42002X0201(02)

Regolamento n. 111 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli cisterna di categoria N e O per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 01/02/2002 pag. 0022 - 0037


Regolamento n. 111 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) - Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli cisterna di categoria N e O per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento(1)

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alla stabilità al ribaltamento dei veicoli cisterna di categoria N2, N3, O3 e O4(2) adibiti al trasporto di merci classificate pericolose ai sensi dell'accordo ADR(3).

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

2.1. "omologazione di un veicolo", l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento;

2.2. "tipo di veicolo", un insieme di veicoli che non differiscono per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:

2.2.1. la categoria (cfr. paragrafo 1) ed il tipo di veicolo (autocarro, rimorchio, semirimorchio, rimorchio ad asse/i centrale/i)(4);

2.2.2. la massa massima, secondo la definizione di cui al paragrafo 2.4;

2.2.3. la sezione trasversale della cisterna (circolare, ellittica, maxivolume);

2.2.4. l'altezza massima del baricentro a veicolo carico;

2.2.5. la ripartizione della massa tra gli assi (compreso il dispositivo di attacco);

2.2.6. il numero e la disposizione degli assi (compresa la distanza interasse);

2.2.7. la configurazione della sospensione per quanto riguarda le caratteristiche di rollio;

2.2.8. le dimensioni e la struttura dei pneumatici (radiale o diagonale);

2.2.9. la carreggiata di ciascun asse;

2.2.10. il passo;

2.3. "veicolo a pieno carico", salvo altrimenti specificato, un veicolo caricato fino alla "massa massima";

2.4. "massa massima", la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo (che può superare la "massa massima ammissibile" stabilita dalle autorità nazionali);

2.5. "ripartizione della massa tra gli assi", la percentuale di massa massima ammissibile gravante su ciascun asse, secondo le indicazioni del costruttore;

2.6. "altezza nominale della sospensione", la distanza fra il centro della ruota ed un dato punto del telaio dichiarata dal costruttore.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne la stabilità al ribaltamento deve essere presentata dal costruttore del veicolo(5) o dal suo mandatario.

3.2. La domanda di omologazione deve essere corredata dai documenti elencati nel seguito, in triplice copia, e dai seguenti dati:

3.2.1. una descrizione tecnica del tipo di veicolo per quanto riguarda gli elementi elencati al punto 2.2. La descrizione deve indicare i numeri e/o i simboli di identificazione del tipo di veicolo;

3.2.2. fotografie e/o diagrammi o disegni raffiguranti il tipo di veicolo in prospettiva frontale, laterale e posteriore;

3.2.3. indicazione della massa del veicolo, definita al punto 2.4.

3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove.

4. OMOLOGAZIONE

4.1. L'omologazione viene concessa esclusivamente se il tipo di veicolo presentato in conformità del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al punto 5.

4.2. Ad ogni tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (nel caso presente, 00 per il regolamento nella sua versione iniziale) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

4.3. L'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante l'invio di una scheda il cui modello figura nell'allegato 1 del presente regolamento e di fotografie, diagrammi o disegni forniti dal richiedente dell'omologazione, riprodotti in scala adeguata su formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato.

4.4. Ciascun veicolo conforme al tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve recare in forma visibile e in posizione facilmente accessibile indicata sul certificato d'omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto di:

4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera "E" seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione(6);

4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera "R", da un trattino e da un numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, in virtù di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo prescritto al punto 4.4.1; in tal caso, i numeri dei regolamenti e dell'omologazione, nonché gli altri simboli relativi a tutti i regolamenti in virtù dei quali è stata concessa l'omologazione nello stesso paese ai sensi del presente regolamento, devono essere disposti su colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.

4.6. Il marchio di omologazione deve essere apposto in modo chiaramente leggibile ed indelebile.

4.7. Il marchio di omologazione è apposto sulla targhetta dati del veicolo o accanto a questa.

4.8. All'allegato 2 del presente regolamento figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.

5. PRESCRIZIONI DI PROVA

5.1. Il veicolo deve essere sottoposto:

5.1.1. ad una prova su piattaforma basculante, eseguita conformemente all'allegato 3 del presente regolamento, atta a simulare il comportamento del veicolo in curva a raggio costante senza oscillazioni; oppure

5.1.2. ad una serie di calcoli secondo il metodo riportato all'allegato 4 del presente regolamento. In caso di dubbi o controversie si dovrà procedere alla prova su piattaforma basculante.

