41995A1127(02)

Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e sull'uso dell'informatica nel settore doganale

Gazzetta ufficiale n. C 316 del 27/11/1995 pag. 0034 - 0047


ALLEGATO

CONVENZIONE elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica nel settore doganale

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995,

RICHIAMANDO gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967,

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorità competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunità ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare a quelle contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSIDERANDO che la salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi,

CONVINTI che è necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, fatte salve le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,

TENENDO PRESENTE che l'attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie e che è pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione amministrativa in ambo i settori evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente convenzione, si intendono per

1) «leggi nazionali», le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all'amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti:

- la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare alle misure contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea;

- il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o utilizzati a tal fine;

2) «dati personali», qualsiasi informazione riguardante un individuo identificato o identificabile;

3) «Stato membro che ha fornito i dati», uno Stato che inserisce dati nel Sistema informativo doganale.

TITOLO II ISTITUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Articolo 2

1. Le amministrazioni doganali degli Stati membri istituiscono e mantengono un Sistema informativo automatizzato comune a fini doganali, in appresso denominato «Sistema informativo doganale».

2. Il Sistema informativo doganale ha lo scopo, secondo le disposizioni della presente convenzione, di facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più efficaci, mediante la rapida diffusione di informazioni, le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.

TITOLO III FUNZIONAMENTO E UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Articolo 3

1. Il Sistema informativo doganale consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il Sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:

i) merci;

ii) mezzi di trasporto;

iii) imprese;

iv) persone;

v) tendenze in materia di frode;

vi) disponibilità di competenze professionali.

2. La Commissione provvede alla gestione tecnica dell'infrastruttura del Sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d'applicazione adottate in sede di Consiglio.

La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all'articolo 16.

3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.

Articolo 4

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da includere nel Sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie da i) a vi) dell'articolo 3 per quanto necessario alla realizzazione dello scopo del Sistema. Nelle categorie v) e vi) dell'articolo 3 non devono figurare in nessun caso dati personali. Gli elementi inclusi riguardo alle persone, sono al massimo i seguenti:

i) cognome, cognome da nubile, nome e pseudonimi;

ii) data e luogo di nascita;

iii) cittadinanza;

iv) sesso;

v) segni particolari oggettivi e permanenti;

vi) motivo dell'inclusione dei dati;

vii) azione proposta;

viii) codice di allarme atto a segnalare che la persona ha già fatto uso di armi o di violenza ovvero è sfuggita alle autorità.

Non sono comunque inclusi i dati a carattere personale elencati all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in appresso denominata «convenzione di Strasburgo 1981».

Articolo 5

1. I dati delle categorie da i) a iv) dell'articolo 3 sono inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto ai fini dell'osservazione e di rendiconto, di sorveglianza discreta o di controlli specifici.

2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie da i) a iv) dell'articolo 3 possono essere inseriti nel Sistema informativo doganale soltanto se, specialmente sulla base di precedenti attività illecite, vi sono motivi sostanziali per ritenere che la persona interessata abbia effettuato, stia effettuando o intenda effettuare gravi infrazioni alle leggi nazionali.

Articolo 6

1. Se le azioni suggerite di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono attuate, è possibile raccogliere e trasmettere interamente o in parte, le informazioni seguenti allo Stato membro che ha fornito i dati:

i) l'avvenuta individuazione della merce, del mezzo di trasporto, dell'impresa o della persona oggetto di segnalazione;

ii) il luogo, l'ora o il motivo del controllo;

iii) l'itinerario e la destinazione del viaggio;

iv) le persone che accompagnano la persona in questione o gli occupanti del mezzo di trasporto utilizzato;

v) il mezzo di trasporto utilizzato;

vi) gli oggetti trasportati;

vii) le circostanze relative all'individuazione della merce, dei mezzi di trasporto, della società e della persona.

Quando dette informazioni sono raccolte nel quadro delle azioni di sorveglianza discreta, occorre prendere iniziative intese a garantire che la discrezione della sorveglianza non sia compromessa.

2. Nel quadro dei controlli specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le persone, i mezzi di trasporto e gli oggetti possono essere ispezionati, entro i limiti permessi e a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in cui ha luogo l'ispezione. Se la legislazione di uno Stato membro non ammette il controllo specifico, questo viene automaticamente convertito dal medesimo Stato membro in un'osservazione e rendiconto.

