11.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 121/42 |
Rettifica del regolamento n. 55 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 373 del 27 dicembre 2006 )
Il regolamento n. 55 va letto come segue:
Regolamento n. 55 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di componenti di attacco meccaniche di insiemi di veicoli
Revisione 1
Comprendente tutto il testo valido fino a:
Serie di emendamenti 01 — Data di entrata in vigore: 16 settembre 2001
Rettifica 1 alla serie di emendamenti 01 oggetto della notifica al depositario
C.N. 602.2002.TREATIES-1 del 13 giugno 2002
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1. |
Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni che i dispositivi e componenti di attacco meccanico devono soddisfare per essere ritenuti compatibili tra loro a livello internazionale. |
1.2. |
Il presente regolamento si applica ai dispositivi e ai componenti destinati a: |
1.2.1. |
veicoli a motore e rimorchi che costituiscono un insieme di veicoli (1); |
1.2.2. |
veicoli a motore e rimorchi destinati a formare veicoli articolati (1), in cui il carico verticale applicato dal rimorchio al veicolo a motore non superi i 200 kN. |
1.3. |
Il presente regolamento si applica a: |
1.3.1. |
dispositivi e componenti standard di cui al paragrafo 2.3; |
1.3.2. |
dispositivi e componenti non standard di cui al paragrafo 2.4; |
1.3.3. |
dispositivi e componenti vari non standard di cui al paragrafo 2.5. |
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
2.1. |
si intendono per «dispositivi e componenti di attacco meccanico» tutti gli elementi montati sulla struttura, sulle parti di supporto del carico del telaio e della carrozzeria che consentono di collegare tra loro i veicoli a motore e i rimorchi in modo da formare un insieme di veicoli o dei veicoli articolati. Sono comprese inoltre le parti fisse o amovibili per fissare o azionare i suddetti dispositivi e componenti di attacco meccanico. |
2.2. |
Il requisito di attacco automatico è soddisfatto se la retromarcia del veicolo trainante verso il rimorchio è sufficiente ad inserire completamente l'attacco, a bloccarlo automaticamente e ad indicare il corretto inserimento dei dispositivi di bloccaggio senza intervento esterno. Per gli attacchi a gancio, il requisito di attacco automatico è soddisfatto se l'apertura e chiusura del dispositivo di bloccaggio dell'attacco avviene senza alcun intervento esterno in fase di inserimento dell'occhione di timone nel gancio. |
2.3. |
I dispositivi e componenti di attacco meccanico standard sono conformi alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento. Nell'ambito della stessa classe essi sono intercambiabili indipendentemente dal costruttore. |
2.4. |
I dispositivi e componenti di attacco meccanico non standard non sono conformi a tutti gli effetti alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento ma possono essere collegati ai dispositivi e componenti di attacco standard della classe corrispondente. |
2.5. |
I dispositivi e componenti di attacco meccanico vari non standard non sono conformi alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento e non possono essere collegati ai dispositivi e componenti di attacco standard. Essi comprendono, ad esempio, i dispositivi che non corrispondono a nessuna delle classi da A a L e T elencate al paragrafo 2.6, quali i dispositivi destinati a trasporti pesanti speciali e dispositivi vari conformi a norme nazionali esistenti. |
2.6. |
I dispositivi e componenti di attacco meccanico sono classificati come segue in base al tipo. |
2.6.1. |
Classe A. Ganci a sfera e supporti comprendenti una parte sferica di 50 mm di diametro e dei supporti sul veicolo trainante per l'aggancio al rimorchio mediante un attacco sferico — cfr. allegato 5, paragrafo 1. |
2.6.1.1. |
Classe da A50-1 a 50-5. Ganci a sfera standard di 50 mm di diametro con dispositivo di fissaggio bullonato a flangia. |
2.6.1.2. |
Classe A50-X. Ganci a sfera e supporti di 50 mm di diametro non standard. |
2.6.2. |
Classe B. Attacchi sferici montati sul timone dei rimorchi per il collegamento al gancio a sfera di 50 mm di diametro del veicolo trainante — cfr. allegato 5, paragrafo 2. |
2.6.2.1. |
Classe B50-X. Attacchi sferici di 50 mm di diametro non standard. |
2.6.3. |
Classe C. Dispositivi di attacco di timone con perno di 50 mm di diametro e con una campana ed un perno automatico di chiusura e di bloccaggio sul veicolo trainante per l'agganciamento al rimorchio mediante l'occhione del timone — cfr. allegato 5, paragrafo 3. |
2.6.3.1. |
Classe da C50-1 a 50-7. Dispositivi di attacco di timone con perno di 50 mm di diametro standard. |
2.6.3.2. |
Classe C50-X. Dispositivi di attacco di timone con perno di 50 mm di diametro non standard. |
2.6.4. |
Classe D. Occhioni di timone che presentano un foro parallelo adatto a un perno di 50 mm di diametro e montati al timone dei rimorchi per il collegamento ai dispositivi di attacco automatico di timone — cfr. allegato 5, paragrafo 4. |
2.6.4.1. |
Classe D50-A. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro standard per giunto saldato. |
2.6.4.2. |
Classe D50-B. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro standard per giunto filettato. |
2.6.4.3. |
Classe D50-C e 50-D. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro standard per giunto bullonato. |
2.6.4.4. |
Classe D50-X. Occhioni di timone con perno di 50 mm di diametro non standard. |
2.6.5. |
Classe E. Timoni non standard compresi i dispositivi a inerzia e analoghi elementi montati sulla parte anteriore del veicolo trainato, o sul telaio del veicolo, che sono idonei all'agganciamento al veicolo trainante mediante occhioni di timone, attacchi sferici o dispositivo di attacco simili — cfr. allegato 5, paragrafo 5. I timoni possono essere articolati in modo da potersi muovere liberamente sul piano verticale e quindi non sostenere alcun carico verticale oppure essere fissati sul piano verticale e sostenere quindi un carico verticale (timoni rigidi). I timoni rigidi possono essere completamente rigidi oppure montati in modo flessibile. I timoni possono comprendere più componenti e possono essere regolabili oppure a gomito. Il presente regolamento si applica ai timoni che costituiscono unità a sé, quindi non parte integrante del telaio del veicolo trainato. |
2.6.6. |
Classe F. Alberi non standard compresi tutti i componenti e dispositivi tra i dispositivi di attacco, quali i ganci a sfera e i dispositivi di attacco del timone, e la struttura portante (ad esempio, la traversa posteriore), gli elementi portanti della carrozzeria o il telaio del veicolo trainante — cfr. allegato 5, paragrafo 6. |
2.6.7. |
Classe G. Le ralle sono dispositivi di attacco a piastra montati su veicoli trainanti che presentano un dispositivo di bloccaggio automatico dell'attacco per il collegamento a un perno di ralla di 50 mm di diametro montato su un semirimorchio — cfr. allegato 5, paragrafo 7. |
2.6.7.1. |
Classe G50. Ralle con perno di 50 mm di diametro standard. |
2.6.7.2. |
Classe G50-X. Ralle con perno di 50 mm di diametro non standard. |
2.6.8. |
Classe H. I perni di ralla, diametro di 50 mm, sono dispositivi montati su un semirimorchio per assicurare il collegamento alla ralla del veicolo trainante — cfr. allegato 5, paragrafo 8. |
2.6.8.1. |
Classe H50-X. Perni di ralla con perno di 50 mm di diametro non standard. |
2.6.9. |
Classe J. Piastre di montaggio non standard compresi tutti i componenti e dispositivi per il collegamento delle ralle alla struttura portante o al telaio del veicolo trainante. La piastra di montaggio può consentire il movimento orizzontale, ottenendo così una ralla scorrevole — cfr. allegato 5, paragrafo 9. |
2.6.10. |
Classe K. I dispositivi di attacco a gancio standard da usare in combinazione con i corrispondenti occhioni di timone toroidali della classe L — cfr. allegato 5, paragrafo 10. |
2.6.11. |
Classe L. Gli occhioni di timone toroidali standard da usare con i corrispondenti dispositivi di attacco a gancio della classe K — cfr. allegato 5, paragrafo 4. |
2.6.12. |
Classe S. I dispositivi e componenti che non sono conformi a nessuna delle classi da A a L o T summenzionate e che sono utilizzati, ad esempio, per trasporti pesanti speciali oppure sono specifici di alcune nazioni e che rientrano in norme nazionali esistenti. |
2.6.13. |
Classe T. Dispositivi specifici di attacco a timone non automatico non standard, che possono essere separati solo ricorrendo all'impiego di attrezzi e che sono in genere utilizzati per i rimorchi delle bisarche. Vengono omologati come coppia adattata. |
2.7. |
I cunei di guida sono dispositivi o componenti montati sui semirimorchi che, con la ralla, controllano la guida forzata del rimorchio. |
2.8. |
I sistemi di comando a distanza sono dispositivi e componenti che consentono l'azionamento del dispositivi di attacco dal lato del veicolo oppure dalla cabina di guida del veicolo. |
2.9. |
Le spie sono dispositivi e componenti che indicano nella cabina di guida l'avvenuto agganciamento e l'inserimento dei dispositivi di bloccaggio. |
2.10. |
Si intendono per «tipo di dispositivo di attacco o di componente» dispositivi o componenti che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda: |
2.10.1. |
il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore o del fornitore; |
2.10.2. |
la classe di attacco di cui al paragrafo 2.6; |
2.10.3. |
la forma esterna, le dimensioni principali o una differenza essenziale di configurazione inclusi i materiali usati; e |
2.10.4. |
i valori caratteristici D, Dc, S, V e U di cui al paragrafo 2.11. |
2.11. |
I valori caratteristici D, Dc, S, V e U sono definiti o determinati come segue. |
2.11.1. |
Il valore D o Dc è il valore di riferimento teorico per le forze orizzontali nel veicolo trainante e nel rimorchio ed è utilizzato come base per i carichi orizzontali nelle prove dinamiche. Per i dispositivi e componenti di attacco meccanico che non hanno la funzione di sostenere carichi verticali applicati, il valore è:
Per i dispositivi e componenti di attacco meccanico per rimorchi ad asse centrale di cui al punto 2.13, il valore è:
Per ralle della classe G, perni di ralla della classe H e piastre di montaggio della classe J, definiti al paragrafo 2.6, il valore è:
dove: T è la massa massima tecnicamente ammessa per il veicolo trainante, espressa in tonnellate. Ove pertinente, ciò include il carico verticale applicato da un rimorchio ad asse centrale. R è la massa massima tecnicamente ammessa, espressa in tonnellate, di un rimorchio con timone libero di muoversi sul piano verticale, oppure di un semirimorchio. (2) C è la massa, espressa in tonnellate, trasmessa al suolo dagli assi del rimorchio ad asse centrale, definito al paragrafo 2.13, una volta collegato al veicolo trainante e caricato fino alla massa massima tecnicamente ammessa (2). Per i rimorchi ad asse centrale (3) di categoria O1 e O2 la massa massima tecnicamente ammessa sarà quella dichiarata dal costruttore del veicolo trainante. g è l'accelerazione dovuta alla forza di gravità (pari a 9,81 m/s2). U è definito al paragrafo 2.11.2. S è definito al paragrafo 2.11.3. |
2.11.2. |
Il valore U è la massa verticale, espressa in tonnellate, applicata sulla ralla dal semirimorchio alla massa massima tecnicamente ammessa (2). |
2.11.3. |
Il valore S è la massa verticale, espressa in chilogrammi, applicata in condizioni statiche sull'attacco dal rimorchio ad asse centrale, definito al paragrafo 2.13, alla massa massima tecnicamente ammessa (2). |
2.11.4. |
Il valore V è il valore di riferimento teorico dell'ampiezza della forza verticale esercitata sull'attacco dal rimorchio ad asse centrale alla massa massima tecnicamente ammessa superiore a 3,5 tonnellate. Il valore V è usato come base per le forze verticali nelle prove dinamiche.
dove: a è un'accelerazione verticale equivalente sull'attacco in funzione del tipo di sistema di sospensioni dell'asse posteriore del veicolo trainante. Per sospensioni pneumatiche (o sistemi di sospensioni con caratteristiche di smorzamento equivalenti). a = 1,8 m/s2 Per altri tipi di sospensioni: a = 2,4 m/s2 X è la lunghezza della superficie di carico del rimorchio, espressa in metri (cfr. figura 1). L è la distanza dal centro dell'occhione del timone al centro dell'assieme asse, espressa in metri (cfr. figura 1). Nota: (se inferiore a 1,0, si adotterà un valore pari a 1,0).
|
2.12. |
Simboli e definizioni utilizzati nell'allegato 6 del presente regolamento.
