41997A0827(01)

Convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Gazzetta ufficiale n. C 261 del 27/08/1997 pag. 0002 - 0016


CONVENZIONE stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 maggio 1997,

DESIDEROSE di migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della loro notificazione,

CONSIDERANDO che a tal fine la trasmissione de questi atti sarà effettuata direttamente e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri,

CONSIDERANDO che a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3 possono prevedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni,

TENENDO PRESENTE la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e in particolare l'articolo 25, a norma del quale la convenzione non deroga alle convenzioni in cui gli Stati contraenti siano o saranno parti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

Articolo 1 Campo d'applicazione

1. La presente convenzione si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato al suo destinatario.

2. La convenzione non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato l'atto.

Articolo 2 Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa gli ufficiali ministeriali, le autorità o altre persone, in appresso denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali emanati da un altro Stato membro.

3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ogni Stato membro può dichiarare che designerà un organo mittente e/o un organo ricevente. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro fornisce le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) la rispettiva competenza territoriale;

c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d) le lingue che possono essere utilizzate per la compilazione del formulario il cui modello è nell'allegato.

Gli Stati membri notificano al depositario le eventuali modifiche di tali informazioni.

Articolo 3 Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un'autorità centrale incaricata:

a) di fornire informazioni agli organi mittenti;

b) di ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione;

c) di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

TITOLO II ATTI GIUDIZIARI

Sezione 1 Trasmissione e notificazione degli atti giudiziari

Articolo 4 Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e di qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni che esso comporta siano facilmente comprensibili.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sulla base del formulario in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. A questo scopo, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5. Quando l'organo mittente desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, esso trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

Articolo 5 Traduzione dell'atto

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa.

Articolo 6 Ricezione dell'atto da parte di un organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro un termine di sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello è allegato alla presente convenzione.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto il più rapidamente possibile con l'organo mittente, per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3. Se la domanda di notificazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della presente convenzione o se il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti, non appena ricevuti, all'organo mittente, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello è nell'allegato.

4. L'organo ricevente, che ha ricevuto un atto per la cui notificazione non ha competenza territoriale, lo ritrasmette, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3 e ne informa l'organo mittente utilizzando il formulario in allegato. Quest'ultimo organo ricevente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le modalità specificate al paragrafo 1.

Articolo 7 Notificazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione dell'atto conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto oppure secondo la forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le procedure necessarie alla notificazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello è nell'allegato, compilato secondo quanto disposto all'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8 Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue:

a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione,

oppure

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato previsto all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9 Data della notificazione

1. La data della notificazione dell'atto, effettuata in applicazione dell'articolo 7, è quella in cui l'atto è stato notificato conformemente alla legge dello Stato membro richiesto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8.

2. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o in pendenza nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

3. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che non applicherà i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10 Certificato di notificazione e copia dell'atto notificato

1. Quando le procedure relative alla notificazione dell'atto sono state espletate, viene redatto un certificato del loro espletamento mediante il formulario in allegato che è inoltrato all'organo mittente, corredato, in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, di copia all'atto notificato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. All'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica la o le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11 Spese

1. La notificazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.

2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate:

a) dall'intervento di un ufficiale ministeriale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,

b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione.

Sezione 2 Altri mezzi di trasmissione e notificazione di atti giudiziari

Articolo 12 Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha la facoltà, in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma dell'articolo 2 o 3.

Articolo 13 Notificazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14 Notificazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di effettuare la notificazione di atti giudiziari direttamente per posta alle persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può specificare, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, le condizioni alle quali accetta la notificazione di atti giudiziari per posta.

Articolo 15 Domanda diretta di notificazione

1. La presente convenzione non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso gli ufficiali ministeriali, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2. Ciascuno Stato membro può, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dichiarare che si oppone alla notificazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

TITOLO III ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione in un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

TITOLO IV INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 17

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della presente convenzione conformemente alle disposizioni del protocollo adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 maggio 1997.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Comitato esecutivo

1. È istituito un comitato incaricato di esaminare tutte le questioni di carattere generale relative all'applicazione della presente convenzione.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno. Si riunisce la prima volta non appena la convenzione sarà applicata, come previsto all'articolo 24, paragrafo 4, tra tre Stati membri. Esso sorveglia il funzionamento della convenzione, in particolare l'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 e l'attuazione pratica dell'articolo 3, lettera c) e dell'articolo 9. Esso riferisce al Consiglio al riguardo entro tre anni dalla prima riunione nonché allo scadere di ciascun quinquennio a decorrere da tale data.

