Regolamento n. 60 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento a comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori
Gazzetta ufficiale n. L 095 del 31/03/2004 pag. 0010 - 0037
Regolamento n. 60 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento a comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori(1) 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica a motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento a comandi azionati dal conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori. 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 2.1. Per "omologazione di un veicolo" s'intende l'omologazione di un tipo di veicolo in riferimento a comandi azionati dal conducente, ove tali comandi siano installati, e alla loro identificazione; 2.2. Per "tipo di veicolo" s'intende una categoria di veicoli a motore che non differiscono in riferimento alle disposizioni che possono influire sul funzionamento o la posizione dei comandi azionati dal conducente; 2.3. Per "veicolo" s'intende una motocicletta a due ruote secondo la definizione datane dall'articolo 1 n) o un ciclomotore a due ruote secondo la definizione datane nell'articolo 1 m) della Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico stradale, Vienna 1968; 2.4. Per "comando" s'intende qualsiasi parte del veicolo o di un dispositivo direttamente azionato dal conducente che modifica lo stato o il funzionamento del veicolo o una parte dello stesso; 2.5. Per "manubrio" s'intende qualsiasi parte della barra o delle barre collegate alla testa delle forcelle (testa dello sterzo) mediante la quale il veicolo viene sterzato; 2.5.1. Per "manubrio: lato destro" s'intende qualsiasi parte del manubrio che, ponendosi di fronte al senso di marcia, si trova a destra del piano mediano longitudinale del veicolo; 2.5.2. Per "manubrio: lato sinistro" s'intende qualsiasi parte del manubrio che, ponendosi di fronte al senso di marcia, si trova a sinistra del piano mediano longitudinale del veicolo; 2.5.3. Per "manubrio: anteriore" s'intende qualsiasi parte del manubrio che si trova sul lato più lontano dal conducente seduto in posizione di guida; 2.6. Per "manopola" s'intende quella parte del manubrio, più lontana dal centro, mediante la quale il manubrio viene retto dal conducente del veicolo; 2.6.1. Per "manopola rotante" s'intende una manopola che agisce su qualche meccanismo funzionale del veicolo, libera di ruotare attorno al manubrio quando viene girata in tal senso dal conducente del veicolo; 2.7. Per "telaio" s'intende qualsiasi parte del telaio, dello châssis o dell'intelaiatura del veicolo alla quale sono fissati il motore e/o il gruppo trasmissione e/o il motore e il gruppo trasmissione stessi; 2.7.1. Per "telaio: lato destro" s'intende qualsiasi parte del telaio che, ponendosi di fronte al senso di marcia, si trova a destra del piano mediano longitudinale del veicolo; 2.7.2. Per "telaio: lato sinistro" s'intende qualsiasi parte del telaio che, ponendosi di fronte al senso di marcia, si trova a sinistra del piano mediano longitudinale del veicolo; 2.8. Per "leva" s'intende qualsiasi dispositivo composto da un braccio che ruota attorno ad un fulcro mediante il quale viene azionato qualche meccanismo funzionale del veicolo; 2.8.1. Per "leva manuale" s'intende una leva azionata dalla mano del conducente; Nota: Salvo diversa indicazione, una leva manuale è azionata per compressione (ossia movimento dell'apice della leva verso la struttura di supporto), per esempio per innestare un meccanismo del freno o disinnestare il meccanismo della frizione. 2.8.2. Per "leva a pedale" s'intende una leva azionata per contatto tra il piede del conducente e un appoggio sporgente da un braccio della leva; 2.8.3. Per "pedale" s'intende una leva azionata per contatto tra il piede del conducente e un cuscinetto sulla leva disposto in modo da consentire l'applicazione della pressione sul braccio della leva; Nota: Salvo diversa indicazione, un pedale è azionato per depressione, per esempio per innestare un meccanismo del freno. 