5.2. I risultati della prova su piattaforma basculante e dei calcoli sono ritenuti soddisfacenti se rispettano le condizioni enunciate nel seguito ai paragrafi 5.3 e 5.4.

5.3. Criteri di stabilità

5.3.1. Il comportamento del veicolo, determinato conformemente al disposto dell'allegato pertinente (allegato 3 o 4) del presente regolamento, deve soddisfare uno dei seguenti criteri, fatto salvo il punto 5.1.2.

5.3.1.1. Prova su piattaforma basculante

La stabilità del veicolo durante la prova statica deve essere tale che, con la piattaforma basculante inclinata di 23° in ambedue i sensi, non si verifichi il ribaltamento.

Se il veicolo non supera una delle tre prove in uno dei due sensi (verso destra o verso sinistra) può essere sottoposto ad una prova supplementare.

5.3.1.2. Metodo di calcolo

La stabilità del veicolo deve essere tale da non dar luogo a ribaltamento in caso di accelerazione laterale stabilizzata pari a 4 m/s2.

5.4. Prescrizioni particolari

Non devono venire a contatto elementi del veicolo il cui contatto non è previsto durante il normale funzionamento.

6. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

6.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo definito al punto 2.2 (concernente ad esempio telaio, carrozzeria, sospensioni o configurazione assiale) deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. In questo caso, il servizio può:

6.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non avranno ripercussioni negative degne di nota e che quindi il veicolo sia comunque conforme alle prescrizioni;

6.1.2. oppure chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.3.

6.3. L'autorità competente che ha rilasciato l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie alla scheda di comunicazione relativa all'estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle definite all'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e soddisfare le seguenti condizioni:

7.1. tutti i veicoli omologati a norma del presente regolamento devono essere costruiti in conformità del tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni di cui al punto 5;

7.2. l'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità di produzione. Le ispezioni si effettuano di norma ogni due anni.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione concessa ad un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7.1 o se i veicoli selezionati non superano i controlli di cui al punto 7.2.

8.2. Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1.

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un determinato tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1.

10. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di comunicazione relative a rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell'omologazione emessi negli altri paesi.

(1) Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2) Le categorie N e O definite all'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1).

(3) Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR).

(4) Cfr. definizione di tipo di veicolo di cui all'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1).

(5) Costruttore del veicolo di base o assemblatore finale del veicolo cisterna.

(6) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo sull'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo; i numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

Esempi di marchi di omologazione

MODELLO A

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)

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a >= 8 mm min.

Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi, (E4) per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento, ai sensi del regolamento n. III. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. III nella versione originaria.

Modello B

(cfr. punto 4.6 del presente regolamento)

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a >= 8 mm min.

Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi dei regolamenti n. III e n. 24(1). (Nel caso di quest'ultimo, la cifra che segue il numero di regolamento sta ad indicare che il coefficiente di assorbimento corretto è 1,30 m-1). Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. III nella versione originaria e del regolamento n. 24 comprendente la serie 03 di modifiche.

(1) Il numero indicato è esclusivamente indicativo.

ALLEGATO 3

Prova statica su piattaforma basculante

1. DEFINIZIONI

Ai fini della prova si intende per:

"momento di ribaltamento" l'istante in cui tutte le ruote situate sullo stesso lato del veicolo si staccano dalla superficie della piattaforma basculante.

2. CONDIZIONI GENERALI

2.1. Piattaforma basculante

La superficie della piattaforma deve essere rigida. I pneumatici possono poggiare contro un blocco o bordo di arresto per evitare lo scivolamento laterale, purché il blocco di arresto non falsi il risultato della prova.

2.2. Velocità del vento

Se la piattaforma basculante si trova all'aperto, la velocità del vento laterale non deve superare 3 m/s e la velocità del vento totale non deve superare 5 m/s.

2.3. Pneumatici

I pneumatici devono essere gonfiati alle pressioni specificate dal costruttore del veicolo sottoposto a prova per le condizioni di carico. La pressione è misurata a freddo, con tolleranza di ± 2 %.

2.4. Organi sospensivi

2.4.1. Tutti gli organi sospensivi del veicolo che possono influire sui risultati della prova (stato e regolazione di molle, ammortizzatori e cinematismi, geometria della sospensione, ecc.) devono essere conformi a quanto specificato dal costruttore.

2.4.2. Durante la prova i livellatori dell'altezza devono essere disattivati, onde evitare il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi sospensivi. Gli eventuali sistemi di compensazione laterale (destra e sinistra) devono essere disattivati, ad eccezione di quelli che presentano un intervallo di risposta inferiore a 1 s.

