8.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/34 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 29 ottobre 2008
relativa al trattamento dei documenti riguardanti le operazioni civili e militari dell’UE di gestione delle crisi
(2008/836)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1) |
I documenti delle missioni di gestione civile delle crisi e delle operazioni militari dell’Unione europea, se non sono detenuti da un’istituzione, non rientrano nel campo d’applicazione del diritto comunitario in materia di archivi storici e accesso del pubblico ai documenti. |
(2) |
Poiché tali documenti riguardano settori di attività dell’Unione europea, è opportuno che siano archiviati presso il segretariato generale del Consiglio («SGC»). Tali documenti dovrebbero quindi essere considerati documenti detenuti dal Consiglio e rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) e del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (2), |
DECIDONO:
Articolo 1
1. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, i documenti delle missioni di gestione civile delle crisi e delle operazioni militari condotte sotto l’egida del Consiglio, concluse, in corso e future sono archiviati, all’atto della conclusione delle missioni e operazioni, presso l’SGC e pertanto considerati documenti detenuti dal Consiglio.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 non includono la documentazione riguardante le questioni relative al personale, i contratti stipulati con terzi e la relativa documentazione, né i documenti provvisori.
3. L’SGC assicura che i documenti classificati dagli Stati membri o da altre autorità siano protetti conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio adottate con decisione 2001/264/CE del Consiglio (3).
4. Gli Stati membri forniscono assistenza all’SGC per l’ottenimento di copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
5. I documenti di cui al paragrafo 1 sono detenuti in una zona specifica degli archivi. Al personale che tratta tali documenti è impartita una formazione sui documenti relativi alla politica europea di sicurezza e di difesa e sul trattamento delle informazioni classificate in questo contesto.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 2008.
Il presidente
P. SELLAL
(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(2) GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.