2.8.4. Per "pedali di trasmissione" s'intendono i dispositivi collegati ad una qualche forma di trasmissione che possono essere utilizzati per la propulsione di un ciclomotore; 2.8.5. Per "leva oscillante" s'intende una leva con un perno in corrispondenza o in prossimità del centro e provvista di un cuscinetto o un appoggio sporgente ad ogni estremità, azionata per contatto tra il piede del conducente e i suddetti cuscinetti o appoggi sporgenti (cfr. allegato 3, figura 3); 2.9. Per "poggiapiedi" s'intendono le sporgenze su entrambi i lati del veicolo sulle quali il conducente poggia i piedi nel momento in cui è seduto in posizione di guida; 2.10. Per "piattaforma" s'intende quella parte del veicolo sulla quale il conducente poggia i piedi nel momento in cui è seduto nella normale posizione di guida nel caso in cui il veicolo non sia provvisto di pedali di trasmissione o poggiapiedi per il conducente; 2.11. Per "orario" s'intende il senso di rotazione attorno all'asse della parte considerata in base al movimento delle lancette di un orologio viste dall'alto o dall'esterno della parte considerata; 2.11.1. Per "antiorario" s'intende il senso inverso; 2.12. Per "freno di servizio combinato" s'intende un sistema di azionamento (mediante azione idraulica o leveraggio meccanico o entrambi) mediante il quale sia il freno anteriore che quello posteriore del veicolo vengono azionati almeno parzialmente dall'utilizzo di un solo comando; 2.13. Per "indicatore" s'intende un dispositivo che fornisce informazioni in merito al funzionamento o allo stato di un impianto o una parte di un impianto (per esempio, livello di un fluido); 2.14. Per "spia" s'intende un segnale ottico che indica l'attivazione di un dispositivo, un funzionamento o uno stato corretto o difettoso, oppure un malfunzionamento; 2.15. Per "simbolo" s'intende uno schema in base al quale identificare un comando, una spia o un indicatore. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo in riferimento a comandi azionati dal conducente è presentata dal produttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato. 3.2. La domanda è accompagnata dai documenti indicati di seguito in triplice copia e corredata delle seguenti informazioni specifiche: 3.2.1. Disegni in scala appropriata e sufficientemente dettagliati dei componenti del veicolo ai quali si riferiscono i requisiti del presente regolamento e, ove necessario, del veicolo stesso. 3.3. Al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione in relazione ai controlli di cui al punto 5 del presente regolamento è presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo. 4. OMOLOGAZIONE 4.1. Se il tipo di veicolo presentato per l'omologazione a norma del presente regolamento è conforme alle prescrizioni di cui ai punti 5 e 6, l'omologazione del tipo di veicolo in questione è concessa. 4.2. A ciascun tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originaria) indicano la serie di emendamenti che incorporano le ultime modifiche tecniche principali apportati al regolamento al momento dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero per un altro tipo di veicolo. 4.3. La comunicazione della concessione dell'omologazione o del rifiuto di concessione dell'omologazione per un tipo di veicolo a norma del presente regolamento è trasmessa alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante un modulo conforme al modello riportato nell'allegato 1 del presente regolamento, accompagnato dai disegni e dagli schemi forniti dal richiedente in formato non superiore al formato A4 (210 × 297 mm) o ripiegati per ottenere detto formato e in scala appropriata. 4.4. Su ogni veicolo conforme ad un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento è apposto, in modo che risulti ben visibile e in un punto dove risulti facilmente leggibile specificato sul modulo di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da: 4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera "E", seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione(2); 4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera "R", da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1. 4.5. Se il veicolo è conforme ad un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più ulteriori regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1; in tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali l'omologazione è stata rilasciata nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1. 