41977D0419

77/419/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell' Egitto

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 07/07/1977 pag. 0027 - 0027


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DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 28 giugno 1977

relativa all ' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell ' Egitto

( 77/419/CECA )

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;

considerando che l ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto ( 1 ) , firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 , entrera in vigore il 1° luglio 1977 ;

considerando che l ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Repubblica araba d ' Egitto è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie ,

desirando applicare , a titolo autonomo e congiuntamente , le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo ;

d ' accordo con la Commissione ,

DECIDONO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all ' importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e originari dell ' Egitto .

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l ' applicazione dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto sono applicabili ai prodotti di cui all ' articolo 1 .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia , suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione .

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l ' entrata in vigore dell ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Repubblica araba d ' Egitto e comunque il 30 giugno 1978 .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l ' esecuzione della presente decisione .

Fatto in Lussemburgo , addì 28 giugno 1977 .

Il Presidente

W . RODGERS

( 1 ) GU n . L 126 del 23 . 5 . 1977 , pag . 1 .