Deponenti:
|
2.13. |
Si intende per «rimorchio ad asse centrale» un rimorchio che presenta un timone che non può muoversi sul piano verticale indipendentemente dal rimorchio e con asse o assi disposti in prossimità del centro di gravità del rimorchio, sotto carico uniforme. Il carico verticale applicato all'attacco del veicolo trainante non supererà il 10 % della massa massima del rimorchio o, se inferiore, 1 000 kg. Si intende per massa massima del rimorchio ad asse centrale la massa totale trasmessa al suolo dall'asse o dagli assi del rimorchio quando questo è agganciato a un veicolo trainante e quando il relativo carico è pari alla massa massima tecnicamente ammessa (4). |
2.14. |
Con «accoppiamento geometrico» si intende che la configurazione e la geometria di un dispositivo o delle parti che lo compongono è tale da impedirne l'apertura o il disinserimento con qualsiasi forza o componente di forza cui sono soggetti durante l'utilizzo normale o le prove. |
2.15. |
Si intendono per «tipo di veicolo» i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali nelle zone in cui è fissato il dispositivo o componente di attacco meccanico. Ciò vale sia per il veicolo trainante sia per il rimorchio. |
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1. |
La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale oppure dal suo rappresentante debitamente accreditato. |
3.2. |
Per ciascun tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico la domanda deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni, ad esempio tramite il modulo di comunicazione riportato nell'allegato 1. |
3.2.1. |
Informazioni dettagliate su tutti i marchi di fabbrica o commerciali del costruttore o del fornitore applicabili al dispositivo o componente di attacco. |
3.2.2. |
Disegni dettagliati in tre copie che definiscano adeguatamente il dispositivo o componente e che ne specifichino le modalità di montaggio sul veicolo; i disegni devono illustrare la posizione e lo spazio disponibile per il numero di omologazione e altri contrassegni come indicato al paragrafo 7. |
3.2.3. |
Una dichiarazione dei valori D, Dc, S, V e U applicabili, definiti al paragrafo 2.11. Per i supporti di classe A una dichiarazione delle masse massime ammissibili per il veicolo trainante e il rimorchio e il carico statico verticale massimo ammissibile applicato sulla sfera di traino consigliato dal costruttore del veicolo trainante. |
3.2.3.1. |
I valori caratteristici devono essere almeno pari a quelli applicabili alle masse massime ammissibili per il veicolo trainante, il rimorchio e l'insieme. |
3.2.4. |
Una descrizione tecnica dettagliata del dispositivo o componente che specifichi in particolare il tipo e i materiali utilizzati. |
3.2.5. |
Restrizioni riguardanti i veicoli su cui montare l'attacco — cfr. allegato 1, paragrafo 12, e allegato 5, paragrafo 3.4. |
3.2.6. |
Un campione, più gli eventuali ulteriori campioni richiesti dalle autorità o dal servizio tecnico che provvedono all'omologazione. |
3.2.7. |
Tutti i campioni devono essere allo stato finito con trattamento superficiale finale, tranne nel caso in cui si tratti di verniciatura o rivestimento con polvere epossidica. |
3.2.8. |
Per i dispositivi o componenti di attacco meccanico destinati ad un tipo di veicolo specifico, il costruttore del dispositivo o componente è tenuto a presentare anche i dati di montaggio indicati dal costruttore del veicolo. Le autorità e i servizi tecnici di omologazione hanno la facoltà di richiedere la presentazione di un veicolo rappresentativo del tipo. |
4. PRESCRIZIONI GENERALI PER DISPOSITIVI O COMPONENTI DI ATTACCO MECCANICO
4.1. |
Ciascun campione deve essere conforme alle specifiche dimensionali e di resistenza fissate agli allegati 5 e 6. Le prove specificate nell'allegato 6 non devono registrare cricche, fratture o deformazione permanente eccessiva in grado di pregiudicare l'adeguato funzionamento del dispositivo o componente. |
4.2. |
Tutte le parti del dispositivo o componente di attacco meccanico il cui malfunzionamento può provocare il distacco del veicolo dal rimorchio devono essere realizzate in acciaio. È ammesso l'utilizzo di altri materiali a condizione che il costruttore ne comprovi l'equivalenza all'autorità di omologazione o servizio tecnico della parte contraente che applica il presente regolamento. |
4.3. |
L'azionamento dei dispositivi o componenti di attacco meccanico deve garantire condizioni di sicurezza e l'agganciamento e sganciamento devono poter essere eseguiti da una sola persona senza ricorrere ad alcun attrezzo. Fatta eccezione per gli attacchi della classe T, sono ammessi esclusivamente i dispositivi che consentono l'agganciamento automatico dei rimorchi aventi una massa massima tecnicamente ammessa superiore a 3,5 tonnellate. |
4.4. |
I dispositivi o componenti di attacco meccanico devono essere progettati e realizzati in modo tale che, in condizioni normali di utilizzo e con la corretta manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura, continuino a funzionare in modo soddisfacente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento. |
4.5. |
Tutti i dispositivi o componenti di attacco meccanico devono essere progettati per l'accoppiamento geometrico e la posizione di chiusura deve essere fissata almeno una volta da un ulteriore dispositivo di accoppiamento geometrico salvo diversa indicazione nell'allegato 5. In alternativa possono essere previsti due o più dispositivi separati per garantire l'integrità del meccanismo, a condizione che ciascun dispositivo sia progettato per l'accoppiamento geometrico e venga sottoposto singolarmente alle prove prescritte nell'allegato 6. L'accoppiamento geometrico deve essere conforme alla definizione di cui al paragrafo 2.14. L'utilizzo di forze elastiche è ammesso unicamente per la chiusura del dispositivo e per impedire che la vibrazione provochi lo spostamento delle parti del dispositivo in punti in cui potrebbe aprirsi o scollegarsi. Il malfunzionamento o l'assenza anche di una sola molla non deve essere sufficiente a consentire l'apertura o lo sganciamento dell'intero dispositivo. |
4.6. |
Ciascun dispositivo o componente deve essere accompagnato da istruzioni di funzionamento e di montaggio che assicurino a una persona esperta le informazioni sufficienti per un'installazione corretta sul veicolo e un azionamento appropriato — cfr. anche allegato 7. Le istruzioni devono essere redatte almeno nella lingua del paese in cui il dispositivo o componente verrà messo in vendita. Nel caso di dispositivi e componenti forniti come dotazione originale da costruttori di veicoli o carrozzieri, le istruzioni di montaggio non sono obbligatorie ma questi ultimi sono tenuti ad assicurare che l'operatore del veicolo disponga delle istruzioni necessarie per il corretto utilizzo del dispositivo o componente di attacco. |
4.7. |
Per i dispositivi e componenti di classe A, o eventualmente classe S, da utilizzare con rimorchi di massa massima ammessa non superiore a 3,5 tonnellate, e prodotti da costruttori che non sono in alcun modo correlati al costruttore del veicolo e destinati al montaggio nel mercato post-vendita, l'altezza e le altre caratteristiche di montaggio dell'attacco andranno, in ogni caso, verificate dall'autorità o servizio tecnico di omologazione in conformità con l'allegato 7, paragrafo 1. |
4.8. |
Per i dispositivi o componenti di attacco non standard, destinati ad applicazioni pesanti o altri usi, classe S e classe T, si applicano le prescrizioni pertinenti degli allegati 5, 6 e 7 relative ai dispositivi o componenti standard o non standard più simili. |
5. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE PER UN VEICOLO EQUIPAGGIATO CON UN DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ATTACCO MECCANICO
5.1. |
Qualora un costruttore di veicoli presenti domanda di omologazione per un veicolo equipaggiato con un dispositivo o componente di attacco meccanico oppure autorizzi l'utilizzo di un veicolo per il traino di qualsiasi tipo di rimorchio, questi, in caso di richiesta da parte di qualsiasi richiedente ufficialmente riconosciuto che faccia domanda di omologazione per un dispositivo o componente di attacco meccanico, o di richiesta da parte dell'autorità o servizio tecnico di omologazione di una parte contraente, è tenuto a mettere prontamente a disposizione di tale richiedente o di tale autorità o servizio tecnico di omologazione le informazioni indicate al paragrafo 5.3, per consentire al costruttore di dispositivi o componenti di attacco di progettare e realizzare adeguatamente un dispositivo o componente di attacco meccanico per tale veicolo. Qualsiasi richiedente ufficialmente riconosciuto che faccia domanda di omologazione per un dispositivo o componente di attacco meccanico riceverà, su richiesta, tutte le informazioni indicate al paragrafo 5.3 in possesso dell'autorità omologante. |
5.2. |
La domanda di omologazione di un tipo di veicolo relativamente al montaggio di un dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere presentata dal costruttore di veicoli oppure dal suo rappresentante debitamente accreditato. |
5.3. |
Deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni che consentano all'autorità omologante di compilare il modulo di comunicazione riportato nell'allegato 2. |
5.3.1. |
Una descrizione dettagliata del tipo di veicolo e del dispositivo o componente di attacco meccanico e, su richiesta dell'autorità o servizio tecnico di omologazione, una copia del modulo di omologazione per il dispositivo o componente. |
5.3.2. |
Le informazioni devono comprendere le masse massime ammesse per il veicolo trainante e il veicolo trainato, la distribuzione della massa massima ammessa del veicolo trainante tra gli assi, le masse massime ammesse sull'asse, il carico verticale massimo ammesso applicabile sulla parte posteriore del veicolo trainante e i dettagli e/o disegni relativi ai punti di montaggio per il dispositivo o componente ed eventuali piastre di rinforzo aggiuntive, staffe di appoggio ecc., necessarie per il fissaggio saldo del dispositivo o componente di attacco meccanico al veicolo trainante. |
5.3.2.1. |
La condizione di carico in cui deve essere misurata l'altezza della sfera di traino dei veicoli di categoria M1 — cfr. paragrafo 2 dell'allegato 7, appendice 1. |
5.3.3. |
Disegni dettagliati in tre copie che consentano di identificare adeguatamente il dispositivo o componente e che ne specifichino le modalità di montaggio sul veicolo; i disegni devono illustrare la posizione e lo spazio disponibile per il numero di omologazione e altri contrassegni come indicato al paragrafo 7. |
5.3.4. |
Una descrizione tecnica dettagliata del dispositivo o componente, che specifichi in particolare il tipo e i materiali utilizzati. |
5.3.5. |
Una dichiarazione dei valori D, Dc, S, V e U applicabili e definiti al paragrafo 2.11. |
5.3.5.1. |
I valori caratteristici devono essere almeno pari a quelli applicabili alle masse massime ammissibili per il veicolo trainante, il rimorchio e l'insieme. |
5.3.6. |
Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare ed equipaggiato con un dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere presentato all'autorità o servizio tecnico di omologazione, i quali hanno la facoltà di richiedere ulteriori campioni del dispositivo o componente. |
5.3.7. |
Un veicolo che non disponga di tutti i componenti corrispondenti al tipo può essere accettato a condizione che il richiedente sia in grado di comprovare alle autorità o servizio tecnico omologante che l'assenza dei componenti non altera minimamente l'esito del controllo per quanto riguarda le prescrizioni del presente regolamento. |
6. PRESCRIZIONI GENERALI PER VEICOLI EQUIPAGGIATI CON UN DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ATTACCO MECCANICO
6.1. |
Il dispositivo o componente di attacco meccanico in dotazione al veicolo deve essere omologato in conformità delle prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e allegati 5 e 6 del presente regolamento. |
6.2. |
Il montaggio del dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del presente regolamento. |
6.3. |
Devono essere fornite istruzioni di funzionamento per l'uso del dispositivo o componente di attacco, comprensive di eventuali istruzioni speciali per operazioni diverse da quelle normalmente associate al tipo di dispositivo o componente di attacco e di istruzioni per l'agganciamento e sganciamento in diversi modi di funzionamento, ad esempio a varie angolazioni tra il veicolo trainante e il veicolo trainato. Ciascun veicolo sarà accompagnato da queste istruzioni di funzionamento redatte almeno nella lingua del paese in cui sarà messo in vendita. |
7. CONTRASSEGNI
7.1. |
I tipi di dispositivi e componenti di attacco meccanico per i quali è richiesta l'omologazione devono essere contrassegnati dal marchio di fabbrica o commerciale del costruttore, fornitore o richiedente. |
7.2. |
Deve essere garantito uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione di cui al paragrafo 8.5, illustrato anche nell'allegato 3. Tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al paragrafo 3.2.2. |
7.3. |
In prossimità del marchio di omologazione di cui ai paragrafi 7.2 e 8.5, il dispositivo o componente di attacco meccanico deve essere contrassegnato con la classe di attacco, di cui al paragrafo 2.6, e con i valori caratteristici pertinenti definiti nel paragrafo 2.11 e illustrati nell'allegato 4. La posizione di questi contrassegni deve essere indicata nei disegni di cui al paragrafo 3.2.2. Non è necessario indicare i valori caratteristici qualora tali valori siano definiti nella classificazione riportata nel presente regolamento, ad esempio le classi da A50-1 a A50-5. |
7.4. |
Qualora il dispositivo o componente di attacco meccanico sia omologato con valori caratteristici diversi nell'ambito della stessa classe di attacco o dispositivo, sul dispositivo o componente possono essere indicati al massimo due valori. |
7.5. |
Se il campo di applicazione del dispositivo o componente di attacco meccanico presenta delle restrizioni d'uso, ad esempio non va usato con i cunei di guida, tali restrizioni devono essere indicate sul dispositivo o componente. |
7.6. |
Tutti i contrassegni devono essere apposti in maniera permanente ed essere leggibili una volta installato il dispositivo o componente sul veicolo. |
8. OMOLOGAZIONE
8.1. |
Se i campioni del tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione viene concessa subordinatamente alla piena conformità alle prescrizioni del paragrafo 10. |
8.2. |
A ciascun tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre indicano la serie di modifiche comprendente le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data della concessione dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo o componente di cui al presente regolamento. |
8.3. |
La notifica dell'omologazione oppure dell'estensione, del rifiuto o della revoca dell'omologazione o della cessazione definitiva della produzione, relativamente a un tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento, sarà comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, tramite un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell'allegato 1 o 2 del presente regolamento. |
8.4. |
Oltre al marchio prescritto al paragrafo 7.1, su ciascun dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento viene apposto, nello spazio di cui al paragrafo 7.2, un marchio di omologazione descritto nel paragrafo 8.5. |
8.5. |
Il marchio di omologazione è un marchio internazionale che prevede: |
8.5.1. |
un cerchio intorno alla lettera «E» seguita dal numero distintivo della nazione che ha concesso l'omologazione (5); |
8.5.2. |
il numero di omologazione prescritto al paragrafo 8.2; |
8.5.3. |
il marchio e il numero di omologazione devono essere posizionati come indicato nell'esempio dell'allegato 3. |
9. MODIFICHE AL DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ATTACCO MECCANICO O AL VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
9.1. |
Qualsiasi modifica apportata al tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico oppure al veicolo di cui al paragrafo 2.10 deve essere notificata all'autorità o servizio tecnico di omologazione che ha concesso l'omologazione. L'autorità o servizio tecnico di omologazione può quindi: |
9.1.1. |
considerare improbabile che tali modifiche possano determinare conseguenze negative di rilievo e che il dispositivo, componente o veicolo resti conforme alle prescrizioni; oppure |
9.1.2. |
richiedere un ulteriore verbale di prova. |
9.2. |
La conferma oppure il rifiuto dell'omologazione, con indicazione della modifica apportata, deve essere comunicata alle parti contraenti che applicano il presente regolamento nel rispetto della procedura prescritta al paragrafo 8.3. |
9.3. |
L'autorità o servizio tecnico di omologazione che rilascia un'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e deve informarne le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento nel rispetto della procedura prescritta al paragrafo 8.3. |
10. CONFORMITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
10.1. |
Il titolare dell'omologazione deve assicurarsi che i risultati delle prove di conformità di produzione siano registrati e che i documenti allegati restino a disposizione per un periodo di tempo concordato con l'autorità o servizio tecnico di omologazione. Tale periodo non deve essere superiore a 10 anni a partire dalla cessazione definitiva della produzione. |
10.2. |
L'autorità o servizio tecnico di omologazione che ha concesso l'omologazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità di produzione applicati in ciascun impianto produttivo. Tali verifiche avranno luogo normalmente ogni due anni. |
11. SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
11.1. |
L'omologazione concessa in relazione a un tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento può essere revocata in caso di mancata conformità alle prescrizioni oppure se un dispositivo o componente recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato. |
11.2. |
Qualora una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revochi un'omologazione precedentemente concessa, la stessa deve renderne immediata notifica alle altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, utilizzando un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell'allegato 1 o 2 del presente regolamento. |
12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
12.1. |
Qualora il titolare dell'omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di dispositivo o componente di attacco meccanico omologato ai sensi del presente regolamento, questi deve informarne l'autorità o servizio tecnico che ha concesso l'omologazione. Al ricevimento della comunicazione in oggetto, l'autorità o servizio tecnico di omologazione deve informarne le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, utilizzando un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell'allegato 1 o 2 del presente regolamento. |
13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Fino a diversa comunicazione prodotta al segretario generale delle Nazioni Unite, le parti contraenti che applicano il presente regolamento e che sono Stati membri della Comunità europea (al momento dell'adozione della serie di modifiche 01, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Regno Unito, Lussemburgo, Finlandia e Grecia), dichiarano che, in relazione ai dispositivi e componenti di attacco meccanico, riconoscono come vincoli esclusivi gli obblighi previsti dall'accordo a cui è allegato il presente regolamento in riferimento ai dispositivi e componenti destinati ai veicoli di categoria diversa da M1.
