatore di calore deve essere sottoposto ad una prova di tenuta per verificare che l'aria inquinata non si mescoli con l'aria riscaldata destinata all'abitacolo.

2.2.

Questa prescrizione è considerata soddisfatta se, ad una pressione manometrica di 0,5 hpa, la perdita dallo scambiatore è ≤ 30 dm3/h.


ALLEGATO 5

PROCEDURA DI PROVA DELLA TEMPERATURA

1.

Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s), con tutti i finestrini chiusi. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima. Se l'aria riscaldata proviene dall'esterno del veicolo, la prova deve essere effettuata a temperatura ambiente non inferiore a 15 °C.

2.

La temperatura della superficie delle parti dell’impianto di riscaldamento con le quali il conducente può entrare in contatto durante l'uso normale del veicolo su strada sono misurate con un termometro a contatto. La temperatura delle parti controllate non deve superare 70 °C per il metallo non rivestito o 80 °C per gli altri materiali.

2.1.

Nel caso in cui una o più parti dell’impianto di riscaldamento si trovano dietro il sedile del conducente e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 °C.

2.2.

Per i veicoli delle categorie M1 e N, la temperatura delle parti dell’impianto che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, ad eccezione della grata di uscita dell'aria, non deve superare 110 °C.

2.3.

Per i veicoli delle categorie M2 e M3, la temperatura delle parti dell’impianto che possono entrare in contatto con i passeggeri seduti durante l'uso normale del veicolo su strada, non deve superare 70 °C per il metallo non rivestito o 80 °C per gli altri materiali.

3.

Nel caso in cui le parti esposte dell’impianto di riscaldamento si trovano all'esterno dell'abitacolo e in caso di surriscaldamento, la temperatura non deve superare 110 °C.

La temperatura dell'aria riscaldata che entra nell'abitacolo non deve superare 150 °C, misurata al centro dell'uscita dell'aria.


ALLEGATO 6

PROCEDURA DI PROVA DELLE EMISSIONI DI SCARICO DEI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1.

Il riscaldamento deve funzionare per un'ora a regime massimo in condizioni di aria stabile (velocità del vento ≤ 2 m/s) e a una temperatura ambiente di 20 ± 10 °C. Se però il dispositivo di riscaldamento si spegne automaticamente dopo meno di un'ora di funzionamento a regime massimo, le misurazioni possono essere effettuate prima dello spegnimento.

2.

Le emissioni di scarico, misurate a secco e non diluite, con uno strumento di misura adeguato, non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

Parametro

Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile gassoso

Dispositivi di riscaldamento alimentati con combustibile liquido

CO

0,1% in volume

0,1 % in volume

NOx

200  ppm

200  ppm

HC

100  ppm

100  ppm

Unità di riferimento bacharach (1)

1

4

3.

La prova deve essere ripetuta in condizioni equivalenti a quelle di un veicolo che si sposta alla velocità di 100 km/h (o alla velocità massima per costruzione del veicolo laddove la velocità massima sia inferiore ai 100 km/h). In queste condizioni, il valore di CO non deve superare lo 0,2 % in volume. Se la prova è stata effettuata con un dispositivo di riscaldamento in quanto componente, non è necessario ripeterla sul tipo di veicolo nel quale il dispositivo è installato.

(1)  L'unità di riferimento utilizzata è il «bacharach» ASTDM D 2156.


ALLEGATO 7

ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE

1.

Ogni dispositivo di riscaldamento deve essere accompagnato da istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione e, per i dispositivi destinati al mercato dei ricambi, da istruzioni relative all'installazione.

2.

Devono essere installati dispositivi di sicurezza (come parte del dispositivo di riscaldamento oppure del veicolo) per controllare il funzionamento del dispositivo di riscaldamento in caso di emergenza. I dispositivi di sicurezza devono essere concepiti in modo che, se non si ottiene una fiamma al momento dell'accensione o se la fiamma si spegne durante il funzionamento, i tempi di accensione e di collegamento all'alimentazione di combustibile non siano superiori a 4 minuti per i dispositivi a combustibile liquido o, per i dispositivi a combustibile gassoso, a un minuto per i dispositivi termoelettrici di controllo della fiamma o a 10 secondi per i dispositivi automatici di controllo della fiamma.