4.6. Il marchio di omologazione è chiaramente leggibile e indelebile. 4.7. Il marchio di omologazione è immediatamente accessibile. 4.8. Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di disposizione dei marchi di omologazione. 5. PRESCRIZIONI GENERALI 5.1. Tutti i comandi azionati dal conducente specificati ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 sono raggiungibili dal conducente nel momento in cui è seduto in posizione di guida. 5.1.1. Il raggiungimento dei comandi da parte del conducente non è ostacolato dall'interferenza di altri comandi o parti della struttura del veicolo. 5.1.2. I comandi di cui ai punti 6.1-6.4 sono posizionati nei punti o nelle zone specifiche indicate ai suddetti punti. 5.1.3. La posizione dei comandi sul manubrio specificati al punto 6.2.1 (freno anteriore) punto 6.2.2.2 (freno posteriore: ciclomotori) punto 6.3.1 (frizione) punto 6.4.1 (segnalatore acustico) punto 6.4.2.2 (comando di luce abbagliante/anabbagliante) punto 6.4.3 (comando degli indicatori di direzione) è tale che questi possano essere raggiunti senza che il conducente debba staccare le mani dalle rispettive manopole. 5.2. I comandi di cui ai punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.3.1 sono progettati in maniera da rispettare i requisiti dell'allegato 3, rispettivamente parte 1 (leve manuali) o parte 2 (leve a pedale, leve oscillanti e pedali). 5.3. Identificazione 5.3.1. Comandi, spie e indicatori, ove installati, sono identificati conformemente alle disposizioni dell'allegato 4. 6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 6.1. Comandi del motore 6.1.1. Avviamento 6.1.1.1. Interruttore di accensione del motore: In caso di interruttore rotante, il movimento avviene in senso orario dalla posizione di accensione "off" alla posizione di accensione "on". 6.1.1.2. Interruttore del motorino di avviamento: Nessuna prescrizione particolare. 6.1.1.3. Interruttore combinato di accensione/motorino di avviamento: In caso di interruttore rotante, il movimento avviene in senso orario passando dalla posizione "off" alla posizione di accensione "on" alla posizione di alimentazione del motorino di avviamento. 6.1.2. Acceleratore 6.1.2.1. Comando dell'acceleratore: Il regime del motore è comandato da un comando ad azionamento manuale. Posizione del comando: sul manubrio: lato destro. Tipo di comando: manopola rotante sul manubrio. Senso di rotazione: antiorario per aumentare la velocità. 6.1.3. Arresto 6.1.3.1. Interruzione dell'alimentazione del motore: Quale mezzo per arrestare il motore, in alternativa all'interruttore principale (punto 6.1.1.1) o ad un comando che intervenga sulla valvola di decompressione (punto 6.1.3.2), il veicolo può essere provvisto di un'interruzione dell'alimentazione elettrica del motore. Posizione del comando: sul manubrio: lato destro. 6.1.3.2. Comando di decompressione manuale: Posizione del comando: sul manubrio Tipo di comando: leva, o manopola rotante, a condizione che sia abbinata al comando dell'acceleratore (lato destro). 6.2. Freni 6.2.1. Freno (ruota) anteriore: Posizione del comando: sul manubrio: lato destro anteriore Tipo di comando: leva manuale 6.2.2. Freno (ruota) posteriore: 6.2.2.1. Veicoli provvisti di frizione ad azionamento manuale: Posizione del comando: sul telaio: lato destro Tipo di comando: pedale 6.2.2.2. Veicoli non provvisti di frizione ad azionamento manuale 6.2.2.2.1. I veicoli provvisti di pedali di trasmissione devono, e i veicoli provvisti di una piattaforma o di poggiapiedi integrati in una piattaforma che hanno una velocità massima progettuale non superiore a 100 km/ora possono, conformarsi al presente requisito. Posizione del comando: sul manubrio: lato sinistro anteriore Tipo di comando: leva manuale 6.2.2.2.2. Tutti gli altri veicoli Posizione del comando: sul telaio: lato destro Tipo di comando: pedale 6.2.2.3. Nulla di quanto prescritto ai punti 6.2.2.1 o 6.2.2.2.1 del presente regolamento deve impedire ad un ciclomotore provvisto di pedali di trasmissione di essere dotato di un freno (ruota) posteriore azionato da un dispositivo di pedalamento all'indietro azionato dai suddetti pedali di trasmissione. 