Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo
Gazzetta ufficiale n. C 029 del 09/02/1976 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0038
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0038
CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO SUA MAESTÀ IL RE REI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, DECISI a favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano particolare interesse per lo sviluppo dell'Europa e, in particolare, la sua cultura, la sua storia, il suo diritto, la sua economia e le sue istituzioni; DESIDEROSI di promuovere una cooperazione in tali settori e di suscitare sforzi comuni di ricerca; DECISI a realizzare le intenzioni espresse al riguardo nelle dichiarazioni adottate dai capi di Stato o di governo riuniti a Bonn il 18 luglio 1961 e all'Aia il 1º e 2 dicembre 1969; CONSIDERANDO l'opportunità di dare un nuovo apporto alla vita intellettuale dell'Europa e di creare in tal senso un istituto europeo al livello universitario più elevato; HANNO DECISO di creare un Istituto universitario europeo e di definirne le condizioni di funzionamento e hanno designato a tal fine come plenipotenziari: SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: signor Léon HUREZ, ministro dell'educazione nazionale (F); IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: signor Rolf LAHR, ambasciatore della Repubblica federale di Germania a Roma; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: signor Jacques DUHAMEL, ministro degli affari culturali; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: signor Aldo MORO, ministro degli affari esteri; signor Riccardo MISASI, ministro della pubblica istruzione; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: signor Jean DUPONG, ministro dell'educazione nazionale; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: signor Th. E. WESTERTERP, segretario di Stato agli affari esteri; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO quanto segue: CAPITOLO I PRINCIPI RELATIVI ALLA CREAZIONE DELL'ISTITUTO Articolo 1 Con la presente convenzione gli Stati membri delle Comunità europee (in appresso denominati Stati contraenti) creano in comune l'Istituto universitario europeo (in appresso denominato Istituto) dotato di personalità giuridica. L'Istituto ha sede a Firenze. Articolo 2 1. L'Istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civiltà extraeuropee. Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la ricerca a livello universitario più elevato. 2. L'Istituto deve essere anche un luogo di incontro e di confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche. Articolo 3 1. Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento. 2. Gli Stati contraenti favoriscono l'inserimento dell'Istituto nel mondo universitario e scientifico. A questo scopo assistono l'Istituto per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari e scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca. 3. Nell'ambito delle sue competenze, l'Istituto coopera con le università e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca, nazionali o internazionali, che desiderino apportargli il loro contributo ; esso può concludere accordi con Stati ed organismi internazionali. Articolo 4 L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunità necessari al compimento della loro missione, in conformità del protocollo allegato alla presente convenzione e che ne costituisce parte integrante. L'Istituto conclude con il governo della Repubblica italiana un accordo sulla sede, approvato all'unanimità dal consiglio superiore. CAPITOLO II STRUTTURA AMMINISTRATIVA Articolo 5 Gli organi dell'Istituto sono: a) il consiglio superiore b) il presidente dell'Istituto c) il consiglio accademico. Articolo 6 1. Il consiglio superiore è composto di rappresentanti dei governi degli Stati contraenti ; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del consiglio e vi delega due rappresentanti. Il consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a Firenze. 2. La presidenza del consiglio superiore è esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti. 3. Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un rappresentante delle Comunità europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio superiore. 4. Il consiglio superiore è responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra i governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'Istituto stesso. Il consiglio superiore prende le decisioni necessarie all'espletamento dei compiti così affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6. 5. Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità: a) stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'Istituto nonché le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall'articolo 26; b) stabilisce le modalità relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformità dell'articolo 27; c) elabora lo statuto del personale dell'Istituto ; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto; d) decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti all'Istituto; e) invita le personalità definite all'articolo 9, paragrafo 3, a partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attività del consiglio accademico; f) stipula l'accordo relativo alla sede tra l'Istituto ed il governo della Repubblica italiana nonché ogni strumento previsto dall'articolo 3, paragrafo 3; g) procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto; h) ammette una deroga all'articolo 8, paragrafo 3; i) modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all'articolo 11 o crea nuovi dipartimenti; j) esprime il parere favorevole di cui all'articolo 34; k) adotta le disposizioni di cui all'articolo 34. 6. Il consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare: a) nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto; b) approva il bilancio dell'Istituto e dà atto al presidente dell'esecuzione del bilancio; c) approva, su proposta del consiglio accademico, le linee generali dell'insegnamento; d) stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione: >PIC FILE= "T9000002"> Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno quarantuno voti che esprimano la votazione favorevole di almeno sei governi. 8. Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del consiglio superiore per le quali è richiesta l'unanimità. Articolo 7 1. Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto. 2. Ha l'incarico di amministrare l'Istituto. Egli assicura la rappresentanza giuridica del medesimo. Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di previsioni finanziarie triennale e li presenta al consiglio superiore, previa consultazione del consiglio accademico. Nomina i capi di dipartimento e i membri del corpo insegnante designati dal consiglio accademico, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera d). Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto. 3. Il presidente dell'Istituto è scelto dal consiglio superiore, in base ad un elenco di tre nominativi proposti dal consiglio accademico. È nominato per tre anni. Il suo mandato può essere rinnovato una sola volta. Articolo 8 1. Un segretario generale assiste il presidente dell'Istituto nei suoi compiti di organizzazione e di amministrazione. 2. Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a). 3. Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non possono essere della medesima nazionalità, salvo unanime decisione contraria del consiglio superiore. Articolo 9 1. Il consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ricerca e d'insegnamento, fatte salve le competenze degli altri organi dell'Istituto. Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto. 2. Sono membri del consiglio accademico: a) il presidente dell'Istituto, b) il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, c) i capi di dipartimento, d) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi, e) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante, f) rappresentanti dei ricercatori. 3. Il consiglio superiore può invitare a partecipare alle attività del consiglio accademico, alle condizioni che esso stabilisce, personalità delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza. 4. Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), determinano: a) il numero dei membri del consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 2, lettere d), e) e f), nonché le modalità per la loro designazione e la durata del mandato; b) le norme di maggioranza applicabili in seno al consiglio accademico. 5. Il consiglio accademico: a) elabora i programmi di studi e di ricerche; b) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale; c) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto; d) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i professori e gli altri docenti chiamati a far parte del corpo insegnante dell'Istituto; e) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14; f) stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi; g) esamina il progetto di relazione di attività elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al consiglio superiore. 6. Il consiglio accademico può prendere l'iniziativa di sottoporre al consiglio superiore proposte sulle questioni che sono di competenza di quest'ultimo. 7. Un ufficio di presidenza del consiglio accademico, presieduto dal presidente dell'Istituto e assistito dal segretario generale, e composto del presidente e dei capi di dipartimento, svolge i compiti particolari affidatigli dal consiglio accademico. Esso rende conto a quest'ultimo delle condizioni in cui ha svolto tali compiti. CAPITOLO III STRUTTURA ACCADEMICA A. Organizzazione accademica Articolo 10 L'Istituto è organizzato in dipartimenti, che costituiscono le unità di base della ricerca e dell'insegnamento e nell'ambito delle quali sono raggruppati seminari. Articolo 11 1. Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline: - scienze economiche, - scienze giuridiche, - scienze politiche e sociali, - storia e civiltà. Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, previa consultazione del consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, può modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tale scopo il consiglio accademico può formulare raccomandazioni. 2. Nei limiti dei mezzi concessigli dal bilancio e dei programmi adottati dal consiglio accademico, il dipartimento dispone di un'ampia autonomia nello svolgimento dei lavori di studio e di ricerca che gli incombono e viene dotato del personale necessario al suo funzionamento. Articolo 12 1. Le attività di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari o dei gruppi di ricerca. L'attività di un seminario può svolgersi in stretta collaborazione con quella di altri seminari del medesimo dipartimento o di altri dipartimenti. L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori, che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi. 2. I lavori di ricerca da svolgere nei seminari e nei gruppi di ricerca debbono essere definiti entro i limiti dei programmi di studi e di ricerche previsti all'articolo 9, paragrafo 5, e tenendo presente la missione propria dell'Istituto. Il tema dei lavori che ciascun seminario e gruppo di ricerca dovrà svolgere viene comunicato al consiglio accademico dai capi di dipartimento, previa concertazione con i professori e gli assistenti. 3. L'Istituto può organizzare tirocini e colloqui ai quali potranno partecipare persone che abbiano già un'esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto. Articolo 13 1. L'Istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di documentazione, finanziati dal bilancio annuo di funzionamento. 2. La Repubblica italiana s'impegna a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei. Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono fissate nell'accordo relativo alla sede. Articolo 14 1. L'Istituto è abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto dei suoi studi e ricerche, un dottorato dell'Istituto universitario europeo ai ricercatori che abbiano compiuto almeno due anni di studio presso l'Istituto e presentato un lavoro di ricerca originale, di alto livello, che abbia riscosso l'accordo dell'Istituto e che deve essere pubblicato ai sensi delle disposizioni fissate in applicazione del paragrafo 3. 2. L'Istituto è abilitato a rilasciare certificati di frequenza ai ricercatori. 