3.

La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa.

4.

Il dispositivo di riscaldamento deve essere munito di un'etichetta del fabbricante indicante il nome di quest'ultimo, il numero del modello e il tipo, nonché la potenza nominale in kilowatt. Deve inoltre essere indicato il tipo di combustibile e, ove del caso, la tensione di funzionamento e la pressione del gas.

5.

Arresto ritardato della ventola al momento del disinnesto.

5.1.

Ove sia installata una ventola, questa deve avere un arresto ritardato al momento del disinnesto, anche in caso di surriscaldamento o di interruzione dell'alimentazione di carburante.

5.2.

Ove il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità omologante, possono essere presi altri provvedimenti per evitare danni dovuti alla deflagrazione ed alla corrosione.

6.

Requisiti per l'impianto elettrico

6.1.

Tutti i requisiti tecnici sui quali può influire la tensione devono essere soddisfatti in una gamma di tensione che si discosti al massimo del 16 % in più o in meno dalla tensione nominale. Se è installato un dispositivo di protezione contro la sovratensione e/o la sottotensione, tutti i requisiti vanno verificati nelle immediate vicinanze dei punti di disinnesto.

7.

Spia di accensione

7.1.

Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento è innestato o no.


ALLEGATO 8

Prescrizioni in materia di sicurezza per i dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL e gli impianti di riscaldamento a GPL

1.   IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALL'USO SU STRADA DEI VEICOLI A MOTORE

1.1.

Se un impianto di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

1.1.1.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL deve essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato EN 624:2000 (Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL. Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti).

1.1.2.

Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti dell’impianto in contatto con il GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e da 15-17.

1.1.3.

L'installazione per la fase gassosa dell’impianto di riscaldamento a GPL di un veicolo deve essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato EN 1949:2002 (1). (Prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli stradali).

1.1.4.

L’impianto di alimentazione di GPL deve essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.

1.1.5.

L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o dell’impianto di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, l’impianto di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.

1.1.6.

Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:

1.1.6.1.

il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;

1.1.6.2.

non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.

1.1.7.

Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.

1.1.8.

Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza dell’impianto di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore deve essere dotato di una propria unità di riempimento.

2.   IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI

2.1.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un impianto di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:

2.1.1.

Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo dell’impianto di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.

2.1.2.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.1.

2.1.3.

L'installazione per la fase gassosa dell’impianto di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.1.3.


(1)  Redatto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). (http://www.cenorm.be/CENORM/index.htm).


ALLEGATO 9

Prescrizioni aggiuntive applicabili a taluni veicoli specificate nell'ADR

1.   Campo di applicazione

Il presente allegato si applica a taluni veicoli per i quali l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) contiene prescrizioni specifiche relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione e alla loro installazione.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato, le denominazioni dei veicoli come EX/II, EX/III, AT, FL, OX e MEMU sono definite al capitolo 9.1 dell'ADR.

I veicoli omologati in quanto conformi ai requisiti applicabili ai veicoli EX/III a norma del presente allegato si considereranno conformi ai requisiti applicabili alle MEMU.

3.   Prescrizioni tecniche

3.1.   Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL, OX e MEMU)

3.1.1. (1)

I dispositivi di riscaldamento a combustione e i loro impianti di scarico dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di incendio del carico. Tale requisito si può considerare soddisfatto quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del riscaldatore sono conformi alle seguenti prescrizioni:

tutti i serbatoi di carburante destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;

b)

i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura chiusa ermeticamente;

il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione termica.

3.1.2.

Il dispositivo di riscaldamento a combustione deve essere acceso manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.

3.2.   Veicoli EX/II, EX/III e MEMU

Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino carburanti gassosi.

3.3.   Veicoli FL

3.3.1.

I riscaldatori a combustione devono essere disattivati almeno con i seguenti metodi:

a)

spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del conducente;

b)

arresto del motore del veicolo: in questo caso il dispositivo di riscaldamento può essere riavviato manualmente dal conducente;

c)

accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

3.3.2.

Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati disattivati è consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di cui alle lettere b) e c), del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali è stato dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale periodo di uso.

(1)  La conformità a tale punto va verificata sul veicolo completo.