24.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/43 |
Regolamento n. 59 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi silenziatori di ricambio
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento contiene disposizioni relative all'omologazione di dispositivi silenziatori o componenti degli stessi destinati a essere montati su uno o più tipi determinati di veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (1) quali pezzi di ricambio.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per:
2.1. |
«dispositivo silenziatore» un insieme completo di componenti necessari per limitare il rumore prodotto dal motore di un veicolo e dal suo scarico; |
2.2. |
«componente di dispositivo silenziatore» uno dei componenti isolati il cui insieme costituisce il dispositivo silenziatore di scarico (ad esempio silenziatore propriamente detto, camera di espansione, risonatore); |
2.3. |
«dispositivi silenziatori di tipi diversi» dispositivi silenziatori che differiscono sostanzialmente tra loro per aspetti quali: |
2.3.1. |
marchi di fabbrica o commerciali apposti sui componenti costituitivi; |
2.3.2. |
caratteristiche dei materiali che costituiscono uno qualsiasi dei componenti oppure forma e grandezza dei componenti stessi; una variazione del rivestimento (zincatura, alluminiatura ecc.) non è considerata una differenza a questo fine; |
2.3.3. |
principi di funzionamento di almeno un componente; |
2.3.4. |
combinazione dei vari componenti; |
2.4. |
«dispositivo silenziatore di ricambio o componenti di detto dispositivo» qualsiasi componente del dispositivo silenziatore di scarico definito al punto 2.1, destinato ad essere utilizzato su un veicolo e diverso da un componente del tipo montato sul veicolo, presentato all'omologazione a norma del presente regolamento; |
2.5. |
«omologazione di un dispositivo silenziatore di ricambio o di componenti di detto dispositivo» l'omologazione di un intero dispositivo silenziatore adattabile a uno o più tipi specificati di veicoli a motore, o di parte di esso, ai fini della riduzione del relativo livello di rumore; |
2.6. |
«tipo di veicolo» una categoria di veicoli a motore che non presentano differenze sostanziali in ordine a componenti quali: |
2.6.1. |
linee o materiali di costruzione della carrozzeria (più in particolare vano motore e insonorizzazione dello stesso); |
2.6.2. |
lunghezza e larghezza del veicolo; |
2.6.3. |
tipo di motore (ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante), numero dei cilindri e cilindrata, numero dei carburatori, disposizione delle valvole, potenza massima e regime di rotazione corrispondente, ecc.; |
2.6.4. |
numero di marce e demoltiplicazioni, rapporto totale di trasmissione; |
2.6.5. |
numero, tipo e disposizione dei dispositivi silenziatori di scarico; e |
2.6.6. |
numero, tipo e disposizione dei dispositivi silenziatori di aspirazione. |
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1. |
La domanda di omologazione di un dispositivo silenziatore di ricambio o di componenti dello stesso è presentata dal costruttore del dispositivo o dal suo mandatario. |
3.2. |
Essa è corredata dei sotto indicati documenti, in triplice copia, e del seguente materiale: |
3.2.1. |
descrizione del tipo o dei tipi di veicolo a cui sono destinati il dispositivo o suoi componenti per quanto concerne gli elementi citati al punto 2.6 precedente. Devono essere precisati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo del motore e del veicolo, nonché il numero di omologazione del tipo di veicolo, se necessario; |
3.2.2. |
descrizione del dispositivo silenziatore assemblato, comprendente l'indicazione della posizione relativa di ciascuno dei suoi componenti, nonché le istruzioni per il montaggio; |
3.2.3. |
disegni dettagliati relativi a ciascun componente al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. |
3.3. |
Su richiesta del servizio tecnico che effettua le prove di omologazione, il costruttore del dispositivo silenziatore presenta: |
3.3.1. |
due campioni del dispositivo o dei componenti presentati all'omologazione; |