Articolo 7

1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 l'elenco delle proprie autorità competenti nominate a norma del paragrafo 1 per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Tale accordo riveste la forma di un protocollo alla presente convenzione. La decisione degli Stati membri tiene conto di tutti gli accordi reciproci e di ogni parere dell'autorità comune di controllo di cui all'articolo 18, in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.

Articolo 8

1. Gli Stati membri possono utilizzare i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2; essi possono tuttavia utilizzare tali dati a fini amministrativi o di altro genere, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite. In tal caso l'utilizzazione è conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro che intende servirsi dei dati e deve tener conto del principio 5.5 della raccomandazione R(87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l'articolo 7, paragrafo 3, i dati ottenuti dal Sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 elenco delle autorità competenti da esso nominate in conformità del paragrafo 2.

4. I dati ottenuti dal Sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel Sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere messi a disposizione di autorità nazionali, diverse da quelle nominate ai sensi del paragrafo 2, di paesi terzi e di organizzazioni internazionali o regionali. Ciascuno Stato membro prende speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio. I particolari di tali misure devono essere comunicati all'autorità comune di controllo di cui all'articolo 18.

Articolo 9

1. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni più rigorose, l'inserimento dei dati nel Sistema informativo doganale è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce.

2. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni più rigorose, l'utilizzazione dei dati del Sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell'articolo 5 suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato che utilizza tali dati.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro designa l'amministrazione doganale competente responsabile a livello nazionale del Sistema informativo doganale.

2. Tale amministrazione è responsabile del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale nello Stato membro e prende le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione.

3. Gli Stati membri si comunicano vicendevolmente quale è l'amministrazione competente di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV MODIFICA DEI DATI

Articolo 11

1. Soltanto lo Stato membro che ha fornito i dati ha il diritto di modificare, completare, correggere o cancellare i dati che ha inserito nel Sistema informativo doganale.

2. Qualora uno Stato membro rilevi o sia portato a rilevare che i dati da esso inseriti sono di fatto inesatti oppure che sono stati inseriti o memorizzati contrariamente alla presente convenzione, esso modifica, completa, corregge o cancella nel modo idoneo i dati e ne informa gli altri Stati membri.

3. Se uno degli Stati membri dispone di prove indicanti che un dato è di fatto inesatto, oppure che è stato inserito o memorizzato nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione, esso ne avvisa quanto prima possibile lo Stato membro che lo ha fornito. Quest'ultimo controlla il dato in questione e, ove necessario, lo corregge o lo cancella senza indugio. Inoltre informa gli Stati membri della correzione o cancellazione effettuata.

4. Lo Stato membro che al momento di inserire dati nel Sistema informativo doganale noti che la sua segnalazione discorda, quanto a contenuto o ad azione suggerita, da una segnalazione precedente, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha effettuato quest'ultima. I due Stati membri cercano quindi di risolvere la questione. In caso di disaccordo, rimane valida la prima segnalazione, ma le parti di quella nuova, non discordanti dalla prima, vengono inserite nel Sistema.

5. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla correzione o alla cancellazione di dati del Sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità competenti, incluse quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 4 in materia di correzione o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal Sistema.

TITOLO V CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 12

1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti.

2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 15, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso è limitato in conformità del paragrafo 4.

3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese.

4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 15, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 16 o le autorità di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati devono essere cancellati.

TITOLO VI PROTEZIONE DEI DATI A CARATTERE PERSONALE

Articolo 13

1. Gli Stati membri che intendano ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale adottano, entro la data di entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali sufficienti per raggiungere un livello di protezione dei dati personali pari almeno a quello risultante dai principi della convenzione di Strasburgo del 1981.

2. Uno Stato membro può ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o più autorità di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 17.

3. Ai fini di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali, il Sistema informativo doganale è assimilato, in ciascuno Stato membro, ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e ad ogni più rigorosa disposizione contenuta nella presente convenzione.

Articolo 14

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro fa sì che, in virtù delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure, sia considerata illegale qualsiasi utilizzazione dei dati a carattere personale del Sistema informativo doganale a fini diversi dallo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I dati possono essere copiati solo per fini tecnici, purché tale operazione sia necessaria per la ricerca di informazioni ad opera delle autorità di cui all'articolo 7. Fatto salvo il disposto all'articolo 8, paragrafo 1, i dati personali inseriti da altri Stati membri non possono essere trasferiti dal Sistema informativo doganale in altri registri nazionali.

Articolo 15

1. I diritti delle persone per quanto riguarda i dati personali inseriti nel Sistema informativo doganale, in particolare il diritto di accesso, sono esercitati conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in cui sono fatti valere.

