Accordo interno finanziario complementare relativo al protocollo complementare firmato il 30 giugno 1973 /* PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DI NUOVI STATI MEMBRI ALLA COMUNITA ( 1973 ) */
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1977 pag. 0217 - 0226
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 4 pag. 0219
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 4 pag. 0219
++++ ACCORDO INTERNO FINANZIARIO COMPLEMENTARE relativo al protocollo complementare firmato il 30 giugno 1973 I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO , VISTO il protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970 , in appresso detto « protocollo finanziario » , VISTO l ' accordo interno relativo al protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea nella sua composizione originaria , in appresso detto « accordo interno » , VISTO il protocollo complementare , in particolare l ' articolo 8 , firmato in data odierna tra gli Stati membri della Comunità economica europea e il Consiglio delle Comunità europee , da una parte , e la Repubblica di Turchia , dall ' altra , in appresso detto « protocollo complementare » , HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni : Articolo 1 Il Regno di Danimarca , l ' Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderiscono , in qualità di Stati membri della Comunità economica europea , all ' accordo interno relativo al protocollo finanziario firmato il 23 novembre 1970 . Articolo 2 I testi dell ' accordo interno redatti in lingua danese ed inglese e che figurano in allegato al presente accordo fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali . Articolo 3 Il testo dell ' articolo 4 dell ' accordo interno è sostituito dalle seguenti disposizioni : « L ' importo di 242 milioni di unità di conto previsto dall ' articolo 3 , paragrafo 2 , del protocollo finanziario , modificato dall ' articolo 8 del protocollo complementare , è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente : - Belgio : 14,3 milioni di unità di conto , - Danimarca : 5 milioni di unità di conto , - Repubblica federale di Germania : 65,2 milioni di unità di conto , - Francia : 65,2 milioni di unità di conto , - Irlanda : 1 milione di unità di conto , - Italia : 35,7 milioni di unità di conto , - Lussemburgo : 0,3 milioni di unità di conto , - Paesi Bassi : 14,3 milioni di unità di conto , - Regno Unito : 41 milioni di unità di conto . Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca , alle condizioni previste dall ' articolo 5 , le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota » . Articolo 4 Il testo dell ' ultimo comma dell ' articolo 10 dell ' accordo interno è sostituito dal testo seguente : « Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata a 101 voti , in base alla seguente ponderazione : - Belgio : 8 , - Danimarca : 5 , - Repubblica federale di Germania : 33 , - Francia : 33 , - Irlanda : 1 , - Italia : 17 , - Lussemburgo : 1 , - Paesi Bassi : 8 , - Regno Unito : 33 » . Articolo 5 L ' articolo 11 dell ' accordo interno si applica agli Stati membri menzionati all ' articolo 1 del presente accordo relativamente ai contratti di prestito firmati dalla Banca dopo l ' entrata in vigore del medesimo . Articolo 6 Il presente accordo sarà approvato da ogni Stato firmatario conformemente alle norme costituzionali rispettive . Il governo di ogni Stato firmatario notificherà al segretariato del Consiglio delle Comunità europee di aver espletato le procedure richieste per l ' entrata in vigore del presente accordo . Quest ' ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal governo che procederà per ultimo a tale formalità . Articolo 7 Il presente accordo , redatto in unico esemplare in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese e tedesca , i sei testi facenti tutti ugualmente fede , sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee , che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi firmatari . In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo . Fatto a Ankara , addì trenta giugno millenovecentosettantatrù .