3.3.2. |
un campione del dispositivo silenziatore originale di cui il veicolo era munito al momento della presentazione all'omologazione; |
3.3.3. |
un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo; tale veicolo, nelle misurazioni dell'emissione di rumore secondo i metodi descritti all'allegato 3, punti 3.1 e 3.2, del regolamento n. 51, deve soddisfare i seguenti requisiti: |
3.3.3.1. |
il livello di rumore a veicolo in movimento non deve superare il limite applicabile alla categoria del veicolo in esame all'epoca dell'omologazione del tipo a cui appartiene il veicolo stesso; inoltre, non deve superare di oltre 3 dB(A) il livello di rumore indicato nell'omologazione del tipo a cui appartiene il veicolo; |
3.3.3.2. |
il livello di rumore a veicolo fermo non deve superare di oltre 3 dB(A) il valore di riferimento indicato nell'omologazione del tipo a cui appartiene il veicolo; |
3.3.4. |
un motore isolato di cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore che equipaggia il veicolo sopra menzionato. |
4. ISCRIZIONI
4.1. |
Su ciascun componente del dispositivo silenziatore di ricambio, esclusi i tubi e gli accessori di montaggio, deve essere apposto quanto segue: |
4.1.1. |
il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore del dispositivo o dei suoi componenti; |
4.1.2. |
la denominazione commerciale data dal costruttore. |
4.2. |
Dette iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili. |
5. OMOLOGAZIONE
5.1. |
Se il tipo di dispositivo silenziatore di ricambio presentato per l'omologazione ai sensi del presente regolamento è conforme alle prescrizioni di cui al punto 6 successivo, l'omologazione è concessa. |
5.2. |
Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere assegnato dalla stessa parte contraente a un altro tipo di dispositivo silenziatore di ricambio o componente di tale dispositivo destinato allo stesso tipo o agli stessi tipi di veicolo. |
5.3. |
Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un dispositivo silenziatore di ricambio o di componenti di detto dispositivo in forza del presente regolamento sono comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell'allegato 1 del presente regolamento, corredata di disegni del dispositivo silenziatore o dei componenti presentati dal richiedente per l'omologazione, in formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm) o ripiegati in tale formato e su scala appropriata. |
5.4. |
Su ogni componente di dispositivo silenziatore conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto un marchio di omologazione internazionale costituito da: |
5.4.1. |
un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (2); |
5.4.2. |
il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 5.4.1; |
5.4.3. |
il numero di omologazione deve essere riportato nella scheda di omologazione, e così pure il metodo utilizzato per le prove di omologazione. |
5.5. |
Il marchio di omologazione deve essere facilmente leggibile e indelebile, quando il dispositivo silenziatore è montato sul veicolo. |
5.6. |
Un componente può essere contrassegnato con più di un numero di omologazione se è stato omologato come componente di più di un dispositivo silenziatore di ricambio; in questo caso non occorre ripetere il cerchio. Nell'allegato 2 del presente regolamento è illustrata la disposizione del marchio di omologazione. |
6. PRESCRIZIONI
6.1. Prescrizioni generali
6.1.1. |
Il dispositivo silenziatore di scarico di ricambio o i suoi componenti devono essere progettati e costruiti e devono poter essere montati in modo da consentire ad un veicolo di restare conforme alle disposizioni del presente regolamento in condizioni d'impiego normali, malgrado le vibrazioni a cui potrebbero essere soggetti. |
6.1.2. |
Il dispositivo silenziatore o i suoi componenti devono essere progettati e costruiti e devono poter essere montati in modo da conseguire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione a cui sono esposti, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo. |
