77/419/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 28 giugno 1977, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell' Egitto
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 07/07/1977 pag. 0027 - 0027
++++ DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 28 giugno 1977 relativa all ' apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell ' Egitto ( 77/419/CECA ) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO , considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ; considerando che l ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto ( 1 ) , firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977 , entrera in vigore il 1° luglio 1977 ; considerando che l ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Repubblica araba d ' Egitto è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie , desirando applicare , a titolo autonomo e congiuntamente , le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo ; d ' accordo con la Commissione , DECIDONO : Articolo 1 Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all ' importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e originari dell ' Egitto . Articolo 2 Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l ' applicazione dell ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d ' Egitto sono applicabili ai prodotti di cui all ' articolo 1 . Articolo 3 Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia , suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione . Articolo 4 La validità della presente decisione scade con l ' entrata in vigore dell ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e la Repubblica araba d ' Egitto e comunque il 30 giugno 1978 . Articolo 5 Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l ' esecuzione della presente decisione . Fatto in Lussemburgo , addì 28 giugno 1977 . Il Presidente W . RODGERS ( 1 ) GU n . L 126 del 23 . 5 . 1977 , pag . 1 .