6.2.3. Freno di servizio combinato: Nulla di quanto prescritto ai punti 6.2.1 o 6.2.2 del presente regolamento deve impedire ad un veicolo di essere provvisto di un freno di servizio combinato (cfr. punto 2.12). Posizione e tipo di comando: conformemente a quanto specificato ai punti 6.2.1 e 6.2.2. 6.2.4. Freno di stazionamento: Nessuna prescrizione particolare. Tipo di comando: leva manuale o pedale 6.3. Trasmissione 6.3.1. Frizione: comando di azionamento Posizione del comando: sul manubrio: lato sinistro anteriore Tipo di comando: leva manuale Nota: La prescrizione di cui sopra non dovrà impedire, quale dispositivo di azionamento della frizione, l'utilizzo di un comando con leva a pedale combinato sia per l'azionamento della frizione che per il cambio delle marce. 6.3.2. Comando di cambio delle marce 6.3.2.1. In caso di veicoli provvisti di un comando di cambio delle marce azionato indipendentemente dal comando di azionamento della frizione: Posizione del comando: sul telaio: lato sinistro Tipo di comando: leva a pedale o leva oscillante 6.3.2.1.1. Il movimento della leva a pedale o della parte anteriore della leva oscillante verso l'alto cambia progressivamente le marce che producono una maggiore velocità di marcia e viceversa per il cambio delle marce che producono una minore velocità di marcia. È prevista una posizione distinta positiva di "folle". 6.3.2.1.2. È anche consentito il movimento in avanti e indietro del comando di cambio delle marce a pedale. In tal caso, il movimento della leva a pedale indietro cambia progressivamente le marce che producono una maggiore velocità di marcia e viceversa per il cambio delle marce che producono una minore velocità di marcia. È prevista una posizione distinta positiva di "folle". 6.3.2.2. In caso di veicoli provvisti di un comando di cambio delle marce azionato insieme al comando di azionamento della frizione: Posizione del comando: sul manubrio: lato sinistro Tipo di comando: manopola rotante sul manubrio. 6.3.2.2.1. La rotazione della manopola in senso antiorario dovrà progressivamente cambiare le marce che producono una maggiore velocità di marcia e viceversa per il cambio delle marce che producono una minore velocità di marcia. È prevista una posizione distinta positiva di "folle". 6.4. Comandi di luci e segnalatori 6.4.1. Segnalatore acustico 6.4.1.1. In caso di veicoli provvisti di un comando di cambio delle marce azionato indipendentemente dal comando di azionamento della frizione: Posizione del comando: sul manubrio: lato sinistro Tipo di comando: pulsante 6.4.1.2. In caso di veicoli provvisti di un comando di cambio delle marce azionato insieme al comando di azionamento della frizione: Posizione del comando: sul manubrio: lato destro Tipo di comando: pulsante 6.4.2. Luci 6.4.2.1. Interruttore di comando delle luci In caso di interruttore rotante, l'azionamento dell'interruttore in senso orario attiva progressivamente le luci di posizione del veicolo e quindi la luce anabbagliante. Ciò non deve impedire l'inserimento di ulteriori posizioni per l'interruttore, a condizione che queste siano chiaramente indicate. Ove lo si desideri, l'interruttore di comando delle luci può essere abbinato all'interruttore di accensione. 6.4.2.2. Interruttore della luce abbagliante/anabbagliante 6.4.2.2.1. In caso di veicoli provvisti di un comando di cambio delle marce azionato indipendentemente dal comando di azionamento della frizione: Posizione del comando: sul manubrio: lato sinistro 6.4.2.2.2. In caso di veicoli provvisti di un comando di cambio delle marce azionato insieme al comando di azionamento della frizione: Posizione del comando: sul manubrio: lato destro 6.4.2.3. Segnalatore ottico: Il comando di questo dispositivo è adiacente all'interruttore della luce abbagliante/anabbagliante o una funzione aggiuntiva di quest'ultimo. 6.4.3. Interruttore degli indicatori di direzione Posizione del comando: sul manubrio Il comando è progettato in modo che, visto dal sedile del conducente, l'azionamento della parte sinistra o il movimento a sinistra del comando azioni gli indicatori di sinistra e viceversa per gli indicatori di destra. Il comando è chiaramente contrassegnato in modo da indicare il lato del veicolo sul quale il comando aziona gli indicatori. 