41980D1330

80/1330/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, nonché del governo della Repubblica ellenica, del 16 dicembre 1980, che fissa il regime applicabile il 1° gennaio 1981 agli scambi della Grecia con l'Egitto per i prodotti di competenza di detta Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1980 pag. 0099 - 0100
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 26 pag. 0207
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 14 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0142


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, NONCHÉ DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA del 16 dicembre 1980 che fissa il regime applicabile il 1o gennaio 1981 agli scambi della Grecia con l'Egitto per i prodotti di competenza di detta Comunità (80/1330/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, NONCHÉ DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 12 dicembre 1980 è stato firmato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto (1), in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1981 e in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Egitto in modo autonomo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 1981 e fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Egitto è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Il Presidente

Colette FLESCH

(1) GU n. L 316 del 12.12.1979, pag. 2.

ALLEGATO Condizioni particolari di applicazione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell'accordo la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente: - il 1o gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base;

- il 1o gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il: - 1o gennaio 1983,

- 1o gennaio 1984,

- 1o gennaio 1985,

- 1o gennaio 1986.

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1o luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Egitto.

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario: - il 1o gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base;

- il 1o gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il: - 1o gennaio 1983,

- 1o gennaio 1984,

- 1o gennaio 1985,

- 1o gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascuno prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1o gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, è abolita il 1o gennaio 1981.

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Articolo 5

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1o gennaio 1981.

Le aliquota dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: - 1o gennaio 1981 : 25 %,

- 1o gennaio 1982 : 25 %,

- 1o gennaio 1983 : 25 %,

- 1o gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.