3. Le condizioni per il rilascio del titolo e del certificato previsti dal presente articolo sono definite dal consiglio accademico e richiedono l'approvazione del consiglio superiore. B. Corpo insegnante e ricercatori Articolo 15 1. Il corpo insegnante è composto dei capi di dipartimento, dei professori, degli assistenti e degli altri docenti. 2. I membri del corpo insegnante sono scelti tra le personalità aventi la crittadinanza degli Stati contraenti le cui qualificazioni sono tali da conferire un alto valore ai lavori dell'Istituto. L'Istituto può inoltre ricorrere al concorso di cittadini di altri Stati. 3. Gli Stati contraenti, nei limiti delle loro possibilità, prendono tutte le disposizioni atte a facilitare la mobilità delle persone invitate a far parte del corpo insegnante dell'Istituto. Articolo 16 1. Ai sensi della convenzione, i ricercatori dell'Istituto sono gli studenti o i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che comprovino la loro idoneità ad intraprendere o proseguire ricerche, che soddisfino alle condizioni previste all'articolo 27, paragrafo 3, e che siano ammessi all'Istituto. 2. L'Istituto è aperto ai cittadini degli Stati contraenti. Possono essere ammessi cittadini di altri Stati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle disposizioni regolamentari adottate dal consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico. 3. L'ammissione all'Istituto è decisa dalla commissione di ammissione in base alle norme stabilite dalla convenzione e dalle disposizioni regolamentari adottate dal consiglio superiore. La commissione tiene conto della qualificazione dei candidati e, nella misura del possibile, della loro origine geografica. Le autorità competenti degli Stati contraenti collaborano con l'Istituto per l'applicazione della procedura di ammissione. Articolo 17 1. Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, la concessione ai propri cittadini ammessi all'Istituto di borse di studio che si rendessero necessarie a causa della loro situazione economica, prendendo, se necessario, ogni provvedimento utile per l'opportuno adattamento delle disposizioni che disciplinano la concessione di borse. 2. Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere l'istituzione di un fondo speciale per l'assegnazione di determinate borse di studio; questo fondo potrebbe, tra l'altro, essere alimentato da contributi privati. 3. Le disposizioni precedenti non escludono che i ricercatori dell'Istituto possano beneficiare delle borse di studio assegnate dalle Comunità europee ai ricercatori che svolgono lavori relativi all'edificazione dell'Europa. CAPITOLO IV DISPOSIZIONE FINANZIARIE Articolo 18 1. Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento, 2. Tutte le entrate e le spese dell'Istituto devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. Le disposizioni regolamentari finanziarie enumerano le entrate dell'Istituto. 3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre. 4. Le entrate e le spese sono espresse in lire italiane. Articolo 19 1. I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione: >PIC FILE= "T9000003"> 2. A decorrere dal 1º gennaio 1978, il finanziamento sarà fissato su basi definite nel corso di un esame effettuato a decorrere dal 1º gennaio 1977, tenuto conto dello sviluppo registrato a tale data in seno alle Comunità europee e dell'alternativa offerta dal finanziamento comunitario. Articolo 20 1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie adottate conformemente all'articolo 26. 2. Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 26, gli stanziamenti che non siano quelli relativi alle spese per il personale, e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati potranno essere riportati, limitatamente all'esercizio successivo. 3. Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese secondo la loro natura o la loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità delle disposizioni regolamentari finanziarie. Articolo 21 1. Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni regolamentari finanziarie ed entro i limiti degli stanziamenti attribuiti. Egli rende conto della sua gestione al consiglio superiore. 2. Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da suddivisione a suddivisione. Articolo 22 Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni regolamentari finanziarie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a disposizione dell'Istituto stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Deliberando a maggioranza qualificata, il consiglio superiore può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al comma precedente. Gli Stati contraenti versano ogni mese, a titolo provvisionale, in conformità del criterio di ripartizione adottato per l'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo. Articolo 23 1. Il consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità per un periodo di tre anni. Il mandato dei verificatori è rinnovabile. La verifica, effettuata sulla base dei documenti e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di constatare la legalità e la regolarità di tutte le entrate e di tutte le spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. I verificatori trasmettono annualmente al consiglio superiore una relazione sul risultato del loro esame. Il presidente fornisce ogni informazione e l'assistenza di cui i verificatori potrebbero aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Le disposizioni regolamentari finanziarie determinano le condizioni alle quali viene dato atto al presidente dell'esecuzione del bilancio. Articolo 24 1. Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennale e, previa consultazione del consiglio accademico, lo sottopone al consiglio superiore per esame e giudizio in merito. 2. Le modalità di applicazione del paragrafo precedente sono fissate dalle disposizioni regolamentari finanziarie. Articolo 25 1. La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto e ne assume la manutenzione. La Repubblica italiana mette inoltre a disposizione del corpo insegnante, dei ricercatori e del personale dell'Istituto un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno dell'Istituto. 