DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 5 marzo 1990 che apre preferenze tariffarie per i prodotti disciplinati dal trattato CECA ed originari dei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità (90/147/CECA) -
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 30/03/1990 pag. 0109 - 0109
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 5 marzo 1990 che apre preferenze tariffarie per i prodotti disciplinati dal trattato CECA ed originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità (90/147/CECA) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, considerando che è opportuno mantenere in vigore le disposizioni applicabili nell'ambito della decisione 86/284/CECA (1) fintantoché non saranno state espletate le procedure di proposta e quindi di adozione di una nuova decisione di associazione e consentire al contempo ai prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare di beneficiare, alla stessa data, di regole di origine uguali a quelle degli Stati ACP, di concerto con la Commissione, DECIDONO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 7 della decisione 86/284/CECA è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 La presente decisione è applicabile fino al 28 febbraio 1991 al massimo.» Articolo 2 Il testo dell'articolo 4 della decisione 86/284/CECA è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 La nozione di prodotti originari ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono, mutatis mutandis per quanto riguarda i PTOM, quelli definiti per gli Stati ACP nell'allegato II della decisione n. 2/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 27 febbraio 1990, relativa alle misure transitorie applicabili a decorrere dal 1o marzo 1990 (2). (2) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 2» Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1990. Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS (1) GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 111.