14. NOMINATIVI E RECAPITI DEI SERVIZI TECNICI RESPONSABILI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
14.1. |
Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretario generale delle Nazioni Unite i nominativi e i recapiti dei servizi tecnici responsabili dell'esecuzione delle prove di omologazione, nonché i dati degli organi amministrativi competenti per la concessione delle omologazioni e a cui vanno inviati i moduli che certificano l'omologazione oppure l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione oppure la cessazione definitiva della produzione, rilasciati in altri paesi. |
ALLEGATO 1
COMUNICAZIONE
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
ALLEGATO 2
COMUNICAZIONE
[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
ALLEGATO 3
ESEMPIO DI DISPOSIZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
a = minimo 8 mm
Il dispositivo o componente di attacco meccanico o il veicolo recante il marchio di approvazione illustrato in alto è un dispositivo o componente omologato nei Paesi Bassi (E4), con numero di omologazione 2439, che soddisfa le prescrizioni relative alla serie di modifiche 01 del presente regolamento.
Nota: Il numero di omologazione e gli altri simboli devono essere collocati in prossimità del cerchio e sopra o sotto la lettera «E» oppure a destra o a sinistra di tale lettera. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. È preferibile non utilizzare numeri romani nei numeri di omologazione per evitare confusioni con altri simboli.
ALLEGATO 4
ESEMPI DI DISPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO DEI VALORI CARATTERISTICI
1. |
Tutti i dispositivi o i componenti di attacco meccanico devono essere contrassegnati con la classe del dispositivo o del componente. Deve inoltre essere presente un contrassegno indicante la capacità espressa nei valori caratteristici definiti al paragrafo 2.11 del presente regolamento. |
1.1. |
Tutte le lettere e numeri devono presentare un'altezza non inferiore al numero di omologazione, vale a dire a/3 laddove a è pari a 8 mm. |
1.2. |
I valori caratteristici applicabili a ciascun dispositivo o componente da contrassegnare sono riportati nella tabella seguente — cfr. inoltre il paragrafo 7.3 del presente regolamento. TABELLA 1 — Valori caratteristici da apporre sui dispositivi o componenti di attacco
Esempi: C50-X D130 Dc90 S1000 V35 identifica i dispositivi di attacco di timone non standard della classe C50-X che presentano un valore D massimo di 130 kN, un valore Dc massimo ammesso di 90 kN, una massa statica verticale applicata massima ammessa di 1 000 kg e un valore V massimo ammesso di 35 kN. A50-X D20 S120 identifica un supporto di rimorchio standard con giunto a testa sferica di classe A50-X che presenta un valore D massimo di 20 kN e una massa statica verticale applicata massima ammessa di 120 kg. |
ALLEGATO 5
PRESCRIZIONI PER DISPOSITIVI O COMPONENTI DI ATTACCO MECCANICO
1. GANCI A SFERA E SUPPORTI
Le prescrizioni stabilite nei paragrafi da 1.1 a 1.5 del presente allegato si applicano a tutti i ganci a sfera e supporti della classe A. Nel paragrafo 1.6 sono illustrate in dettaglio le prescrizioni ulteriori da osservare per i ganci a sfera di 50 mm di diametro standard muniti di dispositivi di fissaggio bullonati a flangia.
1.1. |
I ganci a sfera della classe A devono essere conformi alla figura 2 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne.
|
1.2. |
La forma e le dimensioni dei supporti devono soddisfare le prescrizioni del costruttore del veicolo riguardanti i punti di fissaggio e, se necessario, ulteriori dispositivi o componenti di montaggio. |
1.3. |
Ganci a sfera amovibili |
1.3.1. |
Nel caso di ganci a sfera o componenti amovibili che non sono fissati tramite bulloni, ad esempio la classe A50-X, il punto di collegamento e il dispositivo di bloccaggio devono essere progettati per l’accoppiamento geometrico. |
1.3.2. |
Nel caso di un gancio a sfera o di un componente amovibile che è possibile omologare a parte per l’utilizzo con una vasta gamma di supporti per veicoli diversi, ad esempio la classe A50-X, lo spazio libero, quando tale gancio a sfera è montato sul supporto, deve essere pari a quanto prescritto nell’allegato 7, figura 25. |
1.4. |
Ganci a sfera e dispositivi trainanti devono essere in grado di soddisfare le prove indicate nell’allegato 6, paragrafo 3.1. |
1.5. |
I costruttori di supporti devono prevedere dei punti di fissaggio ai quali fissare i dispositivi o attacchi secondari necessari a consentire l’arresto automatico del rimorchio in caso di apertura dell’attacco principale. Tale requisito è necessario per ottenere la conformità del veicolo alle prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.2.9 del regolamento n. 13 NU/CEE — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura. |
1.5.1. |
I punti di fissaggio per un attacco secondario e/o cavo di rottura devono essere collocati in posizione tale da non limitare, quando l’attacco secondario o il cavo di rottura sono in funzione, la normale articolazione dell’attacco né interferire con il funzionamento normale del sistema di frenatura a inerzia. I singoli punti di fissaggio devono essere collocati nel raggio di 100 mm del piano verticale che passa per il centro di snodo dell’attacco. Qualora ciò non sia possibile, è necessario prevedere due punti di attacco, uno per ciascun lato dell’asse verticale ed equidistanti dall’asse centrale di un massimo di 250 mm. I punti di fissaggio devono essere collocati in posizione quanto più arretrata ed alta possibile. |
1.6. |
Prescrizioni particolari per ganci a sfera e supporti a flangia standard delle classi da A50-1 a A50-5 |
1.6.1. |
Le dimensioni dei ganci a sfera e dei supporti a flangia della classe A50-1 devono corrispondere a quanto indicato nella figura 3 e nella tabella 2. |
1.6.2. |
Le dimensioni dei ganci a sfera e dei supporti a flangia delle classi A50-2, A50-3, A50-4 e A50-5 devono corrispondere a quanto indicato nella figura 4 e nella tabella 2. |
1.6.3. |
I ganci a sfera e supporti a flangia delle classi da A50-1 a A50-5 devono risultare idonei e, superate le prove di verifica, in possesso dei valori caratteristici indicati nella tabella 3.
TABELLA 2 — Dimensioni dei giunti di rimorchio a testa sferica a flangia standard (in mm), cfr. figure 3 e 4.
TABELLA 3 — Valori caratteristici per giunti di rimorchio a testa sferica a flangia standard
|
1.7. |
I costruttori di ganci a sfera e supporti destinati al montaggio nel mercato post-vendita e che non sono in alcun modo correlati al costruttore del veicolo corrispondente devono essere al corrente delle prescrizioni relative allo snodo dell’attacco indicate al paragrafo 2 del presente allegato, e devono conformarsi alle relative prescrizioni di cui all’allegato 7 del presente regolamento. |
2. ATTACCHI SFERICI
2.1. |
Gli attacchi sferici della classe B50 devono essere progettati in modo da consentirne l’utilizzo sicuro in combinazione ai ganci a sfera descritti al paragrafo 1 del presente allegato e conservare le caratteristiche prescritte. Gli attacchi sferici devono essere progettati in modo tale da assicurare un agganciamento sicuro, anche in caso di usura dei dispositivi di attacco. |
2.2. |
Gli attacchi sferici devono essere in grado di soddisfare le prove stabilite nell’allegato 6, paragrafo 3.2. |
2.3. |
Ulteriori dispositivi (ad esempio di frenatura, stabilizzanti ecc.) non devono alterare il collegamento meccanico. |
2.4. |
In condizione non fissata al veicolo, l’attacco sferico deve presentare una rotazione orizzontale di almeno 90o rispetto a ciascun lato dell’asse del gancio a sfera e supporto descritti al paragrafo 1 del presente allegato. Contemporaneamente deve muoversi liberamente in verticale di 20o sopra e sotto la linea orizzontale. Inoltre, insieme all’angolo orizzontale di rotazione di 90o, deve sussistere la possibilità di rollio di 25o in entrambe le direzioni intorno all’asse orizzontale. A tutti gli angoli di rotazione orizzontali deve essere possibile la seguente articolazione:
|
3. DISPOSITIVI DI ATTACCO DI TIMONE
Le prescrizioni stabilite ai paragrafi da 3.1 a 3.6 del presente allegato si applicano a tutti i dispositivi di attacco di timone della classe C50. Le ulteriori prescrizioni che i dispositivi di attacco di timone standard delle classi da C50-1 a C50-6 devono soddisfare sono indicate al paragrafo 3.7.
3.1. |
Requisiti funzionali: tutti i dispositivi di attacco di timone devono essere in grado di soddisfare le prove fissate nell’allegato 6, paragrafo 3.3. |
3.2. |
Occhioni di timone idonei: i dispositivi di attacco di timone della classe C50 devono essere compatibili con tutti gli occhioni di timone e attacchi della classe D50 che presentano le caratteristiche specificate. |
3.3. Campana
I dispositivi di attacco di timone della classe C50 devono presentare una campana progettata in modo tale da guidare il corrispondente occhione di timone nell’attacco.
Se la campana, oppure una sua parte di sostegno, è in grado di ruotare intorno all’asse verticale, essa deve portarsi automaticamente nella posizione normale con il perno di attacco aperto e deve bloccarsi in tale posizione in modo da guidare adeguatamente l’occhione di timone in fase di agganciamento.
Se la campana, oppure una sua parte di sostegno, è in grado di ruotare intorno all’asse trasversale orizzontale, il giunto che consente tale rotazione deve essere bloccato in posizione normale con una coppia di bloccaggio. La coppia deve essere sufficiente ad impedire che una forza di 200 N applicata verticalmente verso l’alto sulla parte superiore della campana generi una deviazione del giunto dalla sua posizione normale. La coppia di bloccaggio deve essere maggiore di quella generata azionando la leva a mano descritta al paragrafo 3.6 del presente allegato. Deve essere possibile ripristinare manualmente la posizione normale della campana. La campana che ruota intorno all’asse trasversale orizzontale è omologata esclusivamente per una massa portante S fino a 50 kg e con un valore V fino a 5 kN.
Se la campana, oppure una sua parte di sostegno, viene ruotata intorno all’asse longitudinale, la rotazione deve essere frenata da una coppia di bloccaggio pari ad almeno 100 Nm.
Le dimensioni minime richieste per la campana dipendono dal valore D dell’attacco:
valore D ≤ 18 kN — larghezza 150 mm, altezza 100 mm
valore D > 18 kN ≤ 25 kN — larghezza 280 mm, altezza 170 mm
valore D > 25 kN — larghezza 360 mm, altezza 200 mm.
Gli angoli esterni della campana possono essere raccordati.
Sono ammesse campane di dimensioni inferiori per dispositivi di attacco di timone della classe C50-X se il relativo utilizzo è limitato a rimorchi ad asse centrale di massa massima ammessa fino a 3,5 tonnellate, oppure se per motivi tecnici è impossibile l’impiego di campane conformi alla tabella summenzionata e se, inoltre, sono disponibili dispositivi speciali, quali ad esempio ausili visivi, che assicurino l’esecuzione in condizioni di sicurezza dell’agganciamento automatico e se il campo di applicazione previsto nell’omologazione è limitato conformemente alle informazioni fornite dal costruttore del dispositivo di attacco nel modulo di comunicazione riportato nell’allegato 1.
3.4. Articolazione minima dell’occhione di timone agganciato
L’occhione di timone agganciato a un dispositivo di attacco di timone senza essere fissato al veicolo deve presentare i livelli di articolazione indicati di seguito. Se parte dell’articolazione è assicurata da un giunto speciale (solo dispositivi di attacco di timone della classe C50-X), il campo di applicazione, indicato nel modulo di comunicazione nell’allegato 1, è limitato ai casi enunciati nell’allegato 7, paragrafo 1.3.8.
