41997D0032

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante l'armonizzazione della politica in materia di visti (SCH/Com-ex (97) 32)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0186 - 0186


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 15 dicembre 1997

riguardante l'armonizzazione della politica in materia di visti

(SCH/Com-ex (97) 32)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen,

visto l'articolo 9 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti i partner Schengen concertarsi ai fini dell'armonizzazione della loro politica in materia di visti nel quadro della loro politica comune per quanto riguarda la libera circolazione, al fine di evitare possibili conseguenze negative nei settori dell'ingresso e della sicurezza interna,

desideroso di sopprimere quanto prima possibile le diversità tuttora esistenti tra i regimi in materia di visti degli Stati partner Schengen per quanto riguarda i paesi di cui all'allegato 1, parte III dell'Istruzione consolare comune,

visto il documento approvato dai Ministri e Sottosegretari di Stato il 15 dicembre 1992 a Madrid relativo ai "Criteri di base per l'inclusione nella lista comune dei paesi soggetti all'obbligo del visto" (SCH/M (92) 32 riv.),

guidato dal principio di solidarietà tra gli Stati partner,

DECIDE:

1. Gli Stati Schengen avviano le misure necessarie al fine di sopprimere l'obbligo del visto per i cittadini di Australia, Brunei, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malaysia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Singapore e Venezuela in tempo utile affinché le stesse siano efficaci al più tardi a partire dal 1o gennaio 1999.

2. La parte I dell'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune [Lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto(1)] viene completata con gli Stati Bosnia-Erzegovina, Giamaica, Malawi e Kenya.

3. L'obbligo del visto per i cittadini degli Stati menzionati al punto 2 entra in vigore al più tardi e con effetto dal 1o gennaio 1999.

4. Per la Bolivia, la Colombia e l'Ecuador gli Stati Schengen s'impegnano a trovare, entro e non oltre il 1o gennaio 1999, la soluzione da realizzare in applicazione dell'articolo 100 C del Trattato CE.

Vienna, 15 dicembre 1997.

Il Presidente

K. Schlögl

(1) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.