Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14)
Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0427 - 0427
DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14) IL COMITATO ESECUTIVO, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, visti gli articoli da 48 a 53 e da 70 a 76 di tale Convenzione, DECIDE: Al fine di migliorare nella prassi la cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti, le Parti contraenti s'impegnano a che la parte richiesta, qualora avesse l'intenzione di non eseguire una domanda di assistenza o di eseguirla solo in parte, comunichi alla parte richiedente le ragioni del suo rifiuto, nonché, ove possibile, le condizioni da soddisfare perché la domanda possa essere eseguita. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. Parigi, 14 dicembre 1993. Il Presidente A. Lamassoure