3.4.1. |
± 90o in orizzontale intorno all’asse verticale dall’asse longitudinale del veicolo — cfr. figura 5.
|
3.4.2. |
± 20o in verticale intorno all’asse trasversale dal piano orizzontale del veicolo — cfr. figura 6.
|
3.4.3. |
Rotazione assiale di ± 25o intorno all’asse longitudinale dal piano orizzontale del veicolo — cfr. figura 7.
|
3.5. |
Bloccaggio per impedire lo sganciamento accidentale Nella posizione di chiusura il perno di attacco deve essere bloccato tramite due dispositivi ad accoppiamento geometrico, ciascuno dei quali deve rimanere bloccato in caso di guasto dell’altro. La posizione di chiusura e di bloccaggio dell’attacco deve essere indicata chiaramente all’esterno tramite un dispositivo meccanico. Deve essere possibile verificare la posizione dell’indicatore al tatto, ad esempio, al buio. Il dispositivo di segnalazione meccanica deve indicare l’inserimento dei due dispositivi di bloccaggio (condizione AND). Tuttavia è sufficiente che venga segnalato l’inserimento di un solo dispositivo di bloccaggio, se l’inserimento del secondo dispositivo di bloccaggio costituisce una caratteristica intrinseca di progettazione. |
3.6. Leve a mano
Le leve a mano devono essere ergonomiche e arrotondate all’estremità. In prossimità della leva a mano l’attacco non deve presentare spigoli vivi o punti di schiacciamento che potrebbero determinare lesioni durante l’azionamento dell’attacco. La forza necessaria per sganciare l’attacco, misurata senza l’occhione di timone, non deve superare i 250 N perpendicolarmente alla leva a mano e nel senso di manovra.
3.7. |
Prescrizioni particolari per dispositivi di attacco di timone standard per le classi da C50-1 a C50-6 |
3.7.1. |
La rotazione dell’occhione di timone intorno all’asse trasversale deve essere conseguita grazie alla forma sferica del perno di attacco (e non mediante un giunto). |
3.7.2. |
I carichi di trazione e compressione esercitati lungo l’asse longitudinale e dovuti alla distanza fra il perno di attacco e l’occhione di timone devono essere attenuati tramite dispositivi elastici e/o di smorzamento (tranne C50-1). |
3.7.3. |
Le dimensioni devono corrispondere a quelle indicate nella figura 8 e nella tabella 4. |
3.7.4. |
Gli attacchi devono risultare idonei e, superate le prove di verifica, in possesso dei valori caratteristici indicati nella tabella 5. |
3.7.5. |
L’attacco deve essere aperto mediate una leva a mano sull’attacco (non tramite sistemi di comando a distanza).
TABELLA 4 — Dimensioni dei dispositivi di attacco di timone standard (in mm) — cfr. figura 8
TABELLA 5 — Valori caratteristici dei dispositivi di attacco di timone standard
|
4. OCCHIONI DI TIMONE
4.1. |
Prescrizioni generali per occhioni di timone della classe D50 Tutti gli occhioni di timone della classe D50 devono essere in grado di soddisfare le prove stabilite nell’allegato 6, paragrafo 3.4. Gli occhioni di timone della classe D50 sono destinati all’utilizzo in combinazione a dispositivi di attacco di timone C50. Gli occhioni di timone non devono essere in grado di ruotare assialmente (dal momento che gli attacchi corrispondenti possono ruotare). Se gli occhioni di timone della classe D50 sono muniti di manicotti, questi devono essere conformi alle dimensioni illustrate nella figura 9 (non ammesse per la classe D50-C) o nella figura 10. I manicotti non devono essere saldati negli occhioni di timone. Gli occhioni di timone della classe D50 devono presentare le dimensioni prescritte al paragrafo 4.2. La forma del gambo per gli occhioni di timone della classe D50-X non è specificata, tuttavia per una distanza di 210 mm dal centro dell’occhione l’altezza «h» e la larghezza «b» devono rientrare nei limiti riportati nella tabella 6.
TABELLA 6 — Dimensioni degli occhioni di timone di tipo D50-A e D50-X Cfr. figura 11
TABELLA 7 — Valori caratteristici per occhioni di timone standard
|
4.2. |
Prescrizioni particolari per occhioni di timone della classe D50 |
4.2.1. |
Gli occhioni di timone delle classi D50-A e D50-X devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 11.
|
4.2.2. |
Gli occhioni di timone della classe D50-B devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 12.
|
4.2.3. |
Gli occhioni di timone delle classi D50-C e D50-D devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 13.
|
4.2.4. |
Gli occhioni di timone delle classi D50-C e D50-D devono essere muniti dei manicotti chiusi illustrati nella figura 10. |
4.3. |
Valori di carico per occhioni di timone standard Gli occhioni di timone standard e i mezzi di fissaggio devono essere idonei ai valori di carico stabiliti nella tabella 7 e sottoposti alle apposite prove. |
4.4. |
Prescrizioni generali per occhioni di timone toroidali della classe L |
4.4.1. |
Gli occhioni di timone toroidali della classe L sono destinati all’utilizzo in combinazione con gli attacchi a gancio della classe K. |
4.4.2. |
Se utilizzati insieme a un attacco a gancio della classe K, gli occhioni di timone devono soddisfare i requisiti di articolazione prescritti al paragrafo 10.2 del presente allegato. |
4.4.3. |
Gli occhioni di timone toroidali della classe L devono presentare le dimensioni illustrate nella figura 14 e nella tabella 8.
|
4.4.4. |
Gli occhioni di timone toroidali della classe L devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.4, e devono essere idonei ai valori caratteristici riportati nella tabella 9. TABELLA 8 — Dimensioni degli occhioni di timone toroidali della classe L — cfr. figura 14 (dimensioni espresse in mm)
TABELLA 9 — Valori caratteristici per occhioni di timone toroidali della classe L
|
5. TIMONI
5.1. |
I timoni della classe E devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.3. |
5.2. |
Per assicurare il collegamento al veicolo trainante, i timoni possono essere muniti di attacchi sferici, definiti al paragrafo 2, oppure di occhioni di timone, definiti al paragrafo 4 del presente allegato. Gli attacchi sferici e gli occhioni di timone possono essere fissati tramite avvitamento, bullonatura oppure saldatura. |
5.3. |
Dispositivi di regolazione dell’altezza per timoni articolati |
5.3.1. |
I timoni articolati devono essere muniti di dispositivi atti alla regolazione del timone rispetto all’altezza del dispositivo di attacco o della campana. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da consentirne la regolazione da parte di una sola persona e senza l’utilizzo di attrezzi o altri ausili. |
5.3.2. |
I dispositivi per la regolazione dell’altezza devono consentire di innalzare o abbassare gli occhioni di timone o i giunti di rimorchio a testa sferica a una distanza di almeno 300 mm dal suolo. Entro tale intervallo la regolazione del timone deve essere continua, oppure con gradini massimi di 50 mm misurati in corrispondenza dell’occhione di timone o del giunto di rimorchio a testa sferica. |
5.3.3. |
I dispositivi di regolazione dell’altezza non devono intralciare la libertà di movimento del timone dopo l’agganciamento. |
5.3.4. |
I dispositivi di regolazione dell’altezza non devono intralciare l’azione di eventuali freni a inerzia. |
5.4. |
Nel caso di timoni combinati a freni ad inerzia, la distanza tra il centro dell’occhione di timone e l’estremità del gambo libero dell’occhione di timone non deve essere inferiore a 200 mm nella posizione di frenata. Con il gambo dell’occhione di timone completamente inserito, la distanza non deve essere inferiore ai 150 mm. |
5.5. |
I timoni destinati all’utilizzo su rimorchi ad asse centrale devono disporre contro le forze laterali di un momento resistente pari almeno alla metà del momento resistente contro le forze verticali. |
6. ALBERI
6.1. |
Gli alberi della classe F devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.3. |
6.2. |
Lo schema di foratura per il montaggio dei dispositivi di attacco di timone standard della classe C devono essere conformi alla figura 15 e alla tabella 10 in basso. |
6.3. |
Gli alberi non devono essere saldati al telaio, alla carrozzeria o ad altre parti del veicolo.
TABELLA 10 — Dimensioni di montaggio per dispositivi di attacco di timone standard (in mm) — cfr. figura 15
|
7. RALLE E CUNEI DI GUIDA
Le prescrizioni di cui ai paragrafi da 7.1 a 7.7 si applicano a tutte le ralle della classe G50.
Le ulteriori prescrizioni che devono essere soddisfatte dai dispositivi di attacco standard sono indicate al paragrafo 7.9.
I cunei di guida devono soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 7.8.
7.1. |
Perni di ralla idonei Le ralle della classe G50 devono essere progettate in modo da poterle utilizzare con i perni di attacco della classe H50 e, nello stesso tempo, presentare le caratteristiche specificate. |
7.2. |
Dispositivi di guida Le ralle devono essere equipaggiate con un dispositivo di guida che assicuri l’inserimento corretto del perno di attacco in tutta sicurezza. La larghezza dell’entrata del dispositivo di guida per ralle di 50 mm di diametro standard deve essere di almeno 350 mm (cfr. figura 16). Per le ralle di piccole dimensioni non standard della classe G50-X e che presentano un valore «D» massimo di 25 kN, la larghezza dell’entrata deve essere di almeno 250 mm.
TABELLA 11 — Dimensioni delle ralle standard (in mm) — cfr. figura 16
|
7.3. Articolazione minima della ralla
Se il perno di attacco è inserito e la ralla non è fissata a un veicolo o a una piastra di montaggio, considerando però l’effetto dei bulloni di montaggio, l’attacco deve consentire, contemporaneamente, i seguenti valori minimi di articolazione del perno di attacco:
7.3.1. |
± 90o intorno all’asse verticale (non per ralle a guida forzata). |
7.3.2. |
± 12o intorno all’asse orizzontale trasversalmente alla direzione di marcia. Tale angolo non è necessariamente sufficiente per le applicazioni fuoristrada. |
7.3.3. |
È ammessa la rotazione assiale intorno all’asse longitudinale fino a ± 3o. Tuttavia, su una ralla a oscillazione completa è possibile ottenere un angolo maggiore, a condizione che il meccanismo di bloccaggio consenta di limitare la rotazione fino a un massimo di ± 3o. |
7.4. Dispositivi di bloccaggio per impedire lo sganciamento delle ralle
La ralla deve essere bloccata in posizione agganciata tramite due dispositivi ad accoppiamento geometrico, ciascuno dei quali deve rimanere bloccato in caso di guasto dell’altro.
Il dispositivo di bloccaggio primario deve funzionare in automatico, mentre quello secondario può essere automatico oppure inserito a mano. Il dispositivo di bloccaggio secondario può essere progettato per funzionare in combinazione al dispositivo primario, fornendo al dispositivo primario un bloccaggio geometrico aggiuntivo. L’inserimento del dispositivo di bloccaggio secondario deve aver luogo esclusivamente in caso di inserimento corretto del dispositivo primario.
Il disinserimento accidentale dei dispositivi di bloccaggio non deve essere possibile. Il disinserimento deve richiedere un’azione volontaria da parte del conducente o dell’operatore del veicolo.
La posizione di bloccaggio e chiusura dell’attacco deve essere indicata visivamente da un dispositivo meccanico e deve essere possibile verificare la posizione dell’indicatore al tatto, ad esempio, per consentire il controllo al buio. Il dispositivo di segnalazione deve indicare l’inserimento sia del dispositivo di bloccaggio primario sia di quello secondario, è tuttavia sufficiente che venga segnalato l’inserimento di un solo dispositivo se l’inserimento dell’altro dispositivo costituisce una caratteristica concomitante e intrinseca di progettazione.
7.5. Meccanismi di azionamento o sbloccaggio
In posizione di chiusura è necessario impedire l’azionamento involontario o accidentale dei meccanismi di azionamento o sbloccaggio. Il sistema di bloccaggio deve essere configurato in modo che il disinserimento del dispositivo di bloccaggio richieda un’azione deliberata e consapevole finalizzata all’azionamento del meccanismo di sbloccaggio dell’attacco.
7.6. Finitura superficiale
Le superfici della piastra di attacco e del dispositivo di bloccaggio devono essere soddisfacenti dal punto di vista funzionale e accuratamente lavorate di macchina, fucinate, fuse oppure stampate alla pressa.
7.7. Prescrizioni di carico
Tutte le ralle devono soddisfare le prove descritte nell’allegato 6, paragrafo 3.7.
