85/9/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all' apertura di preferenze tariffarie in Grecia per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell' Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 03/01/1985 pag. 0026 - 0027
***** DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 19 dicembre 1984 relativa all'apertura di preferenze tariffarie in Grecia per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera (85/9/CECA) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, considerando che gli Stati membri hanno concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio; considerando che il 1o gennaio 1981 la Grecia ha aderito a questa Comunità; considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sono entrati in vigore il 1o gennaio 1981; considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia ed il Regno di Svezia, dall'altro, nonché il protocollo aggiuntivo all'accordo concluso tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, devono essere approvati dalle parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie; considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, con decisioni 80/1363/CECA (1), 82/42/CECA (2), 83/1/CECA (3) e 84/216/CECA (4) hanno deciso di applicare a titolo autonomo gli obblighi derivanti per il 1981, 1982, 1983 e 1984 dai protocolli aggiuntivi; che attualmente le procedure di ratifica di detti protocolli aggiuntivi non sono ancora ultimate in due Stati membri; desiderosi di prorogare l'applicazione, a titolo autonomo e congiuntamente, delle riduzioni dei dazi doganali all'importazione e di altri diritti all'importazione convenuti in questi protocolli aggiuntivi; d'accordo con la Commissione, DECIDONO: Articolo 1 1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, i dazi doganali all'importazione applicabili in Grecia sono portati al 20 % del dazio di base o riscossi a concorrenza del 20 % del dazio di base. I dazi di base da considerare sono i dazi effettivamente applicati dalla Grecia il 1o luglio 1980. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione, applicati dalla Grecia nei confronti delle importazioni di prodotti originari dei paesi elencati al primo comma, sono portate al 20 % delle aliquote di base o riscosse a concorrenza del 20 % delle aliquote di base. Le aliquote di base da considerare sono le aliquote applicate dalla Grecia il 31 dicembre 1980. 2. Se, durante l'anno 1985, la Grecia sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri prima delle scadenze previste dal calendario stabilito dall'atto d'adesione del 1979, essa sospende o riduce allo stesso livello anche i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dei paesi elencati al paragrafo 1. Articolo 2 Dato che le modifiche delle norme d'origine, rese necessarie dall'adesione della Grecia alle Comunità europee, apportate dai comitati misti istituiti dagli accordi tra la Comunità economica europea ed i paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, sono entrate in vigore il 1o gennaio 1981, esse sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri decidono di comune accordo eventuali misure di salvaguardia suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione. Articolo 4 La presente decisione scade all'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed i paesi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, dall'altro, entro e non oltre il 31 dicembre 1985. Articolo 5 Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni che l'esecuzione della presente decisione comporta. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. O'TOOLE (1) GU n. L 385 del 31. 12. 1980, pag. 19. (2) GU n. L 20 del 28. 1. 1982, pag. 33. (3) GU n. L 12 del 14. 1. 1983, pag. 46. (4) GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 16.