3. PRECISIONE DELLA MISURA

3.1. L'angolo di inclinazione della piattaforma basculante deve essere misurato con precisione superiore a 0,3°.

4. VEICOLI NON MOTORIZZATI

4.1. I rimorchi ad asse/i centrale/i possono essere sottoposti alla prova agganciati ad un veicolo a motore. Può essere utilizzato un veicolo a motore sostitutivo o equivalente, purché dotato di dispositivo di attacco e di altezza adeguata, in quanto ciò non falsa i risultati della prova.

4.2. I semirimorchi devono essere sottoposti alla prova agganciati ad un trattore o a un veicolo sostitutivo. Poiché la scelta del trattore/sostituto influisce sui risultati della prova, è opportuno utilizzare un [trattore/sostituto di riferimento].

5. CONDIZIONI DI CARICO DEL VEICOLO

La prova standard si svolge in condizioni di pieno carico del veicolo, vale a dire che il veicolo cisterna è riempito fino alla massa massima, senza però superare la massa massima ammissibile né il carico massimo ammissibile su ciascuna ruota.

Se il carico cui è destinato il veicolo cisterna è classificato come merce pericolosa, questo può essere sostituito con acqua o con una sostanza equivalente non pericolosa. Se con il carico di prova le normali condizioni di prova - a) pieno carico o b) massa massima - non possono essere ottenute, si procede come segue:

a) è accettabile un coefficiente di riempimento della cisterna compreso tra 100 % e 70 %. Se con il coefficiente di riempimento minimo del 70 % la massa totale o il carico assiale superano comunque la massa massima ammissibile o il carico assiale massimo ammissibile, occorre prevedere un carico di prova di densità minore.

La ripartizione della massa della cisterna (compreso il carico di prova) sugli assi deve essere proporzionale alla ripartizione in condizioni di carico massimo.

Per le cisterne divise in compartimenti occorre differenziare il carico in modo tale che l'altezza del baricentro di ciascun asse o gruppo di assi sia più vicina possibile alla reale altezza del baricentro;

b) il costruttore del veicolo(1) deve indicare un metodo di calcolo atto a determinare il nuovo angolo di inclinazione massima della piattaforma basculante per il carico di prova inferiore.

6. MISURE DI SICUREZZA

Al fine di evitare il completo ribaltamento del veicolo, devono essere utilizzati sistemi di ritenuta che non influiscano sui risultati delle prove.

7. PROCEDURA DI PROVA

La prova consiste nell'aumentare in lenta progressione l'angolo di inclinazione della piattaforma fino a raggiungere l'angolo massimo prescritto, o fino a quando il veicolo comincia a capovolgersi. Tutti gli elementi del veicolo in prova devono trovarsi in direzione parallela all'asse della piattaforma basculante, in modo tale che la mezzeria di ciascun assale non si discosti di più di 25 mm dall'asse longitudinale della piattaforma.

Tutti gli elementi sterzanti del veicolo devono essere bloccati in modo da impedire la traslazione laterale degli assi o che le ruote sterzino in una delle due direzioni. Inoltre il veicolo è ancorato davanti e dietro per evitarne la traslazione longitudinale, ma il metodo di ancoraggio non deve influire sul risultato delle prove.

Il veicolo è inclinato molto lentamente, ovvero di massimo 0,25°/s.

Deve essere progressivamente inclinato tre volte sia verso destra sia verso sinistra rispetto alla mezzeria. A causa degli effetti di non linearità e di isteresi del sistema di sospensioni e di accoppiamento, fra una prova e l'altra il veicolo deve essere fatto scendere dalla piattaforma e fatto marciare lungo un percorso sufficiente a neutralizzare gli effetti dell'attrito e dell'isteresi.

(1) Costruttore del veicolo di base o assemblatore finale del veicolo cisterna.

ALLEGATO 4

Calcolo della stabilità laterale

1. INTRODUZIONE

La stabilità laterale del veicolo cisterna si determina mediante calcolo simulando una prova su pista circolare in condizioni stabilizzate (raggio costante e velocità costante, quindi accelerazione laterale costante). Il metodo di calcolo tiene conto dei principali fattori che influiscono sulla stabilità, quali l'altezza del baricentro, la carreggiata del veicolo e tutti gli elementi che provocano una traslazione laterale del baricentro (rigidezza a rollio degli assi e della sospensione, ecc.).

Nel caso dei semirimorchi, il comportamento del trattore è simulato per mezzo di una rigidezza a rollio di riferimento applicata al perno di ralla.