7.8. Cunei di guida
7.8.1. |
Le dimensioni dei cunei a guida forzata dei semirimorchi devono essere conformi a quanto illustrato nella figura 17.
|
7.8.2. |
Il cuneo di guida deve consentire un agganciamento sicuro e corretto e deve essere montato su molla. La resistenza della molla deve essere stabilita in modo da consentire l’aggancio di un semirimorchio scarico e in modo che, con il semirimorchio a pieno carico, il cuneo di guida sia stabilmente a contatto con i fianchi dell’attacco durante l’utilizzo. Lo sganciamento della ralla deve essere possibile a semirimorchio sia carico che scarico. |
7.9. |
Prescrizioni particolari per ralle standard |
7.9.1. |
Le dimensioni devono corrispondere a quelle riportate in figura 16 e tabella 11. |
7.9.2. |
Devono risultare idonee e, superate di prove di verifica, in possesso di un valore D pari a 150 kN e di un valore U pari a 20 tonnellate. |
7.9.3. |
Il disinserimento deve essere possibile tramite una leva a mano montata direttamente sull’attacco. |
7.9.4. |
Devono risultare idonee alla guida forzata di semirimorchi tramite cunei di guida — cfr. paragrafo 7.8. |
8. PERNI DI RALLA
8.1. |
I perni di ralla della classe H50 (ISO 337) devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 18.
|
8.2. |
I perni di attacco devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.9. |
9. PIASTRE DI MONTAGGIO
9.1. |
Se destinate a ralle standard, le piastre di montaggio della classe J per ralle devono presentare dei fori di montaggio circolari disposti come illustrato nella figura 16a. Tali fori di montaggio devono presentare un diametro di 17 mm + 2,0 mm/- 0,0 mm. I fori devono essere di forma circolare, NON asolati (cfr. figura 16a). |
9.2. |
Le piastre di montaggio per ralle standard devono essere idonee alla guida forzata di semirimorchi (con cunei di guida). Le piastre di montaggio per ralle non standard, quindi non idonee alla guida forzata, devono essere opportunamente contrassegnate. |
9.3. |
Le piastre di montaggio per ralle devono soddisfare le prove descritte nell’allegato 6, paragrafo 3.8. |
10. ATTACCHI A GANCIO
10.1. |
Prescrizioni generali per attacchi a gancio della classe K |
10.1.1. |
Tutti gli attacchi a gancio della classe K devono soddisfare le prove prescritte nell’allegato 6, paragrafo 3.5, e devono risultare idonei ai valori caratteristici riportati nella tabella 13. |
10.1.2. |
Gli attacchi a gancio della classe K devono corrispondere alle dimensioni illustrate nella figura 19 e nella tabella 12. Gli attacchi appartenenti alle classi da K1 a K4 sono di tipo non automatico e possono essere utilizzati esclusivamente su rimorchi di massa massima ammessa non superiore a 3,5 tonnellate, mentre quelli delle classi da KA1 a KA3 sono di tipo automatico.
|
10.1.3. |
Gli attacchi a gancio devono essere utilizzati esclusivamente con occhioni di timone toroidali, e, quando utilizzati con occhioni di timone toroidali della classe L, l’attacco della classe K deve presentare i livelli di articolazione indicati al paragrafo 10.2 del presente allegato. |
10.1.4. |
Gli attacchi a gancio della classe K devono essere utilizzati con occhioni toroidali che presentano una distanza minima, o libertà di movimento, pari a 3 mm e, se nuovi, una distanza massima di 5 mm. Il costruttore degli attacchi è tenuto ad indicare gli occhioni di timone idonei utilizzando il modulo di comunicazione nell’allegato 1. |
10.2. |
Quando utilizzato con un occhione toroidale della classe L ma non installato su un veicolo, l’attacco di classe K deve presentare i seguenti angoli di articolazione non simultanei — cfr. inoltre figura 19: |
10.2.1. |
± 90o in orizzontale intorno all’asse verticale dell’attacco. |
10.2.2. |
± 40o in verticale intorno all’asse trasversale orizzontale dell’attacco. |
10.2.3. |
± 20o di rotazione assiale intorno all’asse longitudinale dell’attacco. |
10.3. |
Gli attacchi automatici a gancio della classe K devono disporre di una campana progettata in modo da guidare l’occhione di timone nell’attacco. |
10.4. |
Bloccaggio per impedire lo sganciamento involontario Nella posizione di chiusura l’attacco deve essere bloccato tramite due dispositivi ad accoppiamento geometrico, ciascuno dei quali deve rimanere bloccato in caso di guasto dell’altro. L’attacco in posizione di chiusura e di bloccaggio deve essere indicato chiaramente all’esterno tramite un dispositivo meccanico. Deve essere possibile verificare la posizione dell’indicatore al tatto, ad esempio, al buio. Il dispositivo di segnalazione meccanica deve indicare l’inserimento di entrambi i dispositivi di bloccaggio (condizione AND). Tuttavia è sufficiente che venga segnalato l’inserimento di un solo dispositivo di bloccaggio se l’inserimento del secondo dispositivo di bloccaggio costituisce una caratteristica intrinseca di progettazione. |
10.5. Leve a mano
Le leve a mano devono essere ergonomiche e arrotondate all’estremità. In prossimità della leva a mano l’attacco non deve presentare spigoli vivi o punti di schiacciamento che potrebbero determinare lesioni durante l’azionamento dell’attacco. La forza necessaria per sganciare l’attacco, misurata senza l’occhione di timone, non deve superare i 250 N perpendicolarmente alla leva a mano e nel senso di manovra.
TABELLA 12 — Dimensioni per attacchi a gancio della classe K — cfr. figura 19
Classe |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
KA1 |
KA2 |
KA3 |
Osservazioni |
e1 |
— |
83 |
83 |
120 |
120 |
140 |
160 |
±0,5 |
e2 |
— |
56 |
56 |
55 |
55 |
80 |
100 |
±0,5 |
e3 |
90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
±0,5 |
d2 |
17 |
10,5 |
10,5 |
15 |
15 |
17 |
21 |
H13 |
c |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
minimo |
f |
130 |
175 |
175 |
180 |
180 |
200 |
200 |
massimo |
g |
100 |
100 |
100 |
120 |
120 |
140 |
200 |
massimo |
a |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
+1,6/-0,0 |
L1 |
120 |
120 |
120 |
120 |
250 |
300 |
300 |
massimo |
L2 |
74 |
74 |
63 |
74 |
90 |
90 |
90 |
massimo |
L3 |
110 |
130 |
130 |
150 |
150 |
200 |
200 |
massimo |
TABELLA 13 — Valori caratteristici per attacchi a gancio della classe K
Classe |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
KA1 |
KA2 |
KA3 |
D kN |
17 |
20 |
20 |
25 |
70 |
100 |
130 |
Dc kN |
— |
— |
17 |
20 |
54 |
70 |
90 |
S kg |
120 |
120 |
200 |
250 |
700 |
900 |
1 000 |
V kN |
— |
— |
10 |
10 |
18 |
25 |
35 |
11. DISPOSITIVI DI ATTACCO A TIMONE SPECIFICI — CLASSE T
11.1. |
I dispositivi di attacco a timone specifici della classe T sono destinati all’utilizzo su insiemi di veicoli specifici, ad esempio, le bisarche. Tali veicoli presentano strutture particolari e possono richiedere una collocazione particolare e insolita dell’attacco. |
11.2. |
Gli attacchi della classe T vanno utilizzati esclusivamente con rimorchi ad asse centrale e tale limitazione deve essere indicata sul modulo di comunicazione riportato nell’allegato 1. |
11.3. |
Gli attacchi della classe T devono essere omologati come coppia adattata e la relativa separazione deve essere possibile esclusivamente in officina utilizzando strumenti che non fanno parte della normale dotazione di bordo dei veicoli. |
11.4. |
Gli attacchi della classe T non si azionano automaticamente. |
11.5. |
Gli attacchi della classe T devono soddisfare le prescrizioni di prova pertinenti indicate nell’allegato 6, paragrafo 3.3, tranne il paragrafo 3.3.4. |
11.6. |
Gli angoli di articolazione minimi illustrati di seguito devono essere ottenuti simultaneamente con attacchi non montati sul veicolo ma assemblati e nella stessa posizione normale prevista dal montaggio su un veicolo: |
11.6.1. |
± 90o in orizzontale intorno all’asse verticale; |
11.6.2. |
± 8o in verticale intorno all’asse trasversale orizzontale; |
11.6.3. |
± 3o di rotazione assiale intorno all’asse longitudinale orizzontale. |
12. DISPOSITIVI DI INDICAZIONE E CONTROLLO A DISTANZA
12.1. Prescrizioni generali
I dispositivi di indicazione e di controllo a distanza sono ammessi esclusivamente sui dispositivi di attacco automatici delle classi C50-X e G50-X.
I dispositivi di indicazione e di controllo a distanza non devono interferire con la libertà di movimento minima dell’occhione di timone agganciato o del semirimorchio agganciato. Essi devono essere installati in modo permanente sul veicolo.
Tutti i dispositivi di indicazione o di controllo a distanza rientrano, per quanto riguarda le attività di prova e omologazione, nelle stesse condizioni applicate al dispositivo di aggancio insieme a tutte le parti dei dispositivi di comando e di trasmissione.
12.2. Indicazione a distanza
12.2.1. |
Se l’agganciamento è automatico, i dispositivi di indicazione a distanza devono segnalare visivamente la posizione di chiusura e di doppio bloccaggio dell’attacco secondo quanto indicato al paragrafo 12.2.2. Inoltre la posizione di apertura può essere indicata come illustrato al paragrafo 12.2.3. Il dispositivo di indicazione deve azionarsi e azzerarsi automaticamente ad ogni apertura e chiusura dell’attacco. |
12.2.2. |
Il passaggio dalla posizione di apertura a quella di chiusura e di doppio bloccaggio deve essere indicato tramite un segnale ottico verde. |
12.2.3. |
Per indicare la posizione di apertura e/o di sbloccaggio, deve essere utilizzato un segnale visivo rosso. |
12.2.4. |
Per l’indicazione del completamento della procedura di agganciamento automatico, la spia deve assicurarsi che il perno di attacco abbia raggiunto la posizione finale di doppio bloccaggio. |
12.2.5. |
In caso di guasto al sistema di indicazione a distanza, questo non deve indicare nel corso dell’agganciamento una posizione di chiusura o di bloccaggio se non è stato raggiunta la posizione finale. |
12.2.6. |
Il disinserimento di uno dei due dispositivi di bloccaggio deve determinare lo spegnimento del segnale ottico verde e la visualizzazione di quello rosso (se in dotazione). |
12.2.7. |
Gli indicatori meccanici installati direttamente sul dispositivo di attacco devono essere trattenuti. |
12.2.8. |
Per evitare di distrarre il conducente durante la guida normale, devono essere previste delle misure atte allo spegnimento del dispositivo di indicazione, che tuttavia deve riattivarsi automaticamente alla successiva apertura e chiusura dell’attacco — cfr. paragrafo 12.2.1. |
12.2.9. |
I comandi e le spie dei dispositivi di indicazione a distanza devono essere installati nel campo visivo del conducente ed essere identificati in modo chiaro e permanente. |
12.3. Comando a distanza
12.3.1. |
Se si utilizza un dispositivo di comando a distanza, definito al paragrafo 2.8 del presente regolamento, è necessario prevedere anche un dispositivo di indicazione descritto al paragrafo 12.2, che indichi almeno la condizione di apertura dell’attacco. |
12.3.2. |
È necessario prevedere un apposito interruttore (ad esempio interruttore generale, leva o valvola) per consentire l’apertura o la chiusura dell’attacco tramite il dispositivo di comando a distanza. Se tale interruttore generale non è collocato nella cabina di guida, non deve trovarsi in una posizione in cui sia liberamente accessibile a persone non autorizzate oppure deve essere lucchettato. L’effettivo azionamento dell’attacco dalla cabina di guida deve essere possibile solo quando è precluso un eventuale azionamento involontario, ad esempio tramite un meccanismo che richiede l’uso delle due mani. Va prevista la possibilità di accertare se l’apertura dell’attacco tramite comando a distanza è stata completata o meno. |
12.3.3. |
Se il sistema di comando a distanza prevede l’apertura dell’attacco tramite una forza esterna, la condizione in cui la forza esterna agisce sull’attacco deve essere opportunamente indicata al conducente. Ciò non è necessario se la forza esterna è attiva esclusivamente durante il funzionamento del comando a distanza. |
12.3.4. |
Se il dispositivo azionatore per l’apertura dell’attacco tramite comando a distanza è montato all’esterno del veicolo, deve essere possibile sorvegliare la zona compresa tra i due veicoli agganciati, pur non essendo necessario accedere a quest’area per azionarlo. |
12.3.5. |
Eventuali errori nell’azionamento oppure l’eventuale comparsa di guasti al sistema non devono determinare l’apertura accidentale dell’attacco durante il normale utilizzo su strada. Eventuali guasti al sistema devono essere segnalati direttamente oppure manifestarsi immediatamente al successivo azionamento, ad esempio tramite un malfunzionamento. |
12.3.6. |
In caso di guasto del sistema di comando a distanza deve essere possibile, in caso di emergenza, aprire l’attacco ricorrendo ad almeno un’altra modalità. Se tale modalità richiede l’utilizzo di uno strumento, questo deve far parte del kit di strumenti in dotazione al veicolo. Le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6 del presente allegato non si applicano alle leve a mano utilizzate esclusivamente per l’apertura dell’attacco in casi di emergenza. |
12.3.7. |
I comandi e le spie dei dispositivi di comando a distanza devono essere identificati in modo chiaro e permanente. |
ALLEGATO 6
COLLAUDO DEI DISPOSITIVI O COMPONENTI DI ATTACCO MECCANICO
1. PRESCRIZIONI GENERALI DI COLLAUDO
1.1. |
I campioni dei dispositivi di attacco devono essere sottoposti a prove sia di resistenza sia di funzionalità. La determinazione delle proprietà fisiche deve essere eseguita ovunque possibile, tuttavia, salvo diversa indicazione, l’autorità o servizio tecnico di omologazione può astenersi dalla prova di resistenza fisica se la semplicità di configurazione di un componente consente una verifica teorica. Le verifiche teoriche vengono eseguite al fine di determinare le condizioni nel caso peggiore. In tutti i casi, le verifiche teoriche devono assicurare la stessa qualità di risultati dei collaudi eseguiti con metodo statico o dinamico. Nei casi dubbi sono determinanti i risultati delle prove fisiche. Cfr. inoltre paragrafo 4.8 del presente regolamento. |
1.2. |