6.2. Prescrizioni relative ai livelli di rumore
6.2.1. |
Per controllare l'efficienza acustica del dispositivo silenziatore di ricambio o di suoi componenti si applicano i metodi descritti all'allegato 3, punti 3.1 e 3.2, del regolamento n. 51. Con il dispositivo silenziatore di ricambio o i componenti di detto dispositivo montati sul veicolo descritto al punto 3.3.3 precedente, i livelli di rumore ottenuti con i due metodi (veicolo fermo e veicolo in movimento) devono soddisfare una delle seguenti condizioni: |
6.2.1.1. |
non superare i valori ottenuti con il tipo di veicolo presentato per l'omologazione; |
6.2.1.2. |
non superare i valori di rumore misurati per lo stesso veicolo di cui al punto 6.2.1 precedente, munito di un dispositivo silenziatore di scarico del tipo montato sul veicolo presentato per l'omologazione. |
6.3. Misurazione delle prestazioni del veicolo
6.3.1. |
Il dispositivo silenziatore di scarico o i componenti di detto dispositivo devono poter consentire al veicolo prestazioni paragonabili a quelle realizzate con il dispositivo silenziatore di scarico originale o i componenti originali di tale dispositivo. |
6.3.2. |
Il dispositivo silenziatore di ricambio o, a scelta del fabbricante, i componenti di detto dispositivo sono paragonati con un dispositivo silenziatore o con i componenti di detto dispositivo originale, pure allo stato nuovo, montati successivamente sul veicolo indicato al punto 3.3.3 precedente. |
6.3.3. |
La verifica deve essere eseguita misurando la contropressione secondo quanto precisato al punto 6.3.4 successivo. Il valore misurato con il dispositivo silenziatore di ricambio non deve superare di oltre il 25 % il valore misurato con il dispositivo silenziatore originale di serie nelle condizioni indicate di seguito. |
6.3.4. Metodo di prova
6.3.4.1. Metodo di prova sul motore
Si procede alle misurazioni sul motore definito al punto 3.3.4 montato su un banco dinamometrico. Il comando del gas deve essere completamente aperto ed il banco deve essere regolato in modo da ottenere il regime (S) di potenza nominale massima del motore. Per misurare la contropressione, la distanza alla quale deve essere disposta la presa di pressione rispetto al collettore di scarico è indicata nell'allegato 4 del presente regolamento.
6.3.4.2 Metodo di prova sul veicolo
Le misurazioni devono essere eseguite sul veicolo indicato al punto 3.3.3 precedente.
La prova deve essere eseguita:
|
su strada, oppure, |
|
su banco dinamometrico a rulli. |
Con il comando del gas completamente aperto, il motore deve essere caricato in modo da ottenere il regime di potenza nominale massima del motore (regime S).
Per misurare la contropressione, la distanza alla quale deve essere disposta la presa di pressione rispetto al collettore di scarico è indicata nell'allegato 4 del presente regolamento.
6.4. Prescrizioni supplementari relative ai dispositivi silenziatori o componenti di tali dispositivi riempiti di materiali fibrosi
Nei dispositivi silenziatori o nei loro componenti possono essere usati materiali fibrosi assorbenti unicamente se nella circolazione stradale è assicurata per il dispositivo, mediante opportune soluzioni progettuali e costruttive, un'efficienza sufficiente ad assicurare la conformità alle normative vigenti. Il dispositivo silenziatore è ritenuto efficiente nella circolazione stradale se i gas di scarico non vengono a contatto con i materiali fibrosi oppure se, dopo asportazione di questi materiali, sottoponendo il dispositivo silenziatore a prova conformemente alle procedure descritte nel regolamento n. 51, allegato 3, punti 3.1 e 3.2, i livelli di pressione acustica sono conformi alle prescrizioni del punto 6.2 precedente.
Se questa condizione non è rispettata, l'insieme del dispositivo silenziatore deve essere sottoposto a normale condizionamento con uno dei tre apparati e procedimenti descritti più avanti. Quando si applica il procedimento descritto al punto 6.2.1.2, chi richiede l'omologazione può domandare che il dispositivo silenziatore originale sia vuotato o condizionato.