2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite nell'accordo relativo alla sede. Articolo 26 1. Il consiglio superiore, deliberando all'unanimità su proposta del presidente dell'Istituto o di uno dei membri del consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare: a) le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti; b) le modalità relative all'elaborazione delle previsioni finanziarie triennali; c) le modalità e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri; d) le norme e le modalità di controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili. 2. Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria. CAPITOLO V DISPOSIZIONI VARIE Articolo 27 1. Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il danese, il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese ed il tedesco. 2. Per ogni attività accademica sono scelte, tra le lingue di cui al paragrafo 1, due lingue di lavoro, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei docenti e dei ricercatori. Le modalità secondo cui vengono scelte tali lingue sono fissate dal consiglio superiore che delibera all'unanimità. 3. I docenti e i ricercatori devono avere una conoscenza sufficiente di due delle lingue elencate al paragrafo 1. Il consiglio accademico può ammettere un'eccezione per gli specialisti chiamati a partecipare a determinati lavori dell'Istituto. Articolo 28 In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso può acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio ; a tal fine l'Istituto è rappresentato dal presidente. Articolo 29 Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o più Stati contraenti e l'Istituto sull'applicazione o sull'interpretazione della convenzione, e che non hanno potuto essere risolte dal consiglio superiore vengono, a richiesta di una parte della controversia, sottoposte ad arbitrato. In questo caso il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa l'organo arbitrale che dovrà comporre la controversia. Gli Stati contraenti si impegnano ad eseguire le decisioni dell'organo arbitrale. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 30 1. Il consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigore della convenzione. 2. Il consiglio superiore conclude l'accordo relativo alla sede e provvede alla costituzione degli altri organi previsti nella convenzione. 3. I primi otto docenti dell'Istituto sono scelti all'unanimità da un comitato accademico provvisorio composto di due rappresentanti di ciascuno degli Stati contraenti, di cui almeno uno docente universitario. Il consiglio accademico potrà deliberare validamente non appena sarà composto del presidente, del segretario generale e degli otto docenti summenzionati. Articolo 31 Il consiglio superiore procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto deliberando all'unanimità. Articolo 32 1. L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunità europee diverso dagli Stati contraenti viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana. 2. L'adesione ha effetto alla data in cui il consiglio superiore, che delibera all'unanimità e d'intesa con lo Stato aderente, ha determinato le necessarie modifiche da apportare alle disposizioni della convenzione, in particolare all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 19, paragrafo 1. Articolo 33 Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il consiglio accademico possono sottoporre al consiglio superiore progetti volti alla revisione della convenzione. Se il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, esprime parere favorevole sulla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, questa è convocata dal governo che assume la presidenza del consiglio superiore. Articolo 34 Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla convenzione risulti necessaria l'azione di uno degli organi dell'Istituto, senza che la presente convenzione abbia previsto i poteri d'intervento all'uopo necessari, il consiglio superiore, deliberando all'unanimità, prende le disposizioni del caso. Articolo 35 1. La convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. In deroga al paragrafo 1 la convenzione non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro ; essa non si applica altresì alle isole Normanne ed all'isola di Man a meno che il governo del Regno Unito, nell'aderire alla convenzione, o in data ulteriore, non dichiari che la convenzione si applica a uno o più dei suddetti territori. 3. In deroga al paragrafo 1, la convenzione non si applica alle isole Færøer. Tuttavia, il governo del Regno di Danimarca può notificare, con una dichiarazione depositata al più tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne invia una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli altri Stati contraenti, che la convenzione è applicabile a queste isole. 4. Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della convenzione o dell'adesione a quest'ultima nonché in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notifica al governo della Repubblica italiana, che la convenzione si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali. Articolo 36 La convenzione sarà sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il governo della Repubblica italiana avrà ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalità. Articolo 37 Il governo della Repubblica italiana notificherà agli Stati contraenti: a) tutte le firme, b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, c) l'entrata in vigore della convenzione, d) ogni modifica apportata alla convenzione in conformità dell'articolo 33. Articolo 38 La convenzione, redatta in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti. I testi della convenzione redatti in lingua danese, inglese ed irlandese, quali figurano in allegato alla decisione del consiglio superiore che precisa le modifiche rese necessarie in seguito all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, faranno ugualmente fede alle stesse condizioni dei testi originari summenzionati ed il governo della Repubblica italiana ne trasmetterà una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli altri Stati contraenti.