Nel caso dei dispositivi di attacco la resistenza deve essere verificata tramite prova dinamica (prova di durata). In determinati casi sono necessarie ulteriori prove statiche (cfr. paragrafo 3 del presente allegato). |
1.3. |
La prova dinamica deve essere eseguita con un carico approssimativamente sinusoidale (alternato e/o pulsante) caratterizzato da un numero di cicli di sollecitazione adeguato al materiale. Non devono registrarsi incrinature o rotture. |
1.4. |
Con le prove statiche prescritte sono ammesse esclusivamente lievi deformazioni permanenti. Salvo diversa indicazione, le deformazioni permanenti plastiche dopo il disinserimento non devono superare il 10 per cento della deformazione massima misurata nel corso della prova. Qualora la misurazione della deformazione durante la prova esponga il collaudatore a dei rischi, è possibile omettere tale parte della prova statica, a patto però che lo stesso parametro venga verificato nel corso di altre prove, quali la prova dinamica. |
1.5. |
Le ipotesi di carico nelle prove dinamiche sono basate sulla componente di forza orizzontale applicata all’asse longitudinale del veicolo e sulla componente di forza verticale. Le componenti di forza orizzontali trasversali applicate all’asse longitudinale del veicolo e i momenti non vengono presi in considerazione, purché siano di rilevanza trascurabile. Se la configurazione del dispositivo di attacco, del relativo fissaggio al veicolo oppure del fissaggio di sistemi aggiuntivi (quali stabilizzatori, dispositivi di bloccaggio chiusi ecc.) determina forze o momenti aggiuntivi, l’autorità o servizio tecnico di omologazione può chiedere prove ulteriori. La componente di forza orizzontale applicata all’asse longitudinale del veicolo è rappresentata da una forza di riferimento teorica, equivalente al valore D oppure Dc. La componente di forza verticale, se applicabile, è rappresentata dal carico portante verticale statico S, applicato al punto di agganciamento e dal carico verticale ipotetico assunto V, oppure, nel caso delle ralle, dal carico portante verticale statico U. |
1.6. |
I valori caratteristici D, Dc, S, V e U, su cui si basano le prove e definiti al paragrafo 2.11 del presente regolamento, vanno desunti dalle informazioni fornite dal costruttore e indicate nella domanda di omologazione — cfr. il modulo di comunicazione riportato negli allegati 1 e 2. |
1.7. |
Qualsiasi dispositivo di bloccaggio sicuro che sia trattenuto in posizione da una forza elastica deve rimanere saldo in tale posizione se sottoposto a una forza applicata nella direzione meno favorevole ed equivalente a tre volte la massa del meccanismo di bloccaggio. |
2. PROCEDURE DI PROVA
2.1. |
Per eseguire le prove dinamiche e le prove statiche il campione deve essere collocato in un impianto adeguato corredato di un dispositivo atto all’applicazione di forza, tale da impedire l’azione di ulteriori forze o momenti diversi dalle forze di prova specificate. Nel caso delle prove alternate, la direzione di applicazione delle forze non deve discostarsi dalla direzione specificata per valori superiori a ± 1o. Nel caso delle prove pulsanti e statiche, l’angolo deve essere impostato in base alla forza di prova massima. Ciò in genere richiede un giunto nel punto di applicazione della forza (ad esempio il punto di agganciamento) e un secondo giunto a una certa distanza. |
2.2. |
La frequenza di prova non deve superare i 35 Hz. La frequenza selezionata deve essere opportunamente separata dalle frequenze di risonanza del dispositivo di prova comprendente il dispositivo sottoposto a prova. In caso di collaudo asincrono le frequenze delle due componenti di forza devono essere comprese all’incirca fra l’1 per cento e un massimo di 3 per cento. Per i dispositivi di attacco in acciaio il numero di cicli di sollecitazione è pari a 2 × 106. Per i dispositivi in materiali diversi dall’acciaio è necessario un numero di cicli maggiore. Per determinare la presenza di eventuali incrinature nel corso della prova, deve essere utilizzato il metodo del liquido penetrante colorato proprio del controllo delle incrinature oppure un metodo equivalente. |
2.3. |
In caso di prove pulsanti, la forza di prova oscilla fra la forza di prova massima e una forza di prova inferiore minima, che non può essere superiore al 5 per cento della forza di prova massima, salvo diversa indicazione riportata nella procedura di prova specifica. |
2.4. |
In caso di prove statiche diverse dalle prove particolari prescritte al paragrafo 3.2.3 del presente allegato, la forza di prova deve essere applicata in modo regolare e veloce e deve essere mantenuta per almeno 60 secondi. |
2.5. |
I dispositivi o componenti di attacco sottoposti a prova, in genere, devono essere montati il più rigidamente possibile su un impianto di prova nella posizione in cui saranno utilizzati sul veicolo. I dispositivi di fissaggio devono corrispondere a quelli specificati dal costruttore o richiedente, devono essere quelli destinati all’agganciamento del dispositivo o componente di attacco al veicolo e/o devono presentare caratteristiche meccaniche identiche. |
2.6. |
I dispositivi o componenti di attacco devono essere sottoposti a prova nella forma che presentano quando utilizzati su strada. Tuttavia, a discrezione del costruttore e in accordo con il servizio tecnico, i pezzi flessibili possono essere bloccati se ciò risulta necessario per la procedura di prova e se ciò non falsa il risultato della prova. I pezzi flessibili che nel corso di tali procedure di prova accelerate si surriscaldano possono essere sostituiti nel corso della prova. I carichi di prova possono essere applicati mediante dispositivi speciali senza gioco. |
3. PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI COLLAUDO
3.1. Ganci a sfera e supporti
3.1.1. |
I dispositivi di aggancio meccanico muniti di ganci a sfera possono essere dei seguenti tipi:
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3.1.2. |
La prova base è costituita da una prova di durata dinamica. Il campione di prova comprende il gancio a sfera, il collo della sfera e i supporti necessari a fissare il gruppo al veicolo. Il gancio a sfera e il supporto devono essere montati in modo rigido a un impianto di prova in grado di produrre una forza alternata, nella posizione di utilizzo prevista. |
3.1.3. |
Le posizioni dei punti di ancoraggio per il fissaggio del gancio a sfera e del supporto sono specificate dal costruttore del veicolo (cfr. paragrafo 5.3.2 del presente regolamento). |
3.1.4. |
I dispositivi sottoposti a prova devono presentare tutte le parti e i particolari costruttivi che possono influire sui criteri di resistenza (ad esempio piastra per le prese elettriche, eventuali contrassegni ecc.). I campioni di prova devono comprendere tutte le parti, inclusi i punti di ancoraggio o i punti di montaggio al veicolo. La collocazione geometrica del gancio a sfera e i punti di fissaggio del dispositivo di attacco rispetto alla linea di riferimento devono essere forniti dal costruttore del veicolo e indicati nel verbale di prova. Tutte le posizioni relative dei punti di ancoraggio rispetto alla linea di riferimento, di cui il costruttore del veicolo trainante è tenuto a fornire al costruttore del dispositivo trainante tutte le informazioni necessarie, devono essere ripetute sul banco di prova. |
3.1.5. |
Il campione montato sull’impianto di prova deve essere sottoposto a una prova di sollecitazione alternata, applicata con l’angolazione rispetto alla sfera illustrata nella figura 21 o 22. La direzione dell’angolo di prova deve essere determinata dalla relazione verticale esistente fra una linea di riferimento orizzontale che passa attraverso il centro della sfera e una linea orizzontale che passa attraverso il punto di fissaggio del dispositivo di attacco, che rappresenta il punto più alto o il più vicino, se la misurazione è in orizzontale, al piano verticale trasversale passante attraverso il centro della sfera. Se la linea del punto di fissaggio si trova sopra la linea di riferimento orizzontale, la prova deve essere eseguita a un angolo pari a α = + 15o ± 1o, se invece è inferiore, la prova deve essere eseguita a un angolo pari a α = — 15o ± 1o (cfr. figura 21). I punti di fissaggio da considerare al momento di stabilire l’angolo di prova devono essere a quelli dichiarati dal costruttore del veicolo e che trasmettono le maggiori forze di traino alla struttura del veicolo trainante. Tale angolo viene scelto al fine di considerare il carico verticale statico e dinamico ed è applicabile esclusivamente per un carico verticale statico ammesso non superiore a: S = 120 × D [N]. Laddove il carico verticale statico supera quello calcolato in alto, l’angolo deve essere aumentato, in entrambe le condizioni, portandolo a 20o. La prova dinamica deve essere eseguita con la seguente forza di prova: Fhs res = ±0,6 D. |
3.1.6. |
La procedura di prova si applica ai diversi tipi di dispositivi di attacco (cfr. paragrafo 3.1.1 del presente allegato) nel seguente modo. |
3.1.6.1. |
Ganci a sfera monoblocco comprendenti dispositivi con sfere staccabili non intercambiabili (cfr. figure 20a e 20b). |
3.1.6.1.1. |
La prova di resistenza per i dispositivi illustrati nelle figure 20a e 20b deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.5.
|
3.1.6.2. |
Ganci a sfera, comprendenti parti smontabili. Sono definite le seguenti categorie:
|
3.1.6.2.1. |
La prova di resistenza per i dispositivi illustrati nelle figure da 20c a 20f deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.5. Le dimensioni e ed f devono presentare una tolleranza di fabbricazione pari a ± 5 mm e devono essere specificate nel verbale di prova. La prova relativa al supporto (cfr. figura 20f) deve essere eseguita con sfera montata (su supporto). Si terrà conto esclusivamente del risultato della prova effettuata sulla parte del supporto compresa fra i punti di fissaggio e la superficie di montaggio del supporto sfera. Le dimensioni e ed f devono presentare una tolleranza di fabbricazione pari a ± 5 mm e devono essere specificate dal costruttore del dispositivo di attacco. |
3.1.6.3. |
Dispositivi di attacco con dimensioni e ed f variabili per ganci a sfera smontabili e intercambiabili — cfr. figura 22. |
3.1.6.3.1. |
Le prove di resistenza per supporti di questo tipo devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.5. |
3.1.6.3.2. |
Se, in seguito ad accordo fra il costruttore e l’autorità o servizio tecnico di omologazione, è possibile definire una configurazione nel caso peggiore, è sufficiente eseguire il collaudo solo su tale configurazione. In caso contrario, la sfera viene sottoposta a prova in posizioni diverse secondo un programma di prova semplificato di cui al paragrafo 3.1.6.3.3. |
3.1.6.3.3. |
In un programma di prova semplificato, il valore corrispondente ad f deve essere compreso tra un valore definito di fmin e un valore di fmax che non deve superare 100 mm. La sfera deve trovarsi a una distanza, emax, di 130 mm dal supporto. Per tener conto di tutte le possibili posizioni della sfera, nel campo compreso tra la distanza orizzontale dalla superficie di montaggio e l’intervallo verticale di f (fmin fino a fmax), vanno sottoposti a prova due dispositivi:
L’angolo di applicazione della forza di prova varia, in positivo o in negativo, in funzione della relazione della linea di riferimento orizzontale centrale della sfera rispetto alla linea parallela che passa attraverso il punto di fissaggio del dispositivo di attacco più alto e più vicino. Gli angoli da utilizzare sono illustrati nella figura 22. |
3.1.7. |
Nel caso in cui le unità sfera staccabili sono trattenute utilizzando dispositivi di fissaggio diversi dagli accessori filettati, ad esempio fermi a molla, e laddove l’aspetto di accoppiamento geometrico del dispositivo non è sottoposto a prova nel corso della prova dinamica, allora il dispositivo deve essere sottoposto a una prova statica, applicata alla sfera o al dispositivo di accoppiamento geometrico in una direzione adeguata. Laddove il dispositivo di accoppiamento geometrico trattenga l’unità sfera in verticale, la prova statica deve essere applicata a una forza verticale che agisce verso l’alto rispetto alla sfera equivalente al valore «D». Laddove il dispositivo di accoppiamento geometrico trattenga l’unità sfera mediante una configurazione orizzontale trasversale, la prova statica deve applicare una forza in questa direzione equivalente a 0,25 D. Non devono verificarsi guasti del dispositivo di accoppiamento geometrico o distorsioni che possono pregiudicarne il funzionamento. |
3.1.8. |
I punti di fissaggio per l’attacco secondario di cui all’allegato 5, paragrafo 1.5, devono sopportare una forza orizzontale statica equivalente a 2 D con un massimo di 15 kN. Laddove per il cavo di rottura sia previsto un punto di fissaggio a parte, questo deve sopportare una forza orizzontale statica equivalente a D. |
3.2. Attacchi sferici
3.2.1. |
La prova base è costituita da una prova di durata con forza di prova alternata seguita da una prova statica (prova di sollevamento) eseguita sullo stesso campione di prova. |
3.2.2. |
La prova dinamica deve essere eseguita con un gancio a sfera della classe A di resistenza appropriata. Sull’impianto di prova il gancio a sfera e l’attacco sferico devono essere disposti secondo le indicazioni del costruttore e orientati secondo le posizioni relative che occupano durante l’utilizzo normale. Nessuna forza deve potersi aggiungere alla forza di prova applicata al campione. La forza di prova deve essere applicata lungo una linea che passa attraverso il centro della sfera e inclinata verso la parte posteriore a 15o (cfr. figura 23). Il campione di prova deve essere sottoposto a prova di durata con la seguente forza di prova: Fhs res w = ±0,6 D Laddove la massa verticale statica massima ammessa, S, supera 120 D, l’angolo di prova deve essere aumentato portandolo a 20o.