6.5. Comandi di erogazione del carburante 6.5.1. Dispositivo di avviamento a freddo. Il comando è disposto in modo da essere ragionevolmente e comodamente accessibile per il conducente. 6.5.2. Comando manuale di arresto dell'erogazione di carburante. Il comando dovrà prevedere posizioni distinte positive per "OFF", "ON" e "RISERVA" (qualora sia prevista un'erogazione di riserva). Il comando è in posizione ON quando è rivolto a valle del flusso di carburante dal serbatoio al motore, in posizione OFF quando è rivolto perpendicolarmente al flusso di carburante e in posizione RISERVA (ove prevista) quando è rivolto a monte del flusso di carburante. 6.5.2.1. Nel caso in cui un veicolo sia provvisto del suddetto comando, il conducente deve poter attivare l'erogazione del carburante di riserva in posizione seduta. 7. MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO 7.1. Ogni modifica apportata ad un tipo di veicolo è comunicata all'ufficio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. In tal caso, l'ufficio può: 7.1.1. ritenere che le modifiche apportate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure 7.1.2. chiedere un ulteriore rapporto di prova al servizio tecnico incaricato delle prove. 7.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, sono comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento secondo la procedura di cui al punto 4.3. 8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 8.1. Ogni veicolo che rechi un marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento è conforme al tipo di veicolo omologato, specialmente in riferimento ai comandi azionati dal conducente. 8.2. Per verificare la conformità di cui al punto 8.1, è eseguito un numero sufficiente di controlli casuali su veicoli fabbricati in serie che rechino il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento. 9. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 9.1. L'omologazione rilasciata in riferimento ad un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al punto 8.1 non sono rispettate o se il veicolo o i veicoli in questione non superano le prove di cui al punto 8.2. 9.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata "OMOLOGAZIONE REVOCATA". 10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un'omologazione cessa totalmente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la comunicazione, l'autorità in questione ne informa le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata "PRODUZIONE CESSATA". 11. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano le omologazioni, cui devono essere inviate le schede di omologazione, rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciate in altri paesi. 12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE L'utilizzo dei simboli specificati nell'allegato 4 del presente regolamento è obbligatorio dal 1o luglio 1986. (1) Pubblicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 della decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78). (2) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 ..., 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 ..., 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi secondo la sequenza cronologica di ratifica o adesione all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e reciproco riconoscimento dell'omologazione di dotazioni e componenti per veicoli a motore e i numeri così assegnati saranno comunicati dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti dell'accordo. ALLEGATO 1 >PIC FILE= "L_2004095IT.001802.TIF"> ALLEGATO 2 DISPOSIZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE Modello A (cfr. punto 4.4 del presente regolamento) >PIC FILE= "L_2004095IT.001902.TIF"> Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, in riferimento ai comandi azionati dal conducente, nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 60 con numero di omologazione 002439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata a norma del regolamento n. 60 nella