Qualora le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato membro interessato lo prevedano, l'autorità di controllo nazionale di cui all'articolo 17 decide in merito alla comunicazione dell'informazione e determina le procedure da seguire.

Uno Stato membro che non abbia fornito i dati in questione può comunicare i dati soltanto se ha dato preliminarmente allo Stato membro che ha fornito i dati la possibilità di prendere posizione.

2. Uno Stato membro cui sia stata presentata una richiesta di accesso ai dati personali rifiuta tale accesso se questo può compromettere lo svolgimento del compito giuridico specificato nella relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, oppure per proteggere i diritti e le libertà di terzi. L'accesso è rifiutato in ogni caso durante il periodo di sorveglianza discreta o di osservazione e rendiconto.

3. In ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro interessato, richiedere che i dati personali che lo riguardano siano corretti o cancellati qualora siano di fatto inesatti o siano stati inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale in violazione dello scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2 della presente convenzione o dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981.

4. Nel territorio di ciascuno Stato membro, chiunque può, conformemente alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, adire il tribunale o l'autorità competente a norma delle leggi, dei regolamenti e delle procedure dello Stato membro in questione, oppure, se del caso, presentare un ricorso in relazione ai dati personali del Sistema informativo doganale che lo riguardano, al fine di:

i) far correggere o cancellare dati personali di fatto inesatti;

ii) far correggere o cancellare dati personali inseriti o memorizzati nel Sistema informativo doganale contrariamente alla presente convenzione;

iii) ottenere l'accesso ai dati personali;

iv) ottenere un indennizzo a norma dell'articolo 21, paragrafo 2.

Gli Stati membri interessati si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive di un tribunale o di un'altra autorità competente, in merito ai punti i), ii) e iii).

5. I riferimenti di cui al presente articolo e all'articolo 11, paragrafo 5, alla «decisione definitiva» non comportano l'obbligo, per uno Stato membro, di presentare un ricorso contro una decisione presa da un tribunale o da un'altra autorità competente.

TITOLO VII QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 16

1. È istituito un comitato composto di rappresentanti delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Il comitato delibera all'unanimità in merito alle disposizioni del paragrafo 2, primo trattino e a maggioranza dei due terzi in merito alle disposizioni del paragrafo 2, secondo trattino. Esso adotta il suo regolamento interno all'unanimità.

2. Il comitato è responsabile:

- dell'attuazione e della corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione, fatti salvi i poteri delle autorità di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1;

- del corretto funzionamento del Sistema informativo doganale sul piano tecnico e operativo. Esso prende tutte le iniziative necessarie per garantire che le misure di cui agli articoli 12 e 19 siano correttamente attuate in relazione al Sistema informativo doganale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il comitato può avere accesso diretto ai dati del Sistema informativo doganale e utilizzarli direttamente.

3. Il comitato deve riferire annualmente, ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea al Consiglio, in merito all'efficienza ed efficacia del Sistema informativo doganale formulando, all'occorrenza, raccomandazioni.

4. La Commissione è associata ai lavori del comitato.

TITOLO VIII CONTROLLO DELLA PROTEZIONE DEI DATI A CARATTERE PERSONALE

Articolo 17

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel Sistema informativo doganale.

Le autorità di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza ed effettuare controlli esterni per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel Sistema informativo doganale non violino i diritti della persona interessata. A tal fine le autorità nazionali di controllo hanno accesso al Sistema informativo doganale.

2. Chiunque può chiedere a qualsiasi autorità nazionale di controllo di verificare i dati a carattere personale del Sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi è stato o è fatto. Tale diritto è disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui è fatta la richiesta. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica è effettuata in stretto coordinamento con l'autorità nazionale di controllo di tale Stato membro.

Articolo 18

1. È istituita un'autorità comune di controllo composta di due rappresentanti di ciascuno Stato membro provenienti dalle relative autorità nazionali di controllo.

2. L'autorità comune di controllo svolge il proprio compito secondo le disposizioni della presente convenzione e della convenzione di Strasburgo del 1981, tenendo conto della raccomandazione R(87) 15, del 17 settembre 1987, del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

3. All'autorità comune di controllo spetta sorvegliare il funzionamento del Sistema informativo doganale, esaminare qualsiasi difficoltà di applicazione o interpretazione che possa sorgere durante il funzionamento, studiare eventuali problemi relativi all'applicazione della sorveglianza esterna da parte delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri o all'esercizio dei diritti di accesso al Sistema da parte delle persone, nonché formulare proposte al fine di trovare soluzioni comuni per i problemi.

4. Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità comune di controllo ha accesso al Sistema informativo doganale.

5. Le relazioni elaborate dall'autorità comune di controllo sono trasmesse alle autorità cui le autorità nazionali di controllo presentano le loro relazioni.

TITOLO IX SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DOGANALE

Articolo 19

1. Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono prese:

i) dalle autorità competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del Sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati;

ii) dal comitato di cui all'articolo 16 per quanto riguarda il Sistema informativo doganale ed i terminali situati in una sede uguale a quella del Sistema informativo doganale ed utilizzati per i fini tecnici ed i controlli di cui al paragrafo 3.

2. In particolare, le autorità competenti ed il comitato di cui all'articolo 16, prendono misure intese a:

i) impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;

ii) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate;

iii) impedire l'inserzione non autorizzata dei dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei dati non autorizzata;

iv) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del Sistema informativo doganale mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;

v) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del Sistema informativo doganale, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;

vi) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;

vii) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel Sistema informativo doganale, quando e da chi, e verificare le consultazioni;

viii) impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti.

3. Il comitato di cui all'articolo 16 verifica l'interrogazione del Sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l'1 % di tutte le ricerche effettuate viene controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli è conservata nel Sistema, viene usata soltanto per lo scopo indicato dal comitato e dalle autorità di controllo di cui agli articoli 17 e 18 ed è cancellata dopo sei mesi.

Articolo 20

L'amministrazione doganale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della presente convenzione è responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 19, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e peraltro della corretta attuazione della presente convenzione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, regolamenti e procedure di tale Stato membro.

TITOLO X RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Articolo 21

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'esattezza, dell'aggiornamento e della legalità dei dati da esso inseriti nel Sistema informativo doganale. Ciascuno Stato membro è altresì tenuto all'osservanza dell'articolo 5 della convenzione di Strasburgo del 1981.

2. Ciascuno Stato membro è responsabile secondo le proprie leggi, regolamenti e procedure del danno arrecato ad una persona dall'uso del Sistema informativo doganale nello Stato membro in questione.

La responsabilità sussiste anche quando il danno è stato arrecato dallo Stato membro che ha fornito dati inesatti o dati contrari alla presente convenzione.

3. Se lo Stato membro contro cui è stata intentata un'azione in relazione a dati inesatti non è lo Stato membro che li ha forniti, gli Stati membri interessati ricercano un accordo sull'eventuale proporzione delle somme versate a titolo di indennizzo da rimborsare da parte del secondo al primo. Le somme concordate sono rimborsate su richiesta.

Articolo 22

1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi al funzionamento e alla utilizzazione del Sistema informativo doganale nel proprio territorio.

2. Le altre spese dovute all'attuazione della presente convenzione sono a carico degli Stati membri, ad eccezione di quelle indissociabili dal funzionamento del Sistema informativo doganale ai fini dell'applicazione delle normative doganale e agricola della Comunità. La quota di ciascuno degli Stati membri è determinata in funzione del rapporto esistente tra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per «prodotto nazionale lordo» si intende il prodotto nazionale lordo determinato conformemente alla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, sull'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (1), o alle disposizioni comunitarie che la modificano o sostituiscono.

TITOLO XI ATTUAZIONE E DISPOSITIVI FINALI

Articolo 23

Le informazioni fornite ai sensi della presente convenzione sono scambiate direttamente tra le autorità degli Stati membri.

Articolo 24

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo 25

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente redatto dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

Articolo 26

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

Articolo 27

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una delle parti delle controversia.

2. Qualsiasi controversia, tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee, relativa all'applicazione della presente convenzione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå, óå Ýíá ìüíï áíôßôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãåñìáíéêÞ, äáíéêÞ, åëëçíéêÞ, éñëáíäéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíäéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçäéêÞ êáé öéíëáíäéêÞ ãëþóóá, üëá äå ôá êåßìåíá åßíáé åîßóïõ áõèåíôéêÜ êáé êáôáôßèåíôáé óôá áñ÷åßá ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

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For regeringen for Kongeriget Danmark

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Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por el Gobierno del Reino de España

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Pour le gouvernement de la République française

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Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

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Per il governo della Repubblica italiana

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Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

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Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Regierung der Republik Österreich

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Pelo Governo da República Portuguesa

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Suomen hallituksen puolesta

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På svenska regeringens vägnar

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For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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(1) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.