Convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida
Gazzetta ufficiale n. C 216 del 10/07/1998 pag. 0002 - 0012
CONVENZIONE stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio del 17 giugno 1998, CONSIDERANDO che ai fini della sicurezza stradale nell'Unione europea è della massima importanza adottare adeguati provvedimenti per l'esecuzione, a livello dell'Unione, delle decisioni di ritiro della patente di guida; CONSIDERANDO che, a motivo della libera circolazione delle persone e dell'aumento del traffico stradale internazionale, spesso le decisioni di ritiro della patente di guida sono emanate da uno Stato membro diverso da quello in cui il conducente risiede normalmente; CONSIDERANDO che, ai sensi della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (1), le disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento delle patenti di guida dovrebbero essere applicate dallo Stato membro nel cui territorio il titolare abbia la propria residenza normale; CONSIDERANDO che i conducenti cui è stata ritirata la patente in uno Stato membro diverso da quello della residenza normale non dovrebbero poter eludere gli effetti di tale misura quando si trovano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato dell'infrazione; CONSIDERANDO che lo Stato membro di residenza del titolare della patente dovrebbe pertanto applicare, relativamente alle infrazioni considerate particolarmente gravi, e a determinate condizioni, la decisione di ritiro della patente di guida emessa da un altro Stato membro adottando misure che comportano il ritiro, la sospensione o l'annullamento della patente di guida; CONSIDERANDO che il fatto di eseguire la decisione pronunciata da un altro Stato membro dovrebbe implicare che vengano adottate le misure necessarie per sanzionare la guida di un veicolo a motore nel periodo di ritiro della patente conformemente al diritto dello Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si verifichi questo fatto, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Ai fini della presente convenzione si intende per: a) «decisione di ritiro della patente di guida»: qualsiasi misura adottata a seguito di un'infrazione di norme della circolazione stradale che abbia l'effetto di revocare o di sospendere la patente di guida del conducente di un veicolo a motore e per la quale non sia più previsto il diritto di impugnazione. Detta misura può consistere in una sanzione principale, complementare o accessoria oppure in una misura di sicurezza e può essere adottata sia da un'autorità giudiziaria sia da un'autorità amministrativa; b) «Stato dell'infrazione»: lo Stato membro nel cui territorio l'infrazione di norme della circolazione stradale commessa ha dato luogo ad una decisione di ritiro della patente di guida; c) «Stato di residenza»: lo Stato membro nel cui territorio la persona che è oggetto della decisione di ritiro della patente di guida ha la residenza normale ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/439/CEE; d) «veicolo a motore»: ogni veicolo conforme alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/439/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri si impegnano a cooperare, ai sensi delle disposizioni della presente convenzione, affinché i conducenti che sono oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro diverso da quello in cui normalmente risiedono non eludano gli effetti di tale decisione lasciando il territorio dello Stato dell'infrazione. Articolo 3 1. Lo Stato dell'infrazione notifica senza indugio allo Stato di residenza qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida pronunciata per un'infrazione commessa nelle circostanze di cui all'allegato. 2. Ciascuno Stato membro può concordare con altri Stati membri che la notifica di cui al paragrafo 1 non abbia luogo in taluni casi in cui è applicabile l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Articolo 4 1. Fatto salvo l'articolo 6, lo Stato di residenza, che ha ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 3, applica senza indugio la decisione di ritiro della patente di guida pronunciata nello Stato dell'infrazione secondo una delle seguenti procedure: a) applicando la decisione di ritiro della patente di guida direttamente, tenendo conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida deciso dallo Stato dell'infrazione eventualmente già eseguita in quest'ultimo Stato, o b) eseguendo la decisione di ritiro della patente di guida con una decisione giudiziaria o amministrativa alle condizioni di cui al paragrafo 2, o c) convertendo la decisione di ritiro della patente di guida in una decisione giudiziaria o amministrativa, sostituendo in tal modo, fatto salvo l'articolo 11, alla decisione dello Stato dell'infrazione una nuova decisione secondo le condizioni di cui al paragrafo 3. 2. Lo Stato di residenza, se applica la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b): a) tiene conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida deciso dallo Stato dell'infrazione eventualmente già eseguito in detto Stato; b) può ridurre la durata del ritiro della patente di guida solo per farla coincidere con la durata massima prevista dal suo diritto nazionale per fatti di analoga natura; c) non proroga la durata del ritiro della patente di guida decisa dallo Stato dell'infrazione. 3. Lo Stato di residenza, se applica la procedura di cui al paragrafo 1, lettera c): a) è vincolato dall'accertamento dei fatti ove questi figurino esplicitamente o implicitamente nella decisione di ritiro della patente di guida dello Stato dell'infrazione; b) tiene conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida deciso dallo Stato dell'infrazione eventualmente già eseguita in quest'ultimo Stato; c) può ridurre la durata del ritiro della patente di guida per farla coincidere con la durata che, ai sensi del suo diritto nazionale, sarebbe stata applicata in relazione al caso in questione; d) non proroga la durata del ritiro della patente di guida deciso dallo Stato dell'infrazione; e) non può sostituire la decisione di ritiro della patente di guida con un'ammenda o con qualsiasi altra misura. 