sua versione originaria. Modello B (cfr. punto 4.5 del presente regolamento) >PIC FILE= "L_2004095IT.001903.TIF"> Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) conformemente ai regolamenti nn. 60 e 10.3(1). Il numero di omologazione indica che, alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento n. 62 non era stato modificato e il regolamento n. 10 già includeva la serie di emendamenti 01. (1) Quest'ultimo numero è fornito unicamente a titolo esemplificativo. ALLEGATO 3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE LEVE 1. PARTE 1: LEVE MANUALI 1.1. La distanza massima tra la faccia anteriore della leva manuale e la faccia posteriore della manopola non è superiore a 120 mm misurati perpendicolarmente all'asse della manopola in qualunque punto tra il punto medio e l'estremità più vicina al fulcro della leva manuale [cfr. figura 1 a)]. In caso di veicoli provvisti di un comando di cambio delle marce azionato insieme al comando di azionamento della frizione, la massima dimensione non è superiore a 135 mm. 1.2. Tale dimensione può aumentare oltre il punto medio della manopola e verso l'estremità aperta della leva manuale. 1.3. La distanza minima (gioco) tra la faccia posteriore della leva manuale e la faccia anteriore della manopola non è inferiore a 45 mm in qualunque punto tra l'estremità esterna e il punto medio della manopola [cfr. figura 1 b)]. 1.4. Tale dimensione può diminuire oltre il punto medio della manopola e verso il fulcro, ma non può in alcun caso essere inferiore a 25 mm. 1.5. L'estremità esterna della leva manuale non sporge oltre l'estremità esterna della manopola di più di 30 mm quando la leva manuale è in posizione di massima compressione [cfr. figura 1 c)]. 2. PARTE 2: LEVE A PEDALE, LEVE OSCILLANTI E PEDALI 2.1. Leve a pedale 2.1.1. La massima dimensione tra la faccia posteriore dell'appoggio sporgente della leva a pedale e la faccia posteriore del poggiapiedi corrispondente non è superiore a 200 mm in qualunque punto dell'appoggio sporgente della leva a pedale (cfr. figura 2). 2.1.2. La distanza minima (gioco) tra la faccia posteriore dell'appoggio sporgente della leva a pedale e la faccia anteriore del poggiapiedi corrispondente non è inferiore a 105 mm in qualunque punto dell'appoggio sporgente della leva a pedale (cfr. figura 2). 2.1.3. In caso di poggiapiedi regolabili, tali dimensioni sono misurate nei normali punti di regolazione previsti per il poggiapiedi indicati nelle istruzioni fornite dal produttore al proprietario/utilizzatore del veicolo (in appresso "Manuale del proprietario") e con la leva a pedale nella posizione prescritta dal produttore. 2.2. Leve oscillanti 2.2.1. La dimensione (K) tra la parte posteriore del cuscinetto o la faccia posteriore dell'appoggio sporgente situato anteriormente alla leva oscillante e la faccia posteriore del poggiapiedi non è superiore a 200 mm né essere inferiore a 60 mm (cfr. figura 3). 2.2.2. La dimensione (L) tra la faccia anteriore del cuscinetto o la faccia anteriore dell'appoggio sporgente situato posteriormente alla leva oscillante e la faccia posteriore del poggiapiedi non è superiore a 100 mm né inferiore a 50 mm (cfr. figura 3). 2.2.3. In caso di poggiapiedi regolabili, tali dimensioni sono misurate nei normali punti di regolazione previsti per il poggiapiedi indicati nel Manuale del proprietario e con la leva oscillante nella posizione prescritta dal produttore. 2.3. Pedali 2.3.1. Veicoli provvisti di poggiapiedi 2.3.1.1. La distanza massima tra la parte posteriore del cuscinetto del pedale e la faccia posteriore del poggiapiedi corrispondente non è superiore a 170 mm in qualsiasi punto (cfr. figura 4). 2.3.1.2. La distanza minima (gioco) tra la parte posteriore del cuscinetto del pedale e la faccia anteriore del poggiapiedi corrispondente non è inferiore a 50 mm in qualunque punto (cfr. figura 4). 2.3.1.3. In caso di poggiapiedi regolabili, tali dimensioni sono misurate nei normali punti di regolazione previsti per il poggiapiedi indicati nel Manuale del proprietario e con il pedale nella posizione prescritta dal produttore. 