3. Il comitato ha anche il compito di:

a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4;

b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati nell'ambito della presente convenzione.

4. Inoltre, il comitato può formulare proposte intese a:

a) accelerare la trasmissione e la notificazione degli atti;

b) apportare modifiche al modello di formulario in allegato;

c) avviare negoziati riguardanti la revisione della presente convenzione.

Articolo 19 Applicazione degli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1965

Gli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale si applicano per gli atti di citazione, o atti equivalenti, trasmessi ai sensi della presente convenzione come si applicano a siffatti documenti trasmessi ai sensi della convenzione dell'Aia e pertanto:

1. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

i) o che l'atto è stato notificato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

ii) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla presente convenzione e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi;

b) ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che i propri giudici, nonostante le disposizioni della lettera a), e benché nessuna attestazione che dia atto della notificazione o della consegna sia stata ricevuta, possono decidere se sussistono le seguenti condizioni:

i) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente convenzione;

ii) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare e che sarà di almeno sei mesi;

iii) malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione;

c) le lettere a) e b) non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini ogni misura provvisoria conservativa;

2. a) quando un atto introduttivo o un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso ad un altro Stato membro per la notifica, secondo le disposizioni della presente convenzione, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

i) il convenuto, senza che vi sia colpa da parte sua, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi e della decisione per impugnarla;

ii) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento;

b) la richiesta di rimuovere la preclusione è inammissibile se non è formulata entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione;

c) ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare all'atto della notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tale richiesta è inammissibile se è formulata dopo lo scadere di un termine che esso preciserà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione;

d) il presente paragrafo non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Articolo 20 Rapporto con altri accordi o intese

1. La presente convenzione lascia impregiudicati gli accordi o le intese, vigenti o futuri, tra due o più Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea e che contengono disposizioni su materie disciplinate dalla presente convenzione.

2. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente convenzione:

a) copia degli accordi o delle intese menzionati al paragrafo 1;

b) qualsiasi denuncia di detti accordi o intese.

Articolo 21 Assistenza giudiziaria

La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

Articolo 22 Protezione delle informazioni

1. Le informazioni, compresi in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi della presente convenzione possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli eventuali diritti delle persone interessate, ai sensi della pertinente legislazione nazionale, di essere informate circa l'uso fatto delle informazioni trasmesse ai sensi della presente convenzione.

Articolo 23 Riserve

1. Ciascuno Stato membro dichiara, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che si avvale di una o più delle riserve previste ai seguenti articoli:

a) articolo 2, paragrafo 3,

b) articolo 9, paragrafo 3,

c) articolo 13, paragrafo 2,

d) articolo 15, paragrafo 2.

2. Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente previste.

3. Ciascuno Stato membro può ritirare, in qualsiasi momento, una sua riserva. Questa cessa di produrre effetti novanta giorni dopo la notificazione del ritiro.

Articolo 24 Adozione e entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta a adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato che procede per ultimo a questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 17, è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni si applicano novanta giorni dopo la data del loro deposito.

Articolo 25 Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della presente convenzione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. Per qualsiasi Stato che vi aderisca, la presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adesione o, qualora essa non sia ancora entrata in vigore al momento della scadenza del suddetto periodo di novanta giorni, alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

5. qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 24, paragrafo 4.

Articolo 26 Modifiche

1. Ciascuno Stato membro, parte della presente convenzione, o la Commissione possono proporre modifiche della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.

2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Le modifiche approvate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 3.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, i formulari in allegato possono essere modificati con una decisione del Consiglio, su proposta del comitato esecutivo in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), di uno Stato membro, parte della presente convenzione, o della Commissione.

Articolo 27 Depositario e pubblicazione

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

a) le adozioni e adesioni,

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione,

c) la data di applicazione della presente convenzione tra tre Stati membri,

d) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 19, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera c), nonché all'articolo 24, paragrafo 4,

e) le riserve e il ritiro delle riserve di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente protocolo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta protokoll.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

Done at Brussels, on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain míle naoi gcéad nócha a seacht, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig, in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e noventa e sete, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdat i Bryssel den tjugosjätte maj nittonhundranittiosju i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerat i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For regeringen for Kongeriget Danmark

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por el Gobierno del Reino de España

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pour le gouvernement de la République française

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Per il governo della Repubblica italiana

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Für die Regierung der Republik Österreich

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pelo Governo da República Portuguesa

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

På Konungariket Sverige vägnar

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO

Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

(Italiano, italiano, italiensk, italienisch, éôáëéêÜ, Italian, italien, italiaans, italiano, italia, italienska)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 4, paragrafo 3 della convenzione)

