41997A0115(02)

Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia

Gazzetta ufficiale n. C 015 del 15/01/1997 pag. 0010 - 0015


CONVENZIONE relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia (97/C 15/02)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,

CONSIDERANDO che, divenendo membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono:

a) alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito denominata «convenzione del 1980», quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:

- la convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, qui di seguito denominata «convenzione del 1984», relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

- la convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, qui di seguito denominata «convenzione del 1992», relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «primo protocollo del 1988», relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «secondo protocollo del 1988», che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

TITOLO II Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1980

Articolo 2

Il protocollo allegato alla convenzione del 1980 è sostituito dal testo seguente:

«In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

- in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, sottosezioni 3 e 4 della "Soelov" (legge marittima);

- in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "sjoelagen" (legge marittima);

- in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della "merilaki"/"sjoelagen" (legge marittima).»

TITOLO III Adattamenti del primo protocollo del 1988

Articolo 3

All'articolo 2, lettera a) del primo protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«- in Austria: l'Oberste Gerichtshof, il Verwaltungsgerichtshof e il Verfassungsgerichtshof»;

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

«- in Finlandia, il korkein oikeus/hoegsta domstolen, il korkein hallinto-oikeus/hoegsta foervaltningsdomstolen, il markkinatuomioistuinmarknadsdomstolen, e il tyoetuomioistuinarbetsdomstolen,

- in Svezia, l'Hoegsta domstolen, il Regeringsraetten, l'Arbetsdomstolen e il Marknadsdomstolen,».

TITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 4

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.

Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 7

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfaerdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Bruessel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsundneunzig.

¸ãéíaa óôéò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aassêïóé aaííÝá Íïaaìâñssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá Ýîé.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissae kahdentenakymmenentenaeyhdeksaentenae paeivaenae marraskuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaenkymmentaekuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundranittiosex.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Fuer die Regierung des Koenigreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Por el Gobierno del Reino de España >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le gouvernement de la République française >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Per il governo della Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Fuer die Regierung der Republik OEsterreich >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Pelo Governo da República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Suomen hallituksen puolesta Paa finska regeringens vaegnar >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Paa svenska regeringens vaegnar >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Dichiarazione comune

Le Alte Parti Contraenti avendo esaminato i termini del protocollo allegato alla convenzione di Roma del 1980, quale modificato dalla convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 1980, nonché al primo e al secondo protocollo del 1988,

prendono atto che la Danimarca, la Svezia e la Finlandia si dichiarano disposte a esaminare in quale misura potranno far sì che qualunque futura modifica concernente il diritto nazionale applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare rispetti la procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma del 1980.