|
3.2.3. |
Deve essere eseguita anche una prova di separazione statica. Il gancio a sfera utilizzato per la prova deve presentare un diametro compreso tra 49,00 e 49,13 mm, a rappresentare un gancio a sfera usurato. La forza di separazione, Fa, deve essere applicata perpendicolarmente a entrambi gli assi centrali trasversali e longitudinali dell’attacco sferico e deve essere aumentata in modo regolare e rapido fino a un valore pari a: Fa = g(C+ S/1 000) kN ed essere mantenuta per 10 secondi. L’attacco sferico non deve separarsi dalla sfera e nessun componente dell’attacco sferico deve presentare deformazioni permanenti che potrebbero pregiudicarne la capacità funzionale. |
3.3. Dispositivi di attacco di timone e alberi
3.3.1. |
Deve essere eseguita una prova di durata su un campione di prova. L’attacco deve essere equipaggiato di tutti i dispositivi di fissaggio necessari per montarlo al veicolo. Qualsiasi dispositivo intermedio montato tra i dispositivi di attacco di timone e la struttura del veicolo (ad esempio gli alberi) deve essere sottoposto a prova con le stesse forze applicate all’attacco. Durante il collaudo degli alberi destinati ai dispositivi di attacco di timone standard, il carico verticale deve essere applicato a una distanza longitudinale dal piano verticale dei punti di fissaggio pari alla posizione dell’attacco standard corrispondente. |
3.3.2. |
Dispositivi di attacco di timone per timoni articolati (S = 0) La prova dinamica deve essere eseguita con una forza alternata orizzontale di Fhw = ±0,6 D esercitata parallelamente al suolo e nel piano mediano longitudinale del veicolo trainante passante per il centro del perno di attacco. |
3.3.3. |
Dispositivi di attacco di timone da utilizzare con rimorchi ad asse centrale (S > 0) |
3.3.3.1. |
Masse di rimorchio ad asse centrale fino a 3,5 tonnellate I dispositivi di attacco di timone da utilizzare con rimorchi ad asse centrale fino a una massa di 3,5 tonnellate devono essere collaudati allo stesso modo dei ganci a sfera e dei supporti descritti al punto 3.1 del presente allegato. |
3.3.3.2. |
Masse di rimorchio ad asse centrale superiori a 3,5 tonnellate Le forze di prova sono applicate al campione in entrambe le direzioni orizzontale e verticale in una prova di durata asincrona. L’asse orizzontale della forza deve essere parallela al suolo, trovarsi sul piano mediano longitudinale del veicolo trainante e attraversare il centro del perno di attacco. L’asse verticale della forza deve essere perpendicolare all’asse orizzontale della forza e deve applicarsi sull’asse longitudinale del perno di attacco. I dispositivi di fissaggio per i dispositivi di attacco di timone e l’occhione di timone sull’impianto di prova devono essere gli stessi previsti per il suo fissaggio al veicolo secondo le istruzioni di montaggio del costruttore. Devono essere applicate le seguenti forze di prova: Tabella 14 — Forze di prova
Nota: Nel caso dei dispositivi di attacco di timone specifici della classe T questi valori sono ridotti a ±0,5 Dc e ±0,5 V. Le componenti verticale e orizzontale devono essere di forma sinusoidale e devono essere applicate in modo asincrono, con una differenza di frequenza compresa tra l’1 per cento e il 3 per cento. |
3.3.4. |
Prova statica sul dispositivo di bloccaggio del perno di attacco Per i dispositivi di attacco di timone è necessario anche collaudare la chiusura ed eventuali dispositivi di serraggio applicando una forza statica di 0,25 D in direzione dell’apertura. La prova non deve causare l’apertura del dispositivo di chiusura né provocare danni. Una forza di prova di 0,1 D è sufficiente in caso di perni di attacco cilindrici. |
3.4. Occhioni di timone
3.4.1. |
Gli occhioni di timone devono essere sottoposti alle stesse prove dinamiche previste per i dispositivi di attacco di timone. Gli occhioni di timone utilizzati unicamente per rimorchi con timoni articolati che consentono un libero movimento in verticale devono essere sottoposti a una forza alternata come descritto nel paragrafo 3.3.2. Gli alberi destinati anche all’utilizzo su rimorchi ad asse centrale devono essere collaudati testati allo stesso modo degli attacchi sferici (paragrafo 3.2) per masse dei rimorchi C fino a 3,5 tonnellate incluse e allo stesso modo dei dispositivi di attacco di timone (paragrafo 3.3.3.2) per rimorchi ad asse centrale con una massa, C, che supera le 3,5 tonnellate. |
3.4.2. |
Gli occhioni toroidali della classe L devono essere collaudati allo stesso modo degli occhioni di timone standard. |
3.4.3. |
Il collaudo degli occhioni di timone deve essere eseguito in maniera tale che la forza alternata si applichi anche sulle parti utilizzate per il fissaggio dell’occhione al timone. Tutti i componenti intermedi flessibili devono essere bloccati. |
3.5. Attacchi a gancio
3.5.1. |
Gli attacchi a gancio della classe K devono soddisfare la prova dinamica indicata al paragrafo 3.5.2 del presente allegato. |
3.5.2. |
Prova dinamica |
3.5.2.1. |
La prova dinamica è rappresentata da una prova pulsante che utilizza un occhione toroidale della classe L con attacco come avverrebbe sul veicolo e con tutte le parti necessarie per l’installazione sul veicolo. Eventuali pezzi flessibili possono tuttavia essere bloccati in accordo con l’autorità o servizio tecnico di omologazione. |
3.5.2.2. |
Nel caso di attacchi a gancio destinati all’utilizzo con rimorchi a timone articolato, in cui il carico verticale applicato sull’attacco, S, è pari a zero, la forza di prova deve essere applicata in direzione orizzontale simulando una forza di trazione sul gancio compresa tra 0,05 D e 1,00 D. |
3.5.2.3. |
Nel caso di attacchi a gancio destinati all’utilizzo con rimorchi ad asse centrale, la forza di prova deve rappresentare la risultante delle forze orizzontali e verticali sull’aggancio e deve essere applicata su un angolo, — α, ovvero su un asse che va dall’alto sulla parte anteriore al basso sulla parte posteriore (cfr. figura 21), nonché essere equivalente all’angolo calcolato dalla risultante fra le forze orizzontali e verticali applicate sull’attacco. La forza, Fhs res deve essere calcolata come segue:
|
3.5.2.4. |
La forza applicata deve essere compresa tra 0,05 Fhs res e 1,00 Fhs res. |
3.5.3. |
Prova statica sul dispositivo di bloccaggio dell’attacco Nel caso degli attacchi a gancio è necessario collaudare anche la chiusura ed eventuali dispositivi di bloccaggio mediante una forza statica pari a 0,25 D applicata in direzione di apertura. La prova non deve determinare l’apertura del dispositivo di chiusura, né provocare danni. |
3.6. Timoni
3.6.1. |
I timoni devono essere sottoposti a prova secondo la stessa modalità degli occhioni di timone (cfr. paragrafo 3.4). L’autorità o servizio tecnico di omologazione può astenersi dalla prova di durata se la semplicità di configurazione di un componente consente una verifica teorica della resistenza. Le forze di progetto per la verifica teorica del timone dei rimorchi ad asse centrale con massa, C, fino a 3,5 tonnellate vanno desunte da ISO 7641/1:1983. Le forze di progetto per la verifica teorica dei timoni per rimorchi ad asse centrale aventi massa, C, superiore a 3,5 tonnellate vanno calcolate nel modo seguente: Fsp = (g × S/1 000) + V dove l’ampiezza della forza V è quella indicata al paragrafo 2.11.4 del presente regolamento. Le sollecitazioni ammissibili sulla base delle masse di progetto per rimorchi aventi massa complessiva, C, superiore a 3,5 tonnellate devono conformarsi a quanto prescritto al paragrafo 5.3 di ISO 7641/1:1983. Nel caso di timoni curvati (ad esempio a collo di cigno) e di timoni di rimorchi autonomi va tenuto conto della componente di forza orizzontale Fhp = 1,0 × D. |
3.6.2. |
Nel caso di timoni per rimorchi autonomi con libertà di movimento sul piano verticale, oltre alla prova di durata o alla verifica teorica di resistenza, deve essere eseguita la verifica della resistenza allo schiacciamento tramite calcolo teorico con forza di progetto pari a 3,0 × D oppure tramite prova di schiacciamento con applicazione di una forza pari a 3,0 × D. In caso di calcolo, le sollecitazioni ammissibili sono quelle prescritte al paragrafo 5.3 di ISO 7641/1:1983. |
3.6.3. |
Nel caso degli assi sterzanti, la resistenza alla flessione deve essere verificata tramite calcoli teorici o una prova a flessione. Una forza statica laterale orizzontale deve essere applicata al centro del punto di attacco. La grandezza di tale forza deve essere scelta in modo da esercitare un momento pari a 0,6 × Av × g (kNm) intorno al centro dell’asse anteriore. Le sollecitazioni ammissibili sono quelle prescritte al paragrafo 5.3 di ISO 7641/1:1983. Tuttavia, nel caso in cui gli assi sterzanti formino un carrello anteriore ad assi accoppiati in tandem (carrello sterzante), il momento deve essere aumentato portandolo a 0,95 × Av × g (kNm) |
3.7. Ralle
3.7.1. |
Le prove di resistenza di base sono rappresentate da una prova dinamica e una prova statica (prova di sollevamento). Le ralle destinate alla guida forzata di semirimorchi devono essere sottoposte a un’ulteriore prova statica (prova a flessione). Ai fini delle prove, la ralla deve essere equipaggiata con tutti i dispositivi di fissaggio necessari per montarla al veicolo. Il metodo di montaggio deve essere identico a quello utilizzato effettivamente sul veicolo. Non è ammesso l’utilizzo di un metodo di calcolo in alternativa alle prove fisiche. |
3.7.2. Prove statiche
3.7.2.1. |
Le ralle standard progettate per cunei di guida o dispositivi analoghi per la guida forzata di semirimorchi (cfr. paragrafo 2.7 del presente regolamento) devono essere sottoposte a prove atte a verificarne l’adeguata resistenza mediante una prova a flessione statica nell’intervallo di funzionamento del dispositivo di sterzo con applicazione simultanea del carico sulla ralla. Il massimo carico verticale applicato, U, per la ralla deve essere applicato verticalmente rispetto all’attacco nella rispettiva posizione di funzionamento tramite una piastra rigida di dimensioni sufficienti a coprire completamente l’attacco. La risultante del carico applicato deve passare attraverso il centro del giunto orizzontale della ralla. Nello stesso tempo una forza laterale orizzontale, rappresentante la forza necessaria per la guida forzata del semirimorchio, deve essere applicata ai fianchi del dispositivo di guida per il perno d’attacco. La grandezza e la direzione di tale forza deve essere scelta in modo da applicare un momento pari a 0,75 m × D al centro del perno di attacco mediante una forza esercitata su un braccio di leva della lunghezza di 0,5 m ± 0,1 m. È ammessa una deformazione permanente plastica non superiore allo 0,5 per cento di tutte le quote nominali. Non devono registrarsi incrinature. |
3.7.2.2. |
Su tutte le ralle deve essere eseguita una prova di sollevamento statica. Fino a una forza di sollevamento di Fa = g.U non sono ammesse flessioni permanenti rilevanti della piastra di attacco per oltre lo 0,2 per cento della sua larghezza. Nel caso delle ralle standard della classe G50 e di attacchi analoghi per perni di attacco dello stesso diametro, il perno di aggancio non deve separarsi dall’attacco con una forza di sollevamento pari a Fa = g × 2,5 U. Nel caso di attacchi non standard che utilizzano perni di diametro superiore a 50 mm, ad esempio con perni di 90 mm di diametro, la forza di sollevamento deve essere Fa = g × 1,6 U con un valore minimo di 500 kN. La forza deve essere applicata tramite una leva che, a una estremità, gravi sulla piastra di attacco e, all’altra estremità, sia sollevata a una distanza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal centro del perno di attacco — cfr. figura 24. Il braccio di leva deve trovarsi a 90o rispetto alla posizione di ingresso del perno nell’attacco. Se il caso peggiore risulta in modo evidente, è necessario sottoporlo a prova. Se invece il caso peggiore non è facile da determinare, l’autorità o servizio tecnico di omologazione deve decidere il lato da sottoporre a prova. È necessaria una sola prova.
|
3.7.3. Prova dinamica
La ralla deve essere sottoposta a sollecitazione alternata su un impianto di prova (prova dinamica asincrona) con forze orizzontali alternate e forze verticali pulsanti applicate contemporaneamente.
3.7.3.1. |
Nel caso delle ralle non destinate alla guida forzata di semirimorchi, devono essere utilizzate le seguenti forze: orizzontale: Fhw = ±0,6 × D verticale: FsO = g × 1,2 U FsU = g × 0,4 U. Queste due forze devono essere applicate sul piano mediano longitudinale del veicolo, facendo in modo che le linee di azione delle due forze FsO e FsU passino attraverso il centro del giunto dell’attacco. La forza verticale Fs viene alternata tra + g × 1,2 U e + g × 0,4 U e la forza orizzontale tra ±0,6 D. |
3.7.3.2. |
Nel caso di ralle destinate alla guida forzata di semirimorchi, devono essere utilizzate le seguenti forze: orizzontale: Fhw = ±0,675 D verticale: FsO e FsU come al paragrafo 3.7.3.1. Le linee di azione delle forze corrispondono a quelle indicate al paragrafo 3.7.3.1. |
3.7.3.3. |
Per la prova dinamica delle ralle è necessario applicare una sostanza lubrificante adeguata fra la piastra di attacco e quella di rimorchio, in modo tale che il coefficiente massimo di attrito, F, sia pari a 0,15. |
3.8. Piastre di montaggio per ralle
La prova dinamica per le ralle descritta al paragrafo 3.7.3 e la prova statica descritta al paragrafo 3.7.2 devono essere applicate anche alle piastre di montaggio. Nel caso delle piastre di montaggio è sufficiente limitarsi ad eseguire la prova di sollevamento su un unico lato. La prova deve basarsi sull’altezza d’installazione massima nominale per l’attacco, la larghezza massima nominale e la lunghezza minima nominale della configurazione della piastra di montaggio. Non è necessario eseguire tale prova se la piastra di montaggio in questione risulta identica ad una già sottoposta a questa prova, tranne per il fatto che è più stretta e/o più lunga e di altezza totale inferiore. Non è ammesso l’utilizzo di metodi di calcolo in alternativa alle prove proprietà fisiche.