4. Lo Stato di residenza, allorché esegue una decisione di ritiro della patente ai sensi del presente articolo, determina, ove necessario, la data a decorrere dalla quale eseguirà detta decisione. 5. All'atto della notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione la procedura che intende applicare, fra quelle descritte al paragrafo 1, quando agisce in qualità di Stato di residenza. La dichiarazione rilasciata può essere sostituita da una nuova dichiarazione in qualsiasi momento. Articolo 5 L'applicazione di una decisione di ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 4 lascia impregiudicata qualsiasi misura complementare di sicurezza della circolazione stradale che lo Stato di residenza può adottare ai sensi della propria legislazione nazionale. Articolo 6 1. Lo Stato di residenza rifiuta di applicare la decisione di ritiro della patente di guida nei casi seguenti: a) la decisione è già stata eseguita integralmente nello Stato dell'infrazione; b) la persona che ha commesso l'infrazione ha già formato oggetto per gli stessi fatti, nello Stato di residenza, di una decisione che è stata eseguita o è in corso di esecuzione; c) la persona che ha commesso l'infrazione avrebbe beneficiato di un condono generale o di un'amnistia nello Stato di residenza qualora i fatti fossero stati commessi nel territorio di tale Stato; d) il periodo di prescrizione della misura sarebbe scaduto ai sensi della propria legislazione; e) qualora, in particolari casi e circostanze, dopo aver ricevuto le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, ritenga che la persona interessata non abbia avuto un'adeguata opportunità di difendersi. 2. Lo Stato di residenza può rifiutarsi di applicare la decisione di ritiro della patente di guida quando: a) la condotta sanzionata nello Stato dell'infrazione con il ritiro della patente di guida non costituisce infrazione secondo la legislazione dello Stato di residenza; b) il periodo restante di ritiro della patente che potrebbe essere eseguito nello Stato di residenza è inferiore a un mese; c) la decisione di ritiro della patente di guida è una misura non prevista dalla legislazione dello Stato di residenza per i fatti all'origine di tale decisione pronunciata dallo Stato dell'infrazione. 3. All'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento, ciascuno Stato membro può dichiarare che applicherà sempre, parzialmente o integralmente, il paragrafo 2 del presente articolo. In tal caso, gli altri Stati membri non sono obbligati, ai sensi dell'articolo 3, a notificare allo Stato membro che ha rilasciato tale dichiarazione le decisioni di ritiro della patente di guida di cui alla dichiarazione. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Articolo 7 1. L'autorità competente dello Stato dell'infrazione trasmette la notifica di cui all'articolo 3 all'autorità centrale dello Stato di residenza. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, all'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica: a) l'autorità centrale o le autorità centrali che ha designato; b) le autorità competenti incaricate di presentare la notifica di cui all'articolo 3. Articolo 8 1. La notifica di cui all'articolo 3 è corredata dei seguenti documenti: - informazioni utili sulla persona cui è stata ritirata la patente di guida; - l'esemplare originale o una copia certificata della decisione di ritiro della patente di guida; - un'esposizione sommaria dei fatti e un riferimento alle disposizioni giuridiche dello Stato dell'infrazione in base alle quali è stata pronunciata la decisione di ritiro della patente di guida, ove esse non figurino nella decisione; - un attestato del carattere definitivo della decisione; - informazioni sulla misura in cui la decisione di ritiro della patente di guida pronunciata dallo Stato dell'infrazione è stata eseguita in tale Stato, inclusa la durata del ritiro e, se note, le date di inizio e fine del ritiro; - la patente di guida, qualora fosse stata sequestrata. 2. Qualora la persona nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di ritiro della patente di guida non sia comparsa fisicamente né si sia fatta rappresentare nel corso del procedimento, le notifiche trasmesse ai sensi dell'articolo 3 devono essere accompagnate dalla prova che detta persona ha ricevuto debita notifica del procedimento ai sensi delle disposizioni legislative dello Stato dell'infrazione. 3. Ove le informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 siano ritenute insufficienti per adottare una decisione ai sensi della presente convenzione, in particolare qualora in particolari casi e circostanze si dubiti che la persona in questione abbia avuto sufficienti possibilità di difendersi, le autorità competenti dello Stato di residenza chiedono alle autorità competenti dello Stato dell'infrazione di fornire senza indugio le necessarie informazioni complementari. Articolo 9 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, non si richiede la traduzione della notifica di cui all'articolo 3, né quella dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 8 o di altri documenti relativi all'applicazione della presente convenzione. 2. All'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può dichiarare che i documenti di cui al paragrafo 1 trasmessigli dallo Stato dell'infrazione devono essere corredati di una traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee da esso indicata nella sua dichiarazione. 3. Fatto salvo il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non hanno bisogno di essere certificati. Articolo 10 Lo Stato di residenza informa lo Stato dell'infrazione di qualsiasi decisione adottata per quanto riguarda una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 3 nonché la sua esecuzione e, qualora rifiuti di applicare una decisione di ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 6, comunica i motivi di tale rifiuto. Articolo 11 1. La decisione dello Stato di residenza non pregiudica il diritto dello Stato dell'infrazione di eseguire il ritiro nel suo territorio per l'intero periodo da esso stabilito. 