2.3.2. Veicoli provvisti di piattaforme 2.3.2.1. La distanza massima tra la superficie della piattaforma e il punto più alto del cuscinetto del pedale, misurata perpendicolarmente alla superficie della piattaforma adiacente al pedale, non è superiore a 105 mm (cfr. figura 5). 2.3.2.2. Il bordo esterno estremo del cuscinetto del pedale non sporge di più di 25 mm dal bordo esterno della piattaforma (cfr. figura 5). Figura 1 a) >PIC FILE= "L_2004095IT.002101.TIF"> Figura 1 b) >PIC FILE= "L_2004095IT.002201.TIF"> Figura 1 c) >PIC FILE= "L_2004095IT.002202.TIF"> Figura 2 >PIC FILE= "L_2004095IT.002301.TIF"> Figura 3 >PIC FILE= "L_2004095IT.002302.TIF"> Figura 4 >PIC FILE= "L_2004095IT.002401.TIF"> Figura 5 >PIC FILE= "L_2004095IT.002402.TIF"> ALLEGATO 4 COMANDI, SPIE E INDICATORI PER I QUALI, OVE INSTALLATI, L'IDENTIFICAZIONE È OBBLIGATORIA E SIMBOLI DA UTILIZZARE A TAL FINE(1) 1. Il presente allegato specifica i simboli, ossia i segni convenzionali, utilizzati per indicare alcuni comandi, indicatori e spie su una motocicletta o un ciclomotore e per agevolarne l'utilizzo. Esso indica altresì i colori delle eventuali spie ottiche che segnalano al conducente il funzionamento o il malfunzionamento dei dispositivi e delle dotazioni collegati ai corrispondenti comandi. 2. Il presente allegato vale per i comandi che, ove utilizzati, sono installati sul quadro strumenti o nelle immediate vicinanze del conducente della motocicletta o del ciclomotore. Tale definizione di applicabilità non comporta la presenza obbligatoria di ogni comando elencato nel presente allegato. 3. I simboli sono tali da risultare riconoscibili nel momento in cui sono visti dal conducente in posizione seduta, come indicato al punto 5. 4. I simboli si distinguono chiaramente dallo sfondo, ossia sono chiari su sfondo scuro o scuri su sfondo chiaro. 5. Il simbolo è disposto al di sopra del comando o della spia da identificare, oppure adiacente ad esso. Qualora ciò non sia possibile, il simbolo e il comando o la spia sono collegati da una linea continua che sia la più breve possibile. 6. Se in un simbolo sono illustrati, con vista laterale, una motocicletta/(un ciclomotore) o componenti di una motocicletta/(un ciclomotore), si suppone una motocicletta/(un ciclomotore) in movimento da destra a sinistra. 7. La luce di un fascio puntato è rappresentata da raggi paralleli e la luce diffusa da raggi divergenti. 8. Se si utilizzano i seguenti colori per le spie ottiche, questi assumono il significato riportato più avanti: Rosso: Pericolo Giallo (Ambra): Attenzione Verde: Sicurezza (Il blu è utilizzato unicamente per la spia della luce abbagliante del proiettore). 9. Designazione e illustrazione dei simboli >SPAZIO PER TABELLA> (1) Conformemente agli standard internazionali ISO 6727-1981 e 4129-1978. Per assicurare la corretta presentazione grafica e l'osservanza delle esatte proporzioni, i simboli sono riprodotti in base al sistema della griglia ISO (cfr. anche appendice al presente allegato). Appendice Costruzione del modello di base per i simboli illustrati nell'allegato 4 Figura 1 Modello di base >PIC FILE= "L_2004095IT.003702.TIF"> Il modello di base comprende: 1. Un quadrato di base con lato di 50 mm, dimensione equivalente alla dimensione nominale "a" del modello di base; 2. Un cerchio di base con diametro di 56 mm, avente approssimativamente la stessa area del quadrato di base (1); 3. Un secondo cerchio con diametro di 50 mm, corrispondente al cerchio iscritto del quadrato di base (1); 4. Un secondo quadrato, i cui angoli toccano il cerchio di base (2) e i cui lati sono paralleli a quelli del quadrato di base (1); 5 e 6. Due rettangoli, aventi la stessa area del quadrato (1), reciprocamente perpendicolari e ciascuno tracciato lungo i lati opposti del quadrato di base in modo da risultare simmetrici; 7. Un terzo quadrato, i cui lati passano attraverso i punti di intersezione tra il quadrato di base (1) e il cerchio di base (2) formando un angolo di 45°, in maniera da fornire le massime dimensioni orizzontali e verticali del modello di base; 8. Un ottagono irregolare, costituito da linee che formano un angolo di 30° rispetto ai lati del quadrato (7). Il modello di base viene sovrapposto ad una griglia di 12,5 mm che coincide con il quadrato di base (1).