Il metodo di calcolo si basa sui seguenti postulati:

1. il centro di rollio degli assi è al livello del suolo;

2. la struttura del veicolo è considerata rigida;

3. il veicolo è simmetrico rispetto al suo asse di mezzeria;

4. la deformazione dei pneumatici e della sospensione sono lineari;

5. il cedimento laterale della sospensione è uguale a zero.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del calcolo si intende per:

"tandem" un gruppo di assi (ponte doppio) dotato di un sistema di ripartizione del carico capace di applicare simultaneamente su tutte le ruote di uno stesso lato un carico pari a zero.

3. SIMBOLI (cfr. figura 1)

>SPAZIO PER TABELLA>

Figura 1: Sezione trasversale del veicolo cisterna

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4. CONDIZIONI GENERALI

I livellatori dell'altezza devono essere disattivati.

5. RIMORCHI

5.1. Se il rimorchio è un rimorchio autonomo o un rimorchio ad asse centrale, non è necessario che il calcolo tenga conto degli effetti dell'accoppiamento al veicolo trattore.

5.2. Se il rimorchio è un semirimorchio, il comportamento del trattore è simulato mediante una rigidezza al rollio di riferimento riferita al perno di ralla, che rappresenta la rigidezza a rollio riferita al terreno dovuta alla sospensione, ai pneumatici, al telaio e alla ralla del trattore.

6. CONDIZIONI DI CARICO DEL VEICOLO

Ai fini della prova il veicolo deve trovarsi in condizioni di pieno carico, vale a dire che il veicolo cisterna deve essere riempito fino alla massa massima, senza però superare la massa massima ammissibile, né il carico massimo ammissibile su ciascuna ruota.

7. METODO DI CALCOLO

7.1. Per il calcolo della rigidezza a rollio combinata e dello pseudoangolo di rollio del veicolo al distacco di una ruota per ciascun asse o tandem, si applicano le formule seguenti:

7.1.1. assi o tandem a pneumatici singoli:

rigidezza a rollio dell'asse o del tandem:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

rigidezza a rollio equivalente della sospensione riferita al terreno:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

rigidezza a rollio combinata che simula la traslazione laterale del baricentro:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

pseudoangolo di rollio del veicolo al distacco di una ruota:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

7.1.2. asse o tandem con pneumatici accoppiati:

carreggiata teorica per pneumatici accoppiati:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

rigidezza a rollio dell'asse o del tandem:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

rigidezza a rollio equivalente della sospensione riferita al terreno:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

rigidezza a rollio combinata che simula la traslazione laterale del baricentro:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

pseudoangolo di rollio del veicolo al distacco della ruota:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

7.2. Nel caso dei semirimorchi, per il calcolo degli effetti dovuti al perno di ralla si applicano le seguenti formule:

carreggiata:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

rigidezza a rollio:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

7.3. Dopo aver calcolato la rigidezza a rollio combinata globale e lo pseudoangolo di rollio per ciascun asse o tandem, si determinano i parametri totali per il veicolo completo:

massa totale del veicolo(1):

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

massa non sospesa totale:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

carreggiata effettiva(2):

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

rigidezza a rollio totale(3):

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

7.4. Scegliere l'asse o il tandem con il più basso valore di [thetav ], vale a dire quello su cui il distacco della ruota si verificherà per primo. Per distinguere questo asse o tandem dagli altri, gli si attribuiscono i seguenti simboli:

AM= carico assiale dell'asse o del tandem con il più basso valore di [thetav ]

UM= massa non sospesa dell'asse o del tandem con il più basso valore di [thetav ]

TM= carreggiata dell'asse o del tandem con il più basso valore di [thetav ]

CDRESM= rigidezza a rollio dell'asse o del tandem con il più basso valore di [thetav ]

7.5. Calcolo della stabilità laterale

7.5.1. Fattore di massa effettivo dell'asse o del tandem a maggior rigidezza a rollio FE:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

7.5.2. Accelerazione laterale al distacco della prima ruota qM:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

7.5.3. Accelerazione laterale teorica ottimale massima al punto di ribaltamento qT:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

7.5.4. Per interpolazione lineare tra l'accelerazione laterale al distacco della prima ruota e l'accelerazione teorica massima, si ottiene l'accelerazione laterale correlata al punto di ribaltamento qc:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

(1) Per i semirimorchi utilizzare solo la seconda parte della formula.

(2) Per i semirimorchi utilizzare solo la seconda parte della formula.

(3) Per i semirimorchi utilizzare solo la seconda parte della formula.

APPENDICE

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