2. All'atto della notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, gli Stati membri possono dichiarare che, in qualità di Stato dell'infrazione, non applicheranno il paragrafo 1 del presente articolo. 3. Lo Stato dell'infrazione e lo Stato di residenza esercitano le rispettive competenze ai sensi della convenzione in modo da assicurare che il periodo complessivo di ritiro, tenuto conto degli eventuali periodi di ritiro eseguiti nello Stato di residenza per l'infrazione in questione, non superi il periodo di ritiro deciso in origine dallo Stato dell'infrazione. 4. All'atto della notifica alla persona interessata della decisione di ritiro della patente, lo Stato dell'infrazione che propone di applicare il paragrafo 1 ne informa contemporaneamente la persona interessata e nella notifica eseguita ai sensi dell'articolo 3 allo Stato di residenza conferma di averlo fatto. Articolo 12 Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentirgli di sanzionare la guida di un veicolo a motore nel suo territorio quando il conducente è privato della patente di guida dallo Stato di residenza, in applicazione della presente convenzione. Articolo 13 Le spese inerenti all'attuazione della presente convenzione sono a carico dello Stato membro in cui si determinano. Articolo 14 1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione. 2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione. 3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che: a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza. 4. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 3. Articolo 15 1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che, essendo membro dell'Unione europea alla data dell'adozione, da parte del Consiglio, dell'atto che stabilisce la presente convenzione, procede per ultimo a detta formalità. 4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto di trasmettere la notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione è applicabile, per quanto lo riguarda, fatto salvo l'articolo 14, nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni sono applicabili novanta giorni dopo la data del deposito. 5. La presente convenzione e le relative dichiarazioni si applicano soltanto alle infrazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore o alla data a decorrere dalla quale essa è divenuta applicabile tra gli Stati membri interessati. Articolo 16 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni. 5. Agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 15, paragrafo 4. Articolo 17 Non può essere inserita alcuna riserva riguardo alla presente convenzione. Articolo 18 Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione si applicano soltanto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Articolo 19 1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, delle adesioni e delle dichiarazioni, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt. Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç. In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention. Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção. Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen. Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade undertecknat denna konvention. Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. Udfærdiget i Luxembourg, den syttende juni nitten hundrede og otteoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni neunzehnhundertachtundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äåêáåðôÜ Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá 7 êÜèå êåßìåíï åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêü êáé êáôáôßèåôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. Fait à Luxembourg, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Arna dhéanamh i Lucsamburg ar an seachtú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha a hocht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno millenovecentonovantotto, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni negentienhonderd achtennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de mil novecentos e noventa e oito, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon ja jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen. Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni nittonhundranittioåtta i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka samtliga texter är lika giltiga, vilket skall deponeras i arkivet vid generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> For regeringen for Kongeriget Danmark >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por el Gobierno del Reino de España >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour le gouvernement de la République française >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per il governo della Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Regierung der Republik Österreich >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pelo Governo da República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> På svenska regeringens vägnar >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> (1) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41). ALLEGATO COMPORTAMENTI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE 1. Guida pericolosa o temeraria (comportante o meno incidenti con morti o feriti oppure situazioni di grave rischio). 2. Violazione degli obblighi che incombono ai conducenti di veicoli in seguito ad un incidente di circolazione (omissione di soccorso). 3. Guida di un veicolo sotto l'influenza di alcolici o di altre sostanze che alterino o indeboliscano le facoltà psicofisiche del conducente. Rifiuto di sottoporsi a prove relative all'assunzione di alcolici o stupefacenti. 4. Guida di un veicolo a velocità superiore a quella consentita. 5. Guida di un veicolo durante il periodo di ritiro della patente di guida. 6. Altri comportamenti che costituiscono un'infrazione per la quale lo Stato dell'infrazione ha pronunciato una decisione di ritiro della patente di guida - di durata pari o superiore a 6 mesi; - di durata inferiore a 6 mesi, ove ciò sia stato convenuto bilateralmente tra gli Stati membri interessati.