6.4.1. Utilizzo continuo per 10 000 km su strada
6.4.1.1. |
Circa la metà dell'utilizzo deve essere effettuato nella circolazione urbana ed il resto su strade di comunicazione veloce; l'utilizzo continuo su strada può essere sostituito da un idoneo programma su pista di prova. |
6.4.1.2. |
Si deve cercare di ottenere un ripetuto avvicendarsi dei due regimi del motore. |
6.4.1.3. |
L'intero programma di prova deve comprendere almeno dieci pause della durata minima di tre ore per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione. |
6.4.2. Condizionamento al banco
6.4.2.1. |
Il silenziatore deve essere montato sul motore, a sua volta montato su banco dinamometrico, utilizzando gli accessori di serie e rispettando le prescrizioni del costruttore del veicolo. |
6.4.2.2. |
La prova deve essere effettuata in sei periodi di sei ore ciascuno, con interruzione di almeno 12 ore fra i singoli periodi, per riprodurre gli effetti del raffreddamento e dell'eventuale condensazione. |
6.4.2.3. |
Durante ciascun periodo di sei ore, il motore deve essere portato successivamente nelle seguenti condizioni:
Durata totale delle sei sequenze: tre ore. Ciascun periodo comprende due serie delle sei sequenze di cui sopra. |
6.4.2.4. |
Durante la prova non è ammesso il raffreddamento del silenziatore mediante ventilazione forzata per simulare la corrente d'aria che lambisce il veicolo in movimento. Su richiesta del costruttore, però, il raffreddamento è autorizzato per non superare la temperatura rilevata all'entrata del silenziatore quando il veicolo circola alla velocità massima. |
6.4.3. Condizionamento con pulsazioni
Il dispositivo silenziatore di scarico o i componenti di detto dispositivo sono montati sul veicolo definito al punto 3.3.3 precedente oppure al motore di cui al punto 3.3.4. Nel primo caso il veicolo è posto su un banco dinamometrico a rulli. Nel secondo caso il motore è montato su un banco dinamometrico. L'apparato sperimentale descritto più avanti è montato all'uscita del dispositivo silenziatore.
6.4.3.1. Apparato sperimentale
L'apparato sperimentale, di cui uno schema dettagliato è visibile nell'allegato 3 del presente regolamento, deve essere montato all'uscita del dispositivo silenziatore di scarico. È ammesso l'uso di qualsiasi altro apparato che dia risultati equivalenti.
6.4.3.2. Procedura di prova
6.4.3.2.1. |
L'apparato sperimentale deve essere regolato in modo che il passaggio del gas di scarico sia interrotto e ristabilito alternativamente dalla valvola a chiusura rapida per 2 500 cicli. |
6.4.3.2.2. |
La valvola deve aprirsi quando la pressione dei gas di scarico, misurata almeno 100 mm a valle della flangia di entrata, raggiunge un valore compreso fra 0,35 e 0,40 bar. Essa deve chiudersi quando detta pressione non differisce di oltre 10 % dal suo valore stabilizzato misurato a valvola aperta. |
6.4.3.2.3. |
Il relè temporizzato deve essere regolato per la durata di evacuazione dei gas risultante dalle prescrizioni del precedente punto 6.4.2.2. |
6.4.3.2.4. |
Il regime del motore deve essere pari al 75 % del regime (S) di potenza massima indicato dal costruttore. |
6.4.3.2.5. |
La potenza indicata dal dinamometro deve corrispondere al 50 % della potenza a piena ammissione misurata al 75 % del regime (S) del motore. |
6.4.3.2.6 |
Gli eventuali orifizi di drenaggio devono essere otturati durante la prova. |
6.4.3.2.7. |
L'intera prova deve essere completata in non più di 48 ore. Se occorrono periodi di raffreddamento, se ne potrà effettuare uno ogni ora. |
6.4.3.2.8. |
Terminato il condizionamento, si deve controllare il livello di rumore conformemente a quanto indicato al punto 6.2 precedente. |
7. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
Il costruttore del dispositivo silenziatore o il suo mandatario possono chiedere al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione del dispositivo silenziatore per uno o più tipi di veicoli l'estensione dell'omologazione ad altri tipi di veicoli. La procedura utilizzata a questo riguardo è quella descritta al punto 3 precedente.
L'estensione dell'omologazione (o il rifiuto dell'estensione) viene comunicata alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento conformemente alla procedura indicata al punto 5.3 precedente.
8. MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO SILENZIATORE
8.1. |
Qualsiasi modifica del tipo di dispositivo silenziatore di ricambio deve essere comunicata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di dispositivo silenziatore. Detto servizio può: |
8.1.1. |
ritenere che le modifiche effettuate non avranno verosimilmente ripercussioni negative di rilievo; oppure |
8.1.2. |
richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove. |
8.2. |
La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con l'indicazione delle modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo della procedura indicata al punto 5.3 precedente. |
9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
9.1. |
Ogni dispositivo silenziatore di ricambio o componente dello stesso recante un marchio di omologazione così come prescritto ai sensi del presente regolamento deve essere conforme al tipo di dispositivo silenziatore omologato e soddisfare i requisiti di cui al punto 6 precedente. |
9.2. |
Deve essere effettuato un opportuno monitoraggio della produzione per verificare la conformità secondo quanto prescritto al punto 9.1 precedente. |
9.3. |
Il titolare dell'omologazione deve in particolare: |
9.3.1. |
porre in atto le procedure necessarie per un efficace controllo della qualità dei prodotti; |
9.3.2. |
avere accesso all'attrezzatura di controllo necessaria per verificare la conformità di ciascun tipo omologato; |
9.3.3. |
provvedere affinché i risultati delle prove vengano registrati e i documenti annessi restino disponibili per un periodo da fissare di comune accordo con il servizio amministrativo; |
9.3.4. |
analizzare i risultati di ciascun tipo di prodotto in modo da verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto tenendo conto della variazione di una produzione industriale; |
9.3.5. |
provvedere affinché per ogni tipo di prodotto vengano eseguite almeno le prove prescritte nell'allegato 5, punto 2; |
9.3.6. |
provvedere affinché qualsiasi campione o pezzo in prova che dimostri una mancata conformità per il tipo di prova in questione dia luogo ad un altro campionamento e ad un'altra prova. Devono essere prese tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente. |
9.4. |
L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento il sistema di controllo della conformità applicabile in ciascuna unità di produzione. |
9.4.1. |
Ad ogni ispezione devono essere presentati all'ispettore i registri di prova e la documentazione relativa ai controlli effettuati sulla produzione. |
9.4.2. |
L'ispettore può prelevare dei campioni a caso che saranno sottoposti a prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dallo stesso costruttore. |
9.4.3. |
Se il livello della qualità risulta insoddisfacente oppure se pare necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 9.4.2 precedente, l'ispettore deve scegliere dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione. |
9.4.4. |
L'autorità competente può eseguire qualsiasi prova prescritta nel presente regolamento. |
9.4.5. |
La frequenza normale delle ispezioni da parte delle autorità competenti è di una ogni due anni. Se durante una di queste visite vengono riscontrati risultati insoddisfacenti, l'autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie per ristabilire quanto prima la conformità della produzione. |
10. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
10.1. |
L'omologazione di un tipo di dispositivo silenziatore rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni indicate al punto 9 precedente ovvero se il dispositivo silenziatore o componenti dello stesso non superano la prova di cui al punto 9.2 precedente. |
10.2. |
Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA». |
11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un'omologazione cessa totalmente la produzione di un tipo di dispositivo silenziatore di ricambio o di suoi componenti omologati a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la comunicazione, l'autorità in questione ne informa le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «PRODUZIONE CESSATA».
12. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano le omologazioni, cui devono essere inviate le schede di omologazione, rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciate in altri paesi.
(1) Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore a 1 tonnellata. (I veicoli articolati composti di due elementi inseparabili ma articolati vengono considerati come costituenti un solo veicolo.)
Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote oppure tre ruote e peso massimo superiore a 1 tonnellata.
Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate.
Conformemente alla «Classificazione dei veicoli» di cui al regolamento n. 13 (E/ECE/324 — E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.12/Rev.2, punto 5.2).
(2) 1 per la Repubblica federale di Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Cecoslovacchia, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 per la Repubblica democratica tedesca, 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia e 21 per il Portogallo. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e reciproco riconoscimento dell'omologazione di dotazioni e componenti per veicoli a motore e i numeri così assegnati saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti dell'accordo.
ALLEGATO 1
[Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]
Denominazione dell'amministrazione
Comunicazione relativa all'omologazione (o all'estensione o al rifiuto o alla revoca dell'omologazione o alla cessazione definitiva della produzione) di un tipo di dispositivo silenziatore di ricambio o di componenti di detto dispositivo in forza del regolamento n. 59.