Riferimento n. .(*) Voce facoltativa.1. SERVIZIO MITTENTE

1.1. Nome: .

1.2. Indirizzo: 1.2.1. Via + numero/C.P.: .

1.2.2. Luogo + codice: .

1.2.3. Paese: .

1.3. Tel.: .

1.4. Telefax (*): .

1.5. Posta elettronica (*): .

2. SERVIZCIO RICEVENTE

2.1. Nome: .

2.2. Indirizzo: 2.2.1. Via + numero/C.P.: .

2.2.2. Luogo + codice: .

2.2.3. Paese: .

2.3. Tel.: .

2.4. Telefax (*): .

2.5. Posta elettronica (*): .

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome: .

3.2. Indirizzo: 3.2.1. Via + numero/C.P.: .

3.2.2. Luogo + codice: .

3.2.3. Paese: .

3.3. Tel. (*): .

3.4. Telefax (*): .

3.5. Posta elettronica (*): .

4. DESTINATARIO

4.1. Nome: .

4.2. Indirizzo: 4.2.1. Via + numero/C.P.: .

4.2.2. Luogo + codice: .

4.2.3. Paese: .

4.3. Tel. (*): .

4.4. Telefax (*): .

4.5. Posta elettronica (*): .

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (*):.

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente: .

.

5.2.1. Se queste forma di notificazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati a norma di tale legge:

5.2.1.1. Sì

5.2.1.2. No

6. ATTO DA NOTIFICARE

a) 6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto introduttivo 6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.2. Sentenza 6.1.1.4. Altro: .

6.1.2 Atto extragiudiziale

b) 6.2. Data o scadenza indicata nell'atto (*):

c) 6.3. Lingua dell'atto

- 6.3.1. originale D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra: .

- 6.3.2. traduzione (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra: .

d) 6.4. Numero dei documenti: .

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE (Articolo 4, paragrafo 5 della convenzione)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia)

7.2 No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione, le procedure necessarie alla notificazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.

2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2 della convenzione prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a: .,

il: .

Firma e/o timbro: .

N. di riferimento del servizio ricevente: .DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

(Articolo 6, paragrafo 1 della convenzione)

La presente dichiarazione di ricezione deve essere spedita, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

8. DATA DI RICEZIONE: .

Fatto a: .,

data: .

Firma e/o timbro: .

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

(Articolo 6, paragrafo 3 della convenzione)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE: .

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della convenzione:

9.1.1. L'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. La notificazione non è tra uno Stato membro ed un altro

9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione:

9.2.1. L'atto non è facilmente leggibile

9.2.3. L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.2. L'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.4. Altro (da precisare): .

.

9.3. La forma della notificazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1 della convenzione)

Fatto a: .,

data: .

Firma e/o timbro: .

AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

AL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 della convenzione)

La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al seguente servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione:

10.1. NOME: .

10.2. Indirizzo: 10.2.1. Via + numero/C.P.: .

10.2.2. Luogo + codice: .

10.2.3. Paese: .

10.3. Tel.: .

10.4. Telefax (*): .

10.5. Posta elettronica (*): .

Fatto a: .,

data: .

Firma e/o timbro: .

N. di riferimento del servizio ricevente competente: .AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 della convenzione)

Il presente avviso deve essere spedito, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE: .

Fatto a: .,

data: .

Firma e/o timbro: .

CERTIFICADO DI NOTIFICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 10 della convenzione)

La notificazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione):

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE

a) 12.1. Data e luogo della notificazione: .

b) 12.2. L'atto è stato

A) 12.2.1. notificato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. consegnato

12.2.1.1.1. personalmente al destinatario

12.2.1.1.2. ad un'altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome: .

12.2.1.1.2.2. Indirizzo: .

12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P:: .

12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice: .

12.2.1.1.2.2.3. Paese: .

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario

12.2.1.2. notificato per posta

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2. con l'allegata ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2.1. del destinatario

12.2.1.2.2.2. di un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome: .

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo: .

12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.: .

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice: .

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese: .

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.3. notificato in altra forma (precisare): .

B) 12.2.2. notificato nella forma particolare seguente (precisare): .

.

c) 12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato [oralmente] [per iscritto] che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o in una lingua ufficiale dello Stato di trasmissione di sua comprensione.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2.

15.4. Altro (precisare): .

Si allega la documentazione al presente certificato.

Fatto a: .,

data: .

Firma e/o timbro: .>FINE DI UN GRAFICO>