3.9. Perni di ralla di semirimorchi
3.9.1. |
Una prova dinamica caratterizzata da una sollecitazione alternata deve essere eseguita su un campione montato su un impianto di prova. Il collaudo del perno di attacco non deve essere eseguito contemporaneamente al collaudo della ralla. La prova deve essere eseguita facendo in modo che la forza sia applicata anche ai dispositivi di fissaggio necessari a montare il perno di attacco al semirimorchio. Non è ammesso l’utilizzo di metodi di calcolo in alternativa alle prove fisiche. |
3.9.2. |
Una prova dinamica con forza orizzontale alternata pari a Fhw = ±0,6 D deve essere applicata al perno di attacco nella posizione di funzionamento. L’asse della forza deve passare attraverso il centro del diametro minore della parte cilindrica del perno di attacco avente diametro di 50,8 mm per la classe H50 (cfr. allegato 5, figura 18). |
ALLEGATO 7
INSTALLAZIONE E PRESCRIZIONI SPECIALI
1. INSTALLAZIONE E PRESCRIZIONI SPECIALI
1.1. Fissaggio dei ganci a sfera e dei supporti
1.1.1. |
I ganci a sfera e i supporti devono essere fissati ai veicoli delle categorie M1, M2 (con massa massima ammessa inferiore a 3,5 t) e N1 (6) in conformità delle quote relative a gioco e altezza indicate nella figura 25. L’altezza deve essere misurata alle condizioni di carico del veicolo indicate nell’appendice 1 del presente allegato. Il requisito di altezza non si applica nel caso di veicoli fuoristrada di categoria G definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R. E. 3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Mod.2). |
1.1.1.1. |
Lo spazio libero illustrato nelle figure 25a e 25b può essere occupato da attrezzatura non smontabile, quale ad esempio la ruota di scorta, a condizione che la distanza tra il centro della sfera e il piano verticale nel punto più arretrato dell’attrezzatura non superi i 300 mm. L’attrezzatura deve essere montata in modo da consentire adeguato accesso per l’agganciamento e lo sganciamento senza rischi di infortuni per l’utilizzatore e senza interessare l’articolazione dell’attacco. |
1.1.2. |
Per i ganci a sfera e i supporti il costruttore del veicolo deve fornire le istruzioni di montaggio e dichiarare l’eventuale necessità di rinforzare la superficie di fissaggio. |
1.1.3. |
Deve essere possibile agganciare e sganciare gli attacchi a sfera quando l’asse longitudinale degli attacchi a sfera rispetto all’asse del supporto e della sfera attacco:
|
1.1.4. |
Quando il rimorchio non è agganciato al veicolo trainante, il supporto installato e il gancio a sfera non devono mascherare lo spazio previsto per il montaggio della targa d’immatricolazione posteriore né ridurre la visibilità della targa posteriore del veicolo trainante. Se il gancio a sfera o altri elementi nascondono la targa d’immatricolazione posteriore, essi devono poter essere smontati o riposizionati senza ricorrere ad attrezzi, fatta eccezione, ad esempio, per una chiave di facile utilizzo (ovvero con sforzo non superiore a 20 Nm) conservata a bordo del veicolo. |
1.2. Fissaggio di attacchi sferici
1.2.1. |
Gli attacchi sferici della classe B sono ammessi per i rimorchi di massa massima pari o inferiore a 3,5 tonnellate. Con il rimorchio in posizione orizzontale e trasportando il carico sull’asse massimo consentito, gli attacchi sferici devono essere installati in modo tale che l’asse della superficie sferica che alloggia la sfera sia 430 ± 35 mm sopra il piano orizzontale su cui poggiano le ruote del rimorchio. Nel caso di caravan e rimorchi merci, la posizione orizzontale si ottiene quando il pianale o la superficie di carico sono orizzontali. Nel caso di rimorchi senza tale superficie di riferimento (ad esempio rimorchi per imbarcazioni o simili) il costruttore del rimorchio indicherà una linea di riferimento opportuna che definisce la posizione orizzontale. Il requisito di altezza si applica unicamente ai rimorchi destinati al fissaggio sui veicoli di cui al paragrafo 1.1.1 del presente allegato. In ogni caso la posizione orizzontale deve essere determinata con una tolleranza di ± 1o. |
1.2.2. |
Deve essere possibile azionare gli attacchi sferici in tutta sicurezza entro lo spazio libero del gancio a sfera indicato nelle figure 25a e 25b, fino a un angolo di α = 25o e β = 60o. |
1.3. Fissaggio dei dispositivi di attacco di timone e blocchi di montaggio
1.3.1. |
Quote di montaggio per dispositivi di attacco di timone standard Nel caso di dispositivi di attacco di timone di tipo standard devono essere rispettate le quote di montaggio sul veicolo indicate nella figura 15 e nella tabella 10. |
1.3.2. |
Casi in cui sono necessari attacchi comandati a distanza Se una o più delle seguenti prescrizioni riguardanti l’azionamento semplice e sicuro (paragrafo 1.3.3), l’accessibilità (paragrafo 1.3.5) oppure lo spazio libero per la leva a mano (paragrafo 1.3.6) non possono essere soddisfatte, si adotterà un attacco con un dispositivo di comando a distanza descritto nell’allegato 5, paragrafo 12.3. |
1.3.3. |
Azionamento facile e sicuro dell’attacco I dispositivi di attacco di timone devono essere montati sul veicolo in modo da presentare un azionamento facile e sicuro. Oltre alle funzioni di apertura (ed eventualmente di chiusura) ciò include anche la verifica della posizione dell’indicatore per le posizioni di chiusura e di bloccaggio del perno di attacco (a vista e al tatto). La zona occupata dalla persona che aziona l’attacco deve essere esente da possibili pericoli, quali spigoli ecc., intrinseci alla configurazione a meno che non siano protetti in modo da prevenire l’eventualità di infortuni. La via di fuga da questa zona non deve essere limitata o sbarrata su nessun lato ad opera di oggetti fissati agli attacchi o ai veicoli. Un eventuale dispositivo antincastro non deve impedire alla persona di adottare una posizione idonea all’azionamento dell’attacco. |
1.3.4. |
Angolo minimo per l’agganciamento e lo sganciamento. L’agganciamento e lo sganciamento dell’occhione di timone deve essere possibile quando l’asse longitudinale dell’occhione di timone rispetto alla mezzeria della campana viene ruotato contemporaneamente: 50o in orizzontale verso destra o sinistra, 6o in verticale sopra o sotto, 6o assialmente verso destra o sinistra. Questo requisito si applica anche agli attacchi a gancio della classe K. |
1.3.5. |
Accessibilità La distanza tra il centro del perno di attacco e il bordo della carrozzeria del veicolo non deve superare i 550 mm. Qualora la distanza superi i 420 mm, l’attacco deve essere munito di meccanismo di azionamento che ne consenta l’azionamento sicuro a una distanza massima di 420 mm dal fianco esterno della carrozzeria. La distanza di 550 mm può essere aumentata come segue, a condizione che ne venga comprovata la necessità tecnica e che l’azionamento semplice e sicuro del dispositivo di attacco di timone non ne risulti pregiudicato:
|
1.3.6. |
Spazio libero per la leva a mano Al fine di consentire l’azionamento sicuro dei dispositivi di attacco di timone deve essere assicurato un adeguato spazio libero intorno alla leva a mano. Il gioco illustrato nella figura 26 è considerato sufficiente. Se i diversi tipi di dispositivi di attacco di timone standard sono destinati al montaggio sul veicolo, lo spazio libero deve essere tale che le condizioni siano soddisfatte anche per gli attacchi di dimensioni massime della relativa classe indicate nell’allegato 5, paragrafo 3.
Le dimensioni del gioco si applicano anche, ove del caso, per i dispositivi di attacco di timone con leve a mano rivolte verso il basso o di configurazione diversa. Il gioco deve inoltre essere mantenuto entro l’angolazione minima specificata per l’agganciamento e lo sganciamento di cui al paragrafo 1.3.4 del presente allegato. |
1.3.7. |
Gioco per assicurare libertà di movimento al dispositivo di attacco di timone Il dispositivo di attacco di timone fissato al veicolo deve presentare una distanza minima di 10 mm da ogni altra parte del veicolo tenendo conto di tutte le posizioni geometriche possibili indicate nell’allegato 5, paragrafo 3. Se diversi tipi di dispositivi di attacco di timone standard sono destinati al montaggio sul tipo di veicolo, il gioco deve essere tale che le condizioni siano soddisfatte anche per l’attacco di dimensioni massime della relativa classe specificate nell’allegato 5, paragrafo 3. |
1.3.8. |
Per l’accettabilità dei dispositivi di attacco di timone con un giunto speciale per la rotazione verticale — cfr. allegato 5, paragrafo 3.4. I dispositivi di attacco che presentano un perno cilindrico e che realizzano la rotazione verticale dell’occhione di timone agganciato attraverso un giunto speciale saranno ammessi solo a condizione che ne venga dimostrata la necessità dovuta a ragioni di ordine tecnico. Un esempio può essere rappresentato dai cassoni ribaltabili posteriori quando l’attacco sferico deve essere articolato, oppure dagli attacchi di mezzi per trasporto pesante quando per esigenze di resistenza è necessario l’utilizzo di un perno di attacco cilindrico. |
1.4. Fissaggio di occhioni di timone e timoni su rimorchi
1.4.1. |
I timoni per rimorchi ad asse centrale devono presentare un dispositivo di sostegno che sia regolabile in altezza se la massa portante verticale in corrispondenza dell’occhione di timone sul rimorchio supera i 50 kg, con il rimorchio caricato uniformemente alla massa massima tecnicamente ammessa. |
1.4.2. |
Se gli occhioni di timone e il timone vengono fissati a rimorchi ad asse centrale che presentano una massa massima, C, superiore a 3,5 tonnellate e più assi, i rimorchi devono essere equipaggiati con un dispositivo per la condivisione del carico sull’asse. |
1.4.3. |
I timoni articolati devono essere distanti dal suolo. Devono trovarsi a un’altezza non inferiore a 200 mm dal suolo una volta lasciata la posizione orizzontale. Cfr. anche allegato 5, paragrafi 5.3 e 5.4. |
1.5. Fissaggio delle ralle, piastre di montaggio e perni di accoppiamento sui veicoli
1.5.1. |
Le ralle della classe G50 non devono essere montate direttamente sulla struttura del veicolo, salvo autorizzazione del costruttore del veicolo. Devono essere fissate alla struttura portante tramite una piastra di montaggio, attenendosi alle istruzioni di montaggio fornite dal costruttore del veicolo e dal costruttore dell’attacco. |
1.5.2. |
I semirimorchi devono essere muniti di carrello di appoggio o altra attrezzatura che consenta lo sganciamento e il parcheggio del semirimorchio. Se i semirimorchi sono equipaggiati in modo tale che il collegamento dei dispositivi di attacco, dei sistemi elettrici e dei sistemi frenanti sia automatico, il rimorchio deve presentare un carrello di appoggio automaticamente retrattile dal suolo una volta conseguito l’agganciamento del semirimorchio. Queste prescrizioni non sono valide nel caso di semirimorchi destinati a lavori speciali per i quali essi normalmente vengono separati esclusivamente in officina o quando le operazioni di carico e scarico avvengono in zone operative specificamente preposte. |
1.5.3. |
Il fissaggio del perno di ralla alla piastra di montaggio sul semirimorchio deve essere conforme alle istruzioni del costruttore del veicolo o del costruttore del perno di ralla. |
1.5.4. |
Se un semirimorchio è equipaggiato con cuneo di guida deve soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato 5, paragrafo 7.8. |
2. COMANDO E INDICAZIONE A DISTANZA
2.1. |
In fase di installazione di dispositivi di comando e indicazione a distanza è necessario osservare tutte le prescrizioni applicabili di cui all’allegato 5, paragrafo 12. |
ALLEGATO 7
Appendice 1
CONDIZIONI DI CARICO PER LA MISURAZIONE DELL’ALTEZZA DEL GANCIO A SFERA
1. |
L’altezza deve essere conforme a quanto specificato nell’allegato 7, paragrafo 1.1.1. |
2. |
Nel caso dei veicoli di categoria M1 (7) la massa del veicolo a cui misurare questa altezza deve essere dichiarata dal costruttore di veicoli e deve essere indicata nel modulo di comunicazione (allegato 2). La massa sarà la massa massima ammessa distribuita tra gli assi come dichiarato dal costruttore di veicoli oppure la massa ottenuta caricando il veicolo in conformità del paragrafo 2.1 del presente allegato. |
2.1. |
Il valore massimo per la massa in ordine di marcia come dichiarato dal costruttore del veicolo trainante (cfr. paragrafo 6 del modulo di comunicazione, allegato 2); più |
2.1.1. |
due masse, ciascuna di 68 kg, posizionate alle due estremità di ciascuna fila di sedili, con i sedili nella posizione regolabile più arretrata per la guida e la marcia normale, e con le masse posizionate: |
2.1.1.1. |
per dispositivi e componenti di attacco in dotazione standard la cui omologazione è richiesta da un costruttore di veicoli, in un punto posto all’incirca 100 mm davanti al punto «R» per i sedili regolabili e 50 mm davanti al punto «R» per gli altri sedili, determinando il punto «R» in conformità del regolamento n. 14, paragrafo 5.1.1.2; o |
2.1.1.2. |
per i dispositivi e componenti di attacco la cui omologazione è richiesta da un costruttore indipendente e destinati all’impiego nel mercato dei ricambi, in corrispondenza approssimativamente della posizione di una persona seduta; |
2.1.2. |
inoltre, per ciascuna massa di 68 kg, una massa aggiuntiva di 7 kg per il bagaglio personale deve essere distribuita uniformemente nel vano bagagli del veicolo. |
3. |
Nel caso di veicoli di categoria N1 (7), la massa del veicolo a cui misurare questa altezza deve essere: |
3.1. |
la massa massima ammessa distribuita tra gli assi dichiarata dal costruttore del veicolo trainante (cfr. paragrafo 6 del modulo di comunicazione, allegato 2). |
(1) A termini della convenzione sul traffico stradale (Vienna, 1968), articolo 1, sottoparagrafi t) e u).
(2) Le masse T e R e la massa massima tecnicamente ammessa possono risultare superiori alla massa massima ammessa prescritta dalla legislazione nazionale.
(3) Cfr. le definizioni nel regolamento n. 13 allegato all'accordo del 1958 relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli su ruote, le attrezzature e i componenti che possono essere montati e/o usati sui veicoli e le condizioni per il reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di dette prescrizioni. La definizione figura anche nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R. E. 3) (documento TRANS/WP.29/78/rev.1/Mod.2).
(4) La massa tecnicamente ammessa può risultare superiore alla massa massima ammessa prescritta dalla legislazione nazionale.
(5) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per Danimarca, 19 per Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione Russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Ezegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35-36 (non assegnati), 37 per la Turchia, 38-39 (non assegnati), 40 per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dagli Stati membri con il rispettivo simbolo ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l'Australia e 46 per l'Ucraina. I numeri successivi saranno assegnati alle altre nazioni nell'ordine cronologico con il quale esse ratificheranno o accederanno all'accordo riguardante l'adozione delle prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli su ruote, le attrezzature e i componenti che possono essere montati e/o usati sui veicoli su ruote e le condizioni per il reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di dette prescrizioni; i numeri assegnati saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'accordo.
(6) Cfr. le definizioni nel regolamento n. 13 allegato all’accordo del 1958 relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli su ruote, le attrezzature e i componenti che possono essere montati e/o usati sui veicoli e le condizioni per il reciproco riconoscimento delle omologazioni rilasciate sulla base di dette prescrizioni. La definizione figura anche nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R. E. 3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Mod.2).
(7) Come definito nella Risoluzione unificata sulla costruzione di veicoli (R.E.3.), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).