N. di omologazione:
1. |
Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo silenziatore: |
2. |
Tipo di dispositivo silenziatore: |
3. |
Nome e indirizzo del costruttore: |
4. |
Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: |
5. |
Breve descrizione del dispositivo silenziatore [con/senza (1) materiale fibroso, ecc.]: |
6. |
Marchio di fabbrica o commerciale del tipo di veicolo a cui è destinato il dispositivo silenziatore: |
7. |
Tipo di veicolo a partire dal numero di serie: |
8. |
Genere di motore: ad accensione comandata, ad accensione spontanea: |
9. |
Cicli: due tempi o quattro tempi: |
10. |
Cilindrata: |
11. |
Potenza del motore (kW ECE): |
12. |
Numero di rapporti del cambio: |
13. |
Rapporti del cambio utilizzati: |
14. |
Rapporto(i) di trasmissione finale: |
15. |
Potenza massima: |
16. |
Condizioni di carico dei veicoli durante la prova: |
17. |
Livelli sonori: Veicolo in movimento: ………… db(A) a velocità costante prima dell'accelerazione di ………… km/h Veicolo fermo: ………… db(A) con motore al regime di ………… giri/min |
18. |
Valore della contropressione: |
19. |
|
20. |
Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: |
21. |
Data del verbale redatto dal servizio tecnico: |
22. |
Numero del verbale redatto dal servizio tecnico: |
23. |
Omologazione concessa/rifiutata (1) |
24. |
Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: |
25. |
Luogo: |
26. |
Data: |
27. |
Firma: |
28. |
Alla presente comunicazione sono allegati i seguenti documenti, che recano il numero di omologazione sopra indicato:
|
(1) Cancellare le diciture inutili.
ALLEGATO 2
DISPOSIZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
(cfr. punto 5.4 del presente regolamento)
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un componente di dispositivo silenziatore, indica che il tipo di dispositivo silenziatore di ricambio è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) in forza del regolamento n. 59 con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata in forza del regolamento n. 59 nella versione originale.
ALLEGATO 3
APPARATO SPERIMENTALE
ALLEGATO 4
PUNTI DI MISURA — CONTROPRESSIONE
Esempi di possibili punti di misura per le prove relative alla perdita di carico. Il punto di misura esatto deve essere precisato nel verbale di prova e deve essere situato in un'area in cui il flusso di gas è regolare.
fig.1
fig.2 (1)
fig.3
(1) In caso di impossibilità, fare riferimento alla figura 3.
ALLEGATO 5
CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Le prescrizioni qui indicate sono coerenti con le prove da effettuare per accertare la conformità della produzione ai sensi dei punti 9.3.5 e 9.4.3 del presente regolamento.
2. PROCEDIMENTI DI PROVA
I metodi di prova, gli strumenti di misura e l'interpretazione dei risultati devono essere quelli descritti al punto 6 precedente. Il dispositivo silenziatore di scarico, o il componente dello stesso, oggetto della prova deve essere sottoposto alla prova secondo le indicazioni contenute nei punti 6.2, 6.3 e 6.4 precedenti.
3. CAMPIONAMENTO
Deve essere scelto un dispositivo silenziatore di scarico o suo componente. Se dopo la prova di cui al punto 4.1 il campione non è considerato conforme alle prescrizioni del presente regolamento la prova deve essere ripetuta su altri due campioni.
4. VALUTAZIONE DEI RISULTATI
4.1. |
Se il livello sonoro del dispositivo silenziatore di scarico o del suo componente sottoposto alla prova di cui ai punti 1 e 2 precedenti, misurato conformemente al punto 6.2 precedente, non supera di oltre 1 dB(A) il livello misurato nelle prove di omologazione effettuate sul tipo specifico di dispositivo silenziatore di scarico o suo componente, il dispositivo silenziatore di scarico o il suo componente deve essere considerato conforme ai requisiti del presente regolamento. |
4.2. |
Se il dispositivo silenziatore di scarico o il suo componente sottoposto alla prova di cui al punto 4.1 non soddisfa i requisiti stabiliti in detto punto, la prova deve essere ripetuta su altri due dispositivi silenziatori di scarico o loro componenti dello stesso tipo conformemente ai punti 1 e 2 precedenti. |
4.3. |
Se il livello sonoro del secondo e/o terzo campione di cui al punto 4.2 supera di oltre 1 dB(A) il livello misurato durante le prove di omologazione del tipo specifico di dispositivo silenziatore di scarico o componente, il dispositivo silenziatore di scarico o componente dello stesso è considerato non conforme ai requisiti del presente regolamento e il costruttore deve adottare le misure necessarie per ripristinare la conformità. |