Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio del 5 dicembre 1985, che proroga di un anno talune misure prese per migliorare la preparazione dei giovani all'attività professionale e per facilitare il loro passaggio dall'istruzione alla vita attiva
Gazzetta ufficiale n. C 328 del 18/12/1985 pag. 0003 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 5 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 5 pag. 0017
RISOLUZIONE del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio del 5 dicembre 1985 che proroga di un anno talune misure prese per migliorare la preparazione dei giovani all'attività professionale e per facilitare il loro passaggio dall'istruzione alla vita attiva (85/C 328/02) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, riferendosi alla risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, il 12 luglio 1982, in merito a misure da prendere per migliorare la preparazione dei giovani all'attività professionale e per facilitare il loro passaggio dall'istruzione alla vita attiva (1); considerando che, in sede di esame da parte del comitato per l'istruzione di una relazione interinale dei servizi della Commissione sull'attuazione di tale risoluzione, è risultato opportuno prorogare di un anno il programma di progetti pilota e le attività di esecuzione, in modo che gli obiettivi dei progetti potessero essere conseguiti e che i loro risultati potessero essere valutati e diffusi in modo adeguato, ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE: 1. Il programma di progetti pilota a livello comunitario, previsto al punto II della risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione, riuniti in sede di Consiglio, il 12 luglio 1982, è prorogata fino al 31 dicembre 1987 ; la redazione finale e la diffusione dei risultati del programma saranno portati a termine per il 30 giugno 1988. 2. Il finanziamento da parte della Comunità delle misure di cui al punto 1 sarà deciso nell'ambito della procedura di bilancio. (1) GU n. C 193 del 28.7.1982, pag. 1.